Decreto presidenziale 15 febbraio 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 05/06/2025, n. 4301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4301 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 04301/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05458/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5458 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS- nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore, rappresentati e difesi dall'avvocato Vincenzo Duello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo I C -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Alida Di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento:
a) dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, con i quali il Ministero del Merito e dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno assegnato alla scuola suindicata un numero d’insegnanti insufficiente ad assicurare l’adeguato sostegno scolastico alla minore per l’a.s. in corso;
b) del Piano Educativo Individualizzato per il corrente a.s. 2024-25, se ed in quanto esistente, nella parte in cui si attribuisce un numero di ore di sostegno inferiore al monte ore o quelle necessarie per l’integrazione scolastica della bambina diversamente abile;
c) dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, con i quali il -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale 18 per la Gestione, in forma associativa, del Piano Sociale di Zona, Comuni di -OMISSIS- ha assegnato alla minore l’assistente alla comunicazione per 7 invece di 10 ore settimanali;
d) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo.
E PER L’ACCERTAMENTO
del diritto della bambina: 1) a fruire di un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola - secondo il rapporto 1:1 – o, in via di mero subordine, per l’orario commisurato alle sue reali esigenze; 2) a fruire di un assistente alla comunicazione per 10 ore settimanali, con conseguente condanna delle Amministrazione convenute, ciascuna secondo le rispettive competenze, ad adottare ogni necessario atto ai fini d’interesse.
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18\11\2024:
a) del Piano Educativo Individualizzato per il corrente a.s. 2024-25 approvato il 6.11.2024, nella parte attribuisce numero 22 anziché 27 ore di sostegno scolastico, nonché nella parte in cui prevede n. 7 ore di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica della bambina diversamente abile;
b) dei provvedimenti, di estremi sconosciuti, con i quali il -OMISSIS-, in proprio e nella qualità di Ente capofila dell’Ambito Territoriale 18 per la Gestione, in forma associativa, del Piano Sociale di Zona, Comuni di -OMISSIS- ha assegnato alla minore l’assistente alla comunicazione n. 10 ore settimanali;
E PER L’ACCERTAMENTO
del diritto della bambina a fruire di: a) un insegnante di sostegno per l’intera durata della sua permanenza a scuola - secondo il rapporto 1:1 – o, in via di mero subordine - per l’orario commisurato alle sue reali esigenze; b) un assistente alla comunicazione per l’intera durata della sua permanenza a scuola o, in via di mero subordine, per l’orario commisurato alle sue reali esigenze, con conseguente condanna delle Amministrazione intimate, ciascuna secondo le rispettive competenze, ad adottare ogni necessario atto ai fini d’interesse.
E PER IL RISARCIMENTO
dei danni patiti per la temporanea sottrazione o diminuzione delle ore di sostegno scolastico e di assistenza specialistica alla comunicazione.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- NELLA QUALITÀ DI ESERCENTE LA POTESTÀ GENITORIALE SULLA MINORE il 25\2\2025 :
ANNULLAMETO – PREVIA SOSPENSIVA
- dell’atto n. -OMISSIS-, con cui il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-, in apparente ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, IV^, 17.12.2024, n. 7147, ha disposto la mera rettifica della sezione 9 del P.E.I. per l’a.s. 2024-2025 senza prevedere l’insegnante di sostegno con rapporto in deroga 1:1;
- di ogni altro atto e provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Usr - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, -OMISSIS-;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con ricorso per ottemperanza del 5 febbraio 2025 i ricorrenti espongono che:
-la figlia degli istanti frequenta la quinta classe della scuola primaria presso l’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS- ed è portatrice di handicap in situazione di gravità, siccome affetta da “-OMISSIS-”;
-con ricorso rg. n. 5458/2024 integrato con atto per motivi aggiunti, i ricorrenti impugnavano il Piano Educativo Individualizzato per l’a.s. 2024-25, nella parte in cui aveva attribuito numero 22 anziché 27 ore di sostegno scolastico, nonché nella parte in cui aveva previsto n. 7 ore di assistenza specialistica per l’integrazione scolastica della figlia diversamente abile;
Considerato che con sentenza n. 7147 del 17 dicembre 2024, in pari data notificata, oggetto del presente giudizio di ottemperanza, la Sezione ha “Ritenuto, conclusivamente, che il PEI 2024/2025 dovrà essere riformulato sancendo l’assegnazione di un insegnante di sostegno per tutto l’orario di frequenza scolastica settimanale pari a 27 ore, nonché per l’assegnazione dell’assistente alla comunicazione e all’educazione per 10 (dieci) ore;
Considerato che i ricorrenti, con il ricorso per ottemperanza del 5 febbraio 2025, lamentano la mancata esecuzione della citata sentenza, non appellata;
Rilevato che dal GLO del 18 marzo 2025 (all.4 alla memoria del MIM del 3 aprile 2025), risulta che “soprattutto quando la docente di sostegno non è presente l’alunna ha difficoltà a seguire la lezione” e che “Anche le dott.sse -OMISSIS-(rispettivamente, neuropsichiatra ASL e assistente sociale Asl, n.d.s.) concordano su questa esigenza e sottolineano l’importanza della presenza del docente di sostegno per tutto il tempo scuola”;
Rilevato che il predetto GLO “Delibera all’unanimità: 1. La riformulazione del PEI per il corrente a.s. con l’attribuzione del sostegno per tutto il tempo scuola e n° 10 h di assistente alla comunicazione (di cui tra l’altro l’alunna già sta usufruendo rispettivamente dal 03/02/2025 e dal 03/01/2025; a seguito di sentenza)”;
Ritenuto, pertanto che la domanda di ottemperanza non è fondata nei confronti dell’Istituto comprensivo resistente;
Rilevato, invece che, come già accertato con la sentenza n. 7147/2024, il -OMISSIS- ha ottemperato, allegando la relazione protocollo interno n. -OMISSIS-, a cura del Dirigente del IV Settore del Comune, provvedimento recante il riconoscimento di incremento delle ore di assistenza alla comunicazione, che pertanto sono state aumentate da 7 a 10 conformemente alle indicazioni del GLO; circostanza poi attestata e confermata con ulteriore relazione protocollo interno N. 18930/2025 del 14/03/2025, a cura del Dirigente del IV Settore del -OMISSIS-, Coordinatore d’Ambito n. 18, ragion per cui nei confronti del Comune va dichiarata la cessazione della materia del contendere;
Ritenuto, inoltre, che da quanto finora argomentato consegue anche il rigetto dei motivi aggiunti del 25 febbraio 2025, proposti avverso dell’atto n. -OMISSIS-, con cui il Dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale -OMISSIS-, in asserita apparente ottemperanza alla sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, IV Sezione, n. 714717.12.2024, ha disposto la mera rettifica della sezione 9 del P.E.I. per l’a.s. 2024-2025 senza prevedere l’insegnante di sostegno con rapporto in deroga 1:1, atteso che si è sopra argomentato che l’Amministrazione scolastica ha adempiuto alla sentenza citata, assicurando, con l’esaminato verbale del GLO del 18 marzo 2025, la presenza, per l’alunna per cui è causa, dell’insegnante di sostegno per l’intero tempo scuola;
Ritenuto che le spese di lite possono essere compensate nei confronti sia dell’Amministrazione scolastica che del -OMISSIS- per la natura degli interessi azionati.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), così provvede:
respinge il ricorso per ottemperanza e i motivi aggiunti;
dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del -OMISSIS-.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Severini, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Alfonso Graziano | Paolo Severini |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.