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Sentenza 5 ottobre 2025
Sentenza 5 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/10/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3155/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. Pellacani giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 con l'Avv. F. Maida giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10152/2024, pubblicata il 15 ottobre 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 645 cpc proponeva opposizione, Parte_1 chiedendone la revoca, al decreto n. 6400/2022, con cui il Tribunale di Roma l'aveva condannata a pagare a la somma di € 2.932,93 quali differenze retributive dovute in relazione al CP_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 16 agosto 2021 fino al 25 aprile 2022, oltre accessori di legge. In particolare, eccepiva che i compensi spettanti alla lavoratrice al momento della risoluzione del rapporto di lavoro erano stati determinati detraendo dal dovuto l'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto la si era dimessa senza l'integrale rispetto del termine CP_1 contrattualmente previsto, e compensando il resto con il controcredito della società di € 2.500,00, ossia il prezzo del corso di formazione acquistato dalla prima della stipulazione del contratto CP_1 di lavoro.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva CP_1
l'opposizione e condannava a rifondere all'opposta le spese del giudizio. A Parte_1 fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di apprendistato formalizzante, ma la società datrice di lavoro non ha offerto prova del piano formativo, né ha indicato chi era stato il tutore aziendale della lavoratrice. Inoltre, la ha negato che vi fossero stati corsi di CP_1 addestramento;
- la prova testimoniale ha confermato l'assenza nel caso di specie di una genuina attività di formazione della lavoratrice, mentre i documenti prodotti dalla società datrice di lavoro per dimostrare il contrario non sono indicativi di quanto preteso;
- di conseguenza, la non deve alla società la somma di € 2.500,00 quale costo del corso CP_1 di formazione e, pertanto, tale somma non può essere compensata con il credito azionato in via monitoria;
- la lavoratrice, in quanto inquadrata nel VI livello e con una anzianità di servizio inferiore a cinque anni, non aveva l'obbligo di dare preavviso delle dimissioni rispettando il termine di
40 giorni, giusta l'art. 51 del CCNL. Di conseguenza, è infondato il diritto della società datrice di lavoro all'indennità sostitutiva commisurata al termine indicato;
- pertanto, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 14 novembre
2024, chiedeva: Parte_1
“Accogliere il presente ricorso, riformare la sentenza del giudice di primo grado e per l'effetto dichiarare la legittimità della ritenuta applicata per mancato preavviso, nonché la
2 compensazione parziale del residuo credito con il corrispettivo del corso di addestramento, conseguentemente condannare la Sig.ra alla restituzione di quanto già incassato in CP_1 forza della sentenza di primo grado pari ad € € 4.778,00 (2.626,41 compensi + sorte
2.152,08), oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso al rimborso”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione del principio d'immodificabilità del Giudice ex art. 174 cpc e conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.;
b) violazione dell'art. 421 cpc per mancato esercizio dei poteri istruttori in ordine all'acquisizione del piano formativo allegato al contratto di apprendistato;
c) erronea valutazione dei fatti di causa e violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, posto che entrambe le parti hanno ammesso che il rapporto di lavoro aveva avuto natura di apprendistato professionalizzante e che si era regolarmente svolto;
d) erronea valutazione dei fatti e illogicità manifesta circa la piena esistenza e validità del corso di addestramento;
conseguente erroneo convincimento circa la non compensabilità del costo del detto corso con il credito della lavoratrice per differenze retributive;
e) erronea valutazione dei fatti e delle prove circa lo svolgimento del corso di addestramento;
f) erronea applicazione della norma di legge – mancata valutazione di una prova – legittimità della trattenuta per mancato preavviso;
g) riproposizione della questione della compensazione dei reciproci crediti delle parti;
h) conseguenziale riforma della statuizione sulle spese di lite.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, si osserva che con la sentenza n. 1912/2017 la
Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “L'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza”.
In applicazione di questo principio di diritto, da cui questa Corte non ravvisa motivo per discostarsi,
è allora infondata la doglianza dell'appellante, volta a sostenere il contrario.
3 8. Peraltro, va evidenziato che l'appellante non ha neppure prospettato al tema impugnatorio una violazione effettiva del suo diritto di difesa scaturente dalla modifica in corso di causa della persona del Giudice, violazione da intendere rettamente come avvenuta concreta limitazione nell'esplicazione dei mezzi istruttori o nella proposizione di specifiche difese, non certo come esito sfavorevole del giudizio, tanto rientrando piuttosto nell'alea del processo.
9. Con riguardo ai motivi di doglianza b) e c), trattati in modo congiunto stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che, effettivamente, la validità -in fase genetica e in fase funzionale- del contratto di apprendistato intercorso tra le parti non è stata prospettata dalla lavoratrice a fondamento della pretesa retributiva azionata in via monitoria. Anzi, gli emolumenti rivendicati con il ricorso ex art. 633 ss. cpc trovano dichiaratamente titolo in quel rapporto di lavoro.
10. Dunque, la ratio decidendi del Tribunale, fondata sulla mancata dimostrazione, ad onere di
[...]
dell'adempimento dell'obbligo di formazione della lavoratrice apprendista di cui Parte_1 all'art. 42 del D.lgs. n. 81/2015, non corrisponde ad alcuna domanda o eccezione riversata dalle parti nel tema del contendere, ai negati effetti di cui agli artt. 99 e 112 cpc.
11. Resta pertanto assorbita ogni questione concernente il mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri istruttori ex art. 421 cpc, finalizzato ad acquisire al processo il piano formativo allegato al contratto di apprendistato, trattandosi di documento inconferente rispetto alle questioni dibattute in giudizio.
12. Con riguardo ai motivi di doglianza da d) fino a g), pure trattati congiuntamente in quanto connessi, osserva la Corte che con il contratto sottoscritto il 7 aprile 2021 e nominato “Corsi di addestramento in materia informatica” (doc. 2 fascicolo primo grado appellante) le parti hanno pattuito quanto segue:
- “La società si impegna ad offrire al corsista dei corsi collettivi di formazione, sugli argomenti indicati in premessa la durata complessiva dei corsi è fissata in 132 giorni (8 ore giornaliere) a decorrere dal 7/04/2021” (art. 2);
- “Il costo dell'intero corso è pattuito in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) più IVA, che il corsista dovrà corrispondere in un'unica soluzione al termine dei 132 giorni di formazione.
Il recesso anticipato da parte del corsista non lo esime comunque dal pagamento dell'intero corrispettivo” (art. 4);
- “La società si impegna sin d'ora a non richiedere il pagamento del corrispettivo a favore di quei corsisti i quali, terminato il corso di formazione accetteranno di sottoscrivere un contratto di stage della durata di due mesi a partire dal termine del periodo formativo, retribuito ad € 800,00 mensili lordi, e successivamente un contratto di assunzione con
4 apprendistato professionalizzante CCNL terziario e servizi con IV livello finale previsto livello con mansione di Sviluppatore back-end e rimanere alle dipendenze della stessa per almeno due anni” (art. 5).
13. Dunque, si tratta di un contratto stipulato prima dell'insorgenza del rapporto di lavoro, sebbene sia ad esso collegato quanto al contenuto dell'obbligo dell'odierna appellata di corrispondere il prezzo del corso. Infatti, la clausola n. 5 contempla l'esonero dal pagamento se, alla fine del corso, la fosse CP_1 stata assunta da con contratto di apprendistato e se il rapporto lavorativo fosse Parte_1 rimasto in essere per almeno due anni.
14. È pacifico in giudizio che, in effetti, le parti avevano concluso il contratto di apprendistato decorsi i
132 giorni di durata del corso di formazione e che il rapporto negoziale è stato risolto per dimissioni della lavoratrice in data 11 aprile 2022, quindi prima dei due anni dal suo inizio.
15. In forza di questi fatti, la società appellante pretende il pagamento del prezzo del corso, eccependo l'inadempimento della agli obblighi assunti e la conseguente inoperatività della clausola di CP_1 esonero di cui al punto 5 del relativo contratto.
16. A sua volta, la ha eccepito, quale fatto impeditivo del diritto di il mancato CP_1 Parte_1 adempimento dell'obbligo della società di fornirle il corso giusta il punto 2 del medesimo contratto.
17. Dunque, si verte in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive di cui le parti eccepiscono reciprocamente l'inadempimento.
18. Vale allora tenere a mente che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte formatasi a partire dal noto arresto delle SU di cui alla sentenza n. 13533/2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”
(v. Cass. n. 5128/2022).
Peraltro, con la sentenza n. 2501/2015 la Suprema Corte aveva già precisato che “… se si può anche convenire che è onere della parte che invoca l'inadempimento allegare con sufficiente specificità il
5 contenuto dell'inesattezza dell'adempimento imputato alla controparte, tuttavia va considerato che porre a carico del debitore convenuto che eccepisca l'altrui inadempimento – come pretenderebbe il ricorrente- un onere di allegazione eccedente rispetto a quanto sia sufficiente per individuare, tramite
l'indicazione della fonte e dell'oggetto della obbligazione, il contenuto dell'obbligo (nella specie, il diligente esercizio della funzione assunta) il cui inadempimento è imputato all'altra parte, si tradurrebbe in falsa applicazione del principio sopra ricordato in tema di ripartizione degli oneri probatori”.
19. Dunque, per ottenere il pagamento del credito di € 2.500,00, ha l'onere di Parte_1 dimostrare di aver tenuto il corso e, poiché l'eccipiente ha posto a fondamento dell'eccezione, CP_1 nei termini ex art. 416 cpc, il fatto che il corso non si era mai tenuto e non anche che il corso, pur tenutosi, non le aveva fornito una valida preparazione nelle materia informatica, se ne ricava che l'onere probatorio della società creditrice ha conforme contenuto.
Ebbene, tale onere è stato assolto.
20. Difatti, le schede depositate dalla società appellante dimostrano che la era stata presente nei CP_1 locali aziendali dal 7 aprile 2021 per otto ore al giorno fino al 30 luglio 2021.
Nella prima difesa utile la lavoratrice non ha disconosciuto la sottoscrizione, a lei attribuita, apposta in corrispondenza dei giorni e degli orari di entrata-uscita dai locali di , né ha avviato Parte_1 una qualsiasi altra iniziativa processuale per privare di efficacia probatoria le scritture in esame.
21. Osserva allora la Corte che le circostanze attestate in detti documenti convergono, per tempo luogo e persona, nel senso che la presenza della nei locali aziendali era connessa all'erogazione del CP_1 corso di formazione in parola e tale deduzione trova riscontro nella deposizione del teste Tes_1
, che ha invero confermato di aver svolto il ruolo di docente nel corso in parola.
[...]
22. Inoltre, dalla registrazione audio depositata dalla stessa emerge che costei non nega che il corso CP_1 si era tenuto, ma lamenta piuttosto che le modalità d'insegnamento sarebbero state inadeguate a fini formativi, ammettendo comunque che il , almeno settimanalmente, si era recato nell'aula dei Tes_1 corsisti per verificare le loro attività.
23. Si aggiunga -quale prova atipica- che la sentenza di questa Corte n. 283/2024, pronunciata tra
[...]
e su questione analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha del Parte_1 Controparte_2 pari accertato che la società appellante aveva erogato il corso di formazione professionale di cui al contratto pure sottoscritto dalla CP_1
24. In questo contesto probatorio, contrassegnato soprattutto dal contenuto della registrazione audio sopra esaminata, recedono quindi le deposizioni dei testi e , valorizzate Testimone_2 Testimone_3 invece dal Tribunale ex art. 116 cpc, i quali hanno negato che il corso in parola si fosse svolto.
6 Si aggiunga, a maggior conforto di questo giudizio, che la non ha chiarito a che titolo Tes_2
l'appellata, per tre mesi, entrasse e permanesse otto ore al giorno locali aziendali, mentre il Tes_3 ha sostenuto che lui stesso e la lavoratrice durante i predetti accessi svolgevano ricerche personali e restavano in attesa di colloqui di lavoro, nondimeno senza aver meglio precisato a quale regolamento negoziale fosse ascrivibile una condotta di tal genere, peraltro perdurata nel tempo e connessa astrattamente a un'attività di collocamento lavorativo che, dagli atti di causa, non risulta esercitata da
Parte_1
25. Consegue che fondatamente la società appellante rivendica an e quantum del credito in questione.
26. Del pari fondato è il credito della società appellante per indennità sostitutiva del preavviso.
Al riguardo, l'appellante invoca l'accordo di prossimità del 4 gennaio 2022 (doc. 10 fascicolo primo grado), in forza del quale, in caso di dimissioni, i lavoratori inquadrati nel IV livello del CCNL di categoria con anzianità di servizio fino a cinque anni devono rispettare un preavviso di 40 giorni.
27. Vale allora tener conto che, in tema di accordo di prossimità, con sentenza n. 3353/2025 la Suprema
Corte ha chiarito quanto segue: “…Appare opportuno, preliminarmente, ricordare che l'art. 8 del
D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, consente la stipulazione di contratti collettivi aziendali o territoriali con efficacia erga omnes, a condizione che siano sottoscritti da rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e sulla base di un criterio maggioritario.
Tali accordi, finalizzati a perseguire obiettivi collettivi come maggiore occupazione, miglior qualità del lavoro, competitività aziendale e gestione delle crisi, possono derogare a norme di legge e ai contratti collettivi nazionali, ad eccezione della disciplina sui licenziamenti discriminatori.
La Corte Costituzionale ha qualificato questa disciplina come eccezionale (sent. n. 221/2012 e n.
52/2023), stabilendo che l'efficacia generale degli accordi di prossimità è ammessa solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33131/2021, Cass. n. 16917/2021), la differenza tra un contratto collettivo aziendale ordinario e un accordo di prossimità ex art. 8 sta nella loro efficacia: il primo vincola solo i firmatari, mentre il secondo può essere vincolante per tutti i lavoratori.
Tuttavia, il dissenso espresso da singoli lavoratori o sindacati può limitare tale efficacia…”.
28. Ebbene, nel caso di specie l'Accordo di prossimità invocato dall'appellante ha la finalità dichiarata di accrescere l'occupazione e la competitività aziendale (v. riferimento all'incremento della stabilità dei rapporti di lavoro, all'adeguamento dei trattamenti retributivi dei dipendenti tenuto conto delle previsioni di legge e di un contratto collettivo nazionale diverso da quello fino a quel momento
7 applicato, all'integrazione dei criteri d'inquadramento del personale anche in ragione dell'evoluzione del mercato), sicché si tratta di un atto rientrante appieno nella fattispecie disciplinata dall'art. 8 del
D.L. n. 138/2011.
29. Nondimeno, la non ha introdotto nel grado eccezioni o questioni idonee a privare il menzionato CP_1
Accordo di prossimità della forza normativa positivamente prevista, con la conseguenza che il termine di preavviso, che era tenuta a rispettare nel dare le dimissioni, era quello di 40 giorni sopra indicato.
Difatti, nel mentre è pacifico che al momento del recesso la lavoratrice fosse in servizio alle dipendenze di da meno di cinque anni, il suo inquadramento nel livello IV del CCNL Parte_1 di categoria risulta in modo piano dalle buste paga da lei stessa prodotte.
Sul punto, va altresì aggiunto che l'art. 56 del CCNL di categoria stabilisce che, in caso di apprendistato, i lavoratori vanno inquadrati nella qualifica “d'uscita”, qualifica che, nel caso di specie, era appunto il IV livello (v. punto 7 contratto di apprendistato).
30. Poiché è pacifico in giudizio che la ha dato soltanto due settimane di preavviso, è dunque fondato CP_1 il diritto della società appellante all'indennità sostitutiva per il periodo residuo.
31. Non è stato specificamente contestata, agli effetti dell'art. 115 cpc, la quantificazione in € 1.081,60 del credito in questione operata da . Parte_1
32. Corollario di quanto fin qui accertato è che i crediti della società datrice di lavoro sono suscettibili di compensazione c.d. “impropria” con il controcredito vantato dalla lavoratrice in via monitoria, trattandosi di operare il saldo finale di contrapposte partite di dare e avere traenti fonte dal medesimo rapporto negoziale, con estinzione delle reciproche poste attive fino a concorrenza.
La compensazione atecnica è peraltro operabile anche con riguardo al credito della società appellante per il costo del corso di formazione, tenuto conto dell'indubbio collegamento funzionale tra il contratto di addestramento e il contratto di apprendistato (comprovato anche dalla clausola di esonero di cui si è detto) e la palese connessione dei corrispondenti rapporti giuridici, sorti e protesi verso l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
33. Pertanto, poiché il credito azionato dalla con la domanda monitoria (€ 2.932,93) è inferiore a CP_1 quello vantato da (€ 2.500,00 per il corso ed € 1.081,60 per il preavviso) esso risulta Parte_1 estinto per compensazione.
34. L'esame del motivo d'impugnazione sub e) è superato dalla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, che la Corte deve eseguire secondo l'esito complessivo della lite in conseguenza della riforma della sentenza impugnata scaturente dalla rilevata fondatezza dell'appello (Cass. n.
9064/2018).
8 35. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
36. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) seguono come di norma la soccombenza
(art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di cui si chiede l'attribuzione);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il giudizio di primo grado, va inclusa la fase istruttoria, che è stata svolta. Per il giudizio di secondo grado, va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta;
al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Per entrambi i gradi va inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
37. Infine, in applicazione dell'art. 336 cpc, la va condannata a restituire a CP_1 Parte_1
l'importo di € 4.778,00 pagatole in esecuzione della sentenza di primo grado (v. documento nel fascicolo secondo grado appellante;
circostanza comunque incontestata).
Vale peraltro precisare che l'appellata è tenuta a restituire il pagamento per intero;
dunque, anche per la parte imputata dal solvens a spese di lite, considerato che, nonostante esse siano state distratte dal
Tribunale in favore del procuratore antistatario, il relativo esborso risulta incassato dalla parte stessa, la quale -anche sotto questo profilo- non può trattenerlo senza titolo.
Su tale somma spettano inoltre all'appellante, datore di lavoro, i soli interessi legali dall'esborso al saldo, non trovando applicazione alla fattispecie l'art. 429 cpc e non essendo stato addotto e provato il maggior danno patito dal solvens.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 6400/2022 del Tribunale del lavoro di Roma.
Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in
€ 2.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 1.500,00 per il giudizio di secondo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Condanna l'appellata a restituire all'appellante la somma di € 4.778,00 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dal pagamento fino al saldo.
9 Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Marrocco
10
Il Presidente
Dott. Vito Francesco Nettis
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
Dott. Vito Francesco Nettis Presidente
Dott. Maria Gabriella Marrocco Consigliere relatore
Dott. Vincenzo Turco Consigliere
all'udienza del 10 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3155/2024 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza
TRA
Parte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. M. Pellacani giusta procura in atti
APPELLANTE
E
CP_1 con l'Avv. F. Maida giusta procura in atti
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 10152/2024, pubblicata il 15 ottobre 2024 e non notificata.
CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 645 cpc proponeva opposizione, Parte_1 chiedendone la revoca, al decreto n. 6400/2022, con cui il Tribunale di Roma l'aveva condannata a pagare a la somma di € 2.932,93 quali differenze retributive dovute in relazione al CP_1 rapporto di lavoro subordinato intercorso tra le parti dal 16 agosto 2021 fino al 25 aprile 2022, oltre accessori di legge. In particolare, eccepiva che i compensi spettanti alla lavoratrice al momento della risoluzione del rapporto di lavoro erano stati determinati detraendo dal dovuto l'indennità sostitutiva del preavviso, in quanto la si era dimessa senza l'integrale rispetto del termine CP_1 contrattualmente previsto, e compensando il resto con il controcredito della società di € 2.500,00, ossia il prezzo del corso di formazione acquistato dalla prima della stipulazione del contratto CP_1 di lavoro.
2. Nel contraddittorio con con la sentenza in oggetto il Tribunale respingeva CP_1
l'opposizione e condannava a rifondere all'opposta le spese del giudizio. A Parte_1 fondamento, poneva le seguenti ragioni:
- tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro di apprendistato formalizzante, ma la società datrice di lavoro non ha offerto prova del piano formativo, né ha indicato chi era stato il tutore aziendale della lavoratrice. Inoltre, la ha negato che vi fossero stati corsi di CP_1 addestramento;
- la prova testimoniale ha confermato l'assenza nel caso di specie di una genuina attività di formazione della lavoratrice, mentre i documenti prodotti dalla società datrice di lavoro per dimostrare il contrario non sono indicativi di quanto preteso;
- di conseguenza, la non deve alla società la somma di € 2.500,00 quale costo del corso CP_1 di formazione e, pertanto, tale somma non può essere compensata con il credito azionato in via monitoria;
- la lavoratrice, in quanto inquadrata nel VI livello e con una anzianità di servizio inferiore a cinque anni, non aveva l'obbligo di dare preavviso delle dimissioni rispettando il termine di
40 giorni, giusta l'art. 51 del CCNL. Di conseguenza, è infondato il diritto della società datrice di lavoro all'indennità sostitutiva commisurata al termine indicato;
- pertanto, l'opposizione va respinta e il decreto ingiuntivo opposto va confermato.
3. Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, iscritto in via telematica il 14 novembre
2024, chiedeva: Parte_1
“Accogliere il presente ricorso, riformare la sentenza del giudice di primo grado e per l'effetto dichiarare la legittimità della ritenuta applicata per mancato preavviso, nonché la
2 compensazione parziale del residuo credito con il corrispettivo del corso di addestramento, conseguentemente condannare la Sig.ra alla restituzione di quanto già incassato in CP_1 forza della sentenza di primo grado pari ad € € 4.778,00 (2.626,41 compensi + sorte
2.152,08), oltre interessi e rivalutazione dalla data dell'incasso al rimborso”.
A sostegno, formulava i seguenti motivi d'impugnazione:
a) violazione del principio d'immodificabilità del Giudice ex art. 174 cpc e conseguente violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.;
b) violazione dell'art. 421 cpc per mancato esercizio dei poteri istruttori in ordine all'acquisizione del piano formativo allegato al contratto di apprendistato;
c) erronea valutazione dei fatti di causa e violazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc, posto che entrambe le parti hanno ammesso che il rapporto di lavoro aveva avuto natura di apprendistato professionalizzante e che si era regolarmente svolto;
d) erronea valutazione dei fatti e illogicità manifesta circa la piena esistenza e validità del corso di addestramento;
conseguente erroneo convincimento circa la non compensabilità del costo del detto corso con il credito della lavoratrice per differenze retributive;
e) erronea valutazione dei fatti e delle prove circa lo svolgimento del corso di addestramento;
f) erronea applicazione della norma di legge – mancata valutazione di una prova – legittimità della trattenuta per mancato preavviso;
g) riproposizione della questione della compensazione dei reciproci crediti delle parti;
h) conseguenziale riforma della statuizione sulle spese di lite.
4. depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello. CP_1
5. All'udienza del 10 settembre 2025 la causa è stata decisa come in dispositivo.
6. L'appello è fondato.
7. In specie, con riguardo al primo motivo di doglianza, si osserva che con la sentenza n. 1912/2017 la
Suprema Corte ha affermato il seguente principio di diritto: “L'inosservanza del principio della immutabilità del giudice istruttore, sancito dall'art. 174 c.p.c., e la trattazione della causa da parte di un giudice diverso da quello individuato secondo le tabelle, determinata da esigenze di organizzazione interna al medesimo ufficio giudiziario, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione da parte del presidente del tribunale, costituiscono una mera irregolarità di carattere interno che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza”.
In applicazione di questo principio di diritto, da cui questa Corte non ravvisa motivo per discostarsi,
è allora infondata la doglianza dell'appellante, volta a sostenere il contrario.
3 8. Peraltro, va evidenziato che l'appellante non ha neppure prospettato al tema impugnatorio una violazione effettiva del suo diritto di difesa scaturente dalla modifica in corso di causa della persona del Giudice, violazione da intendere rettamente come avvenuta concreta limitazione nell'esplicazione dei mezzi istruttori o nella proposizione di specifiche difese, non certo come esito sfavorevole del giudizio, tanto rientrando piuttosto nell'alea del processo.
9. Con riguardo ai motivi di doglianza b) e c), trattati in modo congiunto stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che, effettivamente, la validità -in fase genetica e in fase funzionale- del contratto di apprendistato intercorso tra le parti non è stata prospettata dalla lavoratrice a fondamento della pretesa retributiva azionata in via monitoria. Anzi, gli emolumenti rivendicati con il ricorso ex art. 633 ss. cpc trovano dichiaratamente titolo in quel rapporto di lavoro.
10. Dunque, la ratio decidendi del Tribunale, fondata sulla mancata dimostrazione, ad onere di
[...]
dell'adempimento dell'obbligo di formazione della lavoratrice apprendista di cui Parte_1 all'art. 42 del D.lgs. n. 81/2015, non corrisponde ad alcuna domanda o eccezione riversata dalle parti nel tema del contendere, ai negati effetti di cui agli artt. 99 e 112 cpc.
11. Resta pertanto assorbita ogni questione concernente il mancato esercizio da parte del Tribunale dei poteri istruttori ex art. 421 cpc, finalizzato ad acquisire al processo il piano formativo allegato al contratto di apprendistato, trattandosi di documento inconferente rispetto alle questioni dibattute in giudizio.
12. Con riguardo ai motivi di doglianza da d) fino a g), pure trattati congiuntamente in quanto connessi, osserva la Corte che con il contratto sottoscritto il 7 aprile 2021 e nominato “Corsi di addestramento in materia informatica” (doc. 2 fascicolo primo grado appellante) le parti hanno pattuito quanto segue:
- “La società si impegna ad offrire al corsista dei corsi collettivi di formazione, sugli argomenti indicati in premessa la durata complessiva dei corsi è fissata in 132 giorni (8 ore giornaliere) a decorrere dal 7/04/2021” (art. 2);
- “Il costo dell'intero corso è pattuito in € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) più IVA, che il corsista dovrà corrispondere in un'unica soluzione al termine dei 132 giorni di formazione.
Il recesso anticipato da parte del corsista non lo esime comunque dal pagamento dell'intero corrispettivo” (art. 4);
- “La società si impegna sin d'ora a non richiedere il pagamento del corrispettivo a favore di quei corsisti i quali, terminato il corso di formazione accetteranno di sottoscrivere un contratto di stage della durata di due mesi a partire dal termine del periodo formativo, retribuito ad € 800,00 mensili lordi, e successivamente un contratto di assunzione con
4 apprendistato professionalizzante CCNL terziario e servizi con IV livello finale previsto livello con mansione di Sviluppatore back-end e rimanere alle dipendenze della stessa per almeno due anni” (art. 5).
13. Dunque, si tratta di un contratto stipulato prima dell'insorgenza del rapporto di lavoro, sebbene sia ad esso collegato quanto al contenuto dell'obbligo dell'odierna appellata di corrispondere il prezzo del corso. Infatti, la clausola n. 5 contempla l'esonero dal pagamento se, alla fine del corso, la fosse CP_1 stata assunta da con contratto di apprendistato e se il rapporto lavorativo fosse Parte_1 rimasto in essere per almeno due anni.
14. È pacifico in giudizio che, in effetti, le parti avevano concluso il contratto di apprendistato decorsi i
132 giorni di durata del corso di formazione e che il rapporto negoziale è stato risolto per dimissioni della lavoratrice in data 11 aprile 2022, quindi prima dei due anni dal suo inizio.
15. In forza di questi fatti, la società appellante pretende il pagamento del prezzo del corso, eccependo l'inadempimento della agli obblighi assunti e la conseguente inoperatività della clausola di CP_1 esonero di cui al punto 5 del relativo contratto.
16. A sua volta, la ha eccepito, quale fatto impeditivo del diritto di il mancato CP_1 Parte_1 adempimento dell'obbligo della società di fornirle il corso giusta il punto 2 del medesimo contratto.
17. Dunque, si verte in ipotesi di contratto a prestazioni corrispettive di cui le parti eccepiscono reciprocamente l'inadempimento.
18. Vale allora tenere a mente che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte formatasi a partire dal noto arresto delle SU di cui alla sentenza n. 13533/2001, “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ., risultando in tal caso invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento (ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione)”
(v. Cass. n. 5128/2022).
Peraltro, con la sentenza n. 2501/2015 la Suprema Corte aveva già precisato che “… se si può anche convenire che è onere della parte che invoca l'inadempimento allegare con sufficiente specificità il
5 contenuto dell'inesattezza dell'adempimento imputato alla controparte, tuttavia va considerato che porre a carico del debitore convenuto che eccepisca l'altrui inadempimento – come pretenderebbe il ricorrente- un onere di allegazione eccedente rispetto a quanto sia sufficiente per individuare, tramite
l'indicazione della fonte e dell'oggetto della obbligazione, il contenuto dell'obbligo (nella specie, il diligente esercizio della funzione assunta) il cui inadempimento è imputato all'altra parte, si tradurrebbe in falsa applicazione del principio sopra ricordato in tema di ripartizione degli oneri probatori”.
19. Dunque, per ottenere il pagamento del credito di € 2.500,00, ha l'onere di Parte_1 dimostrare di aver tenuto il corso e, poiché l'eccipiente ha posto a fondamento dell'eccezione, CP_1 nei termini ex art. 416 cpc, il fatto che il corso non si era mai tenuto e non anche che il corso, pur tenutosi, non le aveva fornito una valida preparazione nelle materia informatica, se ne ricava che l'onere probatorio della società creditrice ha conforme contenuto.
Ebbene, tale onere è stato assolto.
20. Difatti, le schede depositate dalla società appellante dimostrano che la era stata presente nei CP_1 locali aziendali dal 7 aprile 2021 per otto ore al giorno fino al 30 luglio 2021.
Nella prima difesa utile la lavoratrice non ha disconosciuto la sottoscrizione, a lei attribuita, apposta in corrispondenza dei giorni e degli orari di entrata-uscita dai locali di , né ha avviato Parte_1 una qualsiasi altra iniziativa processuale per privare di efficacia probatoria le scritture in esame.
21. Osserva allora la Corte che le circostanze attestate in detti documenti convergono, per tempo luogo e persona, nel senso che la presenza della nei locali aziendali era connessa all'erogazione del CP_1 corso di formazione in parola e tale deduzione trova riscontro nella deposizione del teste Tes_1
, che ha invero confermato di aver svolto il ruolo di docente nel corso in parola.
[...]
22. Inoltre, dalla registrazione audio depositata dalla stessa emerge che costei non nega che il corso CP_1 si era tenuto, ma lamenta piuttosto che le modalità d'insegnamento sarebbero state inadeguate a fini formativi, ammettendo comunque che il , almeno settimanalmente, si era recato nell'aula dei Tes_1 corsisti per verificare le loro attività.
23. Si aggiunga -quale prova atipica- che la sentenza di questa Corte n. 283/2024, pronunciata tra
[...]
e su questione analoga a quella oggetto del presente giudizio, ha del Parte_1 Controparte_2 pari accertato che la società appellante aveva erogato il corso di formazione professionale di cui al contratto pure sottoscritto dalla CP_1
24. In questo contesto probatorio, contrassegnato soprattutto dal contenuto della registrazione audio sopra esaminata, recedono quindi le deposizioni dei testi e , valorizzate Testimone_2 Testimone_3 invece dal Tribunale ex art. 116 cpc, i quali hanno negato che il corso in parola si fosse svolto.
6 Si aggiunga, a maggior conforto di questo giudizio, che la non ha chiarito a che titolo Tes_2
l'appellata, per tre mesi, entrasse e permanesse otto ore al giorno locali aziendali, mentre il Tes_3 ha sostenuto che lui stesso e la lavoratrice durante i predetti accessi svolgevano ricerche personali e restavano in attesa di colloqui di lavoro, nondimeno senza aver meglio precisato a quale regolamento negoziale fosse ascrivibile una condotta di tal genere, peraltro perdurata nel tempo e connessa astrattamente a un'attività di collocamento lavorativo che, dagli atti di causa, non risulta esercitata da
Parte_1
25. Consegue che fondatamente la società appellante rivendica an e quantum del credito in questione.
26. Del pari fondato è il credito della società appellante per indennità sostitutiva del preavviso.
Al riguardo, l'appellante invoca l'accordo di prossimità del 4 gennaio 2022 (doc. 10 fascicolo primo grado), in forza del quale, in caso di dimissioni, i lavoratori inquadrati nel IV livello del CCNL di categoria con anzianità di servizio fino a cinque anni devono rispettare un preavviso di 40 giorni.
27. Vale allora tener conto che, in tema di accordo di prossimità, con sentenza n. 3353/2025 la Suprema
Corte ha chiarito quanto segue: “…Appare opportuno, preliminarmente, ricordare che l'art. 8 del
D.L. n. 138/2011, convertito dalla L. n. 148/2011, consente la stipulazione di contratti collettivi aziendali o territoriali con efficacia erga omnes, a condizione che siano sottoscritti da rappresentanze sindacali comparativamente più rappresentative e sulla base di un criterio maggioritario.
Tali accordi, finalizzati a perseguire obiettivi collettivi come maggiore occupazione, miglior qualità del lavoro, competitività aziendale e gestione delle crisi, possono derogare a norme di legge e ai contratti collettivi nazionali, ad eccezione della disciplina sui licenziamenti discriminatori.
La Corte Costituzionale ha qualificato questa disciplina come eccezionale (sent. n. 221/2012 e n.
52/2023), stabilendo che l'efficacia generale degli accordi di prossimità è ammessa solo se ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33131/2021, Cass. n. 16917/2021), la differenza tra un contratto collettivo aziendale ordinario e un accordo di prossimità ex art. 8 sta nella loro efficacia: il primo vincola solo i firmatari, mentre il secondo può essere vincolante per tutti i lavoratori.
Tuttavia, il dissenso espresso da singoli lavoratori o sindacati può limitare tale efficacia…”.
28. Ebbene, nel caso di specie l'Accordo di prossimità invocato dall'appellante ha la finalità dichiarata di accrescere l'occupazione e la competitività aziendale (v. riferimento all'incremento della stabilità dei rapporti di lavoro, all'adeguamento dei trattamenti retributivi dei dipendenti tenuto conto delle previsioni di legge e di un contratto collettivo nazionale diverso da quello fino a quel momento
7 applicato, all'integrazione dei criteri d'inquadramento del personale anche in ragione dell'evoluzione del mercato), sicché si tratta di un atto rientrante appieno nella fattispecie disciplinata dall'art. 8 del
D.L. n. 138/2011.
29. Nondimeno, la non ha introdotto nel grado eccezioni o questioni idonee a privare il menzionato CP_1
Accordo di prossimità della forza normativa positivamente prevista, con la conseguenza che il termine di preavviso, che era tenuta a rispettare nel dare le dimissioni, era quello di 40 giorni sopra indicato.
Difatti, nel mentre è pacifico che al momento del recesso la lavoratrice fosse in servizio alle dipendenze di da meno di cinque anni, il suo inquadramento nel livello IV del CCNL Parte_1 di categoria risulta in modo piano dalle buste paga da lei stessa prodotte.
Sul punto, va altresì aggiunto che l'art. 56 del CCNL di categoria stabilisce che, in caso di apprendistato, i lavoratori vanno inquadrati nella qualifica “d'uscita”, qualifica che, nel caso di specie, era appunto il IV livello (v. punto 7 contratto di apprendistato).
30. Poiché è pacifico in giudizio che la ha dato soltanto due settimane di preavviso, è dunque fondato CP_1 il diritto della società appellante all'indennità sostitutiva per il periodo residuo.
31. Non è stato specificamente contestata, agli effetti dell'art. 115 cpc, la quantificazione in € 1.081,60 del credito in questione operata da . Parte_1
32. Corollario di quanto fin qui accertato è che i crediti della società datrice di lavoro sono suscettibili di compensazione c.d. “impropria” con il controcredito vantato dalla lavoratrice in via monitoria, trattandosi di operare il saldo finale di contrapposte partite di dare e avere traenti fonte dal medesimo rapporto negoziale, con estinzione delle reciproche poste attive fino a concorrenza.
La compensazione atecnica è peraltro operabile anche con riguardo al credito della società appellante per il costo del corso di formazione, tenuto conto dell'indubbio collegamento funzionale tra il contratto di addestramento e il contratto di apprendistato (comprovato anche dalla clausola di esonero di cui si è detto) e la palese connessione dei corrispondenti rapporti giuridici, sorti e protesi verso l'instaurazione di un rapporto di lavoro.
33. Pertanto, poiché il credito azionato dalla con la domanda monitoria (€ 2.932,93) è inferiore a CP_1 quello vantato da (€ 2.500,00 per il corso ed € 1.081,60 per il preavviso) esso risulta Parte_1 estinto per compensazione.
34. L'esame del motivo d'impugnazione sub e) è superato dalla regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, che la Corte deve eseguire secondo l'esito complessivo della lite in conseguenza della riforma della sentenza impugnata scaturente dalla rilevata fondatezza dell'appello (Cass. n.
9064/2018).
8 35. Alla stregua delle svolte considerazioni, l'appello va quindi accolto e, in riforma della sentenza impugnata, il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
36. Le spese del doppio grado di giudizio (Cass. n. 9064/2018) seguono come di norma la soccombenza
(art. 91 cpc) e sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022:
- tenuto conto del valore della controversia (espresso dal credito di cui si chiede l'attribuzione);
- in relazione alle fasi effettivamente da compensare (per il giudizio di primo grado, va inclusa la fase istruttoria, che è stata svolta. Per il giudizio di secondo grado, va esclusa la fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e la fase istruttoria, che non è stata svolta;
al riguardo, v. anche Cass. n. 10206/21. Per entrambi i gradi va inclusa la fase decisionale, che comprende anche le attività successive alla pronuncia della sentenza, come chiarito da Cass. n. 5289/2023);
- secondo il valore compreso tra il medio e il minimo dello scaglione di riferimento, tenuto conto del numero delle questioni trattate, nonché dell'impegno procuratorio profuso.
37. Infine, in applicazione dell'art. 336 cpc, la va condannata a restituire a CP_1 Parte_1
l'importo di € 4.778,00 pagatole in esecuzione della sentenza di primo grado (v. documento nel fascicolo secondo grado appellante;
circostanza comunque incontestata).
Vale peraltro precisare che l'appellata è tenuta a restituire il pagamento per intero;
dunque, anche per la parte imputata dal solvens a spese di lite, considerato che, nonostante esse siano state distratte dal
Tribunale in favore del procuratore antistatario, il relativo esborso risulta incassato dalla parte stessa, la quale -anche sotto questo profilo- non può trattenerlo senza titolo.
Su tale somma spettano inoltre all'appellante, datore di lavoro, i soli interessi legali dall'esborso al saldo, non trovando applicazione alla fattispecie l'art. 429 cpc e non essendo stato addotto e provato il maggior danno patito dal solvens.
PQM
In riforma della sentenza impugnata:
Revoca il decreto ingiuntivo n. 6400/2022 del Tribunale del lavoro di Roma.
Condanna l'appellata a rifondere all'appellante le spese del doppio grado di giudizio, che liquida in
€ 2.000,00 per il giudizio di primo grado e in € 1.500,00 per il giudizio di secondo grado, oltre 15% spese generali, IVA e CPA.
Condanna l'appellata a restituire all'appellante la somma di € 4.778,00 pagata in esecuzione della sentenza di primo grado, con gli interessi legali dal pagamento fino al saldo.
9 Roma, 10 settembre 2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Marrocco
10
Il Presidente
Dott. Vito Francesco Nettis