Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/05/2025, n. 462 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 462 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Elvira Maltese Presidente rel.
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 723/2022 R.G. promossa
DA
( ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Fabio Lo Presti
Appellante
CONTRO
), in persona del sindaco p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dagli avv. Mauro Di Pace, Davide Alfredo Luigi Negretti
e Davide Salvatore Cuomo
Appellato
OGGETTO: pubblico impiego- mansioni superiori - differenze retributive
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 831 del 4.03.2022 il giudice del lavoro del Tribunale di
Catania rigettava il ricorso proposto da - collaboratrice Parte_1
amministrativa dal 1980 al 2016 alle dipendenze del Comune di Paternò,
inquadrata in categoria B di cui all'Allegato A del CCNL 31 marzo 1999 -, volto al riconoscimento delle differenze retributive correlate allo svolgimento di mansioni superiori ascrivibili alla categoria C (posizione economica C1).
Il primo giudice rilevava anzitutto che la ricorrente non aveva allegato e dimostrato la sussistenza di atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione - decorrente, nel pubblico impiego, anche in costanza di rapporto di lavoro - nel quinquennio antecedente la notifica del ricorso introduttivo del giudizio, pervenuto al protocollo dell'ente resistente il 9 marzo 2017.
Relativamente al periodo non coperto da prescrizione, ricostruita la normativa che regolava lo svolgimento da parte del dipendente pubblico di mansioni superiori e premesso che l'onere probatorio gravava sulla lavoratrice, rilevava - tenuto conto del sistema di classificazione professionale del personale non dirigenziale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle Amministrazioni del Comparto Regioni e Autonomie Locali di cui all'art. 3 del CCNL 31 marzo 1999 - che, a fronte delle complessive risultanze istruttorie, non era possibile ritenere che la ricorrente avesse assunto l'esclusiva - o quanto meno prevalente - responsabilità di tutti i processi amministrativi dell'Ufficio amministrativo del V Settore “Urbanistica ed
Edilizia Privata”, risultando dagli atti, piuttosto, che tale responsabilità era rimasta in capo al responsabile del Settore, rimanendo incentrate le incombenze della sul piano prettamente esecutivo, nell'ambito di un Parte_1
più ampio procedimento amministrativo attuato sotto la gestione e il controllo dello stesso responsabile del V Settore.
Riteneva che nessun documento aveva dimostrato che la avesse Parte_1
svolto attività di controllo dell'attività edilizia e urbanistica del territorio né che la predetta avesse adottato ordinanze di demolizione e ripristino o intrattenuto rapporti con la Procura della Repubblica ai fini della repressione dell'abusivismo nel territorio e ogni altro adempimento connesso. 3
Riteneva, altresì, che alcun elemento utile ai fini del riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea avrebbe potuto essere acquisito dall'espletamento della prova orale articolata in ricorso, in quanto vertente su capitolati in parte eccessivamente generici e valutativi e in parte superflui ai fini della decisione.
Riteneva pertanto non provato lo svolgimento, in modo prevalente e continuato sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, di mansioni riconducibili alla superiore qualifica rivendicata;
compensava per intero le spese di lite, “tenuto conto del tecnicismo della fattispecie e della dinamica fattuale della vicenda”.
Con ricorso depositato in data 8.08.2022 impugnava la Parte_1
sentenza; il appellato si costituiva in giudizio il 13.12.2024 instando CP_1
per il rigetto del gravame.
Espletata consulenza tecnica, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., scaduto il termine assegnato alle parti per il deposito di note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. per aver ritenuto prescritto il diritto alle differenze retributive rivendicate per il periodo di servizio svolto dal 1980 al 2011. Richiama al riguardo alcuni arresti della giurisprudenza di merito secondo cui la decorrenza della prescrizione non opererebbe in costanza di rapporto di lavoro, per la condizione di metus del lavoratore a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 92 del 2012.
Sostiene che, data l'estensione al pubblico impiego delle norme del rapporto di lavoro privato, la prescrizione non può avere un termine di decorrenza differente a seconda della natura, pubblica o privata, del rapporto di lavoro. 4
Assume, pertanto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, essendo il ricorso stato proposto prima del quinquennio decorrente dalla cessazione del rapporto.
1.1 Il motivo è infondato.
Come osservato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato - sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato, e anche in caso successione di contratti a termine - decorre, per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo, dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che maturano alla cessazione, a partire da tale data, perché non è configurabile un "metus" del cittadino verso la pubblica amministrazione”
(Cass. S.U. n. 36197/2023).
Tenuto conto di quanto già statuito dal Tribunale, sono pertanto prescritte le pretese afferenti al periodo antecedente il 9 marzo 2012.
2. Con il secondo motivo di gravame l'appellante impugna la sentenza per violazione dell'art. 36 della Costituzione nonché per errata valutazione dei criteri di cui all'Allegato A del CCNL 31 marzo 1999 e ss.mm.ii. per aver il primo giudice ritenuto non provato lo svolgimento di mansioni superiori, certificate a più riprese dagli organi amministrativi.
Assume che dalle certificazioni prodotte risulterebbe dimostrato lo svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria C e ben differenti da quelli rientranti nelle mansioni di inquadramento (categoria B).
In particolare, i compiti di istruzione del procedimento, di redazione delle ordinanze di demolizione e delle concessioni edilizie, di intrattenimento dei rapporti con la Procura della Repubblica (relazione “esterna (con altre istituzioni) anche di tipo diretto” di cui al profilo professionale C), nonché la funzione di responsabile dei procedimenti amministrativi, più volte conferita all'appellante - funzione che richiede approfondita conoscenza mono specialistica e assunzione di responsabilità di risultati in relazione a specifici 5
processi produttivi/amministrativi-, così come l'incarico di intrattenere relazioni dirette con gli utenti, rientrano tra le mansioni proprie della categoria
C, svolte dall'appellante in modo esclusivo e continuativo al fine di sopperire alle carenze di organico.
Del resto, con nota del 30 dicembre 2015, lo stesso Capo Unità Operativa, dopo aver elencato le attività svolte dalla aveva proposto di Parte_1
assegnare alla predetta “oltre al normale svolgimento del proprio compito, anche di svolgere l'attività amministrativa del servizio abusivismo edilizio e
l'inquadramento ad una qualifica funzionale superiore”. Evidenzia di aver prodotto tutte le certificazioni, pur apprezzate ma non correttamente valutate dal primo giudice, utili a dimostrare lo svolgimento delle mansioni superiori ai fini del riconoscimento delle differenze retributive rivendicate.
2.1 Il motivo è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono.
Nel fare rinvio a quanto già evidenziato dal primo giudice sia con riferimento ai principi che governano lo svolgimento di fatto di mansioni superiori nel pubblico impiego (cfr. sentenza, pp. 5-6), che con riferimento alle declaratorie delle categorie B e C, correttamente riportate in sentenza (allegato A al CCNL
31.03.1999; cfr. sentenza, pp. 6-8), per il periodo non coperto da prescrizione emerge anzitutto dagli atti (cfr. anche sentenza impugnata, pag. 8) che, con ordine di servizio del 14 maggio 2013, il responsabile del Settore V
“Urbanistica ed Edilizia privata” nominava la addetta all'Ufficio Parte_1
Amministrativo, “Responsabile del procedimento Amministrativo:
1. Si occupa di atti amministrativi inerenti le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, il recupero degli oneri concessori compresa la predisposizione delle
Ordinanze-Ingiunzioni;
2. Rapporti con l ”. Controparte_2
Nel suddetto ordine di servizio si prevedeva altresì espressamente che “Gli attuali responsabili dei procedimenti (tra cui l'odierna appellante) provvederanno al completamento delle istruttorie e alle proposte di 6
procedimenti, fatti salvi i casi indicati con provvedimento del Responsabile del
Settore”.
Le mansioni descritte nell'ordine di servizio, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, sono tipiche, invero, dei dipendenti inquadrati in categoria C - cui appartengono i lavoratori che svolgono “attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati”
e, tra essi, l'istruttore amministrativo (l'appellante era stata espressamente designata nel suddetto ordine di servizio, come s'è detto, “Responsabile del procedimento Amministrativo”) -, apparendo di contro certamente riduttiva, per il caso di specie, la declaratoria della categoria B (cui appartengono i lavoratori che nel campo amministrativo provvedono alla mera “redazione di atti e provvedimenti utilizzando il software grafico, fogli elettronici e sistemi di videoscrittura nonché alla spedizione di fax e telefax, alla gestione della posta in arrivo e in partenza. Collabora … alla gestione degli archivi e degli schedari ed all'organizzazione di viaggi e riunioni”).
Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, non rileva poi che la responsabilità dell'intero ufficio sia rimasta in carico al Responsabile del V
Settore, avendo detta responsabilità natura del tutto diversa da quella propria del dipendente impegnato a svolgere attività di istruttore amministrativo di categoria C.
Soccorrono, inoltre, come evidenziato dallo stesso Tribunale (cfr. sentenza, pp. 9-10) la nota dell'8/11.05.2015, prot. n. 1653/V Sett., nella quale si dava atto che “Per obiettive esigenze di servizio, la Sig.ra Parte_1
dipendente di ruolo presso questo con la qualifica ”, è stata Pt_2 Pt_3
nominata dal Responsabile del V Settore ““Urbanistica ed Edilizia Privata”,
Responsabile di procedimento amministrativo. Che a seguito del lavoro svolto ed il programma che impegnerà l'Ufficio nei prossimi mesi rendono 7
necessario, per una buona efficienza e funzionalità dei servizi svolti dal V
Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata”, di dover adibire alle mansioni ed ai compiti della categoria “C”, la dipendente … per un periodo di Parte_1
mesi sei”, nonché l'ordine di servizio n. 1 dell'11.11.2015, con il quale il responsabile del V Settore “Urbanistica ed Edilizia Privata”, nel dare esecuzione alla deliberazione di G.M. del 21.02.2015 n. 66 con la quale era stato approvato il Regolamento dei Servizi e degli Uffici e tenuto conto anche degli obiettivi posti nella determina sindacale n. 30 del 24.07.2015, provvedeva alla individuazione dei responsabili dei procedimenti ordinariamente in capo al
Settore, disponendo la nomina dell'odierna appellante, addetta all'Ufficio amministrativo, quale “Responsabile del Procedimento Amministrativo”, con compiti di “
1. Redazione degli atti amministrativi inerenti le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie, il recupero degli oneri concessori compresa la predisposizione delle Ordinanze-Ingiunzioni;
2. Rapporti con l'Ufficio
Trasparenza”, anche in questo caso prevedendo che” Gli attuali responsabili dei procedimenti provvederanno al completamento delle istruttorie e alle proposte di procedimenti, fatti salvi i casi indicati con provvedimento del
Responsabile del Settore”.
Rileva, altresì, la nota del 30.12.2015, prot. n. 4289/V SETT., indirizzata al sindaco, nella quale il responsabile del Settore V “Urbanistica ed Edilizia
Privata” dava atto della necessità di individuare “personale Amministrativo che si occupi di tutta la parte amministrativa del Servizio Abusivismo Edilizio”, che la “Sig.ra … è disposta ad assumersi tale impegno” e - Parte_1
soprattutto - che la predetta “in atto è Responsabile del Procedimento Edilizia
Privata occupandosi di: rilascio di tutte le Concessioni Edilizie (PEEP,
Cimitero ed Edilizia in genere); Rilascio delle Autorizzazioni Edilizie;
Istruttoria Amministrativa delle Concessioni;
Provvedimenti di preavviso di diniego, diniego ed annullamenti;
Certificazioni ed attestazioni riguardanti il
Settore; Recupero somme degli oneri concessori;
Pubblicazione e Trascrizione 8
delle Concessioni Edilizie;
Trasmissione e cura dei rapporti con l'ufficio
ISTAT, con l'ufficio Trasparenza e altri Enti;
Rapporti con il pubblico, classificazione delle pratiche in arrivo ed evase, certificati di agibilità e abitabilità e tenuta e classificazione dell'archivio storico e corrente” (Con tale nota il responsabile del V Settore proponeva pertanto di assegnare alla in aggiunta agli elencati compiti già espletati, lo svolgimento Parte_1
dell'attività amministrativa del Servizio Abusivismo Edilizio “che comprende:
° Controllo dell'attività edilizia ed urbanistica del Territorio;
° Ordinanze di demolizione e ripristino, Predisposizione di tutti gli atti amministrativi e rapporti con la Procura della Repubblica per la repressione dell'abusivismo nel territorio ed ogni altro adempimento connesso”).
Si attesta, infine, nella nota del 16.06.2016, prot. n. 924/V Sett., rilasciata dal responsabile del Settore su richiesta della che la stessa, all'interno Parte_1
dell'Ufficio Amministrativo, era “responsabile della: - Redazione degli atti amministrativi inerenti le concessioni edilizie;
- Redazione degli atti amministrativi inerenti le autorizzazioni edilizie;
- Il recupero degli oneri concessori compresa la predisposizione delle Ordinanze-Ingiunzioni; -
Rapporti con l'Ufficio Trasparenza;
- Classificazione e numerazione delle pratiche edilizie in arrivo;
- Trasmissione delle concessioni per la pubblicazione all'Albo Pretorio;
- Trasmissione delle Concessioni per la registrazione alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Catania”.
Dalla suddetta documentazione emerge pertanto incontrovertibilmente, a parere del collegio, il pieno ed esclusivo svolgimento da parte dell'odierna appellante di mansioni esattamente sussumibili nella categoria C, profilo di istruttore amministrativo.
3. Alla luce dei superiori rilievi e dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità in materia (cfr. per tutte Cass. 2102/2019), nonché tenuto conto delle risultanze della disposta consulenza tecnica d'ufficio (da intendersi qui integralmente richiamata), le cui conclusioni appaiono 9
condivisibili in quanto frutto di accurati calcoli privi di errori evidenti, l'ente appellato va pertanto condannato al pagamento in favore di Parte_1
della somma di euro 2.718,76 per le differenze retributive dovute, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun credito al soddisfo.
Non spetta invece l'importo calcolato dal CTU a titolo di differenze sul TFS, alla luce dei principi affermati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità dal collegio condivisa (cfr., ex multis, Cass. 18999/2010): “Per i dipendenti degli enti locali, la retribuzione contributiva, alla quale si commisura
l'indennità premio di servizio, a norma dell'art. 4 della legge 8 marzo 1968, n.
152, è costituita solo dagli emolumenti testualmente menzionati dall'art. 11, quinto comma, legge cit., la cui elencazione ha carattere tassativo e il cui riferimento allo "stipendio o salario" richiede un'interpretazione restrittiva, alla luce della specifica menzione, come esclusivi componenti di tale voce, degli aumenti periodici della tredicesima mensilità e del valore degli assegni in natura. Conseguentemente non possono assumere rilievo, ai fini della determinazione della suindicata indennità, le maggiori competenze spettanti in seguito allo svolgimento di fatto di mansioni superiori, in quanto tali competenze non fanno parte degli emolumenti specificatamente indicati dalla norma e non possono essere considerate come componenti fisse dello stipendio, avendo l'amministrazione la facoltà di porre fine all'assegnazione delle mansioni superiori”.
4. Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate, per entrambi i gradi di giudizio, come da dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/2014 (aggiornati al DM 147/2022) e tenuto conto del valore effettivo della controversia e dell'attività difensiva svolta.
Rimangono definitivamente a carco della parte appellata le spese di CTU, separatamente liquidate.
P.Q.M.
10
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, condanna il , in persona del sindaco p.t., al Controparte_3
pagamento in favore dell'appellante della somma di euro 2.718,76, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla scadenza di ciascun credito al soddisfo;
condanna l'ente appellato al pagamento in favore di controparte delle spese processuali di entrambi i gradi, che liquida in euro 1.800,00 per il primo grado e in euro 2.000,00 per il presente, oltre rimborso forfetario spese generali
(15%), CPA e IVA;
pone definitivamente a carico di parte appellata le spese di CTU, separatamente liquidate.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 29 maggio 2025.
La Presidente est.
Dott.ssa Elvira Maltese