Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/06/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 12/06/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3463 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Maria Teresa Napoli, con la quale è elettivamente domiciliata in
Bovalino (RC) via XXIV Maggio n. 94
ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Silvano Imbriaci e Dario Cosimo Adornato, con i quali è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria, Viale Calabria n. 82 resistente
OGGETTO: pagamento indennità di malattia
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27/10/2022, la ricorrente, come in epigrafe rappresentata e difesa, ha esposto:
- che, in data 10/05/2021, ha presentato domanda al fine di ottenere il pagamento dell'indennità di malattia per il periodo dal 10/05/2021 al
22/06/2021, che è stata rigettata dall' con provvedimento del CP_1
03/11/2021, con la seguente motivazione “permesso di soggiorno scaduto il
29/04/21”;
- che, pertanto, in data 30/05/2022, ha presentato ricorso amministrativo, rimasto senza privo di esito;
- che, in data 02/04/2021, aveva già presentato richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno;
- che, nelle more dell'istanza per il rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino extracomunitario ha diritto ad ottenere l'indennità di malattia, essendo sufficiente che il cittadino straniero presenti all' il cedolino CP_1
dell'ufficio postale attestante l'avvenuta richiesta di rinnovo.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'On.le Giudice adito, accertare e dichiarare, previa CTU tecnica, il diritto della ricorrente ad ottenere l'indennità di malattia per l'evento del
10.05.2021 al 22.06.2021 n. A1014330, in quanto la ricorrente in data
02.04.2021 presentava richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, il cittadino extracomunitario ha diritto di ottenere l'indennità di malattia;
Conseguentemente, condannare
l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in CP_1
favore della sig.ra dell'indennità di malattia;
Condannare Parte_1
altresì l al pagamento delle spese ed onorari di giudizio, con distrazione CP_1
ex art. 93 c.p.c. a favore del sottoscritto procuratore.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo: 3
- che è spirato il termine di prescrizione annuale di cui all'art.6 della
Legge n. 138/1943, che decorre dalla cessazione dello stato di malattia;
- che, nelle more del procedimento amministrativo, non vi sono stati atti interruttivi della prescrizione;
- che, in ogni caso, la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce circostanza idonea a fondare uno dei requisiti per l'accesso alla prestazione.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Orbene, la domanda volta al conseguimento dell'indennità di malattia per il periodo dal 10/05/2021 al 21/06/2021, è stata rigettata dall' sulla CP_1
motivazione della scadenza del permesso di soggiorno, avvenuta in data
29/04/2021.
Le persone straniere che hanno diritto a ricevere l'indennità di malattia non perdono automaticamente il diritto alla prestazione in fase di rinnovo del permesso di soggiorno.
Anche l' nel Messaggio n. 1589/2024 ha chiarito che: “In attesa CP_1
del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni di cui al precedente comma, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato
e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio
o al rinnovo del permesso di soggiorno …omissis”.
Tuttavia, in applicazione dei principi generali in materia di onere della 4
prova, incombe sul ricorrente che reclama un diritto al conseguimento di una prestazione l'onere di provare gli elementi costitutivi della fattispecie e, nello specifico, il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione richiesta.
Nel caso che ci occupa, è vero che la domanda volta al conseguimento dell'indennità di malattia è stata rigettata in ragione della scadenza del permesso di soggiorno, avvenuta in data 29/04/2021.
Tuttavia, parte ricorrente non ha allegato alcun elemento al fine di consentire un vaglio della domanda proposta, come ad esempio, i certificati di malattia, o altra documentazione relativa al rapporto di lavoro in relazione alla quale è stata richiesta l'indennità di malattia.
Pertanto, parte ricorrente non ha allegato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione oggetto di domanda.
Nondimeno, anche con specifico riferimento alla pendenza della pratica di rinnovo del permesso di soggiorno, nulla ha allegato parte ricorrente.
Infatti, gli unici documenti allegati al ricorso – unitamente al permesso di soggiorno scaduto in data 29/04/2021 -consistono in una ricevuta di pagamento di € 30,00, intestato al MEF recante la causale “permesso di soggiorno elettronico” e in una ricevuta di una raccomandata trasmessa dal ricorrente alla questura di Reggio Calabria in pari data;
invece, nessuna comunicazione collegata alla ricevuta in questione risulta stata allegata in atti, né è stata allegata una domanda di rinnovo o altra documentazione volta al rinnovo del permesso di soggiorno e comprovante l'effettiva presentazione della domanda di rinnovo con i relativi allegati.
Pertanto, parte ricorrente non ha provato né allegato il possesso dei requisiti legittimanti il conseguimento della prestazione oggetto di domanda.
Ne discende l'integrale rigetto del ricorso.
Nulla si dispone sulle spese di lite essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. 5
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 3463/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c
Locri, 12/06/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci