Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/03/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4825/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Cristiana Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4825 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 03.12.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: , elettivamente domiciliato come Parte_1 C.F._1 in atti presso lo studio dell'avv. Alfonso Oliva, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, c.f.: elettivamente domiciliata come in CP_1 C.F._2 atti presso lo studio dell'avv. stabilito Rosa Bosco, che agisce di intesa con l'avv.
Raffaella Moio e che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 03.12.2024 i procuratori costituiti hanno chiesto di pronunciarsi la separazione senza null'altro a pretendere come da accordo depositato in data
02.12.2024.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 12.06.2024, , Parte_1 in atti generalizzato, premesso di aver contratto matrimonio in Aversa (CE) il
14.07.2023 con , e precisando che dalla loro unione non erano nati CP_1 figli, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
Con decreto depositato in data 19.06.2024 il giudice delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 03.12.2024, disponendo che entrambe le parti provvedessero a fornire le indicazioni previste, dagli articoli 167
e 473-bis.12, onerandole, tra l'altro, di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare. si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione CP_1 depositata in data 02.12.2024, a mezzo della quale chiedeva pronunciarsi la separazione personale alle condizioni di cui all'accordo allegato alla comparsa.
All'udienza di comparizione tenutasi in data 03.12.2024 le parti ribadivano la volontà di separarsi senza null'altro a pretendere come da accordo depositato in data 02.12.2024 ed il relatore riservava la causa al collegio per la decisione, sul visto del P.M. che ha espresso parere favorevole.
La causa veniva poi rimessa sul ruolo per mancanza dell'estratto di matrimonio e rinviata all'udienza del 11.3.25 svoltasi nelle forme della trattazione scritta.
Acquisita la documentazione richiesta la causa veniva rimessa in decisione al
2 collegio.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
La declaratoria di separazione va resa ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c., non avendo le parti formulato domanda di addebito.
I coniugi non hanno chiesto di recepire accordi accessori, avendo dichiarato in sede di udienza di comparizione di volersi separare senza null'altro pretendere come da accordo allegato alla comparsa di costituzione di parte resistente depositata in data 02.12.2024.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: ) e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f.: ; C.F._2
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (CE) (Atto n. 75, Parte
2, Serie A, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2023) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
c) compensa le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Aversa in camera di consiglio del 18.3.25
Il giudice estensore
Dott.ssa Cristiana Satta
Il Presidente
3 Dott.ssa Alessandra Tabarro
4