TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2175
TAR
Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
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TAR
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione art. 1 L. n. 241/1990 e principio dell'affidamento

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di procedura a sportello, la riapertura dei termini con decorrenza ex novo fosse necessaria per garantire la par condicio competitorum e il fine dell'ampliamento della platea dei soggetti attuatori, evitando un vantaggio oggettivo alle domande pregresse.

  • Rigettato
    Eccesso di potere e irragionevole interpretazione della lex specialis

    La Corte ha ritenuto che la riapertura dei termini fosse necessaria per garantire la par condicio competitorum e il fine dell'ampliamento della platea dei soggetti attuatori, evitando un vantaggio oggettivo alle domande pregresse.

  • Rigettato
    Comunicazione errata dell'avviso di modifica

    La Corte ha accertato che l'indirizzo PEC utilizzato per la comunicazione coincideva con quello utilizzato dal Comune per trasmettere l'istanza di partecipazione e che, non essendo ancora avviato l'esame delle domande, era l'unico a conoscenza della Regione.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Il ricorso è stato respinto in quanto infondato nel merito, con conseguente rigetto anche della domanda di annullamento degli atti successivi.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata

    Il ricorso è stato respinto in quanto infondato nel merito, con conseguente rigetto anche della domanda di annullamento degli atti successivi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2175
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 2175
    Data del deposito : 29 dicembre 2025
    Fonte ufficiale :

    Testo completo