CASS
Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
Massime • 1
La volontà di non proporre querela trasfusa in una relazione di servizio di polizia giudiziaria non integra rinuncia alla querela, né espressa, non essendo formalizzata in un verbale sottoscritto dalla persona offesa, né tacita, non traducendosi, in sé, in una condotta incompatibile con la volontà di querelare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/07/2024, n. 36048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36048 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da nato in [...] I V. R. avverso la sentenza del 19 gennaio 2024 della Corte d'appello di L'Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale, Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 25 giugno 2024, dall'avv. Giuseppe Cantagallo nell'interesse della parte civile costituita, i•s• con la quale si chiede la con- ferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO V. R. ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo con la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena), ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di lesioni personali com- messe ai danni di I.S. il 26 ottobre 2018. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36048 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/07/2024 Il ricorso si compone di due motivi di impugnazione, connessi fra di loro ed entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 339 cod. proc. pen., il primo, e 124 cod. pen., il secondo), deducono la validità e la conseguente irrevocabilità della rinuncia (espressa) a sporgere querela nei con- fronti dell'imputato (formalizzata dalla persona offesa dinanzi agli ufficiali di polizia giudiziaria e da questi ultimi verbalizzata) e, comunque, l'esistenza di condotte, poste in essere dalla persona offesa, incompatibili con la volontà di sporgere que- rela (avendo la stessa riferito alla polizia giudiziaria che le lesioni si erano verificate accidentalmente in seguito ad un incidente domestico) e, quindi, rilevanti in ter- mini di rinuncia tacita. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. Il diritto di proporre querela attribuisce, alla persona offesa, titolare del bene giuridico protetto dalla norma che si assume violata, la facoltà di manifestare la volontà che si proceda all'accertamento di quel fatto-reato, affinché sia punito l'imputato; facoltà da esercitare nella massima discrezionalità di apprezzamento e della quale la parte legittimata può liberamente disporre, rinunciandovi. La rinuncia, quale atto abdicativo di tale facoltà, può sostanziarsi in una di- chiarazione sottoscritta dalla persona offesa e rilasciata all'interessato o resa oral- mente alla polizia giudiziaria (rinuncia espressa) o può manifestarsi attraverso il compimento di atti incompatibili con la volontà di querelarsi (rinuncia tacita); in ogni caso, preclude il successivo esercizio del diritto di querela (art. 124, comma 2, cod. proc. pen.). E lo preclude anche se il reato sia divenuto procedibile a que- rela di parte successivamente alla manifestazione di volontà, incidendo il muta- mento del regime di procedibilità solo sulla decorrenza del termine per proporre querela e sulla rilevanza di un'eventuale manifestazione di volontà resa, antece- dentemente, dalla persona offesa, ma non sulla sua esistenza e conseguente va- lidità (arg. ex Sez. U, n. 6374 del 17/04/1982, Iacoponi, Rv. 154380) Ciò considerato, in fatto, per come si evince dalla sentenza impugnata (in assenza di specifica allegazione offerta dal ricorrente), la (presunta) manifesta- zione di volontà di non proporre querela, emergerebbe da una relazione di servizio redatta dalla polizia giudiziaria alla quale la persona offesa si sarebbe rivolta nell'immediatezza dei fatti. Ebbene, una comunicazione resa alla polizia e semplicemente da questa ri- portata in una successiva annotazione (non avendo provveduto la polizia giudizia- ria a redigere apposito verbale da far sottoscrivere al dichiarante) non può quali- ficarsi né in termini di rinuncia espressa, né quale rinuncia tacita. 2 Non una rinuncia espressa in quanto l'assenza di sottoscrizione priva la di- chiarazione di un suo requisito formale esplicitamente necessario (precludendo alla dichiarazione di produrre i suoi effetti: art. 339 comma 1 cod. proc. pen.); non una rinuncia tacita in quanto l'aver reso tali dichiarazioni alla polizia giudiziaria è condotta, in sé, non incompatibile con la volontà di sporgere querela (Sez. 3 n. 557 del 6 marzo 1970, Danubio, Rv 115081): la stessa informalità di una tale comunicazione appare sicuro indice quantomeno della non serietà dell'intenzione manifestata dalla persona offesa, proprio in ragione della concreta possibilità di provvedere, nell'immediato, con lo stesso pubblico ufficiale, alla necessaria for- malizzazione (Sez. 5, n. 35564 del 12/06/2012, Campagnolo, Rv. 253279). Né tanto può evincersi dalle originarie dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla stessa persona offesa (che aveva inizialmente escluso la responsabilità del V. R. per i fatti contestati), circostanza, in sé, dal valore neutro e del tutto estranea alla manifestazione di volontà di procedere o meno nei confronti del V. R. Sicché, ben può affermarsi che, ove irritualmente raccolta e non sussistendo una volontà incompatibile, la dichiarazione di rinuncia alla querela non preclude, nel rispetto dei termini, una sua successiva proposizione. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato, ma la sentenza impugnata deve es- sere ugualmente annullata, essendo stata irrogata una pena illegale. Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, risulta oggi mutato il quadro del regime di procedibilità e conseguentemente del trattamento sanziona- torio del reato di lesioni personali dolose, laddove queste arrechino una malattia di durata superiore a venti giorni ed inferiore a quaranta giorni. L'art. 2 comma 10 lett. b) del decreto in questione, infatti, ha novellato il comma 1° che il comma 2° dell'art. 582 cod. pen., cosi ingenerando, da un lato, la generale procedibilità a querela delle lesioni che hanno cagionato malattie con durate inferiori ai 40 giorni (salve le ipotesi aggravate esplicitate dal nuovo capo- verso dell'art. 582), e dall'altro, in combinato disposto con l'art. 4 comma 1° d.lgs. 274/2000, la competenza per materia del giudice di pace, posto che quest'ultima norma radica la competenza del giudice di pace sulle ipotesi di lesioni procedibili a querela di parte (Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286153). Ciò considerato, l'art. 52 comma 2° lett. b) del d.lgs. 274/2000 chiarisce che per i reati di competenza del giudice di pace "quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie cor- rispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domi- ciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pub- blica utilità da venti giorni a sei mesi". Sicché, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato di lesioni personali dolose - e sempre tenendo a mente il 3 principio della retroattività della legge penale favorevole di cui all'art. 2 cod. pen. - l'eventuale pena detentiva irrogata per reato che oggi sarebbe di competenza del giudice di pace non è più conforme al tipo legale, che, allo stato, contempla, per quella violazione, solo la sanzione pecuniaria e quella della permanenza domi- ciliare. Ebbene, in concreto, preso atto della presentazione di una valida querela da parte della persona offesa (per come chiaramente rappresentato nella sentenza impugnata) e della sopravvenuta eliminazione del beneficio della sospensione con- dizionale della pena (profilo rilevante ai fini della valutazione del regime sanziona- torio più favorevole: Sez. U. n. 12759 cit.), la pena della reclusione inflitta risulta illegale, in quanto irrogata rispetto ad un reato, le lesioni che arrecano malattia di durata superiore a venti giorni (ma inferiore a quaranta giorni), che oggi rientra nella fattispecie dell'art. 582 cod. pen. comma 1°, mentre prima del 30 dicembre 2022 andava perimetrato nel comma 2° della medesima disposizione, per cui era prevista la procedibilità d'ufficio (e dunque la competenza del Tribunale e la pena detentiva). In conclusione, la sentenza deve essere annullata, limitatamente al tratta- mento sanzionatorio (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza in punto di responsabilità: Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050), con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di L'aquila, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. In ragione della natura dei reati contestati e del rapporto esistente tra le parti deve essere disposto l'oscuramento del presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia, per nuovo esame sul punto, alla Corte d'appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di L'aquila, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. 4 In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 11 luglio 2024 Il Co igliere estnsore Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere Michele Cuoco;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore gene- rale, Lucia Odello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria depositata il 25 giugno 2024, dall'avv. Giuseppe Cantagallo nell'interesse della parte civile costituita, i•s• con la quale si chiede la con- ferma della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO V. R. ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di L'Aquila, confermando sostanzialmente la condanna pronunciata in primo grado (riformata solo con la revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena), ha ritenuto il ricorrente responsabile del reato di lesioni personali com- messe ai danni di I.S. il 26 ottobre 2018. Penale Sent. Sez. 5 Num. 36048 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: CUOCO MICHELE Data Udienza: 11/07/2024 Il ricorso si compone di due motivi di impugnazione, connessi fra di loro ed entrambi formulati sotto il profilo della violazione di legge (in relazione agli artt. 339 cod. proc. pen., il primo, e 124 cod. pen., il secondo), deducono la validità e la conseguente irrevocabilità della rinuncia (espressa) a sporgere querela nei con- fronti dell'imputato (formalizzata dalla persona offesa dinanzi agli ufficiali di polizia giudiziaria e da questi ultimi verbalizzata) e, comunque, l'esistenza di condotte, poste in essere dalla persona offesa, incompatibili con la volontà di sporgere que- rela (avendo la stessa riferito alla polizia giudiziaria che le lesioni si erano verificate accidentalmente in seguito ad un incidente domestico) e, quindi, rilevanti in ter- mini di rinuncia tacita. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è complessivamente infondato. Il diritto di proporre querela attribuisce, alla persona offesa, titolare del bene giuridico protetto dalla norma che si assume violata, la facoltà di manifestare la volontà che si proceda all'accertamento di quel fatto-reato, affinché sia punito l'imputato; facoltà da esercitare nella massima discrezionalità di apprezzamento e della quale la parte legittimata può liberamente disporre, rinunciandovi. La rinuncia, quale atto abdicativo di tale facoltà, può sostanziarsi in una di- chiarazione sottoscritta dalla persona offesa e rilasciata all'interessato o resa oral- mente alla polizia giudiziaria (rinuncia espressa) o può manifestarsi attraverso il compimento di atti incompatibili con la volontà di querelarsi (rinuncia tacita); in ogni caso, preclude il successivo esercizio del diritto di querela (art. 124, comma 2, cod. proc. pen.). E lo preclude anche se il reato sia divenuto procedibile a que- rela di parte successivamente alla manifestazione di volontà, incidendo il muta- mento del regime di procedibilità solo sulla decorrenza del termine per proporre querela e sulla rilevanza di un'eventuale manifestazione di volontà resa, antece- dentemente, dalla persona offesa, ma non sulla sua esistenza e conseguente va- lidità (arg. ex Sez. U, n. 6374 del 17/04/1982, Iacoponi, Rv. 154380) Ciò considerato, in fatto, per come si evince dalla sentenza impugnata (in assenza di specifica allegazione offerta dal ricorrente), la (presunta) manifesta- zione di volontà di non proporre querela, emergerebbe da una relazione di servizio redatta dalla polizia giudiziaria alla quale la persona offesa si sarebbe rivolta nell'immediatezza dei fatti. Ebbene, una comunicazione resa alla polizia e semplicemente da questa ri- portata in una successiva annotazione (non avendo provveduto la polizia giudizia- ria a redigere apposito verbale da far sottoscrivere al dichiarante) non può quali- ficarsi né in termini di rinuncia espressa, né quale rinuncia tacita. 2 Non una rinuncia espressa in quanto l'assenza di sottoscrizione priva la di- chiarazione di un suo requisito formale esplicitamente necessario (precludendo alla dichiarazione di produrre i suoi effetti: art. 339 comma 1 cod. proc. pen.); non una rinuncia tacita in quanto l'aver reso tali dichiarazioni alla polizia giudiziaria è condotta, in sé, non incompatibile con la volontà di sporgere querela (Sez. 3 n. 557 del 6 marzo 1970, Danubio, Rv 115081): la stessa informalità di una tale comunicazione appare sicuro indice quantomeno della non serietà dell'intenzione manifestata dalla persona offesa, proprio in ragione della concreta possibilità di provvedere, nell'immediato, con lo stesso pubblico ufficiale, alla necessaria for- malizzazione (Sez. 5, n. 35564 del 12/06/2012, Campagnolo, Rv. 253279). Né tanto può evincersi dalle originarie dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria dalla stessa persona offesa (che aveva inizialmente escluso la responsabilità del V. R. per i fatti contestati), circostanza, in sé, dal valore neutro e del tutto estranea alla manifestazione di volontà di procedere o meno nei confronti del V. R. Sicché, ben può affermarsi che, ove irritualmente raccolta e non sussistendo una volontà incompatibile, la dichiarazione di rinuncia alla querela non preclude, nel rispetto dei termini, una sua successiva proposizione. Il ricorso, quindi, deve essere rigettato, ma la sentenza impugnata deve es- sere ugualmente annullata, essendo stata irrogata una pena illegale. Per effetto dell'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022, risulta oggi mutato il quadro del regime di procedibilità e conseguentemente del trattamento sanziona- torio del reato di lesioni personali dolose, laddove queste arrechino una malattia di durata superiore a venti giorni ed inferiore a quaranta giorni. L'art. 2 comma 10 lett. b) del decreto in questione, infatti, ha novellato il comma 1° che il comma 2° dell'art. 582 cod. pen., cosi ingenerando, da un lato, la generale procedibilità a querela delle lesioni che hanno cagionato malattie con durate inferiori ai 40 giorni (salve le ipotesi aggravate esplicitate dal nuovo capo- verso dell'art. 582), e dall'altro, in combinato disposto con l'art. 4 comma 1° d.lgs. 274/2000, la competenza per materia del giudice di pace, posto che quest'ultima norma radica la competenza del giudice di pace sulle ipotesi di lesioni procedibili a querela di parte (Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, dep. 2024, L., Rv. 286153). Ciò considerato, l'art. 52 comma 2° lett. b) del d.lgs. 274/2000 chiarisce che per i reati di competenza del giudice di pace "quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie cor- rispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domi- ciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pub- blica utilità da venti giorni a sei mesi". Sicché, per effetto della modifica del regime di procedibilità del reato di lesioni personali dolose - e sempre tenendo a mente il 3 principio della retroattività della legge penale favorevole di cui all'art. 2 cod. pen. - l'eventuale pena detentiva irrogata per reato che oggi sarebbe di competenza del giudice di pace non è più conforme al tipo legale, che, allo stato, contempla, per quella violazione, solo la sanzione pecuniaria e quella della permanenza domi- ciliare. Ebbene, in concreto, preso atto della presentazione di una valida querela da parte della persona offesa (per come chiaramente rappresentato nella sentenza impugnata) e della sopravvenuta eliminazione del beneficio della sospensione con- dizionale della pena (profilo rilevante ai fini della valutazione del regime sanziona- torio più favorevole: Sez. U. n. 12759 cit.), la pena della reclusione inflitta risulta illegale, in quanto irrogata rispetto ad un reato, le lesioni che arrecano malattia di durata superiore a venti giorni (ma inferiore a quaranta giorni), che oggi rientra nella fattispecie dell'art. 582 cod. pen. comma 1°, mentre prima del 30 dicembre 2022 andava perimetrato nel comma 2° della medesima disposizione, per cui era prevista la procedibilità d'ufficio (e dunque la competenza del Tribunale e la pena detentiva). In conclusione, la sentenza deve essere annullata, limitatamente al tratta- mento sanzionatorio (con conseguente passaggio in giudicato della sentenza in punto di responsabilità: Sez. 5, n. 51098 del 19/09/2019, Rv. 278050), con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Perugia. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di L'aquila, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. In ragione della natura dei reati contestati e del rapporto esistente tra le parti deve essere disposto l'oscuramento del presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia, per nuovo esame sul punto, alla Corte d'appello di Perugia. Rigetta nel resto il ricorso. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte d'appello di L'aquila, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. 4 In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs.196/03 in quanto imposto dalla legge. Così deciso il 11 luglio 2024 Il Co igliere estnsore Il Presidente