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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/06/2025, n. 2715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2715 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14690/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Salvatore Di Stefano, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Marianna Cangialosi, C.F._2 rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la cessazione degli effetti civilI del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale del 18/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente a AR il 25/10/1986 e che da tale unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, ha dedotto di Per_1
1 essersi separata dal marito in forza della sentenza n. 4825/2021 del 9-14/12/2021, emessa a definizione del procedimento n. 1412/2019 R.G.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura non inferiore ad €
300,00.
Con memoria depositata telematicamente il 17/5/2025, si è costituito Controparte_1
chiedendo la sola pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18/6/2025, le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato, rappresentando di aver raggiunto un accordo. Nello specifico, hanno chiesto la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione economica, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegno divorzile. Pertanto, la causa è stata riservata per la decisione.
_____________
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a AR (PA) il 25/10/1986
e la separazione fra gli stessi si è protratta per più un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione giudiziale definito con sentenza n. 4825/2021 del 9-14/12/2021, emessa a definizione del procedimento n. 1412/2019 R.G.
Pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a AR (PA) il
25/10/1986 tra nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a Castellammare del Golfo (TP) il 10/6/1967, iscritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 94, parte II, serie A, anno 1986;
2 • dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 19 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott.ssa Alice Muratore.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Monica Montante Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14690/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
nata a [...] il [...] (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata presso l'avv. Salvatore Di Stefano, rappresentante e difensore;
ricorrente
E
, nato a [...] il [...] (c.f.: Controparte_1
, elettivamente domiciliato presso l'avv. Marianna Cangialosi, C.F._2 rappresentante e difensore;
resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
AVENTE AD OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: pronunziare la cessazione degli effetti civilI del matrimonio alle condizioni tra di esse concordate, come da verbale del 18/6/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29/11/2024 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio concordatario con la resistente a AR il 25/10/1986 e che da tale unione è nato il figlio maggiorenne ed economicamente indipendente, ha dedotto di Per_1
1 essersi separata dal marito in forza della sentenza n. 4825/2021 del 9-14/12/2021, emessa a definizione del procedimento n. 1412/2019 R.G.
Sulla base di quanto esposto, ha chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e il riconoscimento dell'assegno divorzile in misura non inferiore ad €
300,00.
Con memoria depositata telematicamente il 17/5/2025, si è costituito Controparte_1
chiedendo la sola pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza del 18/6/2025, le parti sono comparse personalmente dinanzi al giudice delegato, rappresentando di aver raggiunto un accordo. Nello specifico, hanno chiesto la sola pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza alcuna statuizione economica, avendo la ricorrente rinunciato alla domanda di assegno divorzile. Pertanto, la causa è stata riservata per la decisione.
_____________
Ciò posto, osserva il Tribunale che ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Infatti, i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario a AR (PA) il 25/10/1986
e la separazione fra gli stessi si è protratta per più un anno a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Palermo nel giudizio di separazione giudiziale definito con sentenza n. 4825/2021 del 9-14/12/2021, emessa a definizione del procedimento n. 1412/2019 R.G.
Pertanto, sussistono i presupposti per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
• pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a AR (PA) il
25/10/1986 tra nata a [...] il [...], e , nato Parte_1 Controparte_1
a Castellammare del Golfo (TP) il 10/6/1967, iscritto negli atti dello Stato civile del predetto Comune al n. 94, parte II, serie A, anno 1986;
2 • dispone che questa sentenza, in copia autentica, al passaggio in giudicato venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 19 giugno 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. ed est. Francesco Micela
Gabriella Giammona
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Magistrato
Ordinario in Tirocinio, Dott.ssa Alice Muratore.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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