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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 6670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6670 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 22709/2024 Verbale dell'udienza del 1/07/2025 Per l'opponente è presente l'avv. Antonio Scalcione per delega dell'avv. Ferraro. Per è presente l'avv. Bencardino. CP_1
Per è presente l'avv. Elena De Nicola per delega dell'avv. Giovannini. CP_2
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. L' dichiara CP_2 di accettare la rinunzia depositata da parte attrice. L' si associa. CP_1
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele EF ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22709 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione esattoriale TRA
, (cod. fisc.: ) elett.te domiciliato in Portici Parte_1 CodiceFiscale_1 al viale Leonardo da Vinci n°82 presso lo studio dell'avv. Pietro Ferraro, dal quale è rapp.to e difeso OPPONENTE E
, c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Bencardino, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Largo Alessandro Lala n. 22 OPPOSTA NONCHE' Controparte_4
(p. iva e c.f. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2 David Giovannini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena De Nicola, in Napoli, via Giosuè Carducci n. 42 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. ha proposto opposizione avverso l'intimazione n° 07120249018659740/000 Pt_1 notificata in data 03.06.2024 dall' quale Ente incaricato Controparte_5 da Controparte_4 limitatamente alla cartella esattoriale n° 07120140027570746000 per l'importo di €.
[...]
18.583,90. In particolare, il sig. contesta il diritto dell'Ente creditore ad esigere le somme de Pt_1 quo nonché quello dell'Agente di riscossione a procedere ad esecuzione forzata sulla base della deduzione di omessa notifica della cartella esattoriale e intervenuta prescrizione del credito e decadenza dal diritto all'azione. Si sono costituite le parti opposte, che hanno chiesto il rigetto dell'opposizione. Va dichiarata l'estinzione del giudizio. Invero, successivamente all'instaurazione del giudizio il sig. ha presentato istanza Pt_1 di rateizzo del credito azionato dall'esattore, manifestando la volontà di definire il presente giudizio con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, spese compensate. Le altre parti non si sono opposte, richiedendo l'ente impositore espressa rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore. Intervenuta tale rinuncia il 20/06/2025, accettata dalle convenute, va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti dato il comportamento processuale e le richieste delle parti medesime, formulate in senso adesivo o comunque non oppositivo quanto alle parti opposte, nelle memorie depositate il 22/05/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 1/07/2025
Il giudice dott. Gabriele EF
Per è presente l'avv. Elena De Nicola per delega dell'avv. Giovannini. CP_2
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. L' dichiara CP_2 di accettare la rinunzia depositata da parte attrice. L' si associa. CP_1
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele EF ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 22709 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione a intimazione esattoriale TRA
, (cod. fisc.: ) elett.te domiciliato in Portici Parte_1 CodiceFiscale_1 al viale Leonardo da Vinci n°82 presso lo studio dell'avv. Pietro Ferraro, dal quale è rapp.to e difeso OPPONENTE E
, c.f. in persona del Controparte_3 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Rossana Bencardino, presso il cui studio elett.te domicilia in Napoli al Largo Alessandro Lala n. 22 OPPOSTA NONCHE' Controparte_4
(p. iva e c.f. ) in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv.
[...] P.IVA_2 David Giovannini, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Elena De Nicola, in Napoli, via Giosuè Carducci n. 42 OPPOSTA CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il sig. ha proposto opposizione avverso l'intimazione n° 07120249018659740/000 Pt_1 notificata in data 03.06.2024 dall' quale Ente incaricato Controparte_5 da Controparte_4 limitatamente alla cartella esattoriale n° 07120140027570746000 per l'importo di €.
[...]
18.583,90. In particolare, il sig. contesta il diritto dell'Ente creditore ad esigere le somme de Pt_1 quo nonché quello dell'Agente di riscossione a procedere ad esecuzione forzata sulla base della deduzione di omessa notifica della cartella esattoriale e intervenuta prescrizione del credito e decadenza dal diritto all'azione. Si sono costituite le parti opposte, che hanno chiesto il rigetto dell'opposizione. Va dichiarata l'estinzione del giudizio. Invero, successivamente all'instaurazione del giudizio il sig. ha presentato istanza Pt_1 di rateizzo del credito azionato dall'esattore, manifestando la volontà di definire il presente giudizio con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, spese compensate. Le altre parti non si sono opposte, richiedendo l'ente impositore espressa rinuncia agli atti del giudizio da parte dell'attore. Intervenuta tale rinuncia il 20/06/2025, accettata dalle convenute, va, dunque, dichiarata l'estinzione del giudizio. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti dato il comportamento processuale e le richieste delle parti medesime, formulate in senso adesivo o comunque non oppositivo quanto alle parti opposte, nelle memorie depositate il 22/05/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- dichiara estinto il giudizio;
- compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 1/07/2025
Il giudice dott. Gabriele EF