CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 3273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3273 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3273/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12884/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Viale Della Costituzione Is 1 Centr 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250019408173 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 563/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), con il ministero del suo procuratore e difensore, specificato in rubrica, proponeva con ricorso, ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, innanzi la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, avverso la cartella di pagamento n. 07120250019408173, per l'importo di €uro 862,33, notificatagli in data 24/04/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto dell'Ente Impositore, con ruoli, emessi da quest'ultima, concernenti la tassa automobilistica, anno 2019, gravata sugli autoveicoli di sua proprietà, ivi identificati, atto, questo, generato dagli avvisi di accertamento di cui al dettaglio degli addebiti, asseritamente notificati addì 05/09/2022.
Eccepiva - come motivi di doglianza - vizi, sia afferenti al rapporto sostanziale (omessa ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti e, per l'effetto l'intervenuta prescrizione e decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione) che quelli, inerenti al provvedimento de quo;
di conseguenza, evocava in giudizio, in sede di pubblica udienza e, previa sospensione degli effetti della prefata cartella, le surriferite parti, per sentirsi dichiarare il suo annullamento, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Osservava - in considerazione delle suindicate violazioni - che l'opposto atto era da intendersi il primo gravame oggetto di contestazione;
pertanto - a suo dire - da annullarsi, attesa la maturata prescrizione del diritto a richiedere la pretesa creditoria.
Resistevano, per quanto di ragione e competenza l'ADER ed il surriferito Ente Impositore che confutavano, estensivamente, l'assunto ex adverso, in fatto ed in diritto.
Nello specifico, la Concessionaria, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle impugnative esclusivamente dell'Ente Impositore.
Di conseguenza, dichiarava di non accettare il contraddittorio, mentre, nel merito, confermando la legittimità del suo operato, contestava tanto l'eccezione di prescrizione quanto quella di decadenza, non sussistendone i presupposti.
La Regione Campania, invece, versava in atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento;
onde, qualsiasi doglianza riferita all'atto prodromico, per effetto dell'irretrattabilità del credito intimato, era da ritenersi ininfluente, per intervenuta decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 1 Dlgs n. 546/92.
Concludevano entrambe, per il rigetto del ricorso, con il governo delle spese, a carico della parte ricorrente.
Il suo difensore, nelle more, depositava memorie illustrative, con le quali contestava l'incarto documentale, prodotto dal succitato Ente Impositore, quale prova, per tabulas, della notifica dell' avviso di accertamento, deducendo l'erroneità del procedimento notificatorio, in quanto perfezionatosi, presso un indirizzo non riferito a quello della residenza anagrafica del contribuente, come rilevabile dall'allegato certificato di residenza storica;
da qui, illegittimità della notifica e, conseguentemente, la validità giuridica delle doglianze di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza di merito, all'esito del contraddittorio, la Corte, nella spiegata composizione, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciolta la riserva in data 16/02/2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva che le impugnative della difesa del contribuente hanno pregio giuridico, stante l'illegittimità probatoria del rilievo documentale, versato dalla Regione Campania, con riferimento all'avviso di accertamento, viziato nella sua contezza, come dedotto in premessa, per intervenuta inesistenza giuridica della notifica;
pregiudizio, questo, indefettibile, questo, che coinvolge l'opposta cartella, illegittima, a tutti gli effetti di legge.
Ne discende che sussistono i presupposti per censurarla e, di seguito, il suo annullamento all'unisono, con il sotteso atto prodromico.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE
MONOCATRICA, SEZIONE VI, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso in epigrafe contrassegnato con RGR N. 12884/2025 - reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione - così provvede: Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente, in carica pro-tempe, al pagamento della somma di €uro duecentocinquanta/00 (€ 250,00), spese generali del 15%, oltre oneri di legge, nonché il rimborso del contributo unificato a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi, antistatario.
Compensa le spese di giudizio, tra il contribuente e la Concessionaria ADER.
Così deciso, in Napoli, in data 16 febbraio 2026.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 6, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DINACCI FILIPPO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12884/2025 depositato il 06/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Napoli - Viale Della Costituzione Is 1 Centr 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250019408173 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 563/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente, Sig. Ricorrente_1 (C.F. CF_Ricorrente_1), con il ministero del suo procuratore e difensore, specificato in rubrica, proponeva con ricorso, ex art. 18 Dlgs n. 546/1992, innanzi la Corte di
Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli, in composizione monocratica, avverso la cartella di pagamento n. 07120250019408173, per l'importo di €uro 862,33, notificatagli in data 24/04/2025, ad istanza dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, per conto dell'Ente Impositore, con ruoli, emessi da quest'ultima, concernenti la tassa automobilistica, anno 2019, gravata sugli autoveicoli di sua proprietà, ivi identificati, atto, questo, generato dagli avvisi di accertamento di cui al dettaglio degli addebiti, asseritamente notificati addì 05/09/2022.
Eccepiva - come motivi di doglianza - vizi, sia afferenti al rapporto sostanziale (omessa ovvero irregolare notificazione degli atti presupposti e, per l'effetto l'intervenuta prescrizione e decadenza dall'esercizio dell'azione di riscossione) che quelli, inerenti al provvedimento de quo;
di conseguenza, evocava in giudizio, in sede di pubblica udienza e, previa sospensione degli effetti della prefata cartella, le surriferite parti, per sentirsi dichiarare il suo annullamento, fatte salve le spese di lite, con attribuzione.
Osservava - in considerazione delle suindicate violazioni - che l'opposto atto era da intendersi il primo gravame oggetto di contestazione;
pertanto - a suo dire - da annullarsi, attesa la maturata prescrizione del diritto a richiedere la pretesa creditoria.
Resistevano, per quanto di ragione e competenza l'ADER ed il surriferito Ente Impositore che confutavano, estensivamente, l'assunto ex adverso, in fatto ed in diritto.
Nello specifico, la Concessionaria, preliminarmente, eccepiva il difetto di legittimazione passiva, con riferimento alle impugnative esclusivamente dell'Ente Impositore.
Di conseguenza, dichiarava di non accettare il contraddittorio, mentre, nel merito, confermando la legittimità del suo operato, contestava tanto l'eccezione di prescrizione quanto quella di decadenza, non sussistendone i presupposti.
La Regione Campania, invece, versava in atti la prova della notifica dell'avviso di accertamento;
onde, qualsiasi doglianza riferita all'atto prodromico, per effetto dell'irretrattabilità del credito intimato, era da ritenersi ininfluente, per intervenuta decadenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 comma 1 Dlgs n. 546/92.
Concludevano entrambe, per il rigetto del ricorso, con il governo delle spese, a carico della parte ricorrente.
Il suo difensore, nelle more, depositava memorie illustrative, con le quali contestava l'incarto documentale, prodotto dal succitato Ente Impositore, quale prova, per tabulas, della notifica dell' avviso di accertamento, deducendo l'erroneità del procedimento notificatorio, in quanto perfezionatosi, presso un indirizzo non riferito a quello della residenza anagrafica del contribuente, come rilevabile dall'allegato certificato di residenza storica;
da qui, illegittimità della notifica e, conseguentemente, la validità giuridica delle doglianze di cui al ricorso introduttivo.
All'udienza di merito, all'esito del contraddittorio, la Corte, nella spiegata composizione, in camera di consiglio, si riservava la decisione. Sciolta la riserva in data 16/02/2026, decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
Osserva che le impugnative della difesa del contribuente hanno pregio giuridico, stante l'illegittimità probatoria del rilievo documentale, versato dalla Regione Campania, con riferimento all'avviso di accertamento, viziato nella sua contezza, come dedotto in premessa, per intervenuta inesistenza giuridica della notifica;
pregiudizio, questo, indefettibile, questo, che coinvolge l'opposta cartella, illegittima, a tutti gli effetti di legge.
Ne discende che sussistono i presupposti per censurarla e, di seguito, il suo annullamento all'unisono, con il sotteso atto prodromico.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, nel dispositivo.
P.Q.M.
La CORTE DI GIUSTIZIA TRBUTARIA DI PRIMO GRADO DI NAPOLI, IN COMPOSIZIONE
MONOCATRICA, SEZIONE VI, pronunciandosi, definitivamente, sul ricorso in epigrafe contrassegnato con RGR N. 12884/2025 - reietta ogni contraria istanza, deduzione, eccezione - così provvede: Accoglie il ricorso, come da motivazione.
Condanna la Regione Campania, in persona del Presidente, in carica pro-tempe, al pagamento della somma di €uro duecentocinquanta/00 (€ 250,00), spese generali del 15%, oltre oneri di legge, nonché il rimborso del contributo unificato a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi, antistatario.
Compensa le spese di giudizio, tra il contribuente e la Concessionaria ADER.
Così deciso, in Napoli, in data 16 febbraio 2026.