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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 15/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Giorgia Marcatajo, all'esito della trattazione scritta del procedimento ex art 127 ter c.p.c., lette le note sostitutive di udienza depositate dalla parte ricorrente nel rispetto del termine indicato, ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa iscritta al n. 969/2023 R.G. in materia di lavoro promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Pia Pagano ed Parte_1
elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alia in C.da Chianchitelle s.n., giusta procura in atti
- ricorrente -
contro
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
- resistente contumace -
OGGETTO: ripetizione di indebito
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.03.2023, la parte ricorrente indicata in epigrafe, dopo aver premesso che l' con nota del 09.02.2023, aveva chiesto la ripetizione della CP_1
somma di €. 2.141,25 - indebitamente erogata sul trattamento pensionistico cat. AS n. 04048493, per il periodo dal 01.05.2021 al 31.01.2023, in quanto “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante. È stata corrisposta la maggiorazione sociale o l'aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge”-, eccepiva il difetto di motivazione del provvedimento impugnato e l'irripetibilità dei crediti oggetto di causa, trattandosi di somme percepite in buona fede dall'accipiens.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la parte convenuta, sebbene regolarmente citata, non si costituiva in giudizio, sicché va dichiarata contumace.
La causa, istruita documentalmente, a seguito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., è stata decisa all'esito della scadenza del termine del 14.01.2025 per il deposito di note.
*** ** ***
Il ricorso è fondato.
Assume carattere assorbente, invero, il motivo fondato sulla disciplina che esclude la possibilità del recupero dell'indebito pensionistico, a meno che non si accerti (con onere a carico dell' che agisce per il recupero) il dolo del pensionato medesimo. CP_1
L'art. 13 della legga n. 412/1991, applicabile al caso di specie, prevede, infatti, che:
“1. Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. L'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite. 2.
L' procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei pensionati CP_1
incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro
l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza. 3.
L'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto-legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitata a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni”.
Nel caso di specie, l' , contumace, non ha in alcun modo fornito la prova – com'era CP_1
suo onere – che le somme trattenute a titolo di ripetizione di indebito fossero state dolosamente percepite dal beneficiario, sicché ne va dichiarata l'irripetibilità.
In applicazione dell'art. 13, l. n. 412/91, pertanto, l'azione di recupero dell' nei CP_1
confronti della parte ricorrente deve reputarsi illegittima.
Ne deriva, quindi, che non è tenuto a restituire la somma Parte_1
complessiva di € 2.141,25 erogata sul trattamento pensionistico cat. AS n. 04048493, per il periodo dal 01.05.2021 al 31.01.2023, di cui era titolare e, per l'effetto, l' CP_1
deve essere condannato alla restituzione delle somme eventualmente trattenute a tale titolo, oltre interessi come per legge.
Le spese seguono la soccombenza dell e si liquidano come in dispositivo, con CP_1
distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Termini Imerese, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, nella contumacia dell' qui dichiarata: CP_1
- dichiara che non è tenuto a restituire la somma Parte_1
complessiva di € 2.141,25 erogata sul trattamento pensionistico cat. AS n.
04048493, per il periodo dal 01.05.2021 al 31.01.2023, di cui era titolare e, per l'effetto, condanna l alla restituzione delle somme trattenute a tale titolo, CP_1
oltre interessi come per legge;
- condanna l' a rifondere al ricorrente le spese del giudizio che CP_1
liquida in complessivi € 1.400,00, oltre rimborso spese forfetario, I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso, il 14.03.2025
IL GIUDICE
Giorgia Marcatajo