TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 09/10/2025, n. 1681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1681 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1428/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 09/10/2025, dinanzi al Giudice Dott. Palo Bertollini, è presente:
per l'avv. IACOVACCI ROBERTO;
Parte_1
per la , nessuno è comparso;
Controparte_1
L'Avv. Iacovacci si riporta a tutti gli scritti difensivi, in particolare alle note di trattazione depositate,
e discute oralmente la causa insistendo per l'accoglimento del gravame, specie alla luce delle considerazioni in diritto ricavabili da Cass. n. sentenza 2652/2025, con vittoria di spese da distrarsi in proprio favore in quanto antistatario.
Il giudice
Alle ore 10.00 si ritira in camera di consiglio e, alle ore 13.04, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il giudice dott. Paolo Bertollini R.G. N. 1428/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1428 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Iacovacci, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
, in persona del Prefetto pro Controparte_2 tempore;
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO 1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 360 emessa dal Parte_1 Giudice di Pace di Terracina in data 27.09.2022, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso in opposizione avverso i provvedimenti emessi dalla Controparte_1
, il 04.11.2020 (Prot. 00031506 – 00031509 – Controparte_2 00031507 – 00031508 Area III), che aveva comminato nei suoi confronti le sanzioni di € 124,00, € 124,00, € 124,00 ed € 386,00 a causa della violazione dell'art. 142, c. 7 e 8, C.d.S. In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto provata la corretta omologazione del rilevatore di velocità e il suo corretto funzionamento. Ha quindi chiesto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dei verbali opposti in primo grado con vittoria delle spese di lite. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in riforma della sentenza del GdP di Terracina, n° 360/2022, dichiarare l'illegittimità delle ordinanze della e dei presupposti verbali, in premessa indicati, Controparte_1 con conseguente declaratoria di annullamento di tutti gli atti opposti. 2) Condannare in ogni caso la , in persona del Prefetto p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatario”. L , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio Controparte_2 ed è rimasto contumace. Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 09.10.2025, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'appello è fondato.
ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 rigettato parzialmente l'opposizione e ha ritenuto idonea la prova della omologazione e della funzionalità dell'apparecchio utilizzato per il rilievo della velocità mediante il certificato di taratura. Secondo la tesi di parte appellante non può essere condivisa la decisione del Giudice di Pace di parziale accoglimento dell'opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni impugnate, in quanto l'Amministrazione non avrebbe documentato l'iniziale omologazione ed il corretto funzionamento dello strumento di misurazione della velocità. Il motivo di appello merita accoglimento.
Richiamando il più recente orientamento della Suprema Corte, si ritiene che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), operi anche per il sistema di rilevazione della velocità “SICVE-Tutor” l'obbligo, di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta dunque all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30126 del 30/10/2023; Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024). È quindi a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e di conformità sia le certificazioni di taratura periodica. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata;
anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'i 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022). Tanto premesso, dall'esame del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado ritualmente acquisito al presente giudizio, si evince che l'Amministrazione appellata non ha tempestivamente ed adeguatamente fornito la prova documentale del corretto funzionamento del servizio di rilevazione elettronica della velocità. Non ha, infatti, provveduto a depositare alcuna certificazione di omologazione comprovante la funzionalità e la affidabilità dello strumento utilizzato per l'accertamento.
Né è sufficiente a dimostrare la funzionalità e l'affidabilità dell'apparecchio il solo certificato di taratura, depositato nel giudizio di prime cure da parte appellata e risalente al 23.04.2019 (cfr. all. memoria di costituzione Controparte_2
fascicolo di primo grado). Trattasi infatti di documentazione risalente,
[...] rispetto alla data di rilevazione dell'illecito (17.03.2020), e comunque isolata in quanto non accompagnata da ulteriori certificati che ne attestino l'iniziale omologazione e la taratura periodica. Allo stesso modo, neppure può sostenersi che sia sufficiente l'attestazione preventiva della funzionalità dell'apparecchio. Infatti i due procedimenti di approvazione e di omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico;
di converso, l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento ex art. 142, 6 c., c.d.s. Ne consegue che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. Occorre chiarire che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e di conformità e che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica non è ricavabile dal verbale di accertamento (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024). La carenza probatoria rilevata nel caso concreto comporta la illegittimità dei verbali di accertamento, i quali – di conseguenza - devono essere annullati. L'appello è fondato e, in integrale riforma della sentenza n. 360/2022, le ordinanze prefettizie prot. n. 00031506 – n. 00031509 – n. 00031507 – n. 00031508 Area III, emesse in data 04.11.2020 devono essere annullate.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, per il giudizio di primo grado, e in base ai valori minimi per l'appello, in quanto la sanzione era già stata ridotta dal Giudice di Pace, essendo quindi la causa di appello di valore complessivamente inferiore rispetto al giudizio di prime cure, esclusa la fase istruttoria in appello (che non si è svolta). Va inoltre pronunciata la distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 360/2022 del giudice di Pace di Terracina, annulla le ordinanze prefettizie prot. n. 00031506 – n. 00031509 – n. 00031507 – n. 00031508 emesse in data 04.11.2020;
- condanna la parte appellata alla refusione, in favore di parte appellante, delle spese relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 346,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- condanna la parte appellata alla refusione, in favore di parte appellante, delle spese relative al secondo grado di giudizio, che liquida in € 91,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. Latina, 9 ottobre 2025 Il Giudice dott. Paolo Bertollini
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 09/10/2025, dinanzi al Giudice Dott. Palo Bertollini, è presente:
per l'avv. IACOVACCI ROBERTO;
Parte_1
per la , nessuno è comparso;
Controparte_1
L'Avv. Iacovacci si riporta a tutti gli scritti difensivi, in particolare alle note di trattazione depositate,
e discute oralmente la causa insistendo per l'accoglimento del gravame, specie alla luce delle considerazioni in diritto ricavabili da Cass. n. sentenza 2652/2025, con vittoria di spese da distrarsi in proprio favore in quanto antistatario.
Il giudice
Alle ore 10.00 si ritira in camera di consiglio e, alle ore 13.04, provvede come da separata sentenza che costituisce parte integrante del presente verbale.
Il giudice dott. Paolo Bertollini R.G. N. 1428/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Paolo Bertollini, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex artt. 429, 437 c.p.c. nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 1428 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Roberto Iacovacci, come da procura in atti;
-parte appellante-
CONTRO
, in persona del Prefetto pro Controparte_2 tempore;
-parte appellata contumace-
FATTO E DIRITTO 1. ha proposto appello avverso la sentenza n. 360 emessa dal Parte_1 Giudice di Pace di Terracina in data 27.09.2022, con cui è stato parzialmente accolto il ricorso in opposizione avverso i provvedimenti emessi dalla Controparte_1
, il 04.11.2020 (Prot. 00031506 – 00031509 – Controparte_2 00031507 – 00031508 Area III), che aveva comminato nei suoi confronti le sanzioni di € 124,00, € 124,00, € 124,00 ed € 386,00 a causa della violazione dell'art. 142, c. 7 e 8, C.d.S. In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto provata la corretta omologazione del rilevatore di velocità e il suo corretto funzionamento. Ha quindi chiesto, in totale riforma dell'impugnata sentenza, l'annullamento dei verbali opposti in primo grado con vittoria delle spese di lite. L'appellante ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “1) in riforma della sentenza del GdP di Terracina, n° 360/2022, dichiarare l'illegittimità delle ordinanze della e dei presupposti verbali, in premessa indicati, Controparte_1 con conseguente declaratoria di annullamento di tutti gli atti opposti. 2) Condannare in ogni caso la , in persona del Prefetto p.t., al Controparte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Iacovacci, procuratore antistatario”. L , ritualmente citato, non si è costituito in giudizio Controparte_2 ed è rimasto contumace. Acquisito il fascicolo relativo al processo di primo grado, all'udienza del 09.10.2025, la causa è decisa mediante sentenza pronunciata ai sensi degli artt. 429 e 437 c.p.c., dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. L'appello è fondato.
ha contestato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha Parte_1 rigettato parzialmente l'opposizione e ha ritenuto idonea la prova della omologazione e della funzionalità dell'apparecchio utilizzato per il rilievo della velocità mediante il certificato di taratura. Secondo la tesi di parte appellante non può essere condivisa la decisione del Giudice di Pace di parziale accoglimento dell'opposizione avverso le ordinanze ingiunzioni impugnate, in quanto l'Amministrazione non avrebbe documentato l'iniziale omologazione ed il corretto funzionamento dello strumento di misurazione della velocità. Il motivo di appello merita accoglimento.
Richiamando il più recente orientamento della Suprema Corte, si ritiene che, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 45, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992 (Corte cost. n. 113 del 2015), operi anche per il sistema di rilevazione della velocità “SICVE-Tutor” l'obbligo, di sottoporre tutte le apparecchiature di misurazione della velocità a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura. In caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio spetta dunque all'Amministrazione fornire la prova positiva dell'iniziale omologazione e della successiva periodica taratura dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e conformità sia le certificazioni di taratura periodica, non potendosi fondare la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell'apparecchio sulla mera attestazione contenuta nel verbale di contravvenzione, non rivestendo quest'ultimo fede privilegiata (Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 6579 del 06/03/2023; Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 30126 del 30/10/2023; Cass. Sez. 2 -
, Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024). È quindi a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell'omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento, producendo sia le certificazioni di omologazione e di conformità sia le certificazioni di taratura periodica. In presenza di detti elementi, di per sé sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell'apparato di rilevazione della velocità - circostanza, quest'ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria - spetta alla parte sanzionata l'onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata;
anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell'i 1/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell'apparato; Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 22015 del 2022). Tanto premesso, dall'esame del fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado ritualmente acquisito al presente giudizio, si evince che l'Amministrazione appellata non ha tempestivamente ed adeguatamente fornito la prova documentale del corretto funzionamento del servizio di rilevazione elettronica della velocità. Non ha, infatti, provveduto a depositare alcuna certificazione di omologazione comprovante la funzionalità e la affidabilità dello strumento utilizzato per l'accertamento.
Né è sufficiente a dimostrare la funzionalità e l'affidabilità dell'apparecchio il solo certificato di taratura, depositato nel giudizio di prime cure da parte appellata e risalente al 23.04.2019 (cfr. all. memoria di costituzione Controparte_2
fascicolo di primo grado). Trattasi infatti di documentazione risalente,
[...] rispetto alla data di rilevazione dell'illecito (17.03.2020), e comunque isolata in quanto non accompagnata da ulteriori certificati che ne attestino l'iniziale omologazione e la taratura periodica. Allo stesso modo, neppure può sostenersi che sia sufficiente l'attestazione preventiva della funzionalità dell'apparecchio. Infatti i due procedimenti di approvazione e di omologazione del prototipo hanno caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l'omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico;
di converso, l'approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento. L'omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l'approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l'attività di accertamento ex art. 142, 6 c., c.d.s. Ne consegue che in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio di misurazione della velocità il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate. Occorre chiarire che detta prova non può essere fornita con mezzi diversi dalle certificazioni di omologazione e di conformità e che la prova dell'esecuzione delle verifiche sulla funzionalità e sulla stessa affidabilità dello strumento di rilevazione elettronica non è ricavabile dal verbale di accertamento (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 10505 del 18/04/2024). La carenza probatoria rilevata nel caso concreto comporta la illegittimità dei verbali di accertamento, i quali – di conseguenza - devono essere annullati. L'appello è fondato e, in integrale riforma della sentenza n. 360/2022, le ordinanze prefettizie prot. n. 00031506 – n. 00031509 – n. 00031507 – n. 00031508 Area III, emesse in data 04.11.2020 devono essere annullate.
3. Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate nel dispositivo in applicazione dei valori medi secondo i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, per il giudizio di primo grado, e in base ai valori minimi per l'appello, in quanto la sanzione era già stata ridotta dal Giudice di Pace, essendo quindi la causa di appello di valore complessivamente inferiore rispetto al giudizio di prime cure, esclusa la fase istruttoria in appello (che non si è svolta). Va inoltre pronunciata la distrazione a favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 360/2022 del giudice di Pace di Terracina, annulla le ordinanze prefettizie prot. n. 00031506 – n. 00031509 – n. 00031507 – n. 00031508 emesse in data 04.11.2020;
- condanna la parte appellata alla refusione, in favore di parte appellante, delle spese relative al primo grado di giudizio, che liquida in € 43,00 per esborsi ed € 346,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c.;
- condanna la parte appellata alla refusione, in favore di parte appellante, delle spese relative al secondo grado di giudizio, che liquida in € 91,50 per esborsi ed € 232,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarre in favore del difensore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. Latina, 9 ottobre 2025 Il Giudice dott. Paolo Bertollini