Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/03/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 26/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice unico dott. Gaetano Cataldo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. in epigrafe, promossa da:
, nato a [...] il [...] _1
(C. F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Francesco C.F._1
Micali;
CONTRO
, nato a [...] il [...] (C. F.: Controparte_1
); , nato a [...] il C.F._2 Parte_2
08.01.1958 (C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. C.F._3
Sicari Laura Piera Cinzia;
E
, nata a [...] il [...] (C. F.: OP
); , nata a [...] il C.F._4 CP_1 Parte_3
18.04.1989 (C. F.: ); , C.F._5 Controparte_3
nato a [...] il [...] (C. F.: ); C.F._6 Parte_4
nata a [...] l'[...] (C. F.:
[...]
); , nata a [...] il C.F._7 Controparte_4
13.05.1985 (C. F.: ); , nato a C.F._8 Controparte_5
Catania il 27.08.1998 (C. F.: ; CodiceFiscale_9 CP_6
[...]
[...] C.F._10
tutti contumaci.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 10 dicembre 2024 in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Preliminarmente, l'eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria formulata dal convenuto va rigettata. Controparte_1
Sul punto, va rilevato che “La disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo”. (Cass. Civ., Sez. 3, n.
5889/2016).
Il dies a quo del termine prescrizionale decorre non dalla data di stipula del negozio traslativo (nel caso di specie 6 dicembre 2016), ma dalla data di trascrizione dello stesso (15 dicembre 2016), proprio perché la trascrizione è necessaria per rendere pubblico, conoscibile e opponibile ai terzi l'atto.
Poiché l'atto di citazione risulta notificato in data 15 dicembre 2021, ne consegue che l'azione revocatoria è stata tempestivamente esercitata.
Nel merito, la domanda di parte attrice si palesa pianamente accoglibile, avuto riguardo alle produzioni documentali, dalle quali risultano provati tutti gli elementi della fattispecie.
Risulta in primo luogo sussistente, in capo al sig. , _1
odierno attore, il presupposto soggettivo della qualità di creditore dei sig.ri e al momento della proposizione della Controparte_1 Parte_2
domanda.
L'attore, infatti, vanta nei riguardi di un credito fondato Controparte_1
su un titolo giudiziale valido ed efficace - versato in atti in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni - e cioè la sentenza n.
3585/2024 emessa dalla Corte d'Appello di Catania in data 8 luglio 2024
2 all'esito del procedimento n. 3488/2023; sentenza, questa, che ha statuito, in capo allo , l'obbligo “di risarcire il danno causato alla persona CP_1
offesa: tenuto conto del lungo periodo di degenza ospedaliera e della grave definitiva invalidità riportata, ritiene la Corte che la provvisionale liquidata in € 50.000,00 sia congrua, con rinvio alla sede civile per la compiuta determinazione del danno e della sua liquidazione”.
Ma il fumus del credito sussisteva già allorquando è stato incoato il giudizio n. 3488/2023 R. G..
I convenuti e sono, infatti, soci Controparte_1 Parte_2 amministratori e datori di lavoro della società “F.LI TT SE e
, impresa edile incaricata dei lavori nel cantiere di Controparte_7
Piedimonte Etneo ove si è verificato il sinistro occorso al sig. _1
Su di essi, quali titolari della ditta esecutrice dei lavori, grava l'obbligo di predisporre tutte le procedure organizzative a tutela della sicurezza e, quindi, necessarie a prevenire il rischio di infortuni sul luogo di lavoro. La mancata adozione dei necessari presidi di sicurezza risulta dal verbale ispettivo versato in atti ove sono state elevate contravvenzioni a carico degli odierni convenuti sig.ri proprio a cagione dell'omissione dei presidi CP_1
precauzionali richiesti dalla legge a tutela non solo dei lavoratori dipendenti, contrattualizzati e non, ma di tutti coloro, anche terzi, che si trovino nell'area di cantiere.
Inoltre, dagli atti versati in giudizio, risulta come il sig. Parte_2 fosse stato designato, in seno all'impresa incaricata dei lavori, quale responsabile del servizio prevenzione e protezione.
Tutte le circostanze suddette consentono di affermare come la pretesa creditoria fatta valere dall'odierno attore non si presenta prima facie pretestuosa e che, anzi, la stessa si atteggia come probabile nella sua esistenza.
Sul punto si ricordi l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione a mente del quale “L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità e esigibilità, sicché anche il credito eventuale, pure nella veste di credito litigioso, è, idoneo a determinare - sia
3 che si tratti di un credito di fonte contrattuale, sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - la insorgenza della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore, senza che vi sia necessità della preventiva introduzione di un giudizio di accertamento del medesimo credito
o della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, in coerenza con la funzione di tale azione, che non persegue fini restitutori” (Cass. n.
4212/2020).
Acclarata la sussistenza della ragione di credito vantata dal sig. _1
deve osservarsi come essa sia sorta in epoca anteriore alla formalizzazione degli atti dispositivi, indicati nel libello introduttivo, per i quali si chiede la declaratoria di inefficacia, dovendosi avere riguardo non già al momento dell'accertamento giudiziale delle ragioni creditorie bensì al momento in cui viene ad esistenza la fonte costitutiva del credito vantato e, quindi, il negozio ovvero l'illecito contrattuale o extracontrattuale generatore della pretesa.
Nell'ipotesi di credito da illecito extracontrattuale il relativo diritto sorge, quindi, dalla data della commissione del fatto (sul punto Cass. n. 1121/2020).
Per quanto evincibile dagli atti di causa, infatti, il fatto generatore dell'obbligazione risarcitoria (l'incidente occorso all'odierno attore) e, così, della correlativa pretesa creditoria a tutela della quale oggi il _1
agisce in questa sede – risale al giorno 04 dicembre 2013, collocandosi, dunque, in epoca decisamente anteriore ai conferimenti per cui è causa (posti in essere dai convenuti e , Controparte_1 Parte_2
rispettivamente, in data 6 dicembre 2016 e in data 28 giugno 2017).
L'insorgenza della pretesa creditoria è, quindi, incontestabilmente antecedente alla stipulazione degli atti in questa sede impugnati.
Quanto alla sussistenza del requisito dell'eventus damni, è pacifico, nella giurisprudenza di legittimità, come, ai fini del danno ex art. 2901 c. c., non è richiesta la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito (Cass. n. 1896/2012). L'azione revocatoria ha infatti la funzione di ricostituite la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del suo debitore, e non anche della garanzia
4 specifica, per cui deve ritenersi sussistente l'interesse del creditore – da valutarsi ex ante e non con riguardo al momento dell'effettiva realizzazione
– a far dichiarare inefficace un atto che renda solo maggiormente difficile e incerta l'esazione del suo credito. Per l'integrazione del profilo oggettivo dell'eventus damni non è dunque necessario che l'atto di disposizione del debitore abbia reso impossibile la soddisfazione del credito, determinando la perdita della garanzia patrimoniale del creditore, ma sufficiente che abbia determinato o aggravato il pericolo dell'incapienza dei beni del debitore, cioè il pericolo dell'insufficienza del patrimonio a garantire il credito del revocante ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell'esazione coattiva del credito medesimo (Cass. n. 24757/2008). Il creditore ha pertanto l'onere di dimostrare soltanto il pericolo che l'atto di disposizione renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito. Spetta invece al debitore provare l'insussistenza di tale rischio, per la presenza comunque, anche a seguito dell'atto di disposizione, di un patrimonio idoneo a garantire in maniera certa e senza difficoltà il soddisfacimento del creditore (Cass. 5972/2005, n.
15257/04 e n. 11471/03).
Con particolare riguardo alla fattispecie in esame, in data 6 dicembre 2016,
e la di lui moglie nel contesto dell'accordo Controparte_1 CP_8
di separazione tra gli stessi intercorso, provvedevano al trasferimento in favore dei figli, e , proprio in OP Controparte_9
esecuzione degli accordi di separazione, di diversi compendi immobiliari
(dettagliatamente indicati nel libello introduttivo).
Orbene, il compimento di tali atti dispositivi ha comportato una evidente modifica in senso peggiorativo – tanto qualitativo, quanto quantitativo - del patrimonio del convenuto , patrimonio che, anteriormente Controparte_1
ai suddetti conferimenti, era costituito per lo più dai diritti immobiliari sui beni trasferiti. Ciò, a mente della giurisprudenza di legittimità richiamata poc'anzi, è già di per sé sufficiente ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria poiché, come detto, non è richiesta nel caso di specie la sussistenza di un danno concreto e effettivo, essendo invece sufficiente l'esistenza di un pericolo di danno, inteso come maggiore incertezza dell'esecuzione coattiva del credito rivendicato dall'attore in revocatoria.
5 A ciò si aggiunge, peraltro, che il convenuto non ha indicato altri cespiti che consentirebbero al di soddisfare ugualmente il proprio diritto di _1
credito, residuando in capo allo stesso unicamente alcune quote di comproprietà di terreni, peraltro di modesto valore e, comunque, certamente insufficienti a garantire la pretesa creditoria vantata dall'odierno attore.
Analoghe considerazioni in ordine al requisito dell'eventus damni possono essere svolte con riguardo alla posizione del convenuto il Parte_2 quale, in data 28 giugno 2017, in esecuzione dell'accordo di separazione stipulato con la moglie , ha posto in essere atti dispositivi Parte_4
in favore delle stessa e dei figli, per effetto dei quali si è spogliato della quasi totalità dei cespiti immobiliari di sua proprietà sì da determinare una variazione peggiorativa del suo patrimonio tale da rendere maggiormente difficile, incerta e dispendiosa l'esazione coattiva del credito vantato dal
_1
Le visure catastali presenti agli atti supportano la circostanza, prospettata dall'attore in citazione e non adeguatamente sconfessata dagli odierni convenuti, che il patrimonio immobiliare degli stessi sia stato quasi completamente azzerato, rendendo quanto mai attuale il pericolo di danno alle ragioni creditorie del sig. _1
Ancora sussistono i presupposti soggettivi dell'azione revocatoria, la cui prova si desume dal prudente apprezzamento di una serie di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti, che depongono in senso univoco per la concreta volontà di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie. La scientia fraudis è provata dalla successione cronologica delle vicende personali e degli atti dispositivi posti in essere dagli odierni convenuti i quali erano pienamente consapevoli del grave pregiudizio che i conferimenti realizzati avrebbero arrecato alle ragioni creditorie, nei termini su esposti.
L'incidente occorso al sig. è datato 4 dicembre 2013. In data 24 _1
febbraio 2014 lo stesso presenta denuncia – querela avverso _1
, quale datore di lavoro e socio amministratore della Controparte_1 società denominata Controparte_10 incaricata dell'esecuzione dei lavori nell'area di cantiere ove si è verificato
6 l'evento dannoso. Da detta querela è scaturito un procedimento penale.
Successivamente ha sporto querela anche nei riguardi di . Parte_2
Di seguito, il sig. ha posto in essere atti di disposizione Controparte_1
patrimoniale procedendo, nel contesto dell'accordo di separazione dal coniuge e in esecuzione degli stesso, stipulato in data 30 CP_8
settembre 2016, al trasferimento in favore dei figli, e OP
, con rogito notarile del 6 dicembre 2016, trascritto in Controparte_9
data 15 dicembre 2016 di diversi compendi immobiliari.
Analogamente, il sig. , anche lui in esecuzione di accordi Parte_2
di separazione coniugale, ha posto in essere atti di disposizione patrimoniale procedendo, con rogito del 28 giugno 2017, trascritto in data 17 luglio 2017, al trasferimento in favore dei figli della titolarità del proprio compendio immobiliare.
Orbene, da quanto rappresentato si desume una stretta consequenzialità tra le vicende personali e quelle immobiliari dei AN , CP_1
consequenzialità che dimostra la ragionevole consapevolezza degli stessi di arrecare un periculum damni alle ragioni creditorie del _1
Infatti, gli accordi di separazione consensuale ed i conseguenti trasferimenti immobiliari sono non solo successivi alla data in cui è occorso il sinistro ma anche effettuati in un momento nel quale i convenuti erano a CP_1
conoscenza della pendenza del procedimento penale e dunque ben conoscevano la propria esposizione, considerata anche la concreta possibilità di essere chiamati in sede civile a titolo di risarcimento degli ingenti danni cagionati al _1
Non va nemmeno sottovalutata la circostanza che, pur dopo la separazione, entrambi i convenuti coabitano con le rispettive mogli accreditando così la convinzione del carattere fraudolento dell'accordo tra i coniugi e dei trasferimenti immobiliari in danno delle pretese creditorie del _1
Il rapporto di coniugio tra i disponenti ( – e Controparte_1 CP_8
– ) è indice fortemente sintomatico Parte_2 Parte_4
della scientia fraudis. Questo vincolo infatti offre plausibilità alla tesi che i coniugi abbiano inteso realizzare un progetto distrattivo pianificato
7 all'interno del nucleo familiare, per sottrarre i beni di maggior valore alla più che probabile aggressione del creditore.
Ora, la prova della consapevolezza dei terzi dipende dal carattere gratuito o oneroso degli atti posti in essere.
Sul punto occorre fare un passo indietro e premettere che giurisprudenza ormai consolidata non dubita più della revocabilità degli atti di disposizione pattuiti tra coniugi in esecuzione di un accordo di separazione consensuale, ivi compresi trasferimenti immobiliari (Cass. n.14049/2021). Le disposizioni patrimoniali, contenute negli accordi di separazione personale consensuale, con le quali i coniugi stabiliscono il trasferimento di diritti reali su beni immobili, ove concretamente lesive delle ragioni creditorie, sono a pieno titolo atti dispositivi suscettibili di revocatoria, non trovando ostacolo né nell'omologa del Tribunale, che lascia inalterata la natura negoziale della pattuizione ed è comunque estranea alla funzione di tutela dei terzi, né nell'intangibilità dell'accordo di separazione, che è pattuizione scindibile dalla stipulazione del trasferimento immobiliare, né nel fatto che il trasferimento immobiliare sia pattuito in funzione solutoria dell'obbligo di mantenimento del coniuge o di contribuzione al mantenimento dei figli, venendo nella specie in considerazione non già la sussistenza dell'obbligo in sé, avente fonte legale, ma le concrete modalità del suo assolvimento (Cass.
n. 10443/2019, Cass. n. 24757/2008, Cass. n. 11914/2008, Cass. n.
5473/2006, Cass. 5741/2004).
Tanto premesso non è inoltre superfluo rammentare che gli accordi di separazione matrimoniale che contengano attribuzioni patrimoniali di beni mobili o immobili rispondono ad uno specifico spirito di sistemazione dei rapporti in occasione dell'evento di separazione consensuale, che non consente una automatica classificazione degli atti di alienazione, che da quegli accordi discendono, in atti a titolo oneroso o gratuito. Il negozio di attuazione dell'accordo di separazione sfugge alle connotazioni classiche sia dell'atto di donazione vero e proprio, sia dell'atto di vendita, e rivela una sua tipicità propria la quale poi, di volta in volta, può assumere i caratteri della onerosità piuttosto che queLI della gratuità, in ragione dell'eventuale ricorrenza in concreto dei connotati di una sistemazione “solutorio- compensativa” più ampia e complessiva di tutti i rapporti maturati nel corso
8 della vita matrimoniale (Cass. n. 5473/2006; Cass. n. 5741/2005; Cass. n.
12110/1992) Di conseguenza, la qualificazione dell'atto dispositivo come atto a titolo oneroso o gratuito dipende dalla possibilità di ricondurlo in concreto ad una causa di tipo solutorio o meno.
Nella fattispecie in esame, manca agli atti il testo dell'accordo di separazione convenuto a monte tra i coniugi – e tra i coniugi CP_1 CP_8 CP_1
– per cui, secondo il principio di acquisizione processuale, Parte_4
l'istruttoria deve essere confinata all'esame degli atti notarili di trasferimento e alle loro premesse, dove è espressamente menzionato l'accordo presupposto.
Orbene, dalla documentazione presente agli atti non è possibile desumere alcun elemento, nemmeno in forma indiziaria, che riveli il carattere oneroso di queste attribuzioni pure sostenuto (ma non provato) dai AN . CP_1
Ma vi è di più. Nell'atto pubblico di trasferimento in esecuzione di accordi di separazione posto in essere dai coniugi – Controparte_1 CP_8
versato in atti da parte attrice in allegato alla memoria 183, co. 6, n. 2
[...]
c. p. c., alla pag. n. 2, si legge testualmente: “I signori CP_1
e , in adempimento dell'obbligazione assunta
[...] CP_6
con gli accordi di cui sopra, ciascuno per i rispettivi diritti ed entrambi congiuntamente per l'intero, cedono e trasferiscono, a titolo gratuito…”. La medesima frase si ritrova di seguito a pag. 3 della copia dell'atto in commento. Ancora nella copia dell'atto di cessione in esecuzione di accordi di separazione personale versato in atti da in allegato alla Parte_2
memoria 183, c. 6, n. 3 c. p. c., a pag. 7, si legge “Dichiarano le parti che la presente cessione viene, come già precisato, in adempimento degli obblighi scaturenti dall'accordo di separazione personale di cui in premessa, senza alcun corrispettivo…”. A ciò si aggiunga che parte attrice ha prodotto le note di trascrizione che, per descrivere gli atti posti in essere dallo Parte_2
, utilizzano la dicitura “Cessione di diritti reali a titolo gratuito”.
[...]
Alla luce del quadro probatorio acquisito agli atti, deve ritenersi che gli immobili di cui è causa siano stati trasferiti a titolo gratuito, con la conseguenza che lo stato soggettivo dei terzi appare del tutto irrilevante.
9 In ogni caso, anche a volere accedere ad una diversa ricostruzione,
l'eventuale attribuzione del carattere oneroso non sposterebbe queste conclusioni, atteso che lo stretto rapporto di parentela tra le parti negoziali rende presumibile che le stesse fossero a conoscenza della diminuzione della garanzia patrimoniale provocata dagli atti dispositivi.
La Corte di Cassazione, infatti, ha ritenuto che “la prova della “partecipatio fraudis” del terzo, necessaria ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria ordinaria nel caso in cui l'atto dispositivo sia oneroso e successivo al sorgere del credito, può essere ricavata anche da presunzioni semplici, ivi compresa la sussistenza di un vincolo parentale tra il debitore
e il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente”
(Cass. ord. n. 1286/2019).
Tutte le superiori considerazioni impongono l'accoglimento della domanda di parte attrice e, pertanto, la declaratoria di inefficacia nei suoi confronti degli atti dispositivi posti in essere dai sig.ri e Controparte_1 Parte_2
.
[...]
Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, i convenuti vanno condannati, in solido tra loro, a rifondere parti ricorrenti delle spese di lite, da liquidarsi in Euro 29.154,00 per compensi, liquidati in base ai parametri previsti dal D. M. 55/2014 (sì come aggiornati con D. M. 147/2022), per le quattro fasi espletate (massimo abbattimento per la fase istruttoria, avuto riguardo alla natura puramente documentale della lite) ed in riferimento allo scaglione relativo alle cause di valore compreso tra Euro 1.000.001,00 ed
Euro 2.000.000,00 (valore determinato facendo riferimento al credito a tutela del quale è stata esperita l'odierna azione), oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit., nonché Euro 2.274,00 per spese vive (in particolare, Euro 1.686,00 per contributo unificato ed Euro 588,00 per spese di trascrizione).
P. Q. M.
Il dott. Gaetano Cataldo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 c. c. nei confronti del sig.
dell'atto denominato “trasferimento in _1
10 esecuzione di accordi di separazione” del 6 dicembre 2016 compiuto dal sig.
, n. repertorio 128/10, trascritto il 15 dicembre 2016 Controparte_1 presso l'Ufficio Provinciale del Territorio, Direzione Provinciale di Catania, al n. 46035 Registro generale e n. 34793 del Registro particolare;
degli atti denominati “Cessione di diritti reali a titolo gratuito” del 28 giugno 2017 compiuti dal sig. , n. repertorio 3793/20752, trascritti il 17 Parte_2 luglio 2017 presso l'Ufficio Provinciale del Territorio, Direzione Provinciale di Catania, ai nn. 26601 e 26602 Registro generale e nn. 20172 e 20173 del
Registro particolare.
Ordina al competente conservatore del Registro Immobiliare di annotare la presente sentenza. Condanna solidalmente i convenuti a rifondere parti ricorrenti delle spese di lite, che liquida in Euro 29.154,00 per compensi al difensore, oltre c. p. a. e i. v. a. come per legge, rimborso a forfait come da d. m. cit. nonché Euro 2.274,00 per spese vive.
Catania, 26 marzo 2025
Il g. u.
Dott. Gaetano Cataldo
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