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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/07/2025, n. 1428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1428 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Miracola, giusta procura in atti
- ATTORE -
E
CONTRO Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , in Controparte_3 persona del Presidente pro tempore (C.F. ), e P.IVA_2 [...]
in persona della presidente del Consiglio pro tempore, Controparte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_3
Messina
E
INGEGNERIA già Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ),
[...] P.IVA_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Drago e Tribulato Gianclaudio, per procura in atti pagina 1 di 20 -CONVENUTI –
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Pierfranco De Luca Manaò, P.IVA_5 per procura in atti
-TERZA CHIAMATA –
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il contro il dissesto idrogeologico della , la Controparte_1 Controparte_2
, la e l'Ingegneria Controparte_3 Controparte_4
dinanzi a questo Tribunale, e allegava di essere proprietario, in Controparte_5 virtù di testamento olografo dello zio , del fabbricato sito a Mirto in via Persona_1
Belvedere n. 10 – identificato al Catasto al foglio 65, particella 550 – espropriato per l'esecuzione di “Opere di consolidamento del centro abitato del Comune di Mirto”, appaltate alla ditta
Ingegneria già Controparte_5 Controparte_6
Lamentava che nell'esecuzioni dei lavori la ditta appaltatrice aveva abbassato il piano di campagna, effettuando delle escavazioni ed il taglio del terreno fin sotto il fabbricato di proprietà, in violazione del progetto che prevedeva una distanza tra la strada di cantiere e il fabbricato di ml 2,55 dal lato di Piazza fiera e di ml 1,88 dal lato del fabbricato interessato dal crollo;
che, in conseguenza di tale scavo, in data 14/11/2014, si ere realizzato un parziale cedimento del fabbricato;
di avere costituito in mora l'amministrazione e la ditta appaltatrice, la quale, ultima, tuttavia, respingeva ogni addebito di responsabilità; che in tale circostanza il
Comune di Mirto aveva diffidato l'attore alla messa in sicurezza dell'immobile; di avere depositato, quindi, ricorso per accertamento tecnico preventivo in data 27/11/2014 e che il
CTU nominato aveva accertato la responsabilità della ditta appaltatrice nel crollo parziale dell'immobile, non imputando alcuna correlazione con lo stato di vetustà in cui quest'ultimo pagina 2 di 20 versava;
di avere tentato una soluzione bonaria della controversia senza, tuttavia, riuscirvi;
che nel mese di dicembre 2014, a seguito del cedimento del muro a valle, si era verificato il crollo dell'intero fabbricato.
Sulla scorta dei fatti rappresentati, riteneva sussistente la responsabilità dei convenuti nella qualità di committente e appaltatore, ai sensi degli artt. 2049 e 2050 c.c., e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei lavori eseguiti senza il rispetto delle regole tecniche.
Si costituiva in giudizio la Ingegneria già Controparte_5 Controparte_6 che, in via preliminare, chiedeva di chiamare in causa la
[...] Controparte_7 compagnia assicurativa con cui aveva stipulato la polizza n. 704081886/01, attiva al momento del sinistro, al fine di essere manlevata in caso di condanna.
Ancora in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di in assenza di Pt_1 prova della proprietà dell'immobile, nonché la carenza della propria legittimazione passiva, stante l'esecuzione dei lavori quale nudus minister.
Nel merito deduceva l'insussistenza di alcuna responsabilità per il crollo del fabbricato, da attribuire al pessimo stato costruttivo e manutentivo in cui lo stesso versava: allegava che il fabbricato si trovava in condizioni di abbandono, mancava del manto di copertura, aveva infissi in pessimo stato e privi di vetri, una struttura muraria scadente e che erano stati effettuati interventi abusivi di giustapposizione di un solaio in cemento non debitamente sorretto, con il piedritto di forati e il sottostante muro di pietra, che si presentavano già incurvati. Sosteneva che le condizioni delle mura di sostegno dell'immobile ne avevano favorito il crollo a seguito delle elevate precipitazioni dei mesi di ottobre e novembre 2014, causando una condizione di maggiore instabilità, che aveva portato al crollo dell'intero immobile, a seguito di ulteriori piogge.
Contestava le richieste risarcitorie, ritenute infondate e speculative, oltre che non sorrette da idonea prova.
Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della , la Controparte_2
e la Consiglio dei ministri si costituivano in Controparte_3 Controparte_2 CP_4
pagina 3 di 20 giudizio, con memoria unitaria, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della in ragione della non riconducibilità alla stessa delle Controparte_4 funzioni esercitate dagli altri organi dello Stato, in materia di contrasto del dissesto idrogeologico nella , e il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 [...]
, in considerazione del fatto che, come statuito dal Consiglio di Giustizia CP_2
Amministrativa della con sentenza n. 550/2011, “nell'ordinamento del Governo e Controparte_2 dell'Amministrazione della , la è legittimata a stare in giudizio Controparte_2 Controparte_8 unicamente con riferimento alle controversie che afferiscano alla nella sua interezza ovvero attengano CP_2 alle incombenze istituzionali proprie della Presidenza stessa”, ipotesi non ricorrente nella specie.
Nel merito, deducevano l'infondatezza delle domande formulate nei confronti del
Commissario di governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione , stazione CP_2 appaltante, che aveva rettamente portato a termine le procedure di appalto ed espropriazione dei terreni, al fine del completamento dei lavori di consolidamento dell'area di versante, classificata a rischio geomorfologico molto elevato “R4” e pericolosità geomorfologica media
“P2”, sottostante la via Belvedere del Comune di Mirto, ove ricade l'immobile attoreo.
Escludevano alcun vizio progettuale e alcuna responsabilità esecutiva imputabile alla stazione appaltante, rilevando che l'immobile era vetusto e si presentava in condizioni di instabilità, attese le lesioni nei muri portanti del fabbricato, l'assenza della copertura (che ha certamente compromesso l'integrità delle strutture portanti in quanto non avevano più alcun cordolo in testa di aggregazione strutturale) e, non ultimo, la realizzazione di un corpo accessorio abusivo (“terrazzo”) che interagiva con il tetto e le strutture del fabbricato. Rilevava che non aveva ottemperato alla diffida Pt_1 dell'amministrazione di mettere in sicurezza l'immobile, che era conseguentemente crollato a causa dell'aumento dei carichi indotti dal terrazzo abusivo e sprovvisto di pilastri in cemento armato. Attribuiva, quindi, la responsabilità esclusiva del crollo alle condizioni precarie dell'immobile e, in subordine, in caso di accertamento di difformità tecniche procedurali, all'attività della ditta appaltatrice.
pagina 4 di 20 Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 5/11/2018 veniva autorizzata la chiamata in causa della e la causa veniva rinviata Controparte_7 per la comparizione delle parti all'udienza del 30/05/2019.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva che l'impresa Controparte_7 assicurata non aveva denunciato il vizio nel termine contrattuale di giorni tre dal sinistro, ma solo il 9/01/2015, benché fosse a conoscenza dalla sua verificazione il 14/11/2014, con conseguente perdita del diritto alla copertura assicurativa e al relativo indennizzo.
Nel merito, si doleva dell'infondatezza della domanda attorea in considerazione dello stato dell'immobile e dei lavori eseguiti dalla ditta, che erano consistiti nella mera scarifica del terreno adiacente il fabbricato. Rilevava l'inopponibilità alla stessa della CTU resa nel giudizio di ATP, al quale non aveva preso parte, e, in via gradata, in caso di accertamento della responsabilità anche solo concorrente della ditta convenuta, evidenziava che la garanzia era esclusa in caso di danni arrecati a terzi conseguenti a franamento, cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno… qualora derivino da lavori che implicano sottomurature (cfr. lett. A, condizioni particolari di polizza), nonché l'applicabilità di franchigie e massimali di polizza. Contestava infine le richieste risarcitorie formulate dall'attore.
All'udienza del 30/05/2019 alle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c.. e, con ordinanza del 1/1/2020, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP.
In data 29/10/2020 veniva disposta CTU e veniva nominato l'ing. con Persona_2 ordinanza del 25/04/2021 veniva ampliato il mandato del consulente tecnico d'ufficio e, conseguentemente, veniva disposta una proroga per il deposito della CTU.
All'udienza del 29/05/2021 la causa veniva rinviata per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le causa più antiche della presente, al 3/11/2022 e, successivamente, per la precisazione delle conclusioni, all'1/02/2024.
A detta udienza la causa veniva rinviata per discussione orale al 10/04/2025.
Con decreto della scrivente, subentrata sul ruolo dal 16/09/2024, la causa veniva fissava all'udienza di trattazione scritta del 26/03/2025, alla quale veniva assunta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 5 di 20 RITENUTO IN DIRITTO
I convenuti e la terza chiamata hanno sollevato eccezioni attinenti alla legittimazione attiva e passiva. Sul punto, va rilevato che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione della domanda offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attorea, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia e riguarda la fondatezza della domanda e, quindi, la verifica che il diritto azionato appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
Nella specie, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, svolta dalla
Ingegneria è priva di fondamento, dal momento che la Controparte_5 prospettazione del fatto da parte dell'attore permette di individuarne la posizione di proprietario dell'immobile ammalorato. L'accertamento è, pertanto, da svolgere nel merito, con riferimento alla titolarità del diritto di proprietà, emerso e acclarato dagli atti del giudizio.
Va disattesa anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla medesima ditta convenuta, alla luce della ricostruzione fattuale attorea e delle specifiche domande spiegate nei suoi confronti, sicché si controverte, piuttosto, di titolarità dell'obbligazione risarcitoria in capo alla stessa.
Per converso, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
[...]
nei confronti della quale, stante le domande svolte, non è possibile Controparte_4
pagina 6 di 20 effettuare un accertamento di titolarità della posizione giuridica sottostante, e della
[...]
, in ragione delle domande svolte e della riferibilità della procedura Controparte_3 attuativa al solo Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della
[...]
, pure citato in giudizio ed effettivo legittimato passivo pubblico delle domande CP_2 attoree.
Va, dunque, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
e della .
[...] Controparte_3
La domanda dell'attore è volta ad ottenere, previo accertamento della responsabilità del
Commissario di Governo e della Ingegneria il risarcimento dei Controparte_5 danni subiti in conseguenza dello scavo, effettuato per la creazione della strada di cantiere, e che ha portato al progressivo cedimento e al crollo dell'immobile sito a Mirto in via Belvedere
n. 10.
L'azione può essere qualificata ai sensi dell'art. 2050 c.c., che costituisce una particolare ipotesi di responsabilità aggravata applicabile in caso di esercizio di attività pericolosa, che è tale per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, obbligando l'esercente a risarcire il danno eventualmente provocato, se non dimostra di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
È noto che ai sensi dell'art. 2050 c.c. “Costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Ne consegue che l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma (fattispecie relativa agli scavi su un tratto di costa effettuati dall'amministrazione pubblica per la realizzazione di un nuovo porto)” (Cassazione civile, Sez.
III, sentenza n. 10300 del 7 maggio 2007) e che “che la pericolosità di un'attività va apprezzata in
pagina 7 di 20 relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma” (Cass. Civ., Sez. III, 26/04/04, n. 7916, in Mass. Giur. It., 2004).
Di conseguenza, si deve accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventare tale in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. L'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (C. Cass., n. 19180/2018).
Nel caso di specie, proprio le concrete modalità di espletamento dell'attività edilizia permettono di qualificare lo scavo come attività pericolosa, che avrebbe richiesto l'attuazione di una serie di misure volte a evitare danni agli immobili e ai terreni circostanti il cantiere: si tratta, difatti, di scavo effettuato in prossimità di fabbricati per civile abitazione, al fine della realizzazione di una strada di cantiere nell'ambito del progetto di consolidamento del centro abitato del Comune di Mirto,
La fattispecie contemplata dall'art. 2050 c.c., prevede una presunzione di responsabilità per la realizzazione di attività pericolose che “può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” (Cassazione civile, Sez. VI-
3, ordinanza n. 16170 del 19 maggio 2022).
La norma impone al danneggiato la prova del fatto, del nesso di causalità e del danno subito, mentre è onere dell'esercente provare di avere adottato tutte le cautele (cfr. C. Cass.,
Sez. III, n. 19449/2008).
pagina 8 di 20 Nel caso di specie, l'attore ha provato l'esistenza dei lavori appaltati dal Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico alla società Ingegneria Costruzioni e Controparte_5 la consistenza dello scavo, nonché il crollo del proprio fabbricato, in conseguenza dello stesso.
Da parte loro, i convenuti hanno ricondotto la responsabilità del crollo per un verso alle condizioni del fabbricato attoreo, per altro verso alle precipitazioni meteoriche che si sono verificate in corrispondenza dei due crolli e, infine, alla condotta del danneggiato che non ha ottemperato alla diffida del di Mirto del 20/11/2014 di mettere in sicurezza CP_9
l'immobile.
Ebbene, va rilevato, sotto il primo profilo, che i CTU nominati nel giudizio di ATP e in quello odierno hanno escluso alcuna incidenza delle condizioni dell'immobile nella verificazione del sinistro: hanno accertato che, pur trattandosi di edificio ammalorato e costituito anche da giustapposizioni di parti abusive di successiva realizzazione, le condizioni preesistenti allo scavo non facevano presagire la possibile verificazione dei crolli (prima del terrazzino abusivo e poi dell'intero edificio) che si sono verificati.
Più in particolare, hanno rilevato che il progetto appaltato prevedeva una distanza tra la strada di cantiere e l'immobile attoreo di ml 2,55 dal lato di Piazza fiera e di ml 1,88 dal lato est, su cui si è verificato il primo crollo, e che tale distanza non è stata rispettata: è emerso, invero, dagli atti di causa, dalle fotografie allegate e dagli accertamenti compiuti dai CTU che la distanza tra il margine dello scavo e il fabbricato di era, in realtà, compresa tra 0,10 m Pt_1
e 0,80 m, ed era, pertanto, insufficiente a garantire la stabilità dell'immobile: “In merito alla distanza dello scavo dal fabbricato …la foto n°3 … da cui viene indicata come distanza 0,10 m si ritiene molto attendibile”, cfr. pag. 26 CTU;
“a seguito delle piogge per come spiegato dal geologo la coesione si è annullata facendo cedere l'immobile (è questo sarebbe avvenuto indipendentemente dalla distanza dello scavo effettuata dal fabb. sia essa 0,10 m sia essa 0,80 m)”, cfr. Pag. 58 CTU.
Peraltro, i consulenti hanno verificato che il progetto affidato non prevedeva neppure l'esecuzione di uno scavo per la realizzazione della strada di cantiere, scavo che, invece, è stato compiuto dalla ditta nella misura di almeno un metro di profondità e, alla luce dei calcoli effettuati dall'ing. di 1,15 m (pag. 28 CTU). Persona_2
pagina 9 di 20 Tali circostanze sono state ritenute da entrambi i consulenti la causa dei due crolli che hanno progressivamente interessato l'immobile attoreo: gli ausiliari hanno, infatti, rilevato che le condizioni di costruzione e manutenzione dell'immobile non hanno avuto incidenza sul crollo, da attribuire esclusivamente alla repentina mancanza del suolo circostante, su cui l'immobile scaricava la propria tensione.
Sotto il secondo profilo, il CTU ha accertato che “la causa principale ovvero quella che ha provocato il crollo è da imputare alla perdita della coesione per dilavamento consequenziale allo scavo fatto a ridosso del fabbricato e alla concomitante pioggia avvenuta.
Certamente l'impresa ed ancora prima la direzione lavori doveva far eseguire i lavori per come progettati alla distanza indicata in progetto e con l'applicazione di sottomurazioni (micropali o altro sistema ritenuto opportuno) anche perché lo stato di manutenzione del fabbricato ivi esistente era quello documentato (ovvero di antica fattura con parti realizzate abusivamente nel tempo con scarsa consistenza strutturale). L'assenza di precauzione (maggiore distanza dal fabbricato del fronte di scavo e assenza di micropali o altro sistema) nonché la concomitante abbondante pioggia (stante la lettera del comune del 14/11/2014) hanno determinato il crollo del fabbricato agevolato dallo scarso stato di manutenzione e dalle opere in esso realizzate nel tempo”, spiegando in risposta alle osservazioni di parte attrice che “Tale affermazioni visto le indagini geologiche effettuate in situ ed oggetto di determinazione in laboratorio , visto i calcoli di stabilità n°8 effettuati dallo scrivente , è decisamente corretta infatti non vi è alcun dubbio che la causa del crollo è ascrivibile allo scavo fatto a ridosso del fabbricato con la concomitante pioggia avvenuta . Quindi lo scavo a seguito della pioggia ha fatto perdere la coesione del terreno provocando il crollo. Infatti, il solo scavo vedi le calcolazioni da me redatte con la presenza della coesione (ovvero in assenza di pioggia) non poteva da sola determinare il crollo, invece, per come spiegato dal geologo nella sua relazione e da me riportato nel corpo della presente a causa della presenza dello scavo e alla concomitante pioggia la coesione si è annullata determinando il crollo per come si evince dai calcoli prodotti.”
Ebbene, la circostanza che la pioggia abbia inciso sulla coesione del terreno, non è idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva della ditta convenuta e il danno, in quanto il fatto che lo scavo (sussistente anche in periodo autunnale) sia stato effettuato a pagina 10 di 20 ridosso dell'immobile per una profondità di oltre un metro, avrebbe dovuto indurre la ditta appaltatrice ad eseguirlo con particolare attenzione alle norme tecniche e a predisporre tutte le misure idonee ad evitare che si verificassero fenomeni di dilavamento del terreno come quello che ha provocato il crollo, essendo le piogge (anche abbondanti) perfettamente prevedibili nel periodo di riferimento ed essendo, altresì, il conseguente dilavamento del terreno del tutto evitabile utilizzando l'ordinaria diligenza richiedibile ad un'impresa che si occupa di edilizia
(art. 1176 comma 2 c.c.).
In ultimo, non appaiono provate condizioni climatiche eccezionali e come tali idonee a neutralizzare l'incidenza decisiva del profondo scavo a ridosso del fabbricato attoreo nella verificazione del danno.
Risulta così provato anche che la Ingegneria ha eseguito uno Controparte_5 scavo di una certa profondità proprio nelle immediate vicinanze dell'immobile poi crollato senza adottare e predisporre alcuna cautela.
La circostanza che il muro in questione e l'immobile attoreo fossero di antica fattura e già fatiscente – circostanza pur valorizzata in entrambe le CTU espletate (che tuttavia ne hanno escluso alcuna incidenza causale) – non esimeva l'appaltatrice dall'adottare proprio quelle misure ritenute ex ante idonee a scongiurare eventuali danni.
Ma la Ingegneria non ha dimostrato di averle adottate e in ciò Controparte_5 consiste la sua colpa per omissione, posto che la situazione dei luoghi richiedeva certamente l'adozione di maggiori cautele, anche alla luce del fatto che la società convenuta ha espressamente dichiarato di essersi avveduta – prima dell'inizio dei lavori – delle condizioni dell'immobile e di avere anche scattato delle fotografie dei luoghi, peraltro, depositate in giudizio.
La condotta della società appaltatrice, che ha persino disatteso le indicazioni progettuali che prevedevano specifiche distanze della strada di cantiere dall'edificio crollato, consente di disattendere anche l'eccezione di avere agito come nudus minister.
pagina 11 di 20 La documentazione in atti permette, infine, di apprezzare la prossimità temporale tra il crollo del muro e gli scavi, o comunque i lavori, eseguiti dall'impresa, e la CTU espletata permette di escludere anche una responsabilità in capo al danneggiato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In materia di responsabilità extracontrattuale, in ordine alla presunzione di responsabilità per chi esercita attività pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando abbia reso, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, ma non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sé pericolosa, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (Nella specie, la S.C. ha giudicato non adeguatamente motivata la sentenza di merito che, in relazione ad un caso di morte per folgorazione da scarica elettrica di un lavoratore intento a riparare un impianto elettrico, aveva ritenuto
"straordinario, anomalo ed imprevedibile" il comportamento del deceduto)” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15733 del 18 luglio 2011).
Orbene, di nessun pregio appare l'eccezione secondo cui l'attore non ha messo in sicurezza l'immobile a seguito della diffida del del 20/11/2014. CP_10
Invero, tale diffida è successiva rispetto al primo crollo del 14/11/2014 e, da parte sua,
l'attore si è immediatamente attivato costituendo in mora l'amministrazione e la ditta appaltatrice e, accertata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, già in data 27/11/2014 (solo tredici giorni dopo il suddetto crollo della terrazzina) ha depositato presso il tribunale di Patti ricorso per accertamento tecnico preventivo, non potendo certamente immaginare che solo il mese successivo l'intero edificio
(ivi insistente già da prima del 1939, per come accertato dai CTU) sarebbe interamente crollato.
È pacifico che il crollo del fabbricato si sia verificato nel mese di dicembre 2014, sicché
l'attore non avrebbe potuto agire in maniera più diligente e tempestiva per evitare i danni.
Da parte sua, l'amministrazione, rappresentata in questa sede dal Commissario di governo contro il rischio idrogeologico, è responsabile per i danni occorsi a Parte_1 dall'esecuzione dei lavori appaltati, ex art. 2051 c.c., in quanto, secondo il consolidato pagina 12 di 20 orientamento della Corte di legittimità “per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro
l'appaltatore)” (Cass. civ., Sez. III, 28/09/2018, n. 23442). Invero, “Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima”.
Infatti, la ratio dell'art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del danneggiato posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito: ne consegue che “Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di "garanzia" semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite (se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisca tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è proprietario e non offra la stessa solvibilità”. In caso contrario, si creerebbe, di fatto, un'ulteriore ipotesi di esonero dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., in violazione del dettato normativo.
Nel caso di specie, il Commissario di governo contro il rischio idrogeologico non ha provato il fortuito: per un verso, non risulta – come già anticipato – che le piogge del novembre 2014 abbiano avuto carattere di eccezionalità né siano state talmente abbondanti da determinare da sole l'evento lamentato da per altro verso, non ha dimostrato che la Pt_1 condotta della ditta appaltatrice sia stata tale da costituire caso fortuito e, quindi, escludere la responsabilità oggettiva del Commissario di governo, custode della res dannosa e che avrebbe pagina 13 di 20 dovuto, comunque, vigilare sulla corretta attuazione del contratto di appalto, anche attraverso il direttore dei lavori all'uopo nominato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/09/2018, n. 23442, in parte motiva: “secondo più recenti decisioni in tema di appalti pubblici - per quanto in affermata continuità con gli esposti principi tradizionali - gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per
l'ente committente (in proposito si vedano, tra le altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13266 del 05/10/2000,
Rv. 540762 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4591 del 22/02/2008, Rv. 601941 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
10588 del 23/04/2008, Rv. 603248 - 01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1263 del 27/01/2012, Rv. 620509
- 01)”.
Anzi, il Consulente ha rilevato che “lo scavo per l'apertura della pista non è stato eseguito a distanza secondo progetto. In atti non risulta nessun ordine di servizio emesso dalla direzione dei lavori con cui ad esempio si intimava il fermo all'impresa o altre prescrizioni tipo sottomurazioni o micropali o altro. Anzi i lavori sono stati diretti nei modi condotti ed hanno portato alle conseguenze documentate” (cfr. CTU, pag.
34), sicché risulta acclarata la responsabilità del Commissario di governo.
Va, quindi, affermata la responsabilità della Ingegneria e del Controparte_5
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della in solido per Controparte_2
i fatti di causa.
In merito al quantum debeatur, il CTU – con valutazioni condivisibili – ha determinato il valore dell'immobile nello stato di consistenza precedente al crollo, rispondendo in maniera precisa e particolareggiata alle osservazioni delle parti.
Il Consulente ha utilizzato come valori di riferimento quelli del primo semestre dell'anno
2015 della banca Dati dell'Agenzia delle entrate sulle quotazioni immobiliari, come segue:
“Vfabb. (stato normale) = Piano Primo: (550 euro/mq x 91 mq (Piano Primo)) + (550 euro/mq x 0,25
(coeff. di dest. balc.ecc..) x 32 mq (balc. ecc..)) + (550 euro/mq x 0,15 (coeff. di dest corte) x 44 mq)) +
Piano semint.: (550 euro/mq x 0,55 (coeff. di dest. c/6) x 54 mq) + Piano terra: (300,00 + 700,00) /2
x 91 mq. (n.b. si è applicato un prezzo mediato in funz. della sua destinazione duplice parte a magazzino parte a bottega) + 550 euro x 11 mq x 0,30 (coeff. di dest.) =……………………………………
pagina 14 di 20 euro 121.730,00 Vfabb. (stato di consistenza ante crollo) = V fabb. (stato normale) x coefficiente di vetustà
x coeff. irreg. Pertanto, si ha : Vfabb. (stato di consistenza ante crollo) = 121.730,00 x 0,60 (coeff. CP_11 di vetustà stante lo stato dei luoghi ante crollo) x 0,90 (coeff. irreg. che tiene conto delle irregolarità CP_11 riscontrate) = …………………………………………………………euro 65.734,20”.
A tale importo, il consulente ha aggiunto l'importo stimato per lo sgombero del materiale e il relativo conferimento a discarica, come segue: “il volume di materiale di risulta sui luoghi è stato stimato essere in 238,790 mc circa (vedi allegati n°8,9 e 10).
Di seguito si è passato a determinare il costo per lo sgombero del materiale e il conferimento a discarica dello stesso.
N.P.1 Demolizione di parti grossolane ancora esistenti (rimaste dopo il crollo) da eseguire con mezzi meccanici a corpo……………….………..euro 1.000,00
N.P.2 Carico con mezzo meccanico del materiale sul mezzo di trasporto…………euro 8,00/mc x
238,79 mc. =……………..…..euro 1.910,32
21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
Euro 32, 26 al mc.
Pertanto si ha : 238,79 mc x 32,26 euro/mc = …………..…..….euro 7.703,36 N.P.2 Oneri di conferimento a discarica (prezzo 8,5 euro ogni 1000 kg)
238,79 mc. x 1600 kg/mc = 382.064 kg x 0,0085 euro/kg = …..euro 3.247,54
Sommano la stima dei lavori per lo sgombero dell'area dalle macerie e il trasporto a discarica compreso di oneri …………………….euro 13.861,22 (oltre oneri fiscali di legge).”
In conclusione, quindi, la Ingegneria e il Commissario di Controparte_5
Governo contro il dissesto idrogeologico della vanno condannati in solido al Controparte_2 pagamento della somma di € 79.595,42, rivalutata all'attualità in € 96.310,46.
pagina 15 di 20 Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attore alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attore ammonta ad €
106.965,14, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 79.007,76) della rivalutazione monetaria e maggiorato degli interessi legali (€ 27.957,38) come sopra specificato.
Su detta somma, dalla pubblicazione della sentenza saranno dovuti solo gli interessi legali dalla pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.
Va a questo punto vagliata la domanda di manleva formulata dalla Controparte_12 nei confronti della
[...] Controparte_7
La terza chiamata ha eccepito preliminarmente la mancata denuncia del sinistro entro tre giorni dalla sua scoperta, facendone discendere l'inapplicabilità della garanzia, ovvero quanto meno la riduzione dell'indennizzo.
L'eccezione è infondata.
Ebbene, “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo,
pagina 16 di 20 atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1,
c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza
n. 19071 del 11/07/2024 (Rv. 671806 - 01)).
Nella specie, l'assicurazione si è limitata ad allegare la mancata denuncia – peraltro contestata dalla società assicurata, che ha affermato di avere aperto il sinistro telefonicamente
– ma non ha provato l'imputabilità del ritardo al dolo della Ingegneria Controparte_5
[...]
Dovendosi, dunque, al più imputare tale inadempimento a colpa dell'assicurata va, tuttavia, rilevato che l'assicuratore non ha dimostrato il pregiudizio concretamente sofferto per la mancata denuncia tempestiva.
Ad abundantiam, va rilevato che – pur informata del sinistro nel gennaio 2015 e delle successive attività stragiudiziali e giudiziali intraprese dal danneggiato – la
[...] ha ritenuto di non dovere risarcire il danno, non ravvisando la Controparte_7 responsabilità della propria assicurata, sicché non si ritiene sussistente alcun pregiudizio ricollegabile all'omessa denuncia tempestiva.
Va, altresì, disattesa l'eccezione della relativa all'esclusione della garanzia, CP_7 trattandosi di danni arrecati a terzi conseguenti a franamento, cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno… che derivino da lavori che implicano sottomurature (cfr. lett. A, condizioni particolari di polizza), dal momento che nei lavori appaltati all'impresa assicurata non era prevista la realizzazione di sottomurature e che, in ogni caso, i danni patiti dall'attore non sono conseguenza di franamento, cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno, bensì di opere di scavo eseguite dalla ditta appaltatrice, senza rispettare le regole tecniche.
Dal contratto di assicurazione versato in atti si rileva l'applicabilità di una franchigia, ai sensi della lettera A delle condizioni particolari di polizza, pari a lire 1 milione, corrispondenti a € 516,46.
pagina 17 di 20 Ne deriva che la va condannata a rivalere la Ingegneria Controparte_7 delle somme pagate in conseguenza della sentenza, nei limiti Controparte_5 dell'importo di € 106.965,14, da cui detrarre la franchigia di € 516,46, per complessivi €
106.448,68 all'attualità, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.
Le ragioni della decisione, con la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva di due delle parti pubbliche citate e l'accoglimento della domanda nei confronti del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della , stante che le parti pubbliche si Controparte_2 sono costituite con memoria unitaria dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, permettono di compensare le spese di lite tra da una parte, e la Parte_1
, la e il di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_1 governo contro il dissesto idrogeologico della , dall'altra. Controparte_2
Le spese tra e la Ingegneria Parte_1 Controparte_5 seguono la soccombenza, dunque, la Ingegneria va condannata Controparte_5 al pagamento delle stesse in favore dell'attore.
Nei rapporti tra la e la Controparte_12 Controparte_7
quest'ultima deve condannata a pagare le spese del giudizio nei confronti della prima.
[...]
Le spese sono liquidate applicando la L. n. 247/2012 ed il d.m. n. 55/2018, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, in relazione al decisum (scaglione fino a € 260.000,00, valori medi) nel seguente modo: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €
5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, con un compenso di €
14.103,00.
All'attore dovranno essere, altresì, corrisposti € 545,00 a titolo di contributo unificato e bollo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della Controparte_12
e del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della
[...] [...]
, in solido. CP_2
P. Q. M.
pagina 18 di 20 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2918/2018 R.G., promossa da
(attore) nei confronti del il Parte_1 Controparte_13 dissesto , la la Controparte_2 Controparte_4
, l' (convenuti) e la Controparte_3 Controparte_12
(terza chiamata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, Controparte_7 eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva della e Controparte_4
della ; Controparte_3
2. dichiara la responsabilità della Ingegneria e del Controparte_5
di Governo contro il dissesto idrogeologico della per i CP_1 CP_2 CP_2 danni subiti dall'attore e, per l'effetto, condanna in solido la Ingegneria
[...]
e il di contro il dissesto idrogeologico della Controparte_5 CP_1 CP_1
al pagamento, in favore di della somma di CP_2 CP_2 Parte_1
€ 106.965,14 all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3. condanna la a manlevare la Ingegneria Controparte_7 [...]
della somma pagata a nei limiti della somma Controparte_5 Parte_1 di € 106.448,68 all'attualità (franchigia già detratta), oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
4. condanna la Ingegneria alla rifusione, in favore di Controparte_5 [...]
delle spese di lite, che liquida in € € 14.103,00 per compensi ed € Parte_1
545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
5. condanna la al pagamento, in favore della Ingegneria Controparte_7
delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per Controparte_5 compensi ed 510,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
pagina 19 di 20 6. compensa le spese di lite tra da una parte, e la Parte_1 [...]
, la ministri e il Commissario di Controparte_3 Controparte_4 governo contro il dissesto idrogeologico della , dall'altra; Controparte_2
7. pone le spese di CTU definitivamente a carico della Ingegneria Controparte_5
e del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della
[...] [...]
; CP_2
8. condanna la a rivalere la Ingegneria Controparte_7 Controparte_5
delle somme pagate a titolo di spese legali e di CTU.
[...]
Così deciso in Messina il 15/07/2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2918 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2018, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Massimo Miracola, giusta procura in atti
- ATTORE -
E
CONTRO Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1 rappresentante pro tempore, , in Controparte_3 persona del Presidente pro tempore (C.F. ), e P.IVA_2 [...]
in persona della presidente del Consiglio pro tempore, Controparte_4
(C.F. ), rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di P.IVA_3
Messina
E
INGEGNERIA già Controparte_5 Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F. ),
[...] P.IVA_4 rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Drago e Tribulato Gianclaudio, per procura in atti pagina 1 di 20 -CONVENUTI –
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_7 tempore, (p.iva ), rappresentata e difesa dall'avv. Pierfranco De Luca Manaò, P.IVA_5 per procura in atti
-TERZA CHIAMATA –
OGGETTO: Responsabilità extracontrattuale.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio il contro il dissesto idrogeologico della , la Controparte_1 Controparte_2
, la e l'Ingegneria Controparte_3 Controparte_4
dinanzi a questo Tribunale, e allegava di essere proprietario, in Controparte_5 virtù di testamento olografo dello zio , del fabbricato sito a Mirto in via Persona_1
Belvedere n. 10 – identificato al Catasto al foglio 65, particella 550 – espropriato per l'esecuzione di “Opere di consolidamento del centro abitato del Comune di Mirto”, appaltate alla ditta
Ingegneria già Controparte_5 Controparte_6
Lamentava che nell'esecuzioni dei lavori la ditta appaltatrice aveva abbassato il piano di campagna, effettuando delle escavazioni ed il taglio del terreno fin sotto il fabbricato di proprietà, in violazione del progetto che prevedeva una distanza tra la strada di cantiere e il fabbricato di ml 2,55 dal lato di Piazza fiera e di ml 1,88 dal lato del fabbricato interessato dal crollo;
che, in conseguenza di tale scavo, in data 14/11/2014, si ere realizzato un parziale cedimento del fabbricato;
di avere costituito in mora l'amministrazione e la ditta appaltatrice, la quale, ultima, tuttavia, respingeva ogni addebito di responsabilità; che in tale circostanza il
Comune di Mirto aveva diffidato l'attore alla messa in sicurezza dell'immobile; di avere depositato, quindi, ricorso per accertamento tecnico preventivo in data 27/11/2014 e che il
CTU nominato aveva accertato la responsabilità della ditta appaltatrice nel crollo parziale dell'immobile, non imputando alcuna correlazione con lo stato di vetustà in cui quest'ultimo pagina 2 di 20 versava;
di avere tentato una soluzione bonaria della controversia senza, tuttavia, riuscirvi;
che nel mese di dicembre 2014, a seguito del cedimento del muro a valle, si era verificato il crollo dell'intero fabbricato.
Sulla scorta dei fatti rappresentati, riteneva sussistente la responsabilità dei convenuti nella qualità di committente e appaltatore, ai sensi degli artt. 2049 e 2050 c.c., e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dei lavori eseguiti senza il rispetto delle regole tecniche.
Si costituiva in giudizio la Ingegneria già Controparte_5 Controparte_6 che, in via preliminare, chiedeva di chiamare in causa la
[...] Controparte_7 compagnia assicurativa con cui aveva stipulato la polizza n. 704081886/01, attiva al momento del sinistro, al fine di essere manlevata in caso di condanna.
Ancora in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di in assenza di Pt_1 prova della proprietà dell'immobile, nonché la carenza della propria legittimazione passiva, stante l'esecuzione dei lavori quale nudus minister.
Nel merito deduceva l'insussistenza di alcuna responsabilità per il crollo del fabbricato, da attribuire al pessimo stato costruttivo e manutentivo in cui lo stesso versava: allegava che il fabbricato si trovava in condizioni di abbandono, mancava del manto di copertura, aveva infissi in pessimo stato e privi di vetri, una struttura muraria scadente e che erano stati effettuati interventi abusivi di giustapposizione di un solaio in cemento non debitamente sorretto, con il piedritto di forati e il sottostante muro di pietra, che si presentavano già incurvati. Sosteneva che le condizioni delle mura di sostegno dell'immobile ne avevano favorito il crollo a seguito delle elevate precipitazioni dei mesi di ottobre e novembre 2014, causando una condizione di maggiore instabilità, che aveva portato al crollo dell'intero immobile, a seguito di ulteriori piogge.
Contestava le richieste risarcitorie, ritenute infondate e speculative, oltre che non sorrette da idonea prova.
Il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della , la Controparte_2
e la Consiglio dei ministri si costituivano in Controparte_3 Controparte_2 CP_4
pagina 3 di 20 giudizio, con memoria unitaria, eccependo, preliminarmente, il difetto di legittimazione passiva della in ragione della non riconducibilità alla stessa delle Controparte_4 funzioni esercitate dagli altri organi dello Stato, in materia di contrasto del dissesto idrogeologico nella , e il difetto di legittimazione passiva della Controparte_2 [...]
, in considerazione del fatto che, come statuito dal Consiglio di Giustizia CP_2
Amministrativa della con sentenza n. 550/2011, “nell'ordinamento del Governo e Controparte_2 dell'Amministrazione della , la è legittimata a stare in giudizio Controparte_2 Controparte_8 unicamente con riferimento alle controversie che afferiscano alla nella sua interezza ovvero attengano CP_2 alle incombenze istituzionali proprie della Presidenza stessa”, ipotesi non ricorrente nella specie.
Nel merito, deducevano l'infondatezza delle domande formulate nei confronti del
Commissario di governo contro il Dissesto Idrogeologico nella Regione , stazione CP_2 appaltante, che aveva rettamente portato a termine le procedure di appalto ed espropriazione dei terreni, al fine del completamento dei lavori di consolidamento dell'area di versante, classificata a rischio geomorfologico molto elevato “R4” e pericolosità geomorfologica media
“P2”, sottostante la via Belvedere del Comune di Mirto, ove ricade l'immobile attoreo.
Escludevano alcun vizio progettuale e alcuna responsabilità esecutiva imputabile alla stazione appaltante, rilevando che l'immobile era vetusto e si presentava in condizioni di instabilità, attese le lesioni nei muri portanti del fabbricato, l'assenza della copertura (che ha certamente compromesso l'integrità delle strutture portanti in quanto non avevano più alcun cordolo in testa di aggregazione strutturale) e, non ultimo, la realizzazione di un corpo accessorio abusivo (“terrazzo”) che interagiva con il tetto e le strutture del fabbricato. Rilevava che non aveva ottemperato alla diffida Pt_1 dell'amministrazione di mettere in sicurezza l'immobile, che era conseguentemente crollato a causa dell'aumento dei carichi indotti dal terrazzo abusivo e sprovvisto di pilastri in cemento armato. Attribuiva, quindi, la responsabilità esclusiva del crollo alle condizioni precarie dell'immobile e, in subordine, in caso di accertamento di difformità tecniche procedurali, all'attività della ditta appaltatrice.
pagina 4 di 20 Verificata la rituale instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 5/11/2018 veniva autorizzata la chiamata in causa della e la causa veniva rinviata Controparte_7 per la comparizione delle parti all'udienza del 30/05/2019.
Si costituiva in giudizio la la quale eccepiva che l'impresa Controparte_7 assicurata non aveva denunciato il vizio nel termine contrattuale di giorni tre dal sinistro, ma solo il 9/01/2015, benché fosse a conoscenza dalla sua verificazione il 14/11/2014, con conseguente perdita del diritto alla copertura assicurativa e al relativo indennizzo.
Nel merito, si doleva dell'infondatezza della domanda attorea in considerazione dello stato dell'immobile e dei lavori eseguiti dalla ditta, che erano consistiti nella mera scarifica del terreno adiacente il fabbricato. Rilevava l'inopponibilità alla stessa della CTU resa nel giudizio di ATP, al quale non aveva preso parte, e, in via gradata, in caso di accertamento della responsabilità anche solo concorrente della ditta convenuta, evidenziava che la garanzia era esclusa in caso di danni arrecati a terzi conseguenti a franamento, cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno… qualora derivino da lavori che implicano sottomurature (cfr. lett. A, condizioni particolari di polizza), nonché l'applicabilità di franchigie e massimali di polizza. Contestava infine le richieste risarcitorie formulate dall'attore.
All'udienza del 30/05/2019 alle parti venivano assegnati i termini di cui all'art. 183, comma
6, c.p.c.. e, con ordinanza del 1/1/2020, veniva disposta l'acquisizione del fascicolo di ATP.
In data 29/10/2020 veniva disposta CTU e veniva nominato l'ing. con Persona_2 ordinanza del 25/04/2021 veniva ampliato il mandato del consulente tecnico d'ufficio e, conseguentemente, veniva disposta una proroga per il deposito della CTU.
All'udienza del 29/05/2021 la causa veniva rinviata per il carico di ruolo e l'esigenza di definire prioritariamente le causa più antiche della presente, al 3/11/2022 e, successivamente, per la precisazione delle conclusioni, all'1/02/2024.
A detta udienza la causa veniva rinviata per discussione orale al 10/04/2025.
Con decreto della scrivente, subentrata sul ruolo dal 16/09/2024, la causa veniva fissava all'udienza di trattazione scritta del 26/03/2025, alla quale veniva assunta in decisione concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 5 di 20 RITENUTO IN DIRITTO
I convenuti e la terza chiamata hanno sollevato eccezioni attinenti alla legittimazione attiva e passiva. Sul punto, va rilevato che la legittimazione ad causam consiste nella titolarità del potere e del dovere - rispettivamente per la legittimazione attiva e per quella passiva – di promuovere o subire un giudizio in ordine al rapporto sostanziale dedotto in causa, secondo la prospettazione della domanda offerta dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità, dal lato attivo o passivo, del rapporto stesso;
essa deve essere oggetto di verifica, preliminare al merito, da parte del giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.
Quando, invece, le parti controvertono sulla effettiva titolarità della situazione dedotta in giudizio, ossia sull'accertamento di una situazione di fatto favorevole all'accoglimento o al rigetto della domanda attorea, la relativa questione non attiene alla legitimatio ad causam, ma al merito della controversia e riguarda la fondatezza della domanda e, quindi, la verifica che il diritto azionato appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare.
La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione della stessa, da parte del convenuto (Cass., SS. UU. n. 2951/2016).
Nella specie, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'attore, svolta dalla
Ingegneria è priva di fondamento, dal momento che la Controparte_5 prospettazione del fatto da parte dell'attore permette di individuarne la posizione di proprietario dell'immobile ammalorato. L'accertamento è, pertanto, da svolgere nel merito, con riferimento alla titolarità del diritto di proprietà, emerso e acclarato dagli atti del giudizio.
Va disattesa anche l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla medesima ditta convenuta, alla luce della ricostruzione fattuale attorea e delle specifiche domande spiegate nei suoi confronti, sicché si controverte, piuttosto, di titolarità dell'obbligazione risarcitoria in capo alla stessa.
Per converso, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della
[...]
nei confronti della quale, stante le domande svolte, non è possibile Controparte_4
pagina 6 di 20 effettuare un accertamento di titolarità della posizione giuridica sottostante, e della
[...]
, in ragione delle domande svolte e della riferibilità della procedura Controparte_3 attuativa al solo Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della
[...]
, pure citato in giudizio ed effettivo legittimato passivo pubblico delle domande CP_2 attoree.
Va, dunque, dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Controparte_4
e della .
[...] Controparte_3
La domanda dell'attore è volta ad ottenere, previo accertamento della responsabilità del
Commissario di Governo e della Ingegneria il risarcimento dei Controparte_5 danni subiti in conseguenza dello scavo, effettuato per la creazione della strada di cantiere, e che ha portato al progressivo cedimento e al crollo dell'immobile sito a Mirto in via Belvedere
n. 10.
L'azione può essere qualificata ai sensi dell'art. 2050 c.c., che costituisce una particolare ipotesi di responsabilità aggravata applicabile in caso di esercizio di attività pericolosa, che è tale per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, obbligando l'esercente a risarcire il danno eventualmente provocato, se non dimostra di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
È noto che ai sensi dell'art. 2050 c.c. “Costituiscono attività pericolose ai sensi dell'art. 2050 c.c. non solo le attività che tali sono qualificate dalla legge di pubblica sicurezza o da altre leggi speciali, ma anche le diverse attività che comportino la rilevante probabilità del verificarsi del danno, per la loro stessa natura e per le caratteristiche dei mezzi usati, non solo nel caso di danno che sia conseguenza di un'azione, ma anche nell'ipotesi di danno derivato da omissione di cautele che in concreto sarebbe stato necessario adottare in relazione alla natura dell'attività esercitata alla stregua delle norme di comune diligenza e prudenza. Ne consegue che l'attività edilizia, massimamente quando comporti rilevanti opere di trasformazione o di rivolgimento o di spostamento di masse terrose e scavi profondi ed interessanti vaste aree, non può non essere considerata attività pericolosa ai fini indicati da detta norma (fattispecie relativa agli scavi su un tratto di costa effettuati dall'amministrazione pubblica per la realizzazione di un nuovo porto)” (Cassazione civile, Sez.
III, sentenza n. 10300 del 7 maggio 2007) e che “che la pericolosità di un'attività va apprezzata in
pagina 7 di 20 relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma” (Cass. Civ., Sez. III, 26/04/04, n. 7916, in Mass. Giur. It., 2004).
Di conseguenza, si deve accertare in concreto il requisito della pericolosità con valutazione svolta caso per caso, tenendo presente che anche un'attività per natura non pericolosa può diventare tale in ragione delle modalità con cui viene esercitata o dei mezzi impiegati per espletarla. L'indagine fattuale deve essere svolta seguendo il criterio della prognosi postuma, in base alle circostanze esistenti al momento dell'esercizio dell'attività (C. Cass., n. 19180/2018).
Nel caso di specie, proprio le concrete modalità di espletamento dell'attività edilizia permettono di qualificare lo scavo come attività pericolosa, che avrebbe richiesto l'attuazione di una serie di misure volte a evitare danni agli immobili e ai terreni circostanti il cantiere: si tratta, difatti, di scavo effettuato in prossimità di fabbricati per civile abitazione, al fine della realizzazione di una strada di cantiere nell'ambito del progetto di consolidamento del centro abitato del Comune di Mirto,
La fattispecie contemplata dall'art. 2050 c.c., prevede una presunzione di responsabilità per la realizzazione di attività pericolose che “può essere vinta solo con una prova particolarmente rigorosa, e cioè con la dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno: pertanto non basta la prova negativa di non aver commesso alcuna violazione delle norme di legge o di comune prudenza, ma occorre quella positiva di avere impiegato ogni cura o misura volta ad impedire l'evento dannoso, di guisa che anche il fatto del danneggiato o del terzo può produrre effetti liberatori solo se per la sua incidenza e rilevanza sia tale da escludere, in modo certo, il nesso causale tra attività pericolosa e l'evento e non già quando costituisce elemento concorrente nella produzione del danno, inserendosi in una situazione di pericolo che ne abbia reso possibile l'insorgenza a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate” (Cassazione civile, Sez. VI-
3, ordinanza n. 16170 del 19 maggio 2022).
La norma impone al danneggiato la prova del fatto, del nesso di causalità e del danno subito, mentre è onere dell'esercente provare di avere adottato tutte le cautele (cfr. C. Cass.,
Sez. III, n. 19449/2008).
pagina 8 di 20 Nel caso di specie, l'attore ha provato l'esistenza dei lavori appaltati dal Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico alla società Ingegneria Costruzioni e Controparte_5 la consistenza dello scavo, nonché il crollo del proprio fabbricato, in conseguenza dello stesso.
Da parte loro, i convenuti hanno ricondotto la responsabilità del crollo per un verso alle condizioni del fabbricato attoreo, per altro verso alle precipitazioni meteoriche che si sono verificate in corrispondenza dei due crolli e, infine, alla condotta del danneggiato che non ha ottemperato alla diffida del di Mirto del 20/11/2014 di mettere in sicurezza CP_9
l'immobile.
Ebbene, va rilevato, sotto il primo profilo, che i CTU nominati nel giudizio di ATP e in quello odierno hanno escluso alcuna incidenza delle condizioni dell'immobile nella verificazione del sinistro: hanno accertato che, pur trattandosi di edificio ammalorato e costituito anche da giustapposizioni di parti abusive di successiva realizzazione, le condizioni preesistenti allo scavo non facevano presagire la possibile verificazione dei crolli (prima del terrazzino abusivo e poi dell'intero edificio) che si sono verificati.
Più in particolare, hanno rilevato che il progetto appaltato prevedeva una distanza tra la strada di cantiere e l'immobile attoreo di ml 2,55 dal lato di Piazza fiera e di ml 1,88 dal lato est, su cui si è verificato il primo crollo, e che tale distanza non è stata rispettata: è emerso, invero, dagli atti di causa, dalle fotografie allegate e dagli accertamenti compiuti dai CTU che la distanza tra il margine dello scavo e il fabbricato di era, in realtà, compresa tra 0,10 m Pt_1
e 0,80 m, ed era, pertanto, insufficiente a garantire la stabilità dell'immobile: “In merito alla distanza dello scavo dal fabbricato …la foto n°3 … da cui viene indicata come distanza 0,10 m si ritiene molto attendibile”, cfr. pag. 26 CTU;
“a seguito delle piogge per come spiegato dal geologo la coesione si è annullata facendo cedere l'immobile (è questo sarebbe avvenuto indipendentemente dalla distanza dello scavo effettuata dal fabb. sia essa 0,10 m sia essa 0,80 m)”, cfr. Pag. 58 CTU.
Peraltro, i consulenti hanno verificato che il progetto affidato non prevedeva neppure l'esecuzione di uno scavo per la realizzazione della strada di cantiere, scavo che, invece, è stato compiuto dalla ditta nella misura di almeno un metro di profondità e, alla luce dei calcoli effettuati dall'ing. di 1,15 m (pag. 28 CTU). Persona_2
pagina 9 di 20 Tali circostanze sono state ritenute da entrambi i consulenti la causa dei due crolli che hanno progressivamente interessato l'immobile attoreo: gli ausiliari hanno, infatti, rilevato che le condizioni di costruzione e manutenzione dell'immobile non hanno avuto incidenza sul crollo, da attribuire esclusivamente alla repentina mancanza del suolo circostante, su cui l'immobile scaricava la propria tensione.
Sotto il secondo profilo, il CTU ha accertato che “la causa principale ovvero quella che ha provocato il crollo è da imputare alla perdita della coesione per dilavamento consequenziale allo scavo fatto a ridosso del fabbricato e alla concomitante pioggia avvenuta.
Certamente l'impresa ed ancora prima la direzione lavori doveva far eseguire i lavori per come progettati alla distanza indicata in progetto e con l'applicazione di sottomurazioni (micropali o altro sistema ritenuto opportuno) anche perché lo stato di manutenzione del fabbricato ivi esistente era quello documentato (ovvero di antica fattura con parti realizzate abusivamente nel tempo con scarsa consistenza strutturale). L'assenza di precauzione (maggiore distanza dal fabbricato del fronte di scavo e assenza di micropali o altro sistema) nonché la concomitante abbondante pioggia (stante la lettera del comune del 14/11/2014) hanno determinato il crollo del fabbricato agevolato dallo scarso stato di manutenzione e dalle opere in esso realizzate nel tempo”, spiegando in risposta alle osservazioni di parte attrice che “Tale affermazioni visto le indagini geologiche effettuate in situ ed oggetto di determinazione in laboratorio , visto i calcoli di stabilità n°8 effettuati dallo scrivente , è decisamente corretta infatti non vi è alcun dubbio che la causa del crollo è ascrivibile allo scavo fatto a ridosso del fabbricato con la concomitante pioggia avvenuta . Quindi lo scavo a seguito della pioggia ha fatto perdere la coesione del terreno provocando il crollo. Infatti, il solo scavo vedi le calcolazioni da me redatte con la presenza della coesione (ovvero in assenza di pioggia) non poteva da sola determinare il crollo, invece, per come spiegato dal geologo nella sua relazione e da me riportato nel corpo della presente a causa della presenza dello scavo e alla concomitante pioggia la coesione si è annullata determinando il crollo per come si evince dai calcoli prodotti.”
Ebbene, la circostanza che la pioggia abbia inciso sulla coesione del terreno, non è idonea a interrompere il nesso causale tra la condotta omissiva della ditta convenuta e il danno, in quanto il fatto che lo scavo (sussistente anche in periodo autunnale) sia stato effettuato a pagina 10 di 20 ridosso dell'immobile per una profondità di oltre un metro, avrebbe dovuto indurre la ditta appaltatrice ad eseguirlo con particolare attenzione alle norme tecniche e a predisporre tutte le misure idonee ad evitare che si verificassero fenomeni di dilavamento del terreno come quello che ha provocato il crollo, essendo le piogge (anche abbondanti) perfettamente prevedibili nel periodo di riferimento ed essendo, altresì, il conseguente dilavamento del terreno del tutto evitabile utilizzando l'ordinaria diligenza richiedibile ad un'impresa che si occupa di edilizia
(art. 1176 comma 2 c.c.).
In ultimo, non appaiono provate condizioni climatiche eccezionali e come tali idonee a neutralizzare l'incidenza decisiva del profondo scavo a ridosso del fabbricato attoreo nella verificazione del danno.
Risulta così provato anche che la Ingegneria ha eseguito uno Controparte_5 scavo di una certa profondità proprio nelle immediate vicinanze dell'immobile poi crollato senza adottare e predisporre alcuna cautela.
La circostanza che il muro in questione e l'immobile attoreo fossero di antica fattura e già fatiscente – circostanza pur valorizzata in entrambe le CTU espletate (che tuttavia ne hanno escluso alcuna incidenza causale) – non esimeva l'appaltatrice dall'adottare proprio quelle misure ritenute ex ante idonee a scongiurare eventuali danni.
Ma la Ingegneria non ha dimostrato di averle adottate e in ciò Controparte_5 consiste la sua colpa per omissione, posto che la situazione dei luoghi richiedeva certamente l'adozione di maggiori cautele, anche alla luce del fatto che la società convenuta ha espressamente dichiarato di essersi avveduta – prima dell'inizio dei lavori – delle condizioni dell'immobile e di avere anche scattato delle fotografie dei luoghi, peraltro, depositate in giudizio.
La condotta della società appaltatrice, che ha persino disatteso le indicazioni progettuali che prevedevano specifiche distanze della strada di cantiere dall'edificio crollato, consente di disattendere anche l'eccezione di avere agito come nudus minister.
pagina 11 di 20 La documentazione in atti permette, infine, di apprezzare la prossimità temporale tra il crollo del muro e gli scavi, o comunque i lavori, eseguiti dall'impresa, e la CTU espletata permette di escludere anche una responsabilità in capo al danneggiato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “In materia di responsabilità extracontrattuale, in ordine alla presunzione di responsabilità per chi esercita attività pericolose, il fatto del terzo o dello stesso danneggiato può avere effetto liberatorio solo quando abbia reso, per la sua sufficienza, giuridicamente irrilevante il fatto di chi esercita detta attività, ma non quando abbia semplicemente concorso nella produzione del danno per essersi inserito in una situazione già di per sé pericolosa, senza la quale l'evento non si sarebbe verificato, a causa dell'inidoneità delle misure preventive adottate. (Nella specie, la S.C. ha giudicato non adeguatamente motivata la sentenza di merito che, in relazione ad un caso di morte per folgorazione da scarica elettrica di un lavoratore intento a riparare un impianto elettrico, aveva ritenuto
"straordinario, anomalo ed imprevedibile" il comportamento del deceduto)” (Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 15733 del 18 luglio 2011).
Orbene, di nessun pregio appare l'eccezione secondo cui l'attore non ha messo in sicurezza l'immobile a seguito della diffida del del 20/11/2014. CP_10
Invero, tale diffida è successiva rispetto al primo crollo del 14/11/2014 e, da parte sua,
l'attore si è immediatamente attivato costituendo in mora l'amministrazione e la ditta appaltatrice e, accertata l'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria della controversia, già in data 27/11/2014 (solo tredici giorni dopo il suddetto crollo della terrazzina) ha depositato presso il tribunale di Patti ricorso per accertamento tecnico preventivo, non potendo certamente immaginare che solo il mese successivo l'intero edificio
(ivi insistente già da prima del 1939, per come accertato dai CTU) sarebbe interamente crollato.
È pacifico che il crollo del fabbricato si sia verificato nel mese di dicembre 2014, sicché
l'attore non avrebbe potuto agire in maniera più diligente e tempestiva per evitare i danni.
Da parte sua, l'amministrazione, rappresentata in questa sede dal Commissario di governo contro il rischio idrogeologico, è responsabile per i danni occorsi a Parte_1 dall'esecuzione dei lavori appaltati, ex art. 2051 c.c., in quanto, secondo il consolidato pagina 12 di 20 orientamento della Corte di legittimità “per i danni direttamente derivanti dalla cosa oggetto dell'appalto, anche se determinati dalle modifiche e dagli interventi su di essa posti in essere dall'appaltatore risponde (anche) il committente ai sensi dell'art. 2051 c.c., in quanto l'appalto e l'autonomia dell'appaltatore non escludono la permanenza della qualità di custode della cosa da parte del committente;
in tale ultimo caso, il committente, per essere esonerato dalla sua responsabilità nei confronti del terzo danneggiato, non può limitarsi a provare la stipulazione dell'appalto, ma deve fornire la prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c., e quindi dimostrare che il danno si è verificato esclusivamente a causa del fatto dell'appaltatore, quale fatto del terzo che egli non poteva prevedere e/o impedire (e fatto salvo il suo diritto di agire eventualmente in manleva contro
l'appaltatore)” (Cass. civ., Sez. III, 28/09/2018, n. 23442). Invero, “Il committente, anche durante lo svolgimento dell'appalto, può infatti sempre disporre della cosa e l'appaltatore non acquista alcun diritto su di essa. In realtà, il committente, che era e resta custode della cosa, esercita tale custodia (che implica, ovviamente, anche l'onere di provvedere alla sua manutenzione, così come il diritto di operare modificazioni alla stessa, purché senza danno per i terzi) anche attraverso l'affidamento di lavori in appalto che la riguardino: ne consegue che l'appalto non esclude affatto la custodia, ma è, al contrario, un modo di esercizio di quest'ultima”.
Infatti, la ratio dell'art. 2051 c.c. consiste nella tutela dei diritti del danneggiato posta oggettivamente a carico del custode della cosa che ha arrecato il danno, con la sola salvezza del fortuito: ne consegue che “Non si può pertanto consentire, di regola, al custode di liberarsi della sua posizione di "garanzia" semplicemente trasferendo contrattualmente tale posizione in capo ad un terzo, senza alcun limite (se non quello, del tutto generico, della cd. culpa in eligendo), e ciò specie se si tratti del proprietario di un immobile che trasferisca tale posizione di garanzia ad un terzo che non ne è proprietario e non offra la stessa solvibilità”. In caso contrario, si creerebbe, di fatto, un'ulteriore ipotesi di esonero dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., in violazione del dettato normativo.
Nel caso di specie, il Commissario di governo contro il rischio idrogeologico non ha provato il fortuito: per un verso, non risulta – come già anticipato – che le piogge del novembre 2014 abbiano avuto carattere di eccezionalità né siano state talmente abbondanti da determinare da sole l'evento lamentato da per altro verso, non ha dimostrato che la Pt_1 condotta della ditta appaltatrice sia stata tale da costituire caso fortuito e, quindi, escludere la responsabilità oggettiva del Commissario di governo, custode della res dannosa e che avrebbe pagina 13 di 20 dovuto, comunque, vigilare sulla corretta attuazione del contratto di appalto, anche attraverso il direttore dei lavori all'uopo nominato (cfr. Cass. civ., Sez. III, 28/09/2018, n. 23442, in parte motiva: “secondo più recenti decisioni in tema di appalti pubblici - per quanto in affermata continuità con gli esposti principi tradizionali - gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della pubblica amministrazione nella esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per
l'ente committente (in proposito si vedano, tra le altre, Cass., Sez. 1, Sentenza n. 13266 del 05/10/2000,
Rv. 540762 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 4591 del 22/02/2008, Rv. 601941 - 01; Sez. 3, Sentenza n.
10588 del 23/04/2008, Rv. 603248 - 01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 1263 del 27/01/2012, Rv. 620509
- 01)”.
Anzi, il Consulente ha rilevato che “lo scavo per l'apertura della pista non è stato eseguito a distanza secondo progetto. In atti non risulta nessun ordine di servizio emesso dalla direzione dei lavori con cui ad esempio si intimava il fermo all'impresa o altre prescrizioni tipo sottomurazioni o micropali o altro. Anzi i lavori sono stati diretti nei modi condotti ed hanno portato alle conseguenze documentate” (cfr. CTU, pag.
34), sicché risulta acclarata la responsabilità del Commissario di governo.
Va, quindi, affermata la responsabilità della Ingegneria e del Controparte_5
Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della in solido per Controparte_2
i fatti di causa.
In merito al quantum debeatur, il CTU – con valutazioni condivisibili – ha determinato il valore dell'immobile nello stato di consistenza precedente al crollo, rispondendo in maniera precisa e particolareggiata alle osservazioni delle parti.
Il Consulente ha utilizzato come valori di riferimento quelli del primo semestre dell'anno
2015 della banca Dati dell'Agenzia delle entrate sulle quotazioni immobiliari, come segue:
“Vfabb. (stato normale) = Piano Primo: (550 euro/mq x 91 mq (Piano Primo)) + (550 euro/mq x 0,25
(coeff. di dest. balc.ecc..) x 32 mq (balc. ecc..)) + (550 euro/mq x 0,15 (coeff. di dest corte) x 44 mq)) +
Piano semint.: (550 euro/mq x 0,55 (coeff. di dest. c/6) x 54 mq) + Piano terra: (300,00 + 700,00) /2
x 91 mq. (n.b. si è applicato un prezzo mediato in funz. della sua destinazione duplice parte a magazzino parte a bottega) + 550 euro x 11 mq x 0,30 (coeff. di dest.) =……………………………………
pagina 14 di 20 euro 121.730,00 Vfabb. (stato di consistenza ante crollo) = V fabb. (stato normale) x coefficiente di vetustà
x coeff. irreg. Pertanto, si ha : Vfabb. (stato di consistenza ante crollo) = 121.730,00 x 0,60 (coeff. CP_11 di vetustà stante lo stato dei luoghi ante crollo) x 0,90 (coeff. irreg. che tiene conto delle irregolarità CP_11 riscontrate) = …………………………………………………………euro 65.734,20”.
A tale importo, il consulente ha aggiunto l'importo stimato per lo sgombero del materiale e il relativo conferimento a discarica, come segue: “il volume di materiale di risulta sui luoghi è stato stimato essere in 238,790 mc circa (vedi allegati n°8,9 e 10).
Di seguito si è passato a determinare il costo per lo sgombero del materiale e il conferimento a discarica dello stesso.
N.P.1 Demolizione di parti grossolane ancora esistenti (rimaste dopo il crollo) da eseguire con mezzi meccanici a corpo……………….………..euro 1.000,00
N.P.2 Carico con mezzo meccanico del materiale sul mezzo di trasporto…………euro 8,00/mc x
238,79 mc. =……………..…..euro 1.910,32
21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
Euro 32, 26 al mc.
Pertanto si ha : 238,79 mc x 32,26 euro/mc = …………..…..….euro 7.703,36 N.P.2 Oneri di conferimento a discarica (prezzo 8,5 euro ogni 1000 kg)
238,79 mc. x 1600 kg/mc = 382.064 kg x 0,0085 euro/kg = …..euro 3.247,54
Sommano la stima dei lavori per lo sgombero dell'area dalle macerie e il trasporto a discarica compreso di oneri …………………….euro 13.861,22 (oltre oneri fiscali di legge).”
In conclusione, quindi, la Ingegneria e il Commissario di Controparte_5
Governo contro il dissesto idrogeologico della vanno condannati in solido al Controparte_2 pagamento della somma di € 79.595,42, rivalutata all'attualità in € 96.310,46.
pagina 15 di 20 Deve essere riconosciuto all'attore anche il c.d. lucro cessante e cioè il risarcimento del danno derivante dalla mancata disponibilità della somma che, ove tempestivamente posseduta, avrebbe determinato un lucro finanziario.
In conformità al combinato disposto degli artt. 2056, 1223, 1226 e 1227 c.c., il danno da ritardo in materia di responsabilità da fatto illecito non è presunto ex lege, ma deve essere allegato e provato facendo ricorso anche e soltanto a presunzioni semplici ed al criterio equitativo di cui all'art. 2056, c. 2, c.c..
Quindi, non avendo fornito la parte attore alcun elemento di prova in ordine ai possibili impieghi delle somme dovute, il cd. lucro cessante dovrà essere equitativamente calcolato, ex art. 2056 c.c., secondo l'orientamento della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. 17.2.1995 n. 1712 e
Cass. Civ. sez. III, n. 2325 del 16.11.2005 sul calcolo di interessi per debiti di valore) applicando ad una base di calcolo costituita dal credito come sopra determinato, devalutato all'epoca del sinistro, rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat, un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi.
Pertanto, l'importo complessivo da liquidare in favore dell'attore ammonta ad €
106.965,14, pari alla somma dell'importo devalutato all'epoca del sinistro (€ 79.007,76) della rivalutazione monetaria e maggiorato degli interessi legali (€ 27.957,38) come sopra specificato.
Su detta somma, dalla pubblicazione della sentenza saranno dovuti solo gli interessi legali dalla pubblicazione fino all'effettivo soddisfo.
Va a questo punto vagliata la domanda di manleva formulata dalla Controparte_12 nei confronti della
[...] Controparte_7
La terza chiamata ha eccepito preliminarmente la mancata denuncia del sinistro entro tre giorni dalla sua scoperta, facendone discendere l'inapplicabilità della garanzia, ovvero quanto meno la riduzione dell'indennizzo.
L'eccezione è infondata.
Ebbene, “Affinché l'assicurato possa ritenersi inadempiente all'obbligo, imposto dall'art. 1913 c.c., di dare avviso del sinistro all'assicuratore, occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo,
pagina 16 di 20 atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1,
c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2, c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima, l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (Cass. civ., Sez. 3, Ordinanza
n. 19071 del 11/07/2024 (Rv. 671806 - 01)).
Nella specie, l'assicurazione si è limitata ad allegare la mancata denuncia – peraltro contestata dalla società assicurata, che ha affermato di avere aperto il sinistro telefonicamente
– ma non ha provato l'imputabilità del ritardo al dolo della Ingegneria Controparte_5
[...]
Dovendosi, dunque, al più imputare tale inadempimento a colpa dell'assicurata va, tuttavia, rilevato che l'assicuratore non ha dimostrato il pregiudizio concretamente sofferto per la mancata denuncia tempestiva.
Ad abundantiam, va rilevato che – pur informata del sinistro nel gennaio 2015 e delle successive attività stragiudiziali e giudiziali intraprese dal danneggiato – la
[...] ha ritenuto di non dovere risarcire il danno, non ravvisando la Controparte_7 responsabilità della propria assicurata, sicché non si ritiene sussistente alcun pregiudizio ricollegabile all'omessa denuncia tempestiva.
Va, altresì, disattesa l'eccezione della relativa all'esclusione della garanzia, CP_7 trattandosi di danni arrecati a terzi conseguenti a franamento, cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno… che derivino da lavori che implicano sottomurature (cfr. lett. A, condizioni particolari di polizza), dal momento che nei lavori appaltati all'impresa assicurata non era prevista la realizzazione di sottomurature e che, in ogni caso, i danni patiti dall'attore non sono conseguenza di franamento, cedimento, assestamento o vibrazioni del terreno, bensì di opere di scavo eseguite dalla ditta appaltatrice, senza rispettare le regole tecniche.
Dal contratto di assicurazione versato in atti si rileva l'applicabilità di una franchigia, ai sensi della lettera A delle condizioni particolari di polizza, pari a lire 1 milione, corrispondenti a € 516,46.
pagina 17 di 20 Ne deriva che la va condannata a rivalere la Ingegneria Controparte_7 delle somme pagate in conseguenza della sentenza, nei limiti Controparte_5 dell'importo di € 106.965,14, da cui detrarre la franchigia di € 516,46, per complessivi €
106.448,68 all'attualità, oltre interessi dal deposito della sentenza al soddisfo.
Le ragioni della decisione, con la dichiarazione di difetto di legittimazione passiva di due delle parti pubbliche citate e l'accoglimento della domanda nei confronti del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della , stante che le parti pubbliche si Controparte_2 sono costituite con memoria unitaria dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Messina, permettono di compensare le spese di lite tra da una parte, e la Parte_1
, la e il di Controparte_3 Controparte_2 Controparte_4 CP_1 governo contro il dissesto idrogeologico della , dall'altra. Controparte_2
Le spese tra e la Ingegneria Parte_1 Controparte_5 seguono la soccombenza, dunque, la Ingegneria va condannata Controparte_5 al pagamento delle stesse in favore dell'attore.
Nei rapporti tra la e la Controparte_12 Controparte_7
quest'ultima deve condannata a pagare le spese del giudizio nei confronti della prima.
[...]
Le spese sono liquidate applicando la L. n. 247/2012 ed il d.m. n. 55/2018, aggiornato sulla base del D.M. n. 147/2022, in relazione al decisum (scaglione fino a € 260.000,00, valori medi) nel seguente modo: € 2.552,00 per la fase di studio, € 1.628,00 per la fase introduttiva, €
5.670,00 per la fase istruttoria, € 4.253,00 per la fase decisoria, con un compenso di €
14.103,00.
All'attore dovranno essere, altresì, corrisposti € 545,00 a titolo di contributo unificato e bollo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della Controparte_12
e del Commissario di governo contro il dissesto idrogeologico della
[...] [...]
, in solido. CP_2
P. Q. M.
pagina 18 di 20 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 2918/2018 R.G., promossa da
(attore) nei confronti del il Parte_1 Controparte_13 dissesto , la la Controparte_2 Controparte_4
, l' (convenuti) e la Controparte_3 Controparte_12
(terza chiamata), disattesa e respinta ogni diversa istanza, Controparte_7 eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva della e Controparte_4
della ; Controparte_3
2. dichiara la responsabilità della Ingegneria e del Controparte_5
di Governo contro il dissesto idrogeologico della per i CP_1 CP_2 CP_2 danni subiti dall'attore e, per l'effetto, condanna in solido la Ingegneria
[...]
e il di contro il dissesto idrogeologico della Controparte_5 CP_1 CP_1
al pagamento, in favore di della somma di CP_2 CP_2 Parte_1
€ 106.965,14 all'attualità, oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
3. condanna la a manlevare la Ingegneria Controparte_7 [...]
della somma pagata a nei limiti della somma Controparte_5 Parte_1 di € 106.448,68 all'attualità (franchigia già detratta), oltre interessi legali dalla decisione al soddisfo;
4. condanna la Ingegneria alla rifusione, in favore di Controparte_5 [...]
delle spese di lite, che liquida in € € 14.103,00 per compensi ed € Parte_1
545,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., se dovuta, e c.p.a. come per legge;
5. condanna la al pagamento, in favore della Ingegneria Controparte_7
delle spese di lite, che liquida in € 14.103,00 per Controparte_5 compensi ed 510,00 per contributo unificato, oltre spese generali al 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
pagina 19 di 20 6. compensa le spese di lite tra da una parte, e la Parte_1 [...]
, la ministri e il Commissario di Controparte_3 Controparte_4 governo contro il dissesto idrogeologico della , dall'altra; Controparte_2
7. pone le spese di CTU definitivamente a carico della Ingegneria Controparte_5
e del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico della
[...] [...]
; CP_2
8. condanna la a rivalere la Ingegneria Controparte_7 Controparte_5
delle somme pagate a titolo di spese legali e di CTU.
[...]
Così deciso in Messina il 15/07/2025
Il Giudice
Maria Militello
Ha collaborato alla stesura del presente provvedimento la Dott.ssa Angelica Miano, funzionaria addetta all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina
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