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Sentenza 14 settembre 2025
Sentenza 14 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 14/09/2025, n. 2799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2799 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 728/2024 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1 [...]
e partita IVA ), titolare dell'omonima impresa C.F._1 P.IVA_1
individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Simioni per mandato e domiciliato come in atti – appellante –
contro nata a [...] il [...], residente in [...](codice Controparte_1
fiscale ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo CodiceFiscale_2
Iadanza e Umberto Saracco per mandato e domiciliata come in atti – appellata
–
e contro
, nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_2
(codice fiscale ), nata a [...] il CodiceFiscale_3 CP_3
1 29 gennaio 1963, residente in [...](codice fiscale C.F._4
, , nata a [...] il [...] ivi residente (codice
[...] CP_4
fiscale ) e , nata a [...] il 4 novembre CodiceFiscale_5 CP_5
1996 (codice fiscale ) ivi residente - appellati CodiceFiscale_6
contumaci -
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di SO
o 0 o
Conclusioni l'appellante
NEL MERITO Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, in riforma della sentenza del Giudice del
Tribunale di SO dott.ssa Susanna Menegazzi n. 650/2024 del 15/3/2024,
pubblicata in pari data, emessa a definizione della causa rubricata al n.
6424/2021 R.G. presso il predetto Tribunale: - accertarsi che l'accettazione,
da parte delle sig.re e , della CP_3 CP_5 CP_4
“Offerta” a firma dell'avv. datata 11/1/2021, ha comportato Controparte_1
il perfezionamento di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto il bene immobile ubicato in SO (TV), Via Lorenzo Da Ponte n. 6; -
accertarsi, altresì, che si è verificata la condizione sospensiva prevista dall'art. 5 della predetta “Offerta” così come oggetto di accettazione, e che, pertanto,
è maturato il diritto del dott. alla provvigione;
- condannarsi Parte_1
l'avv. a pagare in favore del dott. la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 17.568,00, o la diversa somma che risulterà in corso di causa e/o sarà
ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, a titolo di provvigione, oltre agli interessi previsti per legge dal dovuto fino al saldo effettivo, da liquidarsi ex
2 art. 1284, 4° comma, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale;
-
condannarsi i sig.ri , e Controparte_2 CP_3 CP_5 [...]
, in solido tra di loro, a pagare in favore del dott. la CP_4 Parte_1
somma di € 17.568,00, o la diversa somma che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, a titolo di provvigione, oltre agli interessi previsti per legge dal dovuto fino al saldo effettivo, da liquidarsi ex art. 1284, 4° comma, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale;
- spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente condanna dell'avv. alla Controparte_1
restituzione degli importi alla stessa medio tempore versati a tale titolo. IN
VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale e di conferma delle statuizioni di merito della sentenza di primo grado, riformarsi, in ogni caso, i capi della predetta sentenza relativi alle spese di lite, rideterminandosi le stesse in misura conforme ai parametri ministeriali di cui al Decreto
Ministeriale n. 55/2014 e/o, comunque, ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, e ponendole ex art. 97 c.p.c. a carico di ciascun soggetto soccombente “in proporzione del rispettivo interesse nella causa”.
3 - IN VIA
SUBORDINATA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale delle controparti e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che, nel mese di novembre del 2020, l'avv. Controparte_1
ha contattato il dott. e gli ha chiesto di reperire un bene Parte_1
immobile di pregio in SO (TV); 2) vero che, nel mese di novembre del
2020, il dott. e l'arch. si sono incontrati con Parte_1 Parte_2
l'avv. le hanno indicato alcuni beni immobili in vendita, tra Controparte_1
3 cui quello sito in SO (TV), Via Lorenzo Da Ponte n. 6, e le hanno inviato tramite e - mail descrizioni, fotografie e piantine catastali;
3) vero che, nel mese di dicembre del 2020, il dott. e l'arch. Parte_1 Parte_2
hanno accompagnato l'avv. ed i suoi tecnici a visionare il Controparte_1
bene immobile sito in SO (TV), Via Lorenzo Da Ponte n. 6; 4) vero che,
nel mese di gennaio del 2021, il dott. e l'arch. Parte_1 Parte_2
hanno comunicato all'avv. che le sig.re Controparte_1 CP_3
e avevano accettato l'offerta di acquisto che si CP_5 CP_4
rammostra al testimone (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado del dott.
[...]
; 5) dica il testimone se il documento che gli viene rammostrato (cfr. Pt_1
doc. 4 del fascicolo di primo grado del dott. corrisponde alla Parte_1
“Offerta irrevocabile d'acquisto immobile residenziale e garage” che è stata sottoscritta dall'avv. e dalle sig.re Controparte_1 CP_3 [...]
e . Si indica quale testimone l'arch. CP_5 CP_4 Parte_2
residente in [...]
Conclusioni per Controparte_1
NEL MERITO: rigettarsi l'appello formulato da ed ogni Parte_1
domanda da egli formulata e, per l'effetto, confermarsi la sentenza di primo grado nelle parti gravate;
IN VIA ISTRUTTORIA: In caso di remissione della causa in istruttoria Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale dei convenuti e del terzo intervenuto e per testimoni (in calce) sui seguenti capitoli: VERO CHE 1) Nel mese di novembre 2020 l'avv. CP_1
interessata ad acquisire un'abitazione di pregio a SO, riceveva
[...]
dall'arch. (che agiva per conto dell'Ag. immobiliare del dott. Parte_2
di SO) la documentazione illustrativa di una villetta 2 Parte_1
4 unifamiliare a due piani, sita in via L. Da Ponte n.6 a SO, con l'invito a formulare una proposta formale di acquisto. 2) Il testo della proposta venne fornito all'attrice dal dr. durante una riunione presso la villetta Pt_1
oggetto di causa, alla presenza della sig.ra della propria CP_3
figlia dell'amico designer e dell'amico Per_1 Controparte_6 [...]
, la mattina di sabato 12 dicembre 2020 e quindi, spedito dal dr. Per_2
via e-mail all'attrice nel pomeriggio dello stesso giorno, come risulta Pt_1
dal doc.21 che si esibisce al teste;
3) L'avv. nel corso della visita CP_1
avvenuta la mattina del 12 dicembre 2020 di cui al precedente capitolo puntualizzava che la cucina, collocata nel vano soggiorno, doveva essere riportata ove era posizionata nella planimetria catastale e quindi che venissero ripristinati dalla parte venditrice i collegamenti al gas ed elettrici nonché
riportata a nuovo la pavimentazione;
4) La cucina era dotata di un'isola di cottura collegata agli impianti (acqua, gas, elettricità) una volta rimossa la quale il pavimento avrebbe avrebbe presentato dei fori e dei danni;
5) In
occasione di tale incontro le parti trattarono sul prezzo e sui mobili compresi nell' acquisto rimandando alla fase successiva ogni altro aspetto da definire fra loro, compresa la risoluzione della donazione;
6) Parte attrice manifestava in quella stessa occasione l'intenzione di verificare la situazione catastale del soggiorno e della cucina prima di impegnarsi con un contratto preliminare;
7)
Il dr. dopo l'incontro elaborava dapprima il testo sub doc.2 e poi, Pt_1
una volta rifiutata l'offerta, il testo sub doc.4 – esibiti entrambi al teste – che vennero entrambi sottoscritti dalla attrice 3 presso la sede della sua agenzia nelle date in essi riportate. 8) Dopo avere ricevuto notizia dell'accettazione della sua seconda offerta sub doc.4, con mail dell'arch. in data Pt_2
5 26.01.21 (doc.22 che si mostra al teste), l'avv. nei mesi di gennaio e CP_1
febbraio 2021 precisava ripetutamente al dr. ed alla signora Pt_1 CP_3
che era necessario riportare alla conformità catastale la cucina ed il soggiorno dell'immobile, con ripristino dei collegamenti e della pavimentazione a nuovo, oltre alla vetrata del soggiorno. 9) L'avv. modificava il testo CP_1
del preliminare trasmessogli dall'arch. inserendo le proprie richieste Pt_2
come risulta dai docc. 5 a 10 e 23 che si esibiscono al teste. 10) La signora si rifiutava di accettare tali richieste. Si indicano quali testimoni, CP_3
anche con abilitazione alla prova contraria sugli eventuali capitoli avversari ammessi: il sig. , di Carbonera;
l'arch. , di Persona_2 Controparte_6
Villorba; la dr.ssa di SO. Si acquisisce Testimone_1
telematicamente il fascicolo di parte di primo grado R.G. 6128/2019
Tribunale di Padova;
Si acquisisce la sentenza di primo grado n.650/2024
pubblicata il 15.03.24 e quivi appellata;
Si allega l'atto di citazione in appello notificato. IN OGNI CASO: spese e compenso di lite tanto del primo quanto del secondo grado integralmente rifusi
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con citazione notificata il 18 aprile 2024 titolare Parte_1
dell'impresa individuale di affari in mediazione, evocava Controparte_1
nonché , e Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 650/2024 del
Tribunale di SO, pubblicata il 15 marzo 2024 e notificata il 19 marzo successivo, che accogliendo la domanda della aveva accertato che la CP_1
scrittura privata del 11 gennaio 2021, stipulata con i ( CP_4 Controparte_2
in assenso alla risoluzione della donazione) e la per la vendita di un CP_3
6 immobile in Via Lorenzo Da Ponte (Tv), non costituiva contratto preliminare di compravendita ma “contratto preliminare di preliminare” rigettando la domanda risarcitoria e la propria alla provvigione e regolando le spese.
Lamentava con il primo motivo l'errata qualificazione del contratto in violazione dei canoni interpretativi ed evidenziando che con esso le parti,
diversamente da quanto deciso, avevano inteso stipulare un contratto preliminare di compravendita dal quale scaturiva l'obbligo alla provvigione;
con il secondo motivo si doleva dell'errata liquidazione delle spese e della mancata compensazione.
Si costituiva contestando il gravame del quale chiedeva la Controparte_1
reiezione.
Non si costituivano , , e Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_3
che rimanevano contumaci.
[...]
La causa veniva rimessa alla decisione con modalità telematiche non in presenza, per l'udienza del 8 settembre 2025, previa assegnazione a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è solo in parte fondato quanto alle spese e la sentenza del tribunale di SO riformata.
Le spese dei due gradi di giudizio, per la soccombenza reciproca, vanno compensate. Nulla nel rapporto con le parti non costituite.
3.1.- Il Tribunale adito da accertò che tra la stessa ed i Controparte_1
proprietari dell'immobile di Via Lorenzo da Ponte in SO, non era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita ma un “preliminare di
7 preliminare” con scrittura del 11 gennaio 2021 rigettando la domanda risarcitoria e quella del mediatore alla provvigione;
il tutto in ossequio al principio per il quale (Cass. sentenza n. 31431 del 13 novembre 2023) il cd.
"preliminare di preliminare", pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un "affare" idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime.
3.2.- Per il Tribunale, dunque, la scrittura del 11 gennaio 2021 era da qualificare “come preliminare di preliminare” in forza: della terminologia utilizzata;
del fatto che era stata posta quale condizione sospensiva la risoluzione della donazione dell'immobile tanto che la vendita avrebbe dovuto essere stipulata tra la e divenuto proprietario CP_1 Controparte_2
del bene a fronte dell'impegno degli altri (e del suo) a procurare la risoluzione della donazione;
del fatto che la stessa agenzia immobiliare aveva predisposto un successivo contratto preliminare di vendita di bene altrui e del fatto che la trattativa era continuata dopo la pattuizione del 11 gennaio 2021.
4.1.- Con il primo motivo viene censurata l'interpretazione del contratto del gennaio 2021 lamentando l'errato rilievo al dato letterale. Si assume che l'accordo conteneva tutti gli elementi essenziali del negozio giuridico (forma,
8 parti, oggetto, causa ed accordo) ed accidentali (condizione sospensiva e termine); si sostiene che il successivo contratto preliminare altro non sarebbe stato che un mero “doppione” del precedente e che le parti non avrebbero avuto alcun interesse ad una formazione progressiva del negozio;
si precisa che la condizione sospensiva non era in contrasto con la natura del contratto preliminare tanto più che si era avverata;
si afferma che il successivo contratto preliminare non avrebbe alterato i termini della questione anche per mancanza di prove sul fatto che le parti si sarebbero scambiate i documenti;
si riferisce che il successivo preliminare era identico al precedente, che non era esistente l'intento di proseguire le trattative e che era dovuta la provvigione dalle parti.
Il motivo è infondato.
4.2.1.- L'esigenza concreta che giustifica il “contratto preliminare di preliminare” è quella di “riservare il consenso vincolante, sottomesso all'esecuzione coattiva, a verifiche che sono da valutare soggettivamente”, in una situazione che “può essere sintomatica del fatto che le parti hanno consapevolezza che la situazione non è matura per l'assunzione del vincolo contrattuale vero e proprio”, individuando in tale esigenza la causa in concreto della variegata tipologia di fattispecie riconducibili alla figura del
“preliminare di preliminare”. Lo stesso costituisce mezzo per dilatare la fase temporale e procastinare l'assunzione del vincolo ex art. 2932 Cod. Civ.
(Cass. 31431/2023). Il “contratto preliminare di preliminare” non contiene alcun obbligo di contrarre un successivo negozio bensì un obbligo di contrattare sanzionabile per violazione della buona fede per rottura di un rapporto assunto nella fase precontrattuale. Trattandosi di accordo con contenuto preparatorio, non idoneo a vincolare ambo le parti né ad assicurare
9 alla parte non inadempiente l'accesso alla tutela di cui all'art. 2932 c.c., bensì
soltanto a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del contratto definitivo programmato”, è da escludere che lo stesso possa essere qualificato quale “affare” atto a garantire il diritto del mediatore alla provvigione.
4.2.2.- Tale esigenza concreta, nel caso. emerge tanto da dato letterale del contratto quanto dal comportamento delle parti tenuto successivamente alla stipula del “preliminare di preliminare”, quanto dagli stessi interessi che le parti avevano inteso regolare con il predetto patto che, dunque, ha costituito unicamente un mezzo per dilatare temporalmente la stipula del vincolo valido ex art. 2932 Cod. Civ. tra e Controparte_2 Controparte_1
4.3.- Il dato letterale riposto nella scrittura del 11 gennaio 2021, sottoscritta a vario titolo da tutte le parti odierne, è eloquente in tal senso prevedendosi chiaramente la stipula di un diverso contratto preliminare dopo la scrittura del
11 gennaio 2021, come di seguito:
-) “2) Pagamento: Euro 720.000,00 dedotta eventuale somma versata in sede di preliminare - (Settecentoventimila/00) al rogito notarile di compravendita,
da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2020”.
-) “2) Deposito cauzionale Allego alla presente proposta d'acquisto condizionata come sotto, titolo bancario intestato alla Sig.ra CP_3
pari a E 60.000,00 (Euro sessanta mila/00) a valere quale deposito fiduciario;
lo stesso non verrà Incassato e rimarrà a mani del Dott. In caso Parte_1
di non accettazione dell'offerta detto titolo mi verrà restituito mentre in caso di accettazione, il titolo rimarrà in deposito presso il dott. sino al Pt_1
perfezionamento del rogito notarile per essermi restituito contestualmente alla
10 sottoscrizione della compravendita. L'attestato di prestazione energetica,
verrà consegnato alla sottoscrizione del preliminare di compravendita. Tutte
le controversie che dovessero insorgere a seguito della presente proposta irrevocabile di acquisto e, nel caso di accettazione, del successivo contratto preliminare di compravendita, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di SO”.
Il dato letterale costituisce (Cass. ordinanza n. 6444 del 11 marzo 2025) il primo strumento da utilizzare mentre soltanto se esso risulti ambiguo può
farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362
all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c..
Nel caso, se si considera che le parti avevano chiaramente demandato in più
punti convergenti della scheda, la formazione del vincolo obbligatorio ad un momento successivo e a mezzo separato contratto preliminare e se si considera che il tutto risponde (cfr. infra) ad uno specifico interesse (la risoluzione della donazione in capo ai Paladin – Camolei), deriva la rilevanza del dato letterale in dissenso dalle ragioni dell'appellante.
4.4.- Il punto 5 della scheda del gennaio 2021 ricorda che la parte venditrice e nonché avevano ricevuto in CP_4 CP_5 Persona_3
donazione con atto notarile del 2018, la nuda proprietà, la proprietà e l'usufrutto degli immobili da e le parti, in forza di questo, Controparte_2
avevano convenuto che la proposta fosse sospensivamente condizionata (art. 1381 Cod. Civ.) – a maggior tutela dell'acquirente – alla Controparte_1
risoluzione della donazione ed all'impegno di donatari alla risoluzione di modo che il venditore fosse il solo ritornato intestatario Controparte_2
11 dell'intera proprietà, contraente obbligato al preliminare. Dunque, in aggiunta al dato letterale, sussisteva un primo ed evidente interesse concreto dell'acquirente a non vincolarsi sin da subito ma a procastinare CP_1
l'impegno definitivo alla risoluzione della donazione ritenuta non conforme ai propri interessi (anche per possibili questioni ereditarie di parte venditrice).
Che l'interesse fosse effettivo risulta pure dalla successiva stipula del mutuo dissenso a contratto di donazione del 26 febbraio 2021 non seguita dalla stipula del contratto preliminare.
4.5- Il contratto preliminare, diversamente dalle argomentazioni dell'appellante, avrebbe dovuto essere poi diverso e successivo all'impegno del 11 gennaio 2021 quanto alle parti stipulanti: e Controparte_2 CP_1
[...]
Non è condivisibile l'assunto del e per il quale il successivo contratto Pt_1
avrebbe dovuto essere un doppione del precedente, chiari essendo gli obiettivi perseguiti e chiara essendo la scelta delle parti di convenire la stipula del preliminare vincolante tra soggetti diversi, solo una volta risolta la donazione.
4.6.- Appaiono irrilevanti le argomentazioni che adducono la completezza e conformità degli elementi essenziali ed accidentali nella pattuizione del 11
gennaio 2021 rispetto la disciplina normativa evidente essendo che con il primo accordo le parti non avevano voluto vincolarsi ma perseguire un programma negoziale. Ed il fatto che la donazione sia stata risolta evidenzia proprio il chiaro percorso negoziale convenuto e la non vincolatività
dell'opzione.
4.7.- La predisposizione di una successiva bozza di preliminare da parte dell'agente in affari, appare significativa riguardo la mancanza di impegno
12 obbligatorio nella antecedente scrittura del 11 gennaio 2021 non potendo certo ritenersi che il mero riferimento “alle medesime condizioni” costituisca elemento dirimente posto che prima della stipula del preliminare obbligatorio effettivo la donazione avrebbe dovuto essere risolta e l'impegno obbligatorio successivo avrebbe dovuto intercorrere tra parti diverse: e Controparte_2
Controparte_1
Il testo di contratto preliminare redatto dal ed inviato alle parti dopo Pt_1
l'accordo del 11 gennaio 21, indicando un diverso promittente venditore
( in luogo di e e Controparte_2 CP_4 CP_5 Controparte_2 CP_3
, evidenzia che le trattative tra le parti erano in corso;
che il patto del
[...]
11 gennaio 2021 non era contratto preliminare vero e proprio e che la questione controversa ruotava sul problema della donazione da risolvere.
Nella stessa memoria del 20 aprile 2022 (primo grado) l'appellante ha dato conferma della predisposizione di bozza di preliminare con altro nominativo
(doc. 5 di parte attrice indicante che il aveva inviato un nuovo Pt_1
contratto preliminare).
4.8.- Che le trattative fossero ancora in corso emerge dai documenti 7 e 8 del primo grado qui richiamati e dai quali risulta che la aveva proposto CP_1
delle modifiche al contratto precedente;
inoltre, con dalla mail del 9 febbraio
2021 (dall'avvocato Cagnin) emergono problematiche catastali nel compendio tanto che, in aggiunta ai dati sopra riportati, appare palese che il patto del 11 gennaio 2021 non era affatto vincolante in quanto le parti avevano inteso definire ulteriori aspetti contrattuali.
Nè la parte appellante ha dato conto della tempestiva e concreta contestazione delle indicate allegazioni, in primo grado.
13 5.- La scheda del 11 gennaio 2021 non può costituire contratto preliminare ma “contratto preliminare di preliminare” e quindi, non avendo efficacia obbligatoria, non dà luogo alla stipula di un affare idoneo a fondare la pretesa dell'agente in affari di mediazione alla provvigione.
6.1.- Con il secondo motivo viene censurato l'addebito delle spese sul rilievo per cui le stesse avrebbero dovuto essere compensate stante il comportamento contrario a buona fede della o liquidate non in modo eccessivo;
si CP_1
sostiene poi che errato sarebbe stato l'addebito a tutte le parti stante la mancanza di un interesse comune.
La censura è fondata quanto al profilo della mancata compensazione.
6.2.- Le ragioni (in generale Cass. ordinanza n. 23592 del 3 settembre 2024)
di gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa)
che inducono il giudice a compensare le spese sono correlate alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all'incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità
l'applicazione della regola della soccombenza sancita nell'art. 15, comma 1,
d.lgs. n. 546 del 1992 nella liquidazione delle spese. Non vi è, dubbio che nel caso la trattativa (sentenza pag. 12) si era interrotta principalmente proprio perché (lettera del 11 febbraio 2021) aveva ritenuto che la Controparte_1
donazione degli immobili ai Paladin Camolei da parte di (per Controparte_2
la quale era stata pattuita la risoluzione nel contratto del 11 gennaio 2021)
non fosse per sé tutelante. Questioni catastali o altro, pur risolvibili in assenza di chiare indicazioni contrarie che non emergono, non avevano avuto rilievo posto che la nota della del 11 febbraio 2021 (inviata al mediatore) CP_1
14 costituente recesso dal contratto del 11 gennaio 2021, non ne fa menzione in alcun modo
Appare dunque chiaro che, anche a fronte di un impegno precedente e non idoneo alla stipula del definitivo e non tale da poter essere qualificato quale affare, ai fini della provvigione, il recesso operato dalla (a fronte del CP_1
fatto che il mutuo dissenso per la donazione era possibile ed era intervenuto poco dopo: il 26 febbraio 2021) era sicuramente intempestivo e comunque ingiustificato.
Il tutto appare, per fatto esterno alla causa, circostanza eccezionale e grave tale da giustificare la compensazione delle spese del giudizio.
Gli ulteriori profili riferiti al quantum e all'interesse comune per le spese,
sono assorbiti.
7.- Le istanze istruttorie articolate dall'appellante e dalla resistente anche in via subordinata non possono trovare accoglimento;
del resto le parti non hanno indicato la ragioni per le quale le stesse avrebbero invece consentito di giustificare le rispettive pretese (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018).
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da titolare dell'impresa individuale, contro Parte_1 CP_1
e contro , , e
[...] Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_3
così provvede:
[...]
in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto respinge, riforma la sentenza del Tribunale di SO e compensa le spese;
compensa le spese del grado;
nulla per le spese nei restanti rapporti.
15 Venezia lì 10 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
16
Il Presidente
Dr.ssa Rita Rigoni
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott. Massimo Coltro Consigliere estensore
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 728/2024 r.g. promossa da nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_1 [...]
e partita IVA ), titolare dell'omonima impresa C.F._1 P.IVA_1
individuale, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Simioni per mandato e domiciliato come in atti – appellante –
contro nata a [...] il [...], residente in [...](codice Controparte_1
fiscale ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo CodiceFiscale_2
Iadanza e Umberto Saracco per mandato e domiciliata come in atti – appellata
–
e contro
, nato a [...] il [...] residente in [...]Controparte_2
(codice fiscale ), nata a [...] il CodiceFiscale_3 CP_3
1 29 gennaio 1963, residente in [...](codice fiscale C.F._4
, , nata a [...] il [...] ivi residente (codice
[...] CP_4
fiscale ) e , nata a [...] il 4 novembre CodiceFiscale_5 CP_5
1996 (codice fiscale ) ivi residente - appellati CodiceFiscale_6
contumaci -
o 0 o
appello sentenza del Tribunale di SO
o 0 o
Conclusioni l'appellante
NEL MERITO Previo rigetto di ogni contraria istanza e/o domanda e/o eccezione e/o conclusione, in riforma della sentenza del Giudice del
Tribunale di SO dott.ssa Susanna Menegazzi n. 650/2024 del 15/3/2024,
pubblicata in pari data, emessa a definizione della causa rubricata al n.
6424/2021 R.G. presso il predetto Tribunale: - accertarsi che l'accettazione,
da parte delle sig.re e , della CP_3 CP_5 CP_4
“Offerta” a firma dell'avv. datata 11/1/2021, ha comportato Controparte_1
il perfezionamento di un contratto preliminare di vendita avente ad oggetto il bene immobile ubicato in SO (TV), Via Lorenzo Da Ponte n. 6; -
accertarsi, altresì, che si è verificata la condizione sospensiva prevista dall'art. 5 della predetta “Offerta” così come oggetto di accettazione, e che, pertanto,
è maturato il diritto del dott. alla provvigione;
- condannarsi Parte_1
l'avv. a pagare in favore del dott. la somma di Controparte_1 Parte_1
€ 17.568,00, o la diversa somma che risulterà in corso di causa e/o sarà
ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, a titolo di provvigione, oltre agli interessi previsti per legge dal dovuto fino al saldo effettivo, da liquidarsi ex
2 art. 1284, 4° comma, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale;
-
condannarsi i sig.ri , e Controparte_2 CP_3 CP_5 [...]
, in solido tra di loro, a pagare in favore del dott. la CP_4 Parte_1
somma di € 17.568,00, o la diversa somma che risulterà in corso di causa e/o sarà ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, a titolo di provvigione, oltre agli interessi previsti per legge dal dovuto fino al saldo effettivo, da liquidarsi ex art. 1284, 4° comma, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale;
- spese e compensi professionali di lite integralmente rifusi per entrambi i gradi di giudizio, con conseguente condanna dell'avv. alla Controparte_1
restituzione degli importi alla stessa medio tempore versati a tale titolo. IN
VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle domande formulate in via principale e di conferma delle statuizioni di merito della sentenza di primo grado, riformarsi, in ogni caso, i capi della predetta sentenza relativi alle spese di lite, rideterminandosi le stesse in misura conforme ai parametri ministeriali di cui al Decreto
Ministeriale n. 55/2014 e/o, comunque, ritenuta di Giustizia, anche in via equitativa, e ponendole ex art. 97 c.p.c. a carico di ciascun soggetto soccombente “in proporzione del rispettivo interesse nella causa”.
3 - IN VIA
SUBORDINATA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione di prova per interrogatorio formale delle controparti e per testimoni sui seguenti capitoli di prova: 1) vero che, nel mese di novembre del 2020, l'avv. Controparte_1
ha contattato il dott. e gli ha chiesto di reperire un bene Parte_1
immobile di pregio in SO (TV); 2) vero che, nel mese di novembre del
2020, il dott. e l'arch. si sono incontrati con Parte_1 Parte_2
l'avv. le hanno indicato alcuni beni immobili in vendita, tra Controparte_1
3 cui quello sito in SO (TV), Via Lorenzo Da Ponte n. 6, e le hanno inviato tramite e - mail descrizioni, fotografie e piantine catastali;
3) vero che, nel mese di dicembre del 2020, il dott. e l'arch. Parte_1 Parte_2
hanno accompagnato l'avv. ed i suoi tecnici a visionare il Controparte_1
bene immobile sito in SO (TV), Via Lorenzo Da Ponte n. 6; 4) vero che,
nel mese di gennaio del 2021, il dott. e l'arch. Parte_1 Parte_2
hanno comunicato all'avv. che le sig.re Controparte_1 CP_3
e avevano accettato l'offerta di acquisto che si CP_5 CP_4
rammostra al testimone (cfr. doc. 2 del fascicolo di primo grado del dott.
[...]
; 5) dica il testimone se il documento che gli viene rammostrato (cfr. Pt_1
doc. 4 del fascicolo di primo grado del dott. corrisponde alla Parte_1
“Offerta irrevocabile d'acquisto immobile residenziale e garage” che è stata sottoscritta dall'avv. e dalle sig.re Controparte_1 CP_3 [...]
e . Si indica quale testimone l'arch. CP_5 CP_4 Parte_2
residente in [...]
Conclusioni per Controparte_1
NEL MERITO: rigettarsi l'appello formulato da ed ogni Parte_1
domanda da egli formulata e, per l'effetto, confermarsi la sentenza di primo grado nelle parti gravate;
IN VIA ISTRUTTORIA: In caso di remissione della causa in istruttoria Si chiede di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale dei convenuti e del terzo intervenuto e per testimoni (in calce) sui seguenti capitoli: VERO CHE 1) Nel mese di novembre 2020 l'avv. CP_1
interessata ad acquisire un'abitazione di pregio a SO, riceveva
[...]
dall'arch. (che agiva per conto dell'Ag. immobiliare del dott. Parte_2
di SO) la documentazione illustrativa di una villetta 2 Parte_1
4 unifamiliare a due piani, sita in via L. Da Ponte n.6 a SO, con l'invito a formulare una proposta formale di acquisto. 2) Il testo della proposta venne fornito all'attrice dal dr. durante una riunione presso la villetta Pt_1
oggetto di causa, alla presenza della sig.ra della propria CP_3
figlia dell'amico designer e dell'amico Per_1 Controparte_6 [...]
, la mattina di sabato 12 dicembre 2020 e quindi, spedito dal dr. Per_2
via e-mail all'attrice nel pomeriggio dello stesso giorno, come risulta Pt_1
dal doc.21 che si esibisce al teste;
3) L'avv. nel corso della visita CP_1
avvenuta la mattina del 12 dicembre 2020 di cui al precedente capitolo puntualizzava che la cucina, collocata nel vano soggiorno, doveva essere riportata ove era posizionata nella planimetria catastale e quindi che venissero ripristinati dalla parte venditrice i collegamenti al gas ed elettrici nonché
riportata a nuovo la pavimentazione;
4) La cucina era dotata di un'isola di cottura collegata agli impianti (acqua, gas, elettricità) una volta rimossa la quale il pavimento avrebbe avrebbe presentato dei fori e dei danni;
5) In
occasione di tale incontro le parti trattarono sul prezzo e sui mobili compresi nell' acquisto rimandando alla fase successiva ogni altro aspetto da definire fra loro, compresa la risoluzione della donazione;
6) Parte attrice manifestava in quella stessa occasione l'intenzione di verificare la situazione catastale del soggiorno e della cucina prima di impegnarsi con un contratto preliminare;
7)
Il dr. dopo l'incontro elaborava dapprima il testo sub doc.2 e poi, Pt_1
una volta rifiutata l'offerta, il testo sub doc.4 – esibiti entrambi al teste – che vennero entrambi sottoscritti dalla attrice 3 presso la sede della sua agenzia nelle date in essi riportate. 8) Dopo avere ricevuto notizia dell'accettazione della sua seconda offerta sub doc.4, con mail dell'arch. in data Pt_2
5 26.01.21 (doc.22 che si mostra al teste), l'avv. nei mesi di gennaio e CP_1
febbraio 2021 precisava ripetutamente al dr. ed alla signora Pt_1 CP_3
che era necessario riportare alla conformità catastale la cucina ed il soggiorno dell'immobile, con ripristino dei collegamenti e della pavimentazione a nuovo, oltre alla vetrata del soggiorno. 9) L'avv. modificava il testo CP_1
del preliminare trasmessogli dall'arch. inserendo le proprie richieste Pt_2
come risulta dai docc. 5 a 10 e 23 che si esibiscono al teste. 10) La signora si rifiutava di accettare tali richieste. Si indicano quali testimoni, CP_3
anche con abilitazione alla prova contraria sugli eventuali capitoli avversari ammessi: il sig. , di Carbonera;
l'arch. , di Persona_2 Controparte_6
Villorba; la dr.ssa di SO. Si acquisisce Testimone_1
telematicamente il fascicolo di parte di primo grado R.G. 6128/2019
Tribunale di Padova;
Si acquisisce la sentenza di primo grado n.650/2024
pubblicata il 15.03.24 e quivi appellata;
Si allega l'atto di citazione in appello notificato. IN OGNI CASO: spese e compenso di lite tanto del primo quanto del secondo grado integralmente rifusi
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con citazione notificata il 18 aprile 2024 titolare Parte_1
dell'impresa individuale di affari in mediazione, evocava Controparte_1
nonché , e Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
avanti la Corte d'Appello di Venezia impugnando la sentenza n. 650/2024 del
Tribunale di SO, pubblicata il 15 marzo 2024 e notificata il 19 marzo successivo, che accogliendo la domanda della aveva accertato che la CP_1
scrittura privata del 11 gennaio 2021, stipulata con i ( CP_4 Controparte_2
in assenso alla risoluzione della donazione) e la per la vendita di un CP_3
6 immobile in Via Lorenzo Da Ponte (Tv), non costituiva contratto preliminare di compravendita ma “contratto preliminare di preliminare” rigettando la domanda risarcitoria e la propria alla provvigione e regolando le spese.
Lamentava con il primo motivo l'errata qualificazione del contratto in violazione dei canoni interpretativi ed evidenziando che con esso le parti,
diversamente da quanto deciso, avevano inteso stipulare un contratto preliminare di compravendita dal quale scaturiva l'obbligo alla provvigione;
con il secondo motivo si doleva dell'errata liquidazione delle spese e della mancata compensazione.
Si costituiva contestando il gravame del quale chiedeva la Controparte_1
reiezione.
Non si costituivano , , e Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_3
che rimanevano contumaci.
[...]
La causa veniva rimessa alla decisione con modalità telematiche non in presenza, per l'udienza del 8 settembre 2025, previa assegnazione a ritroso dei termini per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
2.- Osserva la Corte.
L'appello è solo in parte fondato quanto alle spese e la sentenza del tribunale di SO riformata.
Le spese dei due gradi di giudizio, per la soccombenza reciproca, vanno compensate. Nulla nel rapporto con le parti non costituite.
3.1.- Il Tribunale adito da accertò che tra la stessa ed i Controparte_1
proprietari dell'immobile di Via Lorenzo da Ponte in SO, non era stato stipulato un contratto preliminare di compravendita ma un “preliminare di
7 preliminare” con scrittura del 11 gennaio 2021 rigettando la domanda risarcitoria e quella del mediatore alla provvigione;
il tutto in ossequio al principio per il quale (Cass. sentenza n. 31431 del 13 novembre 2023) il cd.
"preliminare di preliminare", pur essendo vincolo valido ed efficace se rispondente ad un interesse meritevole di tutela delle parti, risulta idoneo unicamente a regolare le successive articolazioni del procedimento formativo dell'affare, senza abilitare le parti medesime ad agire per la esecuzione specifica del negozio, nelle forme di cui all'art. 2932 c.c., ovvero per il risarcimento del danno derivante dal mancato conseguimento del risultato utile del negozio programmato e, conseguentemente, non viene a costituire un "affare" idoneo, ex artt. 1754 e 1755 c.c., a fondare il diritto alla provvigione in capo al mediatore che abbia messo in contatto le parti medesime.
3.2.- Per il Tribunale, dunque, la scrittura del 11 gennaio 2021 era da qualificare “come preliminare di preliminare” in forza: della terminologia utilizzata;
del fatto che era stata posta quale condizione sospensiva la risoluzione della donazione dell'immobile tanto che la vendita avrebbe dovuto essere stipulata tra la e divenuto proprietario CP_1 Controparte_2
del bene a fronte dell'impegno degli altri (e del suo) a procurare la risoluzione della donazione;
del fatto che la stessa agenzia immobiliare aveva predisposto un successivo contratto preliminare di vendita di bene altrui e del fatto che la trattativa era continuata dopo la pattuizione del 11 gennaio 2021.
4.1.- Con il primo motivo viene censurata l'interpretazione del contratto del gennaio 2021 lamentando l'errato rilievo al dato letterale. Si assume che l'accordo conteneva tutti gli elementi essenziali del negozio giuridico (forma,
8 parti, oggetto, causa ed accordo) ed accidentali (condizione sospensiva e termine); si sostiene che il successivo contratto preliminare altro non sarebbe stato che un mero “doppione” del precedente e che le parti non avrebbero avuto alcun interesse ad una formazione progressiva del negozio;
si precisa che la condizione sospensiva non era in contrasto con la natura del contratto preliminare tanto più che si era avverata;
si afferma che il successivo contratto preliminare non avrebbe alterato i termini della questione anche per mancanza di prove sul fatto che le parti si sarebbero scambiate i documenti;
si riferisce che il successivo preliminare era identico al precedente, che non era esistente l'intento di proseguire le trattative e che era dovuta la provvigione dalle parti.
Il motivo è infondato.
4.2.1.- L'esigenza concreta che giustifica il “contratto preliminare di preliminare” è quella di “riservare il consenso vincolante, sottomesso all'esecuzione coattiva, a verifiche che sono da valutare soggettivamente”, in una situazione che “può essere sintomatica del fatto che le parti hanno consapevolezza che la situazione non è matura per l'assunzione del vincolo contrattuale vero e proprio”, individuando in tale esigenza la causa in concreto della variegata tipologia di fattispecie riconducibili alla figura del
“preliminare di preliminare”. Lo stesso costituisce mezzo per dilatare la fase temporale e procastinare l'assunzione del vincolo ex art. 2932 Cod. Civ.
(Cass. 31431/2023). Il “contratto preliminare di preliminare” non contiene alcun obbligo di contrarre un successivo negozio bensì un obbligo di contrattare sanzionabile per violazione della buona fede per rottura di un rapporto assunto nella fase precontrattuale. Trattandosi di accordo con contenuto preparatorio, non idoneo a vincolare ambo le parti né ad assicurare
9 alla parte non inadempiente l'accesso alla tutela di cui all'art. 2932 c.c., bensì
soltanto a regolamentare il successivo svolgimento del procedimento formativo del contratto definitivo programmato”, è da escludere che lo stesso possa essere qualificato quale “affare” atto a garantire il diritto del mediatore alla provvigione.
4.2.2.- Tale esigenza concreta, nel caso. emerge tanto da dato letterale del contratto quanto dal comportamento delle parti tenuto successivamente alla stipula del “preliminare di preliminare”, quanto dagli stessi interessi che le parti avevano inteso regolare con il predetto patto che, dunque, ha costituito unicamente un mezzo per dilatare temporalmente la stipula del vincolo valido ex art. 2932 Cod. Civ. tra e Controparte_2 Controparte_1
4.3.- Il dato letterale riposto nella scrittura del 11 gennaio 2021, sottoscritta a vario titolo da tutte le parti odierne, è eloquente in tal senso prevedendosi chiaramente la stipula di un diverso contratto preliminare dopo la scrittura del
11 gennaio 2021, come di seguito:
-) “2) Pagamento: Euro 720.000,00 dedotta eventuale somma versata in sede di preliminare - (Settecentoventimila/00) al rogito notarile di compravendita,
da effettuarsi entro e non oltre il 30 aprile 2020”.
-) “2) Deposito cauzionale Allego alla presente proposta d'acquisto condizionata come sotto, titolo bancario intestato alla Sig.ra CP_3
pari a E 60.000,00 (Euro sessanta mila/00) a valere quale deposito fiduciario;
lo stesso non verrà Incassato e rimarrà a mani del Dott. In caso Parte_1
di non accettazione dell'offerta detto titolo mi verrà restituito mentre in caso di accettazione, il titolo rimarrà in deposito presso il dott. sino al Pt_1
perfezionamento del rogito notarile per essermi restituito contestualmente alla
10 sottoscrizione della compravendita. L'attestato di prestazione energetica,
verrà consegnato alla sottoscrizione del preliminare di compravendita. Tutte
le controversie che dovessero insorgere a seguito della presente proposta irrevocabile di acquisto e, nel caso di accettazione, del successivo contratto preliminare di compravendita, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di SO”.
Il dato letterale costituisce (Cass. ordinanza n. 6444 del 11 marzo 2025) il primo strumento da utilizzare mentre soltanto se esso risulti ambiguo può
farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362
all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c..
Nel caso, se si considera che le parti avevano chiaramente demandato in più
punti convergenti della scheda, la formazione del vincolo obbligatorio ad un momento successivo e a mezzo separato contratto preliminare e se si considera che il tutto risponde (cfr. infra) ad uno specifico interesse (la risoluzione della donazione in capo ai Paladin – Camolei), deriva la rilevanza del dato letterale in dissenso dalle ragioni dell'appellante.
4.4.- Il punto 5 della scheda del gennaio 2021 ricorda che la parte venditrice e nonché avevano ricevuto in CP_4 CP_5 Persona_3
donazione con atto notarile del 2018, la nuda proprietà, la proprietà e l'usufrutto degli immobili da e le parti, in forza di questo, Controparte_2
avevano convenuto che la proposta fosse sospensivamente condizionata (art. 1381 Cod. Civ.) – a maggior tutela dell'acquirente – alla Controparte_1
risoluzione della donazione ed all'impegno di donatari alla risoluzione di modo che il venditore fosse il solo ritornato intestatario Controparte_2
11 dell'intera proprietà, contraente obbligato al preliminare. Dunque, in aggiunta al dato letterale, sussisteva un primo ed evidente interesse concreto dell'acquirente a non vincolarsi sin da subito ma a procastinare CP_1
l'impegno definitivo alla risoluzione della donazione ritenuta non conforme ai propri interessi (anche per possibili questioni ereditarie di parte venditrice).
Che l'interesse fosse effettivo risulta pure dalla successiva stipula del mutuo dissenso a contratto di donazione del 26 febbraio 2021 non seguita dalla stipula del contratto preliminare.
4.5- Il contratto preliminare, diversamente dalle argomentazioni dell'appellante, avrebbe dovuto essere poi diverso e successivo all'impegno del 11 gennaio 2021 quanto alle parti stipulanti: e Controparte_2 CP_1
[...]
Non è condivisibile l'assunto del e per il quale il successivo contratto Pt_1
avrebbe dovuto essere un doppione del precedente, chiari essendo gli obiettivi perseguiti e chiara essendo la scelta delle parti di convenire la stipula del preliminare vincolante tra soggetti diversi, solo una volta risolta la donazione.
4.6.- Appaiono irrilevanti le argomentazioni che adducono la completezza e conformità degli elementi essenziali ed accidentali nella pattuizione del 11
gennaio 2021 rispetto la disciplina normativa evidente essendo che con il primo accordo le parti non avevano voluto vincolarsi ma perseguire un programma negoziale. Ed il fatto che la donazione sia stata risolta evidenzia proprio il chiaro percorso negoziale convenuto e la non vincolatività
dell'opzione.
4.7.- La predisposizione di una successiva bozza di preliminare da parte dell'agente in affari, appare significativa riguardo la mancanza di impegno
12 obbligatorio nella antecedente scrittura del 11 gennaio 2021 non potendo certo ritenersi che il mero riferimento “alle medesime condizioni” costituisca elemento dirimente posto che prima della stipula del preliminare obbligatorio effettivo la donazione avrebbe dovuto essere risolta e l'impegno obbligatorio successivo avrebbe dovuto intercorrere tra parti diverse: e Controparte_2
Controparte_1
Il testo di contratto preliminare redatto dal ed inviato alle parti dopo Pt_1
l'accordo del 11 gennaio 21, indicando un diverso promittente venditore
( in luogo di e e Controparte_2 CP_4 CP_5 Controparte_2 CP_3
, evidenzia che le trattative tra le parti erano in corso;
che il patto del
[...]
11 gennaio 2021 non era contratto preliminare vero e proprio e che la questione controversa ruotava sul problema della donazione da risolvere.
Nella stessa memoria del 20 aprile 2022 (primo grado) l'appellante ha dato conferma della predisposizione di bozza di preliminare con altro nominativo
(doc. 5 di parte attrice indicante che il aveva inviato un nuovo Pt_1
contratto preliminare).
4.8.- Che le trattative fossero ancora in corso emerge dai documenti 7 e 8 del primo grado qui richiamati e dai quali risulta che la aveva proposto CP_1
delle modifiche al contratto precedente;
inoltre, con dalla mail del 9 febbraio
2021 (dall'avvocato Cagnin) emergono problematiche catastali nel compendio tanto che, in aggiunta ai dati sopra riportati, appare palese che il patto del 11 gennaio 2021 non era affatto vincolante in quanto le parti avevano inteso definire ulteriori aspetti contrattuali.
Nè la parte appellante ha dato conto della tempestiva e concreta contestazione delle indicate allegazioni, in primo grado.
13 5.- La scheda del 11 gennaio 2021 non può costituire contratto preliminare ma “contratto preliminare di preliminare” e quindi, non avendo efficacia obbligatoria, non dà luogo alla stipula di un affare idoneo a fondare la pretesa dell'agente in affari di mediazione alla provvigione.
6.1.- Con il secondo motivo viene censurato l'addebito delle spese sul rilievo per cui le stesse avrebbero dovuto essere compensate stante il comportamento contrario a buona fede della o liquidate non in modo eccessivo;
si CP_1
sostiene poi che errato sarebbe stato l'addebito a tutte le parti stante la mancanza di un interesse comune.
La censura è fondata quanto al profilo della mancata compensazione.
6.2.- Le ragioni (in generale Cass. ordinanza n. 23592 del 3 settembre 2024)
di gravità ed eccezionalità (cui il legislatore fa riferimento in via cumulativa)
che inducono il giudice a compensare le spese sono correlate alla condotta processuale complessivamente tenuta dalla parte soccombente nell'agire e resistere in giudizio, da valutare in relazione all'incidenza di fattori esterni e non controllabili che rendano contraria al principio di proporzionalità
l'applicazione della regola della soccombenza sancita nell'art. 15, comma 1,
d.lgs. n. 546 del 1992 nella liquidazione delle spese. Non vi è, dubbio che nel caso la trattativa (sentenza pag. 12) si era interrotta principalmente proprio perché (lettera del 11 febbraio 2021) aveva ritenuto che la Controparte_1
donazione degli immobili ai Paladin Camolei da parte di (per Controparte_2
la quale era stata pattuita la risoluzione nel contratto del 11 gennaio 2021)
non fosse per sé tutelante. Questioni catastali o altro, pur risolvibili in assenza di chiare indicazioni contrarie che non emergono, non avevano avuto rilievo posto che la nota della del 11 febbraio 2021 (inviata al mediatore) CP_1
14 costituente recesso dal contratto del 11 gennaio 2021, non ne fa menzione in alcun modo
Appare dunque chiaro che, anche a fronte di un impegno precedente e non idoneo alla stipula del definitivo e non tale da poter essere qualificato quale affare, ai fini della provvigione, il recesso operato dalla (a fronte del CP_1
fatto che il mutuo dissenso per la donazione era possibile ed era intervenuto poco dopo: il 26 febbraio 2021) era sicuramente intempestivo e comunque ingiustificato.
Il tutto appare, per fatto esterno alla causa, circostanza eccezionale e grave tale da giustificare la compensazione delle spese del giudizio.
Gli ulteriori profili riferiti al quantum e all'interesse comune per le spese,
sono assorbiti.
7.- Le istanze istruttorie articolate dall'appellante e dalla resistente anche in via subordinata non possono trovare accoglimento;
del resto le parti non hanno indicato la ragioni per le quale le stesse avrebbero invece consentito di giustificare le rispettive pretese (Cass. n. 1532 del 22 gennaio 2018).
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa proposta da titolare dell'impresa individuale, contro Parte_1 CP_1
e contro , , e
[...] Controparte_2 CP_4 CP_5 CP_3
così provvede:
[...]
in parziale accoglimento dell'appello, che per il resto respinge, riforma la sentenza del Tribunale di SO e compensa le spese;
compensa le spese del grado;
nulla per le spese nei restanti rapporti.
15 Venezia lì 10 settembre 2025
Il Giudice estensore
Dr. Massimo Coltro
16
Il Presidente
Dr.ssa Rita Rigoni