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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 07/07/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4505/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio ZECCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a San Pietro in Casale (BO), via Galliera Sud, n. 73/A, con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 giugno 2025. Il PM ha concluso “Visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 31 marzo 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 giugno 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Vergato il 19 dicembre 2015. Dall'unione sono nati il 6 settembre 2014, il 30 agosto 2013, e Per_1 Per_2
il 13 maggio 2023. Per_3
pagina 1 di 5 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Mazara del Vallo (TP) l'11 agosto 1992, e nata a [...] il 20 Parte_2 dicembre 1993, unitisi in matrimonio a Vergato il 19 dicembre 2015, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 14 p. 1 anno 2015; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto accade;
2) prende atto che il signor si è impegnato a trasferire la propria residenza Pt_1 presso l'immobile ACER di via Emilia 205/B, Anzola dell'Emilia (BO), ove è attualmente domiciliato, fino a che non avrà reperito un altro alloggio;
3) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune Per_1 Per_2 Per_3 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
4) colloca i figli con la madre presso l'abitazione dei nonni materni in via G. Zanichelli n. 3 a Spilamberto (MO); 4) dispone che il padre possa vedere e Per_1 Per_2 Per_3
- a week-end alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica alle 20,00;
- nelle settimane con week end di competenza paterna un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle 20,00; nelle altre tre pomeriggi dall'uscita da scuola fino alle 19,00;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
pagina 2 di 5 - in estate due settimane anche non consecutive da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- in occasione delle ulteriori festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) prende atto che i genitori hanno concordato di poter derogare alle condizioni di cui sopra, in base alle esigenze ed agli impegni propri e dei minori;
6) prende atto che le parti si impegnano a mantenere una serena e proficua comunicazione nell'interesse dei figli e a che venga valorizzata la reciproca figura genitoriale, omettendo pertanto ogni forma di svilimento concreto dell'altro genitore attraverso espressioni verbali deleterie volte a generare disamore e così minando la serenità dei bambini;
7) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori, versando alla madre la somma mensile di 600,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) a decorrere dalla data della domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 5 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. Purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
9) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico, attualmente accreditato sul conto corrente del signor , sarà percepito integralmente Parte_1 dalla signora Pt_2
10) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che le detrazioni fiscali per i figli saranno percepite al 50% ciascuno qualora entrambi dovessero reperire un lavoro;
se invece solo uno dei due dovesse trovare lavoro, le detrazioni spetteranno solo a questo nella misura del 100%;
11) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita con mezzi adeguati e che, pertanto, rinunciano a pretendere l'uno dall'altro somme e/o assegni periodici a titolo di mantenimento personale;
12) prende atto che le parti si obbligano sin da ora a prestarsi al compimento di qualsiasi formalità eventualmente necessaria per il rilascio ciascuno a favore dell'altro e dei minori, del passaporto o della carta d'identità valevole per l'espatrio, autorizzando e concordando anche l'eventuale espatrio per gite scolastiche, o con parenti prossimi;
13) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pagina 4 di 5 pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] l'[...] (C.F.: Parte_1
C.F._1
e
nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Fabrizio ZECCA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a San Pietro in Casale (BO), via Galliera Sud, n. 73/A, con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 giugno 2025. Il PM ha concluso “Visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta di separazione proposta con ricorso depositato il 31 marzo 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 giugno 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Vergato il 19 dicembre 2015. Dall'unione sono nati il 6 settembre 2014, il 30 agosto 2013, e Per_1 Per_2
il 13 maggio 2023. Per_3
pagina 1 di 5 La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Il P.M. è intervenuto. Come da concorde richiesta delle parti, le spese di lite devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi , nato Parte_1
a Mazara del Vallo (TP) l'11 agosto 1992, e nata a [...] il 20 Parte_2 dicembre 1993, unitisi in matrimonio a Vergato il 19 dicembre 2015, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 14 p. 1 anno 2015; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto accade;
2) prende atto che il signor si è impegnato a trasferire la propria residenza Pt_1 presso l'immobile ACER di via Emilia 205/B, Anzola dell'Emilia (BO), ove è attualmente domiciliato, fino a che non avrà reperito un altro alloggio;
3) affida e a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune Per_1 Per_2 Per_3 accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni degli stessi. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i minori si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa;
4) colloca i figli con la madre presso l'abitazione dei nonni materni in via G. Zanichelli n. 3 a Spilamberto (MO); 4) dispone che il padre possa vedere e Per_1 Per_2 Per_3
- a week-end alternati dall'uscita da scuola del venerdì sino alla domenica alle 20,00;
- nelle settimane con week end di competenza paterna un pomeriggio a settimana dall'uscita da scuola sino alle 20,00; nelle altre tre pomeriggi dall'uscita da scuola fino alle 19,00;
- nelle vacanze natalizie ad anni alterni dal 23 al 29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
- nel periodo pasquale alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo;
pagina 2 di 5 - in estate due settimane anche non consecutive da stabilirsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- in occasione delle ulteriori festività e per il giorno del compleanno dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
5) prende atto che i genitori hanno concordato di poter derogare alle condizioni di cui sopra, in base alle esigenze ed agli impegni propri e dei minori;
6) prende atto che le parti si impegnano a mantenere una serena e proficua comunicazione nell'interesse dei figli e a che venga valorizzata la reciproca figura genitoriale, omettendo pertanto ogni forma di svilimento concreto dell'altro genitore attraverso espressioni verbali deleterie volte a generare disamore e così minando la serenità dei bambini;
7) con decorso dalla domanda pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento ordinario dei minori, versando alla madre la somma mensile di 600,00 euro, da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, mensa scolastica, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
8) a decorrere dalla data della domanda dispone che i genitori si facciano carico del 50% ciascuno delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 5 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie. Purché previamente concordate e debitamente documentate dalla madre. Nello specifico: libri scolastici e altri strumenti di studio;
apparecchi per la salute, mensa scolastica e trasporto scolastico, attività ludico-sportive, visite mediche specialistiche o comunque non coperte dal SSN;
9) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico, attualmente accreditato sul conto corrente del signor , sarà percepito integralmente Parte_1 dalla signora Pt_2
10) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che le detrazioni fiscali per i figli saranno percepite al 50% ciascuno qualora entrambi dovessero reperire un lavoro;
se invece solo uno dei due dovesse trovare lavoro, le detrazioni spetteranno solo a questo nella misura del 100%;
11) prende atto che i coniugi hanno dichiarato di essere entrambi in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita con mezzi adeguati e che, pertanto, rinunciano a pretendere l'uno dall'altro somme e/o assegni periodici a titolo di mantenimento personale;
12) prende atto che le parti si obbligano sin da ora a prestarsi al compimento di qualsiasi formalità eventualmente necessaria per il rilascio ciascuno a favore dell'altro e dei minori, del passaporto o della carta d'identità valevole per l'espatrio, autorizzando e concordando anche l'eventuale espatrio per gite scolastiche, o con parenti prossimi;
13) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pagina 4 di 5 pertanto, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 25 giugno 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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