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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/05/2025, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1310/2024 R.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da:
, nato a [...] [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dagli Avvocati Daniela La Novara e Danilo Giracello ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in 92020 San Giovanni Gemini (AG), Via Sacramento n. 53, e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n.19, C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta C.F._2 procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avvocati Pietro Giovanni Sorce, presso il quale è elettivamente domiciliata in Caltanissetta al Viale Della Regione n. 97/D, e Rosalinda Di Piazza con studio in Mussomeli Via E. Mattei n.6.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.5.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori hanno concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Erice il 25.6.2003, atto iscritto agli atti del comune di Erice, anno 2003, n.36, parte II, serie A, uff. 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento, contestualmente proposto, di separazione consensuale poi definito con sentenza di questo Tribunale resa in data 28.10.2024, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figli, e il 7.5.2007 Per_1 Per_2
e 7.9.2011, rispettivamente, rispetto ai quali le parti hanno concordato condizioni di affidamento (il figlio
è divenuto nelle more maggiorenne per cui le condizioni di affidamento devono intendersi Per_1 riferite solamente alla figlia e di mantenimento in linea con l'interesse dei predetti, avendo, tra Per_2
l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre alla quale viene assegnata la casa familiare, stabilendo i periodi in cui la figlia potrà stare con il padre anche nei fine settimana, nel periodo estivo e nelle festività, nel rispetto delle esigenze della minore, con onere del padre, titolare di adeguati redditi da lavoro, di corrispondere alla madre quale contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, dettagliatamente elencate, e con l'Assegno Unico che verrà percepito interamente da parte della madre, potendo, per il resto, il
Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 25 giugno 2003, in Erice, tra e , come Parte_1 Pt_2 Parte_2 sopra generalizzati, atto iscritto agli atti del comune di Erice, anno 2003, n.36, parte II, serie A, uff. 1.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 20.8.2024 e confermati con le note depositate il 28.4.2025 e 13.5.2025, con la precisazione di cui in parte motiva relativamente al figlio divenuto maggiorenne.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Erice di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai signori Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice rel. dott. Calogero D. Cammarata Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1310/2024 R.G. avente ad oggetto “ricorso per separazione consensuale tra coniugi e contestuale istanza di cessazione degli effetti civili del matrimonio”; promosso da:
, nato a [...] [...], residente in [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dagli Avvocati Daniela La Novara e Danilo Giracello ed elettivamente domiciliato presso lo studio sito in 92020 San Giovanni Gemini (AG), Via Sacramento n. 53, e
, nata a [...] il [...], residente a [...]
n.19, C.F. , rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta C.F._2 procura allegata al ricorso introduttivo, dagli Avvocati Pietro Giovanni Sorce, presso il quale è elettivamente domiciliata in Caltanissetta al Viale Della Regione n. 97/D, e Rosalinda Di Piazza con studio in Mussomeli Via E. Mattei n.6.
CP_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
-Interveniente necessario-
CONCLUSIONI: all'udienza del 14.5.2025, svoltasi a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., i difensori hanno concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, nulla ha opposto.
1 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
La domanda delle parti, congiuntamente proposta ex art. 473 bis. 51 c.p.c., e diretta alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Erice il 25.6.2003, atto iscritto agli atti del comune di Erice, anno 2003, n.36, parte II, serie A, uff. 1, deve essere accolta.
Deve innanzi tutto evidenziarsi che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dell'art. 3, n. 2 lett.
b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 come modificato dalla L. 55/2015 per farsi luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio dei ricorrenti, posto che sono decorsi oltre sei mesi dall'udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nel procedimento, contestualmente proposto, di separazione consensuale poi definito con sentenza di questo Tribunale resa in data 28.10.2024, passata in giudicato.
Deve, inoltre, ritenersi che da allora i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo dagli atti alcuna indicazione contraria e come si evince, altresì, dall'esito dell'udienza a trattazione scritta in relazione alla quale le parti hanno rinunciato a comparire, dichiarando di non volersi riconciliare.
Tali evidenze militano nel senso di ritenere che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L.
898/70 cit.).
Ricorrono, pertanto, le condizioni per l'accoglimento della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Si deve, inoltre, evidenziare che dall'unione coniugale sono nati due figli, e il 7.5.2007 Per_1 Per_2
e 7.9.2011, rispettivamente, rispetto ai quali le parti hanno concordato condizioni di affidamento (il figlio
è divenuto nelle more maggiorenne per cui le condizioni di affidamento devono intendersi Per_1 riferite solamente alla figlia e di mantenimento in linea con l'interesse dei predetti, avendo, tra Per_2
l'altro, le parti previsto l'affidamento condiviso tra i genitori, con il collocamento prevalente presso l'abitazione della madre alla quale viene assegnata la casa familiare, stabilendo i periodi in cui la figlia potrà stare con il padre anche nei fine settimana, nel periodo estivo e nelle festività, nel rispetto delle esigenze della minore, con onere del padre, titolare di adeguati redditi da lavoro, di corrispondere alla madre quale contributo per il mantenimento dei figli la somma mensile di € 500,00, oltre rivalutazione monetaria annuale sulla base degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, dettagliatamente elencate, e con l'Assegno Unico che verrà percepito interamente da parte della madre, potendo, per il resto, il
Tribunale prendere atto degli ulteriori accordi intervenuti tra i coniugi.
In accoglimento della domanda va, dunque, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, potendo il Tribunale, per il resto, omologare gli accordi intervenuti tra le parti.
In mancanza di una parte soccombente, infine, nulla deve statuirsi in ordine alle spese del giudizio.
P. Q. M.
2 Il Tribunale, definitivamente decidendo, pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato il 25 giugno 2003, in Erice, tra e , come Parte_1 Pt_2 Parte_2 sopra generalizzati, atto iscritto agli atti del comune di Erice, anno 2003, n.36, parte II, serie A, uff. 1.
Omologa gli accordi intervenuti tra le parti come indicati nel ricorso depositato il 20.8.2024 e confermati con le note depositate il 28.4.2025 e 13.5.2025, con la precisazione di cui in parte motiva relativamente al figlio divenuto maggiorenne.
Nulla sulle spese.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Erice di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 19 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
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