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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/06/2025, n. 691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 691 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Civitavecchia
Sezione Civile
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone all'udienza del 3 giugno 2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1520 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “occupazione senza titolo", pendente tra
(c.f. p.i. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Piperissa (c.f. ) C.F._1
del Foro di Civitavecchia ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Comunale in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM), coincidente con la sede legale dell'Ente, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1
; , nata il [...] a [...], C.F._2 Parte_2
c.f. ; nato il [...] a [...] C.F._3 Parte_3
(Marocco), c.f. in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulle C.F._4
figlie minori ( nata il [...] a [...] e nata il Persona_1 Persona_2
04.08.2014 a Roma); , nata il [...] a [...] Parte_4
(Marocco), c.f. , in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulle C.F._5
figlie minori ( nata il [...] a [...] e nata il Persona_1 Persona_2
04.08.2014 a Roma;
nato il [...] a [...], c.f. Parte_5
; , nato il [...] a [...], c.f. C.F._6 Parte_6
, tutti difesi e assistiti in virtù di procura in atti dall'Avv.to Ivano C.F._7
Bisozzi del Foro di Civitavecchia (Roma), ed elettivamente CodiceFiscale_8
1 domiciliato presso lo studio del predetto procuratore in Civitavecchia, Piazzetta Santa
Maria, 7 (pec: Email_1
- Resistenti -
Conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso ex art.702 bis c.-p.c. depositato in data 22.5.22 e regolarmente notificato il conveniva in giudizio il sig. e la sua Parte_1 Controparte_1 famiglia e precisamente, la moglie del predetto, sig.ra , il sig. Parte_2
(figlio di e la moglie di costui, sig.ra Parte_3 Controparte_1
(esercente la potestà sulle figlie minori e Parte_4 Persona_1
nonché il sig. (figlio di Persona_2 Parte_5 Controparte_1
e il sig. (figlio di per sentir Parte_6 Controparte_1
accertare e dichiarare che non sussisteva alcun titolo che legittimava l'occupazione dell'immobile sito in , Località Maccarese, viale di Porto n. 207, int. 4, identificato Parte_1
nel Catasto di al Foglio 716, Particella 28, Sub. 5, z.c. 1, cat. A/2, classe 4, Parte_1
consistenza 6 vani, rendita catastale € 712,71, piano 2, int. 4 da parte dei convenuti;
conseguentemente accertare e dichiarare l'occupazione abusiva e senza titolo dell'alloggio da parte degli stessi e condannare i detti e chiunque occupi sine titulo l'immobile di causa a rilasciare immediatamente lo stesso, libero da persone e cose, anche altrui, rimettendolo nella piena ed esclusiva disponibilità e godimento del di con riconsegna Pt_1 Parte_1
delle chiavi;
condannare i medesimi occupanti a corrispondere al Parte_1
l'indennizzo/risarcimento per l'occupazione senza titolo dell'immobile p nella misura di €
31.080,60 (calcolato dal 01.07.2017 sino al 31.10.2021) oltre ulteriori somme dovute sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre rivalutazione e interessi mese per mese maturati e maturandi sino al soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa e risultare di giustizia.
Premetteva il Comune di essere proprietario dell'appartamento di causa nel quale il nucleo familiare convenuto manteneva stabilmente la propria residenza anagrafica, il nome sul citofono e sulla cassetta postale, con condotta abusiva e illegittima, non essendo titolare di alcun contratto di locazione o di altro titolo;
che la Polizia Locale con nota del 23.02.2021 aveva comunicato che, in seguito ad un sopralluogo effettuato già il 04.11.2020, aveva accertato che il e il suo nucleo familiare - ospitato temporaneamente Controparte_1
2 dal 2006 presso il Centro di Accoglienza il Fontanile, in Aranova – aveva lasciato detto
Centro di Accoglienza nel secondo semestre del 2017 e occupava l'immobile in Viale di
Porto n. 207, int. 4, dove vi aveva apposto il nome sul citofono e sulla cassetta postale;
che sin dal 2006 era stato accertato come l'intero edificio di Viale di Porto 207 fosse gravato di gravi carenze nello stato di manutenzione e conservazione e che, nel corso degli anni, non era stato possibile eseguire i lavori necessari, a causa delle opposizioni promosse dagli altri inquilini dell'edificio ai provvedimenti amministrativi adottati .
Rappresentava l'ente che il protrarsi dell'occupazione recava grave danno al Comune di che aveva urgente interesse a recuperare la piena disponibilità dell'alloggio al Parte_1
fine di adibirlo per l'ampliamento della dotazione di aule e laboratori dei plessi scolastici, atteso che l'immobile era ubicato in prossimità di un Istituto scolastico.
Richiamava il danno presuntivo configurabile nel valore locativo del bene invocando i parametri OMI, conteggiato dal secondo semestre 2017 al secondo semestre 2021 nella misura complessiva di euro € 31.080,60 che richiedeva oltre alle ulteriori somme sino all'effettivo rilascio dell'immobile e oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo.
Si costituivano i resistenti, i quali eccepivano, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc, attesa la natura locatizia del contenzioso per la presenza inter- partes di un regolare contratto di locazione stipulato in data 07.12.2000 tra il Dott. Per_3
quale Dirigente dell'Area Gestione Risorse, per conto del , e il
[...] Parte_1 sig. . Controparte_1
Nel merito eccepivano la vigenza del contratto di locazione con prossima scadenza dicembre 2024, non essendo mai intervenuta alcuna disdetta.
Rappresentavano che: con ordinanza del TAR del 19.02.2007 era stata sospesa l'ordinanza
20 del 03.02.06 con la quale il Comune di aveva ordinato a tutti residenti della Parte_1 palazzina di Viale di Porto 207, per motivi di sicurezza, lo sgombero dei locali per un periodo di 5 mesi, al fine di procedere ad effettuare una serie di accertamenti finalizzati a interventi di consolidamento e ristrutturazione dell'edificio; che i resistenti avevano ottemperato all'ordinanza comunale e si erano trasferiti momentaneamente nel centro di accoglienza “Il Fontanile” in;
che tale trasferimento avrebbe dovuto avere una Parte_1
durata di massima di sei mesi, vale a dire il tempo necessario per il Comune di Parte_1 di procedere alle verifiche strutturale dell'edificio a loro locato di Viale di Porto 207, come stabilito nell'ordinanza comunale;
che, invece, la permanenza presso il centro di accoglienza 3 era durata fino al 30 giugno 2017, tempo durante il quale i resistenti avevano mantenuto la disponibilità dell'appartamento; che in data 30.12.2016, il Comune di aveva Parte_1
comunicato al sig. di lasciare entro il 30.06.2017 il centro di accoglienza Controparte_1 sicché, ciò fatto, il resistente, con la famiglia, era tornato nell'abitazione di Viale di Porto 207 al cui interno già si trovava uno degli odierni resistenti con la propria famiglia, il sig.
al quale il Comune di aveva nel contempo affidato lo Parte_3 Parte_1
svolgimento di lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Viale di Porto 207
(riposizionamento delle tegole del tetto con impermeabilizzazione con passaggio di strati di guaina, totale ristrutturazione del bagno con sostituzione dei sanitari e rifacimento della pavimentazione, ristrutturazione della cucina con sostituzione del maiolicato, oltre che la tinteggiatura di tutto l'appartamento).
Aggiungevano, quindi, i resistenti che non solo esisteva un titolo per la detenzione ma l'affidamento dei lavori da parte dell'ente era incompatibile con la volontà di risolvere il rapporto. In ordine alla quantificazione dell'indennità di occupazione richiesta dal Comune ricorrente, la contestavano.
Il Comune precisava, quindi: di non avere mai autorizzato né l'esecuzione di lavori da parte del sig. né il rientro nell'appartamento; deduceva che l'originario contratto CP_1
di locazione sottoscritto con la P.A. il 07.12.2000 era scaduto il 06.12.2008 e il sig. CP_1
aveva comunque riconsegnato l'immobile sin dal febbraio 2006 e da allora non pagava alcun canone;
che alcuna disdetta doveva essere comunicata, attesa la riconsegna spontanea dell'immobile e il fatto oggettivo che, alla scadenza del contratto del 6.12.2008, nessun nuovo contratto era stato sottoscritto (o chiesto di sottoscrivere); che permanevano nell'immobile le gravi condizioni di degrado e instabilità già accertate dall'Ing. CP_2
per cui l'Ente non avrebbe potuto, comunque, stipulare un nuovo negozio.
Il con le note del 29.1.24 chiedeva, in via subordinata, nella denegata ipotesi in Pt_1
cui il Tribunale avesse ritenuto in essere il contratto di locazione, di dichiarare risolto il contratto stesso per morosità con tutte le conseguenze in ordine al rilascio e alla condanna dei resistenti al pagamento del dovuto.
Nelle note conclusive del 26.5.25 parte resistente eccepiva che non era mai stato richiesto dal uno sfratto per morosità e lo stesso ente aveva evitato di recapitare ai convenuti Pt_1
i bollettini di pagamento per i canoni che mensilmente andavano in scadenza.
Disposto il mutamento del rito in ordinario, il Giudice formulava una proposta 4 conciliativa che prevedeva il rilascio dell'immobile da parte dei convenuti a fronte della rinuncia dell'ente all'indennità di occupazione. Entrambe le parti non accettavano la proposta transattiva e la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 3 giugno 2025 attesa la superfluità delle prove articolate.
La domanda del va accolta con le precisazioni che seguono. Pt_1
Non vi è dubbio che tra le parti – precisamente l'Ente e il sig. Controparte_1
nato il [...] - era stato stipulato un contratto di locazione quadriennale con decorrenza
7.12.2000 regolarmente registrato (doc.1 fasc. resistente) .
Tale contratto, anche alla seconda scadenza del 6.12.2008, si sarebbe tacitamente rinnovato, in difetto di disdetta e secondo le previsioni, sia contrattuali che di legge, di quadriennio in quadriennio, come in effetti è avvenuto senza necessità della stipula di un nuovo contratto dopo la seconda scadenza del 6.12.2008.
Anche la S.C. ha precisato infatti - Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9759 del 12/04/2023 - che “Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, ai sensi dell'art. 42 l. n. 392 del 1978, trova applicazione il tacito rinnovo alle scadenze successive alla seconda, previsto dall'art. 28 l. n. 392 del 1978, atteso che l'operatività di tale meccanismo non è incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta, dovendosi ritenere che l'obbligo di tale forma, assolto "ab origine" con la stipulazione del contratto, validamente permanga e continui a costituire il fattore genetico anche per i sessenni successivi, in difetto di diniego di rinnovazione da parte del locatore, ovvero di disdetta da parte del conduttore alla prima scadenza, o ancora di disdetta, ad opera di uno dei contraenti, alle scadenze successive”.
Nella vigenza, quindi, del contratto il Comune ha emesso l'ordinanza n.20 del 3.2.2006 che, per motivi di sicurezza legati alle condizioni di pericolo dell'immobile, prevedeva l'ordine, tra gli altri, ai resistenti di rilascio “per un periodo di n.5 (cinque) mesi dalla data di effettivo sgombero”.
Con ordinanza del 19.2.2007 il Tar del Lazio ha sospeso l'esecuzione del predetto ordine
(all.7) che, in ogni caso, non aveva avuto alcun effetto “civilistico” di risolvere il contratto inter partes : tale volontà non emergendo da alcun atto dell'ente e, anzi, deponendo in contrario il termine inserito nell'ordine di rilascio.
Risulta, peraltro, che neanche sia mai avvenuta la formale riconsegna al 5 Comune/locatore del bene giacché , per quanto riferito dagli stessi resistenti nella comparsa di costituzione, solo alcuni componenti del nucleo familiare avevano lasciato l'immobile ottemperando all'ordinanza comunale ed erano stati allocati nel centro di accoglienza “Il
Fontanile” in ove sarebbero rimasti sino al 30 giugno 2017 (11 anni): ma la Parte_1
custodia dell'immobile era rimasta al sig. che, con la propria famiglia, che Parte_3
aveva, quindi, mantenuto la detenzione del bene (e suo tramite il conduttore) rimanendoci a vivere con la propria famiglia.
A fronte di tali emergenze fattuali deve ritenersi che :
-il contratto di locazione in essere con il Comune non è stato mai formalmente risolto dal l'ente, né l'immobile è stato mai formalmente riconsegnato al locatore rimanendo nella disponibilità materiale e giuridica del conduttore (per il tramite del familiare che vi abitava);
-nulla è stato versato al Comune per il godimento dell'immobile (anzi contemporaneamente il nucleo familiare dei resistenti ha beneficiato di altro diverso alloggio pure messo a disposizione del Comune per ben 11 anni) .
Nulla è stato versato dal conduttore (o da altri detentori), nonostante la chiara affermazione della vigenza del contratto, neanche dopo la proposizione del presente giudizio sicché la mera propalazione di voler sanare la morosità, asseritamente incolpevole perché addebitabile all'ente che non aveva provveduto ad inviare i bollettini di pagamento, appare inidonea ad impedire la risoluzione del contratto per grave inadempimento
(morosità). In accoglimento, quindi, della subordinata avanzata dall'ente va dichiarato risolto il contratto inter partes per grave inadempimento di parte conduttrice (ma ovviamente il rilascio travolge tutti i resistenti componenti della famiglia) che va condannata al formale rilascio del bene nel termine che si fissa in dispositivo ai sensi dell'art.56 legge n.392/78 avuto riguardo sia alla durata del presente giudizio sia alle prevalenti – anche perché non documentate quelle comunali - esigenze del nucleo familiare convenuto. Parte convenuta va anche condannata al pagamento in favore del comune del canone di locazione nella misura pattuita di (lire 600.000 al mese) euro 309,87/dal mese di giugno 2017 sino alla data della presente sentenza, ovvero per mesi 95 (giugno 2017 a maggio 2025) e quindi per euro 29.437,65 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo oltre ai canoni successivamente maturati e maturandi sino al rilascio (nella misura di euro 309,87 mensili).
Segue la condanna dei convenuti alla refusione in favore del delle spese di lite Pt_1
6 che liquida come in dispositivo.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone definitivamente decidendo sulla domanda proposta dal nei confronti Parte_1
di nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1
, , nata il [...] a [...], c.f. C.F._2 Parte_2
, nato il [...] a [...], C.F._3 Parte_3
c.f. in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulle figlie minori C.F._4
( nata il [...] a [...] e nata il [...] a [...]), Persona_1 Persona_2
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_4
, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulle figlie minori C.F._5
( nata il [...] a [...] e nata il [...] a [...]), Persona_1 Persona_2
nato il [...] a [...], c.f. , Parte_5 C.F._6
Pers
, nato il [...] a [...], c.f. atti così provvede: Parte_6
- Accoglie la domanda del di per quanto di ragione e dichiara il contratto Pt_1 Parte_1
di locazione inter partes, avente decorrenza dal 7.12.2000, risolto per inadempimento del conduttore;
- Condanna i convenuti al rilascio in favore del dell'immobile sito in Parte_1
, Località Maccarese, viale di Porto n. 207, int. 4, identificato nel Catasto di Parte_1
al Foglio 716, Particella 28, Sub. 5, z.c. 1, cat. A/2, classe 4, consistenza 6 vani, Parte_1
rendita catastale € 712,71, piano 2, int. 4;
- Letto l'art.56 legge n.392/78 fissa per il rilascio la data del 30.8.2025;
- Condanna il conduttore, nato il [...] a [...] Controparte_1
(Marocco), c.f. al pagamento in favore del della somma di C.F._2 Pt_1 euro 29.437,65 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo oltre ai canoni maturati e maturandi dal mese di giugno 2025 sino al rilascio (nella misura di euro 309,87 mensili);
- Condanna i convenuti alla refusione in favore del delle spese di lite che liquida in Pt_1
euro 331,00 per esborsi ed euro 4500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Civitavecchia 3 giugno 2025 IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone 7 8
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale di Civitavecchia
Sezione Civile
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice dott.ssa Roberta Nardone all'udienza del 3 giugno 2025, all'esito della discussione orale ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1520 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto “occupazione senza titolo", pendente tra
(c.f. p.i. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avv. Fabiana Piperissa (c.f. ) C.F._1
del Foro di Civitavecchia ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Avvocatura
Comunale in Piazza Gen. C.A. Dalla Chiesa, 78 - 00054 Fiumicino (RM), coincidente con la sede legale dell'Ente, giusta procura in atti
- Ricorrente -
Contro
nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1
; , nata il [...] a [...], C.F._2 Parte_2
c.f. ; nato il [...] a [...] C.F._3 Parte_3
(Marocco), c.f. in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulle C.F._4
figlie minori ( nata il [...] a [...] e nata il Persona_1 Persona_2
04.08.2014 a Roma); , nata il [...] a [...] Parte_4
(Marocco), c.f. , in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulle C.F._5
figlie minori ( nata il [...] a [...] e nata il Persona_1 Persona_2
04.08.2014 a Roma;
nato il [...] a [...], c.f. Parte_5
; , nato il [...] a [...], c.f. C.F._6 Parte_6
, tutti difesi e assistiti in virtù di procura in atti dall'Avv.to Ivano C.F._7
Bisozzi del Foro di Civitavecchia (Roma), ed elettivamente CodiceFiscale_8
1 domiciliato presso lo studio del predetto procuratore in Civitavecchia, Piazzetta Santa
Maria, 7 (pec: Email_1
- Resistenti -
Conclusioni: come in atti
Fatto e diritto
Con ricorso ex art.702 bis c.-p.c. depositato in data 22.5.22 e regolarmente notificato il conveniva in giudizio il sig. e la sua Parte_1 Controparte_1 famiglia e precisamente, la moglie del predetto, sig.ra , il sig. Parte_2
(figlio di e la moglie di costui, sig.ra Parte_3 Controparte_1
(esercente la potestà sulle figlie minori e Parte_4 Persona_1
nonché il sig. (figlio di Persona_2 Parte_5 Controparte_1
e il sig. (figlio di per sentir Parte_6 Controparte_1
accertare e dichiarare che non sussisteva alcun titolo che legittimava l'occupazione dell'immobile sito in , Località Maccarese, viale di Porto n. 207, int. 4, identificato Parte_1
nel Catasto di al Foglio 716, Particella 28, Sub. 5, z.c. 1, cat. A/2, classe 4, Parte_1
consistenza 6 vani, rendita catastale € 712,71, piano 2, int. 4 da parte dei convenuti;
conseguentemente accertare e dichiarare l'occupazione abusiva e senza titolo dell'alloggio da parte degli stessi e condannare i detti e chiunque occupi sine titulo l'immobile di causa a rilasciare immediatamente lo stesso, libero da persone e cose, anche altrui, rimettendolo nella piena ed esclusiva disponibilità e godimento del di con riconsegna Pt_1 Parte_1
delle chiavi;
condannare i medesimi occupanti a corrispondere al Parte_1
l'indennizzo/risarcimento per l'occupazione senza titolo dell'immobile p nella misura di €
31.080,60 (calcolato dal 01.07.2017 sino al 31.10.2021) oltre ulteriori somme dovute sino all'effettivo rilascio dell'immobile, oltre rivalutazione e interessi mese per mese maturati e maturandi sino al soddisfo, ovvero nella maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa e risultare di giustizia.
Premetteva il Comune di essere proprietario dell'appartamento di causa nel quale il nucleo familiare convenuto manteneva stabilmente la propria residenza anagrafica, il nome sul citofono e sulla cassetta postale, con condotta abusiva e illegittima, non essendo titolare di alcun contratto di locazione o di altro titolo;
che la Polizia Locale con nota del 23.02.2021 aveva comunicato che, in seguito ad un sopralluogo effettuato già il 04.11.2020, aveva accertato che il e il suo nucleo familiare - ospitato temporaneamente Controparte_1
2 dal 2006 presso il Centro di Accoglienza il Fontanile, in Aranova – aveva lasciato detto
Centro di Accoglienza nel secondo semestre del 2017 e occupava l'immobile in Viale di
Porto n. 207, int. 4, dove vi aveva apposto il nome sul citofono e sulla cassetta postale;
che sin dal 2006 era stato accertato come l'intero edificio di Viale di Porto 207 fosse gravato di gravi carenze nello stato di manutenzione e conservazione e che, nel corso degli anni, non era stato possibile eseguire i lavori necessari, a causa delle opposizioni promosse dagli altri inquilini dell'edificio ai provvedimenti amministrativi adottati .
Rappresentava l'ente che il protrarsi dell'occupazione recava grave danno al Comune di che aveva urgente interesse a recuperare la piena disponibilità dell'alloggio al Parte_1
fine di adibirlo per l'ampliamento della dotazione di aule e laboratori dei plessi scolastici, atteso che l'immobile era ubicato in prossimità di un Istituto scolastico.
Richiamava il danno presuntivo configurabile nel valore locativo del bene invocando i parametri OMI, conteggiato dal secondo semestre 2017 al secondo semestre 2021 nella misura complessiva di euro € 31.080,60 che richiedeva oltre alle ulteriori somme sino all'effettivo rilascio dell'immobile e oltre rivalutazione e interessi sino al soddisfo.
Si costituivano i resistenti, i quali eccepivano, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso ex art. 702 bis cpc, attesa la natura locatizia del contenzioso per la presenza inter- partes di un regolare contratto di locazione stipulato in data 07.12.2000 tra il Dott. Per_3
quale Dirigente dell'Area Gestione Risorse, per conto del , e il
[...] Parte_1 sig. . Controparte_1
Nel merito eccepivano la vigenza del contratto di locazione con prossima scadenza dicembre 2024, non essendo mai intervenuta alcuna disdetta.
Rappresentavano che: con ordinanza del TAR del 19.02.2007 era stata sospesa l'ordinanza
20 del 03.02.06 con la quale il Comune di aveva ordinato a tutti residenti della Parte_1 palazzina di Viale di Porto 207, per motivi di sicurezza, lo sgombero dei locali per un periodo di 5 mesi, al fine di procedere ad effettuare una serie di accertamenti finalizzati a interventi di consolidamento e ristrutturazione dell'edificio; che i resistenti avevano ottemperato all'ordinanza comunale e si erano trasferiti momentaneamente nel centro di accoglienza “Il Fontanile” in;
che tale trasferimento avrebbe dovuto avere una Parte_1
durata di massima di sei mesi, vale a dire il tempo necessario per il Comune di Parte_1 di procedere alle verifiche strutturale dell'edificio a loro locato di Viale di Porto 207, come stabilito nell'ordinanza comunale;
che, invece, la permanenza presso il centro di accoglienza 3 era durata fino al 30 giugno 2017, tempo durante il quale i resistenti avevano mantenuto la disponibilità dell'appartamento; che in data 30.12.2016, il Comune di aveva Parte_1
comunicato al sig. di lasciare entro il 30.06.2017 il centro di accoglienza Controparte_1 sicché, ciò fatto, il resistente, con la famiglia, era tornato nell'abitazione di Viale di Porto 207 al cui interno già si trovava uno degli odierni resistenti con la propria famiglia, il sig.
al quale il Comune di aveva nel contempo affidato lo Parte_3 Parte_1
svolgimento di lavori di ristrutturazione dell'appartamento di Viale di Porto 207
(riposizionamento delle tegole del tetto con impermeabilizzazione con passaggio di strati di guaina, totale ristrutturazione del bagno con sostituzione dei sanitari e rifacimento della pavimentazione, ristrutturazione della cucina con sostituzione del maiolicato, oltre che la tinteggiatura di tutto l'appartamento).
Aggiungevano, quindi, i resistenti che non solo esisteva un titolo per la detenzione ma l'affidamento dei lavori da parte dell'ente era incompatibile con la volontà di risolvere il rapporto. In ordine alla quantificazione dell'indennità di occupazione richiesta dal Comune ricorrente, la contestavano.
Il Comune precisava, quindi: di non avere mai autorizzato né l'esecuzione di lavori da parte del sig. né il rientro nell'appartamento; deduceva che l'originario contratto CP_1
di locazione sottoscritto con la P.A. il 07.12.2000 era scaduto il 06.12.2008 e il sig. CP_1
aveva comunque riconsegnato l'immobile sin dal febbraio 2006 e da allora non pagava alcun canone;
che alcuna disdetta doveva essere comunicata, attesa la riconsegna spontanea dell'immobile e il fatto oggettivo che, alla scadenza del contratto del 6.12.2008, nessun nuovo contratto era stato sottoscritto (o chiesto di sottoscrivere); che permanevano nell'immobile le gravi condizioni di degrado e instabilità già accertate dall'Ing. CP_2
per cui l'Ente non avrebbe potuto, comunque, stipulare un nuovo negozio.
Il con le note del 29.1.24 chiedeva, in via subordinata, nella denegata ipotesi in Pt_1
cui il Tribunale avesse ritenuto in essere il contratto di locazione, di dichiarare risolto il contratto stesso per morosità con tutte le conseguenze in ordine al rilascio e alla condanna dei resistenti al pagamento del dovuto.
Nelle note conclusive del 26.5.25 parte resistente eccepiva che non era mai stato richiesto dal uno sfratto per morosità e lo stesso ente aveva evitato di recapitare ai convenuti Pt_1
i bollettini di pagamento per i canoni che mensilmente andavano in scadenza.
Disposto il mutamento del rito in ordinario, il Giudice formulava una proposta 4 conciliativa che prevedeva il rilascio dell'immobile da parte dei convenuti a fronte della rinuncia dell'ente all'indennità di occupazione. Entrambe le parti non accettavano la proposta transattiva e la causa veniva assunta in decisione all'udienza del 3 giugno 2025 attesa la superfluità delle prove articolate.
La domanda del va accolta con le precisazioni che seguono. Pt_1
Non vi è dubbio che tra le parti – precisamente l'Ente e il sig. Controparte_1
nato il [...] - era stato stipulato un contratto di locazione quadriennale con decorrenza
7.12.2000 regolarmente registrato (doc.1 fasc. resistente) .
Tale contratto, anche alla seconda scadenza del 6.12.2008, si sarebbe tacitamente rinnovato, in difetto di disdetta e secondo le previsioni, sia contrattuali che di legge, di quadriennio in quadriennio, come in effetti è avvenuto senza necessità della stipula di un nuovo contratto dopo la seconda scadenza del 6.12.2008.
Anche la S.C. ha precisato infatti - Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 9759 del 12/04/2023 - che “Ai contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, stipulati dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali in qualità di conduttori, ai sensi dell'art. 42 l. n. 392 del 1978, trova applicazione il tacito rinnovo alle scadenze successive alla seconda, previsto dall'art. 28 l. n. 392 del 1978, atteso che l'operatività di tale meccanismo non è incompatibile con il principio secondo il quale la volontà della P.A. deve essere necessariamente manifestata in forma scritta, dovendosi ritenere che l'obbligo di tale forma, assolto "ab origine" con la stipulazione del contratto, validamente permanga e continui a costituire il fattore genetico anche per i sessenni successivi, in difetto di diniego di rinnovazione da parte del locatore, ovvero di disdetta da parte del conduttore alla prima scadenza, o ancora di disdetta, ad opera di uno dei contraenti, alle scadenze successive”.
Nella vigenza, quindi, del contratto il Comune ha emesso l'ordinanza n.20 del 3.2.2006 che, per motivi di sicurezza legati alle condizioni di pericolo dell'immobile, prevedeva l'ordine, tra gli altri, ai resistenti di rilascio “per un periodo di n.5 (cinque) mesi dalla data di effettivo sgombero”.
Con ordinanza del 19.2.2007 il Tar del Lazio ha sospeso l'esecuzione del predetto ordine
(all.7) che, in ogni caso, non aveva avuto alcun effetto “civilistico” di risolvere il contratto inter partes : tale volontà non emergendo da alcun atto dell'ente e, anzi, deponendo in contrario il termine inserito nell'ordine di rilascio.
Risulta, peraltro, che neanche sia mai avvenuta la formale riconsegna al 5 Comune/locatore del bene giacché , per quanto riferito dagli stessi resistenti nella comparsa di costituzione, solo alcuni componenti del nucleo familiare avevano lasciato l'immobile ottemperando all'ordinanza comunale ed erano stati allocati nel centro di accoglienza “Il
Fontanile” in ove sarebbero rimasti sino al 30 giugno 2017 (11 anni): ma la Parte_1
custodia dell'immobile era rimasta al sig. che, con la propria famiglia, che Parte_3
aveva, quindi, mantenuto la detenzione del bene (e suo tramite il conduttore) rimanendoci a vivere con la propria famiglia.
A fronte di tali emergenze fattuali deve ritenersi che :
-il contratto di locazione in essere con il Comune non è stato mai formalmente risolto dal l'ente, né l'immobile è stato mai formalmente riconsegnato al locatore rimanendo nella disponibilità materiale e giuridica del conduttore (per il tramite del familiare che vi abitava);
-nulla è stato versato al Comune per il godimento dell'immobile (anzi contemporaneamente il nucleo familiare dei resistenti ha beneficiato di altro diverso alloggio pure messo a disposizione del Comune per ben 11 anni) .
Nulla è stato versato dal conduttore (o da altri detentori), nonostante la chiara affermazione della vigenza del contratto, neanche dopo la proposizione del presente giudizio sicché la mera propalazione di voler sanare la morosità, asseritamente incolpevole perché addebitabile all'ente che non aveva provveduto ad inviare i bollettini di pagamento, appare inidonea ad impedire la risoluzione del contratto per grave inadempimento
(morosità). In accoglimento, quindi, della subordinata avanzata dall'ente va dichiarato risolto il contratto inter partes per grave inadempimento di parte conduttrice (ma ovviamente il rilascio travolge tutti i resistenti componenti della famiglia) che va condannata al formale rilascio del bene nel termine che si fissa in dispositivo ai sensi dell'art.56 legge n.392/78 avuto riguardo sia alla durata del presente giudizio sia alle prevalenti – anche perché non documentate quelle comunali - esigenze del nucleo familiare convenuto. Parte convenuta va anche condannata al pagamento in favore del comune del canone di locazione nella misura pattuita di (lire 600.000 al mese) euro 309,87/dal mese di giugno 2017 sino alla data della presente sentenza, ovvero per mesi 95 (giugno 2017 a maggio 2025) e quindi per euro 29.437,65 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo oltre ai canoni successivamente maturati e maturandi sino al rilascio (nella misura di euro 309,87 mensili).
Segue la condanna dei convenuti alla refusione in favore del delle spese di lite Pt_1
6 che liquida come in dispositivo.
Per questi motivi
Il Tribunale di Civitavecchia, in persona del giudice, dott.ssa Roberta Nardone definitivamente decidendo sulla domanda proposta dal nei confronti Parte_1
di nato il [...] a [...], c.f. Controparte_1
, , nata il [...] a [...], c.f. C.F._2 Parte_2
, nato il [...] a [...], C.F._3 Parte_3
c.f. in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulle figlie minori C.F._4
( nata il [...] a [...] e nata il [...] a [...]), Persona_1 Persona_2
, nata il [...] a [...], c.f. Parte_4
, in proprio e n.q. di genitore esercente la potestà sulle figlie minori C.F._5
( nata il [...] a [...] e nata il [...] a [...]), Persona_1 Persona_2
nato il [...] a [...], c.f. , Parte_5 C.F._6
Pers
, nato il [...] a [...], c.f. atti così provvede: Parte_6
- Accoglie la domanda del di per quanto di ragione e dichiara il contratto Pt_1 Parte_1
di locazione inter partes, avente decorrenza dal 7.12.2000, risolto per inadempimento del conduttore;
- Condanna i convenuti al rilascio in favore del dell'immobile sito in Parte_1
, Località Maccarese, viale di Porto n. 207, int. 4, identificato nel Catasto di Parte_1
al Foglio 716, Particella 28, Sub. 5, z.c. 1, cat. A/2, classe 4, consistenza 6 vani, Parte_1
rendita catastale € 712,71, piano 2, int. 4;
- Letto l'art.56 legge n.392/78 fissa per il rilascio la data del 30.8.2025;
- Condanna il conduttore, nato il [...] a [...] Controparte_1
(Marocco), c.f. al pagamento in favore del della somma di C.F._2 Pt_1 euro 29.437,65 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo oltre ai canoni maturati e maturandi dal mese di giugno 2025 sino al rilascio (nella misura di euro 309,87 mensili);
- Condanna i convenuti alla refusione in favore del delle spese di lite che liquida in Pt_1
euro 331,00 per esborsi ed euro 4500,00 per compensi, oltre accessori di legge e rimborso forfettario (15%).
Civitavecchia 3 giugno 2025 IL GIUDICE
dott.ssa Roberta Nardone 7 8