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Sentenza 31 luglio 2024
Sentenza 31 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 31/07/2024, n. 556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 556 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria R.g. n. 200258 / 2011
Il Giudice monocratico, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 200258 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2011
tra
( , in giudizio con l'avv. DEIANA PAOLA Parte_1 C.F._1
-parte attrice-
e
), in giudizio con l'avv. VINCENZO SAU Controparte_1 P.IVA_1
-parte convenuta-
e
( ) CP_2 C.F._2
-parte convenuta-contumace
e
( Controparte_3 C.F._3
( ), nella loro qualità di eredi di Controparte_4 CodiceFiscale_4
( , in giudizio con l'avv. FABIO FOIS Parte_1 C.F._1
-intervenuti-
1 OGGETTO: responsabilità da circolazione di veicoli
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per parte attrice:
“1) previo accertamento della responsabilità dei convenuti, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore per Euro 25.548,18 o di quella Parte_1
diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice accerterà come congrua in corso di causa, in ogni caso con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata come per legge,
2) condannare i convenuti alla refusione a favore di parte attrice delle spese, diritti e onorari relativi al presente giudizio”.
- per parte convenuta:
“riservata ogni altra difesa, il tribunale adito voglia, contrariis rejectis,
In via principale, accertare l'assenza, in capo alla sig.ra , di qualsivoglia CP_2 responsabilità nella causazione del sinistro e, per l'effetto, rigettare, siccome infondata, la domanda attrice assolvendo la convenuta dalle avverse pretese, con Controparte_1
vittoria di spese ed onorari, ivi comprese le spese generali di studio.
In via subordinata, accertata una responsabilità concorsuale della Sig. nella CP_2 causazione del sinistro, determinarne il grado e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno nella misura percentuale determinata, compensando tra le parti spese ed onorari del giudizio” (v. conclusioni modificate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e formulando le conclusioni sopra CP_2 Controparte_1
richiamate.
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto:
- che in data 20.4.2010, alle ore 19.50, in località Lu Pireddu del Comune di Arzachena, sulla
S.P. 13, alla guida della propria autovettura PE ST targata DG 942 WT, veniva urtato violentemente dall'autovettura Peugeot 20 targata CM 236 CA condotta da la CP_2
quale aveva poco prima urtato altra autovettura che si trovava davanti all'attore e nella sua stessa direzione di marcia;
- che la responsabilità del sinistro era addebitabile esclusivamente a la CP_2
2 quale, alla guida dell'indicato veicolo, aveva invaso completamente l'opposta corsia di marcia, andando a collidere col veicolo condotto dall'attore;
- che, in conseguenza del sinistro, l'attore e la terza trasportata riportavano Parte_2
gravi lesioni personali;
- che sul luogo dell'incidente era intervenuta una pattuglia della Legione Carabinieri
Sardegna che aveva eseguito i rilievi stradali;
- che aveva subito complessivamente danni per un totale di € 25.548,12.
Ha concluso, quindi, per il ristoro dei danni subiti.
è rimasta contumace. CP_2
Si è, invece, costituita tempestivamente in giudizio a sua volta Controparte_1
formulando le conclusioni sopra riportate e, in particolare, allegando e deducendo:
- che la dinamica del sinistro offerta da parte attrice era incompleta e inesatta;
- che al momento del sinistro, a bordo del veicolo da lei condotto, vi erano _1
, e
[...] Parte_3 Parte_4
- che mentre conduceva il proprio veicolo, la sua corsia veniva invasa dal veicolo RO
IN di proprietà e condotto da con conseguente impatto frontale fra i Parte_5
due veicoli;
- che l'urto tra la Peugeot 20 condotta dalla convenuta e la RO IN condotta dall' era avvenuto all'interno della corsia di marcia della prima;
Pt_5
- che, in conseguenza dell'impatto, aveva perso conoscenza e aveva perso il controllo del proprio veicolo il quale era andato a a collidere con il veicolo PE ST condotto dall'attore;
- che, alla luce di quanto sopra, la responsabilità del sinistro non era a lei ascrivibile.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti ed acquisita d'ufficio nonchè con prove orali (interrogatorio formale della convenuta e prova per testi), è pervenuta all'udienza del 6.3.2017 in cui, CP_2 terminata l'istruttoria, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con conseguente rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.3.2018, poi differita al 11.12.2018 e al
15.3.2019.
Fallito l'estremo tentativo di conciliazione fra le parti, ed a seguito di numerosi rinvii, si è pervenuti all'udienza del 10.4.2024 in cui lo scrivente Giudice, preso atto della costituzione in giudizio degli eredi di nel frattempo deceduto, ha assunto la causa in Parte_1
decisione sulla base delle conclusioni sopra riportate, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3 ***
La domanda attorea è infondata e va respinta.
L'espresso convincimento riposa sulle brevi considerazioni che seguono.
Non è contestato: che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, vi sia stata una prima collisione tra il veicolo RO IN condotta da e il veicolo Peugeot 20 condotto da Parte_5
proveniente dall'opposto senso di marcia;
CP_2
che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, vi sia stata una seconda collisione tra il veicolo Peugeot 20 condotto da e il veicolo PE ST condotto da CP_2
proveniente dall'opposto senso di marcia;
Parte_1
che tale seconda collisione sia avvenuta all'interno della corsia di marcia dell'PE ST.
Orbene, all'esito dell'istruttoria compiuta, ed in assenza di accertamenti sullo stato dei luoghi compiuti al momento e sul luogo del sinistro stradale, più volte richiesti dal giudice con relativo ordine di esibizione – l'annotazione di p.g. n. 80/5 del 17.9.2010 dei Carabinieri di Arzachena prodotta in all. 1 da parte attrice reca solo la pag. 1 e, dunque, è prova di concrete indicazioni circa la ritenuta dinamica del sinistro – ritiene il tribunale che la dinamica del sinistro per cui è causa, avvenuto in data 20.4.2010 alle ore 19.50 circa, in località Lu Pireddu del Comune di
Arzachena, sulla S.P. 13, possa ricostruirsi nel seguente modo:
il veicolo Peugeot 20 targato CM 236 CA condotto da mentre percorreva CP_2
a velocità moderata la SP 13, in direzione Cannigione, prima di affrontare una curva destrorsa e pur rimanendo all'interno della propria corsia di marcia, veniva violentemente urtato nella parte anteriore sinistra dalla RO IN condotta da Per effetto del detto Parte_5
(primo) impatto, perdeva il controllo del proprio veicolo ed andava CP_2
successivamente a collidere, nella opposta di corsia di marcia, con il veicolo PE ST targato
DG 942 WT condotto da proveniente dal medesimo senso di marcia Parte_1 dell' e marciante dietro di lui. Pt_5
Tale ricostruzione dei fatti questo Tribunale ritiene di fondare sui seguenti elementi probatori.
In primo luogo, il teste – carabiniere intervenuto al momento del sinistro e Testimone_1
che eseguì i conseguenti rilievi – dopo aver confermato le circostanze (incontestate) sopra indicate, ha dichiarato che l'autovettura condotta da , giunta in prossimità di una curva, CP_2
era stata urtata dall'autovettura RO IN condotta da precisando che “l'urto Pt_5
non è avvenuto frontalmente, ma, se non ricordo male, la Peugeot condotta da urtava la CP_2
4 nella parte laterale sinistra….sono sicuro che l'urto non è stato frontale”. Pt_6
In secondo luogo, il teste (trasportato sul veicolo di ) ha dichiarato Parte_4 CP_2
quanto segue: “l'autovettura della subì due scontri, precisamene il primo con il CP_2
furgone del sig. e successivamente un frontale con l'autovettura del sig. Parte_5 [...]
Preciso che l'autovettura condotta dalla aveva direzione da Arzachena a Per_2 CP_2
Cannigione. Il primo urto è avvenuto all'uscita della curva posta subito dopo il bivio di Baia
Sardinia con la RO condotta da che veniva da Cannigione verso Arzachena. Parte_5
Ricordo che l'urto è avvenuto nella corsia della poiché il furgone ha parzialmente invaso CP_2
la stessa. Dopo l'urto la vettura condotta dalla ha proseguito in linea retta andando ad CP_2
urtare il veicolo condotto dal , che sopraggiungeva con direzione da Persona_2
Cannigione ad Arzachena…(…) l'urto è avvenuto nella corsia della (…) vi è stato un Pt_7 secondo urto con la PE ST che sopraggiungeva nella corsia opposta” (v. verbale dell'udienza del 6.7.2017)
Non sono risultate utili, ai fini che ci occupano, le deposizioni dei testi
[...]
e (trasportati sul veicolo di , i quali hanno ha Parte_3 Persona_1 CP_2
dichiarato di non ricordare nulla della dinamica del sinistro) e della teste Parte_2
(trasportata sul veicolo di la quale nulla di utile ha offerto in punto di Parte_1
cinematica del sinistro).
Anche – benchè rimasta contumace nel presente giudizio – ha fatto sentire CP_2
la sua voce in sede di interrogatorio formale a cui non si è sottratta (v. verbale udienza del
02.10.2012). Nell'occasione la conducente della Peugeot 20 ha ammesso di aver invaso l'opposta corsia opposta di marcia e di aver urtato la vettura del ma ha precisato di Parte_1
averlo fatto a causa del precedente urto subito dal veicolo condotto da che Parte_5
aveva invaso la sua corsia di marcia e aveva danneggiato irrimediabilmente il proprio veicolo
(“...mi aveva danneggiato il semiasse anteriore sinistro rendendo ingovernabile la mia auto...”).
Sempre nell'ottica della corretta ricostruzione della dinamica dei fatti, ritiene questo
Tribunale, in applicazione del principio del libero convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di attribuire il giusto valore anche alle deposizioni rese nel processo penale celebratosi in sede penale innanzi al Giudice di Pace di La Maddalena e conclusosi con sentenza n. 41/2015 del
24.4.2015, poi integralmente riformata con sentenza di appello n. 4/2017 del 20.3.2017 del
Tribunale monocratico di Tempio Pausania, prodotta da Controparte_1
all'udienza del 6.7.2017.
Nel ricostruire la dinamica del sinistro per cui è causa, il giudice penale ha richiamato la testimonianza del Maresciallo dalla quale è emerso: a) che l'incidente è Testimone_2
5 avvenuto prima della semicurva destrorsa secondo la prospettiva di marcia della e, a CP_2
contrario, dopo che l aveva già percorso la curva nell'opposto senso di marcia (“il Pt_5 punto dell'urto è sicuramente prima della curva”; b) che la macchina dell al Pt_5 momento del sinistro, montasse pneumatici alquanto consumati (“le gomme piuttosto lisce”).
Circostanza, quest'ultima, posta dal giudice penale in stretto collegamento eziologico con la perdita di controllo del veicolo da parte dell medesimo che, dunque, invase la corsia Pt_5
di marcia occupata in quel momento dal veicolo di , proveniente dall'opposto senso di CP_2
marcia, ed a fondamento del giudizio assolutorio dell'imputata per il reato di CP_2
lesioni stradali colpose ex art. 590, comma 3, c.p. (v. sentenza n. 4/2017 del 20.3.2017).
Questi essendo gli elementi fattuali emergenti all'esito della lunga istruttoria compiuta, si rivelano del tutto inattendibili le considerazioni offerte da all'udienza del Parte_5
23.4.2015 nella quale lo stesso ha descritto una dinamica del tutto distonica rispetto a quanto emerso ed acquisito agli atti. L'ulteriore circostanza che proprio l conducesse il Pt_5
veicolo che, come questo tribunale ritiene, ha innescato la carambola tra i veicoli coinvolti nel sinistro, convince in maniera definitiva della non genuinità delle relative dichiarazioni.
Questi essendo i fatti nella loro esatta ricostruzione e, per effetto di essi, la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale per cui è causa, e passando al profilo strettamente giuridico, occorre inevitabilmente richiamare l'art. 2054 c.c. a mente del quale “
1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (…)”.
Orbene, non occorre un eccessivo sforzo motivazionale per dare conto del fatto che la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dell'articolo ora richiamato “sorge a carico del conducente sempre che sia stato accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso e il danno all'altro veicolo” (v. ex multis,
Cass. Civ., sez, 3, 27.2.2020 Ord. n. 5433).
In altre chiare parole, la presunzione di responsabilità gravante sul conducente del veicolo danneggiante (nel caso di specie, su in caso di sinistro stradale con danni CP_2
materiali a terzi (nel caso di specie, a , richiede imprescindibilmente che Parte_1
esista un nesso di causalità fra l'atto necessitato e l'evento dannoso, cioè che il danno sia conseguenza immediata e diretta della condotta nel caso dall'agente mantenuta.
In assenza di prova certa del nesso di causalità tra condotta ed evento, non vi è spazio né alla presunzione di corresponsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., né, appunto, alla
6 presunzione di responsabilità esclusiva di cui al comma 1 della medesima norma.
Nel caso di specie, accanto ed oltre alla carenza di elementi – che era onere dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c.) fornire al tribunale – deponenti per la commissione da parte di di infrazioni al codice della strada, che avrebbero certamente potuto influenzare CP_2
la decisione del giudicante, può ritenersi in modo tranquillizzante acclarato che, prima di andare a collidere frontalmente con l'PE ST condotta da il veicolo Peugeot 20 Parte_1
condotto da venne violentemente colpito nella parte anteriore sinistra dal CP_2
veicolo RO IN condotto da Parte_5
L'impatto in questione fu talmente violento che, come confermato dai testi escussi, cagionò gravi lesioni personali a tre dei quattro occupanti del veicolo Peugeot 20, tra cui proprio che, come dalla stessa ammesso in sede di interrogatorio formale, perse CP_2
immediatamente i sensi per effetto del terribile contraccolpo.
A causa di tale impatto – risultato eziologicamente riconducibile alla imprudente condotta di che, verosimilmente a causa delle gomme lise, perse il controllo del proprio Parte_5
veicolo, invase la opposta corsia di marcia e collise con il veicolo Peugeot 20 condotto da proveniente dall'opposto senso di marcia – il veicolo condotto da CP_2 CP_2
ingovernabile sia per il provocato stato di incoscienza della conducente sia per i gravi
[...]
danni riportati dal veicolo (al semiasse, secondo quanto dichiarato dalla ), ha proseguito CP_2
per inerzia la sua corsa, invadendo l'opposto senso di marcia e andando a collidere da ultimo col veicolo PE ST dell'odierno attore Parte_1
Per tutto quanto sopra, chi scrive è del parere che, in mancanza di ulteriori inequivoci elementi, nessun addebito di responsabilità sia dato formulare nei confronti di CP_2
per il sinistro stradale occorso in Arzachena il 20.4.2010 tra il veicolo Peugeot 20 targato DV
203 AG condotto da quest'ultima e il veicolo PE ST targato DG 942 WT condotto da ravvisandosi al più responsabilità per entrambi i sinistri (quello tra il Parte_1
veicolo RO IN e il veicolo Peugeot 20 e quello tra il veicolo Peugeot 20 e il veicolo
PE ST) a carico del solo Parte_5
Le domande formulate dalla parte attrice vanno, pertanto, respinte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base al d.m.
55/2014 applicando lo scaglione delle cause di valore fino a Euro 26.000 con parametri medi per tutte le fasi, addossando le stesse agli eredi di intervenuti ex art. 110 c.p.c. e Parte_1
costituitisi nel presente giudizio. Vanno, infine, compensate le spese di lite tra i detti attori intervenuti e rimasta contumace. CP_2
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande formulate da e da Controparte_3 CP_4
, nella loro qualità di eredi di;
[...] Parte_1
- CONDANNA e , in solido tra loro, Controparte_3 Controparte_4
alla rifusione in favore di delle spese processuali che si Controparte_1
liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
- COMPENSA le spese di lite tra gli attori e CP_2
Così deciso in Tempio Pausania il 31.7.2024
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
8
TRIBUNALE CIVILE DI TEMPIO PAUSANIA Sezione Ordinaria R.g. n. 200258 / 2011
Il Giudice monocratico, dott. Claudio Cozzella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa iscritta al n. 200258 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2011
tra
( , in giudizio con l'avv. DEIANA PAOLA Parte_1 C.F._1
-parte attrice-
e
), in giudizio con l'avv. VINCENZO SAU Controparte_1 P.IVA_1
-parte convenuta-
e
( ) CP_2 C.F._2
-parte convenuta-contumace
e
( Controparte_3 C.F._3
( ), nella loro qualità di eredi di Controparte_4 CodiceFiscale_4
( , in giudizio con l'avv. FABIO FOIS Parte_1 C.F._1
-intervenuti-
1 OGGETTO: responsabilità da circolazione di veicoli
CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno così precisato le conclusioni:
- per parte attrice:
“1) previo accertamento della responsabilità dei convenuti, condannarli, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dall'attore per Euro 25.548,18 o di quella Parte_1
diversa somma, maggiore o minore, che il Giudice accerterà come congrua in corso di causa, in ogni caso con la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulla somma rivalutata come per legge,
2) condannare i convenuti alla refusione a favore di parte attrice delle spese, diritti e onorari relativi al presente giudizio”.
- per parte convenuta:
“riservata ogni altra difesa, il tribunale adito voglia, contrariis rejectis,
In via principale, accertare l'assenza, in capo alla sig.ra , di qualsivoglia CP_2 responsabilità nella causazione del sinistro e, per l'effetto, rigettare, siccome infondata, la domanda attrice assolvendo la convenuta dalle avverse pretese, con Controparte_1
vittoria di spese ed onorari, ivi comprese le spese generali di studio.
In via subordinata, accertata una responsabilità concorsuale della Sig. nella CP_2 causazione del sinistro, determinarne il grado e, per l'effetto, condannare i convenuti al risarcimento del danno nella misura percentuale determinata, compensando tra le parti spese ed onorari del giudizio” (v. conclusioni modificate nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione tempestivamente notificato, ha convenuto in Parte_1
giudizio e formulando le conclusioni sopra CP_2 Controparte_1
richiamate.
Parte attrice, in sintesi, ha allegato e dedotto:
- che in data 20.4.2010, alle ore 19.50, in località Lu Pireddu del Comune di Arzachena, sulla
S.P. 13, alla guida della propria autovettura PE ST targata DG 942 WT, veniva urtato violentemente dall'autovettura Peugeot 20 targata CM 236 CA condotta da la CP_2
quale aveva poco prima urtato altra autovettura che si trovava davanti all'attore e nella sua stessa direzione di marcia;
- che la responsabilità del sinistro era addebitabile esclusivamente a la CP_2
2 quale, alla guida dell'indicato veicolo, aveva invaso completamente l'opposta corsia di marcia, andando a collidere col veicolo condotto dall'attore;
- che, in conseguenza del sinistro, l'attore e la terza trasportata riportavano Parte_2
gravi lesioni personali;
- che sul luogo dell'incidente era intervenuta una pattuglia della Legione Carabinieri
Sardegna che aveva eseguito i rilievi stradali;
- che aveva subito complessivamente danni per un totale di € 25.548,12.
Ha concluso, quindi, per il ristoro dei danni subiti.
è rimasta contumace. CP_2
Si è, invece, costituita tempestivamente in giudizio a sua volta Controparte_1
formulando le conclusioni sopra riportate e, in particolare, allegando e deducendo:
- che la dinamica del sinistro offerta da parte attrice era incompleta e inesatta;
- che al momento del sinistro, a bordo del veicolo da lei condotto, vi erano _1
, e
[...] Parte_3 Parte_4
- che mentre conduceva il proprio veicolo, la sua corsia veniva invasa dal veicolo RO
IN di proprietà e condotto da con conseguente impatto frontale fra i Parte_5
due veicoli;
- che l'urto tra la Peugeot 20 condotta dalla convenuta e la RO IN condotta dall' era avvenuto all'interno della corsia di marcia della prima;
Pt_5
- che, in conseguenza dell'impatto, aveva perso conoscenza e aveva perso il controllo del proprio veicolo il quale era andato a a collidere con il veicolo PE ST condotto dall'attore;
- che, alla luce di quanto sopra, la responsabilità del sinistro non era a lei ascrivibile.
Assegnati alle parti i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c., la causa, istruita sulla base dei documenti prodotti dalle parti ed acquisita d'ufficio nonchè con prove orali (interrogatorio formale della convenuta e prova per testi), è pervenuta all'udienza del 6.3.2017 in cui, CP_2 terminata l'istruttoria, la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con conseguente rinvio per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 8.3.2018, poi differita al 11.12.2018 e al
15.3.2019.
Fallito l'estremo tentativo di conciliazione fra le parti, ed a seguito di numerosi rinvii, si è pervenuti all'udienza del 10.4.2024 in cui lo scrivente Giudice, preso atto della costituzione in giudizio degli eredi di nel frattempo deceduto, ha assunto la causa in Parte_1
decisione sulla base delle conclusioni sopra riportate, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
3 ***
La domanda attorea è infondata e va respinta.
L'espresso convincimento riposa sulle brevi considerazioni che seguono.
Non è contestato: che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, vi sia stata una prima collisione tra il veicolo RO IN condotta da e il veicolo Peugeot 20 condotto da Parte_5
proveniente dall'opposto senso di marcia;
CP_2
che, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, vi sia stata una seconda collisione tra il veicolo Peugeot 20 condotto da e il veicolo PE ST condotto da CP_2
proveniente dall'opposto senso di marcia;
Parte_1
che tale seconda collisione sia avvenuta all'interno della corsia di marcia dell'PE ST.
Orbene, all'esito dell'istruttoria compiuta, ed in assenza di accertamenti sullo stato dei luoghi compiuti al momento e sul luogo del sinistro stradale, più volte richiesti dal giudice con relativo ordine di esibizione – l'annotazione di p.g. n. 80/5 del 17.9.2010 dei Carabinieri di Arzachena prodotta in all. 1 da parte attrice reca solo la pag. 1 e, dunque, è prova di concrete indicazioni circa la ritenuta dinamica del sinistro – ritiene il tribunale che la dinamica del sinistro per cui è causa, avvenuto in data 20.4.2010 alle ore 19.50 circa, in località Lu Pireddu del Comune di
Arzachena, sulla S.P. 13, possa ricostruirsi nel seguente modo:
il veicolo Peugeot 20 targato CM 236 CA condotto da mentre percorreva CP_2
a velocità moderata la SP 13, in direzione Cannigione, prima di affrontare una curva destrorsa e pur rimanendo all'interno della propria corsia di marcia, veniva violentemente urtato nella parte anteriore sinistra dalla RO IN condotta da Per effetto del detto Parte_5
(primo) impatto, perdeva il controllo del proprio veicolo ed andava CP_2
successivamente a collidere, nella opposta di corsia di marcia, con il veicolo PE ST targato
DG 942 WT condotto da proveniente dal medesimo senso di marcia Parte_1 dell' e marciante dietro di lui. Pt_5
Tale ricostruzione dei fatti questo Tribunale ritiene di fondare sui seguenti elementi probatori.
In primo luogo, il teste – carabiniere intervenuto al momento del sinistro e Testimone_1
che eseguì i conseguenti rilievi – dopo aver confermato le circostanze (incontestate) sopra indicate, ha dichiarato che l'autovettura condotta da , giunta in prossimità di una curva, CP_2
era stata urtata dall'autovettura RO IN condotta da precisando che “l'urto Pt_5
non è avvenuto frontalmente, ma, se non ricordo male, la Peugeot condotta da urtava la CP_2
4 nella parte laterale sinistra….sono sicuro che l'urto non è stato frontale”. Pt_6
In secondo luogo, il teste (trasportato sul veicolo di ) ha dichiarato Parte_4 CP_2
quanto segue: “l'autovettura della subì due scontri, precisamene il primo con il CP_2
furgone del sig. e successivamente un frontale con l'autovettura del sig. Parte_5 [...]
Preciso che l'autovettura condotta dalla aveva direzione da Arzachena a Per_2 CP_2
Cannigione. Il primo urto è avvenuto all'uscita della curva posta subito dopo il bivio di Baia
Sardinia con la RO condotta da che veniva da Cannigione verso Arzachena. Parte_5
Ricordo che l'urto è avvenuto nella corsia della poiché il furgone ha parzialmente invaso CP_2
la stessa. Dopo l'urto la vettura condotta dalla ha proseguito in linea retta andando ad CP_2
urtare il veicolo condotto dal , che sopraggiungeva con direzione da Persona_2
Cannigione ad Arzachena…(…) l'urto è avvenuto nella corsia della (…) vi è stato un Pt_7 secondo urto con la PE ST che sopraggiungeva nella corsia opposta” (v. verbale dell'udienza del 6.7.2017)
Non sono risultate utili, ai fini che ci occupano, le deposizioni dei testi
[...]
e (trasportati sul veicolo di , i quali hanno ha Parte_3 Persona_1 CP_2
dichiarato di non ricordare nulla della dinamica del sinistro) e della teste Parte_2
(trasportata sul veicolo di la quale nulla di utile ha offerto in punto di Parte_1
cinematica del sinistro).
Anche – benchè rimasta contumace nel presente giudizio – ha fatto sentire CP_2
la sua voce in sede di interrogatorio formale a cui non si è sottratta (v. verbale udienza del
02.10.2012). Nell'occasione la conducente della Peugeot 20 ha ammesso di aver invaso l'opposta corsia opposta di marcia e di aver urtato la vettura del ma ha precisato di Parte_1
averlo fatto a causa del precedente urto subito dal veicolo condotto da che Parte_5
aveva invaso la sua corsia di marcia e aveva danneggiato irrimediabilmente il proprio veicolo
(“...mi aveva danneggiato il semiasse anteriore sinistro rendendo ingovernabile la mia auto...”).
Sempre nell'ottica della corretta ricostruzione della dinamica dei fatti, ritiene questo
Tribunale, in applicazione del principio del libero convincimento ai sensi dell'art. 116 c.p.c., di attribuire il giusto valore anche alle deposizioni rese nel processo penale celebratosi in sede penale innanzi al Giudice di Pace di La Maddalena e conclusosi con sentenza n. 41/2015 del
24.4.2015, poi integralmente riformata con sentenza di appello n. 4/2017 del 20.3.2017 del
Tribunale monocratico di Tempio Pausania, prodotta da Controparte_1
all'udienza del 6.7.2017.
Nel ricostruire la dinamica del sinistro per cui è causa, il giudice penale ha richiamato la testimonianza del Maresciallo dalla quale è emerso: a) che l'incidente è Testimone_2
5 avvenuto prima della semicurva destrorsa secondo la prospettiva di marcia della e, a CP_2
contrario, dopo che l aveva già percorso la curva nell'opposto senso di marcia (“il Pt_5 punto dell'urto è sicuramente prima della curva”; b) che la macchina dell al Pt_5 momento del sinistro, montasse pneumatici alquanto consumati (“le gomme piuttosto lisce”).
Circostanza, quest'ultima, posta dal giudice penale in stretto collegamento eziologico con la perdita di controllo del veicolo da parte dell medesimo che, dunque, invase la corsia Pt_5
di marcia occupata in quel momento dal veicolo di , proveniente dall'opposto senso di CP_2
marcia, ed a fondamento del giudizio assolutorio dell'imputata per il reato di CP_2
lesioni stradali colpose ex art. 590, comma 3, c.p. (v. sentenza n. 4/2017 del 20.3.2017).
Questi essendo gli elementi fattuali emergenti all'esito della lunga istruttoria compiuta, si rivelano del tutto inattendibili le considerazioni offerte da all'udienza del Parte_5
23.4.2015 nella quale lo stesso ha descritto una dinamica del tutto distonica rispetto a quanto emerso ed acquisito agli atti. L'ulteriore circostanza che proprio l conducesse il Pt_5
veicolo che, come questo tribunale ritiene, ha innescato la carambola tra i veicoli coinvolti nel sinistro, convince in maniera definitiva della non genuinità delle relative dichiarazioni.
Questi essendo i fatti nella loro esatta ricostruzione e, per effetto di essi, la ricostruzione della dinamica del sinistro stradale per cui è causa, e passando al profilo strettamente giuridico, occorre inevitabilmente richiamare l'art. 2054 c.c. a mente del quale “
1. Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
2. Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli (…)”.
Orbene, non occorre un eccessivo sforzo motivazionale per dare conto del fatto che la presunzione di responsabilità prevista nel primo comma dell'articolo ora richiamato “sorge a carico del conducente sempre che sia stato accertato il nesso di causalità tra la circolazione di un veicolo e la condotta del conducente dello stesso e il danno all'altro veicolo” (v. ex multis,
Cass. Civ., sez, 3, 27.2.2020 Ord. n. 5433).
In altre chiare parole, la presunzione di responsabilità gravante sul conducente del veicolo danneggiante (nel caso di specie, su in caso di sinistro stradale con danni CP_2
materiali a terzi (nel caso di specie, a , richiede imprescindibilmente che Parte_1
esista un nesso di causalità fra l'atto necessitato e l'evento dannoso, cioè che il danno sia conseguenza immediata e diretta della condotta nel caso dall'agente mantenuta.
In assenza di prova certa del nesso di causalità tra condotta ed evento, non vi è spazio né alla presunzione di corresponsabilità di cui al comma 2 dell'art. 2054 c.c., né, appunto, alla
6 presunzione di responsabilità esclusiva di cui al comma 1 della medesima norma.
Nel caso di specie, accanto ed oltre alla carenza di elementi – che era onere dalla parte attrice, ai sensi dell'art. 2697 c.c.) fornire al tribunale – deponenti per la commissione da parte di di infrazioni al codice della strada, che avrebbero certamente potuto influenzare CP_2
la decisione del giudicante, può ritenersi in modo tranquillizzante acclarato che, prima di andare a collidere frontalmente con l'PE ST condotta da il veicolo Peugeot 20 Parte_1
condotto da venne violentemente colpito nella parte anteriore sinistra dal CP_2
veicolo RO IN condotto da Parte_5
L'impatto in questione fu talmente violento che, come confermato dai testi escussi, cagionò gravi lesioni personali a tre dei quattro occupanti del veicolo Peugeot 20, tra cui proprio che, come dalla stessa ammesso in sede di interrogatorio formale, perse CP_2
immediatamente i sensi per effetto del terribile contraccolpo.
A causa di tale impatto – risultato eziologicamente riconducibile alla imprudente condotta di che, verosimilmente a causa delle gomme lise, perse il controllo del proprio Parte_5
veicolo, invase la opposta corsia di marcia e collise con il veicolo Peugeot 20 condotto da proveniente dall'opposto senso di marcia – il veicolo condotto da CP_2 CP_2
ingovernabile sia per il provocato stato di incoscienza della conducente sia per i gravi
[...]
danni riportati dal veicolo (al semiasse, secondo quanto dichiarato dalla ), ha proseguito CP_2
per inerzia la sua corsa, invadendo l'opposto senso di marcia e andando a collidere da ultimo col veicolo PE ST dell'odierno attore Parte_1
Per tutto quanto sopra, chi scrive è del parere che, in mancanza di ulteriori inequivoci elementi, nessun addebito di responsabilità sia dato formulare nei confronti di CP_2
per il sinistro stradale occorso in Arzachena il 20.4.2010 tra il veicolo Peugeot 20 targato DV
203 AG condotto da quest'ultima e il veicolo PE ST targato DG 942 WT condotto da ravvisandosi al più responsabilità per entrambi i sinistri (quello tra il Parte_1
veicolo RO IN e il veicolo Peugeot 20 e quello tra il veicolo Peugeot 20 e il veicolo
PE ST) a carico del solo Parte_5
Le domande formulate dalla parte attrice vanno, pertanto, respinte.
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate in base al d.m.
55/2014 applicando lo scaglione delle cause di valore fino a Euro 26.000 con parametri medi per tutte le fasi, addossando le stesse agli eredi di intervenuti ex art. 110 c.p.c. e Parte_1
costituitisi nel presente giudizio. Vanno, infine, compensate le spese di lite tra i detti attori intervenuti e rimasta contumace. CP_2
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- RIGETTA le domande formulate da e da Controparte_3 CP_4
, nella loro qualità di eredi di;
[...] Parte_1
- CONDANNA e , in solido tra loro, Controparte_3 Controparte_4
alla rifusione in favore di delle spese processuali che si Controparte_1
liquidano in euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a., come per legge.
- COMPENSA le spese di lite tra gli attori e CP_2
Così deciso in Tempio Pausania il 31.7.2024
Il Giudice
Dr. Claudio Cozzella
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