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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 24/02/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE 7^ CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del giudice dott. Patrizio Gattari ha pronunciato la seguente sentenza
nella causa civile iscritta al n. 38691/2022 R.G. promossa da
( ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Milano, v. Amedei n. 15,
presso lo studio degli avv.ti Alfredo Talenti e Nadia Stoppa, che lo rappresentano e difendono per delega in atti
attore/opponente
contro
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Patrizia Perrino ( del Foro di Email_1
Verona, che lo rappresenta e difende per delega in atti
convenuto/opposto
Oggetto: appalti di servizi – pagamento prezzo
Sulle conclusioni precisate dalle parti costituite come da fogli allegati al verbale di udienza del 17/9/2024. RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'originario ricorso per decreto ingiuntivo da cui scaturisce la presente opposizione, l'opposto ha chiesto la condanna di Controparte_1 [...]
a pagare la somma di euro 170.398,86 oltre interessi Parte_1
moratori a saldo dei corrispettivi risultanti dalle fatture n. 32/2022, n. 33,/2022, n.
34/2022, n. 35/2022, n. 36/2022, n. 37/2022, n. 38/2022, n. 39/2022 e n. 40/2022
relative ai servizi di pulizia eseguiti nel mese di aprile 2022 da presso CP_1
gli alberghi Hotel Ibis Malpensa, Novotel Malpensa, Novotel Milano Linate e Hotel
Mercure Roma in esecuzione dei contratti di appalto conclusi dalle parti nel 2019
e cessati a fine aprile 2022.
Ha proposto opposizione esponendo: che le parti Parte_1
avevano concluso il 6/5/2019 cinque distinti contratti di appalto per i servizi di pulizia e sanificazione delle cinque strutture alberghiere gestite;
che tutti i contratti di appalto cessati il 30/4/2022 prevedevano il pagamento delle fatture nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione e il diritto della committente di sospendere il pagamento fino alla consegna da parte dell'appaltatore della documentazione prevista nella clausola n. 12; che in particolare nei contratti era espressamente pattuito l'obbligo della società appaltatrice di consegnare al committente la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e dei relativi oneri previdenziali e assicurativi ai lavoratori utilizzati negli appalti;
che nonostante il committente avesse richiesto la documentazione prevista nel contratto la controparte non aveva assolto all'obbligo di consegna;
che pertanto il committente era legittimato a sospendere il pagamento dei corrispettivi pretesi dall'appaltatore sia in base a quanto previsto nei contratti, sia in quanto esposto come debitore solidale, a norma dell'art. 29 D.Lvo 276/2003 e dell'art. 1676 c.c., nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e degli enti previdenziali;
che il committente aveva già ricevuto richieste di pagamento di somme da parte degli ex dipendenti dell'appaltatore impiegati nell'esecuzione dei contratti di appalto oggetto di causa non pagati dalla controparte.
Su tali allegazioni l'opponente chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito ritualmente l'opposto il quale esponeva: che il Controparte_1
termine di pagamento delle fatture era scaduto alla data di deposito del ricorso monitorio;
che la clausola n. 12 prevista nei contratti di appalto era generica,
costituiva un'illecita limitazione della responsabilità ex art. 1229 c.c. e non riguardava il pagamento del T.F.R.; che aveva inviato alla committente la documentazione relativa al dovuto ai dipendenti impiegati negli appalti e Pt_2
con i quali erano cessati i rapporti di lavoro;
che la committente non aveva tuttavia provveduto al pagamento del corrispettivo dovuto in base ai contratti;
che nelle more l'opponente aveva pagato la somma complessiva di euro 63.681,86 ad ex dipendenti dell'appaltatore impiegati nello svolgimento dei servizi di pulizia presso gli hotel e in una procedura espropriativa presso terzi promossa da altri dipendenti davanti al Tribunale di Verona aveva dichiarato di essere Parte_1
debitrice verso della somma di euro 39.026,38 che sarebbe quindi CP_1
stata assegnata ai creditori procedenti ex dipendenti;
che detratta la CP_1
somma già pagata agli ex dipendenti dell'appaltatore e quella oggetto di pignoramento da parte di altri ex dipendenti residuava un credito dell'opposto verso l'opponente di euro 66.681,86. Pertanto l'opposto concludeva chiedendo la condanna dell'opponente a pagare la somma di euro 66.681,86 oltre interessi moratori.
L'istruttoria si è esaurita nell'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, anche a seguito dell'accoglimento di istanze di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.
per la produzione di documentazione relativa a pagamenti agli ex dipendenti di avvenuti dopo il maturare della preclusione istruttoria. CP_1 Nel corso del giudizio la difesa opponente ha prodotto ulteriore documentazione relativa a pretese di pagamento di somme avanzate nei confronti del committente da ex dipendenti dell'appaltatore opposto.
All'udienza del 17/9/2024 la causa è stata trattenuta in decisione concedendo alle parti i termini ordinari per il deposito degli scritti conclusivi.
Venendo all'esame della domanda dell'opposto (attore sostanziale) avente ad oggetto il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi di pulizia svolti presso le cinque strutture alberghiere dell'opponente sopra indicate, va premesso che è
incontroverso che i cinque contratti di appalto oggetto di causa sono cessati il
30/4/2022 e che sino a tale data la società appaltatrice opposta ha svolto i servizi di pulizia negli hotel della committente, maturando il credito di euro 170.398,86
per le prestazioni rese nell'aprile 2022 come risulta dalle fatture n. 32/2022, n.
33,/2022, n. 34/2022, n. 35/2022, n. 36/2022, n. 37/2022, n. 38/2022, n. 39/2022
e n. 40/2022 allegate al ricorso monitorio.
È altresì pacifico, oltre che risultante dai documenti prodotti nel corso del giudizio,
che la società committente ha ricevuto varie richieste di pagamento ed ha subito iniziative giudiziali da parte di ex dipendenti dell'appaltatore per crediti relativi a prestazioni lavorative svolte presso gli hotel della committente Parte_1
Le suddette circostanze debbono ritenersi provate a norma dell'art. 115 c.p.c.
Nei contratti di appalto di cui si discute le parti hanno espressamente pattuito che il pagamento del prezzo da parte di dei servizi di pulizia resi da Parte_1 CP_1
era subordinato all'invio da parte dell'appaltatore alla fine di ogni mese della
[...]
documentazione prevista nella clausola 12 del contratto, fra cui in particolare l'elenco dei dipendenti impiegati nell'attività lavorativa presso gli alberghi del committente e la prova dell'avvenuto pagamento delle retribuzioni, dei contributi
Inps e dei premi Inail (vd clausole 9 e 12 dei contratti scritti di appalto del
6/5/2019 - doc. da 1 a 5 dell'opponente). Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa opposta, le suddette clausole 9 e
12 contenute nei contratti di appalto non concretano un'illecita limitazione della responsabilità, in violazione del divieto previsto nell'art. 1229 c.c. Con le clausole in questione le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, hanno chiaramente subordinato il pagamento del prezzo dell'appalto di servizi all'adempimento da parte dell'appaltatore dell'obbligazione accessoria di consegnare al committente la documentazione prevista nella clausola 12,
attestante fra l'altro l'avvenuto pagamento delle retribuzioni ai dipendenti e dei relativi oneri contributivi e previdenziali.
Si tratta di clausole pienamente valide ed efficaci, che non escludono né limitano in alcun modo la responsabilità del debitore;
per cui il richiamo alla nullità sancita dall'art. 1229 c.c. fatto dalla difesa opposta è inconferente oltre che infondato.
Risulta invece fondata l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. sollevata dalla difesa opponente sin dalla citazione in opposizione.
A fronte della pattuizione contenuta nei contratti di appalto del 6/5/2019 era onere dell'appaltatore opposto, che agisce per il pagamento del prezzo dei servizi resi nell'aprile 2022, provare di aver provveduto a pagare le retribuzioni (compresi i
T.F.R. al termine dei rapporti di lavoro) ai lavoratori impiegati nell'adempimento dei contratti, nonché i relativi contributi previdenziali e i premi assicurativi. Tale
onere probatorio non è stato assolto dall'appaltatore/opposto, il quale invero sin dalla comparsa di costituzione e risposta non ha neppure allegato (tanto meno provato) di aver provveduto a pagare quanto dovuto ai dipendenti e agli enti previdenziali ed ha dedotto che la contemporanea cessazione dei contratti di appalto conclusi con aveva “messo in ginocchio” privata Parte_1 CP_1
della sua unica fonte di entrate (p. 3 della comparsa costitutiva), riconoscendo espressamente che il committente aveva dovuto soddisfare le pretese di pagamento di somme avanzate nei suoi confronti dagli ex dipendenti di CP_1 impiegati nelle pulizie degli hotel e non pagati dal datore di lavoro (p. 4 della comparsa di costituzione e risposta).
In siffatta situazione, sulla base del contenuto dei contratti conclusi dalle parti risulta chiaramente fondata l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dall'opponente,
idonea a paralizzare la domanda di pagamento del prezzo degli appalti.
L'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c. risulterebbe peraltro fondata nel caso concreto anche in mancanza dell'espressa previsione contrattuale che subordina il pagamento del prezzo all'adempimento da parte dell'appaltatore dell'obbligazione di consegnare al committente la documentazione sopra richiamata.
Come noto, infatti, a norma dell'art. 29 del D.Lvo 276/2003 il committente è responsabile in solido con l'appaltatore per il pagamento dei debiti nei confronti dei dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto di appalto e per i relativi oneri previdenziali e assistenziali e la Suprema Corte ha precisato che "in caso di appalto di servizi, a fronte dell'inadempimento, da parte dell'appaltatore,
dell'obbligo di presentazione del documento unico di regolarità contributiva
(DURC), il committente è legittimato a sospendere il pagamento delle prestazioni,
ai sensi dell'art. 1460 c.c., stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003, n.
276” (Cass. 09/02/2022, n. 4079).
Nel caso in esame, come detto, è pacifico e risulta dai documenti prodotti dall'opponente che tale parte ha provveduto al pagamento di ingenti somme (che la difesa indica in oltre 120.000,00 euro negli scritti conclusivi) quale responsabile in solido dei debiti dell'appaltatore verso gli ex dipendenti e che sono pendenti ulteriori procedure esecutive promosse nei suoi confronti da altri ex dipendenti
CP_1 Contrariamente a quanto sostiene negli scritti conclusivi la difesa convenuta la situazione debitoria del committente non risulta affatto “cristallizzata” essendo trascorsi due anni dalla cessazione dei contratti di appalto (30/4/2022). Infatti,
non solo talune iniziative giudiziali introdotte nei confronti del committente da ex dipendenti dell'opposto sono ancora in corso, secondo quanto dedotto dalla difesa opponente, ma in ogni caso il termine biennale previsto dall'art. 29 co. 2
del D.Lvo 276/2003 non si applica ai crediti vantati dagli enti previdenziali. La
Cassazione ha infatti affermato in più occasioni che “in tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003 (…) non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione” (in tal senso, fra le altre, Cass. 04/07/2019, n. 18004).
Ne deriva che, pur essendo trascorsi due anni dalla cessazione dei contratti di appalto, la società committente ben potrebbe essere chiamata a rispondere in solido con l'opposto di debiti relativi agli oneri contributivi e ai premi assicurativi per gli ex lavoratori impiegati nell'adempimento dei contratti fino al 30/4/2022. Per
poter fondatamente pretendere il pagamento del prezzo degli appalti relativo alle prestazioni eseguite nell'aprile del 2022 presso gli hotel dell'opponente, l'opposto
è tenuto a provare, come detto, di aver pagato i debiti sia verso i propri ex dipendenti che verso gli istituti previdenziali.
Non avendo fornito tale prova nel presente giudizio, va accolta l'opposizione e va revocato il decreto ingiuntivo opposto in quanto risulta fondata l'eccezione ex art. 1460 c.c. sollevata dal committente/opponente.
All'accoglimento dell'opposizione consegue, in base al principio della soccombenza, la condanna della società opposta a rifondere alla controparte le spese di lite liquidate come in dispositivo in base allo scaglione corrispondente al valore della domanda risultata infondata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta,
con citazione notificata il 7/10/2022, da nei confronti Parte_1
di avverso il decreto ingiuntivo n. 14427/2022 emesso dal Controparte_1
Tribunale di Milano il 22/8/2022 e notificato il 29/8/2022, nel contraddittorio delle parti, contrariis reiectis, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opposto a rifondere alla controparte le Controparte_1
spese di lite liquidate in complessivi euro 14.506,50, di cui euro 406,50 per esborsi ed euro 14.100,00 per compensi, oltre oneri accessori come per legge.
Così deciso in Milano il 20/2/2025.
Il Giudice
dott. Patrizio Gattari