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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/06/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3275/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3275/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. , (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), e (C.F. ), tutti C.F._9 Parte_10 C.F._10
elettivamente domiciliati in PIAZZA DELLA LIBERTA' 15 70025 GRUMO APPULA presso lo studio dell'avv. CASALINO GILBERTO, che li rappresenta e difende come pagina 1 di 13 da delega in atti, unitamente all'avv. GISONDA MICHAEL C.F._11
PIAZZA DELLA LIBERTA', 15 70025 GRUMO APPULA;
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI N. 4 20123
[...] P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. LOIZZI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PASSIONE, 8 CP_2 P.IVA_2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Morte sulle seguenti conclusioni.
Per gli appellanti:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voler con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione: in via preliminare, previa revoca dell'ordinanza pronunciata all'udienza tenutasi in data
15.04.2025, chiede ammettersi C.T.U. medico legale al fine di accertare e quantificare i danni fisici subiti dalla Sig.ra a seguito dell'incidente de quo; Parte_11
nel merito: pagina 2 di 13 preliminarmente, ammettere per la forma l'appello che con il presente atto formalmente si propone avverso la sentenza n. 9692/2024 resa in data 08.11.2024 dal Tribunale di
Milano, nella persona della Dott.ssa Songia Katia in funzione di Giudice Unico, pubblicata in data 08.11.2024 e notificata a mezzo p.e.c. in data 08.11.2024, nella causa di primo grado iscritta al n.° 35781 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2021, e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare l'impugnata sentenza;
indi a ché, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2054 del codice civile, il diritto della
Sig.ra ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Parte_11
subiti dalla stessa in occasione dell'incidente stradale per cui è causa;
indi a ché, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1681 del codice civile, il diritto della
Sig.ra ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Parte_11
subiti dalla stessa in occasione dell'incidente stradale per cui è causa;
indi a ché, condannare per l'effetto i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dei signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , e Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
– nella loro qualità di eredi legittimi ed aventi causa della de cuius Parte_7
nata il [...] a [...] e deceduta in Acquaviva delle Parte_11
Fonti (BA) il 23.03.2020 – di quella somma che sarà determinata in corso di causa a seguito di C.T.U. medico legale, per la cui ammissione s'insiste sin d'ora, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dalla Sig.ra in Parte_11
conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 26.07.2019 di qualsiasi natura e specie, ossia danno biologico permanente, danno patrimoniale per le spese di cura già sostenute, danno patrimoniale da inabilità temporanea totale, danno patrimoniale da inabilità temporanea parziale, danno morale, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo della domanda.
pagina 3 di 13 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari.
Per Controparte_1
[...]
chiede che la Corte di Appello di Milano dichiari inammissibile ed infondato l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_12 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_9 [...]
e avverso la sentenza n. 9692/2024 resa inter partes dal Pt_10 Parte_7
Tribunale di Milano nel giudizio di prime cure sub R.G. 35781/22021 per tutte le ragioni rassegnate in narrativa e, per l'effetto, la confermi integralmente.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procura-tore antistatario.
In via istruttoria chiede che sia acquisito il fascicolo telematico di ufficio sub R.G.
35781/2021 del Tribunale di Milano e si depositano i documenti già prodotti in prime cure e di cui al separato indice.
Si dichiara che non vengono proposte domande che importino aumento di valo-re della controversia.
Per CP_2
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così
G I U D I C A R E
Nel merito in via preliminare: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti accertare e dichiarare inammissibile ex art. 148 bis c.p.c. L'appello proposto pagina 4 di 13 Nel merito in via subordinata: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da , Parte_1
, , , , Parte_12 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e Parte_6 Parte_8 Controparte_3 Parte_7
quali eredi legittimi di avanti al Tribunale di Milano conclusasi con la Parte_11
sentenza n. 9692/2024 pubblicata il 08/11/2024 e non notificata, con integrale sua conferma.
In via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello non venisse immediatamente respinto:
A) Si insiste per l'ammissione delle prove come già tempestivamente e ritualmente articolate in primo grado e qui di seguito richiamate e confermate:
1) Vero che in data 26 luglio 2016 giungeva al Pronto Soccorso Parte_11
dell'Ospedale San Paolo di Bari con mezzi propri (si indica a teste l'operatore Tes_1
c/o Ospedale San Paolo di Bari da escutere mediante prova delegata avanti il
[...]
Tribunale di Bari).
2) Vero che in data 26 luglio 2016 è stata dimessa dal Pronto Soccorso Parte_11
dell'Ospedale San Paolo di Bari con una prognosi di 7 giorni ed una diagnosi di dimissioni di “altri disturbi specifici delle articolazioni, gomito” ed una descrizione aggiuntiva di “contusione escoriata del gomito dx”“ come da referto che si rammostra
(si indica a teste il medico c/o Ospedale San Paolo di Bari da Testimone_2
escutere mediante prova delegata avanti il Tribunale di Bari).
3) Vero che in data 7 agosto 2019 giungeva al Pronto Soccorso Parte_11
dell'Ospedale San Paolo di Bari ove ad un esame obiettivo veniva riscontrato un ematoma regionale frontale come da referto che si rammostra (si indica a teste
[...]
c/o Ospedale San Paolo di Bari da escutere mediante prova delegata avanti il Tes_3
Tribunale di Bari).
pagina 5 di 13 4) Vero che in data 7 agosto 2019 sulla persona di veniva eseguito Parte_11
esame radiografico dal quale risultava: “la “frattura pluriframmentaria della base del dente dell'epistrofeo e del soma di C” con interessamento della massa laterale sinistra, lievemente dislocata lateralmente, ed in particolare del fiorame trasversario omolaterale che appare occupato da millimetrici frammenti ossei, Strie dense in sede perilesionale,
Destro rotazione di C1 - C2. Frattura composta dell'arco zigomatico sinistro” come da referto che si rammostra (si indica a teste il medico c/o Ospedale Testimone_4
San Paolo di Bari da escutere mediante prova delegata avanti il Tribunale di Bari).
B. Si conferma opposizione all'ammissione di CTU medico legale in quanto palesemente esplorativa alla luce dei documenti rilievi difensivi già svolti dalla
Compagnia appellata.
pagina 6 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.9692\2024 pubblicata l'8 novembre 2024, respingeva la domanda risarcitoria proposta contro la Controparte_1
(d'ora in avanti anche e la dai signori ,
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_1
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_12 Parte_6
, e (d'ora in avanti anche “eredi Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
), quali legittimi eredi di . Pt_1 Parte_11
Le pregresse vicende processuali possono riassumersi come di seguito.
Gli attori, come sopra individuati, nella loro affermata qualità di eredi legittimi ed aventi causa di nata il [...] e deceduta il 23.03.2020, convenivano in giudizio, innanzi al Parte_11
Tribunale di Milano, la società e la Controparte_1 propria Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale, CP_2 per ottenerne la condanna al risarcimento del danno, preteso solidalmente iure hereditatis, in relazione alle lesioni patite dalla de cuius in occasione del sinistro occorso in occasione del trasporto della medesima ad opera della predetta Controparte_1
A fondamento della propria domanda, gli attori deducevano che il mattino del 26.07.2019, alle ore 8.30 circa, in Bari, la signora affetta dal morbo di Alzheimer, mentre era trasportata Parte_11 sull'autobus Iveco targato FM347VA condotto dal signor e di Parte_13 proprietà della convenuta società Controparte_1 diretto presso il Centro Diurno Integrato “L'Altra Casa/Korian” con sede in Bari, cadeva all'interno dell'autobus riportando lesioni che venivano accertate dall'Ospedale S. Paolo di Bari in “altri disturbi specifici delle articolazioni, gomito.”
Esponevano ancora gli attori come il successivo 07.08.2019 la signora , lamentando Parte_11 cefalea e cervicalgia, ed essendo apparsa una tumefazione nella regione frontale e orbitaria destra, veniva nuovamente trasportata presso il P.S. dell'Ospedale S.Paolo di Bari e sottoposta ad accertamenti, all'esito dei quali veniva dimessa con diagnosi di “Frattura del soma di C2 e della massa laterale dell'atlante. Infezione delle vie urinarie. Trauma Cranico.”, con un danno biologico permanente del 19%. Assumevano gli attori come, essendo la signora deceduta in data Parte_11
23.03.2020 per cause estranee al sinistro, spettava ai medesimi il risarcimento del danno patito dalla propria dante causa, e di cui si riteneva responsabile, tanto ai sensi dell'art. 1681 c.c., quanto ai sensi pagina 7 di 13 dell'art. 2054 c.c.., la in qualità di Controparte_1 proprietaria dell'autobus con cui era stato effettuato il trasporto in occasione del quale si era verificato l'evento lesivo.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo, in rito, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 e la nullità dell'atto di citazione per genericità, e contestando il fondamento della domanda attorea, chiedendo in subordine di essere garantita dalla CP_2
Si costituiva in giudizio anche la predetta compagnia di assicurazioni, eccependo la carenza di legittimazione attiva degli attori, per non avere gli stessi allegato e dato prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità della signora e la nullità della citazione, per genericità, Parte_11 contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea.
Il tribunale, dopo avere ammesso la prova orale dedotta dagli attori, per delega al Tribunale di Bari, dichiarava i medesimi decaduti dal diritto di far assumere la prova, per non avere proposto istanza di proroga del termine concesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 203 c.p.c., e respinta l'istanza di ctu medico-legale, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini che seguono.
Il tribunale, respinte le eccezioni di improcedibilità della domanda e di carenza di legittimazione attiva degli attori, riteneva l'infondatezza della domanda per non avere gli attori fornito la prova dell'accadimento del sinistro dedotto in giudizio, ed in particolare della caduta della signora Pt_11 durante il trasporto in questione.
Rilevava il primo giudice come, seppure in tema di trasporto sussistesse, ai sensi dell'art. 1681 c.c., una presunzione di responsabilità a carico del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, detta presunzione non esonerava il danneggiato dall'onere di fornire la prova dell'evento lesivo e del nesso causale tra il sinistro occorso e l'attività del vettore.
Osservava il giudice di primo grado come gli attori avessero chiesto di dimostrare l'accadimento del sinistro attraverso la deposizione di che secondo quanto affermato dagli eredi Testimone_5 Pt_1 aveva accompagnato la signora in occasione del trasporto durante il quale si sarebbe Pt_11 verificata la caduta, ma fossero poi decaduti dal diritto di far assumere la prova, delegata al Tribunale di Bari, per non avere tempestivamente chiesto la proroga del termine concesso, nel frattempo scaduto, per l'espletamento della prova delegata.
pagina 8 di 13 In assenza della dimostrazione del verificarsi del sinistro lamentato, la domanda attorea, secondo il tribunale, doveva essere respinta.
Gli eredi -ad eccezione di estraneo al presente giudizio di appello come si Pt_1 Parte_12 evince dal contenuto dell'atto di impugnazione che non menziona il detto soggetto- hanno impugnato la suddetta sentenza n.6929\2024 in forza di tre motivi, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si sono costituite entrambe le parti appellate.
La ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, per non avere gli appellanti Controparte_1 censurato la decisione di decadenza della prova orale, e ha chiesto comunque il rigetto dell'appello.
La ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e ne ha chiesto comunque il CP_2 rigetto nel merito.
Alla prima udienza del 15 aprile 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a giorni quaranta), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 10 giugno 2025, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Rileva in via preliminare la Corte la infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalle parti appellate.
Quanto a quella della , va osservato come la sanzione di inammissibilità prevista per le CP_2 impugnazioni che non avessero una ragionevole probabilità di essere accolte era prevista dalla previgente formulazione dell'art. 348 bis c.p.c., ma non da quella attuale, che prescrive una modalità semplificata di decisione dove l'appello sia inammissibile o manifestamente infondato.
Per ciò che attiene a quella della deve rilevarsi come la mancata impugnazione Controparte_1 della statuizione di decadenza dalla prova orale delegata, non incide in via diretta sull'ammissibilità dell'appello.
Ciò posto, con il primo motivo gli appellanti lamentano come il tribunale, violando l'art. 115 c.p.c. e l'art. 2700 c.c., avesse erroneamente valutato le prove documentali, che dimostravano come la signora il giorno 26-7-2019 fosse caduta accidentalmente nel pulmino dove era trasportata, Pt_11 riportando un trauma al gomito destro.
pagina 9 di 13 Gli appellanti, richiamati i principi in tema di efficacia dell'atto pubblico stabiliti dall'art. 2700 c.c., assumono come la relazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari avesse confermato l'accadimento del sinistro così come dai medesimi allegato.
In particolare, gli eredi fanno rilevare come dalla relazione di pronto soccorso n. 2019-029309 Pt_1 del 26.07.2019 dell'Ospedale “S. Paolo” di Bari – atto pubblico facente fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo aveva firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese- risultava l'accettazione alle ore 09:48 della Sig.ra con il seguente motivo dell'accesso: Parte_11
“Trauma incidente in strada, data e ora evento : 26/07/2019 8.30 Descrizione : Rif. Caduta accidentale nel bus dove veniva trasportata”.
Espongono ancora gli appellanti come, sempre dalla stessa relazione di pronto soccorso, risultava la seguente anamnesi: “Paz. Con M. di Alzheimer. Cade nel pulmino che la preleva da causa riportando trauma del gomito dx”.
La difesa degli appellanti fa ancora rilevare come la fede privilegiata del detto documento potesse venir meno solo nel caso di vittorioso esperimento di querela di falso, che nel caso di specie nessuna delle parti convenute in primo grado aveva proposto.
Pertanto, quanto dichiarato e/o accertato nella predetta relazione di pronto soccorso non poteva essere posto in discussione.
Aggiungono gli appellanti come la motivazione della sentenza di primo grado era illogica, perché le prove orali formulate dalla , sul fatto che la signora avesse raggiunto il Pronto CP_2 Pt_11
Soccorso con mezzi propri e che fosse stata dimessa con una diagnosi di contusione escoriata al gomito destro, erano state respinte perché le circostanze erano documentali, visto il referto del P.S., e la sua efficacia fidefaciente, ma poi la domanda era stata rigettata in quanto il fatto era stato ritenuto indimostrato.
Con il secondo motivo gli eredi lamentano la violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del giudice Pt_1 di primo grado, che non aveva tenuto conto di due mail prodotte, datate rispettivamente 1-4-2022 e 5-5-
2022, provenienti dall'ufficio legale del Centro Diurno “L'Altra casa” in Bari, dalle quali risultava che la signora il giorno 26 luglio 2019, era stata trasportata, con il mezzo della Pt_11 [...]
nel tragitto di andata e ritorno, presso il Centro Diurno “L'Altra casa”. CP_1
Secondo gli appellanti, le due mail e il referto del Pronto Soccorso, dimostravano l'accadimento del sinistro, e quindi aveva errato il tribunale nel non applicare anzitutto la presunzione pagina 10 di 13 di responsabilità stabilita dall'art. 1681 primo comma c.c., che poneva a carico del vettore l'onere di fornire la prova liberatoria.
Aggiungono gli appellanti come la non avesse fornito neppure la prova Controparte_1 liberatoria necessaria per vincere le presunzioni poste dall'art. 2054 c.c., nei vari commi.
I primi due motivi che, attesa la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. 27288\2022, Cass. 27471\2017; Cass.
18868\2015).
In particolare, la fede privilegiata delle dette certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge
(Cass. 27288\2022 citata;
Cass. 22903\2017; Cass. 20214\2019).
Ai fini della ricostruzione del sinistro, del quale si assume che la signora sia rimasta vittima, Pt_11 non può pertanto attribuirsi al referto di pronto soccorso alcun valore di prova legale, quanto alla veridicità delle dichiarazioni che sono state rese ai sanitari dalla stessa signora o per conto di Pt_11 essa.
Rileva infine la Corte come nessun significativo valore probatorio può riconoscersi alle due e-mail indicate dagli appellanti, datate 1-4-2022 e 5-5-2022, inviate, al difensore degli eredi dal Centro Pt_1
Diurno Integrato L'altra casa/Korian, con le quali quest'ultimo, con la prima, si limitava a confermare che il 26-9-2019 la signora aveva frequentato il centro, ed era stata trasportata, sia all'andata Pt_11 che al ritorno, con i mezzi della ditta e con la seconda, comunicava il Controparte_1 nominativo e l'indirizzo della persona, individuata nella signora che aveva Testimone_5 accompagnato durante il trasporto la predetta signora Pt_11
In modo del tutto coerente con il quadro probatorio rappresentato dai detti documenti, del tutto inidoneo a dimostrare l'accadimento del sinistro, gli eredi avevano chiesto l'ammissione della Pt_1
pagina 11 di 13 deposizione come teste della signora sulla circostanza della avvenuta caduta della Testimone_5 signora all'interno del mezzo, durante il trasporto. Pt_11
Gli attori in primo grado sono stati tuttavia dichiarati decaduti dal diritto di far assumere detta prova orale, senza che tale statuizione sia stata impugnata.
Pertanto, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'assenza della prova dell'accadimento del sinistro, rende inapplicabili le presunzioni poste dagli artt. 1681 e 2054 c.c., e determina l'infondatezza della domanda.
Con il terzo motivo gli appellanti assumono come, avendo i medesimi dimostrato l'accadimento del sinistro, la mancata ammissione di una ctu medico-legale, che avrebbe permesso di accertare l'esistenza e l'entità del danno ed il nesso causale con il trasporto, era erronea ed ingiustificata.
Gli eredi chiedono pertanto di ammettere la detta ctu in questo grado di appello. Pt_1
L'infondatezza dei primi due motivi, comporta l'assorbimento del terzo, che attiene al quantum della pretesa risarcitoria.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati al rimborso delle spese processuali sostenute da entrambe le parti appellate, liquidate per ognuna, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore indeterminabile di bassa complessità), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , e , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
pagina 12 di 13 b)condanna gli appellanti sopra indicati al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi €
[...]
6.946,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)condanna gli appellanti al pagamento in favore di delle spese di lite del presente grado CP_2 che si liquidano in complessivi euro 6.946,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. Carlo Maddaloni Presidente rel. dr. Giovanna Ferrero Consigliere dr. Nicoletta Sommazzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3275/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F. ), C.F._3 Parte_4 C.F._4 Pt_5
(C.F. ), (C.F.
[...] C.F._5 Parte_6
), (C.F. ), C.F._6 Parte_7 C.F._7
(C.F. , (C.F. Parte_8 C.F._8 Parte_9
), e (C.F. ), tutti C.F._9 Parte_10 C.F._10
elettivamente domiciliati in PIAZZA DELLA LIBERTA' 15 70025 GRUMO APPULA presso lo studio dell'avv. CASALINO GILBERTO, che li rappresenta e difende come pagina 1 di 13 da delega in atti, unitamente all'avv. GISONDA MICHAEL C.F._11
PIAZZA DELLA LIBERTA', 15 70025 GRUMO APPULA;
APPELLANTI
CONTRO
Controparte_1
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA G. CARDUCCI N. 4 20123
[...] P.IVA_1
MILANO presso lo studio dell'avv. LOIZZI ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA PASSIONE, 8 CP_2 P.IVA_2
20122 MILANO presso lo studio dell'avv. MOIRAGHI MARCO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Morte sulle seguenti conclusioni.
Per gli appellanti:
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, voler con sentenza munita di clausola di provvisoria esecuzione: in via preliminare, previa revoca dell'ordinanza pronunciata all'udienza tenutasi in data
15.04.2025, chiede ammettersi C.T.U. medico legale al fine di accertare e quantificare i danni fisici subiti dalla Sig.ra a seguito dell'incidente de quo; Parte_11
nel merito: pagina 2 di 13 preliminarmente, ammettere per la forma l'appello che con il presente atto formalmente si propone avverso la sentenza n. 9692/2024 resa in data 08.11.2024 dal Tribunale di
Milano, nella persona della Dott.ssa Songia Katia in funzione di Giudice Unico, pubblicata in data 08.11.2024 e notificata a mezzo p.e.c. in data 08.11.2024, nella causa di primo grado iscritta al n.° 35781 del R.G. affari contenziosi civili dell'anno 2021, e, facendo diritto nel merito, riformare e/o comunque annullare l'impugnata sentenza;
indi a ché, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2054 del codice civile, il diritto della
Sig.ra ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Parte_11
subiti dalla stessa in occasione dell'incidente stradale per cui è causa;
indi a ché, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1681 del codice civile, il diritto della
Sig.ra ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non Parte_11
subiti dalla stessa in occasione dell'incidente stradale per cui è causa;
indi a ché, condannare per l'effetto i convenuti, in solido fra loro, al pagamento in favore dei signori , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , , e Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_9 Parte_10 [...]
– nella loro qualità di eredi legittimi ed aventi causa della de cuius Parte_7
nata il [...] a [...] e deceduta in Acquaviva delle Parte_11
Fonti (BA) il 23.03.2020 – di quella somma che sarà determinata in corso di causa a seguito di C.T.U. medico legale, per la cui ammissione s'insiste sin d'ora, a titolo di risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patiti dalla Sig.ra in Parte_11
conseguenza del sinistro stradale verificatosi in data 26.07.2019 di qualsiasi natura e specie, ossia danno biologico permanente, danno patrimoniale per le spese di cura già sostenute, danno patrimoniale da inabilità temporanea totale, danno patrimoniale da inabilità temporanea parziale, danno morale, oltre interessi legali e danno da svalutazione monetaria dal giorno del sinistro sino all'effettivo soddisfo della domanda.
pagina 3 di 13 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre accessori fiscali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, anticipatari.
Per Controparte_1
[...]
chiede che la Corte di Appello di Milano dichiari inammissibile ed infondato l'appello proposto da , , , Parte_1 Parte_12 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_8 Parte_9 [...]
e avverso la sentenza n. 9692/2024 resa inter partes dal Pt_10 Parte_7
Tribunale di Milano nel giudizio di prime cure sub R.G. 35781/22021 per tutte le ragioni rassegnate in narrativa e, per l'effetto, la confermi integralmente.
Con vittoria di spese e competenze da distrarsi in favore del sottoscritto procura-tore antistatario.
In via istruttoria chiede che sia acquisito il fascicolo telematico di ufficio sub R.G.
35781/2021 del Tribunale di Milano e si depositano i documenti già prodotti in prime cure e di cui al separato indice.
Si dichiara che non vengono proposte domande che importino aumento di valo-re della controversia.
Per CP_2
Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, così
G I U D I C A R E
Nel merito in via preliminare: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti accertare e dichiarare inammissibile ex art. 148 bis c.p.c. L'appello proposto pagina 4 di 13 Nel merito in via subordinata: Per i motivi tutti meglio illustrati in atti, respingere in ogni sua parte, perché infondato in fatto e diritto, l'appello proposto da , Parte_1
, , , , Parte_12 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, e Parte_6 Parte_8 Controparte_3 Parte_7
quali eredi legittimi di avanti al Tribunale di Milano conclusasi con la Parte_11
sentenza n. 9692/2024 pubblicata il 08/11/2024 e non notificata, con integrale sua conferma.
In via istruttoria nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'appello non venisse immediatamente respinto:
A) Si insiste per l'ammissione delle prove come già tempestivamente e ritualmente articolate in primo grado e qui di seguito richiamate e confermate:
1) Vero che in data 26 luglio 2016 giungeva al Pronto Soccorso Parte_11
dell'Ospedale San Paolo di Bari con mezzi propri (si indica a teste l'operatore Tes_1
c/o Ospedale San Paolo di Bari da escutere mediante prova delegata avanti il
[...]
Tribunale di Bari).
2) Vero che in data 26 luglio 2016 è stata dimessa dal Pronto Soccorso Parte_11
dell'Ospedale San Paolo di Bari con una prognosi di 7 giorni ed una diagnosi di dimissioni di “altri disturbi specifici delle articolazioni, gomito” ed una descrizione aggiuntiva di “contusione escoriata del gomito dx”“ come da referto che si rammostra
(si indica a teste il medico c/o Ospedale San Paolo di Bari da Testimone_2
escutere mediante prova delegata avanti il Tribunale di Bari).
3) Vero che in data 7 agosto 2019 giungeva al Pronto Soccorso Parte_11
dell'Ospedale San Paolo di Bari ove ad un esame obiettivo veniva riscontrato un ematoma regionale frontale come da referto che si rammostra (si indica a teste
[...]
c/o Ospedale San Paolo di Bari da escutere mediante prova delegata avanti il Tes_3
Tribunale di Bari).
pagina 5 di 13 4) Vero che in data 7 agosto 2019 sulla persona di veniva eseguito Parte_11
esame radiografico dal quale risultava: “la “frattura pluriframmentaria della base del dente dell'epistrofeo e del soma di C” con interessamento della massa laterale sinistra, lievemente dislocata lateralmente, ed in particolare del fiorame trasversario omolaterale che appare occupato da millimetrici frammenti ossei, Strie dense in sede perilesionale,
Destro rotazione di C1 - C2. Frattura composta dell'arco zigomatico sinistro” come da referto che si rammostra (si indica a teste il medico c/o Ospedale Testimone_4
San Paolo di Bari da escutere mediante prova delegata avanti il Tribunale di Bari).
B. Si conferma opposizione all'ammissione di CTU medico legale in quanto palesemente esplorativa alla luce dei documenti rilievi difensivi già svolti dalla
Compagnia appellata.
pagina 6 di 13
MOTIVI DELLA DECISIONE in fatto e diritto
Il Tribunale di Milano, con la sentenza n.9692\2024 pubblicata l'8 novembre 2024, respingeva la domanda risarcitoria proposta contro la Controparte_1
(d'ora in avanti anche e la dai signori ,
[...] Controparte_1 CP_2 Parte_1
, , , , , Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_12 Parte_6
, e (d'ora in avanti anche “eredi Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
), quali legittimi eredi di . Pt_1 Parte_11
Le pregresse vicende processuali possono riassumersi come di seguito.
Gli attori, come sopra individuati, nella loro affermata qualità di eredi legittimi ed aventi causa di nata il [...] e deceduta il 23.03.2020, convenivano in giudizio, innanzi al Parte_11
Tribunale di Milano, la società e la Controparte_1 propria Compagnia Assicuratrice per la responsabilità civile da circolazione stradale, CP_2 per ottenerne la condanna al risarcimento del danno, preteso solidalmente iure hereditatis, in relazione alle lesioni patite dalla de cuius in occasione del sinistro occorso in occasione del trasporto della medesima ad opera della predetta Controparte_1
A fondamento della propria domanda, gli attori deducevano che il mattino del 26.07.2019, alle ore 8.30 circa, in Bari, la signora affetta dal morbo di Alzheimer, mentre era trasportata Parte_11 sull'autobus Iveco targato FM347VA condotto dal signor e di Parte_13 proprietà della convenuta società Controparte_1 diretto presso il Centro Diurno Integrato “L'Altra Casa/Korian” con sede in Bari, cadeva all'interno dell'autobus riportando lesioni che venivano accertate dall'Ospedale S. Paolo di Bari in “altri disturbi specifici delle articolazioni, gomito.”
Esponevano ancora gli attori come il successivo 07.08.2019 la signora , lamentando Parte_11 cefalea e cervicalgia, ed essendo apparsa una tumefazione nella regione frontale e orbitaria destra, veniva nuovamente trasportata presso il P.S. dell'Ospedale S.Paolo di Bari e sottoposta ad accertamenti, all'esito dei quali veniva dimessa con diagnosi di “Frattura del soma di C2 e della massa laterale dell'atlante. Infezione delle vie urinarie. Trauma Cranico.”, con un danno biologico permanente del 19%. Assumevano gli attori come, essendo la signora deceduta in data Parte_11
23.03.2020 per cause estranee al sinistro, spettava ai medesimi il risarcimento del danno patito dalla propria dante causa, e di cui si riteneva responsabile, tanto ai sensi dell'art. 1681 c.c., quanto ai sensi pagina 7 di 13 dell'art. 2054 c.c.., la in qualità di Controparte_1 proprietaria dell'autobus con cui era stato effettuato il trasporto in occasione del quale si era verificato l'evento lesivo.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1 eccependo, in rito, l'improcedibilità della domanda per omesso esperimento del procedimento di negoziazione assistita ex D.L. 132/2014 e la nullità dell'atto di citazione per genericità, e contestando il fondamento della domanda attorea, chiedendo in subordine di essere garantita dalla CP_2
Si costituiva in giudizio anche la predetta compagnia di assicurazioni, eccependo la carenza di legittimazione attiva degli attori, per non avere gli stessi allegato e dato prova dell'avvenuta accettazione dell'eredità della signora e la nullità della citazione, per genericità, Parte_11 contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea.
Il tribunale, dopo avere ammesso la prova orale dedotta dagli attori, per delega al Tribunale di Bari, dichiarava i medesimi decaduti dal diritto di far assumere la prova, per non avere proposto istanza di proroga del termine concesso, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 203 c.p.c., e respinta l'istanza di ctu medico-legale, decideva la causa nei termini sopra indicati.
Il percorso argomentativo del primo giudice si snoda nei termini che seguono.
Il tribunale, respinte le eccezioni di improcedibilità della domanda e di carenza di legittimazione attiva degli attori, riteneva l'infondatezza della domanda per non avere gli attori fornito la prova dell'accadimento del sinistro dedotto in giudizio, ed in particolare della caduta della signora Pt_11 durante il trasporto in questione.
Rilevava il primo giudice come, seppure in tema di trasporto sussistesse, ai sensi dell'art. 1681 c.c., una presunzione di responsabilità a carico del vettore per i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio, detta presunzione non esonerava il danneggiato dall'onere di fornire la prova dell'evento lesivo e del nesso causale tra il sinistro occorso e l'attività del vettore.
Osservava il giudice di primo grado come gli attori avessero chiesto di dimostrare l'accadimento del sinistro attraverso la deposizione di che secondo quanto affermato dagli eredi Testimone_5 Pt_1 aveva accompagnato la signora in occasione del trasporto durante il quale si sarebbe Pt_11 verificata la caduta, ma fossero poi decaduti dal diritto di far assumere la prova, delegata al Tribunale di Bari, per non avere tempestivamente chiesto la proroga del termine concesso, nel frattempo scaduto, per l'espletamento della prova delegata.
pagina 8 di 13 In assenza della dimostrazione del verificarsi del sinistro lamentato, la domanda attorea, secondo il tribunale, doveva essere respinta.
Gli eredi -ad eccezione di estraneo al presente giudizio di appello come si Pt_1 Parte_12 evince dal contenuto dell'atto di impugnazione che non menziona il detto soggetto- hanno impugnato la suddetta sentenza n.6929\2024 in forza di tre motivi, chiedendo, in riforma della stessa, l'accoglimento delle domande proposte in primo grado.
Si sono costituite entrambe le parti appellate.
La ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, per non avere gli appellanti Controparte_1 censurato la decisione di decadenza della prova orale, e ha chiesto comunque il rigetto dell'appello.
La ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. e ne ha chiesto comunque il CP_2 rigetto nel merito.
Alla prima udienza del 15 aprile 2025, il consigliere istruttore fissava, ai sensi del novellato art. 352
c.p.c., per la rimessione della causa in decisione l'udienza del 10 giugno 2025, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Spirati i termini assegnati (il primo ridotto a giorni quaranta), la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 10 giugno 2025, nella camera di consiglio del 18 giugno 2025.
Rileva in via preliminare la Corte la infondatezza delle eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalle parti appellate.
Quanto a quella della , va osservato come la sanzione di inammissibilità prevista per le CP_2 impugnazioni che non avessero una ragionevole probabilità di essere accolte era prevista dalla previgente formulazione dell'art. 348 bis c.p.c., ma non da quella attuale, che prescrive una modalità semplificata di decisione dove l'appello sia inammissibile o manifestamente infondato.
Per ciò che attiene a quella della deve rilevarsi come la mancata impugnazione Controparte_1 della statuizione di decadenza dalla prova orale delegata, non incide in via diretta sull'ammissibilità dell'appello.
Ciò posto, con il primo motivo gli appellanti lamentano come il tribunale, violando l'art. 115 c.p.c. e l'art. 2700 c.c., avesse erroneamente valutato le prove documentali, che dimostravano come la signora il giorno 26-7-2019 fosse caduta accidentalmente nel pulmino dove era trasportata, Pt_11 riportando un trauma al gomito destro.
pagina 9 di 13 Gli appellanti, richiamati i principi in tema di efficacia dell'atto pubblico stabiliti dall'art. 2700 c.c., assumono come la relazione del Pronto Soccorso dell'Ospedale San Paolo di Bari avesse confermato l'accadimento del sinistro così come dai medesimi allegato.
In particolare, gli eredi fanno rilevare come dalla relazione di pronto soccorso n. 2019-029309 Pt_1 del 26.07.2019 dell'Ospedale “S. Paolo” di Bari – atto pubblico facente fede fino a querela di falso sia della provenienza dal pubblico ufficiale che lo aveva firmato sia delle dichiarazioni al medesimo rese- risultava l'accettazione alle ore 09:48 della Sig.ra con il seguente motivo dell'accesso: Parte_11
“Trauma incidente in strada, data e ora evento : 26/07/2019 8.30 Descrizione : Rif. Caduta accidentale nel bus dove veniva trasportata”.
Espongono ancora gli appellanti come, sempre dalla stessa relazione di pronto soccorso, risultava la seguente anamnesi: “Paz. Con M. di Alzheimer. Cade nel pulmino che la preleva da causa riportando trauma del gomito dx”.
La difesa degli appellanti fa ancora rilevare come la fede privilegiata del detto documento potesse venir meno solo nel caso di vittorioso esperimento di querela di falso, che nel caso di specie nessuna delle parti convenute in primo grado aveva proposto.
Pertanto, quanto dichiarato e/o accertato nella predetta relazione di pronto soccorso non poteva essere posto in discussione.
Aggiungono gli appellanti come la motivazione della sentenza di primo grado era illogica, perché le prove orali formulate dalla , sul fatto che la signora avesse raggiunto il Pronto CP_2 Pt_11
Soccorso con mezzi propri e che fosse stata dimessa con una diagnosi di contusione escoriata al gomito destro, erano state respinte perché le circostanze erano documentali, visto il referto del P.S., e la sua efficacia fidefaciente, ma poi la domanda era stata rigettata in quanto il fatto era stato ritenuto indimostrato.
Con il secondo motivo gli eredi lamentano la violazione dell'art. 115 c.p.c. da parte del giudice Pt_1 di primo grado, che non aveva tenuto conto di due mail prodotte, datate rispettivamente 1-4-2022 e 5-5-
2022, provenienti dall'ufficio legale del Centro Diurno “L'Altra casa” in Bari, dalle quali risultava che la signora il giorno 26 luglio 2019, era stata trasportata, con il mezzo della Pt_11 [...]
nel tragitto di andata e ritorno, presso il Centro Diurno “L'Altra casa”. CP_1
Secondo gli appellanti, le due mail e il referto del Pronto Soccorso, dimostravano l'accadimento del sinistro, e quindi aveva errato il tribunale nel non applicare anzitutto la presunzione pagina 10 di 13 di responsabilità stabilita dall'art. 1681 primo comma c.c., che poneva a carico del vettore l'onere di fornire la prova liberatoria.
Aggiungono gli appellanti come la non avesse fornito neppure la prova Controparte_1 liberatoria necessaria per vincere le presunzioni poste dall'art. 2054 c.c., nei vari commi.
I primi due motivi che, attesa la loro connessione, possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati.
Secondo il consolidato insegnamento della Suprema Corte “Il referto del pronto soccorso di una struttura ospedaliera pubblica è atto pubblico assistito da fede privilegiata e, come tale, fa piena prova sino a querela di falso della provenienza dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni rese al medesimo, e degli altri fatti da questi compiuti o che questi attesti avvenuti in sua presenza restando, invece, non coperte da fede privilegiata le valutazioni, le diagnosi o, comunque, le manifestazioni di scienza o di opinione in essa espresse” (Cass. 27288\2022, Cass. 27471\2017; Cass.
18868\2015).
In particolare, la fede privilegiata delle dette certificazioni rilasciate dai sanitari di una struttura pubblica ospedaliera non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi, la cui verità ed esattezza può essere contestata con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge
(Cass. 27288\2022 citata;
Cass. 22903\2017; Cass. 20214\2019).
Ai fini della ricostruzione del sinistro, del quale si assume che la signora sia rimasta vittima, Pt_11 non può pertanto attribuirsi al referto di pronto soccorso alcun valore di prova legale, quanto alla veridicità delle dichiarazioni che sono state rese ai sanitari dalla stessa signora o per conto di Pt_11 essa.
Rileva infine la Corte come nessun significativo valore probatorio può riconoscersi alle due e-mail indicate dagli appellanti, datate 1-4-2022 e 5-5-2022, inviate, al difensore degli eredi dal Centro Pt_1
Diurno Integrato L'altra casa/Korian, con le quali quest'ultimo, con la prima, si limitava a confermare che il 26-9-2019 la signora aveva frequentato il centro, ed era stata trasportata, sia all'andata Pt_11 che al ritorno, con i mezzi della ditta e con la seconda, comunicava il Controparte_1 nominativo e l'indirizzo della persona, individuata nella signora che aveva Testimone_5 accompagnato durante il trasporto la predetta signora Pt_11
In modo del tutto coerente con il quadro probatorio rappresentato dai detti documenti, del tutto inidoneo a dimostrare l'accadimento del sinistro, gli eredi avevano chiesto l'ammissione della Pt_1
pagina 11 di 13 deposizione come teste della signora sulla circostanza della avvenuta caduta della Testimone_5 signora all'interno del mezzo, durante il trasporto. Pt_11
Gli attori in primo grado sono stati tuttavia dichiarati decaduti dal diritto di far assumere detta prova orale, senza che tale statuizione sia stata impugnata.
Pertanto, così come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, l'assenza della prova dell'accadimento del sinistro, rende inapplicabili le presunzioni poste dagli artt. 1681 e 2054 c.c., e determina l'infondatezza della domanda.
Con il terzo motivo gli appellanti assumono come, avendo i medesimi dimostrato l'accadimento del sinistro, la mancata ammissione di una ctu medico-legale, che avrebbe permesso di accertare l'esistenza e l'entità del danno ed il nesso causale con il trasporto, era erronea ed ingiustificata.
Gli eredi chiedono pertanto di ammettere la detta ctu in questo grado di appello. Pt_1
L'infondatezza dei primi due motivi, comporta l'assorbimento del terzo, che attiene al quantum della pretesa risarcitoria.
Per le ragioni che precedono, l'appello deve essere respinto, con la conseguente conferma della sentenza impugnata.
Secondo il criterio della soccombenza, gli appellanti vanno condannati al rimborso delle spese processuali sostenute da entrambe le parti appellate, liquidate per ognuna, tenuto conto delle questioni trattate, e comunque dei parametri di cui al DM n.147 del 2022, utilizzando i valori medi dello scaglione di riferimento, (controversia di valore indeterminabile di bassa complessità), per le tre fasi studio, introduttiva e decisionale, non risultando svoltasi quella istruttoria, in euro 6.946,00 per compenso oltre iva, cpa e 15% per rimborso spese forfettarie.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte degli appellanti, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR
115\2002 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 228\2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa:
a)rigetta l'appello proposto da , , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , e , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 confermando di conseguenza la sentenza impugnata;
pagina 12 di 13 b)condanna gli appellanti sopra indicati al pagamento in favore di Controparte_1 delle spese di lite del presente grado che si liquidano in complessivi €
[...]
6.946,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
c)condanna gli appellanti al pagamento in favore di delle spese di lite del presente grado CP_2 che si liquidano in complessivi euro 6.946,00 oltre iva, cpa e rimborso 15% spese forfettarie;
d)dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 18 giugno 2025.
Il Presidente est. Carlo Maddaloni
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