TRIB
Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa
Lucia Paura, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a ruolo con il n. 3798/2022 di R.G. avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace
TRA
(P.IVA: ), in p.l.r.p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1
difesa dall'Avv. Edoardo Strazzullo, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(CF , rappresento e difeso CP_1 C.F._1
dall'Avv. Emilio Addeo in forza di procura in atti, elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
E Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 20.05.2025 in cui la causa è stata trattenuta in decisione senza termini
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
È fondato e va pertanto accolto l'appello proposto avverso la sentenza n. 601/2022 del
Giudice di Pace di Marigliano depositata il 26.04.2022 e notificata in data 24.05.2022,
con la quale è stata accolta la domanda attorea del sig. al fine di ottenere CP_1
il risarcimento dei danni da lesioni subiti.
Dalla dinamica narrata in prime cure dall' attore emergeva che, in data 13.03.2018, verso le ore 15,00, il sig. si trovava in località Pago del Vallo di Lauro CP_1
(AV), alla via Nazionale, allorquando mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali veniva investito dal veicolo Alfa Romeo Giulietta tg. EW 700 NG di proprietà della sig.ra Controparte_2
Con il gravame proposto l'assicurazione appellante censurava la sentenza impugnata sostenendo che l'accoglimento della domanda statuito con la medesima sarebbe derivato da una pronuncia carente di motivazione e fondata su presupposti fattuali e giuridici erroneamente valutati dal Giudice di prime cure, specie con riguardo alle risultanze della prova testimoniale condotta con l'unico teste nonché Testimone_1 con riferimento alle conclusioni del C.T.U. circa la compatibilità delle presunte lesioni con la dinamica denunciata.
Si è costituito in giudizio l'appellato , contestando la narrativa CP_1
dell'appellante, chiedendo il rigetto dell'appello, sostenendo la piena correttezza della sentenza impugnata.
Occorre evidenziare che non si è costituita nel presente giudizio l'appellata CP_2
già dichiarata contumace in prime cure, e pertanto se ne dichiara la
[...]
contumacia anche nel presente giudizio.
Ciò premesso e venendo al merito dell'impugnazione proposta, è noto che, nel quadro del principio espresso nell'art. 116 c.p.c. di libera valutazione delle prove la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità degli stessi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. lav., 21-07-2010, n. 17097; Cass., sez.
lav., 07-01-2009, n. 42; Cass. civ., sez. III, 24-05-2006, n. 12362).
Non ignora inoltre questo Giudice che anche il comportamento processuale o extraprocessuale delle parti può costituire, ai sensi dell'articolo 116 cod. proc. civ., non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito (cfr. in tal senso
Cass. 26-06-2007, n. 14748; Cass. 08-02-2006, n. 2815; Cass. 12-12-2001, n. 15687).
Orbene, da un esame complessivo del materiale istruttorio acquisito, emergono una serie di incongruenze che portano a ritenere inattendibile la deposizione resa in prime cure dall'unico teste escusso e ad escludere pertanto che l'appellato Testimone_1
abbia fornito una prova rassicurante dei fatti posti a base dell'originaria domanda.
In primo luogo, si consideri che già in citazione i fatti di causa sono stati descritti in modo alquanto generico: nell'atto introduttivo, difatti, si legge che “a) il giorno 13 marzo
2018, verso le ore 15,00 circa, in Pago del Vallo di Lauro (AV), il sig. alla Controparte_3
guida della vettura Alfa Romeo tg. EW700NG di proprietà della sig.ra , Controparte_2
percorreva la via Nazionale in direzione Nola allorquando investiva i sigg. e Controparte_4
che, pedoni, stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali;
b) in conseguenza i CP_1
tanto, il sig. rovinava al suolo e riportava lesioni personali” (cfr. atto di citazione CP_1
pag. n. 1). Non vi è alcuna descrizione circa i punti di impatto tra la vettura investitrice e il sig.
né l'altezza di Via Nazionale in cui si sarebbe verificato il sinistro. CP_1
Parimenti generiche risultano le dichiarazioni rese dall'unico teste escusso, sig.ra in particolare, non convince l'intrinseca genericità, vaghezza ed Testimone_1
inverosimiglianza delle dichiarazioni rese dal predetto teste che narrava il sinistro occorso senza chiarirne in modo approfondito l'effettiva dinamica;
emergono, inoltre, diversi passaggi nei quali il teste forniva risposte del tutto generiche, omettendo di dare conto di alcun particolare rilevante idoneo a dimostrare una reale padronanza e conoscenza piena e diretta dell'evento di cui si era affermata testimone oculare (non ha precisato il giorno esatto in cui si sarebbe verificato l'incidente, le condizioni del traffico in atto, l'esatta natura e tipologia delle lesioni subite dai pedoni, chi avrebbe provveduto a richiedere l'intervento dei familiari né presso quale Presidio Ospedaliero sarebbero stati trasportati i lesionati).
Tali dichiarazioni, dunque, risultano evidentemente inidonee a confermare il sinistro dedotto dall' appellato e le modalità di accadimento dello stesso.; inoltre sul posto nessuna pubblica autorità è intervenuta, pertanto, la dinamica dei fatti non è verificabile neanche dal verbale che poteva essere redatto dagli agenti.
Di conseguenza il Giudice non può ancorare il proprio convincimento ad alcun altro elemento terzo rispetto alla testimonianza resa dal teste escusso. A tanto aggiungasi una ulteriore considerazione.
Sin dal proprio atto introduttivo la tra le varie contestazioni Parte_1
sollevate, ha manifestato dubbi in ordine alla effettiva veridicità del sinistro denunciato.
Orbene, parte attrice si è limitata, nella prima udienza di comparizione e trattazione
(cfr. verbale di prima udienza dell'08.05.2019), ad effettuare una mera contestazione di stile, oltremodo generica.
Non è inoltre emersa alcuna prova con riferimento al nesso eziologico tra il sinistro verificatosi e i danni riportati e dimostrati dall'attore.
Infatti, dal referto prodotto, eseguito il giorno del sinistro, furono diagnosticati esclusivamente dei modesti traumi e contusioni;
soltanto dalla documentazione medica recante data successiva (più di un mese dopo l'incidente), precisamente dall'esame RM
spalla, gomito dx e ginocchio sx, eseguiti presso struttura privata, sono emerse lesioni più gravi.
Pertanto, considerato il lasso di tempo intercorso, non può considerarsi provato il nesso eziologico tra il sinistro e le asserite lesioni, poiché potrebbero essere intervenute ulteriori e differenti cause nella provocazione del danno.
Dunque, alla luce dell'inattendibilità del teste, sussistendo espressa contestazione da parte di parte appellata in ordine alla dinamica del fatto storico ed in mancanza di ulteriori riscontri probatori, non può che concludersi per il rigetto della domanda, non avendo parte appellante fornito la prova – sulla stessa incombente in forza del principio generale di cui all'art. 2697 c.c. – dei fatti costitutivi della propria pretesa.
Ogni ulteriore questione deve ritenersi assorbita nelle valutazioni di cui sopra.
L'accoglimento nel merito dell'appello di comporta il rigetto della Parte_1
domanda proposta in primo grado dall' appellato , non avendo questi CP_1
fornito una prova idonea dei fatti posti a base della domanda proposta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo quanto previsto dal D.M. 55/2014, per entrambi i gradi di giudizio, nei valori minimi, tenuto conto del valore delle somme liquidate in primo grado, della scarsa complessità della controversia,
delle difese espletate dalle parti in causa e delle attività istruttorie concretamente celebrate.
Quanto alla posizione di nulla sulle spese di lite, stante la sua Controparte_2
contumacia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, prima sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Lucia
Paura, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto a ruolo con il n.
3798/2022 di R.G., così provvede:
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 - in riforma dell'impugnata sentenza n. 601/2022 del Giudice di Pace di Marigliano
rigetta la domanda proposta in primo grado da nei confronti della CP_1
; Parte_1
- condanna il sig. a pagare alla , in persona del l.r.p.t., CP_1 Parte_1
le spese di lite di entrambi i gradi di grado di giudizio, le quali vengono liquidate per il primo grado in euro 1046,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e Cassa di Previdenza, se dovute, come per legge e per il grado di appello in euro 382,50 per spese ed euro 1700,00 per compenso professionale, oltre spese generali forfettarie nella misura del 15%, IVA e Cassa di Previdenza, se dovute,
come per legge;
- Pone definitivamente a carico dell'appellato soccombente le spese di CTU.
Così deciso in Nola, lì 21.05.2025
Il Giudice Unico
Dott.ssa Lucia Paura