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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 15/04/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Flavio TOVANI -Giudice rel.
3) Dott.ssa Myriam MULONIA -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1535 dell'anno 2023 R.G.A.C., riservato alla decisione collegiale all'udienza del 14.03.2025, vertente
TRA
(C.F.: ) nato a Parte_1 C.F._1
Reggio Calabria, il 31.12.1977, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonino Delfino, giusta procura resa su atto separato allegato al ricorso, presso il cui studio sito in Reggio
Calabria, Via D. Marvasi, n. 5/L ha eletto domicilio;
-ricorrente-
E
(C.F.: ) nata a [...] Controparte_1 C.F._2
(RC), il 03.05.1983, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppina Iaria, giusta procura resa su atto separato, presso il cui studio sito in Melito di Porto Salvo (RC), Via Roma,
n. 50, ha eletto domicilio
-resistente- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria
-interveniente-
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 14.03.2025, entrambe le parti hanno discusso la causa, riportandosi ai rispettivi atti difensivi.
Il Giudice, preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti e della volontà delle stesse di addivenire alla decisione della causa, ha rimesso la decisione al Collegio.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso del 29.05.2023, depositato in pari data, sottoposto al visto della Procura della Repubblica – Sede (in data 19.06.2023), ha proposto Parte_1
domanda al fine di far dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con , deducendo tra le altre cose: Controparte_1
- di aver contratto, in data 25.09.2004, matrimonio con in Condofuri Controparte_1
(RC), con atto trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Condofuri
(RC), al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2004;
- che dall'unione non sono nati figli;
- che, a seguito dell'interruzione della comunione spirituale e materiale, il ricorrente ha presentato ricorso, iscritto al n. 3977/2019 R.G.A.C., al fine di far dichiarare la separazione consensuale;
- che il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione dei coniugi con sentenza n. 500 del 02.05.2022;
- che, successivamente alla separazione personale, la comunione materiale e morale tra i coniugi non si è più ricostituita;
- che la resistente, successivamente alla separazione, è divenuta economicamente autosufficiente, essendosi inserita nel mondo del lavoro;
- che, inoltre, la stessa ha intrapreso una nuova relazione da cui è nata una figlia;
- che la casa coniugale è di proprietà esclusiva del ricorrente;
- che sono decorsi i termini previsti dalla legge per la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Sulla scorta di tali premesse, la ricorrente ha chiesto di:
a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1° dicembre 1970 n. 898, lo scioglimento del suddetto matrimonio contratto tra e Controparte_1 [...]
ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere Parte_1
alla annotazione della sentenza;
b) assegnare definitivamente la casa coniugale, sita in Silvestrini Pr. Spirito Santo n.
35 – Reggio Calabria, a in quanto proprietario della stessa Parte_1
ed in assenza di figli nati dal matrimonio;
c) accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte della IG.ra
[...]
e, per l'effetto, dichiarare che nessun assegno divorzile è da corrispondersi CP_1
in suo favore.
Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione udienza, è stato ritualmente notificato alla controparte, la quale si è costituita in giudizio con memoria del 17.11.2023, aderendo alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata dal ricorrente e precisando, in particolare, di essere in attesa di un figlio dal nuovo compagno.
Alla prima udienza, svoltasi in data 21.11.2023 innanzi al Giudice delegato, entrambi i difensori delle parti hanno chiesto un differimento dell'udienza al fine di depositare le condizioni di un accordo divorzile.
Il Giudice, preso atto, ha rinviato la causa all'udienza del 20.02.2024, disponendo la celebrazione della stessa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con le note di trattazione scritta, le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni, senza fare cenno alcuno alle condizioni afferenti alla consensualizzazione del divorzio.
Il Giudice, con l'ordinanza del 20.02.2024, preso atto della mancanza dell'accordo, ha rinviato all'udienza del 29.10.2024, disponendo la celebrazione della stessa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. Sciogliendo la riserva assunta a tale udienza, il Giudice ha rinviato la causa al
10.12.2024, successivamente rinviata d'ufficio, onerando le parti alla regolarizzazione della documentazione.
All'udienza del 28.02.2025, il difensore di parte resistente ha chiesto la pronuncia in punto status. Il Giudice, preso atto dell'ottemperamento di quanto precedentemente richiesto, ha tuttavia rilevato la mancata produzione del certificato di matrimonio, rilevante ai fini della rimessione al Collegio per la decisione sullo status; pertanto, ha rinviato la causa al 14.03.2025, onerando le parti a tale adempimento.
A tale udienza, il Giudice, preso atto dell'avvenuto deposito dell'estratto dell'atto di matrimonio, nonché della rinuncia, da parte della resistente, delle richieste istruttorie formulate, dell'assenza di domande in ordine all'adozione di provvedimenti provvisori e urgenti e ritenuta la causa matura per la decisione, ha disposto la discussione.
Le parti hanno, pertanto, precisato le conclusioni riportandosi ai rispettivi atti introduttivi e il Giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
1. Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta da parte ricorrente, a cui si è associata parte resistente, è fondata e appare meritevole di accoglimento, non essendo ipotizzabile una ripresa della convivenza coniugale.
Ed invero, ritiene il Collegio, sulla scorta delle risultanze processuali, che non possa dubitarsi che, nel caso di specie, sia venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale.
Alla luce della situazione venutasi a creare e acclarata, pertanto, l'impossibilità di ricostituire la convivenza familiare tra i coniugi, la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile.
Il titolo legittimante, peraltro, è costituito dalla sentenza n. 500/2022, pubblicata in data
02.05.2022, con cui è stata pronunciata la separazione personale tra i coniugi. È evidente, dunque, come nel caso di specie siano trascorsi oltre due anni dalla pronuncia della separazione giudiziale, come richiesto dagli artt. 2 e 3, n. 2, lett. b) della L. n. 898/70 e successive modifiche;
né, tantomeno, è stata eccepita la ripresa della convivenza, con conseguente interruzione della separazione.
Pertanto, alla luce del combinato disposto delle disposizioni sopra menzionate, così come modificate dalla Legge 6 maggio 2015, n. 55 e dalla Legge 29 dicembre 2022, n.
197, nulla osta alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e , il cui relativo atto è stato Parte_1 Controparte_1
trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio del Comune di Condofuri (RC), al n. 4,
Parte II, Serie A, anno 2004.
2. Assegnazione casa coniugale.
Circa la domanda, formulata dalla parte ricorrente, di assegnazione della casa coniugale, nessun provvedimento deve essere legittimamente adottato.
Si osserva, infatti, che secondo l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, il godimento della casa coniugale a seguito della separazione, ai sensi dell'art. 337 sexies c.c., è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, sì da garantire agli stessi il mantenimento delle proprie abitudini di vita e di relazione sociale che in tale ambiente si sono radicate, a nulla rilevando valutazioni di vario genere non rispondenti al preminente interesse della prole (cfr., Cassazione civile, Sez. VI, ordinanza n. 32231 del 13 dicembre 2018; Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 25604 del 12 ottobre 2018).
Nel caso di specie, si evidenzia che dal matrimonio non sono nati figli e che nessuna domanda è stata proposta da parte resistente.
Pertanto, sulla scorta dei consolidati e condivisi principi enunciati, nessun provvedimento deve essere legittimamente adottato in ordine all'assegnazione della casa coniugale in favore di alcuno dei coniugi, né di altri soggetti non sussistendone i presupposti;
valgono, pertanto, le regole proprietarie.
3. Assegno divorzile.
In relazione alle questioni economiche, con riferimento specifico a quella relativa all'assegno divorzile per il coniuge, nessun provvedimento deve essere legittimamente adottato.
Con l'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di accertare la sussistenza di mezzi economici adeguati da parte di e, Controparte_1
per l'effetto, di dichiarare che nessun assegno divorzile debba corrispondersi in suo favore.
Occorre evidenziare, tuttavia, che, a fronte della domanda negativa del ricorrente di non porre a proprio carico alcun assegno divorzile in favore della resistente, quest'ultima non ha formulato nessuna richiesta in tal senso, come peraltro ha precisato nelle memorie depositate in atti.
Nulla, pertanto, deve legittimamente disporsi in ordine all'assegno divorzile.
4. Spese di lite.
In conclusione, avuto riguardo alle ragioni della decisione e alla natura della controversia, si reputa sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. per procedere alla integrale compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, il rappresentante dell'ufficio del PM, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
Condofuri (RC) il 25.09.2004 tra e , il cui Parte_1 Controparte_1 atto risulta trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Condofuri
(RC), al n. 4, Parte II, Serie A, anno 2004;
2) dichiara il non luogo a provvedere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale per le ragioni di cui in parte motiva;
3) dichiara il non luogo a provvedere in ordine all'assegno divorzile per le ragioni di cui in parte motiva;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 08.04.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott. Flavio Tovani Dott. Giuseppe Campagna