Sentenza 22 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 22/06/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4976/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4976/2024 promossa da:
( ), nata a [...], il [...], residente a [...]C.F._1
Ravenna (RA), Via Le Corbusier n. 6, col patrocinio dell'avv. Francesca Filipucci ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Lugo (RA), Piazza Trisi n. 17
e
( ), nato a [...], il [...], residente a [...]C.F._2
(RA), Via le Corbusier n.6 p.2 i. 9, col patrocinio dell'avv. Raffaella Salsano elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ravenna (RA), Viale Della Lirica n. 35
- ATTORI -
e con il parere obbligatorio ex lege del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica in sede.
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE ESERCIZIO RESPONSABILITÁ GENITORIALE FIGLI
NATI FUORI DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date dello
05.03.2025 e del 17.03.2025.
In data 17.12.2024 il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
pagina 1 di 5
Con ricorso ex artt. 337 bis ss. c.c. e 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 20.11.2024, e Parte_1
adivano l'intestato Tribunale deducendo di aver instaurato una relazione more uxorio Parte_2 nel 2013 convivendo in un immobile locato dal sig. sito a Ravenna, via Le Corbusier n. 6, che, Pt_2 da tale unione, era nata a [...] in data [...] la figlia e che, essendo venuta meno R_
l'unione materiale e spirituale della coppia, la convivenza era cessata nel maggio 2023. Le parti davano quindi atto di aver raggiunto un accordo nell'interesse della figlia e chiedevano pertanto al Tribunale di omologare le seguenti condizioni:
“1. Responsabilità genitoriale resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la R_ responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di ordinaria amministrazione e quelle assolutamente urgenti che verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia si troverà di volta in volta al momento della decisione. Le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute della figlia, dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore.
Si precisa che ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno R_ dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
2. Tempi di permanenza risiederà anagraficamente presso la madre in Ravenna, Via Le Corbusier n. 6 p.2 i. 9, con R_ collocamento paritario tra entrambi i genitori.
Nello specifico le parti hanno concordemente deciso di applicare il seguente calendario di visita:
1° settimana: il padre si recherà a prendere all'uscita da scuola il martedì ed il giovedì R_ riportandola presso l'istituto scolastico la mattina seguente, nonché il sabato mattina dalle ore 9 prelevandola dalla casa materna fino alla domenica sera ad ore 18 quando la riaccompagnerà presso la casa materna;
2° settimana: nella settimana in cui il fine settimana non sarà di competenza del SI. Parte_3 resterà con il padre il lunedì dall'uscita da scuola con pernotto, il martedì con pernotto, ed il giovedì con pernotto;
occupandosi il SI. di andare a prendere e riportare a scuola nei giorni sopra Pt_2 indicati la figlia;
Festività: alternate di anno in anno con ciascun genitore;
il 25 dicembre in alternanza con il 26 dicembre ed il 31 dicembre con l'1 gennaio ed il 6 gennaio, così come Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo, salvo diversi accordi tra le parti. A partire dall'anno in corso resterà con il papà
R_ la giornata del 25 dicembre 2024 dalle ore 9 della mattina quando si recherà a prendere la figlia dalla casa materna per poi riportarla presso la madre ad ore 21, il 26 dicembre 2024 resterà con la
R_ madre;
A partire dall'anno in corso resterà con la mamma la giornata del 31 dicembre 2024
R_ ed il padre si recherà a prendere la figlia il primo gennaio alle ore 14; a partire da quest'anno
R_ resterà con il padre la giornata del 6 gennaio dalle ore 11 fino ad ore 18;
pagina 2 di 5 Per quanto riguarda la domenica di Pasqua 2025 resterà con la madre ed il Lunedì R_ dell'Angelo 2025 resterà con il padre dalle ore 11 fino alle ore 21 quando la riaccompagnerà R_ presso la casa materna e così in alternanza di anno in anno;
Vacanze estive: passerà le vacanze estive 15 giorni anche non consecutivi con ciascun R_ genitore, i relativi periodi di competenza verranno stabiliti dalle parti entro il mese di maggio di ogni anno;
3. Assegnazione dell'abitazione familiare L'abitazione sita in Ravenna, in Via Le Corbusier, n. 6 p. 2 i.9 è assegnata, con tutti gli arredi che la corredano, alla SI.ra nella sua qualità di genitore collocatario prevalente della Parte_1 minore. La SInora provvederà ad intestarsi il contratto di locazione ed a volturare le Parte_1 relative bollette entro e non oltre il 30 novembre 2024. Il SI. si è già trasferito altrove e Pt_2 provvederà quanto prima a effettuare il cambio di residenza.
4. Ripartizione degli oneri di mantenimento della prole
Le parti provvederanno al mantenimento diretto della minore considerati i tempi paritari di permanenza di con il padre e con la madre. R_
Il SI. contribuirà al pagamento delle spese inerenti la scuola nella percentuale del 100% fino Pt_2 alla conclusione delle scuole superiori di . R_
Il vestiario necessario per UR verrà rimborsato dal SI. con tetto per la stagione estiva di Pt_2
Euro 300,00 e per la stagione invernale di Euro 300,00; le attività extrascolastiche saranno a carico del SI. , nel caso in cui la minore dovesse scegliere sport di importo superiore ad Euro Pt_2
150,00 mensili i relativi costi verranno ripartiti al 50% tra le parti.
Le ulteriori spese straordinarie verranno ripartite al 50% tra i genitori così come da protocollo del
Tribunale di Ravenna e quindi:
“A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
-spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola);
-spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
babysitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);
-spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico);
-spese per una attività sportiva o artistica per ogni figlio (comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI
pagina 3 di 5 - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);
- spese parascolastiche (doposcuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche e per ulteriori attività sportive ed artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”.
5. Assegno unico
L'assegno unico verrà percepito interamente al 100% dalla SI.ra Parte_1
6. Condizioni economiche dei ricorrenti
Quanto alle condizioni economiche dei ricorrenti si precisa quanto segue.
SInora Parte_1
è regolarmente occupata alla Coop presso il Centro Commerciale Gallery sito a Ravenna in Via
Antonio Gramsci n. 82. La SInora è proprietaria dell'autovettura Citroen C3 targata Parte_1
DL498MA.
SInor : Parte_2
è regolarmente occupato come guardia penitenziaria presso il carcere di Ravenna.
Il SInor è proprietario di immobile sito in Via quarto dei mille n. 25 e di auto Mazda 6 del Pt_2
2014 Tg ET893FL.
7. Richiesta documenti I ricorrenti prestano fin d'ora reciproco assenso per l'espatrio, il rilascio di passaporto e di carta d'identità valida per l'estero, così come per l'espletamento delle formalità burocratiche per il rilascio di documenti validi per l'espatrio dei figli minorenni”.
Con decreto emesso in data 09.12.2024, il Giudice relatore delegato fissava udienza in data 19.03.2025, ne disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. e ordinava la trasmissione degli atti al PU Ministero presso la Procura di Ravenna per il parere previsto dall'art. 473-bis.51
c.p.c..
In data 17.12.2024 il PU Ministero esprimeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
Nelle note scritte depositate telematicamente rispettivamente nelle date del 17.03.2025 e dello
05.03.2025, con in allegato dichiarazioni sottoscritte personalmente dal sig. e dalla sig.ra Pt_2 in cui gli stessi confermavano le condizioni di cui al ricorso, le parti insistevano per Parte_1
l'omologa del ricorso.
Con ordinanza del 26.05.2025, il Giudice relatore delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
pagina 4 di 5 Tanto premesso in relazione allo svolgimento del procedimento, reputa il Collegio che, ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., non vi siano motivi ostativi all'omologazione delle condizioni indicate nel ricorso congiunto relative all'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore R_ in quanto le medesime appaiono adeguate, non risultano contrarie alla legge o all'ordine pubblico e sono conformi all'interesse della minore, come disciplinato dalle norme positive.
Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese di lite, stante la presentazione di un ricorso congiunto e l'inoperatività del principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
PU , visti gli artt. 337 bis ss. c.c. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., in accoglimento del ricorso Parte_4 congiunto proposto da e da , così decide: Parte_1 Parte_2
- OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti nel ricorso, come riportate in parte motiva e da intendersi qui trascritte;
- NULLA sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella Camera di Consiglio del 13.06.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Elena Orlandi dott.ssa Mariapia Parisi
pagina 5 di 5