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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/05/2025, n. 3095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3095 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SETTIMA SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2278 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno
16.04.2025, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 avvocato che si difende in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c.; elettivamente domiciliato anche presso il proprio indirizzo telematico- APPELLANTE-
E
(c.f. ) - APPELLATA-CONTUMACE- CP_1 C.F._2
OGGETTO: appello di nei confronti di , contro la Parte_1 CP_1
sentenza n. 4939/2024, emessa dal Tribunale di Roma, in data 18.03.2024, a definizione del giudizio recante n.r.g. 50997/2022, introdotto da nei confronti Parte_1
di e risarcimento danno- Controparte_2
IN FATTO E IN DIRITTO
, con ricorso depositato ai sensi dell'art. 1168 c.c. e dell'art. 703 c.p.c. CP_1
chiede, nei confronti di e , la reintegra nel Parte_1 Parte_2
possesso dell'appartamento in Roma, via Vincenzo Ussani 55.
A sostegno della domanda cautelare, allega.
r.g. n.
1 - Immessa, in data 01.11.2019, da , titolare del diritto di Parte_2
usufrutto, nel possesso dell'immobile, di averlo posseduto in maniera continuativa e indisturbata, fissandovi la propria abitazione e corrispondendo, mensilmente, la somma di euro 1.000,00, nonostante la mancata formalizzazione del rapporto di locazione.
- Il proprio compagno ha intavolato trattative per l'acquisto dell'immobile.
- Ipotizzando lavori di ristrutturazione dell'immobile all'esito della firma del preliminare di compravendita, alla fine del marzo 2021, di aver iniziato a sgomberare l'immobile.
- Le trattative per l'acquisto dell'immobile non sono andate a buon fine.
- Il 15.04.2021, nel rientrare nella abitazione per prelevare alcuni beni personali ancora presenti nell'immobile, di aver rilevato segni di un tentativo di forzatura della serratura del portoncino d'ingresso, quindi il giorno successivo, temendo l'esposizione dell'immobile ad intrusioni, di aver commissionato la riparazione della serratura ad un fabbro, che ha accertato essersi trattato di un tentativo di sostituzione della serratura.
- Ipotizzando che il tentativo di sostituzione della serratura dovesse essere ricondotto al ormai evidentemente contrario alla regolarizzazione Parte_1
del contratto di locazione, il 16.04.2021 lo diffida ad astenersi dalla turbativa del possesso, ma rientrata presso la abitazione, vi rinviene le forze dell'ordine, intervenute a seguito di una denuncia presentata dai circa la Parte_1
presenza di ladri all'interno dell'immobile e in tale occasione gli agenti, verificata la proprietà dell'immobile, non tenendo conto del fatto che la CP_1
fosse in possesso delle chiavi di accesso all'appartamento e allegava di essere vittima di uno spoglio, consentivano ai la sostituzione della Parte_1
serratura d'ingresso.
e si costituiscono e oppongono la Parte_1 Parte_2
inammissibilità della domanda cautelare, essendo intervenuta, il successivo
18.10.2021, la vendita, a terzi, dell'immobile; in particolare, Parte_1
in quanto titolare della sola nuda proprietà del bene, oppone di non
[...]
essere legittimato passivo rispetto alla domanda di restituzione dell'immobile e difese analoghe sono articolate da . Controparte_3
- Con ordinanza riservata in data 15.04.2022, il giudizio iscritto al n.r.g.
69.751/2022, viene definito come di seguito:
r.g. n. 2 << A) accerta l'avvenuto spoglio ad opera dei resistenti della detenzione qualificata della ricorrente sull' appartamento oggetto del ricorso, sito in
Roma, alla via Vincenzo Ussani 55, e la non reiterabilità della suddetta detenzione pregressa a causa dell'atto traslativo dell'appartamento medesimo posto in essere dai resistenti Sig.ri e Parte_2 [...]
B) condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese Parte_1
processuali della ricorrente, liquidati in euro 286,00 per costi di iscrizione ed in euro 2000,00 , oltre spese generali, Iva e C.A. , per compensi di difesa>>.
L'ordinanza è reclamata, separatamente, da e da Parte_1
insieme a . Parte_2 Controparte_3
- allega la mancanza di prova adeguata della detenzione Parte_1
qualificata dell'immobile oggetto di causa, in mancanza di un contratto di locazione scritto o registrato;
secondo il reclamante il giudice avrebbe operato una scissione tra il mero accertamento dello spoglio e la domanda di reintegra del possesso, e dopo aver ritenuto inammissibile la domanda di reintegra nel possesso, unitamente alla domanda risarcitoria, emette una pronuncia di mero accertamento dello spoglio, con conseguente ipotesi di soccombenza reciproca ai fini della regolamentazione delle spese che devono essere compensate.
- e allegano la violazione del principio Controparte_3 Parte_2
del ne bis idem; che non era legittimato a resistere in Parte_2
giudizio, in quanto non titolare del lato passivo del rapporto, al pari di
, anch'ella priva di relazione giuridica con l'immobile. Controparte_3
- , costituitasi nel giudizio di reclamo, oppone di aver posseduto in CP_1
maniera legittima e indisturbata l'immobile, del quale ha subito lo spoglio violento e clandestino da parte di tutti i reclamanti come accertato con l'ordinanza reclamata.
Il giudizio di reclamo è definito come di seguito con ordinanza in data 11 luglio 2022:
<< (…) 1) Accoglie il reclamo proposto da e Parte_2 [...]
rigetta la domanda avanzata nei loro confronti;
2) respinge il CP_3
reclamo proposto da 3) condanna Parte_1 CP_1
pagamento in favore di e delle spese della Pt_2 Controparte_3
doppia fase che liquida in euro 2000,00 per compensi per la fase sommaria di prime cure ed euro 2000 per compensi per la fase di reclamo;
4) condanna
r.g. n. 3 al pagamento in favore di delle spese del Parte_1 CP_1 reclamo che liquida in euro 2000,00 per compensi, con distrazione”.
- All'esito del giudizio cautelare, , introduce la fase di merito;
Parte_1
conviene in giudizio, dinanzi al tribunale di Roma, e rassegna CP_1 le seguenti conclusioni:<< (…) L'originaria inammissibilità del cautelare posto in essere dalla sig.ra : a) perché l'immobile oggetto dello spoglio CP_1
è stato esitato a terzi prima dell'inizio del giudizio possessorio e a tali attività dispositiva non è seguita l'estinzione della domanda da parte della convenuta ai terzi subacquirenti e ciò conformemente all'art. 1169 c.c.; b) per carenza di legittimazione attiva della convenuta dal momento che quest'ultima non era titolare di alcun valido contratto di locazione opponibile al concludente;
c) rigettare nel merito la domanda risarcitoria svolta dalla convenuta in danno del concludente perché la stessa risulta sfornita di prova ex art. 2697 c.c. Con rimodulazione delle spese della fase cautelare di merito in favore del concludente. Spese rifuse”.
- Si costituisce eccepisce l'inammissibilità la improcedibilità e la CP_1
infondatezza delle domande di controparte, rassegnando le seguenti conclusioni: << (…) “I. In via preliminare ed assorbente dichiarare
l'avversario “atto di citazione per la prosecuzione del giudizio di merito ex art. 703, comma 4 c.p.c.” inammissibile e/o improcedibile per carenza dei presupposti e requisisti di legge II. In via subordinata e nel merito, accertata
l'esistenza della detenzione qualificata, respingere la domanda avversaria per infondatezza e/o difetto dei presupposti di legge e, comunque, per mancanza della prova. III. In via riconvenzionale, dichiarare l'attore responsabile dei fatti di cui al presente contenzioso e, per l'effetto, condannarlo a pagare alla convenuta: - a titolo di danno di risarcimento danni per l'avvenuto spoglio, patrimoniali e non, subiti e subendi, la somma complessiva di € 25.000,00 o della maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo per i motivi tutti meglio dedotti nel corpo del presente atto;
- a titolo di rimborso delle spese sostenute,
l'importo complessivo di € 594,00; IV. In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di aggiungere, integrare, modificare, precisare e di formulare istanze anche istruttorie nonché di produrre documenti nei modi e nei termini stabiliti
r.g. n. 4 dalla legge anche in relazione al comportamento processuale di controparte;
V. Con vittoria di spese e compensi oltre rimborso di spese generali, IVA e
CAP da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. Riserva
l'articolazione dei mezzi di prova all'esito delle eventuali difese avversarie”.
La sentenza impugnata definisce, come di seguito, la controversia:
<< -rigetta la domanda di parte attrice, -conferma l'intervenuto spoglio in danno della
convenuta; -condanna al pagamento della somma di euro Parte_1
10.000, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo;
- Condanna a rimborsare alla parte convenuta le Parte_1 spese di lite, che si liquidano in € 4.000 oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
- L'allegazione del in punto di inammissibilità del giudizio cautelare Parte_1
introdotto dalla per essere stato, l'immobile oggetto della domanda di CP_1
spoglio, trasferito a terzi prima dell'inizio del giudizio cautelare, non ha pregio in quanto l'articolo 1169c.c. non prevede l'estinzione della domanda a seguito della cessione dell'immobile a terzi.
- L'allegazione del in punto di carenza di legittimazione attiva della Parte_1
per mancanza di un valido contratto di locazione opponibile non ha CP_1
pregio: la stipula del contratto in forma verbale e la connessa mancata registrazione è causa di nullità del contratto, in quanto tale azionabile dal solo conduttore e non dal locatore (cfr. Cass. 9475/2021), con la conseguenza che la mancanza di forma scritta del contratto di locazione ben può essere opposta dalla con conseguente configurabilità di una detenzione qualificata CP_1
dell'immobile in capo alla stessa.
- L'allegazione del per il rigetto della domanda risarcitoria proposta Parte_1
dalla convenuta non è rituale: la domanda è introdotta prima che la CP_1
abbia proposto, nel presente giudizio, la domanda riconvenzionale di risarcimento, mentre la fase cautelare non contempla la possibilità di introdurre domanda risarcitoria.
- La domanda riconvenzionale di accertamento della responsabilità dei fatti di causa in capo al e condanna al risarcimento dei danni, Parte_1
patrimoniali e non patrimoniali, conseguiti all'avvenuto spoglio è fondata: la detenzione qualificata dell'immobile è accertata;
lo spoglio è accertato;
i danni conseguiti ammontano a euro 10.000,00.
r.g. n. 5 Con l'atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni: << Parte_1 acclarare (…) la originaria inammissibilità del cautelare posto in essere dalla sig.ra a) perché l'immobile oggetto dello spoglio è stato CP_1
esitato a terzi prima del giudizio possessorio e a tale attività a dispositiva non
è seguita l'estinzione la domanda da parte della convenuta ai terzi subacquirenti e ciò conformemente all'art. 1169 c.c.; b) per carenza di legittimazione attiva della convenuta dal momento che quest'ultima non era titolare di alcun valido contratto di locazione opponibile al concludente;
c) rigettare nel merito la domanda risarcitoria svolta dalla convenuta in danno del concludente poiché la stessa risulta sfornita di prova ex art. 2697 c.c. Con rimodulazione delle spese della fase cautelare di merito in favore del concludente. Spese rifuse”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, i seguenti motivi di appello
1) Rubricato:” VIOLAZIONE degli artt. 100.112.115 e 116 c.p.c.; artt.2697.
1168 e 1175 c.c. OMESSA VALUTAZIONE DI UNA CIRCOSTANZA
DETERMINANTE”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui accerta, in capo alla la detenzione qualificata dell'immobile e CP_1
l'intervenuto spoglio, in data 16.04.2021, ad opera dell'appellante, omettendo di valutare le dichiarazioni rese, dalla stessa ai CP_1 verbalizzanti, ammissive del volontario allontanamento dall'immobile, per trasferirsi in altra abitazione.
2) Rubricato:” Valutazione e falsa applicazione degli artt.100, 112 cpc e
1169 c.c.”. L'appellante lamenta vizio di omessa pronuncia sull'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso possessorio fondata sulla circostanza che il 18.10.2021, la proprietà dell'immobile è stata trasferita a terzi. Alla inammissibilità della domanda cautelare di spoglio, l'appellante riconduce l'infondatezza della domanda risarcitoria che, in ogni caso la non ha dimostrato nel suo ammontare, censurando di genericità CP_1
l'accertamento e la liquidazione in sentenza.
è rimasta contumace. CP_1
L'appello è fondato nei limiti di cui di seguito.
Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, , in Parte_1 quanto titolare della sola nuda proprietà dell'immobile oggetto di causa, sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda r.g. n. 6 possessoria, per la impossibilità di dar seguito ad un ordine di reintegra, della nella detenzione dell'immobile; allega, altresì, la inammissibilità del CP_1 giudizio cautelare, perché la proprietà dell'immobile era stata trasferita, a terzi, prima dell'inizio del giudizio possessorio;
la infondatezza della domanda della in mancanza di un contratto di locazione valido;
la infondatezza CP_1
della domanda della che diversamente da quanto sostenuto nel CP_1 giudizio cautelare, si era introdotta, invito domino, nell'appartamento, cambiandone le serrature di accesso, come emerge dal verbale di intervento della Polizia di Stato sui luoghi di causa.
La sentenza affronta la questione della avvenuta vendita dell'immobile a terzi, che accerta essere intervenuta solo successivamente all'epoca dell'azionato spoglio e, come tale, irrilevante ai fini del decidere.
La sentenza motiva sulla non configurabilità dell'estinzione della domanda cautelare a seguito della cessione degli immobili a terzi, richiamando a sostegno principi specifici enunciati dalla Cassazione in ordine alla perdita di disponibilità del bene per avvenuta alienazione a terzi, nonché sulla irrilevanza del successivo trasferimento della proprietà, nel giudizio di reintegrazione del possesso, che mantiene la propria ragion d'essere quantomeno allo scopo, accessorio e consequenziale, di legittimare la successiva richiesta di risarcimento del danno.
Il punto di decisione è oggetto delle censure sub 2) che, riguardando questione di proponibilità della domanda cautelare e vengono esaminate per prime in quanto precedono, logicamente, le questioni poste, con il motivo di appello sub 1), che verte anche sulla infondatezza della domanda.
Le censure sub 2) difettano di specificità e in parte sono disattese dalla stessa prospettazione dell'appellante, il quale, nella rappresentazione dei fatti, richiama l'atto a rogito del notaio di Roma con il quale, in data CP_4
18.10.2021, la proprietà dell'immobile è stata trasferita a terzi.
La circostanza della vendita dell'immobile in epoca successiva ai fatti posti a sostegno della domanda cautelare era già allegata ed emersa nel corso del giudizio cautelare, e l'appellante non articola specifiche censure rispetto al principio di diritto enunciato in sentenza per il quale tale vendita non assume rilievo ai fini dell'interesse alla decisione ( a monte della introduzione del giudizio o anche nel corso del giudizio stesso), con la conseguenza che, sul r.g. n. 7 punto, l'appello non coglie nel segno.
La cesura sub 1) è meritevole di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
L'esercizio dell'azione possessoria, pur tendendo essenzialmente al recupero dell'oggetto dello spoglio reso impossibile dal trasferimento successivo della proprietà dell'immobile, implica pur sempre una domanda di dichiarazione di illegittimità del comportamento della parte, con la conseguenza che lo spogliato mantiene un interesse alla dichiarazione di illegittimità del comportamento dello spogliante, nel giudizio possessorio, quanto meno al fine della regolamentazione delle spese di lite.
Passando all'esame delle censure che riguardano l'accertamento dei presupposti dello spoglio.
Il giudizio di merito possessorio, quanto ad oggetto ed istruttoria, si svolge secondo le norme del processo ordinario di cognizione e non è vincolato alle difese svolte nel giudizio cautelare.
Con l'atto introduttivo del primo grado di giudizio, il allega, al Parte_1 fine della valutazione della domanda di accertamento dell'avvenuto spoglio e della domanda risarcitoria, che è stata la convenuta ad introdursi, invito domino, nell'appartamento attoreo cambiando le serrature della porta di accesso e che egli, avendo avuto contezza di tale attività della si è CP_1 limitato a ripristinare, in capo all'usufruttuario, il possesso dell'immobile, richiamando il verbale di intervento della Polizia di Stato in data 16.04.2021, prodotto con le memorie istruttorie.
La sentenza impugnata, nel valutare le allegazioni difensive del Parte_1
sulla mancanza dello spoglio, non esamina il richiamato verbale di intervento della Polizia di Stato, sui luoghi di causa, in data 16.04.2021, prodotto
(ripetesi, solo nel giudizio di merito) con le memorie depositate ai sensi dell'articolo 183, VI comma c.p.c. n. 2 e le dichiarazioni della ON riportate nel verbale di accertamento della Polizia di Stato datato 16.04.2021, si ritiene che confermano la prospettazione del nel presente giudizio di Parte_1
merito.
La infatti, dichiara ai verbalizzanti di aver alloggiato, in CP_1
quell'appartamento, per alcuni mesi, ma di averlo abbandonato per traslocare presso l'abitazione del proprio compagno sin dal 31.03.2011; aggiunge di essere entrata, nella mattinata del 16.04.2021 (dunque dopo il suo trasloco),
r.g. n. 8 all'interno dell'immobile, facendo uso di alcune copie di chiavi in suo possesso;
di aver cambiato la serratura di accesso all'immobile , senza un giustificato motivo e senza avvertire il padre dell'odierno appellante o altro
“proprietario” dell'immobile.
Non configurandosi, in ragione dei fatti che devono ritenersi accertati come da verbale di intervento della Polizia di Stato, alcuno spoglio a danno della anche la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, in CP_1 accoglimento dell'appello del e in riforma della sentenza Parte_1
impugnata, deve essere respinta.
Il verbale di intervento, in data 16.04.2021, della Polizia di Stato, sui luoghi di causa, contenente le dichiarazioni della sul precedente e il volontario CP_1 abbandono dell'immobile, secondo la stessa prospettazione dell'appellante
(cfr. pag. 6 dell'atto di appello) è stato versato in atti solo nel presente giudizio;
dunque, l'accertamento cautelare non poteva tenerne conto e l'accoglimento della domanda cautelare non è inficiato dalle ragioni del in questa sede, relative alla rilevanza della vendita a terzi, con Parte_1
conseguente rigetto delle censure dirette a una diversa regolamentazione delle spese di lite dei due cautelari.
Spese di lite.
Tenuto conto dell'esito complessivo della controversia, per la reciproca soccombenza delle parti, le spese del doppio grado del giudizio di merito sono compensate, ferma la regolamentazione delle spese di lite del giudizio possessorio.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da nei confronti di , contro la sentenza n. 4939/2024, Parte_1 CP_1
emessa dal Tribunale di Roma, in data 18.03.2024, a definizione del giudizio recante n.r.g. 50997/2022, introdotto da nei confronti di , Parte_1 CP_1
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
- Ferma nel resto la sentenza impugnata, rigetta la domanda riconvenzionale di
. CP_1
- Compensa tra le parti le spese di lite relative al doppio grado di giudizio.
r.g. n. 9 Così deciso in Roma il giorno 15/05/2025.
Il Consigliere Estensore Il Presidente
Maria Speranza Ferrara Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 10