CA
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 03/07/2025, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente Dott.ssa Carla Ciofani Consigliere Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere rel.
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 586/2024 R.G. trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, all'esito dell'udienza del 20 maggio 2025 sostituita dal deposito di note e vertente
TRA
p VA ) rappresentata e difesa dall'avv. Michele VENTRESCA Parte_1 P.IVA_1 del foro di Larino ed elettVAmente domiciliata in Termoli presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
p VA ) rappresentata e difesa dall'avv. Davide CARULLI Controparte_1 P.IVA_2 del foro di Vasto ed elettVAmente domiciliata S. Salvo presso il suo studio giusta procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Vasto n. 213/24 dell'11 giugno 2024 in tema di opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti ed in particolare nelle note di trattazione scritta.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1.Il Tribunale di Vasto ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione proposta da al Parte_2 decreto n. 117/20 con cui gli è stato ingiunto il pagamento, in favore di della somma di € Controparte_1
7.850,00 a titolo di penale da inadempimento degli obblighi assunti con il contratto del 18 maggio 2015 avente ad oggetto la progettazione e posa in opera, con relativo collaudo, da parte di quest'ultima società di un impianto eolico sistema da asse verticale 20 Kw.
1 1.2. La sentenza ha dato atto, nella parte motVA, delle seguenti circostanze.
Innanzitutto, la società opponente ha disconosciuto (anche ai sensi dell'art. 214 cpc) la sottoscrizione apposta alla citata scrittura prVAta sull'assunto che, a far tempo dal 23 aprile 2013 e sino al 2017, ha firmato un contratto di affitto (avente ad oggetto la gestione dell'attività alberghiera nella struttura sita in Termoli) con la Parte_3
La pretesa creditoria è stata poi anche contestata nel merito ed a tal fine è stata esclusa la esigibilità per mancato avveramento di una serie di condizioni (riguardanti il rilascio delle prescritte autorizzazioni nonché la conferma dell'ordine) nonché la indeterminatezza della penale genericamente stabilita nella misura del 10% del corrispettivo (pari ad € 78.500,00 oltre IVA) dovuto per la realizzazione dell'impianto.
1.3. La società opposta ha preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'opposizione in quanto la costituzione da parte dell'opponente è intervenuta oltre il termine perentorio (decorrente dal perfezionamento della notifica dell'atto di citazione) di giorni dieci.
1.4. Le principali argomentazioni poste a fondamento della pronunzia in rito possono di seguito essere così sintetizzate:
- il parametro normativo di riferimento in situazioni analoghe a quella che ci occupa di deposito telematico a mezzo pec di atti processuali è rappresentato dall'art. 16 bis comma 7 D.L. 179/12;
- secondo la giurisprudenza di legittimità, il deposito di atti processuali a mezzo pec integra gli estremi di una fattispecie a formazione complessa;
- con riserva di meglio argomentare nel prosieguo, è stato evidenziato che è sufficiente rilevare che se con la ricezione della seconda pec (quella di ricevuta di avvenuta consegna) vi è il perfezionamento del deposito, occorre poi accertarsi anche del contenuto delle altre due pec, la terza e la quarta;
- nella fattispecie, successVAmente alla ricezione della seconda pec in data 1 luglio 2020, a distanza di qualche giorno, ovvero il 9 luglio 2020, è stata generata dal sistema la quarta pec che ha attestato l'avvenuto rifiuto dell'atto;
- quando tale pec è stata comunicata, però, il termine perentorio per la costituzione era già trascorso
(essendo scadente il 6 luglio 2020) ed a nulla valendo la circostanza che abbia formalizzato Parte_1 la costituzione il 9 luglio 2020 a distanza di qualche ora soltanto della ricezione della c.d. quarta pec;
1.5. La decisione del tribunale istoniano è stata tempestVAmente impugnata dall'opponente della prima ora attraverso l'articolazione di tre motivi.
La prima doglianza ha riguardato l'errata valutazione ed applicazione delle norme (segnatamente dell'art. 16 bis comma 7 D.L. 179/12) sul deposito telematico (a mezzo pec) degli atti processuali.
In particolare, l'appellante ha lungamente insistito sul fatto che, dopo il perfezionamento del deposito con la ricezione di avvenuta consegna, ha avuto contezza dell'esito negativo soltanto il 9 luglio 2010 quando cioè era già decorso il termine perentorio per la sua costituzione.
2 Ciò nondimeno, a riprova della propria assoluta buona fede, ha espletato, questa volta regolarmente l'incombente, a distanza di circa tre ore dello stesso giorno.
Con il secondo motivo, la società appellante ha integralmente riproposto le doglianze riguardanti il merito della fondatezza della pretesa creditoria reiterando, di conseguenza, il disconoscimento della sottoscrizione apposta alla scrittura prVAta del 18 maggio 2015, l'inesigibilità (per mancato avveramento delle condizioni inserite nel testo dell'accordo) del credito, la nullità, per indeterminatezza della clausola penale.
L'ultimo profilo di doglianza ha riguardato il capo delle spese di lite regolate dal giudice di prime cure secondo il principio della soccombenza senza invece tener in debita considerazione l'assoluta novità della questione.
La società appellata ha resistito all'impugnazione eccependo preliminarmente l'inammissibilità della produzione documentale effettuata per la prima volta in questa sede e consistente nella c.d. terza pec relatVA all'esito dei controlli automatici.
Nel merito, ha insistito per l'improcedibilità alla luce della posizione, ritenuta oramai Controparte_1 largamente condivisa della giurisprudenza di legittimità.
Infine, ha anche chiesto la condanna della controparte per responsabilità aggravata.
Rigettata l'istanza di inibitoria, il giudizio di appello è stato istruito mediante l'acquisizione delle produzioni documentali offerte dalle parti e del fascicolo (peraltro integralmente in formato telematico) d'ufficio del primo grado.
All'esito dell'udienza del 20 maggio 2025, sostituita dal deposito di note, la causa, dopo che le parti hanno usufruito dei termini di cui all'art. 352 cpc (trattandosi di controversia assoggettabile al nuovo rito introdotto dal d.lvo 149/22), è stata trattenuta in decisione.
2.In assenza di questioni preliminari, la controversia ben può essere sin da subito delibata nel merito.
L'appello è infondato e, di conseguenza, deve essere rigettato per le ragioni di seguito meglio illustrate.
I motivi, in quanto diversi fra loro, vanno scrutinati partitamente ed al tal riguardo deve osservarsi quanto segue.
3.1.1. Come già anticipato, l'appellante ha censurato il percorso argomentativo del primo giudice che ha ritenuto l'opposizione improcedibile per tardività nella costituzione in giudizio.
In punto di fatto, non risulta assolutamente contestata la ricostruzione della cornice al cui interno deve essere inquadrata la vicenda che ci occupa ed infatti:
- la notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si è perfezionata il 26 giugno 2020;
- alle ore 10,42 del 1 luglio 2020 e quindi nel rispetto del termine perentorio previsto dall'art. 165 cpc, ha depositato, così formalizzando la propria costituzione, il suddetto atto;
Parte_1
- proseguendo con la disamina del materiale documentale versato in atti è emerso che alle ore 10.42 dello stesso giorno è stata generata la ricevuta di avvenuta consegna (c.d. RdAC);
3 - in data 9 luglio 2020, ora 9,24, quando cioè il termine perentorio era già spirato, è pervenuta all'indirizzo di posta certificata del procuratore della suddetta società, la quarta ed ultima pec attestante la mancata accettazione del deposito ed il conseguente rifiuto dell'atto;
- a distanza di poche ore e comunque sempre all'interno dello stessa giornata, l'odierna appellante ha rinnovato il deposito dell'atto di opposizione questa volta andato regolarmente a buon fine;
3.1.2. Secondo il Tribunale di Vasto il “….procedimento di deposito telematico una cd. fattispecie progressVA, la cd. seconda PEC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato ma pur sempre provvisorio, in quanto condizionato dalla ricezione della terza e della quarta PEC (in tal senso, Cass., sez. 6-1, 20/08/2020, n. 17404; Cass., sez. 6-1, 21/09/2022, n. 27654) e, quindi, al buon fine dell'intero procedimento, in quanto solo al termine dell'esito positivo dei controlli il procedimento di deposito raggiunge il suo scopo, rendendo gli atti depositati conoscibili alle parti del processo e al giudice (Cass., sez. 1,
08/11/2019, n. 28982; Cass., sez. 6-1, 20/08/2020, n. 17404; Cass., sez. 6-1, 21/09/2022, n. 27654). In caso di mancato completamento dell'iter del deposito telematico, ed in particolare ove sia risultato negativo l'esito di una o di entrambe le ultime fasi della procedura, il deposito telematico, pur perfetto, non può dirsi efficace, poiché inidoneo al raggiungimento dello scopo.
La più recente giurisprudenza, poi, ha posto l'accento anche sulla necessità di valutare una incolpevole tardività del deposito degli atti, non potendosi non tener conto che il depositante deve poter confidare nel sistema tecnologico e, quindi, nel buon esito del procedimento avviato con la spedizione (attestata dalla prima
p.e.c.), senza che inconvenienti successivi, dipendenti dal “ ”, possano incidere sulla Controparte_2 validità e tempestività dell'attività processuale compiuta, dovendosi acquisire dalla parte che ha provveduto al deposito la prova della non imputabilità dell'esito negativo dell'intero procedimento e dell'incolpevole decorso del termine di deposito (in tal senso, Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 1348 del 12/01/2024; Cass. Sez. 3
- , Ordinanza n. 19307 del 07/07/2023; Cass., n. 17404/2020; Cass., n. 6147 del 2020).
Orbene, applicando i suesposti principi di diritto alla fattispecie di causa, si rileva come le allegazioni e la documentazione fornita dall'opponente non siano sufficienti a ritenere che la stessa sia incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile.” (cfr pag. 4).
Tale motVAzione, così dovendosi superare le considerazioni svolte in sede di inibitoria in forza tuttavia di una delibazione necessariamente propria di quella fase, deve essere condivisa per una pluralità di ragioni.
Si tratta, anzitutto, di passare in rassegna la posizione anche più recente della giurisprudenza di legittimità che può essere di seguito così sintetizzata:
- “Al fine di accertare la tempestività del deposito occorre fare riferimento al momento in cui viene generata, da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, la ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) e, cioè, la cosiddetta "seconda p.e.c.", la quale attesta l'ingresso della comunicazione nella sfera di conoscibilità del "sistema giustizia"; tuttavia, considerato che la
4 struttura del procedimento di deposito telematico è a fattispecie progressVA, sicché la RdAC consente di ritenere perfezionato il deposito con effetto anticipato, ma pur sempre provvisorio, si è però ritenuto di dover precisare che il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC)” (cfr
Cass Civ, I, 12.5.2024 n. 11706);
- “In tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitVAmente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attVArsi tempestVAmente, reiterando la procedura o formulando tempestVA istanza di rimessione in termini” tant'è vero che è stato ulteriormente stabilito che “La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone l'espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene all'effettVA presenza di un fatto ostativo che risulti oggettVAmente estraneo alla volontà della parte istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato di carattere assoluto e non relativo. La seconda attiene all'immediatezza della reazione, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attVArsi per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare, avendo, altresì, riguardo, ove si tratti del deposito telematico di un atto processuale, alla necessità di svolgere accertamenti e verifiche sul punto presso la cancelleria (cfr Cass Civ, Sez I, 3.1.2025 n. 69);
- Seppur riferito al diverso caso del deposito del ricorso per cassazione, è stato chiarito che “In tema di deposito telematico del ricorso in cassazione, il definitivo consolidarsi dell'effetto di tempestivo deposito prodottosi, in via anticipata, con la ricezione della ricevuta di avvenuta consegna (RdAC) è subordinato all'esito positivo dei successivi controlli, la cui prova è data dal messaggio di posta elettronica certificata contenente l'esito dell'intervento di accettazione da parte della cancelleria (cd. quarta PEC) con la conseguenza che, in presenza di una terza PEC segnalante "errore imprevisto", successVA alla scadenza del termine ex art. 369, comma 1, c.p.c. ed in assenza della quarta PEC, ove la parte ricorrente sia rimasta inerte sino al ricevimento di tale messaggio, deve escludersi il perfezionamento del deposito” (cfr Cass Civ, III, 7.7.2023 n. 19307);
- “L'istituto della rimessione in termini, ex art. 153, comma 2, c.p.c., presuppone che la parte incorsa nella decadenza per causa ad essa non imputabile si attivi con tempestività e, cioè, in un termine ragionevolmente contenuto e rispettoso del principio della durata ragionevole del processo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata la quale aveva respinto l'istanza di rimessione in termini della parte incorsa in decadenza, per tardVA iscrizione a ruolo del gravame, che, pur avendo
5 ricevuto nell'immediatezza del deposito la terza pec contenente una comunicazione di errore tecnico, si era attVAta solo a distanza di tre mesi dalla scadenza del termine ex artt. 347 e 165 c.p.c. e, comunque, dalla scoperta dell'esito negativo dei controlli automatici)” (cfr Cass Civ, Sez II, 17.2.2025
n.4034);
- Ed in ultimo, “La tempestività del deposito telematico di un atto processuale, in caso di esito negativo del procedimento culminante con l'accettazione da parte del cancelliere (cd. "quarta p.e.c."), richiede la necessità della sua rinnovazione, previa rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., ove possa ritenersi che questi termini siano decorsi incolpevolmente a causa dell'affidamento riposto nell'esito positivo del deposito stesso;
inoltre il giudice può verificare d'ufficio il contenuto della busta telematica e, nel caso riscontri l'illeggibilità dei files per causa non imputabile all'appellante, deve rimetterlo in termini per la rinnovazione dell'incombente” (cfr Cass Civ, sez Lav, 13.3.2024 n. 6678).
Facendo allora opera di sintesi del pensiero giurisprudenziale è possibile affermare che:
a) Il processo di perfezionamento del deposito telematico di un atto processuale integra gli estremi di una fattispecie complessa nella quale possono individuarsi quattro distinti momenti;
un primo, rappresentato dalla ricevuta di accettazione deposito;
un secondo (che in ipotesi segna il possibile esito positivo della procedura) con la ricevuta di avvenuta consegna;
un terzo costituito dall'esito dei controlli automatici;
un ultimo e quarto momento con l'accettazione del deposito;
b) La c.d. terza pec, quella dell'esito dei controlli automatici risulta proveniente direttamente dal gestore del servizio e non quindi dall'ufficio giudiziario a cui l'atto è stato trasmesso;
c) In caso di avvenuta ricezione di tale ultima pec contenente la indicazione “errore imprevisto” è onere della parte interessata attVArsi prontamente per procedere alla rinnovazione dell'operazione (ove sia ancora possibile non essendo maturata alcuna preclusione) oppure attVArsi con la istanza di remissione in termini;
d) Certamente non è possibile (tanto è stato stabilito per il deposito del ricorso in cassazione ed anche dell'atto di appello, ma trattandosi di un principio di portata generale nulla vieta che esso possa parimenti trovare applicazione in una situazione analoga a quella che ci occupa) attendere, avuta comunicazione della terza pec, l'esito della quarta e ritenere di poter ancora essere nel termine per il deposito di un atto già scaduto;
3.1.3. Tali principi vanno dunque trasfusi all'interno della fattispecie che ci occupa e dalla loro corretta applicazione la soluzione del caso consegue de plano.
Non è in contestazione il deposito tardivo dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, tuttavia in questo giudizio l'appellante ha depositato (non vi aveva provveduto in primo grado e neppure in sede di inibitoria ante causam) la c.d. terza pec pervenuta il 1 luglio 2020 alle pore 13,05 con la dicitura errore imprevisto.
6 Le parti si sono soffermate a lungo sull'ammissibilità, rispetto al divieto previsto dall'art. 345 cpc, di tale produzione e della sua conseguente utilizzabilità ai fini della decisione.
Ritiene il Collegio che trattasi di un documento che afferisce alla verifica di un requisito di procedibilità della domanda e pertanto la sua ammissione sia consentita in sede di gravame.
Peraltro, giova aggiungere che, volendo opinare in senso contrario, resta il dato non superabile che la c.d. terza pec rappresenta (in forza del chiaro tenore dell'art. 16 bis comma 7 d.l. 179/12) un punto di passaggio obbligato sicchè sarebbe logicamente arduo pensare che la stessa non sia stata generata.
Ne derVA, quindi, che a partire da quel momento (quando comunque era ancora pendente il termine perentorio per la costituzione) era già nella condizione di potersi attVAre tempestVAmente per il deposito Parte_1
(scadenza 6 luglio 2020).
In proposito va, poi, ricordato che la circolare in data 23.10.15 del Ministero della Giustizia (“adempimenti di cancelleria relativi al processo civile telematico”), ha segnalato nel paragrafo 5 che: “è assolutamente da escludersi che possano trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria. Si ritiene, pertanto, consigliabile che l'accettazione del deposito di atti e documenti provenienti dai soggetti abilitati all'invio telematico sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricezione da parte dei sistemi del dominio giustizia".
Tali istruzioni impartite dal Ministero agli uffici giudiziari, sono, come specificatamente affermato dalla S.C.
“…oggettVAmente idonee, per la fonte da cui promanano e per la pubblicità cui sono assoggettate, ad indurre negli avvocati un ragionevole affidamento sul fatto che l'esito del deposito telematico sarà loro reso noto il giorno successivo alla effettuazione del medesimo e, conseguentemente, sul fatto che eventuali anomalie della procedura di deposito telematico, o anche errori da loro compiuti nell'esecuzione della stessa, emergano al più tardi il giorno lavorativo successivo al deposito;
cosicché, nell'ipotesi in cui l'iscrizione a ruolo debba avvenire entro un termine, l'esecuzione della stessa non oltre il secondo giorno lavorativo antecedente quello di scadenza del termine risulti sufficiente, sul presupposto del regolare funzionamento degli uffici, a garantire il tempo necessario per rimediare" (cfr Cass. Civ. sez. II, 27/09/2019, n. 24180),
Avendo, in difetto di elementi in grado di inquadrare il proprio comportamento come scusabile, atteso l'emissione della quarta pec e quindi la scadenza del termine senza neppure proporre istanza di remissione in termini, il deposito deve ritenersi tardivo con conseguente improcedibilità dell'opposizione.
Ne derVA, pertanto, il rigetto del primo motivo.
Il tratto assorbente del profilo in rito esonera dall'addentrarsi nella disamina del merito della vicenda e quindi dall'analisi del secondo motivo.
3.2. L'ultimo profilo di gravame ha riguardato il capo delle spese di lite che il giudice di prime cure ha posto a carico di secondo il criterio della soccombenza. Parte_1
La doglianza (che non ha investito il solo caso della rivisitazione delle spese a seguito dell'accoglimento del gravame) ha inteso contestare il percorso argomentativo del Tribunale che, a fronte della particolarità o meglio
7 della novità della questione riguardante il perfezionamento del deposito telematico degli atti avrebbe dovuto compensare integralmente le spese di lite.
Tale prospettazione, tuttavia, non persuade e di conseguenza non può essere condivisa.
E' sin troppo noto che oramai l'intento del legislatore è chiaramente circoscrivere le ipotesi di compensazione delle spese di lite a situazioni ben definite non consentendo un'interpretazione in termini eccessVAmente estensivi dell'istituto.
Muovendo da questa premessa, deve escludersi che il tema del deposito telematico ed anche l'interpretazione della normatVA di riferimento soddisfi il requisito della novità e ciò per almeno due ordini di ragioni.
La prima, riguarda il fatto che la normatVA riferimento (art. 16 bis comma 7 D.L. 179/12) è stata promulgata diverso tempo prima i fatti (verificatisi nel 2020) oggetto di causa.
La seconda motVAzione è rappresentata dal fatto che in questo arco di tempo la produzione giurisprudenziale
è stata ampia e chiaramente orientata nel senso di spiegare le ragioni che consentono di ritenere ancora la Pt_4 in termini per il deposito telematico.
A fronte dunque di tali essenziali considerazioni, anche l'ultimo motivo di appello deve essere rigettato.
4. Resta, infine, fa esaminare la richiesta di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata.
Come noto, la ratio della norma deve essere colta nell'intenzione di sanzionare ulteriormente (oltre al profilo delle spese di lite) la parte che abbia perseverato (proponendo impugnazione) nel sostenere le proprie ragioni con una condotta connotata da dolo e colpa grave.
Costituisce, oramai, ius receptum che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettVAmente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente”(cfr Cass Civ, Sez Lav, 15.2.2021 n. 3830).
Di recente, è stato ulteriormente stabilito che “Nel giudizio di appello la parte non può insistere colpevolmente in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal giudice di prime cure, oppure in censure del provvedimento impugnato la cui inconsistenza giuridica appaia ictu oculi all'appellante e dovrebbe farlo desistere dal proporre il gravame. In caso contrario la parte incorre in colpa grave, giustificando la condanna ai sensi dell'art. 96, terzo comma, c.p.c..” (cfr Corte Appello Torino, Sez III, 17.1.2022 n. 36).
Calando tali principi al caso che ci occupa, l'aver sostenuto delle argomentazioni rivelatesi sprovviste di pregio in assenza di elementi in grado di ravvisare la sussistenza del richiesto elemento soggettivo, deve portare al rigetto della domanda.
8 5. In ultimo, le spese del presente grado seguono la soccombenza e vanno liquidate come di seguito indicato.
Considerato che, alla luce delle nuove disposizioni in materia il compenso del professionista è determinato con riferimento ai seguenti parametri generali:
a) valore e natura della pratica;
b) importanza, difficoltà, complessità della pratica;
c) condizioni di urgenza per l'espletamento dell'incarico;
d) risultati e vantaggi, anche non economici, ottenuti dal cliente;
e) pregio dell'opera prestata.
Tenuto conto dell'opera prestata e delle attività svolte dall'avvocato, si reputa congruo liquidare in favore del procuratore dichiaratosi antistatario dell'appellata la somma di € 4.066,30 per compensi professionali attenendosi ai valori di liquidazione di cui al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022 (valore della controversia da € 5.201,00 ad € 26.000,00 con applicazione valori medi con riduzione per l'assenza di questioni di fatto e diritto) oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie così come espressamente previsto dal citato decreto, IVA e CPA dovuti come per legge.
6. Visto l'esito dell'appello e visto l'art. 13 co. 1 quater del D.P.R. n. 115/02, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 228/12, che prevede l'obbligo del versamento, per l'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale della domanda (ovvero di definizione negatVA, in rito, del gravame), previsto per i procedimenti iniziati in data successVA al 30 gennaio 2013 (cfr. Cass. SS.UU. n.
9938/14), dichiara che l'appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato
P.Q.M
.
La Corte di Appello di L'Aquila, sezione civile, definitVAmente pronunciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza n. 213/24 del Tribunale di Vasto così decide nel contraddittorio delle parti:
a) Rigetta, per le causali di cui in motVAzione, l'appello;
b) Rigetta la domanda di condanna dell'appellante per responsabilità aggravata;
c) Condanna l'appellante alla rifusione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario della controparte delle spese del presente grado che liquida in € 4.066,30 per compensi professionali oltre al 15%, calcolato su detto importo, dovuto per spese forfetarie, IVA e CPA dovuti come per legge.
d) Manda alla Cancelleria per l'adeguamento del contributo unificato.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 3 giugno 2025
Il Consigliere estensore
9 dott. Andrea Dell'Orso
Il Presidente
dott.ssa Nicoletta Orlandi
10