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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/11/2025, n. 4444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4444 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Federica Felaco, ha pronunziato la seguente: SENTENZA ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione all'udienza del 7/5/25, con la concessione dei termini ridotti di giorni quaranta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito delle memorie di replica, nella causa avente n. 2316/2018 R.G. TRA
(c.f. ), nonché (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Polla (SA), alla Piazza Ritorto, presso lo studio dell'avv. Massimo Senatore, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti PARTE OPPONENTE E
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , alla località San CP_1
Paolo n. 127, presso lo studio dell'avv. Carmine Mario Mariottoli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti PARTE OPPOSTA NONCHÈ (c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, e per essa la mandataria (c.f. , elettivamente CP_3 P.IVA_3 domiciliata in Nocera Inferiore alla via Roma n. 58, presso lo studio dell'avv. Fabio Forino, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. ed art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
e hanno spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato
[...] Parte_3 ad istanza di per il pagamento della somma di € Controparte_1
421.685,91 sulla scorta del mutuo stipulato in data 21/08/2007 per atto del notar Persona_1 rep. n. 33.816. In particolare, gli opponenti hanno contestato il diritto di procedere esecutivamente in loro danno e, al riguardo, hanno dedotto: i) la nullità del precetto per violazione dell'art. 477 c.p.c.; ii) la nullità del precetto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto; iii) la nullità della clausola determinativa degli interessi in ragione della violazione del tasso soglia anti-usura ai sensi della legge n. 108 del 1996; iv) l'illegittima spedizione in forma esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; v) l'inidoneità del mutuo azionato a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. stante la natura condizionata dello stesso;
vi) nullità del contratto di mutuo e violazione dell'art. 38 D.lgs. 385/93; vii) l'invalidità della fideiussione;
Si è costituta nel presente giudizio parte opposta, , la Controparte_1 quale, eccepita preliminarmente l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 165 c.p.c., ha dedotto l'infondatezza delle avverse censure e chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dagli opponenti e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. quale mandataria della cessionaria del credito controverso - eccepita la propria carenza di Controparte_2 CP_3 legittimazione in ordine alle domande restitutorie e risarcitorie formulate dall'opponente - ha aderito alle difese dell'istituto di credito mutuante/cedente domandando – previa estromissione di quest'ultimo dal giudizio – il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. All'udienza del 7/5/2025, la causa è quindi stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti per gli scritti conclusionali.
2. Tanto opportunamente premesso, attesa l'eterogeneità delle censure spiegate dagli opponenti, si ritiene di dover previamente qualificare le doglianze formulate come segue:
- le contestazioni sopra indicate alla lett. i), ii), iv) integrano motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c. concernendo esse la regolarità formale dell'atto di precetto;
- le contestazioni sopra indicate alle lett. iii), v), vi), vii) integrano motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., concernendo le censure l'an stesso del diritto di procedere esecutivamente.
2.1. Orbene, preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda – formulata dalla parte opposta - per tardiva costituzione dell'attore. Invero, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c. (relativo alla costituzione in giudizio dell'attore entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto) non assume rilievo l'eventuale tardiva iscrizione a ruolo della causa: essa non determina l'improcedibilità del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministrativo (cfr. Cass. n. 24224 del 30.09.2019). Deve, in ogni caso, rammentarsi che una eventuale tardiva costituzione dell'attore è comunque sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto ex art. 171, II comma, c.p.c. (cfr. anche sul punto Cass. civ, sez. III, n. 24224 del 2019).
2.2. Nel merito, si osserva quanto segue. Muovendo in senso logicamente preliminare dalle doglianze sollevate ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'opposizione è infondata. Anzitutto, non meritevole di accoglimento è la censura di cui alla lett. iii), attesa la assoluta genericità delle allegazioni di parte opponente in ordine alla pretesa nullità della clausola determinativa degli interessi. In base agli ordinari criteri di riparto di cui all'art. 2697 c.c., colui che chiede l'accertamento e la rideterminazione del saldo preteso dalla banca ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e di dimostrare, quindi, l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia. La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone infatti pur sempre la puntuale e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi prima di tutto sui fatti posti dal debitore a fondamento della sua eccezione, mediante indicazione analitica dei tassi concretamente applicati, dei tassi soglia e periodi di riferimento. Inoltre, è necessario quantificare, peraltro con conteggi verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti ultralegali. In altri termini, il debitore che intenda eccepire la nullità del contratto in ragione di una illegittima quantificazione dei costi o delle clausole sugli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute, degli oneri e/o c.m.s.) assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali voci (asseritamente) indebite siano state computate. Invero, il Giudice, pur potendo rilevare d'ufficio lo sforamento dei citati valori, deve fondare il rilievo officioso sulle allegazioni fornite dalle parti: in tale ottica, ogni contestazione sul punto deve essere completa e puntuale non potendo le lacune probatorie di parte onerata essere altrimenti colmate, specie mediante l'ammissione della consulenza tecnica di natura contabile (pure richiesta nel caso che occupa ma rigettata dal precedente giudice assegnatario del procedimento sulla scorta dei medesimi principi) la quale si risolverebbe in un mezzo di ricerca della prova del tutto esplorativo (cfr. Cass. 30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. n. 3343 del 2001). Infondata si appalesa la censura sopra indicata sub v). Si è visto come parte opponente abbia dedotto l'inesistenza del diritto delle controparti (opposta ed intervenuta) di procedere esecutivamente in suo danno, postulando la natura essenzialmente “condizionata” del mutuo (doglianza sub v): al riguardo, ha rilevato come la stipula del contratto di finanziamento, seguita dalla contestuale costituzione di deposito cauzionale infruttifero delle somme erogate, non avrebbe in realtà determinato l'acquisizione da parte della parte mutuataria della disponibilità giuridica della somma mutuata e, conseguentemente, non documenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (configurandosi il contratto, piuttosto, nei termini di una promessa di mutuo e/o mutuo condizionato ed essendo la dichiarazione di quietanza meramente fittizia). Orbene, tale tesi non risulta condivisibile. Invero, la quaestio iuris è se, nel caso di specie, l'erogazione della somma nei termini descritti possa concretamente tradursi nell'attribuzione di una vera e propria disponibilità giuridica del finanziamento in favore della parte mutuataria. La risposta a tale quesito appare oggi più che mai positiva. Ed infatti, il contratto di mutuo azionato esecutivamente contiene un'espressa dichiarazione di quietanza rilasciata dalla stessa parte mutuataria (art. 1, del contratto di mutuo). Tale previsione appare sintomatica dell'attribuzione della disponibilità giuridica sulle somme in favore del mutuatario, atteso che la funzione della quietanza è proprio quella di attestare il conseguimento delle stesse ai fini dell'insorgere dell'obbligazione restitutoria. Nel contempo, la dichiarazione di quietanza non è contraddetta dalla circostanza per cui le somme sarebbero state contestualmente riservate in favore dello stesso istituto di credito ed oggetto di deposito cauzionale infruttifero (art. 1, del contratto di mutuo): a ben vedere, tale atto, di disposizione configura un passaggio distinto ed ulteriore, che tuttavia logicamente e cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio. In altri termini, ove si ponga mente al fatto che il mutuatario può costituire in pegno/deposito solo quelle somme delle quali abbia preventivamente conseguito l'astratta disponibilità, una previsione contrattuale quale quella richiamata non elide, bensì conferma quell'attribuzione di disponibilità che è il presupposto per la configurazione dell'obbligazione restitutoria a carico di parte mutuataria (nonché, del correlativo diritto di agire esecutivamente per il recupero del credito in favore di parte mutuante). Ad ogni modo, per dissipare ogni dubbio, è sufficiente osservare come la Corte di Cassazione, nella massima composizione, abbia di recente risolto ogni contrasto interpretativo, affermando espressamente il principio di diritto secondo il quale: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 06 marzo 2025, n. 5968). Con altro motivo, gli opponenti hanno postulato la nullità del contratto di mutuo in quanto “di scopo” (doglianza sub vi).
Ebbene, si rileva, al riguardo, che il contratto di mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non integra affatto un mutuo di scopo: ciò in quanto di esso non costituisce elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità. Sotto tale profilo alcuna rilevanza può essere attribuita alla previsione contrattuale di cui al punto 12 del contratto a mente della quale “il mutuo è destinato all'attività di impresa”, quale mera dichiarazione unilaterale di parte mutuataria inidonea ad imprimere al finanziamento una specifica vocazione (Cass. 4792/12). Gli attori sottopongono poi a questo giudicante la questione concernente la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB (sempre in riferimento alla doglianza sub vi). Orbene, anche tale censura deve ritenersi infondata. Sul tema è intervenuta di recente la pronuncia n. 33719/2022, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”. Facendo buon governo del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, deve allora escludersi che l'eventuale superamento della soglia di finanziabilità, come dedotto dall'opponente, possa incidere sulla validità del negozio di mutuo in esame, travolgendone gli effetti. Altrettanto infondata è l'eccezione di invalidità della fideiussione (sub vii) con riferimento al principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16827 del 2016 in virtù del quale la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale, violazione che rende la fideiussione omnibus nulla. Orbene, tale eccezione non può trovare accoglimento in quante le deduzioni degli opponenti non risultano in alcun modo provate. Ed invero, l'operatività della garanzia fideiussoria rimane esclusa ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. A tal fine però, è onere della parte, la quale deduca la violazione di questo canone, dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. Secondo la Corte di cassazione, infatti, l'onere della prova spetta interamente al fideiussore. Egli deve dimostrare che il creditore ha concesso nuovo credito pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del debitore, e che ciò è avvenuto senza una sua specifica autorizzazione. Nel caso in esame tale onere probatorio non risulta assolto.
3. Venendo poi ai rilievi effettuati dalla parte opponente ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'opposizione è altrettanto infondata. Ed invero, in riferimento all'eccezione sub i) è sufficiente osservare che, nella fattispecie in esame, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 477 c.p.c. in quanto, dal tenore letterale del titolo per cui è causa, si evince la qualità di obbligati in solido degli odierni opponenti: ciò che esclude la necessità di una notifica del titolo ad hoc trovando applicazione, nel caso in esame, la disposizione di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U. Bancario) secondo la quale
“nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattualmente esecutivo”. Privo di pregio risulta ancora il profilo di doglianza (sub ii) concernente l'asserita indeterminatezza dell'oggetto dell'opposta intimazione, attesa l'asserita impossibilità, per gli attori, di individuare con esattezza il credito in relazione allo specifico ammontare delle rate scadute, del capitale residuo, del monte interessi (e dei relativi criteri di calcolo). Invero, per consolidato indirizzo pretorio, per aversi valida intimazione di pagamento è sufficiente che il creditore, nel rispetto dell'art. 480 c.p.c. (che delinea ipotesi tassative di nullità del precetto – cfr. Cass. n. 11281/1993; Cass. 18/03/2022, n. 8906), indichi la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo. Com'è noto “l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. 19/12/2013, n. 4008). Pertanto, la censura articolata dalla parte attorea in punto di determinatezza della pretesa creditoria richiamata in precetto non può trovare accoglimento. Infine, infondata è anche la doglianza sub iv) in riferimento alla pretesa illegittima spedizione del titolo in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c. in quanto eseguita prima dello stesso insorgere dell'obbligazione restitutoria: detto altrimenti, “in difetto dei requisiti di esigibilità del diritto e di liquidità del credito”. In proposito, vale la pena di ribadire che il contratto di mutuo, pur avendo natura di contratto reale, non richiede la consegna - intesa come materiale e fisica traditio - del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendosi a tal fine sufficiente il conseguimento, da parte del mutuatario, della disponibilità giuridica dell'importo erogato (cfr. Cass. ord. n. 5654/2023). Alcun dubbio può dunque nutrirsi circa il fatto che, una volta erogata la somma, il mutuo certifichi la sussistenza di un credito restitutorio certo, liquido nel suo ammontare, ma anche esigibile, venendo l'obbligazione di rimborso ad esistenza contestualmente alla stipula del contratto stante l'attribuzione, al finanziato, della immediata disponibilità giuridica della somma. Alla luce di quanto precede, l'opposizione complessivamente spiegata da Parte_1
e non può trovare accoglimento con conseguente Parte_2 Parte_3 accertamento del diritto dell'opposta, cessionaria del credito, di procedere esecutivamente sulla base dell'impugnato precetto.
4. Circa il governo delle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M 55/14 per i giudizi di valore ricompreso nello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00, tenendo conto: dell'attività difensiva svolta dalla per la fase di CP_1 Controparte_1 studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria;
e dell'attività svolta, di contro, dalla parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., - e per essa la mandataria Controparte_2
per la fase decisionale. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
• CONDANNA le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida: - in favore di , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., in € 8.147,00 oltre spese generali (nella misura del 15%), c.p.a. e i.v.a.;
- in favore di - e per essa la mandataria Controparte_2 CP_3
-in persona del legale rappresentante p.t., in € 3.082,00 oltre spese generali (nella misura del 15%), c.p.a. e i.v.a.
Salerno, 30/10/2025 Il Giudice dott.ssa Federica Felaco
(c.f. ), nonché (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), e (c.f. ) C.F._2 Parte_3 C.F._3 elettivamente domiciliati in Polla (SA), alla Piazza Ritorto, presso lo studio dell'avv. Massimo Senatore, dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in atti PARTE OPPONENTE E
(c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , alla località San CP_1
Paolo n. 127, presso lo studio dell'avv. Carmine Mario Mariottoli, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti PARTE OPPOSTA NONCHÈ (c.f. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, e per essa la mandataria (c.f. , elettivamente CP_3 P.IVA_3 domiciliata in Nocera Inferiore alla via Roma n. 58, presso lo studio dell'avv. Fabio Forino, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti PARTE INTERVENUTA EX ART. 111 C.P.C.
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c. ed art. 617 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1 Parte_2
e hanno spiegato opposizione avverso l'atto di precetto notificato
[...] Parte_3 ad istanza di per il pagamento della somma di € Controparte_1
421.685,91 sulla scorta del mutuo stipulato in data 21/08/2007 per atto del notar Persona_1 rep. n. 33.816. In particolare, gli opponenti hanno contestato il diritto di procedere esecutivamente in loro danno e, al riguardo, hanno dedotto: i) la nullità del precetto per violazione dell'art. 477 c.p.c.; ii) la nullità del precetto per indeterminatezza ed indeterminabilità dell'oggetto; iii) la nullità della clausola determinativa degli interessi in ragione della violazione del tasso soglia anti-usura ai sensi della legge n. 108 del 1996; iv) l'illegittima spedizione in forma esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 475 c.p.c.; v) l'inidoneità del mutuo azionato a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. stante la natura condizionata dello stesso;
vi) nullità del contratto di mutuo e violazione dell'art. 38 D.lgs. 385/93; vii) l'invalidità della fideiussione;
Si è costituta nel presente giudizio parte opposta, , la Controparte_1 quale, eccepita preliminarmente l'improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 165 c.p.c., ha dedotto l'infondatezza delle avverse censure e chiesto il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo formulata dagli opponenti e concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni. Intervenuta nel giudizio ex art. 111 c.p.c. quale mandataria della cessionaria del credito controverso - eccepita la propria carenza di Controparte_2 CP_3 legittimazione in ordine alle domande restitutorie e risarcitorie formulate dall'opponente - ha aderito alle difese dell'istituto di credito mutuante/cedente domandando – previa estromissione di quest'ultimo dal giudizio – il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese. All'udienza del 7/5/2025, la causa è quindi stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ridotti per gli scritti conclusionali.
2. Tanto opportunamente premesso, attesa l'eterogeneità delle censure spiegate dagli opponenti, si ritiene di dover previamente qualificare le doglianze formulate come segue:
- le contestazioni sopra indicate alla lett. i), ii), iv) integrano motivo di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617, primo comma, c.p.c. concernendo esse la regolarità formale dell'atto di precetto;
- le contestazioni sopra indicate alle lett. iii), v), vi), vii) integrano motivo di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, primo comma, c.p.c., concernendo le censure l'an stesso del diritto di procedere esecutivamente.
2.1. Orbene, preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità della domanda – formulata dalla parte opposta - per tardiva costituzione dell'attore. Invero, ai fini del rispetto del termine di cui all'art. 165 c.p.c. (relativo alla costituzione in giudizio dell'attore entro dieci giorni dalla notificazione della citazione al convenuto) non assume rilievo l'eventuale tardiva iscrizione a ruolo della causa: essa non determina l'improcedibilità del giudizio, trattandosi di mero adempimento amministrativo (cfr. Cass. n. 24224 del 30.09.2019). Deve, in ogni caso, rammentarsi che una eventuale tardiva costituzione dell'attore è comunque sanata dalla tempestiva costituzione del convenuto ex art. 171, II comma, c.p.c. (cfr. anche sul punto Cass. civ, sez. III, n. 24224 del 2019).
2.2. Nel merito, si osserva quanto segue. Muovendo in senso logicamente preliminare dalle doglianze sollevate ai sensi dell'art. 615 c.p.c., l'opposizione è infondata. Anzitutto, non meritevole di accoglimento è la censura di cui alla lett. iii), attesa la assoluta genericità delle allegazioni di parte opponente in ordine alla pretesa nullità della clausola determinativa degli interessi. In base agli ordinari criteri di riparto di cui all'art. 2697 c.c., colui che chiede l'accertamento e la rideterminazione del saldo preteso dalla banca ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e di dimostrare, quindi, l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia. La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone infatti pur sempre la puntuale e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi prima di tutto sui fatti posti dal debitore a fondamento della sua eccezione, mediante indicazione analitica dei tassi concretamente applicati, dei tassi soglia e periodi di riferimento. Inoltre, è necessario quantificare, peraltro con conteggi verificabili, le somme che si assumono illegittimamente percepite dalla banca in applicazione degli interessi ritenuti ultralegali. In altri termini, il debitore che intenda eccepire la nullità del contratto in ragione di una illegittima quantificazione dei costi o delle clausole sugli interessi (usura, difetto di pattuizione di interessi ultralegali, contestazione delle valute, degli oneri e/o c.m.s.) assume l'onere di dimostrare se ed in che misura tali voci (asseritamente) indebite siano state computate. Invero, il Giudice, pur potendo rilevare d'ufficio lo sforamento dei citati valori, deve fondare il rilievo officioso sulle allegazioni fornite dalle parti: in tale ottica, ogni contestazione sul punto deve essere completa e puntuale non potendo le lacune probatorie di parte onerata essere altrimenti colmate, specie mediante l'ammissione della consulenza tecnica di natura contabile (pure richiesta nel caso che occupa ma rigettata dal precedente giudice assegnatario del procedimento sulla scorta dei medesimi principi) la quale si risolverebbe in un mezzo di ricerca della prova del tutto esplorativo (cfr. Cass. 30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. n. 3343 del 2001). Infondata si appalesa la censura sopra indicata sub v). Si è visto come parte opponente abbia dedotto l'inesistenza del diritto delle controparti (opposta ed intervenuta) di procedere esecutivamente in suo danno, postulando la natura essenzialmente “condizionata” del mutuo (doglianza sub v): al riguardo, ha rilevato come la stipula del contratto di finanziamento, seguita dalla contestuale costituzione di deposito cauzionale infruttifero delle somme erogate, non avrebbe in realtà determinato l'acquisizione da parte della parte mutuataria della disponibilità giuridica della somma mutuata e, conseguentemente, non documenterebbe un credito certo, liquido ed esigibile ai sensi dell'art. 474 c.p.c. (configurandosi il contratto, piuttosto, nei termini di una promessa di mutuo e/o mutuo condizionato ed essendo la dichiarazione di quietanza meramente fittizia). Orbene, tale tesi non risulta condivisibile. Invero, la quaestio iuris è se, nel caso di specie, l'erogazione della somma nei termini descritti possa concretamente tradursi nell'attribuzione di una vera e propria disponibilità giuridica del finanziamento in favore della parte mutuataria. La risposta a tale quesito appare oggi più che mai positiva. Ed infatti, il contratto di mutuo azionato esecutivamente contiene un'espressa dichiarazione di quietanza rilasciata dalla stessa parte mutuataria (art. 1, del contratto di mutuo). Tale previsione appare sintomatica dell'attribuzione della disponibilità giuridica sulle somme in favore del mutuatario, atteso che la funzione della quietanza è proprio quella di attestare il conseguimento delle stesse ai fini dell'insorgere dell'obbligazione restitutoria. Nel contempo, la dichiarazione di quietanza non è contraddetta dalla circostanza per cui le somme sarebbero state contestualmente riservate in favore dello stesso istituto di credito ed oggetto di deposito cauzionale infruttifero (art. 1, del contratto di mutuo): a ben vedere, tale atto, di disposizione configura un passaggio distinto ed ulteriore, che tuttavia logicamente e cronologicamente presuppone l'avvenuta traditio e, quindi, il perfezionamento del contratto con l'insorgere dell'obbligo restitutorio. In altri termini, ove si ponga mente al fatto che il mutuatario può costituire in pegno/deposito solo quelle somme delle quali abbia preventivamente conseguito l'astratta disponibilità, una previsione contrattuale quale quella richiamata non elide, bensì conferma quell'attribuzione di disponibilità che è il presupposto per la configurazione dell'obbligazione restitutoria a carico di parte mutuataria (nonché, del correlativo diritto di agire esecutivamente per il recupero del credito in favore di parte mutuante). Ad ogni modo, per dissipare ogni dubbio, è sufficiente osservare come la Corte di Cassazione, nella massima composizione, abbia di recente risolto ogni contrasto interpretativo, affermando espressamente il principio di diritto secondo il quale: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (cfr. Cassazione Civile, Sezioni Unite, 06 marzo 2025, n. 5968). Con altro motivo, gli opponenti hanno postulato la nullità del contratto di mutuo in quanto “di scopo” (doglianza sub vi).
Ebbene, si rileva, al riguardo, che il contratto di mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss d.lgs. 1 settembre 1993, n.385, non integra affatto un mutuo di scopo: ciò in quanto di esso non costituisce elemento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità. Sotto tale profilo alcuna rilevanza può essere attribuita alla previsione contrattuale di cui al punto 12 del contratto a mente della quale “il mutuo è destinato all'attività di impresa”, quale mera dichiarazione unilaterale di parte mutuataria inidonea ad imprimere al finanziamento una specifica vocazione (Cass. 4792/12). Gli attori sottopongono poi a questo giudicante la questione concernente la nullità del mutuo per violazione del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB (sempre in riferimento alla doglianza sub vi). Orbene, anche tale censura deve ritenersi infondata. Sul tema è intervenuta di recente la pronuncia n. 33719/2022, con cui le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. vigilanza prudenziale, in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto, che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere”. Facendo buon governo del principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, deve allora escludersi che l'eventuale superamento della soglia di finanziabilità, come dedotto dall'opponente, possa incidere sulla validità del negozio di mutuo in esame, travolgendone gli effetti. Altrettanto infondata è l'eccezione di invalidità della fideiussione (sub vii) con riferimento al principio enunciato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 16827 del 2016 in virtù del quale la banca che concede finanziamenti al debitore principale, pur conoscendone le difficoltà economiche, fidando nella solvibilità del fideiussore, senza informare quest'ultimo dell'aumentato rischio e senza chiederne la preventiva autorizzazione, incorre in violazione degli obblighi generici e specifici di correttezza e di buona fede contrattuale, violazione che rende la fideiussione omnibus nulla. Orbene, tale eccezione non può trovare accoglimento in quante le deduzioni degli opponenti non risultano in alcun modo provate. Ed invero, l'operatività della garanzia fideiussoria rimane esclusa ogni qual volta il comportamento della banca beneficiaria della fideiussione non sia improntato, nei confronti del fideiussore, al rispetto dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto. A tal fine però, è onere della parte, la quale deduca la violazione di questo canone, dimostrare non solo che la nuova concessione di credito sia avvenuta nonostante il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie del debitore principale, ma anche che la banca abbia agito nella consapevolezza di un'irreversibile situazione di insolvenza e, quindi, senza la dovuta attenzione anche all'interesse del fideiussore. Secondo la Corte di cassazione, infatti, l'onere della prova spetta interamente al fideiussore. Egli deve dimostrare che il creditore ha concesso nuovo credito pur essendo consapevole del peggioramento delle condizioni economiche del debitore, e che ciò è avvenuto senza una sua specifica autorizzazione. Nel caso in esame tale onere probatorio non risulta assolto.
3. Venendo poi ai rilievi effettuati dalla parte opponente ai sensi dell'art. 617 c.p.c., l'opposizione è altrettanto infondata. Ed invero, in riferimento all'eccezione sub i) è sufficiente osservare che, nella fattispecie in esame, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 477 c.p.c. in quanto, dal tenore letterale del titolo per cui è causa, si evince la qualità di obbligati in solido degli odierni opponenti: ciò che esclude la necessità di una notifica del titolo ad hoc trovando applicazione, nel caso in esame, la disposizione di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 385/1993 (T.U. Bancario) secondo la quale
“nel procedimento di espropriazione relativo a crediti fondiari è escluso l'obbligo della notificazione del titolo contrattualmente esecutivo”. Privo di pregio risulta ancora il profilo di doglianza (sub ii) concernente l'asserita indeterminatezza dell'oggetto dell'opposta intimazione, attesa l'asserita impossibilità, per gli attori, di individuare con esattezza il credito in relazione allo specifico ammontare delle rate scadute, del capitale residuo, del monte interessi (e dei relativi criteri di calcolo). Invero, per consolidato indirizzo pretorio, per aversi valida intimazione di pagamento è sufficiente che il creditore, nel rispetto dell'art. 480 c.p.c. (che delinea ipotesi tassative di nullità del precetto – cfr. Cass. n. 11281/1993; Cass. 18/03/2022, n. 8906), indichi la somma di denaro complessivamente risultante dal titolo esecutivo. Com'è noto “l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo – contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, co. 1, c.p.c. – non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (cfr. Cass. 19/12/2013, n. 4008). Pertanto, la censura articolata dalla parte attorea in punto di determinatezza della pretesa creditoria richiamata in precetto non può trovare accoglimento. Infine, infondata è anche la doglianza sub iv) in riferimento alla pretesa illegittima spedizione del titolo in forma esecutiva ai sensi dell'art. 475 c.p.c. in quanto eseguita prima dello stesso insorgere dell'obbligazione restitutoria: detto altrimenti, “in difetto dei requisiti di esigibilità del diritto e di liquidità del credito”. In proposito, vale la pena di ribadire che il contratto di mutuo, pur avendo natura di contratto reale, non richiede la consegna - intesa come materiale e fisica traditio - del denaro nelle mani del mutuatario, ritenendosi a tal fine sufficiente il conseguimento, da parte del mutuatario, della disponibilità giuridica dell'importo erogato (cfr. Cass. ord. n. 5654/2023). Alcun dubbio può dunque nutrirsi circa il fatto che, una volta erogata la somma, il mutuo certifichi la sussistenza di un credito restitutorio certo, liquido nel suo ammontare, ma anche esigibile, venendo l'obbligazione di rimborso ad esistenza contestualmente alla stipula del contratto stante l'attribuzione, al finanziato, della immediata disponibilità giuridica della somma. Alla luce di quanto precede, l'opposizione complessivamente spiegata da Parte_1
e non può trovare accoglimento con conseguente Parte_2 Parte_3 accertamento del diritto dell'opposta, cessionaria del credito, di procedere esecutivamente sulla base dell'impugnato precetto.
4. Circa il governo delle spese, queste seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M 55/14 per i giudizi di valore ricompreso nello scaglione da € 260.001,00 a € 520.000,00, tenendo conto: dell'attività difensiva svolta dalla per la fase di CP_1 Controparte_1 studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria;
e dell'attività svolta, di contro, dalla parte intervenuta ex art. 111 c.p.c., - e per essa la mandataria Controparte_2
per la fase decisionale. CP_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• RIGETTA l'opposizione all'esecuzione ex art. 615, primo comma, c.p.c. e agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.;
• CONDANNA le parti opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite che liquida: - in favore di , in persona Controparte_1 del legale rappresentante p.t., in € 8.147,00 oltre spese generali (nella misura del 15%), c.p.a. e i.v.a.;
- in favore di - e per essa la mandataria Controparte_2 CP_3
-in persona del legale rappresentante p.t., in € 3.082,00 oltre spese generali (nella misura del 15%), c.p.a. e i.v.a.
Salerno, 30/10/2025 Il Giudice dott.ssa Federica Felaco