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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 04/04/2025, n. 1676 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1676 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO Nona Sezione Civile
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14493/2024 promossa da: nato in Brasile, a [...] /SP, il 9.1.1992, C.I. n° , C.F. n° Parte_1 P.IVA_1
, residente a [...]da Costa Vigal, n° 27, appartamento 71, città di São C.F._1
Paulo/SP, Brasile;
nato in Brasile, a [...]/SP, l'8.1.1993, C.I. n° , C.F. n° Parte_2 P.IVA_2
, residente a [...]da Costa Vigal, n° 27, appartamento 71, città di São C.F._2
Paulo/SP, Brasile;
nata in Brasile, a [...]/SP, il 2.2.1964, C.I. n° Controparte_1
, C.F. n° , residente a [...]da Costa Vigal, n° 27, appartamento 71, P.IVA_3 C.F._3
città di São Paulo/SP, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Cassigoli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
1 - gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. , nato a [...] Persona_1
Ligure (AL), il 1.6.1885 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 4);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_1 Pt_3
cfr. doc. 2) e dalla loro unione è nato il sig. , nato il
[...] Persona_2
23.6.1909 (cfr. doc. 5);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_2 [...]
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nata la sig.ra , nata il [...] Parte_4 Per_3
(cfr. doc. 7);
- la sig.ra è madre della sig.ra nata il Per_3 Controparte_1
2.2.1964 (cfr. doc. 9), odierna ricorrente;
- la sig.ra a contratto matrimonio con il sig. Controparte_1 CP_3
cfr. doc. 10) e dalla loro unione sono nati il sig. nato il [...]
[...] Parte_1
(cfr. doc. 11) e il sig. nato l'[...] (cfr. doc. 12), entrambi odierni Parte_2
ricorrenti;
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima, apostillata e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_2
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 6.3.2025, sostituita con il deposito delle note scritte, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che le ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a Novi Ligure (AL), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
2 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni - Parte_6
730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, i ricorrenti, dopo aver tentato infruttuosamente la via amministrativa (cfr. docc. 14 e
15), hanno adito questo Tribunale.
** **
In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
3 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. , non essendo Persona_1
mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 3, certificato negativo di naturalizzazione).
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio Per_1 Persona_1
, il quale ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, alla figlia Persona_2
. Per_3
ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, alla figlia Per_3 Controparte_1
odierna ricorrente.
[...]
a trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, ai figli Controparte_1
entrambi odierni ricorrenti. Parte_1 Parte_2
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile e femminile (in cui i discendenti da ava italiana sono nati successivamente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 19831), secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. 1 Nel caso di specie, pur essendo la ricorrente nata il [...], non essendosi la Controparte_1 madre sposata prima della sua nascita, non si è verificato alcun evento interruttivo della trasmissione della cittadinanza, ai sensi della previgente l. 555/1912. 4 Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis ad nato in Brasile, a [...] /SP, il 9.1.1992 Parte_1
nato in Brasile, a [...]/SP, l'8.1.1993, Parte_2
nata in Brasile, a [...]/SP, il 2.2.1964 Controparte_1
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 6.3.2025
Il Giudice
Andrea Natale
5
In persona del Giudice Monocratico Dott. Andrea Natale ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al N. R.G. 14493/2024 promossa da: nato in Brasile, a [...] /SP, il 9.1.1992, C.I. n° , C.F. n° Parte_1 P.IVA_1
, residente a [...]da Costa Vigal, n° 27, appartamento 71, città di São C.F._1
Paulo/SP, Brasile;
nato in Brasile, a [...]/SP, l'8.1.1993, C.I. n° , C.F. n° Parte_2 P.IVA_2
, residente a [...]da Costa Vigal, n° 27, appartamento 71, città di São C.F._2
Paulo/SP, Brasile;
nata in Brasile, a [...]/SP, il 2.2.1964, C.I. n° Controparte_1
, C.F. n° , residente a [...]da Costa Vigal, n° 27, appartamento 71, P.IVA_3 C.F._3
città di São Paulo/SP, Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Cassigoli, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati;
PARTE ATTRICE CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_2
PARTE CONVENUTA
Con l'intervento del P.M.
Oggetto: dichiarazione di accertamento di cittadinanza iure sanguinis
Conclusioni parte attrice: riconoscersi la cittadinanza italiana iure sanguinis;
Parte convenuta non costituita e non comparsa in giudizio.
MOTIVI IN FATTO
Premesso che:
1 - gli odierni ricorrenti sono discendenti diretti del sig. , nato a [...] Persona_1
Ligure (AL), il 1.6.1885 (cfr. doc. 1), cittadino italiano emigrato in Brasile, mai naturalizzatosi brasiliano (cfr. doc. 4);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_1 Pt_3
cfr. doc. 2) e dalla loro unione è nato il sig. , nato il
[...] Persona_2
23.6.1909 (cfr. doc. 5);
- il sig. ha contratto matrimonio con la sig.ra Persona_2 [...]
(cfr. doc. 6) e dalla loro unione è nata la sig.ra , nata il [...] Parte_4 Per_3
(cfr. doc. 7);
- la sig.ra è madre della sig.ra nata il Per_3 Controparte_1
2.2.1964 (cfr. doc. 9), odierna ricorrente;
- la sig.ra a contratto matrimonio con il sig. Controparte_1 CP_3
cfr. doc. 10) e dalla loro unione sono nati il sig. nato il [...]
[...] Parte_1
(cfr. doc. 11) e il sig. nato l'[...] (cfr. doc. 12), entrambi odierni Parte_2
ricorrenti;
Tutti questi eventi sono stati provati con documentazione legittima, apostillata e tradotta in lingua italiana.
** **
I ricorrenti hanno adito codesto Tribunale al fine di vedersi riconoscere il diritto alla cittadinanza italiana.
Il non si è costituito in giudizio, seppur ritualmente citato. CP_2
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 6.3.2025, sostituita con il deposito delle note scritte, la Difesa ha insistito nell'accoglimento, richiamandosi alle argomentazioni in atti.
MOTIVI IN DIRITTO
In ordine alla competenza del Tribunale di Torino si osserva che l'art. 1, comma 36 della legge di riforma del processo civile n. 206 del 26.11.2021 ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del decreto- legge 17.02.2017 n. 13, aggiungendo il seguente periodo: “Quando l'attore risiede all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Pertanto, nel caso di specie, posto che le ricorrenti sono residenti all'estero, che il dante causa è nato a Novi Ligure (AL), che ricade nella giurisdizione del Distretto di Corte di appello di Torino, il Foro competente è inderogabilmente il Tribunale Civile di Torino, Sezione specializzata in materia di immigrazione.
2 Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che i soggetti interessati debbano chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il paese di residenza, è ormai da anni ben nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, presso i quali il tempo medio di attesa per la convocazione può stimarsi in almeno dieci anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere il riconoscimento della cittadinanza, senza attendere la fila del . Parte_5
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali italiani, infatti, ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R 362/1994, che fissa in due anni - Parte_6
730 giorni - il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Inoltre, si deve tenere in considerazione l'operatività del termine generale per la conclusione del procedimento di cui all'art. 2 della Legge n. 241/1990, secondo cui procedimenti di competenza delle
Amministrazioni statali devono essere conclusi entro tempi determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo.
Invero, le lunghe tempistiche si traducono in un diniego di giustizia, per cui viene riconosciuta agli interessati la possibilità di ricorrere direttamente il Giudice, il quale, accertata la discendenza sulla base dei documenti sopra indicati, riconoscerà la cittadinanza italiana dei richiedenti.
Per tale motivo, i ricorrenti, dopo aver tentato infruttuosamente la via amministrativa (cfr. docc. 14 e
15), hanno adito questo Tribunale.
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In linea di principio, il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti di emigrati italiani all'estero consiste nella ricognizione del possesso ininterrotto dalla nascita dello status civitatis di un soggetto, quale discendente di cittadino italiano per nascita (ex art. 1, comma 1,
L. n. 91/1992 “È cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini;
b) chi è nato nel territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono”.
La legislazione italiana, del resto, anche in regime della normativa precedentemente in vigore alla
Legge n. 91/1992, ossia la Legge n. 555/1912, ha sempre assunto e mantenuto, come principio cardine per l'acquisto della cittadinanza ab origine lo ius sanguinis, ponendo così in primo piano il legame di sangue tra genitore e figlio.
Di conseguenza, le condizioni richieste per il riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis ai discendenti da avo italiano emigrato all'estero si basano sulla dimostrazione dei due requisiti essenziali, ovvero:
3 1) discendenza dal soggetto originariamente investito dello status civitatis italiano (vale a dire l'avo emigrato);
2) prova dell'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.
Lo straniero, nato in [...] che lo riconosca suo cittadino per nascita e che sia discendente di avo cittadino italiano, può chiedere che gli venga riconosciuta la cittadinanza italiana per diritto di sangue.
* * *
Nel caso di specie, la domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è fondata.
I ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano, emigrato in Argentina.
Dai documenti prodotti, risulta che l'avo italiano, sig. , non essendo Persona_1
mai stato naturalizzato cittadino brasiliano, non avesse perso la cittadinanza italiana, potendola dunque trasmettere, iure sanguinis, ai propri discendenti (cfr. doc. n. 3, certificato negativo di naturalizzazione).
ha trasmesso la cittadinanza italiana, per linea maschile, al figlio Per_1 Persona_1
, il quale ha trasmesso la cittadinanza, per linea maschile, alla figlia Persona_2
. Per_3
ha trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, alla figlia Per_3 Controparte_1
odierna ricorrente.
[...]
a trasmesso la cittadinanza, per linea femminile, ai figli Controparte_1
entrambi odierni ricorrenti. Parte_1 Parte_2
Con riguardo alla trasmissione della cittadinanza in linea maschile e femminile (in cui i discendenti da ava italiana sono nati successivamente alla Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 19831), secondo la normativa italiana, la cittadinanza si trasmette per discendenza iure sanguinis, per cui alla nascita si acquista la cittadinanza del proprio genitore, ex articolo 1 della Legge n. 91/92: “è cittadino il figlio di padre o di madre cittadini confermando il principio del riconoscimento della cittadinanza italiana per derivazione paterna al figlio del cittadino, a prescindere dal luogo di nascita”.
Pertanto, colui che è nato in [...] ha diritto di essere riconosciuto cittadino italiano se dimostra di avere un avo italiano, senza limiti generazionali (purché l'antenato italiano sia deceduto dopo il 17 marzo 1861, data della proclamazione del Regno d'Italia). L'unica condizione richiesta è che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza. 1 Nel caso di specie, pur essendo la ricorrente nata il [...], non essendosi la Controparte_1 madre sposata prima della sua nascita, non si è verificato alcun evento interruttivo della trasmissione della cittadinanza, ai sensi della previgente l. 555/1912. 4 Nel caso di specie, risultano integralmente provati (mediante gli appositi certificati apostillati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico consolari italiane) i requisiti per riconoscere la cittadinanza italiana in capo ai ricorrenti e, pertanto, la domanda va accolta.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, considerato che l'elevato numero di richieste amministrative non ne consente la tempestiva evasione.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica:
RICONOSCE lo status di cittadini italiani iure sanguinis ad nato in Brasile, a [...] /SP, il 9.1.1992 Parte_1
nato in Brasile, a [...]/SP, l'8.1.1993, Parte_2
nata in Brasile, a [...]/SP, il 2.2.1964 Controparte_1
ORDINA al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di procedere Controparte_2
alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza italiana dei ricorrenti, provvedendo alle necessarie comunicazioni alle Autorità Consolari competenti;
COMPENSA le spese.
Si comunichi alle parti.
Torino, 6.3.2025
Il Giudice
Andrea Natale
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