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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 06/10/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 2645/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2645 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del Tribunale di Terni, vertente TRA (P.IVA , in persona del legale rappresentante ed Parte_1 P.IVA_1
Amministratore unico con sede legale in Conegliano (TV) e per essa, Controparte_1 quale mandataria per la gestione del credito (già , Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, giusta procura in calce all'atto di costituzione con nuovi difensori
-ATTRICE E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 C.F._1
ES IA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a pignoramento presso terzi e allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA Oggetto: Opposizione all'esecuzione. Conclusioni delle parti: come precisate alla udienza del 18.9.2025 mediante richiamo agli atti causa, da intendersi integralmente richiamate e trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 22.12.2021, la introduceva Parte_1
l'odierno giudizio di merito a seguito della sospensione della procedura esecutiva RGES n.441/2021, instaurata nei confronti della sig.ra rassegnando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - accertare e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande proposte dalla signora
[...] nell'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. depositato nella procedura CP_4 esecutiva mobiliare presso terzi ed iscritta al R.G.E. n. 441/2021, per tutti i motivi suesposti;
- accertare e, per l'effetto, dichiarare la legittimità del pignoramento notificato della Parte_1
quantificando, anche mediante espletamento di CTU, l'importo pignorabile;
- in ogni caso,
[...] condannare la signora al pagamento dei compensi e delle spese del Controparte_4 presente giudizio, oltre spese e generali, IVA e CPA, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2004 e successive modificazioni ed integrazioni”. Parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande spiegate dalla convenuta nell'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, che fosse dichiarata la legittimità della procedura esecutiva azionata dalla nei confronti Parte_1 dell'INPS (terzo pignorato), al fine di sottoporre a pignoramento, nei limiti di legge, le somme dovute alla debitrice esecutata a titolo di pensione. La deduceva: di essere creditrice della per l'importo di € 9.102,13, in Parte_1 CP_4 forza di un portafoglio di crediti acquistati pro soluto da Unicredit banca S.p.A; che a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 1022/2018, non opposto e munito della formula esecutiva in data 10.03.2021, notificava atto di precetto e successivamente atto di pignoramento presso terzi (INPS); che la debitrice esecutata proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c., contestando il pignoramento presso terzi con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, accolta dal G.E., il quale fissava il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
che la notificava dunque l'atto di citazione eccependo l'infondatezza Parte_1 dell'opposizione spiegata da controparte dinanzi al GE, affidandola a diverse contestazioni. Con comparsa del 4.4.2022 si costituiva in giudizio , contestando Controparte_4
l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto ed argomentato, rassegnando le seguenti conclusioni
“IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: 1) Accertata, per le ragioni meglio espresse in narrativa la nullità della notificazione dell'atto di citazione per mancato rispetto delle specifiche di notifica di cui agli artt 3 bis comma 2 della legge n. 53/1994 in combinato disposto con l'articolo 16 undecies del decreto-legge 179/12 nonché con l'Art. 19-ter del Provv. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014, come modificato dal successivo provvedimento del 28 dicembre 2015 e, per l'effetto, accertata la insanabile nullità dell'incardinato giudizio di merito, stante la maturata decadenza attorea dalla facoltà di rinnovo degli atti introduttivi per intervenuto spirare del termine di 60 giorni assegnato dal Giudice dell'esecuzione, dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile con tutte le consequenziali pronunce di legge ivi compresa la declaratoria di definitiva estinzione della procedura esecutiva azionata in danno della convenuta;
2)Accertato, per le ragioni meglio espresse in narrativa il difetto di legittimazione attiva della quale Parte_1 mandataria per la gestione del credito già , e, comunque, il difetto di Controparte_5 CP_3 titolarità in capo ai ridetti soggetti del credito azionato con l'atto di pignoramento presso terzi notificato in danno di quale debitore esecutato e dell'Inps, quale terzo Controparte_4 pignorato, nel procedimento Rges 441/2021 del Tribunale di Terni, respingere, siccome infondata, la spiegata azione di merito con tutte le consequenziali pronunce di legge e, nello specifico , dichiarare l'improcedibilità e/o nullità e/o inefficacia dell'incardinata procedura esecutiva RGES 441/2021 Tribunale di Terni , con tutti i consequenziali provvedimenti e pronunce di legge funzionali a conseguirne la definitiva estinzione con liberazione del terzo pignorato dall'obbligo di custodire ed accantonare le somme maturate e maturande dall'istante, con conseguente declaratoria di revoca di tutti i provvedimenti limitativi imposti per effetto del pignoramento presso terzi nonché con conseguente declaratoria di immediata disponibilità d'ogni e qualsivoglia importo assoggettato ad esecuzione e gravato da vincolo di indisponibilità per effetto del dispiegato pignoramento presso terzi e conseguente ordine al terzo pignorato di procedere all'immediato svincolo con riaccredito in favore dell'esecutato, d'ogni e qualsivoglia somma accantonata a far data dalla notifica del pignoramento e con l'adozione di ogni conseguenziale pronuncia di legge. 3) Accertata, per le ragioni meglio espresse in narrativa, la mancata specificazione nell'ambito dell'atto di pignoramento presso terzi, nonché nell'odierno giudizio di merito del requisito di cui all'art 545 comma 2 n. 1 cpc, respingere la domanda di merito come allo stato spiegata con tutte le consequenziali pronunce di legge e, nello specifico, dichiarare il pignoramento inammissibile e/o improcedibile per mancanza di specificità e violazione del diritto di difesa con tutti i consequenziali provvedimenti e pronunce di legge funzionali a conseguire la definitiva estinzione della procedura esecutiva RGES 441/2021 Tribunale di Terni con conseguente declaratoria di revoca di tutti i provvedimenti limitativi imposti per effetto del pignoramento presso terzi nonché con conseguente declaratoria di immediata disponibilità d'ogni e qualsivoglia importo assoggettato ad esecuzione e gravato da vincolo di indisponibilità per effetto del dispiegato pignoramento presso terzi e conseguente con ordine al terzo pignorato di procedere all'immediato svincolo con riaccredito in favore dell'esecutato, d'ogni e qualsivoglia somma accantonata a far data dalla notifica del pignoramento nonché con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di legge. NEL MERITO:Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rese in via preliminare e riconoscimento anche parziale della legittimità delle avverse ragioni, Voglia il Giudice, in ragione della natura del credito pignorato - costituito da prestazione pensionistica erogata dall'Inps – e viste le ragioni meglio espresse in narrativa e già esplicitate nell'opposizione della precedente fase esecutiva , limitare il pignoramento della pensione complessivamente percepita dall'opponente alla misura stabilita dall'art. 545 comma 7 cpc, pari ad 1/5 dell'intero, previa decurtazione dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà e con esclusione, su base annua, della prestazione pensionistica erogata a titolo di tredicesima mensilità, con conseguente limitazione della eventuale assegnazione del credito nella misura di euro 135,11 mensili limitatamente a 12 mensilità annue e con ordine al terzo pignorato di riparametrare annualmente l'importo dovuto in modo tale che non superi il quinto del residuo della prestazione pensionistica erogata, previa detrazione dell'importo dell'assegno sociale annualmente fissato aumentato della metà con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di legge”. A fondamento della domanda rilevava: in via preliminare e pregiudiziale la nullità della notifica e, di conseguenza, dell'atto di citazione per mancato rispetto delle prescrizioni in riferimento alle notifiche telematiche;
il difetto di legittimazione attiva e l'inadeguatezza delle integrazioni documentali depositate da controparte;
la nullità e/o improcedibilità dell'azione esecutiva per assenza di specificità del credito per cui si procede;
nel merito, la limitazione del quantum dovuto ai sensi dell'art. 545, comma 7 c.p.c.. All'esito della prima udienza del 26.04.2022, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Con atto depositato in data 14.7.2022 parte attrice si costituiva in giudizio con il ministero di nuovi difensori. Alla successiva udienza del 03.10.2023, la causa veniva presa in decisione con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali. Con ordinanza del 15.05.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto il giudice rilevava una carenza del contraddittorio, atteso che il giudizio era stato celebrato in assenza del litisconsorte necessario (INPS), terzo pignorato. Con ordinanza del 25.07.2024, all'esito del contraddittorio delle parti, il giudice dichiarava la nullità degli atti compiuti, stante la mancanza in giudizio di un litisconsorte necessario pretermesso e ordinava, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., a parte attrice di integrare il contraddittorio entro il termine perentorio del 30.10.2024. Alla successiva udienza del 20.03.2025, fissata per il prosieguo, la parte onerata dichiarava di non aver rispettato il termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS a causa di una dimenticanza e chiedeva di essere rimessa in termini. Con provvedimento del 14.05.2025 il giudice rigettava l'istanza ex art. 155 c.p.c., fissando per la discussione sull'istanza di estinzione del giudizio, l'udienza del 19.06.2025 mediante il deposito di note scritte, all'esito delle quali, veniva fissata l'udienza di decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. II)Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c., a causa della mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., in quanto la parte che vi era onerata non ha ottemperato entro il termine perentorio del 30.10.2024 alla ordinanza con cui il giudice aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario. Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il terzo pignorato è sempre considerato litisconsorte necessario e, di conseguenza, la mancata integrità del contraddittorio è rilevabile d'ufficio in ogni stadio e grado di giudizio (si veda Cass. n. 13533/2021, nonché nello stesso senso: Cass., Sez. III, sentenza 2521/1969 e Cass., Sez. III, sentenza n. 3899/1977). Nel caso in cui venga ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., il termine assegnato dal giudice per la notifica dell'atto al terzo pignorato ha natura perentoria, così che il mancato rispetto dello stesso determina l'estinzione automatica del processo, senza possibilità di concessione di un nuovo termine, salvo che la parte onerata dimostri l'impossibilità di osservarlo per fatto a sé non imputabile e proponga tempestiva istanza di rimessione in termini prima della scadenza del termine originario (così, Tribunale di Roma, sentenza n. 9389/2021). Nel caso di specie la società creditrice ha avanzato istanza di rimessione in termini ex art. 155 c.p.c. solo dopo la scadenza del termine originario che, tra l'altro, come dichiarato all'udienza del 20 marzo 2025, non era stato rispettato per “mera dimenticanza”, la quale non costituisce valido presupposto per la rimessione in termini, non trattandosi di un impedimento oggettivo e non imputabile alla parte. Al riguardo si evidenzia che, nel caso di mancato rispetto del termine perentorio, non è possibile assegnare un nuovo termine o prorogare quello originario essendosi determinata l'automatica estinzione del giudizio, che il giudice può solo limitarsi a rilevare, mediante l'adozione di un provvedimento che implichi una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria (si veda Cass. n. 10246/1997; Cass. n. 3497/1999; Cass. n. 15062/2004; Cass. n. 625/2008; Cass. n. 7460/2015). Osserva la Suprema Corte che "Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere nè rinnovato, nè prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicchè, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" (si veda anche Cass., 2, n. 10246 del 18/10/1997; Cass., 2 n. 3497 del 10/4/1999; Cass., 5, n. - 15062 del 5/8/2004, Cass., 1, n. 625 del 14/1/2008 ; Cass., 2, n. 7460 del 14/4/2015). L'estinzione automatica del giudizio rende inutiliter data la notifica effettuata tardivamente al litisconsorte necessario pretermesso (in data 19.02.2025, come risulta dalla nota di deposito del 20.03.2025) in quanto eseguita successivamente alla scadenza originaria del termine concesso e in assenza di una formale rimessione in termini, notifica che, come tale, non può sanare l'omissione originaria, la quale determina l'estinzione del giudizio, che il giudice si limita a rilevare, emettendo con una pronuncia meramente dichiarativa di un effetto già verificatosi. Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice nelle note di trattazione scritta del 19.06.2025, secondo cui l'INPS, nonostante la notifica pur tardiva, avrebbe dimostrato di non avere interesse specifico nell'attuale giudizio in virtù della mancata costituzione, deve affermarsi che anche qualora il terzo pignorato si fosse costituito in giudizio, ciò non avrebbe sanato la carenza di integrità del contraddittorio, atteso che tutta l'attività successiva all'effetto estintivo verificatosi ipso iure è inutiliter data (in termini Tribunale di Roma, sentenza n. 9389/2021). Da ultimo occorre precisare che le ulteriori domande proposte in via subordinata dall'odierna convenuta nelle note di trattazione scritta del 5.6.2025, non possono essere valutate in questa sede, in quanto verificatasi l'estinzione del giudizio, il giudice può solo rilevarla e non può esaminare il merito della controversia. III)Passando ad esaminare il regime delle spese processuali deve rilevarsi che, in caso di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c., il principio di cui all'art. 310, ultimo comma c.p.c. non può trovare applicazione qualora insorga una controversia in ordine ai presupposti dell'estinzione stessa, con conseguente applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. La Suprema Corte ha infatti chiarito che il principio fissato dall'art. 310 c.p.c., u.c.(secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate), non trova applicazione quando insorga controversia in ordine all' estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza, atteso che in quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (cfr Cassazione civile sez. VI - 14/01/2016, n. 533 Cass. 7943/10; Cass. 13736/05; Cass. 10173/93; Cass. 16 giugno 1988 n. 4097; Cass. 12 ottobre 1962 n. 2940; si veda anche Tribunale di Roma, sentenza n. 9389/2021). Nel caso di specie, la contestazione da parte della dell'eccezione di estinzione del Parte_1 giudizio sollevata dalla è valsa ad innestare una controversia che non consente CP_4
l'applicazione del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., ma piuttosto il criterio della soccombenza: rispetto alla tematica della estinzione del giudizio parte attrice è sicuramente soccombente, non avendo aderito alla eccezione avversaria, né essendosi rimessa la giudice, con la conseguenza che, avendo dato causa alla lite in parte qua, subisce le conseguenze della soccombenza. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), nei valori minimi per cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'oggetto del contendere limitato alla questione di rito (Cass. n. 533/2016; Cass. n. 7943/2010), elementi che complessivamente valutati consentono di ancorare la liquidazione ai valori minimi della tabella di riferimento e di limitare la liquidazione alla fase istruttoria e decisoria, non potendosi applicare il criterio della soccombenza rispetto alle fasi antecedenti al verificarsi della estinzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_4 provvede: 1)dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c. 2)condanna la a rifondere alla parte convenuta le spese del giudizio, che liquida in Parte_1
€ 2.450,00 (di cui 950,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta. Terni, 3.10.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Terni, in persona del giudice dott.ssa Dorita Fratini, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2645 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2021 del Tribunale di Terni, vertente TRA (P.IVA , in persona del legale rappresentante ed Parte_1 P.IVA_1
Amministratore unico con sede legale in Conegliano (TV) e per essa, Controparte_1 quale mandataria per la gestione del credito (già , Controparte_2 Controparte_3 rappresentata e difesa dagli avv.ti Luca Polverino e Luigi Coluccino, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, giusta procura in calce all'atto di costituzione con nuovi difensori
-ATTRICE E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4 C.F._1
ES IA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Terni, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a pignoramento presso terzi e allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
-CONVENUTA Oggetto: Opposizione all'esecuzione. Conclusioni delle parti: come precisate alla udienza del 18.9.2025 mediante richiamo agli atti causa, da intendersi integralmente richiamate e trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I)Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 22.12.2021, la introduceva Parte_1
l'odierno giudizio di merito a seguito della sospensione della procedura esecutiva RGES n.441/2021, instaurata nei confronti della sig.ra rassegnando le seguenti Controparte_4 conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: - accertare e, per l'effetto, dichiarare l'infondatezza, in fatto ed in diritto, delle domande proposte dalla signora
[...] nell'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. depositato nella procedura CP_4 esecutiva mobiliare presso terzi ed iscritta al R.G.E. n. 441/2021, per tutti i motivi suesposti;
- accertare e, per l'effetto, dichiarare la legittimità del pignoramento notificato della Parte_1
quantificando, anche mediante espletamento di CTU, l'importo pignorabile;
- in ogni caso,
[...] condannare la signora al pagamento dei compensi e delle spese del Controparte_4 presente giudizio, oltre spese e generali, IVA e CPA, da liquidarsi ai sensi del D.M. n. 55/2004 e successive modificazioni ed integrazioni”. Parte attrice chiedeva di accertare e dichiarare l'infondatezza delle domande spiegate dalla convenuta nell'atto di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, per l'effetto, che fosse dichiarata la legittimità della procedura esecutiva azionata dalla nei confronti Parte_1 dell'INPS (terzo pignorato), al fine di sottoporre a pignoramento, nei limiti di legge, le somme dovute alla debitrice esecutata a titolo di pensione. La deduceva: di essere creditrice della per l'importo di € 9.102,13, in Parte_1 CP_4 forza di un portafoglio di crediti acquistati pro soluto da Unicredit banca S.p.A; che a seguito dell'emissione del decreto ingiuntivo n. 1022/2018, non opposto e munito della formula esecutiva in data 10.03.2021, notificava atto di precetto e successivamente atto di pignoramento presso terzi (INPS); che la debitrice esecutata proponeva opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2 c.p.c., contestando il pignoramento presso terzi con contestuale istanza di sospensione dell'esecuzione, accolta dal G.E., il quale fissava il termine perentorio di giorni 60 per l'introduzione del giudizio di merito;
che la notificava dunque l'atto di citazione eccependo l'infondatezza Parte_1 dell'opposizione spiegata da controparte dinanzi al GE, affidandola a diverse contestazioni. Con comparsa del 4.4.2022 si costituiva in giudizio , contestando Controparte_4
l'infondatezza di quanto ex adverso dedotto ed argomentato, rassegnando le seguenti conclusioni
“IN VIA PREGIUDIZIALE E PRELIMINARE: 1) Accertata, per le ragioni meglio espresse in narrativa la nullità della notificazione dell'atto di citazione per mancato rispetto delle specifiche di notifica di cui agli artt 3 bis comma 2 della legge n. 53/1994 in combinato disposto con l'articolo 16 undecies del decreto-legge 179/12 nonché con l'Art. 19-ter del Provv. Resp. S.I.A. del 16 aprile 2014, come modificato dal successivo provvedimento del 28 dicembre 2015 e, per l'effetto, accertata la insanabile nullità dell'incardinato giudizio di merito, stante la maturata decadenza attorea dalla facoltà di rinnovo degli atti introduttivi per intervenuto spirare del termine di 60 giorni assegnato dal Giudice dell'esecuzione, dichiarare la domanda inammissibile e/o improcedibile con tutte le consequenziali pronunce di legge ivi compresa la declaratoria di definitiva estinzione della procedura esecutiva azionata in danno della convenuta;
2)Accertato, per le ragioni meglio espresse in narrativa il difetto di legittimazione attiva della quale Parte_1 mandataria per la gestione del credito già , e, comunque, il difetto di Controparte_5 CP_3 titolarità in capo ai ridetti soggetti del credito azionato con l'atto di pignoramento presso terzi notificato in danno di quale debitore esecutato e dell'Inps, quale terzo Controparte_4 pignorato, nel procedimento Rges 441/2021 del Tribunale di Terni, respingere, siccome infondata, la spiegata azione di merito con tutte le consequenziali pronunce di legge e, nello specifico , dichiarare l'improcedibilità e/o nullità e/o inefficacia dell'incardinata procedura esecutiva RGES 441/2021 Tribunale di Terni , con tutti i consequenziali provvedimenti e pronunce di legge funzionali a conseguirne la definitiva estinzione con liberazione del terzo pignorato dall'obbligo di custodire ed accantonare le somme maturate e maturande dall'istante, con conseguente declaratoria di revoca di tutti i provvedimenti limitativi imposti per effetto del pignoramento presso terzi nonché con conseguente declaratoria di immediata disponibilità d'ogni e qualsivoglia importo assoggettato ad esecuzione e gravato da vincolo di indisponibilità per effetto del dispiegato pignoramento presso terzi e conseguente ordine al terzo pignorato di procedere all'immediato svincolo con riaccredito in favore dell'esecutato, d'ogni e qualsivoglia somma accantonata a far data dalla notifica del pignoramento e con l'adozione di ogni conseguenziale pronuncia di legge. 3) Accertata, per le ragioni meglio espresse in narrativa, la mancata specificazione nell'ambito dell'atto di pignoramento presso terzi, nonché nell'odierno giudizio di merito del requisito di cui all'art 545 comma 2 n. 1 cpc, respingere la domanda di merito come allo stato spiegata con tutte le consequenziali pronunce di legge e, nello specifico, dichiarare il pignoramento inammissibile e/o improcedibile per mancanza di specificità e violazione del diritto di difesa con tutti i consequenziali provvedimenti e pronunce di legge funzionali a conseguire la definitiva estinzione della procedura esecutiva RGES 441/2021 Tribunale di Terni con conseguente declaratoria di revoca di tutti i provvedimenti limitativi imposti per effetto del pignoramento presso terzi nonché con conseguente declaratoria di immediata disponibilità d'ogni e qualsivoglia importo assoggettato ad esecuzione e gravato da vincolo di indisponibilità per effetto del dispiegato pignoramento presso terzi e conseguente con ordine al terzo pignorato di procedere all'immediato svincolo con riaccredito in favore dell'esecutato, d'ogni e qualsivoglia somma accantonata a far data dalla notifica del pignoramento nonché con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di legge. NEL MERITO:Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni rese in via preliminare e riconoscimento anche parziale della legittimità delle avverse ragioni, Voglia il Giudice, in ragione della natura del credito pignorato - costituito da prestazione pensionistica erogata dall'Inps – e viste le ragioni meglio espresse in narrativa e già esplicitate nell'opposizione della precedente fase esecutiva , limitare il pignoramento della pensione complessivamente percepita dall'opponente alla misura stabilita dall'art. 545 comma 7 cpc, pari ad 1/5 dell'intero, previa decurtazione dell'importo dell'assegno sociale aumentato della metà e con esclusione, su base annua, della prestazione pensionistica erogata a titolo di tredicesima mensilità, con conseguente limitazione della eventuale assegnazione del credito nella misura di euro 135,11 mensili limitatamente a 12 mensilità annue e con ordine al terzo pignorato di riparametrare annualmente l'importo dovuto in modo tale che non superi il quinto del residuo della prestazione pensionistica erogata, previa detrazione dell'importo dell'assegno sociale annualmente fissato aumentato della metà con l'adozione di tutti i consequenziali provvedimenti di legge”. A fondamento della domanda rilevava: in via preliminare e pregiudiziale la nullità della notifica e, di conseguenza, dell'atto di citazione per mancato rispetto delle prescrizioni in riferimento alle notifiche telematiche;
il difetto di legittimazione attiva e l'inadeguatezza delle integrazioni documentali depositate da controparte;
la nullità e/o improcedibilità dell'azione esecutiva per assenza di specificità del credito per cui si procede;
nel merito, la limitazione del quantum dovuto ai sensi dell'art. 545, comma 7 c.p.c.. All'esito della prima udienza del 26.04.2022, il giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni. Con atto depositato in data 14.7.2022 parte attrice si costituiva in giudizio con il ministero di nuovi difensori. Alla successiva udienza del 03.10.2023, la causa veniva presa in decisione con concessione dei termini di rito per lo scambio degli scritti conclusionali. Con ordinanza del 15.05.2024 la causa veniva rimessa sul ruolo in quanto il giudice rilevava una carenza del contraddittorio, atteso che il giudizio era stato celebrato in assenza del litisconsorte necessario (INPS), terzo pignorato. Con ordinanza del 25.07.2024, all'esito del contraddittorio delle parti, il giudice dichiarava la nullità degli atti compiuti, stante la mancanza in giudizio di un litisconsorte necessario pretermesso e ordinava, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., a parte attrice di integrare il contraddittorio entro il termine perentorio del 30.10.2024. Alla successiva udienza del 20.03.2025, fissata per il prosieguo, la parte onerata dichiarava di non aver rispettato il termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS a causa di una dimenticanza e chiedeva di essere rimessa in termini. Con provvedimento del 14.05.2025 il giudice rigettava l'istanza ex art. 155 c.p.c., fissando per la discussione sull'istanza di estinzione del giudizio, l'udienza del 19.06.2025 mediante il deposito di note scritte, all'esito delle quali, veniva fissata l'udienza di decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. II)Deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c., a causa della mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., in quanto la parte che vi era onerata non ha ottemperato entro il termine perentorio del 30.10.2024 alla ordinanza con cui il giudice aveva ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, litisconsorte necessario. Nei giudizi di opposizione all'esecuzione, il terzo pignorato è sempre considerato litisconsorte necessario e, di conseguenza, la mancata integrità del contraddittorio è rilevabile d'ufficio in ogni stadio e grado di giudizio (si veda Cass. n. 13533/2021, nonché nello stesso senso: Cass., Sez. III, sentenza 2521/1969 e Cass., Sez. III, sentenza n. 3899/1977). Nel caso in cui venga ordinata l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 102 c.p.c., il termine assegnato dal giudice per la notifica dell'atto al terzo pignorato ha natura perentoria, così che il mancato rispetto dello stesso determina l'estinzione automatica del processo, senza possibilità di concessione di un nuovo termine, salvo che la parte onerata dimostri l'impossibilità di osservarlo per fatto a sé non imputabile e proponga tempestiva istanza di rimessione in termini prima della scadenza del termine originario (così, Tribunale di Roma, sentenza n. 9389/2021). Nel caso di specie la società creditrice ha avanzato istanza di rimessione in termini ex art. 155 c.p.c. solo dopo la scadenza del termine originario che, tra l'altro, come dichiarato all'udienza del 20 marzo 2025, non era stato rispettato per “mera dimenticanza”, la quale non costituisce valido presupposto per la rimessione in termini, non trattandosi di un impedimento oggettivo e non imputabile alla parte. Al riguardo si evidenzia che, nel caso di mancato rispetto del termine perentorio, non è possibile assegnare un nuovo termine o prorogare quello originario essendosi determinata l'automatica estinzione del giudizio, che il giudice può solo limitarsi a rilevare, mediante l'adozione di un provvedimento che implichi una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria (si veda Cass. n. 10246/1997; Cass. n. 3497/1999; Cass. n. 15062/2004; Cass. n. 625/2008; Cass. n. 7460/2015). Osserva la Suprema Corte che "Il termine concesso dal giudice per l'integrazione del contraddittorio nei casi previsti dall'art. 102 c.p.c. ha natura perentoria e non può essere nè rinnovato, nè prorogato ai sensi dell'art. 153 c.p.c., sicchè, in caso di mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario, il provvedimento di cancellazione della causa dal ruolo emesso dal giudice ex art. 291 c.p.c., comma 3, e art. 307, comma 3, comporta la contemporanea ed automatica estinzione del processo, anche in difetto di eccezione di parte, senza alcuna possibilità di riassunzione, trattandosi di un provvedimento che implica una pronuncia di mero rito ricognitiva dell'impossibilità di proseguire la causa in mancanza di una parte necessaria" (si veda anche Cass., 2, n. 10246 del 18/10/1997; Cass., 2 n. 3497 del 10/4/1999; Cass., 5, n. - 15062 del 5/8/2004, Cass., 1, n. 625 del 14/1/2008 ; Cass., 2, n. 7460 del 14/4/2015). L'estinzione automatica del giudizio rende inutiliter data la notifica effettuata tardivamente al litisconsorte necessario pretermesso (in data 19.02.2025, come risulta dalla nota di deposito del 20.03.2025) in quanto eseguita successivamente alla scadenza originaria del termine concesso e in assenza di una formale rimessione in termini, notifica che, come tale, non può sanare l'omissione originaria, la quale determina l'estinzione del giudizio, che il giudice si limita a rilevare, emettendo con una pronuncia meramente dichiarativa di un effetto già verificatosi. Contrariamente a quanto dedotto da parte attrice nelle note di trattazione scritta del 19.06.2025, secondo cui l'INPS, nonostante la notifica pur tardiva, avrebbe dimostrato di non avere interesse specifico nell'attuale giudizio in virtù della mancata costituzione, deve affermarsi che anche qualora il terzo pignorato si fosse costituito in giudizio, ciò non avrebbe sanato la carenza di integrità del contraddittorio, atteso che tutta l'attività successiva all'effetto estintivo verificatosi ipso iure è inutiliter data (in termini Tribunale di Roma, sentenza n. 9389/2021). Da ultimo occorre precisare che le ulteriori domande proposte in via subordinata dall'odierna convenuta nelle note di trattazione scritta del 5.6.2025, non possono essere valutate in questa sede, in quanto verificatasi l'estinzione del giudizio, il giudice può solo rilevarla e non può esaminare il merito della controversia. III)Passando ad esaminare il regime delle spese processuali deve rilevarsi che, in caso di estinzione del giudizio per mancata integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c., il principio di cui all'art. 310, ultimo comma c.p.c. non può trovare applicazione qualora insorga una controversia in ordine ai presupposti dell'estinzione stessa, con conseguente applicazione dei principi di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. La Suprema Corte ha infatti chiarito che il principio fissato dall'art. 310 c.p.c., u.c.(secondo cui le spese del processo sono a carico delle parti che le hanno anticipate), non trova applicazione quando insorga controversia in ordine all' estinzione del processo stesso e tale controversia venga decisa con sentenza, atteso che in quest'ultima ipotesi riprendono vigore i principi posti dagli artt. 91 e 92 c.p.c., e, quindi, innanzitutto il criterio della soccombenza, limitatamente, però, alle spese causate dalla trattazione della questione relativa alla estinzione, non potendo detti principi estendersi anche alle spese della fase processuale precedente al verificarsi della estinzione, rispetto alla quale non può configurarsi la soccombenza (cfr Cassazione civile sez. VI - 14/01/2016, n. 533 Cass. 7943/10; Cass. 13736/05; Cass. 10173/93; Cass. 16 giugno 1988 n. 4097; Cass. 12 ottobre 1962 n. 2940; si veda anche Tribunale di Roma, sentenza n. 9389/2021). Nel caso di specie, la contestazione da parte della dell'eccezione di estinzione del Parte_1 giudizio sollevata dalla è valsa ad innestare una controversia che non consente CP_4
l'applicazione del principio di cui all'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., ma piuttosto il criterio della soccombenza: rispetto alla tematica della estinzione del giudizio parte attrice è sicuramente soccombente, non avendo aderito alla eccezione avversaria, né essendosi rimessa la giudice, con la conseguenza che, avendo dato causa alla lite in parte qua, subisce le conseguenze della soccombenza. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 (come aggiornata dal D.M. 147/2022), nei valori minimi per cause di valore indeterminabile di complessità bassa, tenuto conto dell'oggetto del contendere limitato alla questione di rito (Cass. n. 533/2016; Cass. n. 7943/2010), elementi che complessivamente valutati consentono di ancorare la liquidazione ai valori minimi della tabella di riferimento e di limitare la liquidazione alla fase istruttoria e decisoria, non potendosi applicare il criterio della soccombenza rispetto alle fasi antecedenti al verificarsi della estinzione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di , così Parte_1 Controparte_4 provvede: 1)dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 307, comma 3 c.p.c. 2)condanna la a rifondere alla parte convenuta le spese del giudizio, che liquida in Parte_1
€ 2.450,00 (di cui 950,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed € 1.500,00 per la fase decisionale), oltre spese forfettarie (15%), CPA e IVA se dovuta. Terni, 3.10.2025
Il giudice
(dott.ssa Dorita Fratini)