CASS
Sentenza 7 luglio 2023
Sentenza 7 luglio 2023
Massime • 1
In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista, anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall'intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, essendo in ogni caso tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite; ne consegue che, quando non ricorrano detti presupposti, egli diviene "dissimulato coautore" delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel testo pubblicato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 07/07/2023, n. 19376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19376 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso 31475/2020 proposto da: ON LA, PE NE SS e PE NE RA quali eredi di PE NI, rappresentati e difesi dagli avvocati Pizzoli Luca e PE RA anche difensore di sé medesimo;
-ricorrente - contro UN Del Terminillo Srl in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t., NI NC, RM AV, rappresentati e difesi dagli avvocati Corea Ulisse e Marini RA Saverio;
-controricorrenti - Civile Sent. Sez. 3 Num. 19376 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 07/07/2023 2 nonchè contro Messaggero Spa in persona legale del rappresentante, Napoletano RO in qualità di Direttore Responsabile de Il Messaggero, rappresentati e difesi dall’avvocato Consolo Giuseppe;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 2117/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2023 dal Consigliere Pasquale NIti;
udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Alberto Cardino che ha chiesto il rigetto del ricorso, come da memoria depositata;
uditi gli Avvocati Luca Pizzoli, Aurelia Giunta per delega e Italia Camperchioli per delega, che hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi;
FATTI DI CAUSA 1. La UN del Terminillo S.r.l. è una società che gestisce gli impianti sciistici in località Terminillo. Con deliberazione giuntale n. 120 del 2007 il Comune di Rieti (titolare del rilascio delle concessioni relative agli impianti) conferiva agli Avv.ti RA PE NE e SS PE NE l’incarico di consulenti affinché relazionassero sulle condizioni degli impianti sciistici del Terminillo. E, in adempimento dell’incarico ricevuto, nell’ottobre 2008 i suddetti legali depositavano presso il Comune di Rieti una relazione tecnico-giuridica sulle condizioni degli impianti sciistici del Terminillo. Successivamente, con atto di diffida notificato nel febbraio 2009 il Comune di Rieti contestava alla società UN una serie di addebiti, ai quali la società UN rispondeva con nota del marzo successivo, trasmettendo rilievi e documenti. 3 Il Comune di Rieti: dapprima, con secondo atto di diffida notificato il 22/7/2009 invitava la società UN ad adeguarsi alla normativa violata, così dimostrando di ritenere non sufficienti le difese svolte dalla società; ma poi, con deliberazione giuntale n. 415 del 2009, deliberava il rinnovo delle concessioni per gli impianti di risalita in favore della società convenuta, così dimostrando di ritenere adempiute le prescrizioni originariamente disattese e di aver formalmente chiuso l’episodio di contestazione originato dai due atti di diffida. Ne nasceva un contenzioso amministrativo: da un lato, la società UN, premettendo di aver adempiuto tutte le prescrizioni elencate nel secondo atto di diffida del 22/7/2009, presentava al Comune istanza di revoca, chiedendo per l’appunto che l’amministrazione comunale di Rieti provvedesse a revocare la suddetta seconda diffida;
dall’altro, avverso la deliberazione giuntale n. 415/09, veniva presentato ricorso giurisdizionale amministrativo nel marzo 2010 da una società
contro
-interessata, che chiedeva al giudice amministrativo l’annullamento della suddetta deliberazione. Il Comune di Rieti, in accoglimento della richiesta della società UN, revocava la diffida;
mentre il T.A.R. Lazio, Sezione II-ter, con sentenza n. 9012/2011, respingeva il ricorso proposto dalla società
contro
-interessata, così riconoscendo che la società UN era in regola con quanto disposto dalla normativa all’epoca vigente. 2. Nelle more delle suddette vicende del contenzioso amministrativo, in data 23/12/2010 sulla cronaca locale di Rieti del quotidiano Il Messaggero veniva pubblicato un articolo a firma della giornalista SS Lancia, vertente sulle descritte problematiche relative alla gestione degli impianti sciistici da parte della società La UN, all’interno del quale venivano riportate tra virgolette alcune 4 dichiarazioni rilasciate da AV RM e NC NI, entrambi soci della Società la UN del Terminillo. L’articolo recava fedele traduzione delle posizioni assunte dal RM e dal NI con uno scritto su carta intestata della società UN del Terminillo, che era stato consegnato alla giornalista firmataria dell’articolo. 3. A seguito della pubblicazione dell’articolo, gli Avvocati NI PE, RA PE NE e SS PE NE convenivano davanti al Tribunale di Rieti la società UN, AV RM, NC NI, il Messaggero s.p.a. e RO Napoletano, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano, al fine di ottenere: -con riferimento a tutti e tre i legali attori, il risarcimento danni derivanti da diffamazione aggravata a mezzo stampa a seguito dell’articolo pubblicato, all’interno del quale erano riportate tra virgolette le dichiarazioni rilasciate dal RM e dal NI, che la firmataria dell’articolo riferiva allo Studio Legale Persico;
-con riferimento ai soli Avvocati RA PE NE ed SS PE NE, anche il risarcimento danni derivati dalla offesa e dalla diffamazione per un ulteriore passaggio nel quale venivano riportate tra virgolette altre dichiarazioni rilasciate da RM e dal NI quanto ai rapporti burrascosi con il Comune di Rieti. Si costituivano in giudizio la società UN, nonché il RM ed il NI, i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea, con condanna degli attori al risarcimento del danno da c.d. responsabilità processuale aggravata nella misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia. In particolare, il RM ed il NI sostenevano che, con le dichiarazioni in questione, si erano limitati, senza mai nominare né lo studio legale PE né tanto meno i singoli 5 professionisti, a commentare la vicenda che aveva interessato la società UN, che si era vista contestare, a mezzo di due atti di diffida, talune violazioni di legge. Si costituivano anche il Messaggero s.p.a. ed il Napolitano, i quali in via preliminare eccepivano la nullità dell’atto introduttivo, avendo parte attrice richiesto la condanna in via solidale di soggetti distinti per fatti diversi e non a tutti imputabili;
in via subordinata e nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, e chiedevano la condanna degli attori ad un risarcimento sanzionatorio ex art. 96 terzo comma. La causa veniva istruita mediante acquisizione di documenti. Il Tribunale di Rieti con sentenza n. 511/2013 respingeva le domande attoree, compensando integralmente tra le parti le spese processuali. Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari attori nella parte in cui il giudice di primo grado: a) aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti della società UN, nonché del RM e del NI, non ritenendo offensivo l’articolo e lo scritto consegnato alla giornalista e ritenendo sussistente l’esimente del diritto di critica;
b) aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti de Il Messaggero s.p.a. e del suo Direttore, ritenendo esistenti i presupposti dell’esimente del diritto di cronaca. Nel giudizio di appello si costituivano tutti gli originari convenuti chiedendo il rigetto dell’impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 2117/2020 rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza del giudice d’appello hanno proposto ricorso LA ON, quale erede dell’Avv. NI PE, l’Avv. 6 SS PE NE, in proprio e quale erede dell’Avv. NI PE, e l’Avv. RA PE NE, in proprio e quale erede dell’Avv. NI PE. Hanno resistito con distinti controricorsi: - sia la UN del Terminillo srl, il RM ed il NI;
- sia Il Messaggero s.p.a. ed il Napoletano. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso è affidato a 6 motivi. 1.1. Con il primo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di statuire sulla questione della sussistenza, nel sopramenzionato passaggio dell’articolo de Il Messaggero del 23/12/2010, di uno specifico addebito agli Avvocati PE: quello di aver “manovrato” i Funzionari del Comune di Rieti inducendoli inconsapevolmente ad adottare un provvedimento illegittimo ed illecito perché distortamente volto a danneggiare la Società Funivie del Terminillo per salvaguardare interessi di altri e diversi soggetti. Osservano che detto specifico fatto non soltanto era stato allegato sia in atto di citazione che nell’atto di appello, ma era stato anche in entrambi detti atti approfondito ed esplicitato in ogni suo aspetto fattuale e giuridico. Osservano altresì che la gravità dell’omissione è ancora più evidente se si considera che la corte di merito ha respinto la richiesta di prova testimoniale sui capitoli 50 e 51 che verteva proprio sul 7 significato pratico e concreto di addebito di condotte penalmente rilevanti agli avvocati PE. 1.2. In via alternativa e subordinata, con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per motivazione apparente, nella parte in cui la corte ha omesso di argomentare specificamente sul fatto essenziale posto dagli attori a fondamento della loro domanda risarcitoria, fatto costituito dall’addebito, agli Avvocati PE, nell’assolvimento del loro incarico di consulenti del Comune di Rieti, di una condotta criminosa da essi Avvocati PE perpetrata, in danno della società UN del Terminillo. Secondo i ricorrenti la corte romana si è trovata davanti a due possibili conclusioni decisorie: ritenere, come da essi allegato, che con l’articolo per cui è causa gli Avvocati PE erano stati additati all’opinione pubblica come autori e responsabili di una gravissima condotta criminosa;
ovvero ritenere, come allegato dagli originari convenuti, che l’opinione pubblica con l’articolo per cui è causa aveva inteso semplicemente che vi erano ragioni di forte e motivato dissenso da parte della società UN del Terminillo sugli atti e sui provvedimenti comunali, che la riguardavano. Lamentano che la corte abbia aderito alla seconda delle suddette conclusioni senza tuttavia indicarne le ragioni. Si lamentano inoltre del fatto che la corte territoriale è incorsa in una petizione di principio là dove (a pag. 8 IV capoverso) chiude il proprio itinerario argomentativo, affermando che “In definitiva, anche a voler ammettere, per mera ipotesi, che le dichiarazioni pubblicate abbiano potuto essere interpretate come offensive della loro reputazione dagli attori”, tale interpretazione non sarebbe stata quella data dai lettori dell’articolo e, quindi, “dall’opinione pubblica destinataria della notizia stante l’intero contenuto dell’articolo”. 8 Nel ribadire che la corte di merito ha respinto la richiesta di prova testimoniale sui capitoli 50 e 51, che verteva proprio sul significato pratico e concreto di addebito di condotte penalmente rilevanti agli Avvocati PE, aggiungono che il giudizio ex ante sull’ammissibilità e rilevanza di una prova costituenda nulla ha a che vedere con il giudizio ex post sui contenuti e gli esiti della prova una volta espletata. 1.3. Sempre in via alternativa e gradata, con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di fatto decisivo e controverso, nella parte in cui la corte di merito non ha esaminato il fatto che agli Avvocati PE, attraverso l’articolo di giornale per cui è causa, era stato addebitato di aver tenuto una condotta criminosa nell’assolvimento dell’incarico consulenziale (che era stato ad essi conferito dal Comune di Rieti) Osservano che non è ostativo alla formulazione del motivo in esame il disposto di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., in quanto il vizio di motivazione fondato sul sostanziale travisamento della prova e, concorrentemente, sulla mancata istruzione probatoria e sulla mancata valutazione di fatti decisivi esclude in radice la configurabilità della c.d. doppia conforme. 1.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza nella parte in cui la corte di merito, non ammettendo e non assumendo la prova testimoniale che era stata da essi richiesta (in particolare con i capitoli 50 e 51), è incorsa nel vizio di omessa motivazione (sotto forma di motivazione apparente) circa il fatto decisivo e controverso, sopra indicato. Secondo i ricorrenti, i testi, se ammessi, avrebbero riferito sul significato da essi attribuito all’articolo letto ed avrebbero così dimostrato come detto articolo avesse assunto, rispetto agli Avvocati 9 PE, quella caratterizzazione infamante, sostanziata dall’addebito di una gravissima condotta professionale, di rilevanza penale. 1.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 595 c.p. nonché dell’art. 21 Cost. e dell’art. 51 c.p. nella parte in cui la corte di merito, disattendendo i principi di diritto che conformano il c.d. diritto di critica, ha ritenuto legittime le dichiarazioni in contestazione in quanto ha ritenuto il linguaggio utilizzato “assolutamente corretto” e comunque ha ritenuto l’operatività della scriminante del diritto di critica. Sotto il primo profilo rilevano che il dare dell’ignorante ad un professionista, l’attribuire allo stesso un comportamento sleale e scorretto (consistente nell’indicazione di circostanze non veritiere, anzi propriamente false, al fine di sviare l’azione dell’ente pubblico suo cliente) e l’insinuare il dubbio circa la commissione di reati nello svolgimento della propria attività da parte dello stesso professionista siano tutte esternazioni gravemente offensive dell’immagine personale e professionale degli avvocati PE. Quanto poi al diritto di critica, tale diritto, quale espressione della libertà di manifestazione del proprio pensiero, è garantito sia dall’art. 21 della Cost. che dall’art. 10 della Convenzione EDU, ma limite immanente al suo esercizio, come precisato da Cass. n. 41018 del 2015 è il rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona, come per l’appunto si sarebbe verificato nel caso di specie nel quale si sarebbe realizzato un vero attacco alle persone ed alle qualità professionali degli Avvocati PE. 1.6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 Cost. e dell’art. 51 c.p. nella parte in cui la corte di merito, disattendendo i principi di diritto che conformano il 10 c.d. diritto di cronaca, ha ritenuto legittima la pubblicazione dell’articolo non soltanto in quanto l’articolo pubblicato non aveva valenza diffamatoria ma anche in quanto vi era perfetta corrispondenza tra le dichiarazioni rilasciate alla giornalista ed il contenuto dell’articolo. Osservano che detta ultima affermazione della corte di merito collide con i principi di diritto che conformano il diritto di cronaca e ne perimetrano l’ambito applicativo, secondo i quali non deve essere dato sfogo pubblico, attraverso la pubblicazione, ad esternazioni che determinino non solo critica ad atti e/o a singole manifestazioni di pensiero di una persona, ma anche assoluto discredito alla persona stessa in quanto tale. La pubblicazione di un articolo, che abbia siffatti contenuti, viola gli obblighi di controllo sulla veridicità degli addebiti e sulla continenza delle espressioni, che sono connaturati al diritto di cronaca. 2. Prima di passare a scrutinare i singoli motivi di ricorso, è necessario ripercorrere l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. La corte territoriale ha preliminarmente osservato che il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa di parte attrici, <<ha correttamente inquadrato i fatti nel contesto di una vicenda più complessa all’interno della quale esisteva anche controversia amministrativa tra il comune rieti ed altra società del tutto estranea alla funivia terminillo>>, affermando: <>. Quindi – dopo aver rilevato che è alla valutazione dell’uomo medio, dotato di normale intelligenza e di normali conoscenze, che occorre rifarsi, onde stabilire la capacità di percepimento in termini di diffamazione delle suddette dichiarazioni – ha altresì rilevato che il giudice di primo grado aveva rilevato che: <<il tenore delle complessivo espressioni utilizzate nelle dichiarazioni rese dai due convenuti, loro qualità, sia inquadrabile nell’ambito della critica legittima valutazioni operate dal comune sulla base del lavoro svolto suoi consulenti … le frasi estrapolate dagli attori, che integrerebbero gli estremi diffamazione ai danni, non costituiscono, infatti, null’altro l’esternazione da parte degli interessati dissenso rispetto alle effettuate comune, consulenza svolta, essi assumono essere “inesatte” e ciò per “ignoranza materia”, espressione di sé significa “non conoscenza essa”…>>. Infine, la corte territoriale ha dato atto della <>, data dagli odierni ricorrenti alle dichiarazioni, e dell’assunto, dagli stessi sostenuto, che l’intento diffamatorio emergerebbe <<anche dal confronto con lo scritto consegnato dai due dichiaranti alla giornalista>>, ma lo ha disatteso ad esito di un percorso argomentativo che si snoda nei seguenti passaggi: - anche se nessun riferimento era stato fatto alle persone degli avvocati nel corso delle dichiarazioni dei due titolari, perfino il lettore meno attento avrebbe intuito facilmente che il riferimento era allo studio PE a cui il Comune di Rieti aveva demandato l’incarico professionale;
12 - il linguaggio adoperato nell’articolo è stato, tuttavia, assolutamente corretto e non offensivo;
- anche alla luce del valore critico che i soggetti dichiaranti avevano voluto attribuire alle due diffide ricevute dalla società in conseguenza dello studio proveniente dagli Avvocati, come già spiegato dal giudice di primo grado, i termini “inesatti” e “dimostrando ignoranza della materia” non sono di per sé offensivi;
e comunque le dichiarazioni pubblicate, <>, non erano suscettibili di essere interpretate come offensive <>; - quand’anche fosse stato possibile attribuire un significato offensivo alle suddette dichiarazioni, esse sarebbero state giustificate dal diritto di critica, come avviene per i provvedimenti giudiziari;
- la critica postula fatti che la giustifichino e cioè un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse;
- i dichiaranti avevano <<espresso giudizi, pur forti, nei confronti della condotta del comune e dei legali a cui esso si era rivolto, con l’intima convinzione fondatezza di quanto sostenuto, peraltro in modo assolutamente indiretto>>; -la scriminante del diritto di critica (riconosciuta anche dall’art. 19 della Dichiarazione dei diritto dell’uomo) non era esclusa nel caso di specie dalla <<successiva affermazione per cui riservavano sostanzialmente di agire eventualmente in sede penale, essendo tale diritto certamente sussistente capo a chi ritiene essere stato leso nei propri diritti>> e neppure poteva dirsi che <<con le dichiarazioni rese al quotidiano>> era stata presentata <<alcuna denuncia o querela per supposti reati>>. 13 3. Orbene, i primi quattro motivi censurano, sotto profili diversi, la mancata cognizione e decisione sul fondamentale fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio dai ricorrenti (fatto che si identifica con l’addebito, nei loro confronti, di una condotta, penalmente rilevante, perché finalizzata a sviare l’azione amministrativa dell’Ente municipale che quell’incarico professionale aveva ad essi affidato, per creare, con grossolana superficialità e ignoranza della materia, ed in funzione di interessi diversi da quelli istituzionalmente propri dell’Ente municipale stesso, pregiudizi ingiusti ed ingiustificati alla Società Funivie del Terminillo). 3.1. Il motivo primo non è fondato, in quanto non sussiste alcuna omessa pronuncia sulla valenza diffamatoria dell’articolo del 23.12.2010, pur non essendosi la Corte d’appello di Roma soffermata espressamente sulla rilevanza penale delle condotte, ipotizzata dai ricorrenti. Invero, la rilevanza penale dei fatti narrati nell’articolo non emerge con l’evidenza descritta nel motivo di ricorso: sia perché i dichiaranti non formularono alcun preciso addebito, ma fecero soltanto un riferimento generico alla falsità dei fatti rappresentati, che di per sé non integra un falso di rilevanza penale;
sia perché la prospettazione della possibilità della presentazione, in futuro, di un esposto presso la Procura della Repubblica è pur sempre la prospettazione unilaterale del privato, essendo rimessa ogni valutazione all’ufficio del Pubblico Ministero competente;
sia perché è problematica la individuazione degli estremi, oggettivi e soggettivi, del reato di abuso di ufficio (reato che i ricorrenti ritengono essere stato evocato dai dichiaranti) e non è sufficiente il richiamo alla condotta tenuta dall’agente (e, in particolare, la menzione dell’avvenuta presentazione di documenti inesatti) perché il reato si 14 possa ritenere integrato nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo;
sia perché non soltanto in nessuna dichiarazione riportata nell’articolo il NI ed il RM accusarono gli avvocati PE di avere voluto sviare di proposito l’attività amministrative del Comune di Rieti, ma soprattutto perché detta finalità è contraddetta dall’evocata ignoranza delle questioni (che di per sé comunque non descrive alcuna condotta di rilievo penale). Per tutte le ragioni che precedono, la corte territoriale, nel procedere ad una valutazione unitaria dell’attitudine diffamatoria dell’articolo, considerato nel suo insieme, non era affatto tenuta a svolgere un’ulteriore valutazione sulla dedotta rilevanza penale. 3.2. Inammissibile è il motivo secondo, in quanto, come è noto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 7090 del 2022, n. 22598 del 2018), i vizi motivazionali possono essere dedotti solo in quanto, essendo meramente apparente o totalmente mancante l’esposizione delle ragioni della decisione, essi non consentano la ricostruzione dell’iter logico che ha condotto alla sentenza, in quanto carenti del c.d. minimo costituzionale o essendo inficiati da tali contraddizioni e incongruenze da rendere sostanzialmente incomprensibile la motivazione. Situazioni con tutta evidenza non ricorrenti nel caso di specie. D’altronde, avuto riguardo a quanto sopra rilevato in relazione al motivo primo, la corte territoriale non era tenuta a pronunziarsi espressamente sul diniego di prove testimoniali dirette a dimostrare l’impressione negativa che l’articolo in questione aveva suscitato in alcuni conoscenti degli avvocati PE: sia perché tale impressione poteva essere condizionata dal dichiarato rapporto di fiducia e di stima personale fra i testimoni e i ricorrenti;
sia perché tale dichiarato rapporto escludeva che i due testimoni evocati potessero essere 15 considerati quale l’uomo medio alla cui percezione e alla cui sensibilità occorre avere riguardo per valutare la portata diffamatoria di una propalazione a mezzo stampa;
sia perché tale impressione negativa, quand’anche fosse risultata provata, non avrebbe di per sé provato a monte l’esistenza di dichiarazioni diffamatorie. 3.3. Inammissibile sono il motivo terzo ed il motivo quarto, che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente. Al riguardo sovvengono, quali distinti e tra loro indipendenti e concorrenti profili di inammissibilità: la preclusione derivante dalla previsione di cui all’art. 360, comma 4, c.p.c. (nella formulazione attualmente vigente), essendo la ricostruzione del fatto identica nelle due sentenze di merito;
ed il rilievo che l’impedimento per la parte di dimostrare circostanze a sé favorevoli, dal quale può discendere il vizio di omesso esame (Cass. Sez. III, 12884/2016), presuppone che tali circostanze siano da considerarsi rilevanti in causa, mentre la corte territoriale ha, sia pure succintamente, motivato l’irrilevanza delle prove testimoniali con valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di questa corte. 4. Inammissibili sono infine il quinto ed il sesto motivo, che vertono sulla ritenuta sussistenza nel caso di specie della scriminante del diritto di critica e del diritto di cronaca. 4.1. La corte territoriale ha ritenuto le espressioni, censurate dai ricorrenti, non diffamatorie e comunque scriminate dal diritto di critica. Trattasi di valutazione normalmente riservata al giudice del merito (Cass. n. 18631 del 2022; n. 5811 del 2019; n. 6133 del 2018; n. 80 del 2012; n. 20138 del 2005; n. 11420 del 2002), che sfugge al sindacato demandato a questa Corte. 16 D’altronde, ribadito che i dichiaranti non hanno attribuito ai legali dello Studio PE alcuno specifico fatto delittuoso, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 37397 del 2016; cfr. altresì Cass. pen. n. 19960 del 2019), il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, come nel caso in cui siano inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato. Al riguardo, la corte territoriale nella sentenza impugnata ha spiegato come l’espressione ignoranza della materia abbia costituito nel caso di specie un apprezzamento negativo, che la parte poteva esprimere con riferimento ad una iniziativa stragiudiziale, che in tesi difensiva era infondata ed inesatta e, quindi, basata su una non conoscenza della situazione esaminata. Inoltre, se apostrofarlo con l’aggettivo di ignorante può astrattamente connotare un professionista di incapacità, incompetenza, inettitudine, inadeguatezza al ruolo etc., altrettanto non può dirsi se si qualifica una specifica attività svolta dal professionista come frutto di ignoranza della materia trattata, proprio perché, come sopra rilevato, tale giudizio sottende soltanto una supposta non conoscenza di tale specifica materia da parte del professionista in relazione ad un particolare incarico conferitogli (e, quindi, una critica del suo operato professionale come espletato e non un negativo apprezzamento della professionalità). 3.2. Quanto poi alla ritenuta sussistenza del diritto di cronaca, va qui ribadito l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 5959 del 2016) secondo il quale, «In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un’intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente 17 lesivo dell’altrui reputazione, non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell’intervista - in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese - presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca, l’individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità» (così Cass. S.U. pen. n. 37140/01; cfr. Cass. civ. n. 10686/08, citata dalla Corte d’appello, nonché Cass. civ. n. 23168/14) In altri termini, il giornalista (e, di riflesso, per quanto qui rileva, il direttore del giornale e l’editore), anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall’intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, ma è tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite (Sezioni Unite Penali n. 37140/2001). Quando non ricorrono detti presupposti il giornalista (per il solo fatto che ha creato l’evento “intervista”, ma a maggior ragione se ha formulato, d’accordo o meno con il dichiarante, domande allusive, suggestive o provocatorie, che presuppongono determinate risposte assumendo come propria la prospettiva di quest’ultimo) diviene indubbiamente o “dissimulato coautore” delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel 18 testo pubblicato ovvero “strumento consapevole” di diffamazione altrui. Senonché, si ribadisce, la corte di merito nella sentenza impugnata con adeguata e logica motivazione (peraltro sovrapponibile a quella del giudice di primo grado) ha ritenuto che il linguaggio sia stato corretto e le dichiarazioni riportate non offensive. E la valutazione della corte, in quanto sorretta da congrua motivazione, è insindacabile nella presente sede processuale. 4. Al rigetto del ricorso per l’infondatezza di tutti i motivi di doglianza consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da entrambe le parti resistenti (in solido, per l’evidente identità di posizione processuale resa manifesta dal carattere unitario delle rispettive difese, tra i singoli intimati che si sono affidati ad un unico controricorso) in relazione al presente giudizio, nonché la declaratoria, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di UN del Terminillo srl, AV RM e NC NI, tra loro in solido, delle spese processuali relative al presente giudizio, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
19 - condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della Il Messaggero s.p.a. e RO Napoletano, tra loro in solido, delle spese processuali relative al presente giudizio, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023, nella camera di
-ricorrente - contro UN Del Terminillo Srl in persona dell’Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t., NI NC, RM AV, rappresentati e difesi dagli avvocati Corea Ulisse e Marini RA Saverio;
-controricorrenti - Civile Sent. Sez. 3 Num. 19376 Anno 2023 Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data pubblicazione: 07/07/2023 2 nonchè contro Messaggero Spa in persona legale del rappresentante, Napoletano RO in qualità di Direttore Responsabile de Il Messaggero, rappresentati e difesi dall’avvocato Consolo Giuseppe;
-controricorrenti - avverso la sentenza n. 2117/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 23/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/05/2023 dal Consigliere Pasquale NIti;
udito il Procuratore Generale in persona del Sostituto Alberto Cardino che ha chiesto il rigetto del ricorso, come da memoria depositata;
uditi gli Avvocati Luca Pizzoli, Aurelia Giunta per delega e Italia Camperchioli per delega, che hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi;
FATTI DI CAUSA 1. La UN del Terminillo S.r.l. è una società che gestisce gli impianti sciistici in località Terminillo. Con deliberazione giuntale n. 120 del 2007 il Comune di Rieti (titolare del rilascio delle concessioni relative agli impianti) conferiva agli Avv.ti RA PE NE e SS PE NE l’incarico di consulenti affinché relazionassero sulle condizioni degli impianti sciistici del Terminillo. E, in adempimento dell’incarico ricevuto, nell’ottobre 2008 i suddetti legali depositavano presso il Comune di Rieti una relazione tecnico-giuridica sulle condizioni degli impianti sciistici del Terminillo. Successivamente, con atto di diffida notificato nel febbraio 2009 il Comune di Rieti contestava alla società UN una serie di addebiti, ai quali la società UN rispondeva con nota del marzo successivo, trasmettendo rilievi e documenti. 3 Il Comune di Rieti: dapprima, con secondo atto di diffida notificato il 22/7/2009 invitava la società UN ad adeguarsi alla normativa violata, così dimostrando di ritenere non sufficienti le difese svolte dalla società; ma poi, con deliberazione giuntale n. 415 del 2009, deliberava il rinnovo delle concessioni per gli impianti di risalita in favore della società convenuta, così dimostrando di ritenere adempiute le prescrizioni originariamente disattese e di aver formalmente chiuso l’episodio di contestazione originato dai due atti di diffida. Ne nasceva un contenzioso amministrativo: da un lato, la società UN, premettendo di aver adempiuto tutte le prescrizioni elencate nel secondo atto di diffida del 22/7/2009, presentava al Comune istanza di revoca, chiedendo per l’appunto che l’amministrazione comunale di Rieti provvedesse a revocare la suddetta seconda diffida;
dall’altro, avverso la deliberazione giuntale n. 415/09, veniva presentato ricorso giurisdizionale amministrativo nel marzo 2010 da una società
contro
-interessata, che chiedeva al giudice amministrativo l’annullamento della suddetta deliberazione. Il Comune di Rieti, in accoglimento della richiesta della società UN, revocava la diffida;
mentre il T.A.R. Lazio, Sezione II-ter, con sentenza n. 9012/2011, respingeva il ricorso proposto dalla società
contro
-interessata, così riconoscendo che la società UN era in regola con quanto disposto dalla normativa all’epoca vigente. 2. Nelle more delle suddette vicende del contenzioso amministrativo, in data 23/12/2010 sulla cronaca locale di Rieti del quotidiano Il Messaggero veniva pubblicato un articolo a firma della giornalista SS Lancia, vertente sulle descritte problematiche relative alla gestione degli impianti sciistici da parte della società La UN, all’interno del quale venivano riportate tra virgolette alcune 4 dichiarazioni rilasciate da AV RM e NC NI, entrambi soci della Società la UN del Terminillo. L’articolo recava fedele traduzione delle posizioni assunte dal RM e dal NI con uno scritto su carta intestata della società UN del Terminillo, che era stato consegnato alla giornalista firmataria dell’articolo. 3. A seguito della pubblicazione dell’articolo, gli Avvocati NI PE, RA PE NE e SS PE NE convenivano davanti al Tribunale di Rieti la società UN, AV RM, NC NI, il Messaggero s.p.a. e RO Napoletano, nella sua qualità di direttore responsabile del quotidiano, al fine di ottenere: -con riferimento a tutti e tre i legali attori, il risarcimento danni derivanti da diffamazione aggravata a mezzo stampa a seguito dell’articolo pubblicato, all’interno del quale erano riportate tra virgolette le dichiarazioni rilasciate dal RM e dal NI, che la firmataria dell’articolo riferiva allo Studio Legale Persico;
-con riferimento ai soli Avvocati RA PE NE ed SS PE NE, anche il risarcimento danni derivati dalla offesa e dalla diffamazione per un ulteriore passaggio nel quale venivano riportate tra virgolette altre dichiarazioni rilasciate da RM e dal NI quanto ai rapporti burrascosi con il Comune di Rieti. Si costituivano in giudizio la società UN, nonché il RM ed il NI, i quali chiedevano il rigetto della domanda attorea, con condanna degli attori al risarcimento del danno da c.d. responsabilità processuale aggravata nella misura che sarebbe stata ritenuta di giustizia. In particolare, il RM ed il NI sostenevano che, con le dichiarazioni in questione, si erano limitati, senza mai nominare né lo studio legale PE né tanto meno i singoli 5 professionisti, a commentare la vicenda che aveva interessato la società UN, che si era vista contestare, a mezzo di due atti di diffida, talune violazioni di legge. Si costituivano anche il Messaggero s.p.a. ed il Napolitano, i quali in via preliminare eccepivano la nullità dell’atto introduttivo, avendo parte attrice richiesto la condanna in via solidale di soggetti distinti per fatti diversi e non a tutti imputabili;
in via subordinata e nel merito chiedevano il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata, e chiedevano la condanna degli attori ad un risarcimento sanzionatorio ex art. 96 terzo comma. La causa veniva istruita mediante acquisizione di documenti. Il Tribunale di Rieti con sentenza n. 511/2013 respingeva le domande attoree, compensando integralmente tra le parti le spese processuali. Avverso tale sentenza proponevano appello gli originari attori nella parte in cui il giudice di primo grado: a) aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti della società UN, nonché del RM e del NI, non ritenendo offensivo l’articolo e lo scritto consegnato alla giornalista e ritenendo sussistente l’esimente del diritto di critica;
b) aveva rigettato la domanda risarcitoria nei confronti de Il Messaggero s.p.a. e del suo Direttore, ritenendo esistenti i presupposti dell’esimente del diritto di cronaca. Nel giudizio di appello si costituivano tutti gli originari convenuti chiedendo il rigetto dell’impugnazione, con conferma della sentenza di primo grado. La Corte d’appello di Roma con sentenza n. 2117/2020 rigettava l’appello confermando la sentenza di primo grado. 4. Avverso la sentenza del giudice d’appello hanno proposto ricorso LA ON, quale erede dell’Avv. NI PE, l’Avv. 6 SS PE NE, in proprio e quale erede dell’Avv. NI PE, e l’Avv. RA PE NE, in proprio e quale erede dell’Avv. NI PE. Hanno resistito con distinti controricorsi: - sia la UN del Terminillo srl, il RM ed il NI;
- sia Il Messaggero s.p.a. ed il Napoletano. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha depositato conclusioni con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso. Il Difensore di parte ricorrente ha depositato memoria a sostegno del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.Il ricorso è affidato a 6 motivi. 1.1. Con il primo i ricorrenti denunciano la violazione dell’art. 112 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di statuire sulla questione della sussistenza, nel sopramenzionato passaggio dell’articolo de Il Messaggero del 23/12/2010, di uno specifico addebito agli Avvocati PE: quello di aver “manovrato” i Funzionari del Comune di Rieti inducendoli inconsapevolmente ad adottare un provvedimento illegittimo ed illecito perché distortamente volto a danneggiare la Società Funivie del Terminillo per salvaguardare interessi di altri e diversi soggetti. Osservano che detto specifico fatto non soltanto era stato allegato sia in atto di citazione che nell’atto di appello, ma era stato anche in entrambi detti atti approfondito ed esplicitato in ogni suo aspetto fattuale e giuridico. Osservano altresì che la gravità dell’omissione è ancora più evidente se si considera che la corte di merito ha respinto la richiesta di prova testimoniale sui capitoli 50 e 51 che verteva proprio sul 7 significato pratico e concreto di addebito di condotte penalmente rilevanti agli avvocati PE. 1.2. In via alternativa e subordinata, con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza per motivazione apparente, nella parte in cui la corte ha omesso di argomentare specificamente sul fatto essenziale posto dagli attori a fondamento della loro domanda risarcitoria, fatto costituito dall’addebito, agli Avvocati PE, nell’assolvimento del loro incarico di consulenti del Comune di Rieti, di una condotta criminosa da essi Avvocati PE perpetrata, in danno della società UN del Terminillo. Secondo i ricorrenti la corte romana si è trovata davanti a due possibili conclusioni decisorie: ritenere, come da essi allegato, che con l’articolo per cui è causa gli Avvocati PE erano stati additati all’opinione pubblica come autori e responsabili di una gravissima condotta criminosa;
ovvero ritenere, come allegato dagli originari convenuti, che l’opinione pubblica con l’articolo per cui è causa aveva inteso semplicemente che vi erano ragioni di forte e motivato dissenso da parte della società UN del Terminillo sugli atti e sui provvedimenti comunali, che la riguardavano. Lamentano che la corte abbia aderito alla seconda delle suddette conclusioni senza tuttavia indicarne le ragioni. Si lamentano inoltre del fatto che la corte territoriale è incorsa in una petizione di principio là dove (a pag. 8 IV capoverso) chiude il proprio itinerario argomentativo, affermando che “In definitiva, anche a voler ammettere, per mera ipotesi, che le dichiarazioni pubblicate abbiano potuto essere interpretate come offensive della loro reputazione dagli attori”, tale interpretazione non sarebbe stata quella data dai lettori dell’articolo e, quindi, “dall’opinione pubblica destinataria della notizia stante l’intero contenuto dell’articolo”. 8 Nel ribadire che la corte di merito ha respinto la richiesta di prova testimoniale sui capitoli 50 e 51, che verteva proprio sul significato pratico e concreto di addebito di condotte penalmente rilevanti agli Avvocati PE, aggiungono che il giudizio ex ante sull’ammissibilità e rilevanza di una prova costituenda nulla ha a che vedere con il giudizio ex post sui contenuti e gli esiti della prova una volta espletata. 1.3. Sempre in via alternativa e gradata, con il terzo motivo i ricorrenti denunciano l’omesso esame di fatto decisivo e controverso, nella parte in cui la corte di merito non ha esaminato il fatto che agli Avvocati PE, attraverso l’articolo di giornale per cui è causa, era stato addebitato di aver tenuto una condotta criminosa nell’assolvimento dell’incarico consulenziale (che era stato ad essi conferito dal Comune di Rieti) Osservano che non è ostativo alla formulazione del motivo in esame il disposto di cui all’art. 348 ter ultimo comma c.p.c., in quanto il vizio di motivazione fondato sul sostanziale travisamento della prova e, concorrentemente, sulla mancata istruzione probatoria e sulla mancata valutazione di fatti decisivi esclude in radice la configurabilità della c.d. doppia conforme. 1.4. Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano la nullità della sentenza nella parte in cui la corte di merito, non ammettendo e non assumendo la prova testimoniale che era stata da essi richiesta (in particolare con i capitoli 50 e 51), è incorsa nel vizio di omessa motivazione (sotto forma di motivazione apparente) circa il fatto decisivo e controverso, sopra indicato. Secondo i ricorrenti, i testi, se ammessi, avrebbero riferito sul significato da essi attribuito all’articolo letto ed avrebbero così dimostrato come detto articolo avesse assunto, rispetto agli Avvocati 9 PE, quella caratterizzazione infamante, sostanziata dall’addebito di una gravissima condotta professionale, di rilevanza penale. 1.5. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 595 c.p. nonché dell’art. 21 Cost. e dell’art. 51 c.p. nella parte in cui la corte di merito, disattendendo i principi di diritto che conformano il c.d. diritto di critica, ha ritenuto legittime le dichiarazioni in contestazione in quanto ha ritenuto il linguaggio utilizzato “assolutamente corretto” e comunque ha ritenuto l’operatività della scriminante del diritto di critica. Sotto il primo profilo rilevano che il dare dell’ignorante ad un professionista, l’attribuire allo stesso un comportamento sleale e scorretto (consistente nell’indicazione di circostanze non veritiere, anzi propriamente false, al fine di sviare l’azione dell’ente pubblico suo cliente) e l’insinuare il dubbio circa la commissione di reati nello svolgimento della propria attività da parte dello stesso professionista siano tutte esternazioni gravemente offensive dell’immagine personale e professionale degli avvocati PE. Quanto poi al diritto di critica, tale diritto, quale espressione della libertà di manifestazione del proprio pensiero, è garantito sia dall’art. 21 della Cost. che dall’art. 10 della Convenzione EDU, ma limite immanente al suo esercizio, come precisato da Cass. n. 41018 del 2015 è il rispetto della dignità altrui, non potendo lo stesso costituire mera occasione per gratuiti attacchi alla persona, come per l’appunto si sarebbe verificato nel caso di specie nel quale si sarebbe realizzato un vero attacco alle persone ed alle qualità professionali degli Avvocati PE. 1.6. Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano violazione e/o falsa applicazione dell’art. 21 Cost. e dell’art. 51 c.p. nella parte in cui la corte di merito, disattendendo i principi di diritto che conformano il 10 c.d. diritto di cronaca, ha ritenuto legittima la pubblicazione dell’articolo non soltanto in quanto l’articolo pubblicato non aveva valenza diffamatoria ma anche in quanto vi era perfetta corrispondenza tra le dichiarazioni rilasciate alla giornalista ed il contenuto dell’articolo. Osservano che detta ultima affermazione della corte di merito collide con i principi di diritto che conformano il diritto di cronaca e ne perimetrano l’ambito applicativo, secondo i quali non deve essere dato sfogo pubblico, attraverso la pubblicazione, ad esternazioni che determinino non solo critica ad atti e/o a singole manifestazioni di pensiero di una persona, ma anche assoluto discredito alla persona stessa in quanto tale. La pubblicazione di un articolo, che abbia siffatti contenuti, viola gli obblighi di controllo sulla veridicità degli addebiti e sulla continenza delle espressioni, che sono connaturati al diritto di cronaca. 2. Prima di passare a scrutinare i singoli motivi di ricorso, è necessario ripercorrere l’iter argomentativo seguito nella sentenza impugnata. La corte territoriale ha preliminarmente osservato che il giudice di primo grado, contrariamente a quanto sostenuto dalla Difesa di parte attrici, <<ha correttamente inquadrato i fatti nel contesto di una vicenda più complessa all’interno della quale esisteva anche controversia amministrativa tra il comune rieti ed altra società del tutto estranea alla funivia terminillo>>, affermando: <
12 - il linguaggio adoperato nell’articolo è stato, tuttavia, assolutamente corretto e non offensivo;
- anche alla luce del valore critico che i soggetti dichiaranti avevano voluto attribuire alle due diffide ricevute dalla società in conseguenza dello studio proveniente dagli Avvocati, come già spiegato dal giudice di primo grado, i termini “inesatti” e “dimostrando ignoranza della materia” non sono di per sé offensivi;
e comunque le dichiarazioni pubblicate, <
- la critica postula fatti che la giustifichino e cioè un contenuto di veridicità limitato alla oggettiva esistenza dei dati assunti a base delle opinioni e delle valutazioni espresse;
- i dichiaranti avevano <<espresso giudizi, pur forti, nei confronti della condotta del comune e dei legali a cui esso si era rivolto, con l’intima convinzione fondatezza di quanto sostenuto, peraltro in modo assolutamente indiretto>>; -la scriminante del diritto di critica (riconosciuta anche dall’art. 19 della Dichiarazione dei diritto dell’uomo) non era esclusa nel caso di specie dalla <<successiva affermazione per cui riservavano sostanzialmente di agire eventualmente in sede penale, essendo tale diritto certamente sussistente capo a chi ritiene essere stato leso nei propri diritti>> e neppure poteva dirsi che <<con le dichiarazioni rese al quotidiano>> era stata presentata <<alcuna denuncia o querela per supposti reati>>. 13 3. Orbene, i primi quattro motivi censurano, sotto profili diversi, la mancata cognizione e decisione sul fondamentale fatto costitutivo del diritto fatto valere in giudizio dai ricorrenti (fatto che si identifica con l’addebito, nei loro confronti, di una condotta, penalmente rilevante, perché finalizzata a sviare l’azione amministrativa dell’Ente municipale che quell’incarico professionale aveva ad essi affidato, per creare, con grossolana superficialità e ignoranza della materia, ed in funzione di interessi diversi da quelli istituzionalmente propri dell’Ente municipale stesso, pregiudizi ingiusti ed ingiustificati alla Società Funivie del Terminillo). 3.1. Il motivo primo non è fondato, in quanto non sussiste alcuna omessa pronuncia sulla valenza diffamatoria dell’articolo del 23.12.2010, pur non essendosi la Corte d’appello di Roma soffermata espressamente sulla rilevanza penale delle condotte, ipotizzata dai ricorrenti. Invero, la rilevanza penale dei fatti narrati nell’articolo non emerge con l’evidenza descritta nel motivo di ricorso: sia perché i dichiaranti non formularono alcun preciso addebito, ma fecero soltanto un riferimento generico alla falsità dei fatti rappresentati, che di per sé non integra un falso di rilevanza penale;
sia perché la prospettazione della possibilità della presentazione, in futuro, di un esposto presso la Procura della Repubblica è pur sempre la prospettazione unilaterale del privato, essendo rimessa ogni valutazione all’ufficio del Pubblico Ministero competente;
sia perché è problematica la individuazione degli estremi, oggettivi e soggettivi, del reato di abuso di ufficio (reato che i ricorrenti ritengono essere stato evocato dai dichiaranti) e non è sufficiente il richiamo alla condotta tenuta dall’agente (e, in particolare, la menzione dell’avvenuta presentazione di documenti inesatti) perché il reato si 14 possa ritenere integrato nei suoi elementi, soggettivo ed oggettivo;
sia perché non soltanto in nessuna dichiarazione riportata nell’articolo il NI ed il RM accusarono gli avvocati PE di avere voluto sviare di proposito l’attività amministrative del Comune di Rieti, ma soprattutto perché detta finalità è contraddetta dall’evocata ignoranza delle questioni (che di per sé comunque non descrive alcuna condotta di rilievo penale). Per tutte le ragioni che precedono, la corte territoriale, nel procedere ad una valutazione unitaria dell’attitudine diffamatoria dell’articolo, considerato nel suo insieme, non era affatto tenuta a svolgere un’ulteriore valutazione sulla dedotta rilevanza penale. 3.2. Inammissibile è il motivo secondo, in quanto, come è noto, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 7090 del 2022, n. 22598 del 2018), i vizi motivazionali possono essere dedotti solo in quanto, essendo meramente apparente o totalmente mancante l’esposizione delle ragioni della decisione, essi non consentano la ricostruzione dell’iter logico che ha condotto alla sentenza, in quanto carenti del c.d. minimo costituzionale o essendo inficiati da tali contraddizioni e incongruenze da rendere sostanzialmente incomprensibile la motivazione. Situazioni con tutta evidenza non ricorrenti nel caso di specie. D’altronde, avuto riguardo a quanto sopra rilevato in relazione al motivo primo, la corte territoriale non era tenuta a pronunziarsi espressamente sul diniego di prove testimoniali dirette a dimostrare l’impressione negativa che l’articolo in questione aveva suscitato in alcuni conoscenti degli avvocati PE: sia perché tale impressione poteva essere condizionata dal dichiarato rapporto di fiducia e di stima personale fra i testimoni e i ricorrenti;
sia perché tale dichiarato rapporto escludeva che i due testimoni evocati potessero essere 15 considerati quale l’uomo medio alla cui percezione e alla cui sensibilità occorre avere riguardo per valutare la portata diffamatoria di una propalazione a mezzo stampa;
sia perché tale impressione negativa, quand’anche fosse risultata provata, non avrebbe di per sé provato a monte l’esistenza di dichiarazioni diffamatorie. 3.3. Inammissibile sono il motivo terzo ed il motivo quarto, che, in quanto connessi, sono qui trattati congiuntamente. Al riguardo sovvengono, quali distinti e tra loro indipendenti e concorrenti profili di inammissibilità: la preclusione derivante dalla previsione di cui all’art. 360, comma 4, c.p.c. (nella formulazione attualmente vigente), essendo la ricostruzione del fatto identica nelle due sentenze di merito;
ed il rilievo che l’impedimento per la parte di dimostrare circostanze a sé favorevoli, dal quale può discendere il vizio di omesso esame (Cass. Sez. III, 12884/2016), presuppone che tali circostanze siano da considerarsi rilevanti in causa, mentre la corte territoriale ha, sia pure succintamente, motivato l’irrilevanza delle prove testimoniali con valutazione in fatto, che sfugge al sindacato di questa corte. 4. Inammissibili sono infine il quinto ed il sesto motivo, che vertono sulla ritenuta sussistenza nel caso di specie della scriminante del diritto di critica e del diritto di cronaca. 4.1. La corte territoriale ha ritenuto le espressioni, censurate dai ricorrenti, non diffamatorie e comunque scriminate dal diritto di critica. Trattasi di valutazione normalmente riservata al giudice del merito (Cass. n. 18631 del 2022; n. 5811 del 2019; n. 6133 del 2018; n. 80 del 2012; n. 20138 del 2005; n. 11420 del 2002), che sfugge al sindacato demandato a questa Corte. 16 D’altronde, ribadito che i dichiaranti non hanno attribuito ai legali dello Studio PE alcuno specifico fatto delittuoso, secondo consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. n. 37397 del 2016; cfr. altresì Cass. pen. n. 19960 del 2019), il limite della continenza può ritenersi superato soltanto in presenza di espressioni che, come nel caso in cui siano inutilmente umilianti, trasmodino nella gratuita aggressione verbale del soggetto criticato. Al riguardo, la corte territoriale nella sentenza impugnata ha spiegato come l’espressione ignoranza della materia abbia costituito nel caso di specie un apprezzamento negativo, che la parte poteva esprimere con riferimento ad una iniziativa stragiudiziale, che in tesi difensiva era infondata ed inesatta e, quindi, basata su una non conoscenza della situazione esaminata. Inoltre, se apostrofarlo con l’aggettivo di ignorante può astrattamente connotare un professionista di incapacità, incompetenza, inettitudine, inadeguatezza al ruolo etc., altrettanto non può dirsi se si qualifica una specifica attività svolta dal professionista come frutto di ignoranza della materia trattata, proprio perché, come sopra rilevato, tale giudizio sottende soltanto una supposta non conoscenza di tale specifica materia da parte del professionista in relazione ad un particolare incarico conferitogli (e, quindi, una critica del suo operato professionale come espletato e non un negativo apprezzamento della professionalità). 3.2. Quanto poi alla ritenuta sussistenza del diritto di cronaca, va qui ribadito l’orientamento consolidato di questa Corte (cfr. tra le tante Cass. n. 5959 del 2016) secondo il quale, «In tema di diffamazione a mezzo stampa, la condotta del giornalista che, pubblicando il testo di un’intervista, vi riporti, anche se "alla lettera", dichiarazioni del soggetto intervistato di contenuto oggettivamente 17 lesivo dell’altrui reputazione, non è scriminata dall’esercizio del diritto di cronaca, in quanto al giornalista stesso incombe pur sempre il dovere di controllare veridicità delle circostanze e continenza delle espressioni riferite. Tuttavia, essa è da ritenere penalmente lecita, quando il fatto in sé dell’intervista - in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, alla materia in discussione e al più generale contesto in cui le dichiarazioni sono rese - presenti profili di interesse pubblico all’informazione tali da prevalere sulla posizione soggettiva del singolo e da giustificare l’esercizio del diritto di cronaca, l’individuazione dei cui presupposti è riservata alla valutazione del giudice di merito che, se sorretta da adeguata e logica motivazione sfugge al sindacato di legittimità» (così Cass. S.U. pen. n. 37140/01; cfr. Cass. civ. n. 10686/08, citata dalla Corte d’appello, nonché Cass. civ. n. 23168/14) In altri termini, il giornalista (e, di riflesso, per quanto qui rileva, il direttore del giornale e l’editore), anche nel caso in cui pubblichi il testo di una intervista, non può limitare il suo intervento a riprodurre esattamente e diligentemente quanto riferito dall’intervistato, soltanto perché le eventuali dichiarazioni possono interessare la pubblica opinione, ma è tenuto a controllare la veridicità delle circostanze e la continenza delle espressioni riferite (Sezioni Unite Penali n. 37140/2001). Quando non ricorrono detti presupposti il giornalista (per il solo fatto che ha creato l’evento “intervista”, ma a maggior ragione se ha formulato, d’accordo o meno con il dichiarante, domande allusive, suggestive o provocatorie, che presuppongono determinate risposte assumendo come propria la prospettiva di quest’ultimo) diviene indubbiamente o “dissimulato coautore” delle eventuali dichiarazioni diffamatorie contenute nel 18 testo pubblicato ovvero “strumento consapevole” di diffamazione altrui. Senonché, si ribadisce, la corte di merito nella sentenza impugnata con adeguata e logica motivazione (peraltro sovrapponibile a quella del giudice di primo grado) ha ritenuto che il linguaggio sia stato corretto e le dichiarazioni riportate non offensive. E la valutazione della corte, in quanto sorretta da congrua motivazione, è insindacabile nella presente sede processuale. 4. Al rigetto del ricorso per l’infondatezza di tutti i motivi di doglianza consegue la condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute da entrambe le parti resistenti (in solido, per l’evidente identità di posizione processuale resa manifesta dal carattere unitario delle rispettive difese, tra i singoli intimati che si sono affidati ad un unico controricorso) in relazione al presente giudizio, nonché la declaratoria, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dei presupposti per il versamento a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P. Q. M.
La Corte: - rigetta il ricorso;
- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di UN del Terminillo srl, AV RM e NC NI, tra loro in solido, delle spese processuali relative al presente giudizio, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
19 - condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della Il Messaggero s.p.a. e RO Napoletano, tra loro in solido, delle spese processuali relative al presente giudizio, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023, nella camera di