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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1359 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello n. 9110/2023 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, via Parte_1 P.IVA_1
Mercantini 5, presso e nello studio dell'avv. OSTORERO MARIO e dell'avv. MARGHERITA
OSTORERO, che la rappresentano e difendono per delega allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
-
contro
-
c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, via Controparte_1 P.IVA_2
Maria Vittoria 6, presso e nello studio dell'avv. VIETTI MICHELE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 174/23 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 23.1.23 nel proc. n. 10221/19 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo, rigettata ogni contraria eccezione od istanza, accogliere per i motivi tutti dedotti nel predetto atto, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 174/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Torino,
pagina 1 di 17 Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giuliana Bologna, nell'ambito del giudizio R.G. n.
10221/2019, depositata in cancelleria in data 23.01.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Previa ammissione di prova per interrogatorio e testi sui capitoli di narrativa preceduti dal rituale “Vero che” [teste c/o Area per Testimone_1 CP_2 [...]
, previa, altresì eventuale CTU intesa ad accertare la congruità degli CP_1 importi richiesti sulla base dell'attività professionale svolta, dichiarare tenuta e condannare, per i motivi di cui alla premessa, la al pagamento, Controparte_1
a favore della di cui in epigrafe, della somma di € 4.051,28, oltre Parte_1 agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, oltre alle spese e alle competenze maturate per l'avvio del procedimento di mediazione per il recupero bonario del credito di cui sopra, pari a € 48,80 per spese documentate e a € 270,00 per onorari, oltre accessori di legge”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e IVA, oltre al rimborso forfettario del
15 % per spese generali da calcolarsi sui compensi come previsto per legge per entrambe i giudizi.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria:
In via principale: respingere l'avversa impugnazione in quanto infondata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 174/23 del 23/1/2023 resa inter partes dal Giudice di pace di
Torino, dichiarando che nessuna somma è dovuta ad alcun titolo da parte dell'Assicurazione, mandandola assolta da ogni pretesa avversaria;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale/parziale delle domande avversarie, limitare la condanna della Compagnia al massimale previsto dalla Polizza;
In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.4.2019 conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino allegando: Controparte_1
pagina 2 di 17 . di aver sottoscritto con la predetta Compagnia Assicurativa la polizza n. 350020303 in data 12.10.2015 della durata quinquennale, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile;
. che in data 14.4.2016 veniva incaricata dalla s.n.c. Oltredile di e Controparte_3
per la realizzazione di un impianto elettrico, di condizionamento e antifurto CP_4 nell'appartamento in ristrutturazione sito in Torino, via San Fermo 8, di proprietà di
; Parte_2
. che terminati i lavori, il proprietario dell'alloggio sottostante, sig. , Parte_3 promuoveva procedimento ex art. 696 bis c.p.c. onde accertare le condizioni statiche del proprio appartamento, nonché l'entità dei danni riscontrati nel proprio immobile a causa dei predetti lavori;
. che la sig.ra costituendosi in giudizio, chiedeva essere autorizzata a evocare in Pt_2 causa la , quale ente appaltatore, il quale Controparte_5 costituendosi chiamava a sua volta in manleva anche la la quale a Parte_1 sua volta evocava in giudizio Controparte_1
. che la relazione peritale depositata nel procedimento di ATP in data 5.5.2018 rilevava l'assoluta estraneità della nella causazione dei danni lamentati dal Parte_1 sig. ; Parte_3
. di aver sostenuto spese nel predetto contenzioso ammontanti a complessivi €
4.051,28, di cui € 1.119,75 ed € 1.282,09 a titolo di spese legali ed € 1.649,44 a titolo di costi del CTP;
. di aver invitato la Compagnia ad attivare la tutela giudiziaria compresa CP_1 nella polizza n. 350020303 a copertura delle predette spese e la stessa, pur avendo aperto il sinistro n. IAO/2018/630001, non provvedeva ad effettuare alcun rimborso;
. che il procedimento di mediazione obbligatoria non sortiva alcun esito positivo in quanto la non vi prendeva parte. Controparte_1
Concludeva, previa eventuale disponenda CTU contabile, intesa ad accertare la congruità degli importi richiesti sulla base dell'attività professionale svolta, per la condanna della al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
4.051,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
pagina 3 di 17 Alla prima udienza di comparizione celebratasi in data 25.10.2019,
[...] non si costituiva e veniva dichiarata contumace, il Giudice di Pace fissava CP_1 nuova udienza di trattazione, assegnando termine a per integrare Parte_1 le condizioni di assicurazione;
dopo alcuni rinvii legati alla pandemia da Covid – 19, all'udienza del 18.11.2022, dato atto dell'integrazione documentale effettuata da parte dell'attrice, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 174/23 depositata in data 23.1.2023, il Giudice di Pace di Torino rigettava la domanda attorea, nulla disponendo in merito alle spese di lite, sul presupposto che l'attrice avesse omesso di dimostrare di aver denunciato alla propria compagnia assicuratrice il sinistro oggetto del procedimento per ATP, nel quale era stata chiamata in manleva da uno dei convenuti, con la conseguenza che la Parte_1
scegliendo di farsi assistere da un proprio legale di fiducia senza previamente
[...] informare aveva implicitamente rinunciato ad avvalersi del Controparte_1 patto di gestione della lite previsto dall'art. 21 delle condizioni di polizza, assumendo a proprio carico le spese di assistenza in quel giudizio che dunque non potevano costituire oggetto di rimborso da parte della Compagnia assicuratrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1 pronuncia di primo grado per i seguenti motivi:
1. erroneo richiamo alle condizioni della polizza n. 350020303 Generali Erav sottoscritta dalla società appellante riguardo alla tutela legale ed in particolare, la
“Scelta del legale”, avendo il giudice di prime cure fatto erroneo riferimento agli artt. 20 (Denuncia sinistri e obblighi dell'Assicurato) e 21 (Gestione delle vertenze di danno e spese legali) della polizza (doc. O pag. 11) i quali sono inseriti specificatamente tra le “Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile aziende artigiane ed edilizia” e si riferiscono esclusivamente al risarcimento del danno causato a terzi nel corso dell'attività professionale svolta dall'assicurato, anziché più correttamente far riferimento all'art. 20 (Scelta del legale) contenuto nelle “Norme che regolano l'assicurazione delle spese legali e peritali allegate al contratto di polizza” (doc. O pag. 17-19), il quale stabilisce che qualora non si raggiunga un accordo con il terzo, l'assicurato ha diritto di pagina 4 di 17 scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assume a proprio carico le spese relative, estendendo tale normativa anche alla scelta del perito, come peraltro indicato anche dalla parte a verbale dell'udienza del 18.11.22 e trascurato dal Giudice di Pace.
2. Erronea interpretazione degli artt. 1917 e 1932 c.c. sulle clausole che escludono la difesa da parte dell' di un legale di fiducia alla luce della Parte_4 giurisprudenza citata dal giudice di prime cure (Cass. 4202/20), posto che è stato dimostrato che la avesse informato al Compagnia Parte_1 assicuratrice della pendenza della lite e la nomina del proprio difensore di fiducia ed, in ogni caso, per giustificare l'esclusione del rimborso delle spese legali, non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato.
3. Erronea valutazione degli elementi di prova forniti dall'assicurato avendo la
[...] nella propria comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2017, Parte_1 nel procedimento di ATP (doc. b) pag. 9), riferito che il sinistro era stato immediatamente denunciato alla Compagnia assicuratrice Controparte_1
la quale era intervenuta prontamente a risarcire i danni subiti come da
[...] prospetto inviato dalla stessa assicurazione in data 1.2.2017 e prodotto in allegato all'atto di costituzione.
Ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atto di citazione.
Con comparsa in data 26.9.2023, si è costituita nel giudizio d'appello
[...] contestando i motivi d'appello ed osservando: CP_1
1. che, in ogni caso, a prescindere da quali condizioni di Polizza si applicassero nel caso di specie, la legge (art. 1913 cod. civ.), l'art. 7 (inserito fra le “Norme che regolano l'Assicurazione in generale” - cfr doc. O aliis, pag. 41), l'art. 20 (di cui ha fatto applicazione il Giudice di pace) e l'art. 18 delle “Norme che regolano pagina 5 di 17 l'assicurazione delle spese legali e peritali” prevedono che l'Assicurato debba denunciare il sinistro all'Assicurazione mentre ha ricevuto la Parte_1 notifica dell'atto di chiamata di terzo nel procedimento di ATP il 14.11.2017 ma ha chiesto a di attivare la tutela giudiziaria compresa Controparte_1 nella polizza solo in data 28.5.2018 e dunque correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto che l'appellante “non ha dimostrato di avere denunciato alla compagnia assicuratrice il sinistro oggetto del procedimento per ATP nel quale era stata chiamata in manleva da uno dei convenuti”.
2. La non ha adempiuto alle condizioni generali di polizza Parte_1 previste agli artt. 18, 19 e 20, non avendo tempestivamente denunciato il sinistro alla propria compagnia, in tal modo non consentendo all'assicurazione di esperire ogni utile tentativo di bonario componimento della vertenza con Oltredile e non si
è astenuta dal dar corso ad iniziative od azioni, costituendosi nell'ATP, omettendo di segnalare a il nominativo del legale individuato, con conseguente CP_1 inoperatività della garanzia “tutela legale” prevista nella polizza.
3. Non si rinviene alcuna prova documentale relativa al fatto che, come sostenuto da controparte nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di ATP, il “sinistro veniva immediatamente denunciato alla Compagnia (…) come risulta dal prospetto inviato dalla in data 01.02.2017” dovendosi Controparte_1 peraltro considerare come il sinistro astrattamente coperto dalla “tutela legale” si
è verificato il 14/11/2017, per cui non avrebbe potuto Parte_1 denunciarlo prima.
Ha concluso, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per il contenimento dell'eventuale indennizzo entro i limiti del massimale previsto in polizza e pari a € 5.200,00, per sinistro e per anno.
Nel corso del giudizio, non essendo stato richiesto né ritenuto necessario svolgere alcuna attività istruttoria, la causa è stata immediatamente rinviata per la decisione;
precisate quindi le conclusioni come in epigrafe indicate, con ordinanza in data
26.11.2024, la causa è stata trattenuta a sentenza previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
pagina 6 di 17 *****************
Quanto al primo motivo d'appello, deve anzitutto prendersi in considerazione il testo delle Condizioni Generali di Polizza di cui al contratto di assicurazione n.
350020303, denominato “Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità Civile Generale e di Tutela Legale”, intervenuto tra l'odierna appellante e in data 12.10.2015 e per la durata quinquennale. Controparte_1
Detta polizza si compone in particolare di una sezione che disciplina le “norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile aziende artigiane ed edilizia” che al suo interno ricomprende anche:
. l'art. 20 rubricato “Denuncia sinistri e obblighi dell'Assicurato” il quale dispone: “agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio del danneggiato e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie,
i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro” (doc. O pag. 11 di 20);
. l'art. 21 rubricato “Gestione delle vertenze di danno e spese legali”, il quale dispone
“la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della
Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite … La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dal per legali o Parte_4 tecnici che non siano da essa designati…” (doc. O pag. 11 di 20).
E' altresì presente una sezione denominata “Norme che regolano l'assicurazione delle spese legali e peritali” che al suo interno ricomprende anche:
. l'art. 13 rubricato “Oggetto dell'assicurazione” che dispone “La Società assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza l'onere dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale a seguito di un sinistro rientrante in garanzia. Per spese di intendono:
- spese per l'intervento di un legale;
- spese peritali;
pagina 7 di 17 …
La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza e si riferisce ai seguenti casi:
La garanzia riguarda:
….
- Controversie relative a danni cagionati ad altri soggetti da fatti illeciti dell'assicurato
…
- Controversie relative a prestazione di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato;
- …”
. l'art. 18 rubricato “Denuncia di sinistro” che dispone: “unitamente alla denuncia
è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti relativi alla Parte_4 controversia, sia una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli perviene in relazione al sinistro”
. l'art. 19 rubricato “Gestione del sinistro” che dispone: ”La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.
L'assicurato non può dar corso ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute…”
. l'art. 20 rubricato “Scelta del legale” il quale prevede: “Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo, oppure vi sia conflitto d'interesse fra società ed , quest'ultimo ha diritto di scegliere un Parte_4 legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici
Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata all'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito”.
pagina 8 di 17 Orbene, parte appellante si duole del fatto che il giudice di pace abbia erroneamente fatto riferimento agli artt. 20 e 21 contenuti nelle CG di Polizza relativamente alla sezione che regola la “responsabilità civile” in luogo di quelle, invece, espressamente contenute nella sezione della tutela legale, ed in particolare l'art. 20 rubricato “scelta del legale”, censurando la pronuncia appellata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non dimostrato che la avesse Parte_1 denunciato il sinistro alla Compagnia, relativamente alla chiamata in giudizio nell'ambito del procedimento di ATP in cui era stata evocata dalla Oltredile, scegliendo di farsi assistere da un proprio legale di fiducia, con ciò rinunciando ad avvalersi del patto di gestione della lite ed assumendo a proprio carico le relative spese.
Risulta dalla disamina della documentazione prodotta in atti che, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. , proprietario dell'alloggio sottostante a quello ove Parte_3 erano stati condotti lavori di ristrutturazione che avevano visto la partecipazione anche della aveva evocato in giudizio la proprietaria e committente le Parte_1 predette opere – sig.ra – la quale a sua volta aveva chiamato in causa la Parte_2
Oltredile s.n.c. che a sua volta aveva agito nei confronti dell'odierna appellante.
La si era dunque costituita in giudizio con comparsa Parte_1 depositata in data 14.11.2017 e svolgendo a sua volta domanda di manleva verso e chiedendo essere autorizzata a chiamarla in giudizio, invocando Controparte_1 appunto la polizza n. 350020303 già sopra menzionata (cfr. doc. B).
Ammessa la chiamata di terzo – – e licenziata CTU, la Controparte_1 [...] nominava un proprio CTP che partecipasse alle OOPP;
la relazione Parte_1 peritale depositata in data 5.5.2018 dall'arch. concludeva escludendo Persona_1 ogni profilo di responsabilità in capo all'odierna appellante con riferimento agli asseriti vizi lamentati dal ricorrente, sig. (cfr. doc. D). Pt_3
Solo con missiva in data 28.5.2018 la manifestava alla Parte_1 la volontà di avvalersi della polizza ERAV n. 350020303 “per ottenere Controparte_1 il rimborso delle spese sostenute nel corso della procedura di Accertamento tecnico preventivo promossa dal prof. contro la dott. avanti al Parte_3 Parte_2
Parte tribunale di Torino RG n. 20193/2017” e chiedendo “a nome e per conto della pagina 9 di 17 di voler attivare la tutela giudiziaria a copertura delle spese già Parte_1 affrontate” (cfr. doc. I).
Orbene, è stato affermato in giurisprudenza che l'assicurazione di tutela legale ha presupposti, natura e disciplina diverse dall'assicurazione della responsabilità civile.
L'assicurazione di tutela legale è definita dall'art. 173 cod. ass. (d. lgs.
7.92005 n.
209, il quale costituisce attuazione della Direttiva del Consiglio 22-06-1987, n. 87/344, recante "coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela Giudiziaria”), come il contratto in virtù del quale l'impresa di assicurazione "si obbliga a prendere a carico le spese legali [o]peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento„ o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale".
Dalla definizione normativa discende che l'assicurazione in questione è un'assicurazione di patrimoni e, più esattamente, di un'assicurazione contro il sorgere di un debito.
Se dunque la medesima persona stipula un contratto che copre, contestualmente, sia la propria responsabilità civile, sia il rischio di sostenere esborsi per spese legali, ricorre una tipica ipotesi di assicurazione c.d. multirischio.
Ma va da sé che, non potendosi derogare all'art. 1917, comma terzo, c.c., la contestuale stipula delle due coperture di cui s'è detto avrà per effetto che:
a) le spese legali sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta da un terzo, costituiscono un rischio coperto dall'assicurazione di responsabilità civile, nei limiti ed alle condizioni per questa concordate;
b) l'assicurazione di tutela legale coprirà di norma - salvo diversa delimitazione del rischio - le restanti spese legali, e cioè:
b') le spese legali sostenute per introdurre una lite nella veste di attore;
b") le spese legali per resistere ad una domanda non avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito od inadempimento contrattuale;
pagina 10 di 17 b") le spese legali extragiudiziali;
b") le spese legali eccedenti il 25% del massimale garantito dalla copertura di r.c.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare il seguente principio di diritto: "se la medesima polizza copra contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917, comma terzo, c.c. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all'assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato articolo 1917 c.c." (Cass. 3011/2021).
Ora nel caso di specie la è stata evocata nel giudizio di ATP Parte_1 dalla Oltredile s.n.c. essendo la prima “intervenuta nell'appartamento della sig.ra nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'alloggio stesso, per le forniture e Pt_2 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto elettrico, di antifurto e di climatizzazione” e, dunque, al fine di estendere nei suoi confronti il contraddittorio e l'efficacia dell'accertamento peritale richiesto, onde essere dalla stessa manlevata in caso di accertamento della responsabilità per i danni lamentati dal ricorrente, sig.
nel successivo instaurando giudizio risarcitorio. Pt_3
Deve ritenersi che dette spese rientrino nella copertura assicurativa che regola la responsabilità civile (e, dunque, correttamente è stato effettuato il richiamo dal giudice di prime cure agli artt. 20 e 21, doc. O pag. 11 di 20), posto che le stesse vanno ricondotte nel “genus” delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune dell'assicurato e dell'assicuratore, trattandosi di spese sostenute per resistere alla pretesa del danneggiato (c.d. spese di resistenza, ex art. 1917 co 3 c.c.) (Cass. 4275/24 conf. Cass. 18076/20).
Si tratta infatti di spese – legali e di assistenza tecnica – che sono state sostenute dall'assicurato nell'ambito di un giudizio di istruzione preventiva – azionato al fine di accettare la consistenza ed eziologia dei fenomeni dannosi lamentati dal danneggiato e pagina 11 di 17 di individuarne le eventuali responsabilità, sì dà domandare, nel successivo giudizio di merito, la condanna del risarcimento nei confronti del/dei responsabile/i.
Si tratta dunque di spese che devono ritenersi ricomprese nell'ambito degli esborsi per la resistenza più propriamente detta, stante il carattere strumentale del procedimento di istruzione preventiva rispetto al successivo giudizio risarcitorio, avente quale presupposto il medesimo sinistro (danno cagionato da un fatto illecito o da un inadempimento contrattuale dell'assicurato).
A conferma di tale ricostruzione vi è la giurisprudenza di legittimità che normalmente ammette che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”
(cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e Cass. n. 15942/19); in altri termini le spese del procedimento di ATP sono regolate, nel successivo eventuale giudizio di merito incardinato per il risarcimento del danno, quali spese processuali, regolate secondo il principio di causalità e di soccombenza.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha inquadrato la tutela indennitaria invocata nell'ambito delle norme previste alle CG di polizza che disciplinano la responsabilità civile e, segnatamente, negli artt. 20 e 21 (doc. O pag. 11 di 20), in forza dei quali, come sopra menzionato, sono a carico della Compagnia assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, con esclusione delle spese incontrate dal contraente per legali o tecnici che non siano stati designati dall'assicurazione medesima.
Il primo motivo d'appello è dunque infondato
***********
Quanto al secondo ed al terzo motivo d'appello, correttamente, il giudice di prime cure ha richiamato alcuni significativi precedenti giurisprudenziali in tema di patto di gestione della lite, clausola contrattuale in forza della quale la Compagnia assume in proprio la gestione della vertenza per la responsabilità civile nei confronti del terzo cui pagina 12 di 17 sia coinvolto il proprio assicurato, posto che la Cassazione aveva già in passato avuto modo di affermare che “il patto con cui l'assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico, ma è accessorio al contratto di assicurazione e rappresenta un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto assicurativo. In particolare, il patto di gestione della lite costituisce una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art. 1917, comma 3, c.c.” (Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1994, n. 9744; Cass. civ. n. 14107/2019).
Con l'ordinanza n. 4202/2020 citata dal giudice di Pace, la Suprema Corte ha confermato il predetto orientamento giurisprudenziale ed ha ribadito la compatibilità del patto di gestione della lite con l'art. 1917, comma 3, c.c. e art. 1932 c.c. “dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio”, dovendo il giudice verificare in concreto e caso per caso se l'assicurato abbia rinunciato alla difesa offerta dalla Compagnia assicuratrice e se, per contro, la
Compagnia, informata dall'assicurato della pendenza della lite, abbia deciso di non assumere la difesa con i propri legali di fiducia.
Nel citato precedente il giudice di legittimità ha tuttavia anche precisato che “In presenza di una polizza assicurativa con patto di gestione della lite e previsione del rimborso delle spese legali c.d. di resistenza sostenute dall'assicurato, deve considerarsi valida la clausola contrattuale che escluda il suddetto rimborso laddove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice … E' ben vero infatti che, come argomentato in ricorso, a giustificare l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato”.
Nel caso di specie difetta invero la prova della tempestiva denuncia del sinistro, con cui la ricevuta la chiamata in causa nel procedimento ex art. Parte Parte_5
pagina 13 di 17 696 bis c.p.c., avrebbe manifestato alla Compagnia assicuratrice la volontà di avvalersi della polizza, posto che la prima missiva volta ad ottenere l'apertura del sinistro risale ad epoca successiva il deposito dell'elaborato peritale del giudizio di ATP e dunque evidentemente è successiva alla costituzione in quel giudizio da parte di Parte_1
con proprio legale di fiducia ed alla nomina di un proprio perito.
[...]
Non vale a ritenere assolto l'onere della denuncia la circostanza che la
Compagnia fosse intervenuta in precedenza per indennizzare altri proprietari di alloggi dello stabile che erano stati interessati da danni legati ad una rottura di tubazione del riscaldamento provocata dalla nel corso dei predetti lavori di Parte_1 ristrutturazione, posto che trattasi di sinistri diversi rispetto a quello oggetto del procedimento di ATP sia perché promosso da un altro condomino e sia perché riguardante diversi pregiudizi (cfr. comparsa di costituzione di nel Parte_1 procedimento di ATP: “Prima di effettuare i suddetti lavori, veniva opportunamente svuotato l'intero impianto di riscaldamento. Durante l'opera di tracciamento, avvenuto, come si è detto, nel mese di maggio mediante l'esclusivo utilizzo di scanalatrice e scalpellatore, veniva accidentalmente reciso con il primo attrezzo, una condotta del riscaldamento che però, essendo vuoto, non dava modo agli operai della
[...] di accorgersi della lesione, che veniva invece a manifestarsi al momento del Pt_1 collaudo, quando ormai tutte le canaline erano state chiuse, e precisamente in data
27.07.2016. Tale guasto provocava una fuoriuscita d'acqua nell'appartamento della sig.ra ed in quello sottostante, di proprietà della sig.ra , interessato Pt_2 CP_6 dalla perdita, oltre che, per una parte, nell'androne condominiale. Tale sinistro veniva immediatamente denunciato alla Compagnia di Assicurazioni dell'esponente, che interveniva prontamente a risarcire i danni subiti, come risulta dal prospetto inviato dalla in data 01.02.2017, che si produce in copia (doc. 4), a Controparte_1 seguito di opportuna indagine peritale. L'alloggio del prof. non veniva, invece, Pt_3 interessato dalla predetta perdita, tanto è vero che il presente accertamento tecnico preventivo, richiesto dallo stesso, non verte in alcun modo sul danno prodotto dalle infiltrazioni d'acqua subite, bensì, esclusivamente, sui danni prodotti dai pesanti interventi ristrutturativi effettuati sulla struttura muraria all'interno dell'abitazione di pagina 14 di 17 proprietà della sig.ra verosimilmente, dall'impresa edile Oltredile Snc, invocato Pt_2 nel presente giudizio a copertura delle spese legali e di perizia sostenute da
[...] nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. (RG 20193/2017)”). Parte_1
Ne consegue che alcuna denuncia di sinistro ha effettivamente preceduto la costituzione nel giudizio di ATP da parte della la quale risulta Parte_1 aver richiesto il rimborso delle spese di assistenza legale e tecnica sostenute in quel giudizio solo e per la prima volta in seguito al deposito dell'elaborato peritale conclusivo (cfr. doc. I missiva del 28.5.2018).
In ultimo, non può tacersi il fatto che anche nell'ambito degli artt. 18, 19 e 20 delle CG, invocati da parte appellante a fondamento del proprio diritto indennitario in quanto ricompresi nella sezione della polizza relativa alla “tutela legale” (cfr. doc. O pagg. 18 e 19 di 20), viene ribadito l'obbligo per l'assicurato di denunciare tempestivamente il sinistro alla Compagnia assicuratrice – sinistro che nel caso di specie riguardava appunto la ricezione della chiamata da parte della Oltredile s.n.c. nel giudizio di ATP promosso dal sig. conto la sig.ra – onde metterla nelle Pt_3 Pt_2 condizioni di esperire “ogni utile tentativo di bonario componimento”, prevedendosi inoltre l'obbligo per l'assicurato di astenersi dal dar corso “ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute”, nonché circoscrivendo la facoltà di scelta da parte dell'assicurato di un proprio legale (e perito) di fiducia, con onere di rimborso a carico della Compagnia, solo “qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interesse fra società ed Assicurato” .
Orbene, nel caso di specie, parte appellante nulla ha dimostrato in merito alla ricorrenza di una di queste due ultime ipotesi, menzionate appunto dall'art. 20 “scelta del legale”, avuto riguardo al fatto che, come condivisibilmente già ritenuto dal giudice di primo grado, la non ha dimostrato di aver previamente e Parte_1 tempestivamente denunciato il sinistro (inteso quale vertenza giudiziaria) alla propria
Compagnia assicuratrice, dovendosi dunque ritenere che con proprio comportamento concludente – stante l'intervenuta costituzione in quel giudizio previo conferimento di pagina 15 di 17 mandato defensionale ad un proprio legale e nomina di un proprio CTP – ella abbia rinunciato ad avvalersi del patto di gestione della lite, assumendo implicitamente a proprio carico le spese di assistenza in giudizio.
Anche il secondo ed il terzo motivo d'appello sono respinti.
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L'appello è dunque integralmente respinto, dovendosi confermare la sentenza n.
174/23 emessa dal giudice di Pace di Torino in data 23.1.2023.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificati dal DM
147/2022 per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore e tenuto conto del valore della domanda, determinato in base al criterio del disputatum e delle questioni trattate, così applicandosi i valori medi per tre fasi e con esclusione della fase istruttoria.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 con riferimento alla parte appellante, essendo stata l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe:
▪ respinge l'appello promosso da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza n. 174/23 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 23.1.23 nel proc. n.
10221/19 R.G.
▪ condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 1.701,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
▪ dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/02 da parte dell'appellante.
Così deciso in Torino, il 19/03/2025
pagina 16 di 17 Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE IV CIVILE in persona del Giudice Unico dott.ssa Federica Francesca Levrino ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile d'appello n. 9110/2023 R.G. promossa da:
c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, via Parte_1 P.IVA_1
Mercantini 5, presso e nello studio dell'avv. OSTORERO MARIO e dell'avv. MARGHERITA
OSTORERO, che la rappresentano e difendono per delega allegata all'atto di citazione in appello
- APPELLANTE -
-
contro
-
c.f. , elettivamente domiciliata in Torino, via Controparte_1 P.IVA_2
Maria Vittoria 6, presso e nello studio dell'avv. VIETTI MICHELE GIUSEPPE, che la rappresenta e difende per delega allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 174/23 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 23.1.23 nel proc. n. 10221/19 R.G.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, per tutti i motivi esposti nell'atto introduttivo, rigettata ogni contraria eccezione od istanza, accogliere per i motivi tutti dedotti nel predetto atto, il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 174/2023 emessa dall'Ufficio del Giudice di Pace di Torino,
pagina 1 di 17 Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Giuliana Bologna, nell'ambito del giudizio R.G. n.
10221/2019, depositata in cancelleria in data 23.01.2023, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Previa ammissione di prova per interrogatorio e testi sui capitoli di narrativa preceduti dal rituale “Vero che” [teste c/o Area per Testimone_1 CP_2 [...]
, previa, altresì eventuale CTU intesa ad accertare la congruità degli CP_1 importi richiesti sulla base dell'attività professionale svolta, dichiarare tenuta e condannare, per i motivi di cui alla premessa, la al pagamento, Controparte_1
a favore della di cui in epigrafe, della somma di € 4.051,28, oltre Parte_1 agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria, oltre alle spese e alle competenze maturate per l'avvio del procedimento di mediazione per il recupero bonario del credito di cui sopra, pari a € 48,80 per spese documentate e a € 270,00 per onorari, oltre accessori di legge”.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari oltre CPA e IVA, oltre al rimborso forfettario del
15 % per spese generali da calcolarsi sui compensi come previsto per legge per entrambe i giudizi.”
Per parte convenuta:
“Voglia il Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche istruttoria:
In via principale: respingere l'avversa impugnazione in quanto infondata e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 174/23 del 23/1/2023 resa inter partes dal Giudice di pace di
Torino, dichiarando che nessuna somma è dovuta ad alcun titolo da parte dell'Assicurazione, mandandola assolta da ogni pretesa avversaria;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento totale/parziale delle domande avversarie, limitare la condanna della Compagnia al massimale previsto dalla Polizza;
In ogni caso: con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 26.4.2019 conveniva Parte_1 in giudizio avanti al Giudice di Pace di Torino allegando: Controparte_1
pagina 2 di 17 . di aver sottoscritto con la predetta Compagnia Assicurativa la polizza n. 350020303 in data 12.10.2015 della durata quinquennale, a copertura dei rischi professionali connessi alla responsabilità civile;
. che in data 14.4.2016 veniva incaricata dalla s.n.c. Oltredile di e Controparte_3
per la realizzazione di un impianto elettrico, di condizionamento e antifurto CP_4 nell'appartamento in ristrutturazione sito in Torino, via San Fermo 8, di proprietà di
; Parte_2
. che terminati i lavori, il proprietario dell'alloggio sottostante, sig. , Parte_3 promuoveva procedimento ex art. 696 bis c.p.c. onde accertare le condizioni statiche del proprio appartamento, nonché l'entità dei danni riscontrati nel proprio immobile a causa dei predetti lavori;
. che la sig.ra costituendosi in giudizio, chiedeva essere autorizzata a evocare in Pt_2 causa la , quale ente appaltatore, il quale Controparte_5 costituendosi chiamava a sua volta in manleva anche la la quale a Parte_1 sua volta evocava in giudizio Controparte_1
. che la relazione peritale depositata nel procedimento di ATP in data 5.5.2018 rilevava l'assoluta estraneità della nella causazione dei danni lamentati dal Parte_1 sig. ; Parte_3
. di aver sostenuto spese nel predetto contenzioso ammontanti a complessivi €
4.051,28, di cui € 1.119,75 ed € 1.282,09 a titolo di spese legali ed € 1.649,44 a titolo di costi del CTP;
. di aver invitato la Compagnia ad attivare la tutela giudiziaria compresa CP_1 nella polizza n. 350020303 a copertura delle predette spese e la stessa, pur avendo aperto il sinistro n. IAO/2018/630001, non provvedeva ad effettuare alcun rimborso;
. che il procedimento di mediazione obbligatoria non sortiva alcun esito positivo in quanto la non vi prendeva parte. Controparte_1
Concludeva, previa eventuale disponenda CTU contabile, intesa ad accertare la congruità degli importi richiesti sulla base dell'attività professionale svolta, per la condanna della al pagamento della somma complessiva di € Controparte_1
4.051,28, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
pagina 3 di 17 Alla prima udienza di comparizione celebratasi in data 25.10.2019,
[...] non si costituiva e veniva dichiarata contumace, il Giudice di Pace fissava CP_1 nuova udienza di trattazione, assegnando termine a per integrare Parte_1 le condizioni di assicurazione;
dopo alcuni rinvii legati alla pandemia da Covid – 19, all'udienza del 18.11.2022, dato atto dell'integrazione documentale effettuata da parte dell'attrice, la causa veniva trattenuta in decisione.
Con sentenza n. 174/23 depositata in data 23.1.2023, il Giudice di Pace di Torino rigettava la domanda attorea, nulla disponendo in merito alle spese di lite, sul presupposto che l'attrice avesse omesso di dimostrare di aver denunciato alla propria compagnia assicuratrice il sinistro oggetto del procedimento per ATP, nel quale era stata chiamata in manleva da uno dei convenuti, con la conseguenza che la Parte_1
scegliendo di farsi assistere da un proprio legale di fiducia senza previamente
[...] informare aveva implicitamente rinunciato ad avvalersi del Controparte_1 patto di gestione della lite previsto dall'art. 21 delle condizioni di polizza, assumendo a proprio carico le spese di assistenza in quel giudizio che dunque non potevano costituire oggetto di rimborso da parte della Compagnia assicuratrice.
Avverso tale sentenza ha proposto appello censurando la Parte_1 pronuncia di primo grado per i seguenti motivi:
1. erroneo richiamo alle condizioni della polizza n. 350020303 Generali Erav sottoscritta dalla società appellante riguardo alla tutela legale ed in particolare, la
“Scelta del legale”, avendo il giudice di prime cure fatto erroneo riferimento agli artt. 20 (Denuncia sinistri e obblighi dell'Assicurato) e 21 (Gestione delle vertenze di danno e spese legali) della polizza (doc. O pag. 11) i quali sono inseriti specificatamente tra le “Norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile aziende artigiane ed edilizia” e si riferiscono esclusivamente al risarcimento del danno causato a terzi nel corso dell'attività professionale svolta dall'assicurato, anziché più correttamente far riferimento all'art. 20 (Scelta del legale) contenuto nelle “Norme che regolano l'assicurazione delle spese legali e peritali allegate al contratto di polizza” (doc. O pag. 17-19), il quale stabilisce che qualora non si raggiunga un accordo con il terzo, l'assicurato ha diritto di pagina 4 di 17 scegliere un legale di sua fiducia, segnalandone il nominativo alla Società la quale assume a proprio carico le spese relative, estendendo tale normativa anche alla scelta del perito, come peraltro indicato anche dalla parte a verbale dell'udienza del 18.11.22 e trascurato dal Giudice di Pace.
2. Erronea interpretazione degli artt. 1917 e 1932 c.c. sulle clausole che escludono la difesa da parte dell' di un legale di fiducia alla luce della Parte_4 giurisprudenza citata dal giudice di prime cure (Cass. 4202/20), posto che è stato dimostrato che la avesse informato al Compagnia Parte_1 assicuratrice della pendenza della lite e la nomina del proprio difensore di fiducia ed, in ogni caso, per giustificare l'esclusione del rimborso delle spese legali, non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato.
3. Erronea valutazione degli elementi di prova forniti dall'assicurato avendo la
[...] nella propria comparsa di costituzione e risposta del 24.11.2017, Parte_1 nel procedimento di ATP (doc. b) pag. 9), riferito che il sinistro era stato immediatamente denunciato alla Compagnia assicuratrice Controparte_1
la quale era intervenuta prontamente a risarcire i danni subiti come da
[...] prospetto inviato dalla stessa assicurazione in data 1.2.2017 e prodotto in allegato all'atto di costituzione.
Ha concluso per la riforma della sentenza di primo grado e per l'accoglimento delle conclusioni come rassegnate in atto di citazione.
Con comparsa in data 26.9.2023, si è costituita nel giudizio d'appello
[...] contestando i motivi d'appello ed osservando: CP_1
1. che, in ogni caso, a prescindere da quali condizioni di Polizza si applicassero nel caso di specie, la legge (art. 1913 cod. civ.), l'art. 7 (inserito fra le “Norme che regolano l'Assicurazione in generale” - cfr doc. O aliis, pag. 41), l'art. 20 (di cui ha fatto applicazione il Giudice di pace) e l'art. 18 delle “Norme che regolano pagina 5 di 17 l'assicurazione delle spese legali e peritali” prevedono che l'Assicurato debba denunciare il sinistro all'Assicurazione mentre ha ricevuto la Parte_1 notifica dell'atto di chiamata di terzo nel procedimento di ATP il 14.11.2017 ma ha chiesto a di attivare la tutela giudiziaria compresa Controparte_1 nella polizza solo in data 28.5.2018 e dunque correttamente il Giudice di Pace ha ritenuto che l'appellante “non ha dimostrato di avere denunciato alla compagnia assicuratrice il sinistro oggetto del procedimento per ATP nel quale era stata chiamata in manleva da uno dei convenuti”.
2. La non ha adempiuto alle condizioni generali di polizza Parte_1 previste agli artt. 18, 19 e 20, non avendo tempestivamente denunciato il sinistro alla propria compagnia, in tal modo non consentendo all'assicurazione di esperire ogni utile tentativo di bonario componimento della vertenza con Oltredile e non si
è astenuta dal dar corso ad iniziative od azioni, costituendosi nell'ATP, omettendo di segnalare a il nominativo del legale individuato, con conseguente CP_1 inoperatività della garanzia “tutela legale” prevista nella polizza.
3. Non si rinviene alcuna prova documentale relativa al fatto che, come sostenuto da controparte nella comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di ATP, il “sinistro veniva immediatamente denunciato alla Compagnia (…) come risulta dal prospetto inviato dalla in data 01.02.2017” dovendosi Controparte_1 peraltro considerare come il sinistro astrattamente coperto dalla “tutela legale” si
è verificato il 14/11/2017, per cui non avrebbe potuto Parte_1 denunciarlo prima.
Ha concluso, in via principale, per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per il contenimento dell'eventuale indennizzo entro i limiti del massimale previsto in polizza e pari a € 5.200,00, per sinistro e per anno.
Nel corso del giudizio, non essendo stato richiesto né ritenuto necessario svolgere alcuna attività istruttoria, la causa è stata immediatamente rinviata per la decisione;
precisate quindi le conclusioni come in epigrafe indicate, con ordinanza in data
26.11.2024, la causa è stata trattenuta a sentenza previa assegnazione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e note di replica.
pagina 6 di 17 *****************
Quanto al primo motivo d'appello, deve anzitutto prendersi in considerazione il testo delle Condizioni Generali di Polizza di cui al contratto di assicurazione n.
350020303, denominato “Contratto di assicurazione per la copertura dei rischi di responsabilità Civile Generale e di Tutela Legale”, intervenuto tra l'odierna appellante e in data 12.10.2015 e per la durata quinquennale. Controparte_1
Detta polizza si compone in particolare di una sezione che disciplina le “norme che regolano l'assicurazione della responsabilità civile aziende artigiane ed edilizia” che al suo interno ricomprende anche:
. l'art. 20 rubricato “Denuncia sinistri e obblighi dell'Assicurato” il quale dispone: “agli effetti dell'assicurazione della responsabilità civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la descrizione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio del danneggiato e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie,
i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro” (doc. O pag. 11 di 20);
. l'art. 21 rubricato “Gestione delle vertenze di danno e spese legali”, il quale dispone
“la Società assume la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale sia civile che penale a nome dell'Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'assicurato stesso. Sono a carico della
Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, entro il limite … La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dal per legali o Parte_4 tecnici che non siano da essa designati…” (doc. O pag. 11 di 20).
E' altresì presente una sezione denominata “Norme che regolano l'assicurazione delle spese legali e peritali” che al suo interno ricomprende anche:
. l'art. 13 rubricato “Oggetto dell'assicurazione” che dispone “La Società assume a proprio carico nei limiti del massimale e delle condizioni previste nella presente polizza l'onere dell'assistenza giudiziale e stragiudiziale a seguito di un sinistro rientrante in garanzia. Per spese di intendono:
- spese per l'intervento di un legale;
- spese peritali;
pagina 7 di 17 …
La garanzia riguarda esclusivamente i sinistri accaduti nell'ambito dell'attività dichiarata in polizza e si riferisce ai seguenti casi:
La garanzia riguarda:
….
- Controversie relative a danni cagionati ad altri soggetti da fatti illeciti dell'assicurato
…
- Controversie relative a prestazione di servizi o forniture di beni effettuate dall'Assicurato;
- …”
. l'art. 18 rubricato “Denuncia di sinistro” che dispone: “unitamente alla denuncia
è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti relativi alla Parte_4 controversia, sia una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari. In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari notificatigli e, comunque, ogni altra comunicazione che gli perviene in relazione al sinistro”
. l'art. 19 rubricato “Gestione del sinistro” che dispone: ”La Società, ricevuta la denuncia di sinistro, esperisce ogni utile tentativo di bonario componimento.
L'assicurato non può dar corso ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute…”
. l'art. 20 rubricato “Scelta del legale” il quale prevede: “Qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo, oppure vi sia conflitto d'interesse fra società ed , quest'ultimo ha diritto di scegliere un Parte_4 legale di sua fiducia tra coloro che risiedono nel luogo ove hanno sede gli uffici
Giudiziari competenti, segnalandone il nominativo alla Società, la quale assumerà a proprio carico le spese relative. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata all'Assicurato, il quale fornirà altresì la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore. La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito”.
pagina 8 di 17 Orbene, parte appellante si duole del fatto che il giudice di pace abbia erroneamente fatto riferimento agli artt. 20 e 21 contenuti nelle CG di Polizza relativamente alla sezione che regola la “responsabilità civile” in luogo di quelle, invece, espressamente contenute nella sezione della tutela legale, ed in particolare l'art. 20 rubricato “scelta del legale”, censurando la pronuncia appellata nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto non dimostrato che la avesse Parte_1 denunciato il sinistro alla Compagnia, relativamente alla chiamata in giudizio nell'ambito del procedimento di ATP in cui era stata evocata dalla Oltredile, scegliendo di farsi assistere da un proprio legale di fiducia, con ciò rinunciando ad avvalersi del patto di gestione della lite ed assumendo a proprio carico le relative spese.
Risulta dalla disamina della documentazione prodotta in atti che, con ricorso ex art. 696 bis c.p.c. , proprietario dell'alloggio sottostante a quello ove Parte_3 erano stati condotti lavori di ristrutturazione che avevano visto la partecipazione anche della aveva evocato in giudizio la proprietaria e committente le Parte_1 predette opere – sig.ra – la quale a sua volta aveva chiamato in causa la Parte_2
Oltredile s.n.c. che a sua volta aveva agito nei confronti dell'odierna appellante.
La si era dunque costituita in giudizio con comparsa Parte_1 depositata in data 14.11.2017 e svolgendo a sua volta domanda di manleva verso e chiedendo essere autorizzata a chiamarla in giudizio, invocando Controparte_1 appunto la polizza n. 350020303 già sopra menzionata (cfr. doc. B).
Ammessa la chiamata di terzo – – e licenziata CTU, la Controparte_1 [...] nominava un proprio CTP che partecipasse alle OOPP;
la relazione Parte_1 peritale depositata in data 5.5.2018 dall'arch. concludeva escludendo Persona_1 ogni profilo di responsabilità in capo all'odierna appellante con riferimento agli asseriti vizi lamentati dal ricorrente, sig. (cfr. doc. D). Pt_3
Solo con missiva in data 28.5.2018 la manifestava alla Parte_1 la volontà di avvalersi della polizza ERAV n. 350020303 “per ottenere Controparte_1 il rimborso delle spese sostenute nel corso della procedura di Accertamento tecnico preventivo promossa dal prof. contro la dott. avanti al Parte_3 Parte_2
Parte tribunale di Torino RG n. 20193/2017” e chiedendo “a nome e per conto della pagina 9 di 17 di voler attivare la tutela giudiziaria a copertura delle spese già Parte_1 affrontate” (cfr. doc. I).
Orbene, è stato affermato in giurisprudenza che l'assicurazione di tutela legale ha presupposti, natura e disciplina diverse dall'assicurazione della responsabilità civile.
L'assicurazione di tutela legale è definita dall'art. 173 cod. ass. (d. lgs.
7.92005 n.
209, il quale costituisce attuazione della Direttiva del Consiglio 22-06-1987, n. 87/344, recante "coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione tutela Giudiziaria”), come il contratto in virtù del quale l'impresa di assicurazione "si obbliga a prendere a carico le spese legali [o]peritali o a fornire prestazioni di altra natura, occorrenti all'assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede giudiziale, in ogni tipo di procedimento„ o in sede extragiudiziale, soprattutto allo scopo di conseguire il risarcimento di danni subiti o per difendersi contro una domanda di risarcimento avanzata nei suoi confronti, purché non proposta dall'impresa che presta la copertura assicurativa di tutela legale".
Dalla definizione normativa discende che l'assicurazione in questione è un'assicurazione di patrimoni e, più esattamente, di un'assicurazione contro il sorgere di un debito.
Se dunque la medesima persona stipula un contratto che copre, contestualmente, sia la propria responsabilità civile, sia il rischio di sostenere esborsi per spese legali, ricorre una tipica ipotesi di assicurazione c.d. multirischio.
Ma va da sé che, non potendosi derogare all'art. 1917, comma terzo, c.c., la contestuale stipula delle due coperture di cui s'è detto avrà per effetto che:
a) le spese legali sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta da un terzo, costituiscono un rischio coperto dall'assicurazione di responsabilità civile, nei limiti ed alle condizioni per questa concordate;
b) l'assicurazione di tutela legale coprirà di norma - salvo diversa delimitazione del rischio - le restanti spese legali, e cioè:
b') le spese legali sostenute per introdurre una lite nella veste di attore;
b") le spese legali per resistere ad una domanda non avente ad oggetto il risarcimento del danno da fatto illecito od inadempimento contrattuale;
pagina 10 di 17 b") le spese legali extragiudiziali;
b") le spese legali eccedenti il 25% del massimale garantito dalla copertura di r.c.
La Suprema Corte ha avuto modo di precisare il seguente principio di diritto: "se la medesima polizza copra contemporaneamente sia il rischio di responsabilità civile, sia quello di tutela legale, le spese sostenute dall'assicurato per resistere alla domanda risarcitoria contro di lui proposta dal terzo danneggiato rientrano nella prima copertura e non nella seconda, fino al limite del 25% del massimale, ai sensi dell'art. 1917, comma terzo, c.c. Ne consegue che eventuali clausole limitative del rischio, contrattualmente previste per la sola assicurazione di tutela legale, sono inopponibili all'assicurato che domandi la rifusione delle spese di resistenza ai sensi del citato articolo 1917 c.c." (Cass. 3011/2021).
Ora nel caso di specie la è stata evocata nel giudizio di ATP Parte_1 dalla Oltredile s.n.c. essendo la prima “intervenuta nell'appartamento della sig.ra nell'ambito dei lavori di ristrutturazione dell'alloggio stesso, per le forniture e Pt_2 per l'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'impianto elettrico, di antifurto e di climatizzazione” e, dunque, al fine di estendere nei suoi confronti il contraddittorio e l'efficacia dell'accertamento peritale richiesto, onde essere dalla stessa manlevata in caso di accertamento della responsabilità per i danni lamentati dal ricorrente, sig.
nel successivo instaurando giudizio risarcitorio. Pt_3
Deve ritenersi che dette spese rientrino nella copertura assicurativa che regola la responsabilità civile (e, dunque, correttamente è stato effettuato il richiamo dal giudice di prime cure agli artt. 20 e 21, doc. O pag. 11 di 20), posto che le stesse vanno ricondotte nel “genus” delle spese di salvataggio (art. 1914 c.c.), in quanto sostenute per un interesse comune dell'assicurato e dell'assicuratore, trattandosi di spese sostenute per resistere alla pretesa del danneggiato (c.d. spese di resistenza, ex art. 1917 co 3 c.c.) (Cass. 4275/24 conf. Cass. 18076/20).
Si tratta infatti di spese – legali e di assistenza tecnica – che sono state sostenute dall'assicurato nell'ambito di un giudizio di istruzione preventiva – azionato al fine di accettare la consistenza ed eziologia dei fenomeni dannosi lamentati dal danneggiato e pagina 11 di 17 di individuarne le eventuali responsabilità, sì dà domandare, nel successivo giudizio di merito, la condanna del risarcimento nei confronti del/dei responsabile/i.
Si tratta dunque di spese che devono ritenersi ricomprese nell'ambito degli esborsi per la resistenza più propriamente detta, stante il carattere strumentale del procedimento di istruzione preventiva rispetto al successivo giudizio risarcitorio, avente quale presupposto il medesimo sinistro (danno cagionato da un fatto illecito o da un inadempimento contrattuale dell'assicurato).
A conferma di tale ricostruzione vi è la giurisprudenza di legittimità che normalmente ammette che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.”
(cfr. ex plurimis Cass. n. 9735/20 e Cass. n. 15942/19); in altri termini le spese del procedimento di ATP sono regolate, nel successivo eventuale giudizio di merito incardinato per il risarcimento del danno, quali spese processuali, regolate secondo il principio di causalità e di soccombenza.
Correttamente, dunque, il giudice di prime cure ha inquadrato la tutela indennitaria invocata nell'ambito delle norme previste alle CG di polizza che disciplinano la responsabilità civile e, segnatamente, negli artt. 20 e 21 (doc. O pag. 11 di 20), in forza dei quali, come sopra menzionato, sono a carico della Compagnia assicuratrice le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato, con esclusione delle spese incontrate dal contraente per legali o tecnici che non siano stati designati dall'assicurazione medesima.
Il primo motivo d'appello è dunque infondato
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Quanto al secondo ed al terzo motivo d'appello, correttamente, il giudice di prime cure ha richiamato alcuni significativi precedenti giurisprudenziali in tema di patto di gestione della lite, clausola contrattuale in forza della quale la Compagnia assume in proprio la gestione della vertenza per la responsabilità civile nei confronti del terzo cui pagina 12 di 17 sia coinvolto il proprio assicurato, posto che la Cassazione aveva già in passato avuto modo di affermare che “il patto con cui l'assicuratore assume la gestione della lite configura un negozio atipico, ma è accessorio al contratto di assicurazione e rappresenta un mezzo attraverso il quale viene data esecuzione al rapporto assicurativo. In particolare, il patto di gestione della lite costituisce una lecita modalità di adempimento sostitutiva dell'obbligo di rimborso delle spese di resistenza posto dall'art. 1917, comma 3, c.c.” (Cass. civ., sez. III, 17 novembre 1994, n. 9744; Cass. civ. n. 14107/2019).
Con l'ordinanza n. 4202/2020 citata dal giudice di Pace, la Suprema Corte ha confermato il predetto orientamento giurisprudenziale ed ha ribadito la compatibilità del patto di gestione della lite con l'art. 1917, comma 3, c.c. e art. 1932 c.c. “dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l'appunto, di tenere indenne l'assicurato dalle spese di resistenza in giudizio”, dovendo il giudice verificare in concreto e caso per caso se l'assicurato abbia rinunciato alla difesa offerta dalla Compagnia assicuratrice e se, per contro, la
Compagnia, informata dall'assicurato della pendenza della lite, abbia deciso di non assumere la difesa con i propri legali di fiducia.
Nel citato precedente il giudice di legittimità ha tuttavia anche precisato che “In presenza di una polizza assicurativa con patto di gestione della lite e previsione del rimborso delle spese legali c.d. di resistenza sostenute dall'assicurato, deve considerarsi valida la clausola contrattuale che escluda il suddetto rimborso laddove l'assicurato decida di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice … E' ben vero infatti che, come argomentato in ricorso, a giustificare l'esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l'assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell'assicurato”.
Nel caso di specie difetta invero la prova della tempestiva denuncia del sinistro, con cui la ricevuta la chiamata in causa nel procedimento ex art. Parte Parte_5
pagina 13 di 17 696 bis c.p.c., avrebbe manifestato alla Compagnia assicuratrice la volontà di avvalersi della polizza, posto che la prima missiva volta ad ottenere l'apertura del sinistro risale ad epoca successiva il deposito dell'elaborato peritale del giudizio di ATP e dunque evidentemente è successiva alla costituzione in quel giudizio da parte di Parte_1
con proprio legale di fiducia ed alla nomina di un proprio perito.
[...]
Non vale a ritenere assolto l'onere della denuncia la circostanza che la
Compagnia fosse intervenuta in precedenza per indennizzare altri proprietari di alloggi dello stabile che erano stati interessati da danni legati ad una rottura di tubazione del riscaldamento provocata dalla nel corso dei predetti lavori di Parte_1 ristrutturazione, posto che trattasi di sinistri diversi rispetto a quello oggetto del procedimento di ATP sia perché promosso da un altro condomino e sia perché riguardante diversi pregiudizi (cfr. comparsa di costituzione di nel Parte_1 procedimento di ATP: “Prima di effettuare i suddetti lavori, veniva opportunamente svuotato l'intero impianto di riscaldamento. Durante l'opera di tracciamento, avvenuto, come si è detto, nel mese di maggio mediante l'esclusivo utilizzo di scanalatrice e scalpellatore, veniva accidentalmente reciso con il primo attrezzo, una condotta del riscaldamento che però, essendo vuoto, non dava modo agli operai della
[...] di accorgersi della lesione, che veniva invece a manifestarsi al momento del Pt_1 collaudo, quando ormai tutte le canaline erano state chiuse, e precisamente in data
27.07.2016. Tale guasto provocava una fuoriuscita d'acqua nell'appartamento della sig.ra ed in quello sottostante, di proprietà della sig.ra , interessato Pt_2 CP_6 dalla perdita, oltre che, per una parte, nell'androne condominiale. Tale sinistro veniva immediatamente denunciato alla Compagnia di Assicurazioni dell'esponente, che interveniva prontamente a risarcire i danni subiti, come risulta dal prospetto inviato dalla in data 01.02.2017, che si produce in copia (doc. 4), a Controparte_1 seguito di opportuna indagine peritale. L'alloggio del prof. non veniva, invece, Pt_3 interessato dalla predetta perdita, tanto è vero che il presente accertamento tecnico preventivo, richiesto dallo stesso, non verte in alcun modo sul danno prodotto dalle infiltrazioni d'acqua subite, bensì, esclusivamente, sui danni prodotti dai pesanti interventi ristrutturativi effettuati sulla struttura muraria all'interno dell'abitazione di pagina 14 di 17 proprietà della sig.ra verosimilmente, dall'impresa edile Oltredile Snc, invocato Pt_2 nel presente giudizio a copertura delle spese legali e di perizia sostenute da
[...] nell'ambito del giudizio ex art. 696 bis c.p.c. (RG 20193/2017)”). Parte_1
Ne consegue che alcuna denuncia di sinistro ha effettivamente preceduto la costituzione nel giudizio di ATP da parte della la quale risulta Parte_1 aver richiesto il rimborso delle spese di assistenza legale e tecnica sostenute in quel giudizio solo e per la prima volta in seguito al deposito dell'elaborato peritale conclusivo (cfr. doc. I missiva del 28.5.2018).
In ultimo, non può tacersi il fatto che anche nell'ambito degli artt. 18, 19 e 20 delle CG, invocati da parte appellante a fondamento del proprio diritto indennitario in quanto ricompresi nella sezione della polizza relativa alla “tutela legale” (cfr. doc. O pagg. 18 e 19 di 20), viene ribadito l'obbligo per l'assicurato di denunciare tempestivamente il sinistro alla Compagnia assicuratrice – sinistro che nel caso di specie riguardava appunto la ricezione della chiamata da parte della Oltredile s.n.c. nel giudizio di ATP promosso dal sig. conto la sig.ra – onde metterla nelle Pt_3 Pt_2 condizioni di esperire “ogni utile tentativo di bonario componimento”, prevedendosi inoltre l'obbligo per l'assicurato di astenersi dal dar corso “ad iniziative od azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute”, nonché circoscrivendo la facoltà di scelta da parte dell'assicurato di un proprio legale (e perito) di fiducia, con onere di rimborso a carico della Compagnia, solo “qualora non sia stato possibile addivenire ad un bonario componimento della controversia con il terzo oppure vi sia conflitto di interesse fra società ed Assicurato” .
Orbene, nel caso di specie, parte appellante nulla ha dimostrato in merito alla ricorrenza di una di queste due ultime ipotesi, menzionate appunto dall'art. 20 “scelta del legale”, avuto riguardo al fatto che, come condivisibilmente già ritenuto dal giudice di primo grado, la non ha dimostrato di aver previamente e Parte_1 tempestivamente denunciato il sinistro (inteso quale vertenza giudiziaria) alla propria
Compagnia assicuratrice, dovendosi dunque ritenere che con proprio comportamento concludente – stante l'intervenuta costituzione in quel giudizio previo conferimento di pagina 15 di 17 mandato defensionale ad un proprio legale e nomina di un proprio CTP – ella abbia rinunciato ad avvalersi del patto di gestione della lite, assumendo implicitamente a proprio carico le spese di assistenza in giudizio.
Anche il secondo ed il terzo motivo d'appello sono respinti.
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L'appello è dunque integralmente respinto, dovendosi confermare la sentenza n.
174/23 emessa dal giudice di Pace di Torino in data 23.1.2023.
Le spese di lite del presente grado seguono la soccombenza e vengono poste a carico di parte appellante;
esse vengono liquidate nella misura meglio vista in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come modificati dal DM
147/2022 per essersi l'attività defensionale esaurita dopo la sua entrata in vigore e tenuto conto del valore della domanda, determinato in base al criterio del disputatum e delle questioni trattate, così applicandosi i valori medi per tre fasi e con esclusione della fase istruttoria.
Sussistono infine i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R. n. 115/02 con riferimento alla parte appellante, essendo stata l'impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
il Tribunale di Torino, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunziando nella causa indicata in epigrafe:
▪ respinge l'appello promosso da e per l'effetto conferma la Parte_1 sentenza n. 174/23 del Giudice di Pace di Torino, depositata in data 23.1.23 nel proc. n.
10221/19 R.G.
▪ condanna a rimborsare a le spese Parte_1 Controparte_1 di lite, che liquida in complessivi € 1.701,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
▪ dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater D.P.R.
n. 115/02 per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 bis DPR n. 115/02 da parte dell'appellante.
Così deciso in Torino, il 19/03/2025
pagina 16 di 17 Il Giudice
(dott.ssa Federica Francesca Levrino)
Visto l'art. 52 comma 2 del D. LGS. 196/2003; il Giudice dispone che sia apposto a cura della cancelleria il divieto di indicazione delle generalità degli interessati e degli altri loro dati identificativi, in caso di riproduzione della presente sentenza nelle ipotesi di cui al citato articolo di legge, a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
Il Giudice dott.ssa Federica Francesca Levrino
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