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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 11/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE TERZA CIVILE
La Corte, in composizione collegiale, nelle persone dei SInori Magistrati
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso ConIGliere
Dott. Nicola Traisci Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al numero 438/2023 del Ruolo
Generale della Corte promossa da: IGnora (c.f. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avvocato Antonio Invidia, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Peschiera del Garda alla Via Marzan 4
APPELLANTE
contro
:
difeso dall'Avvocato Nadia Gallitto, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Augusta alla Via San Giuseppe 35
APPELLATO avente ad oggetto: appello avverso la sentenza numero 202/2023 del
Tribunale di Vicenza, depositata in data 26 gennaio 2023
CONCLUSIONI
Di parte appellante
1. Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita riformare l'impugnata sentenza n.
202/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza nelle parti in cui:
a) rigetta la domanda di risarcimento del danno a favore della IG.ra
; Pt_1
b) condanna la IG.ra al pagamento della somma di € 24.000,00 a Pt_1
favore del IG. ; Pt_2
c) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 cpc avanzata nei confronti del IG. . Pt_2
2. Per l'effetto, conseguentemente, in parziale riforma della sentenza n.
202/2023 pronunciata dal Tribunale di Vicenza, nei limiti sopra indicati, accogliersi le rassegnate conclusioni di primo grado e che in appresso si ripropongono:
“Nel merito:
- Voglia l'Ill.mo Giudice adito rigettare tutte le domande avanzate da parte attrice in quanto infondate sia in fatto che in diritto per tutte le ragioni esposte nei precedenti atti difensivi;
Nel merito in via riconvenzionale : - Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa conferma della sentenza in punto: a) grave inadempimento posto in essere dal IG. per Parte_2
tutte le ragioni esposte sia in fatto che in diritto;
b) risoluzione del contratto preliminare di compravendita sottoscritto in data 22.05.2017 in ragione del grave inadempimento posto in essere da parte del IG. Pt_2
così come meglio specificato in fatto e in diritto, condannare il IG. : Pt_2
1) al risarcimento dei danni subiti dalla IG.ra a seguito Pt_1
dell'inadempimento posto in essere dallo stesso, da liquidarsi nella somma di euro 24.500,00 corrispondente al mancato guadagno, o nella somma minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia, con rivalutazione monetaria e interessi dal giorno della domanda al saldo;
2) al risarcimento del danno alla salute sofferto dalla SI.ra Parte_1
in ragione del forte stress, ansia e preoccupazione che affligge la
[...]
stessa da mesi a questa parte, danni che si quantificano nella somma di euro 20.000,00 ovvero nella maggior o minor somma che il Giudice riterrà più opportuna;
3) al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. da “lite temeraria” cagionati alla SI.ra , nella somma che sarà ritenuta equa di Parte_1
giustizia;
In istruttoria:
a) Ammettersi prova per testi ed interpello formale del IG. Parte_2
.”
[...]
3. In istruttoria
Voglia l'Ill.ma Corte adita valutare l'opportunità di disporre CTU medico- legale sulla persona della IG.ra , al fine di valutare le conseguenze Pt_1 subite dalla stessa sul suo stato psicofisico in conseguenza del comportamento causato dal convenuto/appellato, SI. , e meglio Pt_2
descritto nella narrativa della comparsa di costituzione e del presente scritto;
4. In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre Spese generali pari al
15%, CPA ed IVA se dovute, di entrambi i gradi di giudizio;
Di parte appellata
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Venezia adita:
- rigettare il proposto gravame e, per l'effetto, confermare le statuizioni di cui alla sentenza n. 202/2023 del Tribunale di Vicenza.
Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il IGnor ha evocato al giudizio del Tribunale di Vicenza la IGnora Pt_2
premettendo di averle formulato, nel dicembre 2016, una proposta Pt_1
di acquisto del suo esercizio commerciale di tabaccheria, ricevitoria ed edicola sito in Vicenza al prezzo complessivo di 80.000,00 euro;
ha altresì esposto che, in attuazione dell'accordo di cessione, era seguita nel gennaio
2017 e nel maggio 2017 la sottoscrizione di due scritture private per disciplinare il pagamento del corrispettivo, espressamente prevedendo che il formale atto di trasferimento non avrebbe potuto essere stipulato prima del
30 ottobre 2017 e che medio tempore egli avrebbe gestito l'attività, quale rappresentante temporaneo della titolare promittente ovvero sarebbe stato da quella assunto come dipendente part time, facendosi carico dei relativi costi. Denunciando l'inottemperanza della alle intese intercorse ha Pt_1
quindi chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto preliminare stipulato con la scrittura privata del maggio 2017 per inadempimento della promittente e la sua condanna al risarcimento del danno nonché al pagamento della complessiva somma di 77.168,02 euro, di cui 20.000,00 euro a titolo di restituzione del doppio della caparra data, 25.000,00 euro a titolo di restituzione dell'acconto prezzo, ed il restante a titolo di restituzione di quanto versato sul conto della promittente durante la gestione, nonché degli oneri aziendali e dei costi di approvvigionamento e gestione della tabaccheria.
La convenuta, ritualmente costituitasi in giudizio, ha avversato la pretesa rivoltale, descrivendo quali fossero state a suo dire le intese effettivamente raggiunte con il promissario e quale invece era stato il suo inadempiente contegno gestionale dell'esercizio commerciale, altresì negando di aver incassato le somme indicate dall'attore ad eccezione della caparra e dell'acconto prezzo per il complessivo ammontare di 24.000,00 euro, ed ulteriormente disconoscendo, per non averle sottoscritte, le bozze prodotte dall'attore ed invece indicando nella scrittura privata datata 22 maggio 2017
l'unico contratto preliminare effettivamente stipulato;
su tali premesse ha quindi chiesto il rigetto della domanda attorea ed ha spiegato domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto preliminare del 22 maggio 2017 per l'inadempimento del promissario acquirente e la sua condanna al risarcimento del danno patrimoniale (quantificandolo in 24.000,00 euro) e di quello non patrimoniale (quantificandolo in 20.000,00 euro).
Il Tribunale, disattese le istanze istruttorie delle parti, ha deciso la causa con rigetto della domanda attorea di risoluzione del contratto e parziale accoglimento di quella riconvenzionale, e pertanto ha dichiarato la risoluzione del contratto preliminare del 22 maggio 2017 per l'inadempimento del promissario acquirente con obbligo di Pt_2
restituzione a carico della della somma di 24.000,00 euro oltre Pt_1
interessi, disponendo l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso quella pronuncia ha interposto appello la chiedendone Pt_1
l'integrale riforma quanto alla svolta domanda di risarcimento dei danni.
L'appellato ha resistito al gravame instando per il suo rigetto.
Invitate le parti a precisare le rispettive conclusioni mediante deposito telematico di note scritte, come sopra riportate, la Corte ha riservato la causa in decisione concedendo i termini di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Vanno preliminarmente delibate le istanze istruttorie che l'appellante ha proposto nel grado.
Quanto alle prove dichiarative per interpello e testimoni, formulate mediante l'articolazione di quarantatre capitoli, la Corte ne rileva l'inammissibilità.
In capitoli contrassegnati dai numeri 1, 2, 3, 10 e 15 attengono circostanze non contestate.
I capitoli contrassegnati dai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 19, 20, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 38, 39 e 40 attengono circostanze irrilevanti ai fini del decidere. I capitoli contrassegnati dai numeri 22, 23, 34, 35, 36, 37, 41, 42, e 43 attengono circostanze di rilievo documentale.
I capitoli contrassegnati dai numeri 13, 14, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 32 e 33 sono inammissibilmente articolati sia perché comportano valutazioni soggettive precluse al testimone, ovvero perché riportano circostanze generiche ovvero ancora perché espressi in forma negativa
Quanto poi alla richiesta di consulenza tecnica medico legale ne va dichiarata la inammissibilità in ragione del contenuto prettamente esplorativo non potendo il mezzo sopperire alla carenza probatoria della parte quanto alla sussistenza ed alla quantificazione del rivendicato danno alla persona.
- Passando alla delibazione del merito dell'impugnazione, l'appellante ha criticato la pronuncia formulando un unico motivo di doglianza variamente articolato con il quale ha denunciato l'omessa ed errata valutazione dei fatti di causa, nonché l'omessa ed errata valutazione delle risultanze istruttorie, nonché ancora denunciando vizio di insufficienza, carenza, illogicità, contraddittorietà ed incongruenza della motivazione.
La Corte ravvisa l'infondatezza della doglianza in ciascuna delle sue formulazioni.
Quanto agli ipotizzati vizi della motivazione l'appellante pur riportandoli nell'intitolazione del motivo non ha argomentato alcunchè quanto alla loro sussistenza neppure avvedendosi dell'intrinseca contraddittorietà tra i vari profili, sicché così formulata quella censura è inammissibile difettando della pur minima specificità enunciativa,
Quanto alla valutazione dei fatti di causa (che l'appellante lamenta indifferentemente essere stata omessa ed errata) la Corte rileva che la ricostruzione operata dal Tribunale, oltre che essere agevolmente evincibile dal testo del provvedimento per essere stata meticolosamente redatta, è pienamente concordante con l'andamento processuale avendo il precedente giudice dato dettagliatamente atto delle contrapposte allegazioni, di tal che tale profilo di doglianza non è meritevole di accoglimento.
Quanto alla valutazione delle prove (che l'appellante, altrettanto indifferentemente, ha denunciato essere stata omessa ovvero essere errata) la censura d'appello consta della riproposizione in termini esclusivamente assertivi della tesi secondo cui il minor corrispettivo realizzato dalla vendita effettuata in favore dell'acquirente fosse stato cagionato dalla Per_1
cattiva gestione dell'esercizio commerciale addebitabile al . Pt_2
Rispetto all'assunto che ha sorretto la domanda della il Tribunale Pt_1
ne ha constatato l'insufficienza probatoria – valutazione questa pienamente condivisa dalla Corte – evidenziando come la documentazione dimessa in atti nulla attestasse quanto alla gestione del , sia perché si trattava di Pt_2
documenti di generico contenuto e sia perché detti documenti erano collocabili in epoca in cui era ormai conclamato il deterioramento dei rapporti negoziali tra i contraenti.
Con la petizione d'appello la nulla ha contrapposto alle ragioni del Pt_1
decidere illustrate dal precedente giudicante, limitandosi piuttosto a sostenere che il pur affermato inadempimento del promissario Pt_2
avrebbe dovuto di per sé solo indurre il Tribunale a ritenere altrettanto sussistente e provato il danno costituito dal minor valore della vendita quale diretto effetto della cattiva gestione di quegli nel corso dell'anno 2017. La tesi, a giudizio del Collegio, non è però fondatamente sostenibile sia perché si risolve in termini del tutto assiomatici mancando di confrontarsi con la rilevata carenza di prova della derivazione causale dalla condotta del
, sia perché non consta prova del fatto che la stipulò con Pt_2 Pt_1
l'acquirente la vendita dell'azienda commerciale ad un valore Per_1
inferiore rispetto a quello reale, ovvero al normale suo valore di mercato, tale da far ritenere sussistente il presupposto stesso della domanda risarcitoria.
Quanto invece al danno non patrimoniale che l'appellante ha indicato nello stress derivatole dalle vicissitudini giudiziarie, il Tribunale aveva ravvisato come non fosse stata dimostrata la sussistenza di alcun danno biologico di apprezzabile rilievo giuridico tale da individuarne l'ammontare risarcibile essendo la produzione documentale sul punto limitata ad una certificazione medica: il documento in parola (contrassegnato dal numero 4 della produzione del precorso grado) consta per il vero della sola prima pagina d'una certificazione datata 28 giugno 2018 dal medico curante della
(peraltro non è visibile alcuna sottoscrizione mancando la pagine Pt_1
ovvero le pagine successive alla prima) dal quale si apprende di uno stato d'ansia e preoccupazione correlato ad una vicenda giudiziaria senza però comprendere gli effetti di danno che da tale stato di stress sarebbero derivati.
Ciò rilevato, la sollecitazione dell'appellante all'espletamento d'una consulenza tecnica d'ufficio (di per sé inammissibile stante la finalità esplorativa) finisce in definitiva per confermare la permanenza della carenza di prova dell'asserito danno alla salute e dunque la correttezza della decisione reiettiva del Tribunale sul punto, come tale insuscettibile di diverso esito.
- In conclusiva analisi, dovendosi ritenere assorbita ogni altra questione devoluta, deve pervenirsi alla reiezione dell'impugnazione con la conferma della pronuncia gravata.
- Stante l'esito di rigetto deve farsi applicazione del criterio di soccombenza di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile e pertanto le spese di lite nel grado andranno poste a carico dell'appellante ed in favore dell'appellato nella misura liquidata in dispositivo per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, rapportata ai parametri minimi vigenti tenuto conto del valore della causa, della non eccessiva complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e del pregio delle attività difensive prestate.
- In applicazione dell'articolo 13 comma 1 quater del DPR numero
115/2002 l'appellante va dichiarata tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello.
P.Q.M.
la Corte, decidendo sull'appello come in epigrafe proposto avverso la sentenza numero 202/2023 del Tribunale di Vicenza, depositata in data 26 gennaio 2023, così provvede:
- rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite nel grado in favore dell'appellato liquidandole in € 1.984,00 oltre rimborso forfetario ed accessori di legge;
- dichiara l'appellante tenuta al pagamento dell'ulteriore somma pari all'importo del contributo unificato per il grado d'appello. Venezia, li 19 dicembre 2024
Il Giudice estensore
Dott. Nicola Traisci
Il Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni