Sentenza 30 dicembre 1968
Massime • 3
Poiche il condominio e un ente di gestione sfornito di personalita distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva ciascuno di costoro del potere di promuovere da solo, sia contro i terzi che contro i singoli condomini, le azioni a difesa dei diritti comuni inerenti all'immobile in condominio. I principi dell'accessione oppure la presunzione di comproprieta di cui all'art.1117 cod.civ. non escludono, in caso di sopraelevazione compiuta nel proprio interesse dal proprietario dell'ultimo piano dell'edificio quando la facolta di cui al comma primo dell'art 1127 cod. civ. gli sia negata dal titolo, il potere di ciascun condomino di chiedere la riduzione in pristino, costituendo una tale sopraelevazione (ancorche incidente su parti comuni, quali le mura perimetrali,ecc) innovazione abusiva che altera e sconvolge in danno di ciascuno dei condomini il rapporto di equilibrio della comunione.*
Un regolamento di condominio puo contenere, oltre la disciplina delle materie previste nell'art.1138 cod.civ., anche valide clausole limitative della proprieta esclusiva dei singoli condomini, fra le quali rientra senza dubbio l'esclusione della facolta prevista dall'art. 1127 cod.civ. per i proprietari dell'ultimo piano, soltanto se sia stato predisposto dall'originario proprietario dell'intero edificio e quindi accettato da tutti i condomini nei singoli Atti di acquisto,ovvero sia stato stipulato dalla totalita di essi e non semplicemente approvata dall'assemblea a norma dell'art.1138 cod.civ. l'accertamento delle relative condizioni costituisce indagine di merito, nello svolgimento della quale il giudice puo porre il fatto dedotto (predisposizione del regolamento da parte dell'originario costruttore e successiva accettazione di tutti gli acquirenti) a fondamento della propria decisione come pacifico e non controverso, eppercio non bisognevole di essere provato.*
Poiche i regolamenti di condominio hanno natura contrattuale, anche l'interpretazione di eventuali clausole limitative dei diritti esclusivi di singoli condomini in essi inserite - per accertare se integrino oneri reali per un loro carattere di oggettivita e durevolezza od invece un'obbligazione personale del condomino soggetto alla limitazione dei propri diritti - e rimessa unicamente ai giudici di merito. ( V 135-67 mass. N. 325830 n.2408-68 mass. N. 334787).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/12/1968, n. 4094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4094 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 1968 |
Testo completo
Poiche il condominio e un ente di gestione sfornito di personalita distinta da quella dei suoi partecipanti, l'esistenza dell'organo rappresentativo unitario non priva ciascuno di costoro del potere di promuovere da solo, sia contro i terzi che contro i singoli condomini, le azioni a difesa dei diritti comuni inerenti all'immobile in condominio. I principi dell'accessione oppure la presunzione di comproprieta di cui all'art.1117 cod.civ. non escludono, in caso di sopraelevazione compiuta nel proprio interesse dal proprietario dell'ultimo piano dell'edificio quando la facolta di cui al comma primo dell'art 1127 cod. civ. gli sia negata dal titolo, il potere di ciascun condomino di chiedere la riduzione in pristino, costituendo una tale sopraelevazione (ancorche incidente su parti comuni, quali le mura perimetrali,ecc) innovazione abusiva che altera e sconvolge in danno di ciascuno dei condomini il rapporto di equilibrio della comunione.*