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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 09/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. /1178/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.° 1178/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. PELLEGRINELLI DANIA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. MARESCOTTI ANGELA , elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “salvi migliori accordi tra le parti, anche in base ai turni di lavoro delle parti, i tre figli resteranno con il padre tutti i giorni dall'uscita di scuola quando il padre li va a prendere, fino alle ore 22.00, quando la madre li andrà a prendere a casa del padre, per farli pernottare presso la propria abitazione;
i figli minori permarranno a pernottare presso il padre anche due sabati al mese alternati, e un'altra
Pagina 1 sera durante la settimana, che la madre e il padre concorderanno entro la fine del mese precedente a quello di riferimento, ossia quando la madre verrà a conoscenza dei propri turni lavorativi per il mese successivo;
assegnazione della casa coniugale al padre, alla luce del collocamento prevalente dei minori presso il padre;
le parti concorreranno, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. La sig.ra , rinuncia sin d'ora ad agire in via esecutiva verso il Pt_1
padre dei minori per il recupero delle spese straordinarie, fino a quando lo stesso continuerà a percepire a titolo di retribuzione la somma di 850,00 euro mensili e/o fino a quando l'assegno unico universale continuerà a permanere di un importo non inferiore ai
750,00 euro al mese;
la madre percepisca l'ammontare dell'assegno unico universale per tutti e tre i figli, al 100%, anche senza il consenso del padre, potendone fare richiesta anche in via autonoma;
il padre, visto il suo attuale reddito mensile, concorrerà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge (chiedendo la regolamentazione delle condizioni di separazione), e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di divorzio.
Il resistente, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito per l'udienza dell'11.12.2024, ma è pur tuttavia comparso, consentendo l'esperimento del tentativo di conciliazione, risultato vano.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi il giudice delegato con ordinanza del
18.2.2025 ha emesso i provvedimenti provvisori, disposto indagine sul nucleo familiare a carico dei Servizi sociali dell'ULSS n. 5 Polesana e fissato l'udienza del 4.3.2025 per la precisazione delle conclusioni sulla domanda inerente allo status di separazione dei coniugi (con successiva rimessione della causa sul ruolo del Giudice), e quella del
28.5.2025 per l'esame della relazione dei Servizi sociali.
Con sentenza non definitiva del 15.3.2025 il tribunale di Rovigo ha dichiarato la separazione personale dei coniugi in epigrafe indicati, confermando, ai fini del proseguo,
l'udienza del 28.5.2025 avanti il giudice delegato.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 22.4.2025 il si è CP_1
costituito in giudizio ed ha formulato contestualmente ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori, assumendo il deterioramento delle proprie condizioni economico-reddituali.
Disposta la comparizione personale delle parti per la data dell'udienza già calendarizzata ai fini della trattazione della nuova domanda, il giudice, tenuto conto delle istanze formulate dalle parti, delle intervenute modifiche alle situazioni personali ed economiche delle singole parti, ha formulato alle stesse una proposta conciliativa che è stata accettata dai contraddittori, i quali hanno precisato conclusioni conformi e rinunciato ai termini previsti dall'art. 473 bis 28 cpc.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge e agli interessi della prole di minore età.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accodo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 3 il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, vista la sentenza n. 220/2025 di dichiarazione della separazione dei coniugi, così provvede:
A. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
B. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
C. RIMETTE la causa sul ruolo del giudice delegato, dott. Federica Abiuso, ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.06.2025
Il Presidente Rel. dott.ssa Federica Abiuso
Pagina 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa n.° 1178/2024 del ruolo generale
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. PELLEGRINELLI DANIA, elettivamente domiciliate come in atti
RICORRENTE
E
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura Controparte_1 C.F._2 in atti, dall'avv. MARESCOTTI ANGELA , elettivamente domiciliati come in atti
RESISTENTE
con l'intervento del P.M.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente e parte resistente: “salvi migliori accordi tra le parti, anche in base ai turni di lavoro delle parti, i tre figli resteranno con il padre tutti i giorni dall'uscita di scuola quando il padre li va a prendere, fino alle ore 22.00, quando la madre li andrà a prendere a casa del padre, per farli pernottare presso la propria abitazione;
i figli minori permarranno a pernottare presso il padre anche due sabati al mese alternati, e un'altra
Pagina 1 sera durante la settimana, che la madre e il padre concorderanno entro la fine del mese precedente a quello di riferimento, ossia quando la madre verrà a conoscenza dei propri turni lavorativi per il mese successivo;
assegnazione della casa coniugale al padre, alla luce del collocamento prevalente dei minori presso il padre;
le parti concorreranno, oltre al 50% delle spese straordinarie, secondo le seguenti modalità, precisandosi che il rimborso di esse avverrà alla fine di ogni mese previa esibizione delle pezze giustificative: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
f) mensa spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze, campi estivi. La sig.ra , rinuncia sin d'ora ad agire in via esecutiva verso il Pt_1
padre dei minori per il recupero delle spese straordinarie, fino a quando lo stesso continuerà a percepire a titolo di retribuzione la somma di 850,00 euro mensili e/o fino a quando l'assegno unico universale continuerà a permanere di un importo non inferiore ai
750,00 euro al mese;
la madre percepisca l'ammontare dell'assegno unico universale per tutti e tre i figli, al 100%, anche senza il consenso del padre, potendone fare richiesta anche in via autonoma;
il padre, visto il suo attuale reddito mensile, concorrerà in via diretta al mantenimento ordinario dei figli.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 2 Con ricorso ritualmente notificato, la parte ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto al
Tribunale di pronunciare la separazione personale dal coniuge (chiedendo la regolamentazione delle condizioni di separazione), e, decorsi i termini di legge, la pronuncia di divorzio.
Il resistente, regolarmente citato in giudizio, non si è costituito per l'udienza dell'11.12.2024, ma è pur tuttavia comparso, consentendo l'esperimento del tentativo di conciliazione, risultato vano.
All'esito dell'udienza di comparizione dei coniugi il giudice delegato con ordinanza del
18.2.2025 ha emesso i provvedimenti provvisori, disposto indagine sul nucleo familiare a carico dei Servizi sociali dell'ULSS n. 5 Polesana e fissato l'udienza del 4.3.2025 per la precisazione delle conclusioni sulla domanda inerente allo status di separazione dei coniugi (con successiva rimessione della causa sul ruolo del Giudice), e quella del
28.5.2025 per l'esame della relazione dei Servizi sociali.
Con sentenza non definitiva del 15.3.2025 il tribunale di Rovigo ha dichiarato la separazione personale dei coniugi in epigrafe indicati, confermando, ai fini del proseguo,
l'udienza del 28.5.2025 avanti il giudice delegato.
Con comparsa di costituzione depositata telematicamente il 22.4.2025 il si è CP_1
costituito in giudizio ed ha formulato contestualmente ricorso per la modifica dei provvedimenti provvisori, assumendo il deterioramento delle proprie condizioni economico-reddituali.
Disposta la comparizione personale delle parti per la data dell'udienza già calendarizzata ai fini della trattazione della nuova domanda, il giudice, tenuto conto delle istanze formulate dalle parti, delle intervenute modifiche alle situazioni personali ed economiche delle singole parti, ha formulato alle stesse una proposta conciliativa che è stata accettata dai contraddittori, i quali hanno precisato conclusioni conformi e rinunciato ai termini previsti dall'art. 473 bis 28 cpc.
Ritiene inoltre il Collegio di dover accogliere integralmente le conclusioni congiunte dei coniugi, ritenendole conformi alla legge e agli interessi della prole di minore età.
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto del raggiungimento dell'accodo, sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Pagina 3 il Tribunale Ordinario di Rovigo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, vista la sentenza n. 220/2025 di dichiarazione della separazione dei coniugi, così provvede:
A. RECEPISCE integralmente le condizioni congiuntamente formulate dalle parti, sopra riportate e da intendersi qui integralmente trascritte;
B. DICHIARA la compensazione delle spese di lite;
C. RIMETTE la causa sul ruolo del giudice delegato, dott. Federica Abiuso, ai fini della pronuncia della sentenza di divorzio.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 3.06.2025
Il Presidente Rel. dott.ssa Federica Abiuso
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