Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 25/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2936/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Cuneo – Sezione Civile – in composizione collegiale nelle persone di: dott. Roberta Bonaudi Presidente relatore dott. Giusy Ciampa Giudice;
dott. Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2936 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 avente ad oggetto: Altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, come da Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. CIANCI CARLO;
ATTORE
E
(c.f. , rappresentato e difeso, come da Controparte_1 C.F._2 procura in atti, dall'Avv. RACCA ANDREA;
CONVENUTO
E
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 CodiceFiscale_3
MADDALENA MELLANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Parte_1
Come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
NEL MERITO respinta ogni contraria istanza, eccezione e conclusione;
In Via Principale:
1
, e conseguentemente CP_1
accertare e dichiarare che i coeredi e sono tenuti a collazione di tutte le donazioni ricevute in vita dal de cuius, e per l'effetto disporre la collazione di tutti i beni e somme di denaro facenti parte del patrimonio del de cuius, ivi compreso tutto ciò che i coeredi avevano ricevuto per donazione diretta o indiretta e disporre la divisione in tre parti uguali;
attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante come determinata nel presente atto ovvero come accertata da eventuale CTU, dichiarando lo scioglimento della comunione ereditaria, e per l'effetto;
condannare i convenuti ciascuno per quanto di propria competenza a reintegrare con conguagli in denaro, la quota spettante all'attore per legge;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge.
In Subordine:
accertare e dichiarare la lesione della quota di legittima dell'attore e previa riunione fittizia ridurre tutte le donazioni effettuate in vita dal de cuius in modo da reintegrare la quota spettante all'attore e per l'effetto condannare i convenuti ciascuno per quanto di propria competenza a reintegrare con conguagli in denaro la quota spettante all'attore come determinata nel presente atto ovvero come accertata da eventuale CTU;
con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge.
In Ulteriore Subordine:
accertare e dichiarare la nullità di tutte le donazioni effettuate dal de cuius in vita ai propri figli , e e per l'effetto Pt_1 CP_2 CP_1
disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra i coeredi e ricostruito l'asse ereditario come determinato nel presente atto ovvero come accertato da eventuale CTU, determinare le quote di spettanza agli eredi con previsione dei conguagli da versare all'attore e conseguentemente condannare i convenuti a reintegrare con conguagli in denaro la quota spettante all'attore come determinata nel presente atto ovvero come accertata da eventuale CTU con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge
Controparte_2
Come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Contrariis Reiectis;
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Cuneo:
In via preliminare
2 - Dichiarare il difetto di legittimazione passiva dei convenuti con riferimento alla domanda di divisione o in ogni caso respingere tale domanda non essendovi stata accettazione dell'eredità del sig. da parte dei convenuti. Persona_1
In via di principalità
Respingere le domande attoree nonché le domande della convenuta in Controparte_1 quanto infondate, tanto in fatto quanto in diritto, alla luce delle ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta nonché nella presente memoria ex art. 183 comma VI n l. c.p.c. (in particolare con riferimento alle difese della signora , costituita in vista Controparte_1 della prima udienza del 24/03/2022) e conseguentemente dichiarare il sig. Controparte_2 non tenuto alla corresponsione di alcuna somma in favore dei fratelli.
In subordine
Qualora dovesse aver corso la divisione giudiziale, determinare il patrimonio del de cuius tenendo conto delle argomentazioni riportate nella comparsa di costituzione e risposta (v. contestazione delle somme indicate da parte attrice nella tabella riepilogativa nonché dalla convenuta nella propria costituzione) nonché nel presente atto e Controparte_1 conseguentemente determinare le quote di spettanza degli eredi con previsione degli eventuali conguagli da versare al convenuto . Controparte_2
In via istruttoria
Previa solo occorrendo ammissione di prova per interpello e testi sui capitoli indicati nella comparsa di costituzione e risposta, con riserva di ulteriormente dedurre e capitolare nel prosieguo del giudizio.
Si insta affinché l'Ill.mo Tribunale ordini all'attore, ai sensi dell'art. 210 c.p.c, la produzione in giudizio dell'atto di acquisto dell'immobile di Settimo Torinese da parte del sig. Parte_1
, nonché della copia dell'atto di vendita dello stesso immobile in quanto, trattandosi di
[...] atti risalenti nel tempo, al convenuto sarebbe oltremodo gravoso ottenere tale documentazione.
Si indicano sin d'ora come testi, con riserva di altri indicarne:
, , dott. , Notaio , Persona_2 Tes_1 Per_3 Persona_4
Con riserva ulteriormente di capitolare, indicare testi e produrre documenti.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Controparte_1
Come da memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c.
Contrariis reiectis
NEL MERITO
• accertare e dichiarare l'accettazione tacita dell'eredità dismessa dal de cuius da parte dei figli
, e e dichiarare la comunione ereditaria tra i coeredi e Pt_1 CP_2 CP_1 conseguentemente
3 • accertare l'entità del patrimonio del sig. alla morte dismesso, mediante la Persona_1 reintegra virtuale delle donazioni, anche mediante CTU contabile;
• dichiarare che i coeredi sono tenuti a collazione di tutte le donazioni (anche indirette) ricevute in vita dal de cuius, e per l'effetto
• disporre la collazione di tutti i beni e somme di denaro facenti parte del patrimonio del de cuius, ivi compreso tutto ciò che i coeredi avevano ricevuto per donazione diretta o indiretta e disporre la divisione in tre parti uguali del patrimonio ereditario come accertato (anche mediante conguagli);
• attribuire ai singoli partecipanti la quota ad ognuno di essi spettante come determinata nel caso anche mediante CTU, dichiarando lo scioglimento della comunione ereditaria, e per l'effetto;
• condannare il sig. per quanto di propria competenza a reintegrare con Controparte_2 conguagli in denaro, la quota spettante alla sorella per legge;
Controparte_1
• con vittoria di spese e compensi del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA e come per legge.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 22.10.2021 e in data 18.11.2021 Parte_1 conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Cuneo il fratello e la sorella Controparte_2
esponendo: Controparte_1
-che a seguito del decesso di , nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
GL (CN) il 21/10/2020 (doc. 1), senza lasciare testamento, si era aperta la successione ab intestato a favore dei suoi tre figli, atteso che la moglie e il quarto figlio Controparte_3
erano premorti, quest'ultimo senza discendenti;
Controparte_4
-che chiamati all'eredità risultavano essere l'attore e i convenuti, coeredi legittimi oltre che legittimari, che avevano tutti accettato l'eredità tacitamente;
-che l'asse ereditario risultava costituito dal denaro presente sul conto corrente n.
03/01/40970 acceso presso la Banca CRS Cassa di Risparmio di GL filiale di Marene sul quale alla data di apertura della successione vi era un saldo a credito di euro 464,51, nonché dagli effetti personali del de cuius nel possesso esclusivo del convenuto;
Controparte_2
-che il de cuius, dall'apertura del conto corrente nel 2012 alla data del decesso aveva donato le seguenti somme di denaro con addebito sul c/c (doc. 2 e 3):
I. alla TE (figlia della ) complessivi Euro 47.000,00 con CP_5 Controparte_1 bonifici bancari;
II. alla UO (moglie del ) complessivi Euro 30.500,00 con Controparte_6 Parte_1 bonifici bancari;
III. alla UO (moglie del ) Euro 16.000,00 con Parte_2 Controparte_2 assegni bancari;
IV. al figlio Euro 255.850,00 con bonifici bancari e tramite prelevamenti Controparte_2 eseguiti personalmente dallo stesso allo sportello bancario (doc. 4);
4 V. alla figlia Euro 33.100,00 con bonifici bancari;
Controparte_1
-che l'esponente aveva ricevuto dal padre la complessiva somma di Euro 19.999,95 in seguito a rimborsi parziali di investimenti (doc. 5) e aveva inoltre provveduto a richiedere ad (doc. CP_7
6) per conto di tutti i coeredi su loro delega la somma di Euro 10.050,00 a titolo di assegno funerario in seguito al decesso del de cuius per malattia professionale;
-che per effetto della collazione delle donazioni ricevute dagli eredi, l'asse ereditario risultava pari a euro 315.964,46 (relictum + donatum – spese funebri) e sullo stesso a ciascuna delle parti spettava la quota di un terzo pari a euro 105.321,49;
-che l'esponente aveva percepito dal de cuius complessivi Euro 30.049,95,
[...]
la somma di Euro 33.100,00, la somma di Euro 252.350,00 già CP_1 Controparte_2 al netto delle spese funerarie pari ad Euro 3.500,00 (doc. 10);
-che conseguentemente egli aveva diritto di ricevere per imputazione, in ridistribuzione dal
, Euro 75.116,70 oltre ad un terzo della giacenza di conto corrente pari ad Controparte_2
Euro 154,83; aveva diritto di ricevere per imputazione, a conguaglio dal Controparte_1
, Euro 72.066,65 oltre ad 1/3 della giacenza di conto corrente pari ad Euro Controparte_2
154,83; pertanto era tenuto a versare la somma eccedente di Euro Controparte_2
147.183,35, per Euro 75.116,70 al fratello ed Euro 72.066,65 alla sorella Pt_1 CP_1
-che l'esponente era anche legittimario e come tale poteva chiedere la riduzione delle donazioni lesive della quota di legittima;
-che (fermo restando l'asse ereditario individuato di Euro 315.964,46), le donazioni avevano leso la quota di legittima dell'attore (pari ad 1/3 della quota di riserva ossia 2/3 dell'asse e quindi Euro 210.642,97);
-che, avendo egli ricevuto soltanto euro 30.049,95, risultava lesa la propria legittima per Euro
40.009,54 oltre Euro 154,83 quale quota di saldo c/c che doveva versare il fratello CP_2 che aveva percepito Euro 252.350,00 già al netto delle spese funerarie pari ad Euro 3.500,00,
-che in ogni caso le donazioni effettuate in vita dal de cuius oltre ad essere complessivamente di valore elevato, difettavano del requisito della forma pubblica previsto dalla legge, pertanto, in ogni caso erano da ritenersi nulle ovvero da annullare.
Concludeva come in premessa.
2. In data 4.03.2022 si costituiva che in via preliminare eccepiva Controparte_2
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria nei confronti della coerede convenuta e in relazione alla domanda di scioglimento della CP_1 comunione ereditaria;
eccepiva poi il difetto di legittimazione passiva dei convenuti quanto alla domanda di divisione, atteso che essi erano chiamati all'eredità ma non l'avevano accettata.
Rilevava poi: -che mancando un relictum da dividere (stante l'esiguità del saldo attivo del conto corrente) non vi era giustificazione all'apertura di un giudizio di divisione con collazione;
-che la collazione non operava riguardo alle donazioni che l'attore stesso qualificava e chiedeva fossero dichiarate nulle;
-che non potevano qualificarsi come donazioni i prelievi eseguiti
5 dall'esponente in quanto fatti e autorizzati dal padre in vita nel periodo in cui conviveva con lui;
-che non potevano neppure qualificarsi come donazioni soggette a collazione i bonifici ricevuti dal padre in quanto somme da quello corrisposte a fronte dell'assistenza a lui resa da
(e dalla sua famiglia), con il quale aveva convissuto dal 14.07.2012 al 30.07.2015 e CP_2 dal 1°.10.2017 alla morte (21.10.2020). Quanto alla domanda di riduzione, eccepiva che anche ove i prelievi e i bonifici fossero qualificabili come donazioni, l'attore non poteva aggredire la donazione meno recente se non nei limiti in cui risultasse dimostrata l'insufficienza della donazione più recente a reintegrare la quota di riserva.
3. In data 9.02.2022 si costituiva aderendo alle domande dell'attore; Controparte_1 concordava che tutti i figli avevano accettato tacitamente l'eredità e osservava che:A prescindere dalla qualificazione giuridica che si voglia attribuire alla domanda, pare pacifica la commistione di interessi patrimoniali tra i coeredi tanto da giustificare l'accertamento (e la ricostruzione) del patrimonio ereditario al tempo della morte del sig. (relictum + Per_1 donatum + sopravvenienze attive post mortem) e per l'effetto procedere alla reintegra delle quote lese con conguaglio tra i tre figli. Rilevava che il fratello doveva rendicontare CP_2 agli altri eredi di aver consegnato il denaro prelevato al padre e di aver utilizzato i bonifici ricevuti per l'assistenza al padre (Quanto la difesa del sig. argomenta nel proprio atto CP_2 rappresenta – a parere di chi scrive – il vano tentativo di disconoscere la natura di donazioni indirette dei prelievi operati (o ricevuti) dal Sig. , il quale sostanzialmente ha prelevato CP_2
o ricevuto denaro proveniente dal conto del padre (doc.3) per totali 255.850,00 €, senza offrire alcun rendiconto all'altro fratello o alla sorella, dovendosi per l'effetto presumersi la finalità illegittima di fini personali, per l'effetto provocando un depauperamento al patrimonio ereditario del Padre a discapito degli altri eredi ( e ). Pt_1 CP_1
4. In esito alla prima udienza di comparizione del 24.03.2022, il giudice dott. Basta visto l'art. 5, co.1bis, d.lgs. n.28/2010, mandava le parti in mediazione obbligatoria e assegnava termine di giorni 15 per iniziare la procedura di mediazione fissando per la verifica dell'esito l'udienza del
21.09.2022
In esito alla successiva udienza del 12.10.2022 il Giudice dott. Berardi e assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e dopo il deposito delle memorie fissava ex art. 185
c.p.c. l'udienza del 16.03.2023 nella quale parte attrice proponeva il pagamento, da parte dei convenuti della complessiva somma di euro 45.000,00 a puro scopo conciliativo e a spese compensate e parte convenuta si dichiarava disponibile al versamento in Controparte_2 favore dell'attore della somma di euro 10.000,00 rinunciando a chiedere la quota di spettanza CP_ del funerale e alla quota della rendita per un totale di circa euro 15.000,00.
Con ordinanza 11.07.2023 pronunciata a seguito del fallimento del tentativo di conciliazione, il giudice, visto l'art. 185 bis c.p.c., formulava, per puro scopo conciliativo, la seguente proposta: -
Pagamento, da parte del convenuto in favore dell'attore, della somma di Controparte_2
6 euro 24.500 con rinuncia a oltre alla rinuncia al rimborso delle spese funerarie e della quota CP_ rendita il tutto a spese compensate.
La successiva udienza del 7.12.2023 avanti alla dott. veniva rinviata per la verifica delle Per_5 trattative al 23.01.2024 in esito alla quale con ordinanza 20.02.2024 il Giudice (i) dichiarava la tardività della terza memoria della convenuta depositata in data Controparte_1
12/01/2023; (ii) ammetteva tutte le produzioni documentali delle parti;
(iii) non ammetteva la prova per interrogatorio formale e testi dedotta da parte attrice con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.; la prova per interrogatorio formale e testi dedotta del convenuto con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c.; la CTU avanzata da parte Controparte_2 convenuta e (iv) vista la Variazione Tabellare n. 1/2024 adottata il Controparte_1
15/01/2024 dal Presidente del Tribunale, fissava per la precisazione delle conclusioni dinanzi alla sottoscritta l'udienza del 6.11.2024
In tale udienza le parti precisavano le conclusioni e il giudice sottoscritto assumeva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
IN DIRITTO
Il presente giudizio è rimesso alla decisione del Tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 50bis comma 1 n. 6 c.p.c. nella versione anteriore alla riforma di cui al D.Lgs n.
149/2022.
Domanda di scioglimento della comunione ereditaria.
In via principale l'attore formula domanda di divisione dell'eredità morendo dismessa dal padre deceduto il 21.10.2020 convenendo i due fratelli che assume avere accettato l'eredità tacitamente e chiedendo che la massa ereditaria sia ricostruita con la collazione delle donazioni in denaro da tutti loro ricevute.
1. La comunione ereditaria sorge fra coeredi e non tra semplici "chiamati all'eredità", e pertanto presuppone l'accettazione espressa o tacita dell'eredità stessa da parte di ciascuno di coloro ai quali essa è devoluta;
nelle cause di scioglimento della comunione ereditaria legittimati passivi sono gli eredi del de cuius, vale a dire coloro i quali espressamente o tacitamente abbiano accettato l'eredità, e non già i soggetti che, chiamati alla successione
(quale che sia il tipo di delazione ereditaria), non abbiano manifestato l'accettazione; nel nostro ordinamento l'acquisto della qualità di erede non è automatico, ma presuppone l'accettazione, che è atto negoziale unilaterale (di autonomia privata) mediante il quale il soggetto decide di acquistare l'eredità (che gli è stata devoluta) e divenire erede (Cass. n. 10525/2010; n.
5247/2018). A sua volta l'accettazione può essere espressa o tacita. L'accettazione è espressa quando in un atto pubblico o in una scrittura privata il chiamato all'eredità dichiari di accettarla o assuma il titolo di erede (art. 475, comma 1, c.c.). L'accettazione è invece tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe diritto di fare se non nella sua qualità di erede (Cass. n. 14499/2018; n. 10796/2009).
7 Tali principi erano chiari all'attore che assume che i convenuti sono eredi per accettazione tacita;
in particolare, entrambi gli avevano rilasciato delega per presentare all' istanza per CP_7 riscuotere il credito del defunto a titolo di assegno funerario e il fratello aveva CP_2 omesso di redigere l'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione ex art. 485 c.p.c. pur essendo in possesso di beni ereditari (nella specie, un letto e alcuni effetti personali, vedi pag. 5 citazione).
La convenuta aderisce a tale difesa aggiungendo che tutte le parti avevano CP_1 accettato donazioni dal padre come elemento dimostrativo dell'accettazione tacita dell'eredità.
2. Gli assunti sono infondati.
2.1. Quanto all'assegno funerario, lo stesso spetta ai superstiti, anche se non eredi o chiamati;
dispone infatti l'art. 85 DPR n. 1124/1965 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali) che Se l'infortunio ha per conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al 100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni degli articoli da 116 a 120. […]. Oltre alle rendite di cui sopra è corrisposto una volta tanto un assegno di euro 10.000 al coniuge superstite, o, in mancanza, ai figli, o, In mancanza di questi, agli ascendenti, o, in mancanza di questi ultimi, ai fratelli e sorelle. Qualora non esistano
i superstiti predetti, l'assegno è corrisposto a chiunque dimostri di aver sostenuto spese in occasione della morte del lavoratore nella misura corrispondente alla spesa sostenuta, entro il limite massimo dell'importo previsto per i superstiti aventi diritto a rendita.
2.2. Quanto al disposto dell'art. 485 c.c., il chiamato all'eredità che è al possesso o al compossesso anche di un solo bene ereditario (Cass. n. 3175/2009), deve formare l'inventario entro tre mesi dal giorno in cui è venuto a conoscenza della delazione, giorno che può anche non coincidere con quell'apertura della successione. Secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'onere del chiamato possessore dei beni ereditari di fare l'inventario nel termine di tre mesi previsto dall'art. 485 c.c. condiziona non solo la facoltà di accettare con beneficio di inventario, ma anche quella di rinunziare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del de cuius, dovendo il chiamato, allo scadere del termine previsto per l'inventario, essere considerato erede puro e semplice (Cass. n. 11018/2008; n. 4845/2003).
È pur vero che il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. per l'acquisto della qualità di erede puro e semplice nel caso di mancata redazione dell'inventario nei termini di legge non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene con la consapevolezza della sua provenienza, né deve manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario (Cass. civ., Sez. II, 14/05/1994,
n. 4707; vedi anche n. 11018 del 05/05/2008: In tema di successione legittima, nella quota
8 intestata a favore del coniuge superstite ex art.581 cod. civ. non sono compresi i diritti di abitazione e di uso, per cui in caso di prosecuzione, dopo il decesso del marito, della abitazione della casa coniugale e dell'utilizzo dei mobili di arredo ivi esistenti da parte della moglie si configura, ai sensi e per gli effetti dell'art.485 cod. civ., il possesso dei beni ereditari in capo al chiamato all'eredità, essendo sufficiente a questo scopo l'instaurazione di una relazione materiale intesa come situazione di fatto, anche circoscritta ad uno solo dei beni ereditari, che consenta l'esercizio di concreti poteri su di essi;
ne consegue, in difetto di omessa redazione dell'inventario entro tre mesi dall'apertura della successione, l'accettazione "ex lege" dell'eredità).
Tuttavia, nel caso in esame l'attore -che ha allegato e fatto valere l'accettazione tacita dell'eredità da parte del fratello convenuto sulla scorta dell'art. 485 c.c.- non ha fornito alcuna prova che al momento del decesso del padre esistessero beni ereditari presso l'abitazione del fratello che aveva ospitato il padre dal 2017 alla morte;
la circostanza - CP_2 genericamente allegata in citazione quanto alla natura di tali beni- è stata specificamente contestata dal convenuto che ha affermato che al momento della morte il padre CP_2 aveva soltanto gli abiti che indossava, acquistati peraltro da lui figlio mentre gli effetti personali e il mobilio era rimasto nell'abitazione del padre (che fino al 2012 aveva vissuto in alloggio sito nel medesimo stabile dell'attore ). L'onere di allegazione specifica e di prova della Pt_1 esistenza di beni ereditari presso l'abitazione di e quindi del relativo possesso utile CP_2 nell'ottica dell'invocato art. 485 c.c. incombeva sull'attore che non lo ha adempiuto, non avendo insistito -in sede di precisazione delle conclusioni definitive- per l'ammissione delle prove orali respinte e addossando erroneamente sulla parte convenuta l'onere probatorio negativo.
Peraltro, va considerato che il de cuius quando fu nuovamente ospitato dal figlio dal CP_2
2017 al decesso proveniva da struttura di cura e non direttamente dalla propria abitazione, sicché non vi sono neppure elementi che facciano presumere il possesso di mobilio o di effetti personali, peraltro non specificamente identificati (anche al fine di comprendere se avevano un qualsivoglia valore economico).
Non essendo dimostrato alcunché in ordine alla esistenza e consistenza di beni ereditari nel possesso di , né tantomeno essendo stata fornita qualsivoglia prova del fatto che il CP_2 convenuto abbia certamente nascosto e sottratto i beni personali del de cuius con egli convivente in vita e che erano presente nella propria abitazione in Monasterolo di GL
(pag. 5 citazione), non può affermarsi che -chiamato all'eredità- possa qualificarsi CP_2 erede. Nei suoi confronti né l'attore né la convenuta hanno esperito l'azione ex art. 481 c.c. nei confronti del chiamato verso cui è tuttora pendente il termine per l'esercizio del diritto di accettare l'eredità.
9 Conseguentemente, la domanda di scioglimento della comunione ereditaria e quelle connesse
(di collazione e di condanna dei convenuti “a reintegrare con conguagli in denaro la quota spettante all'attore per legge”) sono inammissibili.
Lo è anche quella relativa alla nullità delle donazioni che risulta formulata sempre nell'ottica della divisione e quindi funzionale alla ricostruzione dell'asse ereditario da dividere (accertare e dichiarare la nullità di tutte le donazioni effettuate dal de cuius in vita ai propri figli , Pt_1
e e per l'effetto disporre lo scioglimento della comunione ereditaria tra i CP_2 CP_1 coeredi)
Azione di riduzione delle donazioni.
In via subordinata, l'attore esercita nei confronti dei convenuti l'azione di riduzione delle donazioni previo accertamento della lesione della quota di legittima a lui spettante;
la convenuta, secondo le conclusioni definitive precisate (che sono diverse da quelle riportate nella comparsa conclusionale, le quali ultime sono inammissibili), pare esperire analoga azione sempre contro il fratello laddove chiede di condannare il sig. CP_2 Controparte_2 per quanto di propria competenza a reintegrare con conguagli in denaro, la quota spettante alla sorella per legge Controparte_1
1. L'azione di riduzione (art. 557 c.c.) si configura come un'azione a carattere costitutivo, con la quale il legittimario, leso nel suo diritto di legittima dalle disposizioni testamentarie o dagli atti di donazione posti in essere dal de cuius, può ottenere la pronuncia di inefficacia, nei suoi confronti, delle disposizioni del defunto lesive della sua quota di riserva. L'azione di riduzione, quindi, ha come causa petendi la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius, e come petitum la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi, o dei terzi, mirando a far dichiarare inefficaci nei confronti del legittimario che agisce in giudizio le disposizioni testamentarie o le donazioni nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione.
L'azione di riduzione non spetta collettivamente ai legittimari, ma ha carattere individuale e compete in via autonoma al singolo erede che ritenga lesa la sua quota individuale di legittima.
L'accertamento della lesione e della sua entità non deve farsi con riferimento alla quota complessiva riservata a favore di tutti i legittimari, ma solo riguardo alla quota di coloro che abbiano proposto la domanda. (Cass. sez. 6 – 2 n. 15706 del 23/07/2023)
Ai fini del calcolo della quota disponibile ai sensi dell'art. 556 c.c., sono sempre assoggettate a riunione fittizia tutte le donazioni, a chiunque fatte, indipendentemente dalla qualità di congiunto, erede o di estraneo del donatario. La dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (Cass. sez. 2 n. 14193 del 05/05/2022); inoltre, in tema di successione necessaria, la riunione fittizia, quale operazione meramente contabile di
10 sommatoria tra attivo netto e donatum, cioè tra il valore dei beni relitti al tempo dell'apertura della successione, detratti i debiti, ed il valore dei beni donati, sempre al momento dell'apertura della successione, è finalizzata alla determinazione della quota disponibile e di quella di legittima, per accertare l'eventuale lesione della quota riservata al legittimario, dovendosi, quindi, computare tutte le donazioni, a prescindere da chi ne sia il beneficiario, ivi comprese la donazioni ricevute da soggetto non rientrante tra quelli tenuti alla collazione ex art. 737 c.c.; ne consegue che l'inammissibilità della domanda di riduzione proposta nei confronti del donatario non coerede dal legittimario, che non abbia accettato l'eredità con il beneficio, d'inventario è del tutto ininfluente ai fini della riunione fittizia (Cass. sez. 2 n. 14211 del 22/05/2024).
Infine, le donazioni che il "de cuius" abbia fatto in vita, qualora debbano essere oggetto di riduzione ai fini della reintegrazione della quota di riserva, si riducono a cominciare dall'ultima e risalendo via via alle anteriori. Tale ordine è tassativo ed inderogabile, cosicché non è consentito al legittimario di far ricadere il peso della riduzione in modo difforme da quanto disposto dagli artt. 555, 558 e 559 c.c. e, pertanto, la scelta del legittimario di ridurre una donazione anteriore senza previamente aggredire quella più recente incontra il limite rappresentato dall'onere di scomputare dal valore della riduzione richiesta quello della riduzione che il legittimario avrebbe potuto richiedere al donatario posteriore, giacché egli non può recuperare, a scapito di un donatario anteriore, quanto potrebbe conseguire agendo in riduzione nei confronti del donatario più recente. (Cassazione civile sez. II, n.35461 del 02/12/2022 che ha cassato con rinvio la sentenza d'appello che non aveva tenuto conto dell'interesse della ricorrente, donataria convenuta con l'azione di riduzione, da un lato, a far risultare che i beni relitti avevano una consistenza maggiore rispetto a quella indicata dai giudici di merito, in modo da escludere o circoscrivere l'esistenza di una lesione cagionata dalle donazioni, dall'altro, a fare emergere l'esistenza di eventuali donazioni, in ipotesi posteriori alla sua, in guisa da elidere o circoscrivere la riducibilità delle proprie.)
1.1. Ciò premesso quanto ai presupposti dell'azione e alle modalità di calcolo della quota indisponibile e della riduzione delle donazioni, si osserva che le allegazioni di parte attrice e di parte convenuta non appaiono aderenti ai principi sopra esposti: -per un verso la CP_1 quota riservata ai legittimari viene calcolata con le medesime modalità di ricostruzione dell'asse ereditario oggetto della domanda di divisione e quindi senza tenere conto delle donazioni a favore della TE e delle nuore moglie di CP_5 Controparte_6
e moglie di (vedi pag. 2 citazione); -per altro verso, le Pt_1 Parte_2 CP_2 donazioni oggetto di domanda di riduzione non sono identificate, ma è proposta generica domanda di condanna degli altri chiamati ( e da parte dell'attore, e CP_1 CP_2
da parte della convenuta ) alla reintegra della quota di spettanza dei CP_2 CP_1 legittimari operando semplicemente un calcolo numerico che somma tutte le donazioni da ciascuno dei figli ricevute in vita del de cuius (vedi pag. 11-12 citazione: calcolata -in modo
11 errato- la quota di legittima per ciascuno in euro 70.214,32: ha subito una Parte_1 lesione della propria quota di legittima, avendo percepito complessivamente la somma di Euro
30.049,95, dovrà percepire la somma di Euro 154,83 quale quota di 1/3 del saldo di conto corrente e dovrà ricevere dal fratello la somma di Euro 40.009,54 a titolo di Controparte_2 reintegrazione della quota di legittima (30.049,95+154.83+40.009,54= 70.214,32); CP_1 ha subito una lesione della propria quota di legittima, avendo percepito
[...] complessivamente la somma di Euro 33.100,00, dovrà percepire la somma di Euro 154,83 quale quota di 1/3 del saldo di conto corrente e dovrà ricevere dal fratello la Controparte_2 somma di Euro 36.959,49 a titolo di reintegrazione della quota di legittima
(33.100,00+154,83+36.959,49). Non solo;
gli importi delle donazioni ricevute da CP_2 oggetto di riduzione sono quantificati tenuto conto del diritto di quest'ultimo alla quota di un terzo del relictum (saldo di conto corrente) e quindi nell'ottica della comunione ereditaria e della domanda di divisione che, come si è detto, è inammissibile, visto che è solo CP_2 chiamato all'eredità e non erede.
2. La domanda, poi, presuppone che i prelievi in denaro da parte di e i bonifici CP_2 effettuati dal de cuius a siano qualificabili come donazioni soggette a riduzione, CP_2 circostanza che il convenuto ha recisamente contestato. Per quanto sovrabbondante, tenuto conto di quanto sopra osservato, va comunque rilevata la infondatezza di tale assunto.
2.1. Quanto ai prelievi, gli stessi non possono qualificarsi in tesi come donazioni, ma al più rappresentano crediti della massa nei confronti di e come tali rilevanti nelle CP_2 operazioni di identificazione e calcolo della massa ereditaria da dividere (relictum + crediti – debiti + donatum).
Quelli qualificati come donazioni sono costituiti da prelevamenti effettuati da sul CP_2 conto intestato al papà con lui convivente e, secondo il convenuto, compiuti su delega del padre che era capace di intendere e volere (essendo la sua patologia solo fisica) e al quale poi veniva consegnato il denaro contante perché ne disponesse liberamente secondo i suoi bisogni e voleri. Orbene, la donazione presuppone un atto di disposizione del proprio patrimonio da parte del de cuius, presunto donante, in favore del figlio, non configurabile laddove sia stato in tesi il figlio stesso ad attribuirsi le somme di denaro giacenti sul conto del genitore;
né vi è prova che delegando il figlio avesse agito mosso dall'animus Persona_1 CP_2 donandi, per cui, anche qualora le disposizioni di pagamento in favore del convenuto fossero andate poi a suo favore, non potrebbero qualificarsi come liberalità donative per carenza dell'elemento soggettivo.
2.2. Quanto ai bonifici bancari, si tratta in gran parte di ordini permanenti a favore di CP_2 con la causale “assistenza”; è pacifico, infatti, che il de cuius fu ospitato e assistito dalla famiglia del figlio convenuto dal 2012 al 2015 e poi nuovamente (dopo una parentesi di inserimento in una struttura) dal 2017 al decesso.
12 Il convenuto ha allegato che si trattò di versamenti effettuati dal padre a titolo di remunerazione di tale sua prestazione, trattandosi di impegno quotidiano e costante nel tempo e quindi di dazioni non sorrette da alcun spirito di liberalità; osserva altresì che tenuto conto della cadenza e dell'importo degli accrediti, si sarebbe in presenza dell'adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 c.c. e quindi di somme non ripetibili dal de cuius e, di conseguenza, non considerabili nell'ambito della comunione ereditaria.
È noto che la donazione remuneratoria, la quale consiste nella liberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti del donatario ovvero per speciale remunerazione, è una donazione vera e propria, perciò assoggettata alla disciplina della reintegrazione di quanto spetta ai legittimari ed all'azione di riduzione;
al contrario, affinché si realizzi una liberalità in occasione di servizi resi, non implicante gli effetti normali della donazione, occorre, da un lato, che l'attribuzione venga effettuata in funzione di corrispettivo o in adempimento di un'obbligazione derivante dalla legge ovvero in osservanza di un dovere nascente dalle comuni norme morali e sociali e, dall'altro, che sussista una qual certa equivalenza economica fra il suo valore e quello dei servizi ricevuti dal disponente. Allorché l'elargizione da parte del donante sia diretta anche al soddisfacimento di prestazioni ricevute, infine, l'intero rapporto è regolato in base al criterio della prevalenza, ricercando quale dei due cennati intenti si sia voluto principalmente perseguire (Cass. sez. II, 24/12/2021, n.41480; vedi anche Cass. sez. II,
19/10/2021, n.28857: In tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio, senza snaturare
l'essenza di atto liberalità della donazione;
stabilire se l'onere imposto al donatario sia tale da porre in essere un "modus" limitativo della liberalità ovvero, incidendo sulla causa del negozio, imprima ad esso il carattere di onerosità costituisce indagine di fatto attinente all'interpretazione del negozio di donazione che, come tale, è riservata al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se congruamente e correttamente motivata).
Si è quindi ritenuto che al fine di ravvisare presuntivamente la sussistenza di plurime donazioni di somme di denaro fatte dalla madre alla figlia convivente, soggette all'obbligo di collazione ereditaria ed alla riduzione a tutela della quota di riserva degli altri legittimari, tratte dalla differenza tra i redditi percepiti dalla "de cuius" durante il periodo di convivenza e le spese ritenute adeguate alle condizioni di vita della stessa, occorre considerare altresì in che misura tali elargizioni potessero essere giustificate dall'adempimento di obbligazioni nascenti dalla coabitazione e dal legame parentale, e dunque accertare che ogni dazione fosse stata posta in essere esclusivamente per spirito di liberalità (Cass. Sez. 2 n. 18814 del 04/07/2023).
Parte attrice nulla ha allegato né provato in ordine agli elementi idonei a qualificare tutti i bonifici ricevuti dal fratello come donazioni (in tutto o in parte), pur non negando CP_2 che dette disposizioni recassero la causale “assistenza” e che effettivamente il fratello convenuto per sei anni su otto avesse non solo ospitato presso la sua abitazione il padre ma lo
13 avesse anche assistito, viste le sue patologie che ne avevano anche determinato per due anni il ricovero in struttura essendo escluso che fosse autonomo e potesse quindi vivere da solo. A fronte delle difese di controparte che ha comunque allegato elementi in base ai quali calcolare il costo medio per l'assistenza di un soggetto anziano e malato, l'attore si è limitato a osservare assertivamente che: Quanto invece alla somma di Euro 177.900,00, di bonifici bancari ricevuti dal convenuto , che controparte sostiene erroneamente “non potranno Controparte_2 essere qualificate quali donazioni, trattandosi di versamenti fatti dal sig. a Persona_1 fronte della continua assistenza prestata dal figlio”, sono chiaramente donazioni effettuate dal de cuius (consciamente o meno, è lecito interrogarsi dal momento che l'entità dell'importo e la causale sono stati decisi dal firmatario accertato, ovvero proprio il convenuto CP_2 come provato dalle contabili bancarie prodotte). Emerge chiaramente che il de cuius
[...] ha inteso donare delle somme mensili al convenuto , il quale, in forza di Controparte_2 delega sul conto corrente bancario dell'anziano padre, ne ha aumentato gli importi a piacimento (la documentazione bancaria prodotta, attesta che è il convenuto ad aver firmato
l'aumento delle somme mensili disposte a proprio favore dal conto del de cuius) e ha usato dette somme, in danno al fratello ed alla sorella , per i propri interessi Pt_1 CP_1 personali e famigliari. Ove fosse accertato che sia l'ordine di bonifico permanente originario, sia l'aumento dell'importo sono stati firmati e decisi dal figlio e non dal padre, anche CP_2 per i bonifici a suo favore varrebbero le argomentazioni svolte quanto ai prelievi di denaro: si tratterebbe di attribuzioni economiche non provenienti dal de cuius -e quindi sicuramente non sorrette da spirito di liberalità- le quali al più rappresentano voci di credito della massa verso che si è appropriato di denaro del padre, in vita. CP_2
Tenuto conto di quanto sopra, la domanda di riduzione va respinta.
Medesime considerazioni vanno svolte per la analoga domanda di parte convenuta CP_1 che ha aderito alla difesa dell'attore, subendone la stessa carenza difensiva in termini di allegazione e di prova.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza;
pertanto, l'attore e la convenuta
[...]
sono tenuti in solido tra loro al rimborso delle spese processuali in favore del CP_1 convenuto;
le spese di lite tra attore e convenuta vengono invece CP_2 CP_1 integralmente compensate tenuto conto della identità di difese e, parzialmente, delle domande.
Tenuto conto del valore della controversia (scaglione indeterminato complessità media), della natura della causa, dell'attività difensiva svolta (laddove la fase istruttoria si è risolta con il deposito delle memorie autorizzate), delle tariffe professionali vigenti, le spese di lite di parte convenuta sono liquidate in euro 8900 di cui euro 2000 per la fase di Controparte_2 studio, euro 1.500 per la fase introduttiva, euro 1900 per la fase istruttoria ed euro 3500 per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA di legge.
14
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2936/2021 R.G.T. promossa da nei confronti di e ogni Parte_1 Controparte_2 Controparte_1 diversa istanza, eccezione e deduzione reiette, così decide:
1. dichiara inammissibile la domanda di accertamento e di scioglimento della comunione ereditaria;
2. rigetta tutte le altre domande formulate dall'attore e dalla convenuta
[...]
; CP_1
3. condanna l'attore e la convenuta in solido tra Parte_1 Controparte_1 loro, al rimborso delle spese processuali in favore di che liquida in Controparte_2 complessivi euro 8900 per compensi, oltre 15% Spese Generali, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Cuneo nella camera di consiglio del 18/06/2025
Il Presidente estensore
Dott. Roberta Bonaudi
15