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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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- 1. Danno alla reputazione per diffamazione a mezzo stampaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 17 gennaio 2026
L'analisi della responsabilità civile derivante da diffamazione a mezzo stampa solleva una questione centrale e dibattuta nel panorama giuridico: la natura del danno alla reputazione e, di conseguenza, l'onere della prova in capo a chi ne chiede il risarcimento. Per lungo tempo, la giurisprudenza ha oscillato tra due poli concettuali: da un lato, la teoria del danno in re ipsa, secondo cui il pregiudizio sarebbe implicito nella condotta lesiva stessa; dall'altro, la concezione del danno come “conseguenza” dell'illecito, che richiede una specifica allegazione e prova da parte del danneggiato. L'evoluzione giurisprudenziale, in particolare quella della Corte di Cassazione, ha ormai …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 14/04/2025, n. 720 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 720 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1/2022 R.G.
TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ZA, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 1/2022 R.G. in data
01/01/2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Maurizio Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in ZA alla via del Popolo n. 2;
ATTORE
E
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Anna Brancaccio e Angelo Pisani, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Piazza Vanvitelli n. 15;
CONVENUTO
NONCHÉ
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Laura Cusato,
Alessio Cittadini e dal p. avv. Federica Vitrano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Napoli, alla Via Jannelli, n.45;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17/01/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano
1 Proc. n. 1/2022 R.G.
come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 30/12/2021, Parte_1 citava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
[...] [...]
(in qualità di direttore ed autore del periodico “Juorno.it”) e la CP_1
società (in qualità di editore del medesimo periodico, Controparte_2 nonché proprietario e gestore del sito internet “www.juorno.it”) al fine di conseguirne la condanna, nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni patiti a cagione del tenore diffamatorio degli articoli giornalistici pubblicati sul periodico on line www.juorno.it, e precisamente: a) articolo pubblicato in data 01/05/2020 a firma di dal titolo “Il CA delle Controparte_1 carceri Basentini si dimette, ha aperto le porte a decine di boss”; b) articolo pubblicato in data 01/05/2020 a firma di dal titolo CP_3
“Basentini abbarbicato alla poltrona del Dap dove incassa 320mila euro annui sta per mollare”; c) articolo pubblicato in data 22/05/2020 a firma di dal titolo “I DE – boys, le visite di a Controparte_1 Parte_1
IA, il protocollo farfalla e la trattativa Stato-mafia”.
1.1. In punto di fatto, l'attore premetteva che: a) tra il marzo e l'aprile del
2020, a seguito della ingravescenza del rischio epidemiologico da Covid-
19 ed alla sua diffusione presso le carceri italiane, venivano “scarcerati” dai competenti Tribunali ed ammessi alla detenzione domiciliare alcuni detenuti, su segnalazione sanitaria, ovvero su istanza dell'interessato e del suo difensore, detenuti tre dei quali appartenenti al regime detentivo c.d.
41-bis ed uno al regime c.d. AS1 (alta sicurezza); b) in data 21/03/2020 il
Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento, Dott. , Persona_1
attraverso la dirigente di turno, Dott.ssa , emanava Persona_2 la “circolare” prot. 95907, con cui veniva disposto che le Direzioni degli istituti penitenziari segnalassero alla autorità giudiziaria “per le eventuali determinazioni di competenza” i nominativi dei ristretti rispetto ai quali, in conseguenza della attuale emergenza sanitaria, per patologie o condizione di salute, era possibile ipotizzare un elevato rischio di complicanze;
c) proprio in ragione della normativa sopra richiamata – emessa, secondo la prospettazione attorea, nel pieno rispetto della circolare del CA del
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Dipartimento 14.11.2012 n. 405351 e degli artt. 23, comma 2, e 108 D.P.R.
30.06.2000 n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario) – diverse Autorità giudiziarie (Tribunali di Sorveglianza e
Giudici di merito) adottavano provvedimenti di scarcerazione;
d) in tale contesto venivano pubblicati, sul periodico on line www.juorno.it, gli articoli contestati.
1.2. In particolare: i) in data 01.05.2020 veniva pubblicato un articolo a firma di dal titolo “Il CA delle carceri si Controparte_1 Parte_1 dimette, ha aperto le porte a decine di boss”, nel quale l'autore scriveva:
“Si è dimesso (…) E' accusato di avere emanato la Parte_1
circolare del 21 marzo. Una famigerata paginetta di burocratese spicciolo che ha allargato talmente tanto le maglie delle celle delle carceri che con la scusa del contagio da covid 19 e grazie a patologie più o meno gravi che
i mafiosi riescono sempre a farsi diagnosticare, sono andati a casa ai domiciliari boss di primissimo ordine. Questa circolare così importante perché toccava detenuti eccellenti, criminali pericolosi, l'ha Parte_1
notificata alla Direzione nazionale antimafia esattamente il 21 aprile. Un mese dopo. Una negligenza? Una dimenticanza? Una scelta?” e proseguiva affermando che il Dott. “le poche volte che si è visto Parte_1 in TV ha reso dichiarazioni imbarazzanti”, che egli si è dimesso da CA del DAP “alla fine di due mesi assurdi, nel corso dei quali le sue scarse capacità di gestione delle carceri erano state criticate ferocemente dal PM antimafia Catello Maresca”; ii) nella medesima data (01.05.2020) veniva pubblicato un secondo articolo a firma di dal titolo “ CP_3 Parte_1
abbarbicato alla poltrona del Dap dove incassa 320mila euro annui sta per mollare”, nel quale l'autore avrebbe riportato una notizia falsa, rispondendo alla domanda sul perché il Dott. non si fosse Parte_1
dimesso da CA del Dap, nonostante le polemiche che in quei giorni infuriavano, nei seguenti termini: “(…) lui ( resta lì. Al suo posto. Parte_1
E bisogna capirlo. Il CA ha uno stipendio annuo da nababbo che si attesta intorno ai 320.000 (trecentoventimila) euro. Ma siccome pare che la prerogativa dell'incarico (cosa altrettanto sconosciuta ai più) è che
l'indennità acquisita rimane anche dopo aver lasciato il posto e, addirittura, anche sul trattamento pensionistico, è probabile che davvero
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sgomberi il campo”; iii) in data 22.05.2020, infine, veniva Parte_1 pubblicato un altro articolo a firma di dal titolo “I Controparte_1
DE – boys, le visite di a IA, il protocollo farfalla e la Parte_1 trattativa Stato-mafia”, nel quale l'autore, dopo una breve introduzione sui collaboratori del Ministro della Giustizia Alfonso DE e dopo un breve panegirico sulle qualità del Dott. l'autore si Persona_3 chiedeva “Che cos'altro c'era da sapere sul conto di che Parte_1 avremmo dovuto sapere prima delle sue dimissioni? Che cos'altro c'era da sapere che il ministro DE forse non sapeva perché non avrebbe mai dovuto scegliere al se lo avesse saputo?” proseguendo, CP_4 poi, come di seguito: “ nel 2010, nell'ufficio inquirente di Parte_1
ZA (con tutto, il rispetto, un ufficetto molto periferico) ha gestito un pentito di mafia, tal E allora? Nulla eccetto un Persona_4
particolare: questo signor OS, professione mafioso, è cugino di primo grado del suocero di E Allora? Nulla, tutto regolare. Ma Parte_1
se tutto ciò fosse per intero vero, se le parentele fossero tutte vere, forse il magistrato avrebbe dovuto fare un passo indietro e non gestire Parte_1
un mafioso che vuole collaborare con lo stato se questi ha rapporti famigliari con un suo congiunto”. L'articolo proseguiva: “Ma c'è di più,
c'è dell'altro sulle modalità operative di esercitare la funzione di capo del
Dap da parte di (…) Risulta che Parte_1 Parte_1
nel periodo in cui è stato potente capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (a 320mila euro di stipendio annui) abbia fatto visita a più carceri e che in particolare abbia visitato il penitenziario che ospitava il detenuto . (…) A noi risulta, Persona_5
ad esempio, che abbia avuto un lungo colloquio in carcere con Parte_1
. E da atti e documenti risulta che a questo colloqui Persona_5
non era andato da solo. Era accompagnato, da quel che a noi è Parte_1
dato sapere, dal direttore del carcere che ospitava il camorrista IA.
Non solo, pare che ci fosse anche una terza persona. E questa terza persona non era il capo del Gom, il Gruppo Operativo Mobile, reparto mobile del Corpo di Polizia Penitenziaria alle dirette dipendenze del CA del Dap. Il Comandante di questo corpo di élite della Polizia Penitenziaria fu lasciato fuori. Questo è quanto apprendiamo. Di questa visita di uomini
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dello Stato in cella nel parla il famoso nel corso di un Persona_5
colloquio con le sorelle che vanno a trovarlo in carcere. Il mafioso, da quel che ci consta, si vanta di questa visita di uomini dello Stato (li chiama così) che erano accorsi nella sua cella. Perché queste vanterie di IA circa le visite di uomini dello Stato? (…); a chi è o chi sono questi uomini dello
Stato di cui IA si vanta di aver incontrato in cella? Sarebbe utile capirlo (…) Ecco, sarebbe bello sapere se nella cella di IA sono entrati solo e il direttore del carcere o se c'era anche una terza Parte_1
persona. Di sicuro quella terza persona non era il generale del Gom che è rimasto fuori”. L'autore, infine, riportava talune dichiarazioni rese dal Sen.
richiamando un presunto “accordo segreto tra spezzoni dei Tes_1
servizi segreti e amministrazione penitenziaria per favorire nell'anonimato rapporti diretti e riservati con mafiosi all'interno delle carceri”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio tutti i convenuti, pregiudizialmente eccependo il difetto di competenza territoriale del Tribunale e, nel merito, deducendo a vario titolo l'insussistenza di responsabilità a proprio carico in uno con l'infondatezza della domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto col favore delle spese di lite.
3. Istruita in via meramente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 17/01/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Posta la premessa che immediatamente precede, occorre anzitutto ribadire (in uno con quanto già rilevato con ordinanza del 28/06/2023)
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del presente
Tribunale, articolata dai convenuti sul presupposto che, al momento della proposizione dell'azione, il dott. svolgeva la funzione di Parte_1
Pubblico Ministero a Roma, e pertanto lì ricorresse la sua effettiva residenza [luogo in relazione al quale determinare la competenza territoriale in conformità con i principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui in materia di risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione di massa, la competenza per
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territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all'art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato, quale luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione (Cass. S.U. 21661/2009)]; con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c., 30 bis c.p.c. e 11 c.p.p., occorrerebbe – a dire dei convenuti – trasmettere gli atti dinnanzi al
Tribunale di Perugia come previsto della Tabella A allegata alla Legge
199/2003 espressamente richiamata dall'art. 11 c.p.p.
Orbene, risultando l'attore anagraficamente residente in [...], ben può radicarsi la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza surrichiamata (e ulteriormente ribadita anche in seguito, si veda ad es. Cassazione penale, sez. V, 15/03/2024, n. 26919, secondo cui “In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale deve essere determinata con riguardo al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della condotta illecita”); né sono state offerte, dagli eccipienti, ragioni tali da indurre a degradare la residenza anagrafica a dato meramente formale, a ciò non bastando il mero rilievo per cui, svolgendo il ruolo di P.M. presso la Procura di Roma,
l'attore sarebbe obbligato a risiedere nella Capitale, in quanto è consentito ad ogni Magistrato applicato presso un foro diverso da quello di residenza conseguire l'autorizzazione a risiedere al di fuori del suddetto foro.
5. Superati gli impedimenti di tipo pregiudiziale, e venendo al merito della domanda, ritiene il Tribunale che la pretesa attorea vada rigettata in quanto infondata, e tanto per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
6. Anzitutto, occorre rammentare che parte attrice agisce a norma degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni a cagione del carattere asseritamente diffamatorio degli articoli giornalistici menzionati in premessa.
6.1. Orbene, non può dubitarsi della riconducibilità della fattispecie azionata al disposto dell'art. 2059 c.c. così come interpretato dalla (ormai granitica) giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il danno non
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patrimoniale è risarcibile non solo in presenza di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato, ovvero nei casi in cui la risarcibilità sia espressamente disposta per legge, bensì anche qualora l'illecito abbia leso in modo serio diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (Cass. S.U. 11-11-2008 nn. 26972, 26973, 26974 e
26975).
In questa sede viene infatti lamentata la compromissione di rilevanti diritti della personalità, quali quelli all'onore e alla reputazione, che trovano anzitutto guarentigia costituzionale nell'art. 2 della Carta fondamentale, risultando dipoi coniati e delineati dagli interpreti – nei loro confini ontologici e strutturali – sulla scorta della lettura sistematica di varie disposizioni, quali l'art. 10 c.c., l'art. 595 c.p., l'art. 97 della L. 633/1941 e l'art. 4 del d.lgs. 7/2016, da cui si sono ricavati i tratti essenziali dei diritti in parola: con l'onore si tutela il sentimento di ciascuno relativo alla propria dignità morale e alla somma delle qualità che ogni persona attribuisce a se stesso, mentre con la reputazione ci si riferisce alla stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, ovvero alla sua considerazione sociale.
6.2. La lesione di tali posizioni giuridiche può trovare scaturigine anche da attività assentite, ovvero dall'esercizio di altri diritti di pari rango costituzionale, tra i quali viene in rilievo quello alla manifestazione del pensiero, sub specie del diritto di cronaca (nelle ulteriori declinazioni di critica e satira), tutelato dall'art. 21 Cost.; onde, l'esigenza di individuare – in un'ottica di bilanciamento tra le frapposte posizioni giuridiche, ugualmente meritevoli di tutela, anche costituzionale – precisi confini entro i quali il diritto di cronaca possa esercitarsi senza dar luogo ad aggressioni illegittime, sul profilo penalistico e su quello civilistico, dei diritti della personalità.
Tema d'indagine è, quindi, la riconducibilità o meno delle frasi riportate negli articoli giornalistici di cui si discute entro il paradigma normativo della “diffamazione a mezzo stampa”, fattispecie prevista dalla norma di cui all'art. 595, terzo comma, c.p.
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In altri termini, occorre innanzitutto accertare se le frasi espresse dall'autore del servizio siano suscettive di integrare un'offesa, realizzata a mezzo stampa, alla reputazione dell'attore.
6.3. Ciò posto, ragioni di logica argomentativa impongono di svolgere qualche breve notazione di carattere generale sulla fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, che, ai fini dell'azione civilistica risarcitoria, deve essere delibata dal giudice incidenter tantum (si confronti già Cass. n.
673 del 1976).
6.3.1. Ebbene, ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Ai fini della configurabilità di tale illecito penale è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa; in caso contrario sono integrabili, rispettivamente, il reato di ingiuria (ora però abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs.
7/2016) e il tentativo di ingiuria aggravata. Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.
La diffamazione a mezzo stampa, disciplinata al terzo comma dell'articolo
595 c.p. (cui è equiparata quella con altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere una pluralità di destinatari), costituisce un'ipotesi aggravata, il cui fondamento riposa, secondo l'opinione comune in letteratura, sulla considerazione per la quale il mezzo di comunicazione usato importa una maggior divulgazione dell'addebito disonorante e, quindi, determina un maggior danno.
6.3.2. Deve soggiungersi che, acclarata la portata diffamatoria di un'opera giornalistica, la stessa possa, in ogni caso, essere attratta all'area dell'indifferente penale (e civile), allorché costituisca espressione legittima del diritto di cronaca o di critica.
In particolare, secondo il consolidato orientamento espresso in dottrina e in giurisprudenza, l'esercizio in chiave scriminante di siffatti diritti è invocabile dall'autore della pubblicazione lesiva solo ove ricorrano, congiuntamente, i seguenti elementi: a) la verità oggettiva dei fatti narrati
(o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti,
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siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b)
l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, ossia la cosiddetta continenza (Cass. civ. 14822/12). In tale prospettiva, rappresenta osservazione comune quella secondo la quale solo l'integrazione di tutti i predetti elementi è idonea a consentire l'applicazione, in concreto, dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica (si confrontino ex plurimis già Cass. n. 8284 del 1996
e Cass. n. 4871 del 1995).
Ancora, è stato rilevato che il carattere diffamatorio di uno scritto (o di un'altra opera comunicativa) non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali: l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell'articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione (si confronti ex multis Cass. n. 18769 del 2013).
7. Svolte queste brevi osservazioni in punto di diritto, il nodo essenziale che lo scrivente è chiamato a sciogliere è quello relativo all'integrazione dell'esimente del diritto di cronaca e di critica, capace di attrarre all'area del lecito le frasi riportate nelle pubblicazioni giornalistiche, avendo cura di esaminare l'integrazione degli accennati requisiti della verità, pertinenza e continenza.
8. Orbene, in merito al parametro della verità dei fatti riportati, occorre puntualizzare che, per costante giurisprudenza, la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa quando questi riferisca fatti veri ovvero quando riferisce fatti che apparivano veri
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al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa).
8.1. Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità, basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile (si veda sul punto Cass. n. 9458 del 2013). Inoltre, si è precisato che, ai fini dell'operatività dell'esimente del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità modeste e marginali inesattezze che concernono semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale (Cass. pen. n. 28258 del 2008).
8.2. Sul punto, poi, preme ulteriormente osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia postulato che il criterio della veridicità della notizia divulgata esige, quale suo necessario corollario, quello della temporaneità.
In tale prospettiva, la verità dell'informazione viene valutata avuto riguardo e con riferimento al momento in cui le notizie sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo le eventuali evoluzioni successive delle circostanze oggetto di narrazione (si vedano Cass. n. 12013 del 2017 e n.
9458 del 2013).
8.3. Si è anche osservato che, quando il giornalista riporta dichiarazioni altrui, "non è esonerato né dal dovere di evitare la contumelia
… né da quello di verificare se, al momento in cui ne dà contezza ai lettori,
i fatti riferiti dal terzo e ripresi dal giornalista appaiano plausibilmente veri. Non è, in altri termini, esonerato dal dovere di rispettare la cd. verità putativa dei fatti. Tale dovere di verifica è tanto più doveroso, quanto maggiore è la gravità dei fatti riferiti" (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 19376 del 07/07/2023; Cass. 1952/2014, Cass. 6490/2010; nello stesso senso anche Tribunale Milano sez. I, 24/01/2022, n.500).
8.4. Laddove, poi, venga in rilievo l'esercizio del diritto di critica [il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi (Cass.
Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024)] il canone della verità si atteggia
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diversamente, in quanto, pur non essendo richiesta l'assoluta verità della narrazione, occorre, purtuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass.
Sez. 3, 06/04/2011 n. 7847, Cass. Sez. 3, 26/10/2017, Ordinanza n. 25420; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3, 21/07/2023 n. 21892).
9. Quanto al requisito della continenza, essa, come noto, investe il modo in cui la notizia viene divulgata, rappresentando un criterio formale a governo dell'esercizio del diritto di cronaca. In tale prospettiva, dunque, anche una notizia vera, se riportata in termini denigratori o dispregiativi per la persona coinvolta nelle circostanze, può assumere un carattere diffamatorio. Il limite della continenza espressiva si identifica con la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sì da garantire che cronaca e critica non si manifestino tramite strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione. Essa coincide, quindi, con quella correttezza formale di linguaggio che consente di evitare che la divulgazione di un fatto storico si tramuti in uno strumento di lesione degli altrui diritti (vedasi Cass. n. 17211 del 2015).
9.1. Sotto il profilo della continenza, è stato osservato che il giudizio di liceità della cronaca effettuato dal giudice non può limitarsi a una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche a un esame dell'uso di espedienti stilistici che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce. Detto altrimenti, il requisito in parola risulta rispettato se le espressioni usate dal giornalista non sono dirette all'offesa altrui mediante l'uso di un linguaggio aggressivo volto ad esprimere un giudizio sulla morale degli individui e non alla divulgazione di fatto storico (si confronti Cass. n. 23798 del 2007).
9.2. Tale requisito, vagliato dalla giurisprudenza anche nell'ambito del diritto di critica – in cui, per la stessa ontologia di tale diritto, l'opinione del giornalista viene esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente – impone in ogni caso che la critica, anche forte, non leda l'integrità morale del soggetto (v. Cass. Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024),
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e tale lesione può concretarsi non solo attraverso l'impiego di espressioni verbali inequivocabilmente ed esplicitamente offensive, bensì anche attraverso l'impiego di espedienti comunicativi quali sottintesi, allusioni, collegamenti e suggestioni: nitido, in tal senso, l'insegnamento della
Suprema Corte, secondo la quale “In tema di diffamazione a mezzo stampa,
l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni” (in tal senso Cass. Sentenza n.
27592 del 29/10/2019, a conferma di un orientamento già espresso da Cass.
n. 14822 del 2012).
9.3. Inoltre, in tema di bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, il bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla
12 Proc. n. 1/2022 R.G.
correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. Sez. 3, 06/08/2007 n. 17172).
10. Prendendo la sponda da tale ultimo rilievo, può pervenirsi alla definizione del requisito della pertinenza, integrato dalla sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica [al riguardo, si presenta suggestiva la considerazione con cui si definisce la pertinenza quale ago della bilancia circa la comparazione tra l'interesse alla tutela della reputazione e quello, opposto, alla manifestazione del pensiero, secondo quanto enucleato dalla citata giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 3,
06/08/2007 n. 17172)].
11. Poste le coordinate ermeneutiche entro cui orientare la decisione, e venendo al caso di specie, l'attore si duole, anzitutto, con riferimento all'articolo dell'01.05.2020 a firma di , del fatto che Controparte_1
l'autore, capziosamente, finisca col far direttamente dipendere dalla circolare emessa dal Dap il 21.03.2020 le scarcerazioni di pericolosi detenuti, insinuando che la pandemia da Covid 19 fosse stata solo l'occasione per facilitare tali scarcerazioni già programmate e che avesse volutamente notificato tale circolare alla Procura Parte_1
Nazionale Antimafia in palese e colpevole ritardo.
11.1. Orbene, rammentato che il carattere diffamatorio di un'opera non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di essa (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 29640 del 12/12/2017; Cass.
Sez.
3 - Ordinanza n. 12012 del 16/05/2017; Cassazione penale, sez. V,
30/01/2019 n. 19960), e ribadito che non determinano il superamento della verità modeste e marginali inesattezze che concernono semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale (Cass. pen. n. 28258 del
2008), mette conto rilevare, quanto alla paternità dell'anzidetta circolare, come non costituisca un'alterazione della verità – rilevante ai fini di cui qui si discute – l'attribuzione della responsabilità sostanziale degli effetti di tale circolare a nella qualità – più volte sottolineata nell'articolo Parte_1
– di capo del dipartimento (pur non essendone egli l'autore in senso
13 Proc. n. 1/2022 R.G.
materiale), costituendo tale circolare, all'evidenza, un atto comunque riferibile al Dipartimento capeggiato dall'attore all'epoca dei fatti (ed essendo noto anche al cd. lettore medio che, in linea di principio, il soggetto al vertice di una struttura amministrativa risponde dell'operato dei suoi sottoposti, avendo peraltro ampi poteri – diretti o indiretti – per reagire ad eventuali provvedimenti non condivisibili).
11.2. Il complessivo tenore dell'articolo, inoltre, non consente di individuare – nemmeno in via indiretta – l'insinuazione che la pandemia da
Covid-19 fosse stata solo l'occasione per facilitare tali scarcerazioni già programmate, che l'attore desume dal seguente periodo: “… che con la scusa del contagio da covid 19 e grazie a patologie più o meno gravi che i mafiosi riescono a sempre a farsi diagnosticare”; l'espressione, infatti, va letta unitamente al contesto di riferimento: “È accusato [ n.d.r.] Parte_1
di avere emanato la circolare del 21 marzo. Una famigerata paginetta di burocratese spicciolo che ha allargato talmente tanto le maglie delle celle delle carceri che con la scusa del contagio da covid 19 e grazie a patologie più o meno gravi che i mafiosi riescono a sempre a farsi diagnosticare, sono andati casa ai domiciliari boss di primissimo ordine”. Ebbene, risulta evidente che l'autore abbia voluto “imputare” alla circolare del Dap non già l'attuazione di già programmate scarcerazioni (delle quali alcuna traccia si rinviene nel testo), quanto piuttosto di aver offerto la sponda alle scarcerazioni dei boss, i quali ultimi sono imputati di “riuscire a farsi diagnosticare” patologie più o meno gravi.
11.3. Quanto all'affermazione secondo cui, per l'autore, “ avesse Parte_1
volutamente notificato tale circolare alla Procura Nazionale Antimafia in palese e colpevole ritardo” (pag. 9 comparsa conclusionale attorea), essa non trova conferma nel testo dell'articolo contestato, in cui si legge:
“Questa circolare così importante perché toccava detenuti eccellenti, criminali pericolosi, l'ha notificata alla Direzione Nazionale Parte_1
Antimafia esattamente il 21 aprile. Un mese dopo. Una negligenza? Una dimenticanza? Una scelta?”. L'impiego, nel testo, di espressioni dubitative ed interrogative aprono alla possibilità di una interpretazione alternativa
“lecita”, ossia immune da critiche, e in ogni caso – lungi dall'attribuire alla persona dell'attore un intento doloso – mettono conto della possibile
14 Proc. n. 1/2022 R.G.
esistenza di una spiegazione al lasso di tempo (obiettivamente riscontrabile) intercorso tra l'emanazione della circolare e il relativo inoltro alla P.N.A.
11.4. Peraltro, non si palesa falso il rilievo, operato dal giornalista, per cui la circolare in commento abbia, in un certo senso, favorito le scarcerazioni: al riguardo, seppur con espressioni accese e fortemente polemiche, l'autore del testo giornalistico riporta (facendolo proprio) un rilievo contenuto nella nota della Direzione Nazionale Antimafia prot. 11434/2020/PNA, indirizzata ai Procuratori generali presso le Corti d'Appello ed ai
Procuratori distrettuali antimafia (all. 5 fascicolo , in cui la CP_2
Contr P.N.A. – oltre a evidenziare che la nota del è stata portata alla conoscenza della soltanto il 21 aprile 2020 – Parte_2
rimarca che alcune decisioni dei magistrati di sorveglianza, relative alla scarcerazione, «sono state fondate unicamente sulle possibili conseguenze, in caso di contagio, in ragione dell'età e delle patologie del detenuto», senza mettere in debito conto né “il pericolo della perpetuazione del collegamento mafioso, né la condizione di isolamento derivante dallo speciale regime di cui all'articolo 41bis, che esclude in radice la possibilità di contagio”.
12. Con riferimento all'articolo del 01.05.2020 a firma di , CP_3 dal titolo “ abbarbicato alla poltrona del Dap dove incassa Parte_1
320mila euro annui sta per mollare”, se ne contesta la falsità nella parte in cui si individua in € 320.000,00 annui il compenso spettante al CA del
Dap e si afferma che tale indennità “rimane anche dopo aver lasciato il posto”; tale notizia, in uno con il testo dell'articolo, lascerebbe intendere al lettore che il Dott. nonostante le presunte responsabilità a lui Parte_1 attribuite dal giornalista, fosse “abbarbicato alla poltrona” di CA del
Dap solo per continuare a percepire lo stipendio “da nababbo” e che, anzi, si fosse determinato a dimettersi dall'incarico solo perché i ricchi emolumenti gli sarebbero stati riconosciuti “anche dopo aver lasciato il posto”.
In tal caso, se l'indicazione della indennità costituisce una imprecisione tale da non alterare la realtà dei fatti (vertendosi di un trattamento retributivo previsto dalla legge, con riferimento al quale il giornalista, all'evidenza,
15 Proc. n. 1/2022 R.G.
intende rilevarne in chiave critica l'elevato ammontare), il tenore dell'articolo nella parte contestata dall'attore non consente di individuare l'illecito diffamatorio in ragione dell'opportuno impiego, da parte del giornalista, di formule dubitative, rimandanti mere possibilità.
Si legge, infatti, che “Nonostante i rumors di palazzo lo diano per dimissionario, nonostante circoli voce che DE gli abbia chiesto le dimissioni, lui resta li. Al suo posto. E bisogna capirlo. Il CA ha uno stipendio anni da nababbo che si attesta intorno ai 320.000
(trecentoventimila) euro. Ma siccome pare che la prerogativa dell'incarico
(cosa altrettanto sconosciuta ai più) è che l'indennità acquisita rimane anche dopo aver lasciato il posto e, addirittura, anche sul trattamento pensionistico, è probabile che davvero sgomberi il campo”. Parte_1
Ebbene, l'uso del verbo “parere” (“pare che la prerogativa dell'incarico… sia probabile che davvero sgomberi il campo”), esclude il Parte_1
carattere diffamatorio delle affermazioni, poiché chiarisce al lettore che si tratta di ipotesi o voci raccolte nell'ambito politico-istituzionale, e non di certezze assolute o di affermazioni categoriche.
In ogni caso, l'affermazione relativa alla percezione (sia in corso di incarico che successivamente) di un'elevata retribuzione non si presenta, di per sé, lesiva della dignità professionale dell'attore, costituendo il mero esercizio di un diritto di spettanza legale.
13. Venendo all'articolo del 22.05.2020 a firma di dal Controparte_1 titolo “I DE – boys, le visite di a IA, il protocollo Parte_1 farfalla e la trattativa Stato-mafia”, l'attore ne individua il contenuto diffamatorio in relazione alla ricostruzione, operata dal giornalista, circa il fatto che nel 2010, nell'ufficio inquirente di ZA (con tutto, Parte_1
il rispetto, un ufficetto molto periferico) ha gestito un pentito di mafia, tal
. E allora? Nulla eccetto un particolare: questo signor Persona_4
OS, professione mafioso, è cugino di primo grado del suocero di
E Allora? Nulla, tutto regolare. Ma se tutto ciò fosse per intero Parte_1
vero, se le parentele fossero tutte vere, forse il magistrato Parte_1
avrebbe dovuto fare un passo indietro e non gestire un mafioso che vuole collaborare con lo stato se questi ha rapporti famigliari con un suo
16 Proc. n. 1/2022 R.G.
congiunto”, rimarcando la legittimità del proprio operato quanto alla gestione del pentito.
L'attore, inoltre, ravvisa la diffamazione nella parte del testo in cui si enfatizza un incontro avuto in carcere con il boss con Persona_5 riferimento al quale l'autore dell'articolo lascerebbe sottilmente intendere che all'incontro avrebbero partecipato soggetti ignoti, appartenenti ai servizi segreti, al fine di concludere un accordo a vantaggio dei detenuti al
41-bis.
13.1. Quanto al profilo relativo alla gestione del collaboratore di giustizia, il giornalista, nel riportare un fatto vero – ossia la parentela sussistente tra e la moglie di – esprime, in termini dubitativi, Per_4 Parte_1
l'interrogativo circa l'opportunità che un magistrato si occupi della collaborazione di un pentito legato da rapporti di parentela con un suo stretto congiunto, senza però in alcun modo evocare l'illegittimità di tale condotta, né sul piano processuale né sul piano disciplinare (anzi espressamente esclusa mediante l'espressione “Nulla, tutto regolare”), e nemmeno si rinvengono insinuazioni di favoritismi legati alla parentela.
13.2. Con riferimento all'incontro intervenuto con il boss IA (e al correlato risvolto di un'occulta trattativa ), deve evidenziarsi CP_5
come tali articolazioni siano state, dal giornalista, tratte da un atto di interrogazione parlamentare presentato dal Senatore Giarusso, dal quale l'articolo ha ripreso la narrazione dell'incontro in carcere.
13.2.1. Orbene, va rammentato che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un'intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempreché ricorrano gli ulteriori requisiti dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto” (cfr. Cassazione, sez. III, 31.10.2014, n.
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23168); anche di recente si è ribadito che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che effettua un'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate” (così, in massima, Cassazione penale sez. V -
03/09/2021, n. 41013), e tanto vale anche con riferimento a un'interrogazione parlamentare lesiva dell'altrui reputazione, con riferimento alla quale si è chiarito che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica può essere esercitato anche in relazione a un'interrogazione parlamentare lesiva dell'altrui reputazione, purchè risulti chiaro al lettore che il fatto vero è solo quello che vi sia stata una certa interrogazione parlamentare, della quale il giornalista ha riportato il contenuto senza accertarne la veridicità, e che l'interrogazione può essere stata proposta proprio al fine di provocare detto accertamento
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15270 del 04/07/2006).
13.2.3. Ciò chiarito, nel caso di specie deve ritenersi immune da censure l'operato del giornalista che, nel valorizzare in chiave particolarmente sensazionalistica l'incontro (evidentemente avvenuto per motivi istituzionali) tra l'attore e il boss IA, ha riportato le considerazioni spese, sul punto, dal Senatore.
13.2.3. A ciò aggiungasi che l'autore dello scritto, nel porsi testualmente una pluralità di domande retoriche sulle ragioni dell'incontro (e sui suoi partecipanti) e nell'impiegare formule dubitative, lascia intendere la sussistenza di spiegazioni alternative lecite, così scolorandone la portata lesiva.
14. In definitiva, alla stregua di tutto quanto precede, ritenuti insussistenti gli estremi dell'illecito diffamatorio, deve pervenirsi al rigetto della domanda attorea, risultata infondata.
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15. L'insussistenza del carattere diffamatorio degli articoli giornalistici non può che condurre, inoltre, al rigetto dell'ulteriore domanda con la quale viene richiesta la riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948.
Detta norma, infatti, con la quale viene prevista una sanzione pecuniaria ulteriore e non sovrapponibile rispetto al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio, trova applicazione soltanto in presenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, e nei soli riguardi del direttore responsabile della testata giornalistica che ha pubblicato l'articolo lesivo, sempre che la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione (Cass. 16054 /15; Cass. 7.11.2000, n. 14485; Cass.
3.10.1997, n. 9672); viceversa, detta sanzione non può trovare applicazione in caso di domanda spiegata nei confronti della società editrice
(Cass. n. 16054 del 29/07/2015).
Evidente, dunque, per le ragioni anzidette, l'insussistenza dei requisiti per la proficua invocabilità della predetta normativa.
15. Non resta che disciplinare le spese di lite, le quali, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'attore nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 parametrati al disputatum ritenuto valore indeterminabile, complessità media [in ragione del principio per cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della
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pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (in tal senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del
26/04/2021)], con applicazione dei minimi alla fase istruttoria (non essendo stata svolta alcuna attività in tal senso) e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento n. 1220/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nonché assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata così provvede:
1. rigetta le domande proposte dall'attore;
2. condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 8.991.00 per competenze della difesa, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in ZA il 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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TRIBUNALE DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di ZA, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Generoso Valitutti, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta a ruolo al n. 1/2022 R.G. in data
01/01/2022 avente ad oggetto: risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa
TRA
(C.F. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Maurizio Napolitano, presso il cui studio elettivamente domicilia in ZA alla via del Popolo n. 2;
ATTORE
E
(C.F.: , rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Anna Brancaccio e Angelo Pisani, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, alla Piazza Vanvitelli n. 15;
CONVENUTO
NONCHÉ
(P.IVA ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dagli Avv.ti Laura Cusato,
Alessio Cittadini e dal p. avv. Federica Vitrano, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in Napoli, alla Via Jannelli, n.45;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 17/01/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano
1 Proc. n. 1/2022 R.G.
come da rispettivi scritti difensivi, qui da intendersi integralmente richiamati.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, notificato in data 30/12/2021, Parte_1 citava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
[...] [...]
(in qualità di direttore ed autore del periodico “Juorno.it”) e la CP_1
società (in qualità di editore del medesimo periodico, Controparte_2 nonché proprietario e gestore del sito internet “www.juorno.it”) al fine di conseguirne la condanna, nelle rispettive qualità, al risarcimento dei danni patiti a cagione del tenore diffamatorio degli articoli giornalistici pubblicati sul periodico on line www.juorno.it, e precisamente: a) articolo pubblicato in data 01/05/2020 a firma di dal titolo “Il CA delle Controparte_1 carceri Basentini si dimette, ha aperto le porte a decine di boss”; b) articolo pubblicato in data 01/05/2020 a firma di dal titolo CP_3
“Basentini abbarbicato alla poltrona del Dap dove incassa 320mila euro annui sta per mollare”; c) articolo pubblicato in data 22/05/2020 a firma di dal titolo “I DE – boys, le visite di a Controparte_1 Parte_1
IA, il protocollo farfalla e la trattativa Stato-mafia”.
1.1. In punto di fatto, l'attore premetteva che: a) tra il marzo e l'aprile del
2020, a seguito della ingravescenza del rischio epidemiologico da Covid-
19 ed alla sua diffusione presso le carceri italiane, venivano “scarcerati” dai competenti Tribunali ed ammessi alla detenzione domiciliare alcuni detenuti, su segnalazione sanitaria, ovvero su istanza dell'interessato e del suo difensore, detenuti tre dei quali appartenenti al regime detentivo c.d.
41-bis ed uno al regime c.d. AS1 (alta sicurezza); b) in data 21/03/2020 il
Direttore Generale dei Detenuti e del Trattamento, Dott. , Persona_1
attraverso la dirigente di turno, Dott.ssa , emanava Persona_2 la “circolare” prot. 95907, con cui veniva disposto che le Direzioni degli istituti penitenziari segnalassero alla autorità giudiziaria “per le eventuali determinazioni di competenza” i nominativi dei ristretti rispetto ai quali, in conseguenza della attuale emergenza sanitaria, per patologie o condizione di salute, era possibile ipotizzare un elevato rischio di complicanze;
c) proprio in ragione della normativa sopra richiamata – emessa, secondo la prospettazione attorea, nel pieno rispetto della circolare del CA del
2 Proc. n. 1/2022 R.G.
Dipartimento 14.11.2012 n. 405351 e degli artt. 23, comma 2, e 108 D.P.R.
30.06.2000 n. 230 (Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento penitenziario) – diverse Autorità giudiziarie (Tribunali di Sorveglianza e
Giudici di merito) adottavano provvedimenti di scarcerazione;
d) in tale contesto venivano pubblicati, sul periodico on line www.juorno.it, gli articoli contestati.
1.2. In particolare: i) in data 01.05.2020 veniva pubblicato un articolo a firma di dal titolo “Il CA delle carceri si Controparte_1 Parte_1 dimette, ha aperto le porte a decine di boss”, nel quale l'autore scriveva:
“Si è dimesso (…) E' accusato di avere emanato la Parte_1
circolare del 21 marzo. Una famigerata paginetta di burocratese spicciolo che ha allargato talmente tanto le maglie delle celle delle carceri che con la scusa del contagio da covid 19 e grazie a patologie più o meno gravi che
i mafiosi riescono sempre a farsi diagnosticare, sono andati a casa ai domiciliari boss di primissimo ordine. Questa circolare così importante perché toccava detenuti eccellenti, criminali pericolosi, l'ha Parte_1
notificata alla Direzione nazionale antimafia esattamente il 21 aprile. Un mese dopo. Una negligenza? Una dimenticanza? Una scelta?” e proseguiva affermando che il Dott. “le poche volte che si è visto Parte_1 in TV ha reso dichiarazioni imbarazzanti”, che egli si è dimesso da CA del DAP “alla fine di due mesi assurdi, nel corso dei quali le sue scarse capacità di gestione delle carceri erano state criticate ferocemente dal PM antimafia Catello Maresca”; ii) nella medesima data (01.05.2020) veniva pubblicato un secondo articolo a firma di dal titolo “ CP_3 Parte_1
abbarbicato alla poltrona del Dap dove incassa 320mila euro annui sta per mollare”, nel quale l'autore avrebbe riportato una notizia falsa, rispondendo alla domanda sul perché il Dott. non si fosse Parte_1
dimesso da CA del Dap, nonostante le polemiche che in quei giorni infuriavano, nei seguenti termini: “(…) lui ( resta lì. Al suo posto. Parte_1
E bisogna capirlo. Il CA ha uno stipendio annuo da nababbo che si attesta intorno ai 320.000 (trecentoventimila) euro. Ma siccome pare che la prerogativa dell'incarico (cosa altrettanto sconosciuta ai più) è che
l'indennità acquisita rimane anche dopo aver lasciato il posto e, addirittura, anche sul trattamento pensionistico, è probabile che davvero
3 Proc. n. 1/2022 R.G.
sgomberi il campo”; iii) in data 22.05.2020, infine, veniva Parte_1 pubblicato un altro articolo a firma di dal titolo “I Controparte_1
DE – boys, le visite di a IA, il protocollo farfalla e la Parte_1 trattativa Stato-mafia”, nel quale l'autore, dopo una breve introduzione sui collaboratori del Ministro della Giustizia Alfonso DE e dopo un breve panegirico sulle qualità del Dott. l'autore si Persona_3 chiedeva “Che cos'altro c'era da sapere sul conto di che Parte_1 avremmo dovuto sapere prima delle sue dimissioni? Che cos'altro c'era da sapere che il ministro DE forse non sapeva perché non avrebbe mai dovuto scegliere al se lo avesse saputo?” proseguendo, CP_4 poi, come di seguito: “ nel 2010, nell'ufficio inquirente di Parte_1
ZA (con tutto, il rispetto, un ufficetto molto periferico) ha gestito un pentito di mafia, tal E allora? Nulla eccetto un Persona_4
particolare: questo signor OS, professione mafioso, è cugino di primo grado del suocero di E Allora? Nulla, tutto regolare. Ma Parte_1
se tutto ciò fosse per intero vero, se le parentele fossero tutte vere, forse il magistrato avrebbe dovuto fare un passo indietro e non gestire Parte_1
un mafioso che vuole collaborare con lo stato se questi ha rapporti famigliari con un suo congiunto”. L'articolo proseguiva: “Ma c'è di più,
c'è dell'altro sulle modalità operative di esercitare la funzione di capo del
Dap da parte di (…) Risulta che Parte_1 Parte_1
nel periodo in cui è stato potente capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (a 320mila euro di stipendio annui) abbia fatto visita a più carceri e che in particolare abbia visitato il penitenziario che ospitava il detenuto . (…) A noi risulta, Persona_5
ad esempio, che abbia avuto un lungo colloquio in carcere con Parte_1
. E da atti e documenti risulta che a questo colloqui Persona_5
non era andato da solo. Era accompagnato, da quel che a noi è Parte_1
dato sapere, dal direttore del carcere che ospitava il camorrista IA.
Non solo, pare che ci fosse anche una terza persona. E questa terza persona non era il capo del Gom, il Gruppo Operativo Mobile, reparto mobile del Corpo di Polizia Penitenziaria alle dirette dipendenze del CA del Dap. Il Comandante di questo corpo di élite della Polizia Penitenziaria fu lasciato fuori. Questo è quanto apprendiamo. Di questa visita di uomini
4 Proc. n. 1/2022 R.G.
dello Stato in cella nel parla il famoso nel corso di un Persona_5
colloquio con le sorelle che vanno a trovarlo in carcere. Il mafioso, da quel che ci consta, si vanta di questa visita di uomini dello Stato (li chiama così) che erano accorsi nella sua cella. Perché queste vanterie di IA circa le visite di uomini dello Stato? (…); a chi è o chi sono questi uomini dello
Stato di cui IA si vanta di aver incontrato in cella? Sarebbe utile capirlo (…) Ecco, sarebbe bello sapere se nella cella di IA sono entrati solo e il direttore del carcere o se c'era anche una terza Parte_1
persona. Di sicuro quella terza persona non era il generale del Gom che è rimasto fuori”. L'autore, infine, riportava talune dichiarazioni rese dal Sen.
richiamando un presunto “accordo segreto tra spezzoni dei Tes_1
servizi segreti e amministrazione penitenziaria per favorire nell'anonimato rapporti diretti e riservati con mafiosi all'interno delle carceri”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio tutti i convenuti, pregiudizialmente eccependo il difetto di competenza territoriale del Tribunale e, nel merito, deducendo a vario titolo l'insussistenza di responsabilità a proprio carico in uno con l'infondatezza della domanda avversaria, di cui chiedevano il rigetto col favore delle spese di lite.
3. Istruita in via meramente documentale, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni, e all'udienza del 17/01/2025, sostituita mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., veniva rimessa in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4. Posta la premessa che immediatamente precede, occorre anzitutto ribadire (in uno con quanto già rilevato con ordinanza del 28/06/2023)
l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale del presente
Tribunale, articolata dai convenuti sul presupposto che, al momento della proposizione dell'azione, il dott. svolgeva la funzione di Parte_1
Pubblico Ministero a Roma, e pertanto lì ricorresse la sua effettiva residenza [luogo in relazione al quale determinare la competenza territoriale in conformità con i principi espressi dalla giurisprudenza, secondo cui in materia di risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o di altro mezzo di diffusione di massa, la competenza per
5 Proc. n. 1/2022 R.G.
territorio si radica, in riferimento al “forum commissi delicti” di cui all'art. 20 c.p.c., nel luogo del domicilio (o della sede della persona giuridica) o, in caso di diversità, anche della residenza del soggetto danneggiato, quale luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione della reputazione (Cass. S.U. 21661/2009)]; con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 20 c.p.c., 30 bis c.p.c. e 11 c.p.p., occorrerebbe – a dire dei convenuti – trasmettere gli atti dinnanzi al
Tribunale di Perugia come previsto della Tabella A allegata alla Legge
199/2003 espressamente richiamata dall'art. 11 c.p.p.
Orbene, risultando l'attore anagraficamente residente in [...], ben può radicarsi la competenza territoriale dell'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 20 c.p.c., come interpretato dalla giurisprudenza surrichiamata (e ulteriormente ribadita anche in seguito, si veda ad es. Cassazione penale, sez. V, 15/03/2024, n. 26919, secondo cui “In tema di diffamazione commessa attraverso trasmissioni radiotelevisive e consistente nell'attribuzione di un fatto determinato, la competenza territoriale deve essere determinata con riguardo al luogo di residenza della persona offesa, chiunque sia il soggetto chiamato a rispondere della condotta illecita”); né sono state offerte, dagli eccipienti, ragioni tali da indurre a degradare la residenza anagrafica a dato meramente formale, a ciò non bastando il mero rilievo per cui, svolgendo il ruolo di P.M. presso la Procura di Roma,
l'attore sarebbe obbligato a risiedere nella Capitale, in quanto è consentito ad ogni Magistrato applicato presso un foro diverso da quello di residenza conseguire l'autorizzazione a risiedere al di fuori del suddetto foro.
5. Superati gli impedimenti di tipo pregiudiziale, e venendo al merito della domanda, ritiene il Tribunale che la pretesa attorea vada rigettata in quanto infondata, e tanto per le ragioni che ci si accinge a chiarire.
6. Anzitutto, occorre rammentare che parte attrice agisce a norma degli artt. 185 c.p., 2043 e 2059 c.c., per ottenere il risarcimento dei danni a cagione del carattere asseritamente diffamatorio degli articoli giornalistici menzionati in premessa.
6.1. Orbene, non può dubitarsi della riconducibilità della fattispecie azionata al disposto dell'art. 2059 c.c. così come interpretato dalla (ormai granitica) giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il danno non
6 Proc. n. 1/2022 R.G.
patrimoniale è risarcibile non solo in presenza di un fatto illecito astrattamente configurabile come reato, ovvero nei casi in cui la risarcibilità sia espressamente disposta per legge, bensì anche qualora l'illecito abbia leso in modo serio diritti inviolabili della persona, oggetto di tutela costituzionale (Cass. S.U. 11-11-2008 nn. 26972, 26973, 26974 e
26975).
In questa sede viene infatti lamentata la compromissione di rilevanti diritti della personalità, quali quelli all'onore e alla reputazione, che trovano anzitutto guarentigia costituzionale nell'art. 2 della Carta fondamentale, risultando dipoi coniati e delineati dagli interpreti – nei loro confini ontologici e strutturali – sulla scorta della lettura sistematica di varie disposizioni, quali l'art. 10 c.c., l'art. 595 c.p., l'art. 97 della L. 633/1941 e l'art. 4 del d.lgs. 7/2016, da cui si sono ricavati i tratti essenziali dei diritti in parola: con l'onore si tutela il sentimento di ciascuno relativo alla propria dignità morale e alla somma delle qualità che ogni persona attribuisce a se stesso, mentre con la reputazione ci si riferisce alla stima della quale l'individuo gode nella comunità in cui vive e opera, ovvero alla sua considerazione sociale.
6.2. La lesione di tali posizioni giuridiche può trovare scaturigine anche da attività assentite, ovvero dall'esercizio di altri diritti di pari rango costituzionale, tra i quali viene in rilievo quello alla manifestazione del pensiero, sub specie del diritto di cronaca (nelle ulteriori declinazioni di critica e satira), tutelato dall'art. 21 Cost.; onde, l'esigenza di individuare – in un'ottica di bilanciamento tra le frapposte posizioni giuridiche, ugualmente meritevoli di tutela, anche costituzionale – precisi confini entro i quali il diritto di cronaca possa esercitarsi senza dar luogo ad aggressioni illegittime, sul profilo penalistico e su quello civilistico, dei diritti della personalità.
Tema d'indagine è, quindi, la riconducibilità o meno delle frasi riportate negli articoli giornalistici di cui si discute entro il paradigma normativo della “diffamazione a mezzo stampa”, fattispecie prevista dalla norma di cui all'art. 595, terzo comma, c.p.
7 Proc. n. 1/2022 R.G.
In altri termini, occorre innanzitutto accertare se le frasi espresse dall'autore del servizio siano suscettive di integrare un'offesa, realizzata a mezzo stampa, alla reputazione dell'attore.
6.3. Ciò posto, ragioni di logica argomentativa impongono di svolgere qualche breve notazione di carattere generale sulla fattispecie della diffamazione a mezzo stampa, che, ai fini dell'azione civilistica risarcitoria, deve essere delibata dal giudice incidenter tantum (si confronti già Cass. n.
673 del 1976).
6.3.1. Ebbene, ai sensi dell'art. 595 c.p., commette il reato di diffamazione chiunque, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione. Ai fini della configurabilità di tale illecito penale è necessario che la persona offesa non sia presente o, almeno, che non sia stato in grado di percepire l'offesa; in caso contrario sono integrabili, rispettivamente, il reato di ingiuria (ora però abrogato, a seguito dell'entrata in vigore del d. lgs.
7/2016) e il tentativo di ingiuria aggravata. Si tratta di un reato comune posto a tutela dell'onore in senso oggettivo, quale stima che il soggetto passivo riscuote presso i membri della comunità di riferimento.
La diffamazione a mezzo stampa, disciplinata al terzo comma dell'articolo
595 c.p. (cui è equiparata quella con altri mezzi di diffusione idonei a raggiungere una pluralità di destinatari), costituisce un'ipotesi aggravata, il cui fondamento riposa, secondo l'opinione comune in letteratura, sulla considerazione per la quale il mezzo di comunicazione usato importa una maggior divulgazione dell'addebito disonorante e, quindi, determina un maggior danno.
6.3.2. Deve soggiungersi che, acclarata la portata diffamatoria di un'opera giornalistica, la stessa possa, in ogni caso, essere attratta all'area dell'indifferente penale (e civile), allorché costituisca espressione legittima del diritto di cronaca o di critica.
In particolare, secondo il consolidato orientamento espresso in dottrina e in giurisprudenza, l'esercizio in chiave scriminante di siffatti diritti è invocabile dall'autore della pubblicazione lesiva solo ove ricorrano, congiuntamente, i seguenti elementi: a) la verità oggettiva dei fatti narrati
(o anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca), la quale non sussiste quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti,
8 Proc. n. 1/2022 R.G.
siano dolosamente o colposamente taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato, ovvero quando i fatti riferiti siano accompagnati da sollecitazioni emotive, sottintesi, accostamenti, insinuazioni, allusioni o sofismi obiettivamente idonei a creare nella mente del lettore false rappresentazioni della realtà; b)
l'interesse pubblico all'informazione, cioè la cosiddetta pertinenza;
c) la forma "civile" dell'esposizione e della valutazione dei fatti, ossia la cosiddetta continenza (Cass. civ. 14822/12). In tale prospettiva, rappresenta osservazione comune quella secondo la quale solo l'integrazione di tutti i predetti elementi è idonea a consentire l'applicazione, in concreto, dell'esimente dell'esercizio del diritto di cronaca e/o di critica (si confrontino ex plurimis già Cass. n. 8284 del 1996
e Cass. n. 4871 del 1995).
Ancora, è stato rilevato che il carattere diffamatorio di uno scritto (o di un'altra opera comunicativa) non può essere escluso sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni in esso contenute, dovendosi, invece, giudicare la portata complessiva del medesimo con riferimento ad alcuni elementi, quali: l'accostamento e l'accorpamento di notizie, l'uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o contraria al loro significato letterale, il tono complessivo e la titolazione dell'articolo, proprio il titolo essendo specificamente idoneo, in ragione della sua icastica perentorietà, ad impressionare e fuorviare il lettore, ingenerando giudizi lesivi dell'altrui reputazione (si confronti ex multis Cass. n. 18769 del 2013).
7. Svolte queste brevi osservazioni in punto di diritto, il nodo essenziale che lo scrivente è chiamato a sciogliere è quello relativo all'integrazione dell'esimente del diritto di cronaca e di critica, capace di attrarre all'area del lecito le frasi riportate nelle pubblicazioni giornalistiche, avendo cura di esaminare l'integrazione degli accennati requisiti della verità, pertinenza e continenza.
8. Orbene, in merito al parametro della verità dei fatti riportati, occorre puntualizzare che, per costante giurisprudenza, la responsabilità del giornalista per lesione dell'altrui onore o reputazione è esclusa quando questi riferisca fatti veri ovvero quando riferisce fatti che apparivano veri
9 Proc. n. 1/2022 R.G.
al momento in cui furono riferiti (in virtù del principio della c.d. verità putativa).
8.1. Ne consegue che al giornalista, convenuto nel giudizio di risarcimento del danno da diffamazione, per andare esente da responsabilità, basta dimostrare non la verità storica dei fatti narrati, ma anche soltanto la loro verosimiglianza;
fornita tale prova, è onere di chi afferma di essere stato diffamato dimostrare che la fonte da cui il giornalista ha tratto la notizia, al momento in cui questa venne diffusa, non poteva ritenersi attendibile (si veda sul punto Cass. n. 9458 del 2013). Inoltre, si è precisato che, ai fini dell'operatività dell'esimente del diritto di cronaca, non determinano il superamento della verità modeste e marginali inesattezze che concernono semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale (Cass. pen. n. 28258 del 2008).
8.2. Sul punto, poi, preme ulteriormente osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia postulato che il criterio della veridicità della notizia divulgata esige, quale suo necessario corollario, quello della temporaneità.
In tale prospettiva, la verità dell'informazione viene valutata avuto riguardo e con riferimento al momento in cui le notizie sono state divulgate, non potendo assumere alcun rilievo le eventuali evoluzioni successive delle circostanze oggetto di narrazione (si vedano Cass. n. 12013 del 2017 e n.
9458 del 2013).
8.3. Si è anche osservato che, quando il giornalista riporta dichiarazioni altrui, "non è esonerato né dal dovere di evitare la contumelia
… né da quello di verificare se, al momento in cui ne dà contezza ai lettori,
i fatti riferiti dal terzo e ripresi dal giornalista appaiano plausibilmente veri. Non è, in altri termini, esonerato dal dovere di rispettare la cd. verità putativa dei fatti. Tale dovere di verifica è tanto più doveroso, quanto maggiore è la gravità dei fatti riferiti" (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 19376 del 07/07/2023; Cass. 1952/2014, Cass. 6490/2010; nello stesso senso anche Tribunale Milano sez. I, 24/01/2022, n.500).
8.4. Laddove, poi, venga in rilievo l'esercizio del diritto di critica [il quale non si concreta nella mera narrazione dei fatti, ma nell'espressione di un giudizio (necessariamente soggettivo) rispetto ai fatti stessi (Cass.
Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024)] il canone della verità si atteggia
10 Proc. n. 1/2022 R.G.
diversamente, in quanto, pur non essendo richiesta l'assoluta verità della narrazione, occorre, purtuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Cass.
Sez. 3, 06/04/2011 n. 7847, Cass. Sez. 3, 26/10/2017, Ordinanza n. 25420; in senso conforme, da ultimo, Cass. Sez. 3, 21/07/2023 n. 21892).
9. Quanto al requisito della continenza, essa, come noto, investe il modo in cui la notizia viene divulgata, rappresentando un criterio formale a governo dell'esercizio del diritto di cronaca. In tale prospettiva, dunque, anche una notizia vera, se riportata in termini denigratori o dispregiativi per la persona coinvolta nelle circostanze, può assumere un carattere diffamatorio. Il limite della continenza espressiva si identifica con la correttezza formale dell'esposizione e la non eccedenza da quanto strettamente necessario per il pubblico interesse, sì da garantire che cronaca e critica non si manifestino tramite strumenti e modalità lesivi dei diritti fondamentali all'onore ed alla reputazione. Essa coincide, quindi, con quella correttezza formale di linguaggio che consente di evitare che la divulgazione di un fatto storico si tramuti in uno strumento di lesione degli altrui diritti (vedasi Cass. n. 17211 del 2015).
9.1. Sotto il profilo della continenza, è stato osservato che il giudizio di liceità della cronaca effettuato dal giudice non può limitarsi a una valutazione degli elementi formali ed estrinseci, ma deve estendersi anche a un esame dell'uso di espedienti stilistici che possono trasmettere ai lettori, anche al di là di una formale ed apparente correttezza espositiva, giudizi negativi sulla persona che si mira a mettere in cattiva luce. Detto altrimenti, il requisito in parola risulta rispettato se le espressioni usate dal giornalista non sono dirette all'offesa altrui mediante l'uso di un linguaggio aggressivo volto ad esprimere un giudizio sulla morale degli individui e non alla divulgazione di fatto storico (si confronti Cass. n. 23798 del 2007).
9.2. Tale requisito, vagliato dalla giurisprudenza anche nell'ambito del diritto di critica – in cui, per la stessa ontologia di tale diritto, l'opinione del giornalista viene esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente – impone in ogni caso che la critica, anche forte, non leda l'integrità morale del soggetto (v. Cass. Ordinanza n. 4955 del 23/02/2024),
11 Proc. n. 1/2022 R.G.
e tale lesione può concretarsi non solo attraverso l'impiego di espressioni verbali inequivocabilmente ed esplicitamente offensive, bensì anche attraverso l'impiego di espedienti comunicativi quali sottintesi, allusioni, collegamenti e suggestioni: nitido, in tal senso, l'insegnamento della
Suprema Corte, secondo la quale “In tema di diffamazione a mezzo stampa,
l'applicabilità della scriminante rappresentata dalla continenza verbale dello scritto che si assume offensivo va esclusa allorquando vengano usati toni allusivi, insinuanti, decettivi, ricorrendo al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato, all'artificiosa drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre e alle vere e proprie insinuazioni” (in tal senso Cass. Sentenza n.
27592 del 29/10/2019, a conferma di un orientamento già espresso da Cass.
n. 14822 del 2012).
9.3. Inoltre, in tema di bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero, ferma restando la distinzione tra l'esercizio del diritto di critica (con cui si manifesta la propria opinione, la quale non può pertanto pretendersi assolutamente obiettiva e può essere esternata anche con l'uso di un linguaggio colorito e pungente, purché non leda la integrità morale del soggetto) e di quello di cronaca (che può essere esercitato purché sussista la continenza dei fatti narrati, intesa in senso sostanziale - per cui i fatti debbono corrispondere alla verità, sia pure non assoluta, ma soggettiva - e formale, con l'esposizione dei fatti in modo misurato, ovvero contenuta negli spazi strettamente necessari), qualora la narrazione di determinati fatti sia esposta insieme alle opinioni dell'autore dello scritto, in modo da costituire nel contempo esercizio di cronaca e di critica, la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base dei soli criteri indicati, richiedendosi, invece, il bilanciamento tra l'interesse individuale alla reputazione e quello alla libera manifestazione del pensiero, costituzionalmente garantita. Siffatto bilanciamento è ravvisabile nella pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè nell'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica, che è presupposto dalla stessa e, quindi, fuori di essa, ma dell'interpretazione di quel fatto, interesse che costituisce, assieme alla
12 Proc. n. 1/2022 R.G.
correttezza formale (continenza), requisito per la invocabilità dell'esimente dell'esercizio del diritto di critica (Cass. Sez. 3, 06/08/2007 n. 17172).
10. Prendendo la sponda da tale ultimo rilievo, può pervenirsi alla definizione del requisito della pertinenza, integrato dalla sussistenza di un interesse ai fatti narrati da parte dell'opinione pubblica [al riguardo, si presenta suggestiva la considerazione con cui si definisce la pertinenza quale ago della bilancia circa la comparazione tra l'interesse alla tutela della reputazione e quello, opposto, alla manifestazione del pensiero, secondo quanto enucleato dalla citata giurisprudenza (cfr. Cass. Sez. 3,
06/08/2007 n. 17172)].
11. Poste le coordinate ermeneutiche entro cui orientare la decisione, e venendo al caso di specie, l'attore si duole, anzitutto, con riferimento all'articolo dell'01.05.2020 a firma di , del fatto che Controparte_1
l'autore, capziosamente, finisca col far direttamente dipendere dalla circolare emessa dal Dap il 21.03.2020 le scarcerazioni di pericolosi detenuti, insinuando che la pandemia da Covid 19 fosse stata solo l'occasione per facilitare tali scarcerazioni già programmate e che avesse volutamente notificato tale circolare alla Procura Parte_1
Nazionale Antimafia in palese e colpevole ritardo.
11.1. Orbene, rammentato che il carattere diffamatorio di un'opera non va valutato sulla base di una lettura atomistica delle singole espressioni, ma con riferimento all'intero contesto della comunicazione, comprensiva di titoli e sottotitoli e di tutti gli altri elementi che rendono esplicito, nell'immediatezza della rappresentazione e della percezione visiva, il significato di essa (Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 29640 del 12/12/2017; Cass.
Sez.
3 - Ordinanza n. 12012 del 16/05/2017; Cassazione penale, sez. V,
30/01/2019 n. 19960), e ribadito che non determinano il superamento della verità modeste e marginali inesattezze che concernono semplici modalità del fatto senza modificarne la struttura essenziale (Cass. pen. n. 28258 del
2008), mette conto rilevare, quanto alla paternità dell'anzidetta circolare, come non costituisca un'alterazione della verità – rilevante ai fini di cui qui si discute – l'attribuzione della responsabilità sostanziale degli effetti di tale circolare a nella qualità – più volte sottolineata nell'articolo Parte_1
– di capo del dipartimento (pur non essendone egli l'autore in senso
13 Proc. n. 1/2022 R.G.
materiale), costituendo tale circolare, all'evidenza, un atto comunque riferibile al Dipartimento capeggiato dall'attore all'epoca dei fatti (ed essendo noto anche al cd. lettore medio che, in linea di principio, il soggetto al vertice di una struttura amministrativa risponde dell'operato dei suoi sottoposti, avendo peraltro ampi poteri – diretti o indiretti – per reagire ad eventuali provvedimenti non condivisibili).
11.2. Il complessivo tenore dell'articolo, inoltre, non consente di individuare – nemmeno in via indiretta – l'insinuazione che la pandemia da
Covid-19 fosse stata solo l'occasione per facilitare tali scarcerazioni già programmate, che l'attore desume dal seguente periodo: “… che con la scusa del contagio da covid 19 e grazie a patologie più o meno gravi che i mafiosi riescono a sempre a farsi diagnosticare”; l'espressione, infatti, va letta unitamente al contesto di riferimento: “È accusato [ n.d.r.] Parte_1
di avere emanato la circolare del 21 marzo. Una famigerata paginetta di burocratese spicciolo che ha allargato talmente tanto le maglie delle celle delle carceri che con la scusa del contagio da covid 19 e grazie a patologie più o meno gravi che i mafiosi riescono a sempre a farsi diagnosticare, sono andati casa ai domiciliari boss di primissimo ordine”. Ebbene, risulta evidente che l'autore abbia voluto “imputare” alla circolare del Dap non già l'attuazione di già programmate scarcerazioni (delle quali alcuna traccia si rinviene nel testo), quanto piuttosto di aver offerto la sponda alle scarcerazioni dei boss, i quali ultimi sono imputati di “riuscire a farsi diagnosticare” patologie più o meno gravi.
11.3. Quanto all'affermazione secondo cui, per l'autore, “ avesse Parte_1
volutamente notificato tale circolare alla Procura Nazionale Antimafia in palese e colpevole ritardo” (pag. 9 comparsa conclusionale attorea), essa non trova conferma nel testo dell'articolo contestato, in cui si legge:
“Questa circolare così importante perché toccava detenuti eccellenti, criminali pericolosi, l'ha notificata alla Direzione Nazionale Parte_1
Antimafia esattamente il 21 aprile. Un mese dopo. Una negligenza? Una dimenticanza? Una scelta?”. L'impiego, nel testo, di espressioni dubitative ed interrogative aprono alla possibilità di una interpretazione alternativa
“lecita”, ossia immune da critiche, e in ogni caso – lungi dall'attribuire alla persona dell'attore un intento doloso – mettono conto della possibile
14 Proc. n. 1/2022 R.G.
esistenza di una spiegazione al lasso di tempo (obiettivamente riscontrabile) intercorso tra l'emanazione della circolare e il relativo inoltro alla P.N.A.
11.4. Peraltro, non si palesa falso il rilievo, operato dal giornalista, per cui la circolare in commento abbia, in un certo senso, favorito le scarcerazioni: al riguardo, seppur con espressioni accese e fortemente polemiche, l'autore del testo giornalistico riporta (facendolo proprio) un rilievo contenuto nella nota della Direzione Nazionale Antimafia prot. 11434/2020/PNA, indirizzata ai Procuratori generali presso le Corti d'Appello ed ai
Procuratori distrettuali antimafia (all. 5 fascicolo , in cui la CP_2
Contr P.N.A. – oltre a evidenziare che la nota del è stata portata alla conoscenza della soltanto il 21 aprile 2020 – Parte_2
rimarca che alcune decisioni dei magistrati di sorveglianza, relative alla scarcerazione, «sono state fondate unicamente sulle possibili conseguenze, in caso di contagio, in ragione dell'età e delle patologie del detenuto», senza mettere in debito conto né “il pericolo della perpetuazione del collegamento mafioso, né la condizione di isolamento derivante dallo speciale regime di cui all'articolo 41bis, che esclude in radice la possibilità di contagio”.
12. Con riferimento all'articolo del 01.05.2020 a firma di , CP_3 dal titolo “ abbarbicato alla poltrona del Dap dove incassa Parte_1
320mila euro annui sta per mollare”, se ne contesta la falsità nella parte in cui si individua in € 320.000,00 annui il compenso spettante al CA del
Dap e si afferma che tale indennità “rimane anche dopo aver lasciato il posto”; tale notizia, in uno con il testo dell'articolo, lascerebbe intendere al lettore che il Dott. nonostante le presunte responsabilità a lui Parte_1 attribuite dal giornalista, fosse “abbarbicato alla poltrona” di CA del
Dap solo per continuare a percepire lo stipendio “da nababbo” e che, anzi, si fosse determinato a dimettersi dall'incarico solo perché i ricchi emolumenti gli sarebbero stati riconosciuti “anche dopo aver lasciato il posto”.
In tal caso, se l'indicazione della indennità costituisce una imprecisione tale da non alterare la realtà dei fatti (vertendosi di un trattamento retributivo previsto dalla legge, con riferimento al quale il giornalista, all'evidenza,
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intende rilevarne in chiave critica l'elevato ammontare), il tenore dell'articolo nella parte contestata dall'attore non consente di individuare l'illecito diffamatorio in ragione dell'opportuno impiego, da parte del giornalista, di formule dubitative, rimandanti mere possibilità.
Si legge, infatti, che “Nonostante i rumors di palazzo lo diano per dimissionario, nonostante circoli voce che DE gli abbia chiesto le dimissioni, lui resta li. Al suo posto. E bisogna capirlo. Il CA ha uno stipendio anni da nababbo che si attesta intorno ai 320.000
(trecentoventimila) euro. Ma siccome pare che la prerogativa dell'incarico
(cosa altrettanto sconosciuta ai più) è che l'indennità acquisita rimane anche dopo aver lasciato il posto e, addirittura, anche sul trattamento pensionistico, è probabile che davvero sgomberi il campo”. Parte_1
Ebbene, l'uso del verbo “parere” (“pare che la prerogativa dell'incarico… sia probabile che davvero sgomberi il campo”), esclude il Parte_1
carattere diffamatorio delle affermazioni, poiché chiarisce al lettore che si tratta di ipotesi o voci raccolte nell'ambito politico-istituzionale, e non di certezze assolute o di affermazioni categoriche.
In ogni caso, l'affermazione relativa alla percezione (sia in corso di incarico che successivamente) di un'elevata retribuzione non si presenta, di per sé, lesiva della dignità professionale dell'attore, costituendo il mero esercizio di un diritto di spettanza legale.
13. Venendo all'articolo del 22.05.2020 a firma di dal Controparte_1 titolo “I DE – boys, le visite di a IA, il protocollo Parte_1 farfalla e la trattativa Stato-mafia”, l'attore ne individua il contenuto diffamatorio in relazione alla ricostruzione, operata dal giornalista, circa il fatto che nel 2010, nell'ufficio inquirente di ZA (con tutto, Parte_1
il rispetto, un ufficetto molto periferico) ha gestito un pentito di mafia, tal
. E allora? Nulla eccetto un particolare: questo signor Persona_4
OS, professione mafioso, è cugino di primo grado del suocero di
E Allora? Nulla, tutto regolare. Ma se tutto ciò fosse per intero Parte_1
vero, se le parentele fossero tutte vere, forse il magistrato Parte_1
avrebbe dovuto fare un passo indietro e non gestire un mafioso che vuole collaborare con lo stato se questi ha rapporti famigliari con un suo
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congiunto”, rimarcando la legittimità del proprio operato quanto alla gestione del pentito.
L'attore, inoltre, ravvisa la diffamazione nella parte del testo in cui si enfatizza un incontro avuto in carcere con il boss con Persona_5 riferimento al quale l'autore dell'articolo lascerebbe sottilmente intendere che all'incontro avrebbero partecipato soggetti ignoti, appartenenti ai servizi segreti, al fine di concludere un accordo a vantaggio dei detenuti al
41-bis.
13.1. Quanto al profilo relativo alla gestione del collaboratore di giustizia, il giornalista, nel riportare un fatto vero – ossia la parentela sussistente tra e la moglie di – esprime, in termini dubitativi, Per_4 Parte_1
l'interrogativo circa l'opportunità che un magistrato si occupi della collaborazione di un pentito legato da rapporti di parentela con un suo stretto congiunto, senza però in alcun modo evocare l'illegittimità di tale condotta, né sul piano processuale né sul piano disciplinare (anzi espressamente esclusa mediante l'espressione “Nulla, tutto regolare”), e nemmeno si rinvengono insinuazioni di favoritismi legati alla parentela.
13.2. Con riferimento all'incontro intervenuto con il boss IA (e al correlato risvolto di un'occulta trattativa ), deve evidenziarsi CP_5
come tali articolazioni siano state, dal giornalista, tratte da un atto di interrogazione parlamentare presentato dal Senatore Giarusso, dal quale l'articolo ha ripreso la narrazione dell'incontro in carcere.
13.2.1. Orbene, va rammentato che “in tema di diffamazione a mezzo stampa, qualora la cronaca abbia ad oggetto il contenuto di un'intervista, il requisito della verità dei fatti va apprezzato in relazione alla corrispondenza fra le dichiarazioni riportate dal giornalista e quelle effettivamente rese dall'intervistato, con la conseguenza che il giornalista, laddove non abbia manipolato od elaborato tali dichiarazioni, in modo da falsarne anche parzialmente il contenuto, non può essere chiamato a rispondere di quanto affermato dall'intervistato, sempreché ricorrano gli ulteriori requisiti dell'interesse pubblico alla diffusione dell'intervista e della continenza, da intendersi rispettato per il sol fatto che il giornalista abbia riportato correttamente le dichiarazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione sul loro contenuto” (cfr. Cassazione, sez. III, 31.10.2014, n.
17 Proc. n. 1/2022 R.G.
23168); anche di recente si è ribadito che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che effettua un'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate” (così, in massima, Cassazione penale sez. V -
03/09/2021, n. 41013), e tanto vale anche con riferimento a un'interrogazione parlamentare lesiva dell'altrui reputazione, con riferimento alla quale si è chiarito che “In tema di diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica può essere esercitato anche in relazione a un'interrogazione parlamentare lesiva dell'altrui reputazione, purchè risulti chiaro al lettore che il fatto vero è solo quello che vi sia stata una certa interrogazione parlamentare, della quale il giornalista ha riportato il contenuto senza accertarne la veridicità, e che l'interrogazione può essere stata proposta proprio al fine di provocare detto accertamento
(Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15270 del 04/07/2006).
13.2.3. Ciò chiarito, nel caso di specie deve ritenersi immune da censure l'operato del giornalista che, nel valorizzare in chiave particolarmente sensazionalistica l'incontro (evidentemente avvenuto per motivi istituzionali) tra l'attore e il boss IA, ha riportato le considerazioni spese, sul punto, dal Senatore.
13.2.3. A ciò aggiungasi che l'autore dello scritto, nel porsi testualmente una pluralità di domande retoriche sulle ragioni dell'incontro (e sui suoi partecipanti) e nell'impiegare formule dubitative, lascia intendere la sussistenza di spiegazioni alternative lecite, così scolorandone la portata lesiva.
14. In definitiva, alla stregua di tutto quanto precede, ritenuti insussistenti gli estremi dell'illecito diffamatorio, deve pervenirsi al rigetto della domanda attorea, risultata infondata.
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15. L'insussistenza del carattere diffamatorio degli articoli giornalistici non può che condurre, inoltre, al rigetto dell'ulteriore domanda con la quale viene richiesta la riparazione pecuniaria ex art. 12 L. 47/1948.
Detta norma, infatti, con la quale viene prevista una sanzione pecuniaria ulteriore e non sovrapponibile rispetto al risarcimento del danno causato dall'illecito diffamatorio, trova applicazione soltanto in presenza di tutti gli elementi costitutivi del delitto di diffamazione, e nei soli riguardi del direttore responsabile della testata giornalistica che ha pubblicato l'articolo lesivo, sempre che la sua responsabilità sia dichiarata per concorso doloso nel reato di diffamazione e non per omesso controllo colposo della pubblicazione (Cass. 16054 /15; Cass. 7.11.2000, n. 14485; Cass.
3.10.1997, n. 9672); viceversa, detta sanzione non può trovare applicazione in caso di domanda spiegata nei confronti della società editrice
(Cass. n. 16054 del 29/07/2015).
Evidente, dunque, per le ragioni anzidette, l'insussistenza dei requisiti per la proficua invocabilità della predetta normativa.
15. Non resta che disciplinare le spese di lite, le quali, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico dell'attore nella misura liquidata in dispositivo, facendo applicazione dei valori tabellari medi di cui al D.M. 55/2014 parametrati al disputatum ritenuto valore indeterminabile, complessità media [in ragione del principio per cui “Ai fini della determinazione dello scaglione degli onorari di avvocato per la liquidazione delle spese di lite a carico della parte la cui domanda di pagamento di somme o di risarcimento del danno sia stata rigettata, il valore della causa, che va determinato in base al "disputatum", deve essere considerato indeterminabile quando, pur essendo stata richiesta la condanna di controparte al pagamento di una somma specifica, vi si aggiunga l'espressione "o di quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia" o espressioni equivalenti, poiché, ai sensi dell'art. 1367 c.c., applicabile anche in materia di interpretazione degli atti processuali di parte, non può ritenersi, "a priori" che tale espressione sia solo una clausola di stile senza effetti, dovendosi, al contrario, presumere che in tal modo l'attore abbia voluto indicare solo un valore orientativo della
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pretesa, rimettendone al successivo accertamento giudiziale la quantificazione” (in tal senso Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 10984 del
26/04/2021)], con applicazione dei minimi alla fase istruttoria (non essendo stata svolta alcuna attività in tal senso) e con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di ZA, sezione civile, in persona del giudice dott.
Generoso Valitutti, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta nel procedimento n. 1220/2021, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, nonché assorbita ogni ulteriore questione non espressamente trattata così provvede:
1. rigetta le domande proposte dall'attore;
2. condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite sostenute dai convenuti, che si liquidano, per ciascuno di essi, in € 8.991.00 per competenze della difesa, oltre I.v.a., C.p.a. e rimborso delle spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari.
Così deciso in ZA il 14/04/2025
Il Giudice
Dott. Generoso Valitutti
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