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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/03/2025, n. 2136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2136 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro dott. Paolo Coppola all'udienza del 19.3.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 6696/24 R.G. tra nato in [...] il [...], rapp.to e difeso dagli avv. Alberto E. Lunghi e Parte_1
Aldo Egidi in virtù di procura in atti
RICORRENTE contro in persona del l.r.p.t., con sede in Napoli, rapp.ta e difesa Controparte_1 dall'avv. Raffaele Petrone in forza di procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: danno biologico.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISONE
Con ricorso depositato il 18.3.24 l'istante riassumeva il giudizio proposto innanzi il Tribunale di
Milano nel quale aveva convenuto in giudizio la esponendo: Controparte_1
- di essere operaio edile;
- che, alla data del 23.11.2021 mentre lavorava alle dipendenze del convenuta in Milano,
Via Argamini 50, presso un cantiere della aveva subito un Controparte_1
infortunio sul lavoro;
- che in specie gli era sfuggito di mano il martello pneumatico con danneggiamento della mano destra, poiché il datore non aveva fornito i guanti da lavoro specificamente protettivi per tale mansione, ma solo attrezzature generiche del tutto inadeguate a fornire tutela a chi doveva maneggiare detto martello;
- Che l'infortunio era stato denunciato all' , che però nulla aveva liquidato CP_2 all'infortunato;
- che, se il ricorrente fosse stato attrezzato con protezioni atte a scongiurare ogni rischio e pericolo, non avrebbe avuto conseguenze dall'incidente del quale trattasi;
- che, se si fosse concretamente vigilato sul medesimo quanto all'uso del martello pneumatico in questione, non sarebbe capitato il sinistro, perché difficilmente il martello sarebbe potuto sfuggire al controllo del ricorrente;
- che dall'infortunio era scaturito un danno biologico del 6% ed una invalidità temporanea parziale pari a 35 giorni al 75%, al 50% per 60 giorni ed al 25% per 60 giorni;
- che il danno totale era indennizzabile con €. € 24.859,12.
Tanto premesso, nella presente sede, chiedeva che questo giudice volesse: premessa ogni declaratoria del caso, anche con efficacia di giudicato, e in particolare accertata e dichiarata la responsabilità della convenuta nella causazione del sinistro che ci occupa, condannarsi la al pagamento, in favore del ricorrente, dell'importo di € Parte_2
24.859,12, a detrarsi l'importo di € 4.709,64 corrisposti dall' (rimanente € 20.149,48) CP_2
come portato dalle ragioni di cui alla sopraestesa narrativa od a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio, da maggiorarsi del 30% a fronte delle possibilità di navigazione intra ed extradocumentale del presente atto.
Si costituiva in giudizio, con memoria del 24.5.24, la resistendo Controparte_1
alle opposte pretese, eccependo la inammissibilità delle domande ed esponendo:
- che il danno biologico era al massimo quantificabile nel 2%;
- che in data 15/11/2021 l'istante aveva ricevuto gli indumenti di lavoro ed i dispositivi infortunistici previsti ai fini della prevenzione degli infortuni e malattie professionali, era stato sottoposto a visita medica preventiva di idoneità ed aveva ricevuto la formazione per la sicurezza sul lavoro, sia generale che per «rischio alto - specifico» anche in relazione a demolizioni, ivi compreso il martello demolitore;
- che il 23/11/2023 era l'istante era stato adibito a piccole demolizioni di intonaco con l'impiego di un martello demolitore elettrico del peso inferiore a 4 kg.;
- che (caposquadra, preposto per la sicurezza sul lavoro) si era assicurato Parte_3
(continuando a vigilare durante l'espletamento dell'attività) che il lavoratore indossasse gli specifici dispositivi di protezione (a cominciare dai guanti) per l'uso del martello da utilizzare ed il tipo di prestazioni da eseguire;
2 - che al termine della prestazione lavorativa l'istante nulla aveva denunciato con riferimento ad un infortunio e solo il giorno dopo non si era al lavoro adducendo un dolore alla mano destra conseguenza (a suo dire) di un brusco movimento al predetto arto occorso nella giornata precedente;
- che l' aveva liquidato l'infortunio. CP_2
Tanto premesso, ritenuta l'assenza di ogni responsabilità in capo ad essa, la erroneità della quantificazione del danno, chiedeva che questo giudice volesse rigettare il ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Alla udienza del 19.3.25 questo Giudice pronunciava sentenza.
*****
Il ricorso appare completo dei requisiti di ammissibilità.
Venendo al merito il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Parte istante non ha contestato che il martello pneumatico in uso fosse un martello demolitore elettrico del peso inferiore a 4 kg.
Appare chiaro che l'attività edilizia è una attività pericolosa per la quale, infatti, i contributi sono i più elevati. CP_2
Parte convenuta era obbligata a fornire all'istante di dispositivi di protezione necessari per la mansioni specificamente espletata.
Il DVR (all 12 di parte convenuta) a pag 111 prevede l'uso di guanti per l'edilizia antivibrazioni
Tipo: UNI EN 10819-95.
Parte istante non ha regolarizzato la lista testi con generalità atte alla notifica entro l'udienza dell'8.1.25, come disposto da questo giudice.
Il teste escusso, , responsabile tecnico della convenuta e figlio del l.r., ha Testimone_1
riferito: Il martello adoperato il giorno dell'incidente dal ricorrente era un T30 dell'Ilti del peso di circa 4kg. Era attrezzatura presa a noleggio. I guanti adoperati erano dei guanti antivibranti che hanno un grip maggiore per favorire la presa e uno spessore maggiore in ipotesi di colpi sulla mano. I guanti erano del tipo raffigurato a pag. 111 del DVR che mi viene mostrato. Il martello demolitore era più piccolo di quello raffigurato nel DVR e più leggero perché per le spicconature a parete, quali quelle che stava effettuando il ricorrente, il martello non può superare i 5,6kg.
Conosco nello specifico questi dati perché sono responsabile di tutti i cantieri e nel cantiere di cui è causa avevo come preposto che lavorava anche assieme al ricorrente nel Parte_3
3 cantiere di cui è causa.
Lo stesso ricorrente ha dichiarato che utilizzava guanti da lavoro (cfr ricorso) contestandone la idoneità protettiva alla mansione ma dalla prova testimoniale è emerso che, di contro, quelli in dotazione erano proprio quelli prescritti per la mansione di tal chè non può ritenersi alcun profilo di colpa in capo alla convenuta e la domanda deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) Condanna l'istante al pagamento delle spese di giudizio della che si CP_3 liquidano in €. 2695,00 oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA;
NAPOLI, lì 19.3.25.
IL GIUDICE
(Dott. Paolo Coppola)
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