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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 21/10/2025, n. 14612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14612 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 22306 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza dell'8 aprile 2025 (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig.ra elettivamente domiciliata in Roma, Largo Parte_1
Arrigo VII 4, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Esposito, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
Sigg. e , elettivamente Controparte_1 CP_2
domiciliati in Roma, Via Galla Placidia 15, presso lo Studio dell'Avv.
Fabio D'Addario, che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8 aprile 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
esponeva di aver stipulato in data 10 gennaio 2013 un contratto di vendita immobiliare per l'acquisto dell'appartamento sito in Roma,
Via Gregorio XI, terzo e penultimo piano, con i Sigg. e CP_3
la porzione del quarto e ultimo piano, sovrastante la sua CP_4
proprietà e costituita da un ex sottotetto una volta destinato a locale di sgombero e lavatoio e poi ristrutturato, era stata CP_5
acquistata nel maggio/giugno 2021, dai Sigg. e CP_1
. CP_2
Evidenziava l'attrice che nel 1997, i Sigg. e CP_3 CP_4
proprietari all'epoca di entrambe le porzioni site al terzo e quarto piano, avevano presentato domanda di condono edilizio e il Comune di Roma aveva rilasciato concessione edilizia in sanatoria con approvazione del cambio di destinazione d'uso degli ex locali condominiali, modificandoli da sgombero e lavatoi in residenziale.
Rilevava poi che i lavori di ristrutturazione avevano riguardato anche il solaio in calcestruzzo, dal quale erano stati ablati alcuni centimetri,
e, nel corso delle trattative, gli alienanti e non CP_3 CP_4
l'avevano resa edotta dei lavori svolti e dell'avvenuta modificazione del solaio.
Deduceva l'avvenuta compromissione dell'insonorizzazione dell'appartamento, attesi i rumori provenienti a tutte le ore dal piano sovrastante, e ciò dal 2013, evidenziando che ciò derivava dalla rimozione di buona parte del massetto, di cui era stato ridotto lo spessore.
Richiamava i tentativi di bonario componimento svolti e le risultanze dell'indagine tecnica espletata e concludeva richiedendo, previo espletamento di CTU, la condanna dei convenuti all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino, con condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Si costituivano in giudizio i Sigg. e Controparte_1 CP_2
, che eccepivano l'inammissibilità e la prescrizione dell'azione,
[...]
oltre che la sua improcedibilità e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, evidenziavano l'infondatezza delle richieste attoree e concludevano richiedendo, previo accoglimento delle formulate eccezioni preliminari, il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento della complessiva cifra di euro 2.552,00, in relazione agli esborsi riguardanti il procedimento per ATP promosso dalla Sig.ra e Pt_1
dichiarato improcedibile per sua mancata comparizione all'udienza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha richiesto, previo espletamento di
CTU, la condanna dei convenuti all'esecuzione, a loro spese, degli opportuni lavori di ripristino del massetto, con rispetto dell'originario progetto costruttivo, oltre che al risarcimento dei danni non patrimoniali secondo equità.
In particolare, nel contesto dell'atto di citazione, l'attrice ha dedotto che gli alienanti del proprio appartamento, nel 1997, avevano presentato domanda di condono edilizio al Comune di Roma in relazione ai lavori di ristrutturazione svolti sull'ex sottotetto, di loro proprietà, destinati a locale di sgombero e lavatoio condominiale, e da cui era stato ricavato un piccolo appartamento;
i detti lavori avevano interessato anche il solaio in calcestruzzo, dal quale erano stati ablati alcuni centimetri dell'originario solaio, e gli alienanti, nel corso delle trattative, non l'avevano resa edotta di quanto effettuato, avente ad oggetto la rimozione di buona parte del massetto, con riduzione dello spessore e privazione della necessaria insonorizzazione.
Ora, tenuto conto delle stesse deduzioni svolte dall'attrice, la domanda in questa sede avanzata, in quanto volta, all'esito delle necessarie indagini tecniche, alla condanna all'esecuzione degli “opportuni lavori di ripristino del massetto” non può che ritenersi destinata nei confronti dei soggetti che quei lavori avevano effettuato, e quindi gli alienanti del bene, non risultando rilevante, ai fini proprio della richiesta
“condanna” all'esecuzione dei lavori in oggetto, la posizione dei convenuti, successivi acquirenti dell'immobile e, per stessa ammissione attorea, non autori delle opere contestate.
In altri termini, la situazione soggettiva dei soggetti odierni convenuti, risultando gli stessi pacificamente estranei alla svolta ristrutturazione e alle lamentate conseguenze della stessa, impedisce che nei loro confronti, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, possa essere emessa una pronuncia di condanna all'esecuzione di lavori, non attribuibili alla loro condotta.
Nei termini che precedono, pertanto, l'avanzata eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere condivisa, evidenziandosi ulteriormente sul punto che anche i danni lamentati risultano discendere, nella prospettazione attorea, dalla mancata insonorizzazione conseguente alla ristrutturazione eseguita.
Né risulta rilevante, a tal fine, ed indipendentemente da ogni valutazione circa l'ammissibilità della stessa, la modifica della domanda per come effettuata nella memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 1 c.p.c., laddove viene richiesta la condanna dei convenuti, unitamente ai chiamandi in causa, alienanti dell'immobile, al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., con esecuzione dei lavori di ripristino del solaio/soffitto.
Sul punto, infatti, l'attrice ha dedotto che l'azione contro gli odierni convenuti si radica nella responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, risultando gli stessi attuali proprietari dell'immobile il cui pavimento poggia su massetto e solaio non a norma, per quanto riguarda lo spessore, che vibra ad ogni sollecitazione di una certa entità e che ha determinato un limitato crollo di materiali edili, oltre alle lamentate immissioni rumorose;
tuttavia, la medesima attrice, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., evidenzia altresì come siano stati gli originari alienanti del bene a trasformare abusivamente i locali, “determinando il vizio di costruzione recentemente scoperto (arg. ex art. 2053 c.c.) e dando origine a tutti i problemi oggi sub judice” così evidenziando la sola responsabilità di questi ultimi in relazione alle condotte lamentate e alle conseguenze derivanti dalle stesse, anche in termini di danni subiti.
Peraltro, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile (C.C. 3440/23).
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, le censure dei convenuti circa il proprio difetto di legittimazione passiva devono essere, sulla base degli elementi introdotti in giudizio e delle deduzioni delle parti, essere condivise, con conseguente rigetto delle domande attrici.
Quanto poi alla formulata domanda riconvenzionale, la stessa risulta avere ad oggetto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 2.552,00, quale cifra corrisposta dai convenuti per la propria difesa nel procedimento per ATP promosso dalla Sig.ra Pt_1
Ora, per come emergente dalla documentazione in atti, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., l'attrice richiedeva disporsi il richiesto accertamento ai fini del compimento delle necessarie indagini sul massetto e, costituitisi in giudizio gli odierni convenuti, il procedimento veniva dichiarato improcedibile anche tenuto conto dell'assenza di parte ricorrente all'udienza di comparizione.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (C.C. 9735/20).
Ne consegue che, nella presente sede di merito, le spese affrontate da parte convenuta nel precedente giudizio ex art. 696 c.p.c. debbano essere considerate come spese giudiziali e poste, tenuto conto della soccombenza di parte attrice, a carico di quest'ultima; peraltro, dalle produzioni svolte, emerge che venivano effettuati due bonifici in favore dell'Avv. D'Addario, difensore dei convenuti in sede ex art. 696 c.p.c., per il complessivo importo di euro 1.500,00, laddove il
Geom. autore di una relazione di parte prodotta a corredo della CP_6 comparsa di costituzione nel detto giudizio, rilasciava quietanza di pagamento in favore della convenuta , per l'importo di euro CP_2
1.052,00.
Alla luce delle conclusioni raggiunte, pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere accolta e l'attrice deve essere condannata al pagamento, in favore dei convenuti, della somma complessiva di euro 2.552,00, oltre interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta le domande attrici;
II) In accoglimento dell'avanzata domanda riconvenzionale, condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, della somma di euro 2.552,00, oltre interessi legali sino al saldo;
III) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi euro
5.500,00, di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 22306 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2022, posta in deliberazione all'udienza dell'8 aprile 2025 (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Sig.ra elettivamente domiciliata in Roma, Largo Parte_1
Arrigo VII 4, presso lo Studio dell'Avv. Giovanni Esposito, che la rappresenta e difende per procura in atti
ATTRICE
E
Sigg. e , elettivamente Controparte_1 CP_2
domiciliati in Roma, Via Galla Placidia 15, presso lo Studio dell'Avv.
Fabio D'Addario, che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
CONCLUSIONI
All'udienza dell'8 aprile 2025, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie istanze. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Parte_1
esponeva di aver stipulato in data 10 gennaio 2013 un contratto di vendita immobiliare per l'acquisto dell'appartamento sito in Roma,
Via Gregorio XI, terzo e penultimo piano, con i Sigg. e CP_3
la porzione del quarto e ultimo piano, sovrastante la sua CP_4
proprietà e costituita da un ex sottotetto una volta destinato a locale di sgombero e lavatoio e poi ristrutturato, era stata CP_5
acquistata nel maggio/giugno 2021, dai Sigg. e CP_1
. CP_2
Evidenziava l'attrice che nel 1997, i Sigg. e CP_3 CP_4
proprietari all'epoca di entrambe le porzioni site al terzo e quarto piano, avevano presentato domanda di condono edilizio e il Comune di Roma aveva rilasciato concessione edilizia in sanatoria con approvazione del cambio di destinazione d'uso degli ex locali condominiali, modificandoli da sgombero e lavatoi in residenziale.
Rilevava poi che i lavori di ristrutturazione avevano riguardato anche il solaio in calcestruzzo, dal quale erano stati ablati alcuni centimetri,
e, nel corso delle trattative, gli alienanti e non CP_3 CP_4
l'avevano resa edotta dei lavori svolti e dell'avvenuta modificazione del solaio.
Deduceva l'avvenuta compromissione dell'insonorizzazione dell'appartamento, attesi i rumori provenienti a tutte le ore dal piano sovrastante, e ciò dal 2013, evidenziando che ciò derivava dalla rimozione di buona parte del massetto, di cui era stato ridotto lo spessore.
Richiamava i tentativi di bonario componimento svolti e le risultanze dell'indagine tecnica espletata e concludeva richiedendo, previo espletamento di CTU, la condanna dei convenuti all'esecuzione dei necessari lavori di ripristino, con condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti.
Si costituivano in giudizio i Sigg. e Controparte_1 CP_2
, che eccepivano l'inammissibilità e la prescrizione dell'azione,
[...]
oltre che la sua improcedibilità e il proprio difetto di legittimazione passiva;
nel merito, evidenziavano l'infondatezza delle richieste attoree e concludevano richiedendo, previo accoglimento delle formulate eccezioni preliminari, il rigetto delle domande attrici e, in via riconvenzionale, la condanna di controparte al pagamento della complessiva cifra di euro 2.552,00, in relazione agli esborsi riguardanti il procedimento per ATP promosso dalla Sig.ra e Pt_1
dichiarato improcedibile per sua mancata comparizione all'udienza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo evidenziare che, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha richiesto, previo espletamento di
CTU, la condanna dei convenuti all'esecuzione, a loro spese, degli opportuni lavori di ripristino del massetto, con rispetto dell'originario progetto costruttivo, oltre che al risarcimento dei danni non patrimoniali secondo equità.
In particolare, nel contesto dell'atto di citazione, l'attrice ha dedotto che gli alienanti del proprio appartamento, nel 1997, avevano presentato domanda di condono edilizio al Comune di Roma in relazione ai lavori di ristrutturazione svolti sull'ex sottotetto, di loro proprietà, destinati a locale di sgombero e lavatoio condominiale, e da cui era stato ricavato un piccolo appartamento;
i detti lavori avevano interessato anche il solaio in calcestruzzo, dal quale erano stati ablati alcuni centimetri dell'originario solaio, e gli alienanti, nel corso delle trattative, non l'avevano resa edotta di quanto effettuato, avente ad oggetto la rimozione di buona parte del massetto, con riduzione dello spessore e privazione della necessaria insonorizzazione.
Ora, tenuto conto delle stesse deduzioni svolte dall'attrice, la domanda in questa sede avanzata, in quanto volta, all'esito delle necessarie indagini tecniche, alla condanna all'esecuzione degli “opportuni lavori di ripristino del massetto” non può che ritenersi destinata nei confronti dei soggetti che quei lavori avevano effettuato, e quindi gli alienanti del bene, non risultando rilevante, ai fini proprio della richiesta
“condanna” all'esecuzione dei lavori in oggetto, la posizione dei convenuti, successivi acquirenti dell'immobile e, per stessa ammissione attorea, non autori delle opere contestate.
In altri termini, la situazione soggettiva dei soggetti odierni convenuti, risultando gli stessi pacificamente estranei alla svolta ristrutturazione e alle lamentate conseguenze della stessa, impedisce che nei loro confronti, indipendentemente da ogni ulteriore valutazione, possa essere emessa una pronuncia di condanna all'esecuzione di lavori, non attribuibili alla loro condotta.
Nei termini che precedono, pertanto, l'avanzata eccezione di difetto di legittimazione passiva deve essere condivisa, evidenziandosi ulteriormente sul punto che anche i danni lamentati risultano discendere, nella prospettazione attorea, dalla mancata insonorizzazione conseguente alla ristrutturazione eseguita.
Né risulta rilevante, a tal fine, ed indipendentemente da ogni valutazione circa l'ammissibilità della stessa, la modifica della domanda per come effettuata nella memoria ex art. 183, sesto comma,
n. 1 c.p.c., laddove viene richiesta la condanna dei convenuti, unitamente ai chiamandi in causa, alienanti dell'immobile, al risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c., con esecuzione dei lavori di ripristino del solaio/soffitto.
Sul punto, infatti, l'attrice ha dedotto che l'azione contro gli odierni convenuti si radica nella responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, risultando gli stessi attuali proprietari dell'immobile il cui pavimento poggia su massetto e solaio non a norma, per quanto riguarda lo spessore, che vibra ad ogni sollecitazione di una certa entità e che ha determinato un limitato crollo di materiali edili, oltre alle lamentate immissioni rumorose;
tuttavia, la medesima attrice, nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c., evidenzia altresì come siano stati gli originari alienanti del bene a trasformare abusivamente i locali, “determinando il vizio di costruzione recentemente scoperto (arg. ex art. 2053 c.c.) e dando origine a tutti i problemi oggi sub judice” così evidenziando la sola responsabilità di questi ultimi in relazione alle condotte lamentate e alle conseguenze derivanti dalle stesse, anche in termini di danni subiti.
Peraltro, sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che la responsabilità per rovina di edificio ex art. 2053 c.c. - il cui carattere di specialità rispetto a quella ex art. 2051 c.c. deriva dall'essere posta a carico del proprietario o di altro titolare di diritto reale di godimento in base al criterio formale del titolo, non essendo sufficiente ad integrarla il mero potere d'uso della "res" - ha natura oggettiva e può essere esclusa solo dalla dimostrazione che i danni provocati dalla rovina non sono riconducibili a vizi di costruzione o a difetto di manutenzione, bensì ad un fatto dotato di efficacia causale autonoma, comprensivo del fatto del terzo o del danneggiato, ancorché non imprevedibile ed inevitabile (C.C. 3440/23).
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto, le censure dei convenuti circa il proprio difetto di legittimazione passiva devono essere, sulla base degli elementi introdotti in giudizio e delle deduzioni delle parti, essere condivise, con conseguente rigetto delle domande attrici.
Quanto poi alla formulata domanda riconvenzionale, la stessa risulta avere ad oggetto la condanna dell'attrice al pagamento della somma di euro 2.552,00, quale cifra corrisposta dai convenuti per la propria difesa nel procedimento per ATP promosso dalla Sig.ra Pt_1
Ora, per come emergente dalla documentazione in atti, con ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c., l'attrice richiedeva disporsi il richiesto accertamento ai fini del compimento delle necessarie indagini sul massetto e, costituitisi in giudizio gli odierni convenuti, il procedimento veniva dichiarato improcedibile anche tenuto conto dell'assenza di parte ricorrente all'udienza di comparizione.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c. (C.C. 9735/20).
Ne consegue che, nella presente sede di merito, le spese affrontate da parte convenuta nel precedente giudizio ex art. 696 c.p.c. debbano essere considerate come spese giudiziali e poste, tenuto conto della soccombenza di parte attrice, a carico di quest'ultima; peraltro, dalle produzioni svolte, emerge che venivano effettuati due bonifici in favore dell'Avv. D'Addario, difensore dei convenuti in sede ex art. 696 c.p.c., per il complessivo importo di euro 1.500,00, laddove il
Geom. autore di una relazione di parte prodotta a corredo della CP_6 comparsa di costituzione nel detto giudizio, rilasciava quietanza di pagamento in favore della convenuta , per l'importo di euro CP_2
1.052,00.
Alla luce delle conclusioni raggiunte, pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere accolta e l'attrice deve essere condannata al pagamento, in favore dei convenuti, della somma complessiva di euro 2.552,00, oltre interessi legali sino al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta le domande attrici;
II) In accoglimento dell'avanzata domanda riconvenzionale, condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, della somma di euro 2.552,00, oltre interessi legali sino al saldo;
III) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in complessivi euro
5.500,00, di cui euro 1.300,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva, euro 1.200,00 per la fase istruttoria ed euro 2.000,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma il 20 ottobre 2025
IL GIUDICE