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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 1503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1503 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1281/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. S. Turrà, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Napoli, via Sanfelice n. 24
APPELLANTE
E
società estinta, per essa costituitisi i soci , CP_1 Controparte_2 CP_3
e , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Summo e Simona
[...] CP_4
Grieco, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via Santa Lucia n. 15
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
3054 del 2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva solo parzialmente e marginalmente accolto (per la somma netta di euro 6561,00, a titolo di differenza TFR) la domanda di condanna della società sopra indicata al pagamento, in suo
1 favore, della complessiva somma di euro 124.681,08 per crediti vari discendenti dal rapporto di lavoro intercorso tra le part, eseguito nei modi e nei tempi specificati nell'originario ricorso.
Censurava articolatamente detta pronuncia, per l'errata ricostruzione dell'orario di lavoro discendente dalla prova testimoniale svolta e per errata interpretazione del CCNL in ordine al mancato preavviso.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza, con la condanna di controparte al pagamento dell'ulteriore soma di euro 30.734,00, oltre accessori di legge.
Si costituivano, per la società evocata in giudizio, i soci , Controparte_2 CP_3
e che resistevano all'appello, del quale preliminarmente eccepivano
[...] CP_4
l'inammissibilità, in quanto la società era stata cancellata, e quindi si era estinta, in data 30 novembre 2023, ben prima del deposito del ricorso in appello, avvenuto in data 14 maggio
2024.
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello non può essere accolto, per le ragioni che seguono.
Va in via preliminare disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dai soci costituitisi per la società estinta.
Occorre, a tal riguardo, puntualizzare i seguenti dati rilevanti.
In primo grado la società si costituiva in giudizio, con memoria Controparte_5 telematicamente depositata in data 4 febbraio 2022, a mezzo dell'avv. Calcedonio Porzio.
Come emerge dalla visura prodotta dai soci costituiti in appello, in data 30 novembre 2023 la società veniva cancellata dal registro delle imprese, ma tale evento non veniva dichiarato dal procuratore costituito, per cui il processo di primo grado proseguiva a giungeva alla sentenza di parziale accoglimento della domanda, in data 20 aprile 2024.
La pronuncia veniva appellata nei confronti della società condannata, con ricorso telematicamente depositato in data 14 maggio 2024.
Questa Corte, con decreto del 4 giugno 2024, fissava l'udienza di discussione della causa per il 12 novembre 2024 e in data 21 giugno 2024 il ricorso in appello e il decreto di fissazione venivano regolarmente notificati via pec all'avv. Calcedonio Porzio.
Va richiamato, a tal punto, l'ormai consolidato e condivisibile indirizzo introdotto dalla massima espressione di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 4.7.2014 n.15295), per il quale l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento
2 non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata
(rispetto alle altre parti ed al Giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta. Ne deriva che è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.
L'indirizzo successivo (cfr., ex plurimis,, Cass., III, 6.4.2022 n.11193) ha confermato tale impostazione, ribadito, per le società, sempre tra le altre, dalle Cass. nn. 23141/14, 26495/14,
, Sez. Trib.
7.7.2021 n. 19197, I 5.1.2022 n. 190, 15724/15, 15762/16, 15177/16, 2444/17,
23563/17, 20840/18, 30341/18, 19197/21.
Da ultimo la (cfr. Cass., III, 25.1.2024 n. 2439) ha ancora una volta rimarcato Parte_2 che la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando cosi, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società e parte costituita, un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al Giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti. Ne consegue che la cancellazione della società in questione dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, non dichiarata o oggetto di notificazione, non osta alla validità della notificazione dell'appello al procuratore della società costituita in giudizio, in forza dell'ultrattività del mandato alla lite. La posizione giuridica, cosi stabilizzata, può essere poi modificata dalla costituzione nel grado di appello del socio successore della società, instaurandosi così un valido rapporto processuale.
Ciò posto, va precisato a tal punto che è nei confronti dei soci, da considerarsi costituiti in prosecuzione, che va definita la pretesa azionata e non più contro la società, soggetto ormai estinto, come tale emerso nel processo.
3 Va però ricordato, sempre in sintonia con la S.C. (cfr., ex plurimis, 22.6.2017 n. 15474), che ai sensi del novellato art. 2495, comma 2, c.c. dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti del socio, sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Ciò implica che l'obbligazione della società non si estingua, ma si trasferisca ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ove i soci stessi siano limitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., Sez. Un., 12.3.2013 n. 6070).
Il processo, nella fattispecie al vaglio, è proseguito, per quanto sopra esposto, nei confronti dei soci, con la loro costituzione, ma va considerato che la percezione della quota dell'attivo sociale è elemento della fattispecie costitutiva del diritto che il creditore possa vantare nei confronti del socio, sicchè, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio, nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio (cfr. Cass., VI, 23.11.2016 n. 23916).
Infatti, per la cit. Cass. n. 15474 del 2017 il fenomeno successorio non è propriamente assimilabile a quello mortis causa, in quanto la successione ha luogo solo se ricorra la condizione posta dall'art. 2495, comma 2, c.c., e, quindi, se vi siano state somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione. Ai fini della condanna del socio, allora, non è sufficiente il dato della cancellazione della società dal registro delle imprese, ma occorre che il creditore agente fornisca la prova della percezione delle suddette pretese.
Nella fattispecie al vaglio la che ha citato anche in appello la società estinta, dopo la Pt_1 costituzione dei soci alcunchè ha dedotto e men che meno chiesto provare sul punto.
Trattasi di un profilo assorbente le doglianze esposte nel gravame sul merito della pronuncia impugnata, che quindi osta preliminarmente a una statuizione di accoglimento dell'appello.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata (non oggetto di ulteriore e diversa impugnazione).
In considerazione dell'assoluta particolarità, in fatto e in diritto, della vicenda esaminata, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n.
228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
4
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA composta dai Magistrati: dr. Antonietta Savino -Presidente dr. Stefania Basso -Consigliere dr. Daniele Colucci -Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello, all'esito dell'udienza del 18 febbraio 2025, tenuta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1281/24 r. g. l., vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. S. Turrà, presso il quale elettivamente Parte_1 domicilia, in Napoli, via Sanfelice n. 24
APPELLANTE
E
società estinta, per essa costituitisi i soci , CP_1 Controparte_2 CP_3
e , tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Giuseppe Summo e Simona
[...] CP_4
Grieco, presso i quali elettivamente domicilia, in Napoli, via Santa Lucia n. 15
APPELLATA
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in atti proponeva tempestivo appello avverso la sentenza n. Parte_1
3054 del 2024 del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, che aveva solo parzialmente e marginalmente accolto (per la somma netta di euro 6561,00, a titolo di differenza TFR) la domanda di condanna della società sopra indicata al pagamento, in suo
1 favore, della complessiva somma di euro 124.681,08 per crediti vari discendenti dal rapporto di lavoro intercorso tra le part, eseguito nei modi e nei tempi specificati nell'originario ricorso.
Censurava articolatamente detta pronuncia, per l'errata ricostruzione dell'orario di lavoro discendente dalla prova testimoniale svolta e per errata interpretazione del CCNL in ordine al mancato preavviso.
Concludeva, pertanto, chiedendo la parziale riforma della sentenza, con la condanna di controparte al pagamento dell'ulteriore soma di euro 30.734,00, oltre accessori di legge.
Si costituivano, per la società evocata in giudizio, i soci , Controparte_2 CP_3
e che resistevano all'appello, del quale preliminarmente eccepivano
[...] CP_4
l'inammissibilità, in quanto la società era stata cancellata, e quindi si era estinta, in data 30 novembre 2023, ben prima del deposito del ricorso in appello, avvenuto in data 14 maggio
2024.
All'esito della trattazione scritta, la causa veniva riservata per la decisione.
L'appello non può essere accolto, per le ragioni che seguono.
Va in via preliminare disattesa l'eccezione di inammissibilità formulata dai soci costituitisi per la società estinta.
Occorre, a tal riguardo, puntualizzare i seguenti dati rilevanti.
In primo grado la società si costituiva in giudizio, con memoria Controparte_5 telematicamente depositata in data 4 febbraio 2022, a mezzo dell'avv. Calcedonio Porzio.
Come emerge dalla visura prodotta dai soci costituiti in appello, in data 30 novembre 2023 la società veniva cancellata dal registro delle imprese, ma tale evento non veniva dichiarato dal procuratore costituito, per cui il processo di primo grado proseguiva a giungeva alla sentenza di parziale accoglimento della domanda, in data 20 aprile 2024.
La pronuncia veniva appellata nei confronti della società condannata, con ricorso telematicamente depositato in data 14 maggio 2024.
Questa Corte, con decreto del 4 giugno 2024, fissava l'udienza di discussione della causa per il 12 novembre 2024 e in data 21 giugno 2024 il ricorso in appello e il decreto di fissazione venivano regolarmente notificati via pec all'avv. Calcedonio Porzio.
Va richiamato, a tal punto, l'ormai consolidato e condivisibile indirizzo introdotto dalla massima espressione di legittimità (cfr. Cass., Sez. Un., 4.7.2014 n.15295), per il quale l'incidenza sul processo degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. è disciplinata, in ipotesi di costituzione in giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell'ultrattività del mandato alla lite, in ragione della quale, nel caso in cui l'evento non sia dichiarato o notificato nei modi e nei tempi di cui all'art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento
2 non si sia verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata
(rispetto alle altre parti ed al Giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione dell'impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione nell'ipotesi in cui, nella successiva fase d'impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta. Ne deriva che è ammissibile l'atto di impugnazione notificato, presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell'evento.
L'indirizzo successivo (cfr., ex plurimis,, Cass., III, 6.4.2022 n.11193) ha confermato tale impostazione, ribadito, per le società, sempre tra le altre, dalle Cass. nn. 23141/14, 26495/14,
, Sez. Trib.
7.7.2021 n. 19197, I 5.1.2022 n. 190, 15724/15, 15762/16, 15177/16, 2444/17,
23563/17, 20840/18, 30341/18, 19197/21.
Da ultimo la (cfr. Cass., III, 25.1.2024 n. 2439) ha ancora una volta rimarcato Parte_2 che la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando cosi, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società e parte costituita, un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e segg. c.p.c., la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al Giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano i soci successori della società, ovvero se il procuratore costituito per la società, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza l'evento o lo notifichi alle altre parti. Ne consegue che la cancellazione della società in questione dal registro delle imprese nel corso del giudizio di primo grado, non dichiarata o oggetto di notificazione, non osta alla validità della notificazione dell'appello al procuratore della società costituita in giudizio, in forza dell'ultrattività del mandato alla lite. La posizione giuridica, cosi stabilizzata, può essere poi modificata dalla costituzione nel grado di appello del socio successore della società, instaurandosi così un valido rapporto processuale.
Ciò posto, va precisato a tal punto che è nei confronti dei soci, da considerarsi costituiti in prosecuzione, che va definita la pretesa azionata e non più contro la società, soggetto ormai estinto, come tale emerso nel processo.
3 Va però ricordato, sempre in sintonia con la S.C. (cfr., ex plurimis, 22.6.2017 n. 15474), che ai sensi del novellato art. 2495, comma 2, c.c. dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese i creditori insoddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti del socio, sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Ciò implica che l'obbligazione della società non si estingua, ma si trasferisca ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, ove i soci stessi siano limitatamente responsabili per i debiti sociali (cfr. Cass., Sez. Un., 12.3.2013 n. 6070).
Il processo, nella fattispecie al vaglio, è proseguito, per quanto sopra esposto, nei confronti dei soci, con la loro costituzione, ma va considerato che la percezione della quota dell'attivo sociale è elemento della fattispecie costitutiva del diritto che il creditore possa vantare nei confronti del socio, sicchè, in base alla regola generale posta dall'art. 2697 c.c., tale circostanza deve essere dimostrata da chi faccia valere il diritto in giudizio, nel senso che grava sul creditore insoddisfatto l'onere della prova circa la distribuzione dell'attivo e circa la riscossione di una quota di esso da parte del socio (cfr. Cass., VI, 23.11.2016 n. 23916).
Infatti, per la cit. Cass. n. 15474 del 2017 il fenomeno successorio non è propriamente assimilabile a quello mortis causa, in quanto la successione ha luogo solo se ricorra la condizione posta dall'art. 2495, comma 2, c.c., e, quindi, se vi siano state somme riscosse dai soci in base al bilancio finale di liquidazione. Ai fini della condanna del socio, allora, non è sufficiente il dato della cancellazione della società dal registro delle imprese, ma occorre che il creditore agente fornisca la prova della percezione delle suddette pretese.
Nella fattispecie al vaglio la che ha citato anche in appello la società estinta, dopo la Pt_1 costituzione dei soci alcunchè ha dedotto e men che meno chiesto provare sul punto.
Trattasi di un profilo assorbente le doglianze esposte nel gravame sul merito della pronuncia impugnata, che quindi osta preliminarmente a una statuizione di accoglimento dell'appello.
A quanto esposto consegue che l'appello proposto va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata (non oggetto di ulteriore e diversa impugnazione).
In considerazione dell'assoluta particolarità, in fatto e in diritto, della vicenda esaminata, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Va, infine, dato atto che ricorrono le condizioni, ai sensi dell'art.1, comma 17, della l.n.
228/2012, che ha introdotto il comma 1quater all'art.13 d.p.r. n. 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art.13, comma 1 bis, del d.p.r. n.115/2002, se il medesimo dovuto.
4
P.Q.M.
La Corte, così provvede:
rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
dichiara integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
Dà atto che ricorrono le condizioni processuali richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r.
n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
IL CONSIGLIERE REL. EST. IL PRESIDENTE
(dr. Daniele Colucci) (dr. Antonietta Savino)
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