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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/05/2025, n. 2366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2366 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN MONE DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dott. Francesco Micela Presidente dott.ssa Gabriella Giammona Giudice dott.ssa Eleonora Bruno Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 1431/2024 R.G. vertente tra
, nata a [...] il [...] (Avv. Cardullo Francesco Paolo); Parte_1
E
nato a [...] il [...] (Avv. De Francisci Ylenia); CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(contenzioso).
Conclusioni delle parti: vedi note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 02/02/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale l'emissione dei provvedimenti necessari per regolamentare l'affidamento e il mantenimento del figlio minore nato a [...] il [...], Per_1
dall'unione con il resistente CP_1
La ricorrente, in particolare, ha rappresentato che con provvedimento del Tribunale dei Minorenni del 26/07/2022 era stato disposto il collocamento della stessa e del minore presso la Comunità Rifugio Ophelia di Palermo e, successivamente, a causa delle condotte di il Tribunale dei Minorenni aveva disposto il divieto di visita e CP_1 di prelevamento del minore da parte del padre, incaricando il servizio EIAM di effettuare una valutazione delle condizioni psico-fisiche del minore, delle competenze genitoriali, nonché di elaborare un progetto di intervento e sostegno a favore del minore.
La ricorrente ha, quindi, sollecitato l'affido esclusivo del minore alla madre, con domicilio presso la casa rifugio “ ” unitamente alla stessa;
la conferma dei Pt_2
provvedimenti emessi dal Tribunale dei Minorenni, nonché l'obbligo in capo al resistente di corrispondere mensilmente alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento del figlio, la somma di € 250,00.
In data 21/03/2024, si è costituita in giudizio l'avv. a n.q. di curatrice CP_2
speciale del minore sollecitando, in via provvisoria e urgente, l'affidamento Per_1 esclusivo del minore alla madre.
In data 29/06/2024, si è costituito in giudizio , contestando la costruzione CP_1 dei fatti prospettata dalla ricorrente.
Con decreto del 3 aprile 2024, il Tribunale per i Minorenni ha incaricato l'EIAM di procedere in accordo con la comunità ospitante a definire un progressivo percorso finalizzato alle dimissioni del mini nucleo, prescrivendo al padre di aderire a tutte le indicazioni date dai servizi incaricati.
Con provvedimento reso in data 9 aprile 2024, poi confermato in data 13 maggio 2024, questo Tribunale ha emesso provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis 15 c.p.c., disponendo, tra le altre cose, l'affido esclusivo del minore e confermando tutti i provvedimento relativi agli incontri tra il minore ed il padre e gli incarichi già conferiti dal Tribunale per i minorenni.
Con successivo provvedimento del 29 maggio 2024, il Tribunale per i minorenni ha disposto l'archiviazione del procedimento, non ritenendo esperibili ulteriori interventi in favore del minore.
Successivamente, le parti hanno rappresentato di avere raggiunto un accordo relativamente al regime di affidamento mantenimento del figlio minore e - a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte - hanno chiesto congiuntamente l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente, quelli di cui all'accordo depositato in data 29/11/2024, qui di seguito riportato: “Fino al raggiungimento del sesto anno di età:
1) il figlio minore della coppia verrà affidato a entrambi i genitori i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, provvedendo a curare la crescita, l'educazione e
l'istruzione scolastica, seguendone le naturali inclinazioni. Il minore manterrà la domiciliazione prevalente presso la madre con facoltà per il padre di incontrarlo e tenerlo con sé, compatibilmente con le esigenze scolastiche, e fatti salvi diversi accordi liberamente stretti dalle parti, con le seguenti modalità:
1 settimana: nei giorni del lunedì e del mercoledì, durante i quali il padre avrà cura di prelevare il minore da scuola per riaccompagnarlo presso la dimora della madre alle 19,00;
2 settimana: nel giorno del martedì dall'uscita di scuola, ove il sig. avrà cura di prelevarlo, CP_1 sino alle 19,00 quando sarà riaccompagnato presso la dimora della madre, e dal venerdì dall'uscita di scuola al sabato sera quando verrà riaccompagnato presso la dimora materna.
Nelle settimane successive si ripeterà il calendario come sopra riportato.
Con riferimento alle festività calendate:
- ad anni alterni dalle ore 20:00 del 24 dicembre alle ore 20:00 del 25 dicembre ovvero dalle ore
20:00 del 31 dicembre alle ore 20:00 del 1 gennaio, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
- ad anni alterni dalle ore 20:00 della vigilia del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del giorno di Pasqua ovvero dalle ore 20:00 del giorno di Pasqua sino alle ore 20:00 del lunedì dell'Angelo, con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno;
- durante le vacanze estive per un periodo di 15 giorni non continuativi (due settimane distinte) con facoltà di pernottamento presso il domicilio paterno.
Dopo il compimento del sesto anno di età
- nei giorni del lunedì e del mercoledì dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 20,00;
- a settimane alterne, il fine settimana, dal termine delle lezioni scolastiche del sabato sino alle ore 20:00 della domenica, con facoltà di pernottamento;
- durante le festività natalizie per sette giorni consecutivi decorrenti, ad anni alterni, dal 23 dicembre ovvero dal 31 dicembre, con facoltà di pernottamento;
- durante le vacanze estive per quindici giorni consecutivi, da individuare di comune accordo tra le parti ovvero, in caso di disaccordo, dal 01 al 15 agosto, con facoltà di pernottamento;
-durante tutte le altre restanti festività civili e religiose a turno con l'altro genitore ad anni alterni. È, inoltre, nella facoltà delle parti individuare, di comune accordo, giorni differenti, rispetto a quelli sopra indicati, in cui dovranno avvenire gli incontri tra il padre ed il figlio non collocatario, tenuto conto dell'esigenze di quest'ultimo e dei loro impegni lavorativi, previo congruo preavviso all'altro genitore. È sempre nella facoltà delle parti aumentare o diminuire la durata degli incontri qualora la salvaguardia dell'interesse del figlio lo renda necessario.
Dovrà, inoltre, essere garantito il regolare rapporto telefonico tra il padre ed i1 minore.
Contributo al mantenimento del minore
Il Sig. continuerà a versare entro giorno 5 di ogni mese a titolo di mantenimento CP_1 del minore € 150,00, mediante bonifico sulla PostePay Evolution della Sig.ra con il Pt_1 seguente IBAN [...].
Il Sig. si obbliga altresì a contribuire al pagamento delle spese straordinarie, CP_1 riguardanti il figlio in ragione del 50% secondo il Protocollo in uso presso il Per_1
Tribunale di Palermo.
Sotto il profilo fiscale il minore resterà integralmente a carico della madre con la quale ha stabilito la dimora prevalente.
Considerato i maggiori periodi di permanenza del minore con la madre e l'esiguità dell'assegno di mantenimento concordato a carico del padre, le parti concordano che l'Assegno Unico verrà percepito in ragione del 100% dalla Sig.ra ” (vedi accordo e note di trattazione Parte_1
scritta per l'udienza del 02/12/2024).
Orbene le superiori condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione del regime di affidamento e mantenimento del figlio minore della coppia, non essendo contrarie alla legge o all'interesse della prole, pur con i dovuti adattamenti all'età ormai raggiunta da Per_1
Invero, il curatore, presa visione della proposta depositata dai difensori delle parti, ha espresso parere positivo sulla adeguatezza delle condizioni concordate relative alla regolamentazione dell'affidamento del minore chiedendo al Tribunale di Per_1
pronunciare un provvedimento sulla base dell'accordo depositato (vedi note del 29 novembre 2024).
I servizi sociali incaricati dal Tribunali dei Minorenni, poi, interpellati da questo
Tribunale in merito alla possibilità di accordi liberi tra il minore ed il padre con nota da ultimo depositata si sono espressi positivamente in ordine alla relazione tra il padre ed il figlio, precisando che anche il rapporto tra il bambino e la famiglia del padre è fonte di stabilità per lo stesso.
Va conferito, tuttavia, in conformità a quanto richiesto dal curatore, incarico ai Servizi sociali territorialmente competenti per un'attività di monitoraggio delle condizioni del minore, nonché per l'attivazione degli interventi opportuni a supporto del nucleo, con onere di riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali situazioni di pregiudizio del minore.
Alla luce dell'esito del giudizio, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il
Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa:
- dispone che il regime di affidamento e mantenimento del figlio minore della coppia,
(nato a [...] il [...]), sia regolato in base agli accordi depositati Per_1 in data 29/11/2024 e richiamati in parte motiva;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Incarica i Servizi sociali territorialmente competenti per le attività indicate in parte motiva, con onere di riferire alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni eventuali situazioni di pregiudizio del minore.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di
Palermo in data 29/5/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente dott. Francesco Micela e dal relatore dott.ssa Eleonora Bruno, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.