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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 10/08/2025, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1983 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Viero, Otello Dal Parte_1 C.F._1
Zotto e Luca Scanferlato, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo in Venezia-Mestre, Via San Pio X
n. 1 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e (C.F. entrambi CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dALAvv. Lorenzo Cavedon con domicilio eletto presso il suo studio in Schio (VI), Via
Cavour, n. 10 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. rappresentato e difeso dALAvv. Antonietta Martino, Parte_2 C.F._4 con domicilio eletto presso il suo studio a Schio in Via Cavour n. 10 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dALAvv. Ilaria Perin con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Camillo
Hajech n. 10 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Carletti e Nuccia Figatti con domicilio eletto presso il loro
1 studio in Vicenza, Contrà Canove Vecchie n. 26 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1700/2022 pubblicata in data 10 ottobre 2022 del Tribunale
Ordinario di Vicenza.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante : Parte_1
“Nel merito
1) In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1700/2022 - n. 8668/2018 R.G. del Tribunale di Vicenza, accertato e dichiarato che tra le parti è stato concluso un contratto di prestazione d'opera, rigettarsi la domanda risarcitoria azionata dai sig.ri e nei confronti del sig. CP_1 Controparte_2 Parte_1 ai sensi dell'art. 1669 c.c. o, in subordine, ai sensi degli artt. 1667-1668 c.c., in quanto infondata in
[...] fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti, anche per intervenuta prescrizione e decadenza dALazione ai sensi dell'art. 2226 c.c.
2) In ogni caso, provvedersi alla corretta rideterminazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio:
- applicando lo scaglione di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 e, per le ragioni esposte in atti liquidando l'importo così risultante applicando i minimi tabellari, quanto meno con riguardo alla posizione della soc. ed alla soc. ; Controparte_5 Controparte_4
- compensando, per le ragioni esposte in atti, le spese legali relative al procedimento per ATP n. 7065/2017
R.G. del Tribunale di Vicenza.
3) Conseguentemente condannarsi i convenuti a restituire, in tutto od in parte, al sig. le Parte_1 somme da questo eventualmente versate in forza della sentenza n. 1700/2022 - n. 8668/2018 R.G. del
Tribunale di Vicenza, oltre agli interessi di legge dalla data del pagamento al saldo effettivo.
4) Spese e compensi di causa, di entrambi i gradi del giudizio, integralmente rifusi, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le spese senza percepire i compensi.
In via istruttoria
A) Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate negli atti del giudizio di primo grado e non ammesse dal Tribunale di Vicenza.
B) Si chiede l'acquisizione di copia del fascicolo telematico del primo grado (R.G. n. 8668/2018 R.G. -
Tribunale di Vicenza).
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Per le parti appellate e : CP_1 Controparte_2
2 “IN VIA PRELIMINARE:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., sia accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da con sede in (36015) Schio (VI), Via Siberia, n. 73/c, P.IVA Controparte_6
, PEC: nella persona del titolare GN , nato a [...] P.IVA_3 Email_1 Parte_1
(VI) il 04.04.1960 e residente in [...], C.F. C.F._1 Pt_1 avverso la sentenza n. 1700/2022 pronunziata dal Tribunale di Vicenza, per tutti i motivi di cui in atti.
NEL MERITO, anche in via INCIDENTALE:
1. Rigettarsi l'appello di , perché infondato, per tutti i motivi Controparte_7 dedotti in corso di causa e confermarsi la Sentenza impugnata n. 1700/2022 pronunziata dal Tribunale di
Vicenza.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di riforma integrale della Sentenza impugnata accogliersi le seguenti conclusioni:
1. IN VIA PRINCIPALE: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c., accertati i vizi e le difformità dell'opera realizzata dalla convenuta impresa individuale presso l'immobile di proprietà Parte_1 degli attori e , sito a Marano Vicentino alla via Virginia Bau', n. 13, di cui CP_1 Controparte_2
è vertenza, dichiararsi la responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. della convenuta impresa individuale
, con sede in (36015) Schio (VI), Via Siberia, n. 73/c, P.IVA , PEC: Parte_1 P.IVA_3 nella persona del titolare GN , nato a [...] il [...] e Email_1 Parte_1 residente in [...], C.F. , per l'effetto.
2. Sia condannata C.F._1 la convenuta impresa individuale come sopra identificata, al risarcimento del danno Parte_1 conseguente patito dagli attori, che si quantifica nella somma totale di € 94.565,57, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre agli interessi legali dalla domanda ALeffettivo saldo. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui non si ritengano sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 1669 c.c., ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1668 c.c. o,
1 accertati i vizi e le difformità dell'opera realizzata dalla convenuta impresa individuale Parte_1 presso l'immobile di proprietà degli attori e , sito a Marano
[...] CP_1 Controparte_2
Vicentino alla via Virginia Baù, n. 13, di cui è vertenza e, accertato e dichiarato il grave inadempimento della convenuta impresa individuale , con sede in (36015) Schio (VI), Via Siberia, n. 73/c, P.IVA Parte_1
, PEC: nella persona del titolare GN , nato a [...] P.IVA_3 Email_1 Parte_1
(VI) il 04.04.1960 e residente in [...], C.F. l contratto di C.F._1 ristrutturazione del 25.11.2015, di cui è vertenza, sia risolto il medesimo contratto 25.11.2015 e, per l'effetto Sia condannata la convenuta impresa individuale , come sopra identificata, alla Parte_1 restituzione del prezzo pagato e al risarcimento del danno a favore degli attori e, quindi, al pagamento a favore dei medesimi attori della somma che si quantifica in totale di € 94.565,57 o nella diversa somma che si riterrà di giustizia, per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre agli interessi legali dalla domanda dell'effettivo saldo. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero sussistere i presupposti per l'applicazione della norma di cui ALart. 1668 c.c. co. 1 parte prima e art. 1668 co. 2 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 c.c. co. 1 parte seconda, accertati i vizi e le difformità dell'opera realizzata dalla convenuta impresa individuale Parte_1
1 , PEC: nella persona del titolare GN , nato P.IVA_3 Email_1 Parte_1
a Schio (VI) il 04.04.1960 e residente in [...], C.F. C.F._1 presso l'immobile di proprietà degli attori e , sito a Marano Vicentino alla via CP_1 CP_2
Virginia Baù, n. 13, sia accertata e dichiarata la riduzione del prezzo previsto al contratto 25.11.2015
3 intervenuto tra le parti, proporzionalmente alla gravità di vizi e difformità dell'opera, e per l'effetto sia condannata la convenuta impresa individuale come sopra individuata, alla restituzione Parte_1 agli attori della somma pagata in eccesso e al risarcimento del danno subito dai medesimi attori, come descritto in atti. IN OGNI CASO Spese e competenze di lite integralmente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle istanze di prove formulate in atti e non ammesse, con particolare riferimento alle deduzioni istruttorie per prova orale (interpello e testi) di cui alla memoria datata 01.02.2020 depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
IN OGNI CASO:
1. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Per la parte appellata : Parte_2
“In via preliminare, dichiararsi intervenuto il giudicato formale della sentenza impugnata in ordine alle domande svolte dALappellante nei confronti dell'RCitetto e con ciò dichiararsi Parte_2 rinunciata e in ogni caso definitivamente non accolta la domanda svolta al punto 3 della comparsa di costituzione in primo grado dell'odierno appellante – e agli atti successivi sub 2 - (che era: In ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi la responsabilità in capo al
Direttore dei Lavori, RC. , per non avere verificato in corso d'opera e/o Parte_2 tempestivamente denunciato la conformità alle previsioni contrattuali e alla regola dell'arte della pavimentazione in legno realizzata dalla ditta nell'abitazione attorea, con particolare Parte_1 riguardo alla qualità del materiale fornito condannarsi lo stesso a tenere indenne e/o manlevato il convenuto da quanto fosse chiamato a risarcire agli attori, ovvero, in ogni caso, accertare il grado di concorso di colpa del DDLL nell'aggravamento del danno, con condanna al risarcimento nella misura che sarà indicata dal Giudice);
In via principale in ogni caso rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata.
Nella sola denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata accogliersi le domande svolte in primo grado da : In via preliminare nel merito Accertarsi e dichiararsi, per i motivi svolti in Parte_2 narrativa, la carenza di legittimazione attiva di relativamente alla Controparte_7 domanda svolta ai sensi dell'art. 1667 c.c. dalla medesima impresa in via diretta nei confronti dell'RC.
e, per l'effetto, rigettarsi ogni domanda di accertamento e condanna svolta in Parte_2 ragione di tale norma da nei confronti dell'RC. Controparte_7 Parte_2
In via principale nel merito Rigettarsi, per tutti i motivi detti in narrativa, ogni domanda svolta
[...] dalla impresa convenuta nei confronti del terzo chiamato dichiarando che non sussiste Parte_1 alcuna responsabilità, a nessun titolo, dell'RC, con riferimento ai vizi e alle Parte_2 difformità dell'opera realizzata dalla convenuta impresa presso l'immobile di proprietà Parte_1 degli attori dovuto dALRC. nè nei confronti dei signori Controparte_2 Parte_2
e né nei confronti dell'impresa . Altresì dichiararsi, per i Controparte_2 CP_1 Parte_1 motivi esposti in narrativa, la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dell'impresa nei Parte_1 confronti dell'RC. conseguentemente condannando la medesima impresa al Parte_2 risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, in favore del terzo chiamato RC. Parte_2
. In via subordinata nel merito Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle
[...] domande di e, in ogni caso, di accertamento di una qualsivoglia responsabilità Controparte_7 dell'RC. per i vizi e le difformità dell'opera realizzata dalla convenuta impresa Parte_2
4 presso l'immobile di proprietà degli attori e sito a Parte_1 Controparte_2 CP_1
Marano Vicentino con conseguente condanna dello stesso al pagamento di somme, accertarsi che, in ragione rispettivamente della polizza di responsabilità civile professionale “RCitetti” identificata dal certificato n° PI – 27848917I0 e collegati certificati e appendice n° PI – 27848918J e della polizza
Assicurazione identificata dal certificato n° 324B0242, Controparte_8 [...]
e Controparte_9 [...]
sono obbligare a tenere indenne l'assicurato RC. Controparte_10
e, per l'effetto, condannare in solido o, in ogni caso, ciascuna nella misura che verrà Parte_2 ritenuta ALesito del processo, e Controparte_9
a tenere indenne e Controparte_10 manlevare l'assicurato RC. per ogni somma che egli sarà condannato a pagare Parte_2 per i fatti oggetto di causa ai signori e e/o ALPR . Controparte_2 CP_1 Parte_1
In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle istanze di prove dedotte in atti e non ammesse, con particolare riferimento alle istanze di prove per testimoni dedotte alla memoria datata 30.01.2020 e depositata il 31.01.2020 ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
IN OGNI CASO: Spese di lite rifuse per il doppio grado.
Il tutto senza accettazione alcuna di contraddittorio su eventuali avversarie nuove domande”.
Per la parte appellata : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui viene rigettata la domanda formulata dalla ditta nei confronti dell'arch. , con assorbimento di manleva nei Parte_1 Parte_2 confronti della compagnia RC nonché la condanna alle spese in favore di quest'ultima:
Nel merito in via principale:
Confermare, anche in ragione dell'intervenuta acquiescenza ex art. 329, co. II, c.p.c., la sentenza n.
1700/2022 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice dott. Massimiliano De Giovanni, nel giudizio avente R.G. n. 8668/2018 e pubblicata in data 11.10.2022 nella parte in cui rigetta la domanda di manleva avanzata dalla ditta nei confronti dell'arch. e nella parte in Parte_1 Parte_2 cui, conseguentemente, “condanna la ditta convenuta a rimborsare le spese processuali del giudizio: (…) CP_1 ALarch. , alla ARCH, e alla , nella misura, per ciascuna parte, di euro 13.430 per compensi, Parte_2 oltre IVA, cpa e spese forfettarie 15%”, con l'ulteriore precisazione che “nel caso di ARCH, è disposta la distrazione a favore del procuratore antistatario”, eventualmente con diversa determinazione dell'ammontare.
Nel merito in via subordinata:
Nella non creduta ipotesi in cui l'appello formulato dalla ditta dovesse essere accolto e Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di procedere ad una nuova e diversa regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado anche per quanto attiene alle posizioni dei “terzi chiamati”, porre a carico dei soccombenti le spese di lite del primo grado in favore di RC.
Nel merito in via di estremo subordine:
Nella denegata ipotesi in cui venissero avanzate dalle parti in causa, anche in via di appello incidentale, domande nei confronti dell'RC. e da quest'ultimo nei confronti di , Parte_2 Controparte_3 subentrata ad accogliere le domande formulate in primo grado, ossia:
1. Accertare Controparte_11
5 e dichiarare l'inoperatività della polizza N. PI- 27848918J1 (e/o del precedente certificato) e/o la decadenza dell'arch. dal diritto ALindennizzo, nonché l'assenza di responsabilità dell'arch. Parte_2
e, conseguentemente, rigettare le domande svolte nei confronti di Parte_2 Controparte_11
già , cui è subentrata , per tutti i
[...] Controparte_12 Controparte_3 motivi in atti;
2. Per l'ipotesi in cui si accertasse e si provasse la responsabilità professionale dell'arch.
, lo stesso risultasse assicurato e si ritenesse incredibilmente operativa la polizza N. PI- Parte_2
27848918J1 (e/o il precedente certificato), dichiarare l'arch. tenuto a risarcire soltanto Parte_2
i danni dallo stesso direttamente cagionati, precisamente provati e accertati, nonché ridotti e/o decurtati ex art. 1227 c.c. e, in ogni caso, dichiarare RC tenuta a manlevare l'arch. per l'importo Parte_2 dovuto a sua esclusiva condotta colposa, entro il limite del massimale di polizza, per gli importi eccedenti la franchigia contrattuale di € 2.500,00 per sinistro, esclusi tutti i maggiori importi determinati dal ritardo nella denuncia di sinistro, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le spese legali e processuali, con applicazione, in ogni caso, di tutte le condizioni generali, particolari e speciali di assicurazione, da intendersi integralmente richiamate e, comunque, solamente oltre i limiti di indennizzo della copertura offerta dalla polizza stipulata con ., in ragione dell'operatività a secondo rischio contrattualmente Controparte_4 prevista ed esclusa la copertura di una condanna in via solidale con altri soggetti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, anche per il presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata Controparte_4
“voglia l'Ecc.ma Corte adita:
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibile e, conseguentemente, rigettare in rito l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1700/2022 proposto da , per difetto nell'atto introduttivo dei requisiti richiesti Parte_1
a pena di inammissibilità dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c..
NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare, per i motivi in premessa esposti, la definitività/passaggio in giudicato della sentenza n. 1700/2022 nella parte in cui accerta l'esclusiva responsabilità del sig. nella Parte_1 determinazione dei difetti del parquet dell'immobile di proprietà dei sig.ri e . CP_1 CP_2
2. Rigettare le domande tutte di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto.
3. Confermare nella sua integralità la sentenza del Tribunale di Vicenza n.1700/2022, oggi appellata, in quanto esente da tutti i lamentati vizi.
4. In subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame, rigettare, in ogni caso, tutte le domande da chiunque proposte nei confronti di
[...]
ora in quanto del tutto infondate sia nei fatti che in diritto. Controparte_4 Controparte_13
5. In via di ulteriore subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame e, altresì, di accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque svolte nei confronti di ora accertare e Controparte_4 Controparte_13 CP_1 dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività nella fattispecie de qua della garanzia della polizza n.
324B0242.
6 6. In via di ulteriore subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame e, altresì, di accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque svolte nei confronti di ora quand'anche Controparte_4 Controparte_13 dovesse essere riconosciuta l'efficacia della copertura assicurativa ex adverso invocata, contenere la condanna di ora entro gli stretti limiti delle risultanze Controparte_4 Controparte_13 istruttorie, nonché del rapporto assicurativo in essere, ALepoca dei fatti, con l'arch. ed Parte_2 in considerazione del preciso grado di responsabilità ascrivibile allo stesso, tenuto comunque conto della franchigia di €2.500,00=, dello scoperto del 10%, del massimale di €1.000.000,00, del sottomassimale di
€300.000,00 per mancata rispondenza dell'opera, dell'esclusione del vincolo della solidarietà passiva e di tutti i limiti contrattuali già richiamati in atti.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali per entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Ordinario di Vicenza, CP_1 Controparte_2
, titolare della omonima impresa individuale alla quale avevano affidato l'acquisto e la Parte_1 posa in opera, presso la loro abitazione sita in Marano Vicentino (VI), di uno specifico parquet di prima scelta, denominato “Cabreuva incenso”.
Detti attori, in particolare, dopo aver acquisito la relazione di consulenza tecnica nell'ambito di un esperito procedimento per accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con lo stesso convenuto, deducevano la sussistenza di difetti dell'opera, in sostanza consistenti in fessurazioni, strisciature, listelli di dimensioni e colori difformi, nonché una generale cattiva posa del materiale, conseguentemente invocando tutela risarcitoria.
Ritualmente costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda attorea chiedendo tuttavia, Parte_1 preliminarmente, di poter estendere il contraddittorio nei confronti del Direttore dei Lavori, RC.
, per l'utile esercizio della manleva. Parte_2
Autorizzatane la chiamata, quest'ultimo chiedeva ed otteneva a sua volta di poter evocare in causa le compagnie assicurative per la responsabilità professionale e Controparte_4 Controparte_3
(già , per essere dalle stesse garantito in ipotesi di soccombenza.
[...] Controparte_11
Costituitesi in giudizio anche dette compagnie assicuratrici, resistevano alla domanda attorea svolgendo preliminari eccezioni inerenti l'operatività della copertura assicurativa ed i limiti di indennizzo.
Il giudizio veniva quindi istruito mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali e della relazione di consulenza tecnica espletata in via di istruzione preventiva, nonché con assunzione di prove testimoniali.
Con sentenza n. 1700/2022 il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… 1. Dichiara, ai sensi dell'art. 1669 c.c. che la responsabilità dei difetti del parquet è esclusivamente della convenuta impresa individuale , con sede in (36015) Schio (VI), Via Siberia n. 73/c, P.IVA Parte_1
, P.IVA_3
2. condanna la predetta convenuta impresa individuale a pagare agli attori, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, la somma di euro 39.718 oltre IVA e oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
7 3. condanna la ditta convenuta a rimborsare le spese processuali del giudizio: agli attori, ALarch. CP_1
, alla RC e alla , nella misura, per ciascuna parte, di euro 13.430 per compensi, oltre IVA, Parte_2 cpa e spese forfettarie 15% e con due precisazioni: nel caso di RC, è disposta la distrazione a favore del procuratore antistatari;
nel caso degli attori va aggiunto il rimborso di € 2.802,20 oltre IVA e Cassa quale compenso del CTU nell'ATP, di euro 500,00 oltre IVA quale compenso del CTP di parte attrice e di euro 3.279 per compensi e 286 per anticipazioni, oltre IVA, cpa e spese forfettarie 15% quale assistenza legale nell'ATP…”.
Il Giudice di primo grado, in sostanza, qualificato il rapporto contrattuale quale appalto e ricondotti i vizi nell'ambito dell'art. 1669 c.c., riconosceva l'esclusiva responsabilità nella causazione di essi della impresa appaltatrice, ritenendo invece insussistenti imputazioni riferibili al convenuto direttore dei lavori, in quanto rimaste prive di supporto probatorio.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione , nella già spiegata qualità, Parte_1 affidato ai seguenti motivi:
• Erronea qualificazione giuridica del rapporto negoziale, sussumibile nell'ambito di un contratto d'opera, con conseguente tardività della denuncia e della relativa domanda (primo motivo);
• Incoerente regolamentazione delle spese di lite (secondo motivo);
• Erroneo riconoscimento dell'IVA sull'importo liquidato a titolo risarcitorio al committente (terzo ed ultimo motivo).
Si sono ritualmente costituite in giudizio tutte le parti appellate al fine di resistere, per quanto di rispettiva ragione, ALavverso gravame, riproponendo le argomentazioni difensive già espresse in primo grado e, quanto agli appellati e previa eccezione di inammissibilità dello stesso. CP_1 Controparte_4
La causa, tenutasi in modalità cartolare, disposta con ordinanza del 18 marzo 2023 la sospensione della efficacia esecutiva della statuizione condannatoria di cui al capo 3) del dispositivo della sentenza impugnata inerente le spese di lite per la parte eccedente euro 7.616,00 in favore di ciascuna parte vittoriosa, ALudienza del 5 luglio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui ALart. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa delle parti appellate , e CP_1 Controparte_2 Controparte_10
(ora in ritenuto difetto dei requisiti di legge. Controparte_13
In proposito si rileva come il gravame introduttivo in effetti superi il vaglio di ammissibilità previsto dALart. 342 c.p.c., in quanto espressivo della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto, rilevato altresì come risulti incontroversa l'acquiescenza di al capo di Parte_1 sentenza relativo alla estraneità dell'appellato nella causazione dei vizi e difetti Parte_2 per i quali è causa, l'appello è meritevole di un limitato accoglimento.
Infondato risulta infatti essere il primo motivo di impugnazione, mediante il quale l'appellante lamenta l'errata qualificazione da parte del primo Giudice del rapporto contrattuale inter partes quale appalto, a suo
8 dire invece inquadrabile nell'ambito di un contratto d'opera professionale, con consequenziale applicabilità della disciplina di cui ALart. 2226 c.c. in punto di decadenza dALazione, nella fattispecie dunque ritenuta essersi verificata.
La ripercorsa lettura degli atti di causa consente invero di condividere il nomen juris attribuito alla fattispecie dal Tribunale, riscontrandosi nello schema contrattuale del 25 novembre 2015, genericamente denominato contratto di ristrutturazione (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado della parte appellata elementi caratterizzanti e distintivi di un contratto di appalto. CP_1
L'acquisto del materiale a cura dell'impresa, la previsione di una direzione lavori, l'organizzazione di mezzi a carico della impresa (cfr. art. 6), gli obblighi di gestione, e di sicurezza, il rapporto con i dipendenti in capo alla stessa, la specifica regolamentazione di variazioni di prezzo sussumibili negli artt. 1657-1661 c.c. e nondimeno la espressa e generalizzata definizione di committenti attribuita ai costituiscono segni CP_1 maggiormente qualificanti un contratto di appalto, con conseguente irrilevanza della richiamata qualifica di artigiano che l'appellante ntende attribuirsi al fine di rendere apprezzabile la proposta censura. Pt_1
Ad ogni modo, anche volendo accedere ad una diversa configurazione giuridica della fattispecie, non troverebbe ingresso l'eccepita decadenza a mente del richiamato art. 2226 c.c., in disparte la riconducibilità dei vizi riscontrati nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c., poiché comportanti una oggettiva compromissione del godimento dell'immobile in quanto (cfr. conclusioni CTU) ineliminabili se non con il completo rifacimento della pavimentazione.
Sullo specifico punto si osserva come sussista in atti evidenza (cfr.in particolare le deposizioni del teste della denuncia dei vizi da parte del Direttore dei Lavori, di una documentata reiterazione di essa Tes_1
(cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellata e, soprattutto, del riconoscimento operoso CP_1 manifestato dALodierno appellante, in quanto tale indicativo della non necessarietà di tale incombente.
Non è del resto, sott'altra angolazione giuridica, assoggettata ad impugnazione la sussistenza delle problematiche riscontrate né il nesso di causa né la determinazione del danno risarcibile per ciò che concerne sia le singole componenti considerate in sentenza, sia la loro quantificazione, così da non potersi addivenire alla invocata riforma della imputata responsabilità alla impresa appaltatrice.
Declinando il secondo motivo di appello, concernente l'addotta erronea regolamentazione degli oneri processuali di primo grado, si ha invece motivo per affermarne la meritevolezza di un suo accoglimento.
Il capo condannatorio del soccombente lla refusione delle non modeste competenze di giudizio Pt_1
(€ 13.430,00 oltre oneri accessori) in favore di ciascuna parte convenuta / terza chiamata, si manifesta a ben considerare irrispettosa dei corrispondenti parametri tabellari medi rapportabili al decisum (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00).
Si impone conseguentemente un intervento correttivo da parte di questo Collegio, rideterminando le spese processuali di giudizio relative ai compensi che l'appellante è tenuto a versare a ciascuna controparte, nella definitiva misura di complessivi € 7.616,00 (€ 1.701,00 fase di studio, € 1.204,00 fase introduttiva, €
1.806,00 fase istruttoria / trattazione ed € 2.905,00 fase decisionale), oltre iva, cpa e spese forfettarie 15%, fermo il resto anche riguardante gli ulteriori compensi liquidati in favore degli attori, odierni appellati e in punto di esborsi sostenuti per la CTU di cui ALaccertamento CP_1 Controparte_2 tecnico preventivo e per l'assistenza tecnica ricevuta dai propri professionisti fiduciari per esso, come meglio specificato nella parte dispositiva della sentenza di primo grado.
Infondato si manifesta l'ultimo motivo di appello, con il quale l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver gravato dell'IVA l'importo ad egli addebitato a titolo risarcitorio.
9 In proposito la Corte richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (in termini
Ordinanza n. 21739/2019) secondo il quale, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, esso comprende l'iva pur se la riparazione non è avvenuta, a meno che, come non si rinviene però nel caso in disamina, il danneggiato per l'attività svolta abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'iva versata.
Risponde del resto anche ad un principio di logica comune il fatto che il danneggiante debba tenere indenne il danneggiato da ogni spesa conseguente ALillecito, e che questi dovrà sostenere in conseguenza di ciò, anche il pagamento dell'iva, che per il medesimo costituisce un costo che non può essere recuperato in alcun modo, dovendo così far carico su colui che versa il risarcimento.
L'iva è conseguentemente dovuta anche se il danneggiato non ha ancora affrontato la spesa e non produce una fattura.
La sentenza impugnata appare, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di riforma esclusivamente in punto di spese processuali poste a carico dell'appellante, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
L'accoglimento del solo motivo di appello relativo alla erronea quantificazione delle spese di lite di primo grado e dunque la confermata soccombenza nel merito del non consente, a giudizio di questo Pt_1
Collegio, di ritenere tuttavia sussistente una reciproca soccombenza giustificativa di una qualche, sia pur parziale, compensazione degli oneri processuali del grado.
Il eve conseguentemente essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1 ciascuna parte appellata (considerando gli appellati e assistiti dal CP_1 Controparte_2 medesimo difensore, quale unica parte processuale) anche per il presente grado di giudizio, spese che si liquidano sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al decisum, tuttavia applicati i parametri minimi.
Ciò tenuto conto delle non complesse questioni giuridiche trattate nonché delle attività in concreto espletate ed in particolare della necessità per il i dover proporre appello al fine di vedersi Pt_1 applicare il corretto parametro di liquidazione degli oneri processuali.
Ne discende quindi la determinazione nella misura di € 3.473,00 per compensi professionali (€ 1.029,00 fase di studio, € 709,00 fase introduttiva, € 1.735,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
(15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Nulla in relazione alla domanda restitutoria tenuto conto della già accordata inibitoria.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
1983/2022 di Ruolo Generale promossa da contro , Parte_1 CP_1 CP_2
, e avverso la
[...] Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 sentenza n. 1700/2022 pubblicata in data 10 ottobre 2022 del Tribunale Ordinario di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma del capo 3) della Parte_1 sentenza appellata, fermo il resto:
10 - RIDETERMINA le spese di lite di primo grado in favore di ciascuna parte convenuta e terza chiamata nella complessiva misura di € 7.616,00 oltre ad € 2.802,20 oltre iva e cassa quale compenso al CTU nell'ATP, €
500,00 oltre IVA quale compenso del CTP ed € 3.279,00 per compensi nonché € 286,00 per anticipazioni oltre iva, cap e spese forfettarie quale assistenza legale nell'ATP quanto ai rapporti processuali con i
CP_1
Con distrazione in favore dell'Avv. Ilaria Perin dichiaratasi antistataria in primo grado quanto ad
[...]
. Controparte_3
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Parte_1 CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 [...]
le ultime due in persona dei rispettivi legali Controparte_14 rappresentanti pro tempore, che liquida per ciascuna parte in € 3.473,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Sezione prima civile
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dr. Alessandro Rizzieri Presidente
Dr. Luca Marani Consigliere
Dr. Pierluigi Galella Giudice Ausiliario Relatore
riunita in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella CAUSA CIVILE in grado di appello iscritta al n. 1983 del Ruolo Generale dell'anno 2022
TRA
(C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Viero, Otello Dal Parte_1 C.F._1
Zotto e Luca Scanferlato, con domicilio eletto presso lo studio dell'ultimo in Venezia-Mestre, Via San Pio X
n. 1 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e (C.F. entrambi CP_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dALAvv. Lorenzo Cavedon con domicilio eletto presso il suo studio in Schio (VI), Via
Cavour, n. 10 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. rappresentato e difeso dALAvv. Antonietta Martino, Parte_2 C.F._4 con domicilio eletto presso il suo studio a Schio in Via Cavour n. 10 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1 rappresentata e difesa dALAvv. Ilaria Perin con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Camillo
Hajech n. 10 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
(C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_4 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Giancarlo Carletti e Nuccia Figatti con domicilio eletto presso il loro
1 studio in Vicenza, Contrà Canove Vecchie n. 26 e domicilio digitale come da indirizzo di posta elettronica certificata.
PARTI APPELLATE
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 1700/2022 pubblicata in data 10 ottobre 2022 del Tribunale
Ordinario di Vicenza.
In punto: Appalto – altre ipotesi ex art. 1655 e segg. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.).
Causa decisa nella Camera di Consiglio del giorno 17 dicembre 2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per la parte appellante : Parte_1
“Nel merito
1) In totale riforma dell'impugnata sentenza n. 1700/2022 - n. 8668/2018 R.G. del Tribunale di Vicenza, accertato e dichiarato che tra le parti è stato concluso un contratto di prestazione d'opera, rigettarsi la domanda risarcitoria azionata dai sig.ri e nei confronti del sig. CP_1 Controparte_2 Parte_1 ai sensi dell'art. 1669 c.c. o, in subordine, ai sensi degli artt. 1667-1668 c.c., in quanto infondata in
[...] fatto ed in diritto per le ragioni esposte in atti, anche per intervenuta prescrizione e decadenza dALazione ai sensi dell'art. 2226 c.c.
2) In ogni caso, provvedersi alla corretta rideterminazione delle spese di lite relative al primo grado di giudizio:
- applicando lo scaglione di valore da euro 26.000,00 ad euro 52.000,00 e, per le ragioni esposte in atti liquidando l'importo così risultante applicando i minimi tabellari, quanto meno con riguardo alla posizione della soc. ed alla soc. ; Controparte_5 Controparte_4
- compensando, per le ragioni esposte in atti, le spese legali relative al procedimento per ATP n. 7065/2017
R.G. del Tribunale di Vicenza.
3) Conseguentemente condannarsi i convenuti a restituire, in tutto od in parte, al sig. le Parte_1 somme da questo eventualmente versate in forza della sentenza n. 1700/2022 - n. 8668/2018 R.G. del
Tribunale di Vicenza, oltre agli interessi di legge dalla data del pagamento al saldo effettivo.
4) Spese e compensi di causa, di entrambi i gradi del giudizio, integralmente rifusi, con distrazione a favore dei sottoscritti avvocati che hanno anticipato le spese senza percepire i compensi.
In via istruttoria
A) Si insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate negli atti del giudizio di primo grado e non ammesse dal Tribunale di Vicenza.
B) Si chiede l'acquisizione di copia del fascicolo telematico del primo grado (R.G. n. 8668/2018 R.G. -
Tribunale di Vicenza).
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Per le parti appellate e : CP_1 Controparte_2
2 “IN VIA PRELIMINARE:
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c., sia accertata e dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto da con sede in (36015) Schio (VI), Via Siberia, n. 73/c, P.IVA Controparte_6
, PEC: nella persona del titolare GN , nato a [...] P.IVA_3 Email_1 Parte_1
(VI) il 04.04.1960 e residente in [...], C.F. C.F._1 Pt_1 avverso la sentenza n. 1700/2022 pronunziata dal Tribunale di Vicenza, per tutti i motivi di cui in atti.
NEL MERITO, anche in via INCIDENTALE:
1. Rigettarsi l'appello di , perché infondato, per tutti i motivi Controparte_7 dedotti in corso di causa e confermarsi la Sentenza impugnata n. 1700/2022 pronunziata dal Tribunale di
Vicenza.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata ipotesi di riforma integrale della Sentenza impugnata accogliersi le seguenti conclusioni:
1. IN VIA PRINCIPALE: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1669 c.c., accertati i vizi e le difformità dell'opera realizzata dalla convenuta impresa individuale presso l'immobile di proprietà Parte_1 degli attori e , sito a Marano Vicentino alla via Virginia Bau', n. 13, di cui CP_1 Controparte_2
è vertenza, dichiararsi la responsabilità ai sensi dell'art. 1669 c.c. della convenuta impresa individuale
, con sede in (36015) Schio (VI), Via Siberia, n. 73/c, P.IVA , PEC: Parte_1 P.IVA_3 nella persona del titolare GN , nato a [...] il [...] e Email_1 Parte_1 residente in [...], C.F. , per l'effetto.
2. Sia condannata C.F._1 la convenuta impresa individuale come sopra identificata, al risarcimento del danno Parte_1 conseguente patito dagli attori, che si quantifica nella somma totale di € 94.565,57, o nella diversa somma ritenuta di giustizia, per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre agli interessi legali dalla domanda ALeffettivo saldo. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi in cui non si ritengano sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'art. 1669 c.c., ai sensi e per gli effetti degli artt. 1667 e 1668 c.c. o,
1 accertati i vizi e le difformità dell'opera realizzata dalla convenuta impresa individuale Parte_1 presso l'immobile di proprietà degli attori e , sito a Marano
[...] CP_1 Controparte_2
Vicentino alla via Virginia Baù, n. 13, di cui è vertenza e, accertato e dichiarato il grave inadempimento della convenuta impresa individuale , con sede in (36015) Schio (VI), Via Siberia, n. 73/c, P.IVA Parte_1
, PEC: nella persona del titolare GN , nato a [...] P.IVA_3 Email_1 Parte_1
(VI) il 04.04.1960 e residente in [...], C.F. l contratto di C.F._1 ristrutturazione del 25.11.2015, di cui è vertenza, sia risolto il medesimo contratto 25.11.2015 e, per l'effetto Sia condannata la convenuta impresa individuale , come sopra identificata, alla Parte_1 restituzione del prezzo pagato e al risarcimento del danno a favore degli attori e, quindi, al pagamento a favore dei medesimi attori della somma che si quantifica in totale di € 94.565,57 o nella diversa somma che si riterrà di giustizia, per tutti i motivi di cui in narrativa, oltre agli interessi legali dalla domanda dell'effettivo saldo. IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA Nella denegata ipotesi in cui non si ritenessero sussistere i presupposti per l'applicazione della norma di cui ALart. 1668 c.c. co. 1 parte prima e art. 1668 co. 2 c.c., ai sensi e per gli effetti dell'art. 1668 c.c. co. 1 parte seconda, accertati i vizi e le difformità dell'opera realizzata dalla convenuta impresa individuale Parte_1
1 , PEC: nella persona del titolare GN , nato P.IVA_3 Email_1 Parte_1
a Schio (VI) il 04.04.1960 e residente in [...], C.F. C.F._1 presso l'immobile di proprietà degli attori e , sito a Marano Vicentino alla via CP_1 CP_2
Virginia Baù, n. 13, sia accertata e dichiarata la riduzione del prezzo previsto al contratto 25.11.2015
3 intervenuto tra le parti, proporzionalmente alla gravità di vizi e difformità dell'opera, e per l'effetto sia condannata la convenuta impresa individuale come sopra individuata, alla restituzione Parte_1 agli attori della somma pagata in eccesso e al risarcimento del danno subito dai medesimi attori, come descritto in atti. IN OGNI CASO Spese e competenze di lite integralmente rifuse. IN VIA ISTRUTTORIA Si insiste per l'ammissione delle istanze di prove formulate in atti e non ammesse, con particolare riferimento alle deduzioni istruttorie per prova orale (interpello e testi) di cui alla memoria datata 01.02.2020 depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.
IN OGNI CASO:
1. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Si chiede la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito e lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica”.
Per la parte appellata : Parte_2
“In via preliminare, dichiararsi intervenuto il giudicato formale della sentenza impugnata in ordine alle domande svolte dALappellante nei confronti dell'RCitetto e con ciò dichiararsi Parte_2 rinunciata e in ogni caso definitivamente non accolta la domanda svolta al punto 3 della comparsa di costituzione in primo grado dell'odierno appellante – e agli atti successivi sub 2 - (che era: In ogni caso nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree, accertarsi e dichiararsi la responsabilità in capo al
Direttore dei Lavori, RC. , per non avere verificato in corso d'opera e/o Parte_2 tempestivamente denunciato la conformità alle previsioni contrattuali e alla regola dell'arte della pavimentazione in legno realizzata dalla ditta nell'abitazione attorea, con particolare Parte_1 riguardo alla qualità del materiale fornito condannarsi lo stesso a tenere indenne e/o manlevato il convenuto da quanto fosse chiamato a risarcire agli attori, ovvero, in ogni caso, accertare il grado di concorso di colpa del DDLL nell'aggravamento del danno, con condanna al risarcimento nella misura che sarà indicata dal Giudice);
In via principale in ogni caso rigettarsi l'appello e confermarsi la sentenza impugnata.
Nella sola denegata ipotesi di riforma della sentenza impugnata accogliersi le domande svolte in primo grado da : In via preliminare nel merito Accertarsi e dichiararsi, per i motivi svolti in Parte_2 narrativa, la carenza di legittimazione attiva di relativamente alla Controparte_7 domanda svolta ai sensi dell'art. 1667 c.c. dalla medesima impresa in via diretta nei confronti dell'RC.
e, per l'effetto, rigettarsi ogni domanda di accertamento e condanna svolta in Parte_2 ragione di tale norma da nei confronti dell'RC. Controparte_7 Parte_2
In via principale nel merito Rigettarsi, per tutti i motivi detti in narrativa, ogni domanda svolta
[...] dalla impresa convenuta nei confronti del terzo chiamato dichiarando che non sussiste Parte_1 alcuna responsabilità, a nessun titolo, dell'RC, con riferimento ai vizi e alle Parte_2 difformità dell'opera realizzata dalla convenuta impresa presso l'immobile di proprietà Parte_1 degli attori dovuto dALRC. nè nei confronti dei signori Controparte_2 Parte_2
e né nei confronti dell'impresa . Altresì dichiararsi, per i Controparte_2 CP_1 Parte_1 motivi esposti in narrativa, la responsabilità ai sensi dell'art. 96 c.p.c. dell'impresa nei Parte_1 confronti dell'RC. conseguentemente condannando la medesima impresa al Parte_2 risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa, in favore del terzo chiamato RC. Parte_2
. In via subordinata nel merito Nella denegata ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle
[...] domande di e, in ogni caso, di accertamento di una qualsivoglia responsabilità Controparte_7 dell'RC. per i vizi e le difformità dell'opera realizzata dalla convenuta impresa Parte_2
4 presso l'immobile di proprietà degli attori e sito a Parte_1 Controparte_2 CP_1
Marano Vicentino con conseguente condanna dello stesso al pagamento di somme, accertarsi che, in ragione rispettivamente della polizza di responsabilità civile professionale “RCitetti” identificata dal certificato n° PI – 27848917I0 e collegati certificati e appendice n° PI – 27848918J e della polizza
Assicurazione identificata dal certificato n° 324B0242, Controparte_8 [...]
e Controparte_9 [...]
sono obbligare a tenere indenne l'assicurato RC. Controparte_10
e, per l'effetto, condannare in solido o, in ogni caso, ciascuna nella misura che verrà Parte_2 ritenuta ALesito del processo, e Controparte_9
a tenere indenne e Controparte_10 manlevare l'assicurato RC. per ogni somma che egli sarà condannato a pagare Parte_2 per i fatti oggetto di causa ai signori e e/o ALPR . Controparte_2 CP_1 Parte_1
In via istruttoria Si insiste per l'ammissione delle istanze di prove dedotte in atti e non ammesse, con particolare riferimento alle istanze di prove per testimoni dedotte alla memoria datata 30.01.2020 e depositata il 31.01.2020 ai sensi dell'art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c..
IN OGNI CASO: Spese di lite rifuse per il doppio grado.
Il tutto senza accettazione alcuna di contraddittorio su eventuali avversarie nuove domande”.
Per la parte appellata : Controparte_3
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, preso atto del passaggio in giudicato della sentenza impugnata nella parte in cui viene rigettata la domanda formulata dalla ditta nei confronti dell'arch. , con assorbimento di manleva nei Parte_1 Parte_2 confronti della compagnia RC nonché la condanna alle spese in favore di quest'ultima:
Nel merito in via principale:
Confermare, anche in ragione dell'intervenuta acquiescenza ex art. 329, co. II, c.p.c., la sentenza n.
1700/2022 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice dott. Massimiliano De Giovanni, nel giudizio avente R.G. n. 8668/2018 e pubblicata in data 11.10.2022 nella parte in cui rigetta la domanda di manleva avanzata dalla ditta nei confronti dell'arch. e nella parte in Parte_1 Parte_2 cui, conseguentemente, “condanna la ditta convenuta a rimborsare le spese processuali del giudizio: (…) CP_1 ALarch. , alla ARCH, e alla , nella misura, per ciascuna parte, di euro 13.430 per compensi, Parte_2 oltre IVA, cpa e spese forfettarie 15%”, con l'ulteriore precisazione che “nel caso di ARCH, è disposta la distrazione a favore del procuratore antistatario”, eventualmente con diversa determinazione dell'ammontare.
Nel merito in via subordinata:
Nella non creduta ipotesi in cui l'appello formulato dalla ditta dovesse essere accolto e Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita ritenesse di procedere ad una nuova e diversa regolamentazione delle spese processuali del giudizio di primo grado anche per quanto attiene alle posizioni dei “terzi chiamati”, porre a carico dei soccombenti le spese di lite del primo grado in favore di RC.
Nel merito in via di estremo subordine:
Nella denegata ipotesi in cui venissero avanzate dalle parti in causa, anche in via di appello incidentale, domande nei confronti dell'RC. e da quest'ultimo nei confronti di , Parte_2 Controparte_3 subentrata ad accogliere le domande formulate in primo grado, ossia:
1. Accertare Controparte_11
5 e dichiarare l'inoperatività della polizza N. PI- 27848918J1 (e/o del precedente certificato) e/o la decadenza dell'arch. dal diritto ALindennizzo, nonché l'assenza di responsabilità dell'arch. Parte_2
e, conseguentemente, rigettare le domande svolte nei confronti di Parte_2 Controparte_11
già , cui è subentrata , per tutti i
[...] Controparte_12 Controparte_3 motivi in atti;
2. Per l'ipotesi in cui si accertasse e si provasse la responsabilità professionale dell'arch.
, lo stesso risultasse assicurato e si ritenesse incredibilmente operativa la polizza N. PI- Parte_2
27848918J1 (e/o il precedente certificato), dichiarare l'arch. tenuto a risarcire soltanto Parte_2
i danni dallo stesso direttamente cagionati, precisamente provati e accertati, nonché ridotti e/o decurtati ex art. 1227 c.c. e, in ogni caso, dichiarare RC tenuta a manlevare l'arch. per l'importo Parte_2 dovuto a sua esclusiva condotta colposa, entro il limite del massimale di polizza, per gli importi eccedenti la franchigia contrattuale di € 2.500,00 per sinistro, esclusi tutti i maggiori importi determinati dal ritardo nella denuncia di sinistro, quali, in via esemplificativa ma non esaustiva, le spese legali e processuali, con applicazione, in ogni caso, di tutte le condizioni generali, particolari e speciali di assicurazione, da intendersi integralmente richiamate e, comunque, solamente oltre i limiti di indennizzo della copertura offerta dalla polizza stipulata con ., in ragione dell'operatività a secondo rischio contrattualmente Controparte_4 prevista ed esclusa la copertura di una condanna in via solidale con altri soggetti.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi, oltre accessori di legge, anche per il presente grado di giudizio”.
Per la parte appellata Controparte_4
“voglia l'Ecc.ma Corte adita:
IN VIA PRELIMINARE
Dichiarare inammissibile e, conseguentemente, rigettare in rito l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Vicenza n. 1700/2022 proposto da , per difetto nell'atto introduttivo dei requisiti richiesti Parte_1
a pena di inammissibilità dalla nuova formulazione dell'art. 342 c.p.c..
NEL MERITO
1. Accertare e dichiarare, per i motivi in premessa esposti, la definitività/passaggio in giudicato della sentenza n. 1700/2022 nella parte in cui accerta l'esclusiva responsabilità del sig. nella Parte_1 determinazione dei difetti del parquet dell'immobile di proprietà dei sig.ri e . CP_1 CP_2
2. Rigettare le domande tutte di parte appellante in quanto infondate in fatto e diritto.
3. Confermare nella sua integralità la sentenza del Tribunale di Vicenza n.1700/2022, oggi appellata, in quanto esente da tutti i lamentati vizi.
4. In subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame, rigettare, in ogni caso, tutte le domande da chiunque proposte nei confronti di
[...]
ora in quanto del tutto infondate sia nei fatti che in diritto. Controparte_4 Controparte_13
5. In via di ulteriore subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame e, altresì, di accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque svolte nei confronti di ora accertare e Controparte_4 Controparte_13 CP_1 dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività nella fattispecie de qua della garanzia della polizza n.
324B0242.
6 6. In via di ulteriore subordine, nella denegata e davvero non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, del presente gravame e, altresì, di accoglimento, anche solo parziale, delle domande da chiunque svolte nei confronti di ora quand'anche Controparte_4 Controparte_13 dovesse essere riconosciuta l'efficacia della copertura assicurativa ex adverso invocata, contenere la condanna di ora entro gli stretti limiti delle risultanze Controparte_4 Controparte_13 istruttorie, nonché del rapporto assicurativo in essere, ALepoca dei fatti, con l'arch. ed Parte_2 in considerazione del preciso grado di responsabilità ascrivibile allo stesso, tenuto comunque conto della franchigia di €2.500,00=, dello scoperto del 10%, del massimale di €1.000.000,00, del sottomassimale di
€300.000,00 per mancata rispondenza dell'opera, dell'esclusione del vincolo della solidarietà passiva e di tutti i limiti contrattuali già richiamati in atti.
Con vittoria, in ogni caso, di spese e compensi professionali per entrambi i gradi del giudizio, oltre spese generali 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale Ordinario di Vicenza, CP_1 Controparte_2
, titolare della omonima impresa individuale alla quale avevano affidato l'acquisto e la Parte_1 posa in opera, presso la loro abitazione sita in Marano Vicentino (VI), di uno specifico parquet di prima scelta, denominato “Cabreuva incenso”.
Detti attori, in particolare, dopo aver acquisito la relazione di consulenza tecnica nell'ambito di un esperito procedimento per accertamento tecnico preventivo in contraddittorio con lo stesso convenuto, deducevano la sussistenza di difetti dell'opera, in sostanza consistenti in fessurazioni, strisciature, listelli di dimensioni e colori difformi, nonché una generale cattiva posa del materiale, conseguentemente invocando tutela risarcitoria.
Ritualmente costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda attorea chiedendo tuttavia, Parte_1 preliminarmente, di poter estendere il contraddittorio nei confronti del Direttore dei Lavori, RC.
, per l'utile esercizio della manleva. Parte_2
Autorizzatane la chiamata, quest'ultimo chiedeva ed otteneva a sua volta di poter evocare in causa le compagnie assicurative per la responsabilità professionale e Controparte_4 Controparte_3
(già , per essere dalle stesse garantito in ipotesi di soccombenza.
[...] Controparte_11
Costituitesi in giudizio anche dette compagnie assicuratrici, resistevano alla domanda attorea svolgendo preliminari eccezioni inerenti l'operatività della copertura assicurativa ed i limiti di indennizzo.
Il giudizio veniva quindi istruito mediante acquisizione delle rispettive produzioni documentali e della relazione di consulenza tecnica espletata in via di istruzione preventiva, nonché con assunzione di prove testimoniali.
Con sentenza n. 1700/2022 il Tribunale di Vicenza, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“… 1. Dichiara, ai sensi dell'art. 1669 c.c. che la responsabilità dei difetti del parquet è esclusivamente della convenuta impresa individuale , con sede in (36015) Schio (VI), Via Siberia n. 73/c, P.IVA Parte_1
, P.IVA_3
2. condanna la predetta convenuta impresa individuale a pagare agli attori, a titolo di Parte_1 risarcimento del danno, la somma di euro 39.718 oltre IVA e oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
7 3. condanna la ditta convenuta a rimborsare le spese processuali del giudizio: agli attori, ALarch. CP_1
, alla RC e alla , nella misura, per ciascuna parte, di euro 13.430 per compensi, oltre IVA, Parte_2 cpa e spese forfettarie 15% e con due precisazioni: nel caso di RC, è disposta la distrazione a favore del procuratore antistatari;
nel caso degli attori va aggiunto il rimborso di € 2.802,20 oltre IVA e Cassa quale compenso del CTU nell'ATP, di euro 500,00 oltre IVA quale compenso del CTP di parte attrice e di euro 3.279 per compensi e 286 per anticipazioni, oltre IVA, cpa e spese forfettarie 15% quale assistenza legale nell'ATP…”.
Il Giudice di primo grado, in sostanza, qualificato il rapporto contrattuale quale appalto e ricondotti i vizi nell'ambito dell'art. 1669 c.c., riconosceva l'esclusiva responsabilità nella causazione di essi della impresa appaltatrice, ritenendo invece insussistenti imputazioni riferibili al convenuto direttore dei lavori, in quanto rimaste prive di supporto probatorio.
Ha interposto tempestivo appello avverso detta statuizione , nella già spiegata qualità, Parte_1 affidato ai seguenti motivi:
• Erronea qualificazione giuridica del rapporto negoziale, sussumibile nell'ambito di un contratto d'opera, con conseguente tardività della denuncia e della relativa domanda (primo motivo);
• Incoerente regolamentazione delle spese di lite (secondo motivo);
• Erroneo riconoscimento dell'IVA sull'importo liquidato a titolo risarcitorio al committente (terzo ed ultimo motivo).
Si sono ritualmente costituite in giudizio tutte le parti appellate al fine di resistere, per quanto di rispettiva ragione, ALavverso gravame, riproponendo le argomentazioni difensive già espresse in primo grado e, quanto agli appellati e previa eccezione di inammissibilità dello stesso. CP_1 Controparte_4
La causa, tenutasi in modalità cartolare, disposta con ordinanza del 18 marzo 2023 la sospensione della efficacia esecutiva della statuizione condannatoria di cui al capo 3) del dispositivo della sentenza impugnata inerente le spese di lite per la parte eccedente euro 7.616,00 in favore di ciascuna parte vittoriosa, ALudienza del 5 luglio 2024 veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui ALart. 190
c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve disattendersi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla difesa delle parti appellate , e CP_1 Controparte_2 Controparte_10
(ora in ritenuto difetto dei requisiti di legge. Controparte_13
In proposito si rileva come il gravame introduttivo in effetti superi il vaglio di ammissibilità previsto dALart. 342 c.p.c., in quanto espressivo della nuova valutazione richiesta al Giudice di appello, mediante una prospettazione delle modifiche che dovrebbero essere apportate al provvedimento impugnato in ordine alla ricostruzione del fatto ed in riferimento alle addotte violazioni delle norme pertinenti alla fattispecie in disamina, nonché al loro rapporto di causalità con l'esito della lite.
Ciò posto, rilevato altresì come risulti incontroversa l'acquiescenza di al capo di Parte_1 sentenza relativo alla estraneità dell'appellato nella causazione dei vizi e difetti Parte_2 per i quali è causa, l'appello è meritevole di un limitato accoglimento.
Infondato risulta infatti essere il primo motivo di impugnazione, mediante il quale l'appellante lamenta l'errata qualificazione da parte del primo Giudice del rapporto contrattuale inter partes quale appalto, a suo
8 dire invece inquadrabile nell'ambito di un contratto d'opera professionale, con consequenziale applicabilità della disciplina di cui ALart. 2226 c.c. in punto di decadenza dALazione, nella fattispecie dunque ritenuta essersi verificata.
La ripercorsa lettura degli atti di causa consente invero di condividere il nomen juris attribuito alla fattispecie dal Tribunale, riscontrandosi nello schema contrattuale del 25 novembre 2015, genericamente denominato contratto di ristrutturazione (cfr. doc. 2 fascicolo di primo grado della parte appellata elementi caratterizzanti e distintivi di un contratto di appalto. CP_1
L'acquisto del materiale a cura dell'impresa, la previsione di una direzione lavori, l'organizzazione di mezzi a carico della impresa (cfr. art. 6), gli obblighi di gestione, e di sicurezza, il rapporto con i dipendenti in capo alla stessa, la specifica regolamentazione di variazioni di prezzo sussumibili negli artt. 1657-1661 c.c. e nondimeno la espressa e generalizzata definizione di committenti attribuita ai costituiscono segni CP_1 maggiormente qualificanti un contratto di appalto, con conseguente irrilevanza della richiamata qualifica di artigiano che l'appellante ntende attribuirsi al fine di rendere apprezzabile la proposta censura. Pt_1
Ad ogni modo, anche volendo accedere ad una diversa configurazione giuridica della fattispecie, non troverebbe ingresso l'eccepita decadenza a mente del richiamato art. 2226 c.c., in disparte la riconducibilità dei vizi riscontrati nell'alveo applicativo dell'art. 1669 c.c., poiché comportanti una oggettiva compromissione del godimento dell'immobile in quanto (cfr. conclusioni CTU) ineliminabili se non con il completo rifacimento della pavimentazione.
Sullo specifico punto si osserva come sussista in atti evidenza (cfr.in particolare le deposizioni del teste della denuncia dei vizi da parte del Direttore dei Lavori, di una documentata reiterazione di essa Tes_1
(cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado di parte appellata e, soprattutto, del riconoscimento operoso CP_1 manifestato dALodierno appellante, in quanto tale indicativo della non necessarietà di tale incombente.
Non è del resto, sott'altra angolazione giuridica, assoggettata ad impugnazione la sussistenza delle problematiche riscontrate né il nesso di causa né la determinazione del danno risarcibile per ciò che concerne sia le singole componenti considerate in sentenza, sia la loro quantificazione, così da non potersi addivenire alla invocata riforma della imputata responsabilità alla impresa appaltatrice.
Declinando il secondo motivo di appello, concernente l'addotta erronea regolamentazione degli oneri processuali di primo grado, si ha invece motivo per affermarne la meritevolezza di un suo accoglimento.
Il capo condannatorio del soccombente lla refusione delle non modeste competenze di giudizio Pt_1
(€ 13.430,00 oltre oneri accessori) in favore di ciascuna parte convenuta / terza chiamata, si manifesta a ben considerare irrispettosa dei corrispondenti parametri tabellari medi rapportabili al decisum (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00).
Si impone conseguentemente un intervento correttivo da parte di questo Collegio, rideterminando le spese processuali di giudizio relative ai compensi che l'appellante è tenuto a versare a ciascuna controparte, nella definitiva misura di complessivi € 7.616,00 (€ 1.701,00 fase di studio, € 1.204,00 fase introduttiva, €
1.806,00 fase istruttoria / trattazione ed € 2.905,00 fase decisionale), oltre iva, cpa e spese forfettarie 15%, fermo il resto anche riguardante gli ulteriori compensi liquidati in favore degli attori, odierni appellati e in punto di esborsi sostenuti per la CTU di cui ALaccertamento CP_1 Controparte_2 tecnico preventivo e per l'assistenza tecnica ricevuta dai propri professionisti fiduciari per esso, come meglio specificato nella parte dispositiva della sentenza di primo grado.
Infondato si manifesta l'ultimo motivo di appello, con il quale l'appellante censura la sentenza di primo grado per aver gravato dell'IVA l'importo ad egli addebitato a titolo risarcitorio.
9 In proposito la Corte richiama l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità (in termini
Ordinanza n. 21739/2019) secondo il quale, poiché il risarcimento del danno si estende agli oneri accessori e consequenziali, esso comprende l'iva pur se la riparazione non è avvenuta, a meno che, come non si rinviene però nel caso in disamina, il danneggiato per l'attività svolta abbia diritto al rimborso o alla detrazione dell'iva versata.
Risponde del resto anche ad un principio di logica comune il fatto che il danneggiante debba tenere indenne il danneggiato da ogni spesa conseguente ALillecito, e che questi dovrà sostenere in conseguenza di ciò, anche il pagamento dell'iva, che per il medesimo costituisce un costo che non può essere recuperato in alcun modo, dovendo così far carico su colui che versa il risarcimento.
L'iva è conseguentemente dovuta anche se il danneggiato non ha ancora affrontato la spesa e non produce una fattura.
La sentenza impugnata appare, alla stregua delle considerazioni che precedono, meritevole di riforma esclusivamente in punto di spese processuali poste a carico dell'appellante, assorbito e/o respinto ogni ulteriore rilievo.
L'accoglimento del solo motivo di appello relativo alla erronea quantificazione delle spese di lite di primo grado e dunque la confermata soccombenza nel merito del non consente, a giudizio di questo Pt_1
Collegio, di ritenere tuttavia sussistente una reciproca soccombenza giustificativa di una qualche, sia pur parziale, compensazione degli oneri processuali del grado.
Il eve conseguentemente essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1 ciascuna parte appellata (considerando gli appellati e assistiti dal CP_1 Controparte_2 medesimo difensore, quale unica parte processuale) anche per il presente grado di giudizio, spese che si liquidano sulla scorta del D.M. Ministero della Giustizia n. 147 del 13 agosto 2022 avuto riguardo al decisum, tuttavia applicati i parametri minimi.
Ciò tenuto conto delle non complesse questioni giuridiche trattate nonché delle attività in concreto espletate ed in particolare della necessità per il i dover proporre appello al fine di vedersi Pt_1 applicare il corretto parametro di liquidazione degli oneri processuali.
Ne discende quindi la determinazione nella misura di € 3.473,00 per compensi professionali (€ 1.029,00 fase di studio, € 709,00 fase introduttiva, € 1.735,00 fase decisoria) oltre IVA, CPA e rimborso spese generali
(15%) come per legge, esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
Nulla in relazione alla domanda restitutoria tenuto conto della già accordata inibitoria.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Venezia, prima sezione civile, definitivamente decidendo nella causa di appello n.
1983/2022 di Ruolo Generale promossa da contro , Parte_1 CP_1 CP_2
, e avverso la
[...] Parte_2 Controparte_3 Controparte_4 sentenza n. 1700/2022 pubblicata in data 10 ottobre 2022 del Tribunale Ordinario di Vicenza, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così pronuncia:
1. In parziale accoglimento dell'appello proposto da ed in riforma del capo 3) della Parte_1 sentenza appellata, fermo il resto:
10 - RIDETERMINA le spese di lite di primo grado in favore di ciascuna parte convenuta e terza chiamata nella complessiva misura di € 7.616,00 oltre ad € 2.802,20 oltre iva e cassa quale compenso al CTU nell'ATP, €
500,00 oltre IVA quale compenso del CTP ed € 3.279,00 per compensi nonché € 286,00 per anticipazioni oltre iva, cap e spese forfettarie quale assistenza legale nell'ATP quanto ai rapporti processuali con i
CP_1
Con distrazione in favore dell'Avv. Ilaria Perin dichiaratasi antistataria in primo grado quanto ad
[...]
. Controparte_3
2. CONDANNA alla rifusione delle spese di lite del grado in favore di Parte_1 CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Parte_2 Controparte_3 [...]
le ultime due in persona dei rispettivi legali Controparte_14 rappresentanti pro tempore, che liquida per ciascuna parte in € 3.473,00 per compenso professionale oltre IVA, CPA e rimborso spese generali (15%) come per legge.
Così deciso in Venezia il 17 dicembre 2024
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente
(Dott. Pierluigi Galella) (Dott. Alessandro Rizzieri)
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