Ordinanza cautelare 17 marzo 2022
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 2175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 2175 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02175/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00171/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 171 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Comune di San Giovanni in Fiore, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Morcavallo, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Cosenza, corso Luigi Fera, n. 23;
contro
Regione Calabria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angela Marafioti, domiciliataria in Catanzaro-Germaneto, viale Europa;
nei confronti
Comune di Rende, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carratelli, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Comune Corigliano Rossano, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigina Maria Caruso, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Comune di Taverna, Città Metropolitana di Reggio Calabria, Comune di Tiriolo, Comune di Morano Calabro, Comune di Paludi, Comune di Cosenza, Comune di Crotone, Comune di Zagarise, Comune di Cirò Marina, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
riguardo al ricorso introduttivo:
- del decreto dirigenziale della Regione Calabria n. 8495 del 16.08.2021;
- del decreto n. 11151 del 3.11.2021, con il quale venivano approvati gli elenchi provvisori dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento;
- della nota di riscontro prot. n. 510443 del 25.11.2021;
riguardo ai motivi aggiunti:
- del decreto dirigenziale nr. 13991 del 29.12.2021 e dei relativi allegati, con il quale venivano approvati gli elenchi definitivi dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Rende, del Comune Corigliano Rossano e della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. RT EV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di San Giovanni in Fiore, per mezzo di ricorso principale e motivi aggiunti, agisce, a seguito di trasposizione di ricorso straordinario, per l’annullamento del decreto dirigenziale regionale n. 8495 del 16.08.2021, di parziale modifica dell’avviso per manifestazione d’interesse, Piano Integrato Cultura 2021, Eventi Culturali - Esplorando lo Spazio Celeste, nonché del successivo decreto n. 11151 del 3.11.2021, di approvazione degli elenchi provvisori dei progetti ammessi e non ammessi a finanziamento, e del decreto dirigenziale n. 13991 del 29.12.2021 e relativi allegati, di approvazione degli elenchi definitivi.
Il ricorrente espone di avere partecipato all’indicata procedura selettiva per la realizzazione della proposta progettuale denominata “ Esplorando lo spazio celeste con NT e AC ”, inoltrando la relativa domanda il 10.08.2021 all’indirizzo bandicultura.iac@pec.regione.calabria.it.
Con il richiamato decreto dirigenziale n. 8495 del 16.08.2021 la Regione Calabria ha quindi modificato parzialmente l’avviso, con estensione della possibilità di manifestazione dell’interesse a tutti gli enti pubblici e decorrenza ex novo del termine di presentazione delle domande, ritenendo ammissibili le istanze pervenute entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso sul bollettino regionale.
Il 3.11.2021 con decreto dirigenziale n. 11151 sono stati approvati gli elenchi provvisori dei progetti ma il Comune di San Giovanni in Fiore non è comparso in nessuno di essi.
Per tale ragione il 17.11.2021 ha presentato ricorso in autotutela, riscontrato dalla Regione con nota prot. n. 510443 del 25.11.2021, in cui si precisava che “ Successivamente alla pubblicazione sul BURC Calabria del D.D. 8495 del 16/08/2021 non risulta pervenuta ai nostri uffici alcuna istanza ”. A tale nota di riscontro è stata allegata una p.e.c. del 17.08.2021, con la quale la medesima Regione avrebbe notiziato il Comune di San Giovanni in Fiore della modifica dell’avviso, invitando l’Ente a presentare una nuova candidatura.
Il deducente prospetta quindi l’illegittimità degli atti impugnati per violazione dell’art. 1 L. n. 241/1990, vizio di eccesso di potere e violazione del principio dell’affidamento, illegittimità derivata.
2. Resiste la Regione Calabria, che confuta le avverse deduzioni.
2.1. Si sono altresì costituiti il Comune di Corigliano-Rossano e il Comune di Rende, il quale ha eccepito l’inammissibilità e l’irricevibilità del ricorso, e concluso per il rigetto dello stesso.
3. Con ordinanza n. 114/2022, inoppugnata, è stata respinta la richiesta di tutela cautelare.
4. All’udienza pubblica del 19 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Può prescindersi dal vaglio dell’eccezione processuali, poiché il ricorso è infondato, in aderenza ai rilievi già formulati in sede camerale.
6. Con due censure, suscettibili di trattazione congiunta, l’esponente sostiene che il decorso ex novo dei termini di presentazione delle domande, senza considerare quelle già pervenute prima dell’adozione del decreto di parziale modifica del bando, violerebbe l’art. 1, comma 2, L. n. 241/1990, avendo provocato un immotivato aggravio del procedimento nei confronti degli Enti locali che già avevano tempestivamente presentato domanda di partecipazione.
La scelta non sarebbe poi in linea con l’atto di indirizzo della Giunta, limitato ad ampliare la platea dei soggetti attuatori senza disporre nulla in merito ai termini di presentazione delle domande, e integrerebbe inoltre un’irragionevole interpretazione della lex specialis , che non avrebbe previsto alcuna sanzione di irricevibilità per le domande presentate prima della modifica.
Rileva inoltre il deducente che la comunicazione della sopravvenuta modifica della legge di gara è stata inoltrata ad un indirizzo -comunesgfiore@asmepec.it- diverso rispetto a quello indicato nella domanda per le comunicazioni afferenti procedura selettiva, cioè protocollogeneralesgfiore@asmepec.it, impedendo così al ricorrente di conoscere i nuovi di termini e presentare una nuova domanda.
Risulterebbe altresì leso il principio dell’affidamento, poiché a seguito della presentazione della domanda nei termini stabiliti il Comune ricorrente legittimamente ha ritenuto di aver adempiuto alle formalità richieste per la partecipazione, aspettando eventuali comunicazioni ai recapiti telefonici ed all’indirizzo p.e.c. indicati in domanda.
6.1. Gli assunti vanno disattesi.
Occorre premettere che la selezione pubblica in esame è stata svolta nella forma della c.d. “procedura a sportello”, in cui la progressione cronologica dell’invio delle domande, in presenza di uno stanziamento di risorse limitato e non superabile, costituisce un criterio ai fini dell’ammissione al contributo.
Rileva quindi il Collegio che l’applicazione del decreto dirigenziale n. 8495/2021 -nella parte in cui a seguito dell’ampliamento dei soggetti attuatori ha prescritto che “ i termini di presentazione delle domande decorrono ex novo…, pertanto saranno ritenute ammissibili le istanze pervenute dopo l’adozione del presente decreto ”- è da intendersi estesa, proprio in ragione dell’indicata tipologia della procedura selettiva, anche ai soggetti pubblici, come il Comune ricorrente, che avevano già avanzato istanza di partecipazione e ciò in quanto ad opinare diversamente le pregresse domande avrebbero conseguito un oggettivo vantaggio rispetto alle domande presentate successivamente alla riapertura dei termini, ponendosi ciò in contrasto con il principio della par condicio competitorum e vanificando di fatto lo stesso fine dell’ampliamento della platea dei soggetti attuatori perseguito con il decreto di parziale modifica della lex specialis .
6.2. Sotto distinto profilo, da ultimo, l’indirizzo p.e.c. comunesgfiore@asmepec.it, presso cui il 17.08.2021 il Comune è stato avvisato dell’adozione del decreto n. 8495/2021, coincide con quello utilizzato dallo stesso Comune per trasmettere l’istanza di partecipazione e non essendo stato ancora avviato in quella data l’esame delle domande pervenute, era l’unico a conoscenza della resistente Regione, non potendo infatti essere individuato il differente indirizzo p.e.c. indicato dal ricorrente all’interno dell’istanza di partecipazione.
7. Il ricorso deve essere pertanto respinto.
8. Le spese di lite possono nondimeno essere compensate, attesa la peculiarità della vicenda.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER AS, Presidente
RT EV, Primo Referendario, Estensore
Valeria Palmisano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RT EV | ER AS |
IL SEGRETARIO