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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/08/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Raffaella Filoni sulle conclusioni prese dal 22 maggio 2025, a seguito di note scritte di trattazione ex art 281 sexies comma III cpc, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3788/2024 di R.G., promossa da:
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), entrambi Rappresentati, difesi e
[...] C.F._2 domiciliati per delega in atti, dall'Avv. Franca Pagnoni (C.F.
[...]
: la quale dichiara di voler ricevere eventuali notifiche e C.F._3 comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
o al n. fax 0382 21453 Email_1
- Opponenti - contro
Il (C.F: ), corrente in Controparte_1 P.IVA_1
CÒ AR (PV), via G. di Vittorio n.4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'Avv. Alessandro Esculi (C.F.: ), nel cui C.F._4 studio in PA (PV), via Franchi n.10, ha eletto domicilio, il quale difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi di cancelleria inerenti al presente procedimento al seguente numero di fax: 0382.311310 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
- Opposto –
CONCLUSIONI
Opponenti come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, In via preliminare ed in rito: Dichiararsi l'obbligatorietà della mediazione nel giudizio di opposizione, con conseguente improcedibilità in caso di mancato ricorso al
1 procedimento di mediazione;
Nel merito in via principale: Per i motivi esposti essendo l'opposizione fondata su prova scritta gli esponenti insistono per la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Accogliere la spiegata opposizione per i fatti di cui in premessa e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1261/24 - R.G. 2304/2024 emesso dal Tribunale di PA in data 24.07.2024. Con vittoria di spese e compensi di causa. Nel merito in via subordinata: Accogliere parzialmente la spiegata opposizione per i fatti di cui in premessa, revocare il Decreto Ingiuntivo R.G 2304/24 - N.1261/2024 emesso dal Tribunale di PA in data 29.07.24 e per l'effetto dichiarare dovuta a parte opposta dall'opponente la minor somma che risulterà in corso di causa assumendo ogni conseguente statuizione. In via riconvenzionale - Condannarsi altresì il , in caso di persistente Controparte_1 inattività, alla rifusione in favore degli opponenti delle spese necessarie da loro sostenute per l'eliminazione dei vizi dell'opera, nella somma che risulterà in corso di causa. - Conseguentemente operare la compensazione delle somme a tale titolo dovute dal a e Controparte_1 Parte_1 [...] con quelle che dovessero risultare dagli stessi dovute a titolo di Parte_2 miniali sino a concorrenza delle rispettive voci di credito. - Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per il Condominio Opposto come da note scritte udienza di discussione: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così pronunciare: In via preliminare e pregiudiziale: -a_Dare atto che l'opposizione al D.I. n. 1261/2024 è tardiva, in quanto notificata oltre il termine stabilito ex art. 641 c.p.c. e, quindi, inammissibile e/o inefficace e/o nulla;
-b_dare atto che l'istanza ex art 649 cpc non è stata formulata da controparte e, quindi, non può essere oggetto di decisione da parte dell'Autorità Giudicante ed, in ogni caso, dichiarare la stessa inammissibile e/o nulla in quanto carente dei presupposti di legge, per le motivazioni dedotte in narrativa e confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.1261/24 - RG 2304/24. In subordine: -c_dare atto che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non può essere revocata e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o nulla e/o inefficace la domanda di revoca della provvisoria esecuzione del D.I. n. 1261/2024 dei Sigg. e anche per i motivi dedotti in Parte_1 Parte_2 narrativa e confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.1261/24 - RG 2304/24. In ulteriore subordine: -d_dichiarare inammissibile e/o nulla la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 1261/2024, in quanto carente dei presupposti di legge, oltre che per i motivi dedotti in narrativa e confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.1261/24 - RG 2304/24; -e_in ogni caso rigettare le domande, tutte, di parte attrice e per l'effetto confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.1261/24 - RG 2304/24 per tutti i motivi di cui in narrativa e condannare, altresì, i Sigg. e Parte_1 Parte_2 in solido fra loro al risarcimento, in favore del Controparte_1 dell'importo ritenuto di giustizia ai sensi e per gli ef
2 merito: -f_dichiarare l'opposizione al D.I. n. 1261/2024 - RG 2304/24 infondata e rigettare le istanze tutte di controparte compresa la domanda riconvenzionale, in quanto illegittime in fatto ed in diritto, carenti dei requisiti di legge e per tutti i motivi dedotti in narrativa e condannare i Sigg. e Parte_1 al pagamento di € 10.136,76, oltre spese legali, Parte_2 imponibili liquidate in decreto n.1261/24 e spese legali per la presente vertenza, oltre interessi di mora dalla data di scadenza del pagamento al saldo effettivo. In subordine: -g_accertata, comunque, la sussistenza del credito azionato dal in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 tempore nel decreto ingiuntivo opposto, condannare i Sigg. e Parte_1 al pagamento della somma di Euro 10 a Parte_2 preventivo di spesa gestione 2023/24 e relativo riparto e consuntivo gest. 2022/2023 e relativo riparto, approvati con delibera del 05 dicembre 2023, non impugnata nei termini di legge, oltre spese legali, spese non imponibili liquidate in decreto n.1261/24 e spese legali per la presente vertenza, oltre interessi di mora dalla data di scadenza del pagamento al saldo effettivo. -h_in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse in narrativa. In ogni caso: condannare i Sigg. e all'immediato pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 legali f vittoria di spese, diritti ed onorari anche della presente causa, come per legge, ai sensi del D.M 137/22, del giudizio cautelare R.G. 3788/24-1 Trib. PA e del procedimento di mediazione, e, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A, da liquidarsi a favore del procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Gli attuali Opponenti il Sig. e la Sig.ra Parte_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1261/2024, emesso dal Tribunale di PA a favore del ricorrente provvisoriamente esecutivo, per Controparte_1
l'importo di € 10.136,74 per spese condominiali ordinarie e straordinarie.
In particolare hanno dedotto che:
-nella palazzina erano stati fatti nel 2018 lavori al terrazzo- lastrico solare, che costituisce la copertura dell'intero immobile e di parte dell'appartamento degli opponenti, affidati dal _1 all'impresa Edil Zika srl.
3 -la quota di spese per tali lavori di pertinenza dei signori e ammontava ad € 4.421,93 indicati nel consuntivo Parte_2 Parte_1 prodotto nel procedimento monitorio.
-nello stesso inverno 2019, appena terminati i lavori, si manifestarono infiltrazioni nei locali di proprietà sottostanti il Parte_1 lastrico solare. Venne informato l'Amministratore affinchè sollecitasse l'impresa esecutrice, ma non ottennero nessuna risposta.
-alle telefonate seguirono mail ed in quella datata 26.05.2019 (doc 1) gli esponenti contestarono all'amministratore geom. CP_2
i gravi vizi dei lavori al terrazzo e le difformità, invitandolo a non pagare la fattura dell'impresa senza un preventivo esame delle opere e dei danni verificatisi nel loro appartamento per infiltrazioni d'acqua a seguito dei lavori di copertura mal eseguiti.
-né l' Amministratore Geom. né altro tecnico a ciò CP_2 incaricato, nonostante i solleciti e le comunicazioni degli esponenti sul continuo aggravarsi della situazione sia per l'estensione che per la profondità raggiunta dalle infiltrazioni, si recava in loco per prendere visione della situazione sino al febbraio del 2022.
-solo nel febbraio del 2022 l'Amministratore si è recato nell'appartamento degli esponenti ed ha rilevato i gravi danni, tuttavia nessuna iniziativa ha intrapreso per le riparazioni e ad oggi la situazione si è aggravata, continuando, in caso di pioggia, il percolamento nell'abitazione degli opponenti : l'impresa esecutrice, essendo committente dei lavori il senza aver Controparte_1 ricevuto formale contestazione dallo stesso, non ritiene di dover intervenire.
-Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, condannarsi altresì il _1
, in caso di persistente inattività, alla rifusione in favore
[...] degli opponenti delle spese necessarie da loro sostenute per l'eliminazione dei vizi dell'opera, e conseguentemente operare la compensazione delle somme.
Si è costituito il Condominio Opposto contro deducendo fatti specifici, in particolare:
- ha sollevato eccezione di giudicato, osservando che i motivi di opposizione e la domanda riconvenzionale qui proposta si riferiscono ai medesimi danni qui dedotti dagli Opponenti al proprio immobile, per i lavori eseguiti da nel 2019, che sono stati oggetto , già, di CP_3 un precedente giudizio R.G. 5040/2022, con identico atto di citazione, definito con sentenza n.1312 pubblicata il 01/10/2024 emessa dal
4 Tribunale di PA , passata in giudicato e favorevole al _1
con rigetto di tutte le domande degli odierni opponenti
[...]
(doc. 5) , in cui la loro domanda, volta ad ottenere un risarcimento, è stata rigettata (cfr doc. 5);
-l'atto di citazione del 2022 e quello odierno del 2024 non solo appaiono essere due atti “fotocopia” con ivi indicate le medesime domande, le stesse parti in causa e gli stessi documenti (cfr docc. 1 e 4), ma contengono la stessa (infondata) domanda riconvenzionale di risarcimento per asseriti e mai provati danni al di loro immobile, da porre in compensazione con le spese condominiali maturate e non pagate (cfr doc.1 pagg. 5 e 6 e doc. 4 pagg. 4 e 5).
-Lo stesso epilogo si è verificato, anche, per una seconda causa avente R.G. 4574/22 Trib. PA, la quale si è ugualmente conclusa con la condanna degli odierni opponenti con sentenza n.1472/2024 del Tribunale di PA pubblicata in data 12.11.24, con le stesse conclusioni e le stesse domande riconvenzionali per i medesimi motivi, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle presunte infiltrazioni d'acqua lamentate dagli stessi.
-Inoltre, le delibere di approvazione delle spese non sono mai state impugnate.
Con ordinanza del 25.1.2025 nel sub procedimento sull'istanza ex art 649 cpc è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 26.3.2025 l'Avv Cappa ha rappresentato che è stato effettuato il pagamento di quanto indicato nel decreto ingiuntivo opposto;
l'Avv Esculi ha rappresentato, invece, che il pagamento è stato effettuato in nottata, e non era integrale, considerato il precetto in rinnovazione. E' stata fissata udienza con note scritte per verifica conciliazione, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione il processo è stato trattenuto in decisione dal 22 maggio 2025 ex art 281 sexies comma III cpc a seguito di note scritte di trattazione.
Ebbene, quanto all'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo Parte Opposta ha dedotto che l'opposizione al D.I. n. 1261/2024 è tardiva, in quanto notificata oltre il termine stabilito ex art. 641 c.p.c. e, quindi, inammissibile e/o inefficace e/o nulla.
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rileva Parte Opposta sul punto, è stato notificato via PEC al Difensore di Parte Opposta il giorno 10 ottobre 2024 alle ore 21.51 (cfr doc. 1A), quindi oltre il termine di 40 giorni previsto per legge: essendo la ricevuta di avvenuta consegna stata generata alle ore 21.51, la
5 notificazione si intende perfezionata per il alle ore 7 del _1 giorno 11 ottobre 2024, quindi oltre il termine di 40 giorni stabilito ex lege.
Come già indicato nell'ordinanza del 25.1.2025, con la quale è stata respinta l'istanza, ex art 649 cpc, di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, l'eccezione di tardività dell'opposizione, non può essere accolta, “In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine. Sez. U - , Ordinanza n. 32091 del 20/11/2023
Risulta in motivazione “occorre al riguardo rammentare che, in tema di perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche, la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 16septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta»; ha infatti osservato che «il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta … introdotto … allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica»; «ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale — senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta — viene, invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno» (Corte cost. sent. n. 75 del 9 aprile 2019); ciò posto, appare chiaro dalla formulazione della norma, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, che, nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è ─ non quello della spedizione del
6 messaggio p.e.c., né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma ─ quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente”
Quindi, la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata "si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione" e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna .
Ancora sul punto in motivazione Sez. 1 -
, Ordinanza n. 11380 del 29/04/2024 “In sintonia con la ratio del principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, solo la generazione della ricevuta di accettazione da parte del gestore della posta elettronica dello stesso mittente dà conferma dell'avvenuto regolare compimento da parte di quest'ultimo, quale notificante, di tutte le attività che allo stesso competono e che egli può e deve porre in essere per l'avvio del procedimento notificatorio (così Cass. SU n. 32091 del 2023, in motiv., la quale ha, in definitiva, ritenuto che la notificazione a mezzo pec si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine;
conf., Cass. n. 1519 del 2023, in motiv.)”.
Nel merito l'opposizione è inammissibile, e il decreto ingiuntivo opposto n.1261/24 deve essere confermato.
Deve osservarsi che vi è sostanziale identità tra i motivi di opposizione del presente processo, come sopra indicati, e i motivi di opposizione, già, indicati nell'atto di citazione del 2022 avente R.G. 5040/22, già oggetto di giudicato, perché definito con sentenza n 1312/2024.
Anche nel processo del 2022 definito con la citata sentenza irrevocabile, gli attuali Opponenti avevano proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo per spese condominiali non corrisposte, lamentando i medesimi danni al proprio immobile per i lavori eseguiti da nel 2019: tale processo si concludeva con sentenza n.1312 CP_3 pubblicata il 01/10/2024 emessa dal Tribunale di PA nel procedimento R.G. 5040/2022, passata in giudicato e favorevole al con rigetto di tutte le domande degli odierni Controparte_1
Opponenti (doc. 5).
I motivi di opposizione a decreto ingiuntivo del presente processo e del citato processo del 2022 sono identici e identiche le domande, e, sul punto, nella sentenza n 1312/2024, che ha definito il primo giudizio, allegata in atti, si legge “ La relativa domanda non viene
7 però coltivata, per cui non è stato possibile nel presente giudizio appurare se vi siano danni cagionati dal da opporre in compensazione.” _1
La medesima domanda, le stesse conclusioni e le stesse domande riconvenzionali per i medesimi motivi, quindi hanno costituito oggetto del primo giudizio e tale sentenza è passata in giudicato come da attestazione del 2.12.2024.
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il giudicato formatosi sull'inefficacia di un contratto di locazione e, conseguentemente, del collegato contratto di sublocazione, spiegasse i propri effetti nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla sublocatrice per il pagamento dei canoni, nel senso di escluderne la debenza). Sez. 3 - , Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023
Ancora si osserva, sul punto, che Parte opponente ha dedotto lo svolgimento di un ulteriore processo di opposizione a decreto ingiuntivo tra le stesse Parti, e basato sui medesimi motivi di opposizione, avente R.G. 4574/22 Trib. PA, definito con sentenza pubblicata in data 12.11.24 n.1472/2024 del Tribunale di PA, che si è ugualmente conclusa con la condanna degli odierni Opponenti , e Parte Opponente, che ha depositato note scritte nel sub procedimento sull'istanza ex art 649 cpc, non risulta aver specificatamente contestato i fatti predetti indicati da Parte Opposta, né risultano depositate le memorie ex art 171 ter cpc.
L'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem".
In conclusione l'opposizione è inammissibile perché costituisce, ormai, principio di diritto consolidato, quello secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto, relative ad un punto fondamentale, comune ad entrambe le cause, formando la
8 premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. fra le tante Cass. nn. 8650 del 2010, 25269 del 2016, 26704 del 2018).
Il decreto ingiuntivo opposto n. 1261/24 emesso dal Tribunale di PA in data 24.07.2024 deve essere confermato.
Non sussistono, invece, i presupposti per provvedere, in base a quanto richiesto da Parte Opposta, a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Deve, invero, ribadirsi come lo scopo di tale norma sia quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
“abuso del processo” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, per il presente giudizio, espunta la fase istruttoria non svolta, ivi compreso il sub procedimento sull'istanza di sospensiva, con applicazione dei valori medi per la fase di studio , valori massimi per la fase introduttiva, e medi per la fase decisionale, nonché con riferimento alle spese per la mediazione, e distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese della fase monitoria rimangono addebitate a carico degli Opponenti come ivi indicato.
P.Q.M.
il Tribunale di PA, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1261/24 emesso dal Tribunale di PA in data 24.07.2024;
2. condanna gli Opponenti alla rifusione in favore del Condominio Opposto delle spese di lite, che liquida in € 442,00 per la mediazione , € 3786,00 per il presente giudizio, ivi compreso il sub procedimento sull'istanza di sospensiva, oltre 15% spese
9 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., comma III.
Così deciso in PA il 4 agosto 2025
Sentenza depositata il 4 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
10
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3788/2024 di R.G., promossa da:
( ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), entrambi Rappresentati, difesi e
[...] C.F._2 domiciliati per delega in atti, dall'Avv. Franca Pagnoni (C.F.
[...]
: la quale dichiara di voler ricevere eventuali notifiche e C.F._3 comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC:
o al n. fax 0382 21453 Email_1
- Opponenti - contro
Il (C.F: ), corrente in Controparte_1 P.IVA_1
CÒ AR (PV), via G. di Vittorio n.4, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, come da delega in atti, dall'Avv. Alessandro Esculi (C.F.: ), nel cui C.F._4 studio in PA (PV), via Franchi n.10, ha eletto domicilio, il quale difensore dichiara di voler ricevere gli avvisi di cancelleria inerenti al presente procedimento al seguente numero di fax: 0382.311310 ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
- Opposto –
CONCLUSIONI
Opponenti come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, In via preliminare ed in rito: Dichiararsi l'obbligatorietà della mediazione nel giudizio di opposizione, con conseguente improcedibilità in caso di mancato ricorso al
1 procedimento di mediazione;
Nel merito in via principale: Per i motivi esposti essendo l'opposizione fondata su prova scritta gli esponenti insistono per la revoca della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
Accogliere la spiegata opposizione per i fatti di cui in premessa e revocare il Decreto Ingiuntivo n. 1261/24 - R.G. 2304/2024 emesso dal Tribunale di PA in data 24.07.2024. Con vittoria di spese e compensi di causa. Nel merito in via subordinata: Accogliere parzialmente la spiegata opposizione per i fatti di cui in premessa, revocare il Decreto Ingiuntivo R.G 2304/24 - N.1261/2024 emesso dal Tribunale di PA in data 29.07.24 e per l'effetto dichiarare dovuta a parte opposta dall'opponente la minor somma che risulterà in corso di causa assumendo ogni conseguente statuizione. In via riconvenzionale - Condannarsi altresì il , in caso di persistente Controparte_1 inattività, alla rifusione in favore degli opponenti delle spese necessarie da loro sostenute per l'eliminazione dei vizi dell'opera, nella somma che risulterà in corso di causa. - Conseguentemente operare la compensazione delle somme a tale titolo dovute dal a e Controparte_1 Parte_1 [...] con quelle che dovessero risultare dagli stessi dovute a titolo di Parte_2 miniali sino a concorrenza delle rispettive voci di credito. - Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Per il Condominio Opposto come da note scritte udienza di discussione: “Voglia l'Ill.mo Giudice, contrariis reiectis, così pronunciare: In via preliminare e pregiudiziale: -a_Dare atto che l'opposizione al D.I. n. 1261/2024 è tardiva, in quanto notificata oltre il termine stabilito ex art. 641 c.p.c. e, quindi, inammissibile e/o inefficace e/o nulla;
-b_dare atto che l'istanza ex art 649 cpc non è stata formulata da controparte e, quindi, non può essere oggetto di decisione da parte dell'Autorità Giudicante ed, in ogni caso, dichiarare la stessa inammissibile e/o nulla in quanto carente dei presupposti di legge, per le motivazioni dedotte in narrativa e confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.1261/24 - RG 2304/24. In subordine: -c_dare atto che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non può essere revocata e, per l'effetto, dichiarare inammissibile e/o nulla e/o inefficace la domanda di revoca della provvisoria esecuzione del D.I. n. 1261/2024 dei Sigg. e anche per i motivi dedotti in Parte_1 Parte_2 narrativa e confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.1261/24 - RG 2304/24. In ulteriore subordine: -d_dichiarare inammissibile e/o nulla la sospensione della provvisoria esecuzione del D.I. n. 1261/2024, in quanto carente dei presupposti di legge, oltre che per i motivi dedotti in narrativa e confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.1261/24 - RG 2304/24; -e_in ogni caso rigettare le domande, tutte, di parte attrice e per l'effetto confermare la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n.1261/24 - RG 2304/24 per tutti i motivi di cui in narrativa e condannare, altresì, i Sigg. e Parte_1 Parte_2 in solido fra loro al risarcimento, in favore del Controparte_1 dell'importo ritenuto di giustizia ai sensi e per gli ef
2 merito: -f_dichiarare l'opposizione al D.I. n. 1261/2024 - RG 2304/24 infondata e rigettare le istanze tutte di controparte compresa la domanda riconvenzionale, in quanto illegittime in fatto ed in diritto, carenti dei requisiti di legge e per tutti i motivi dedotti in narrativa e condannare i Sigg. e Parte_1 al pagamento di € 10.136,76, oltre spese legali, Parte_2 imponibili liquidate in decreto n.1261/24 e spese legali per la presente vertenza, oltre interessi di mora dalla data di scadenza del pagamento al saldo effettivo. In subordine: -g_accertata, comunque, la sussistenza del credito azionato dal in persona dell'amministratore pro- Controparte_1 tempore nel decreto ingiuntivo opposto, condannare i Sigg. e Parte_1 al pagamento della somma di Euro 10 a Parte_2 preventivo di spesa gestione 2023/24 e relativo riparto e consuntivo gest. 2022/2023 e relativo riparto, approvati con delibera del 05 dicembre 2023, non impugnata nei termini di legge, oltre spese legali, spese non imponibili liquidate in decreto n.1261/24 e spese legali per la presente vertenza, oltre interessi di mora dalla data di scadenza del pagamento al saldo effettivo. -h_in ogni caso rigettare la domanda riconvenzionale in quanto infondata in fatto ed in diritto per le motivazioni espresse in narrativa. In ogni caso: condannare i Sigg. e all'immediato pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 legali f vittoria di spese, diritti ed onorari anche della presente causa, come per legge, ai sensi del D.M 137/22, del giudizio cautelare R.G. 3788/24-1 Trib. PA e del procedimento di mediazione, e, ivi compresi il rimborso forfettario delle spese generali in ragione del 15% sull'importo dei compensi previsto dall'art. 2, II comma, D.M. 55/2014 e quanto dovuto per C.P.A. e per I.V.A, da liquidarsi a favore del procuratore antistatario.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La motivazione della presente sentenza è redatta sulla base della sintetica e concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto ex artt. 132 c.p.c. e 118 d.a. c.p.c.
Gli attuali Opponenti il Sig. e la Sig.ra Parte_1 hanno proposto opposizione avverso il decreto Parte_2 ingiuntivo n. 1261/2024, emesso dal Tribunale di PA a favore del ricorrente provvisoriamente esecutivo, per Controparte_1
l'importo di € 10.136,74 per spese condominiali ordinarie e straordinarie.
In particolare hanno dedotto che:
-nella palazzina erano stati fatti nel 2018 lavori al terrazzo- lastrico solare, che costituisce la copertura dell'intero immobile e di parte dell'appartamento degli opponenti, affidati dal _1 all'impresa Edil Zika srl.
3 -la quota di spese per tali lavori di pertinenza dei signori e ammontava ad € 4.421,93 indicati nel consuntivo Parte_2 Parte_1 prodotto nel procedimento monitorio.
-nello stesso inverno 2019, appena terminati i lavori, si manifestarono infiltrazioni nei locali di proprietà sottostanti il Parte_1 lastrico solare. Venne informato l'Amministratore affinchè sollecitasse l'impresa esecutrice, ma non ottennero nessuna risposta.
-alle telefonate seguirono mail ed in quella datata 26.05.2019 (doc 1) gli esponenti contestarono all'amministratore geom. CP_2
i gravi vizi dei lavori al terrazzo e le difformità, invitandolo a non pagare la fattura dell'impresa senza un preventivo esame delle opere e dei danni verificatisi nel loro appartamento per infiltrazioni d'acqua a seguito dei lavori di copertura mal eseguiti.
-né l' Amministratore Geom. né altro tecnico a ciò CP_2 incaricato, nonostante i solleciti e le comunicazioni degli esponenti sul continuo aggravarsi della situazione sia per l'estensione che per la profondità raggiunta dalle infiltrazioni, si recava in loco per prendere visione della situazione sino al febbraio del 2022.
-solo nel febbraio del 2022 l'Amministratore si è recato nell'appartamento degli esponenti ed ha rilevato i gravi danni, tuttavia nessuna iniziativa ha intrapreso per le riparazioni e ad oggi la situazione si è aggravata, continuando, in caso di pioggia, il percolamento nell'abitazione degli opponenti : l'impresa esecutrice, essendo committente dei lavori il senza aver Controparte_1 ricevuto formale contestazione dallo stesso, non ritiene di dover intervenire.
-Gli opponenti hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via riconvenzionale, condannarsi altresì il _1
, in caso di persistente inattività, alla rifusione in favore
[...] degli opponenti delle spese necessarie da loro sostenute per l'eliminazione dei vizi dell'opera, e conseguentemente operare la compensazione delle somme.
Si è costituito il Condominio Opposto contro deducendo fatti specifici, in particolare:
- ha sollevato eccezione di giudicato, osservando che i motivi di opposizione e la domanda riconvenzionale qui proposta si riferiscono ai medesimi danni qui dedotti dagli Opponenti al proprio immobile, per i lavori eseguiti da nel 2019, che sono stati oggetto , già, di CP_3 un precedente giudizio R.G. 5040/2022, con identico atto di citazione, definito con sentenza n.1312 pubblicata il 01/10/2024 emessa dal
4 Tribunale di PA , passata in giudicato e favorevole al _1
con rigetto di tutte le domande degli odierni opponenti
[...]
(doc. 5) , in cui la loro domanda, volta ad ottenere un risarcimento, è stata rigettata (cfr doc. 5);
-l'atto di citazione del 2022 e quello odierno del 2024 non solo appaiono essere due atti “fotocopia” con ivi indicate le medesime domande, le stesse parti in causa e gli stessi documenti (cfr docc. 1 e 4), ma contengono la stessa (infondata) domanda riconvenzionale di risarcimento per asseriti e mai provati danni al di loro immobile, da porre in compensazione con le spese condominiali maturate e non pagate (cfr doc.1 pagg. 5 e 6 e doc. 4 pagg. 4 e 5).
-Lo stesso epilogo si è verificato, anche, per una seconda causa avente R.G. 4574/22 Trib. PA, la quale si è ugualmente conclusa con la condanna degli odierni opponenti con sentenza n.1472/2024 del Tribunale di PA pubblicata in data 12.11.24, con le stesse conclusioni e le stesse domande riconvenzionali per i medesimi motivi, al fine di ottenere il risarcimento dei danni derivanti dalle presunte infiltrazioni d'acqua lamentate dagli stessi.
-Inoltre, le delibere di approvazione delle spese non sono mai state impugnate.
Con ordinanza del 25.1.2025 nel sub procedimento sull'istanza ex art 649 cpc è stata respinta l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo opposto.
All'udienza del 26.3.2025 l'Avv Cappa ha rappresentato che è stato effettuato il pagamento di quanto indicato nel decreto ingiuntivo opposto;
l'Avv Esculi ha rappresentato, invece, che il pagamento è stato effettuato in nottata, e non era integrale, considerato il precetto in rinnovazione. E' stata fissata udienza con note scritte per verifica conciliazione, all'esito, ritenuta la causa matura per la decisione il processo è stato trattenuto in decisione dal 22 maggio 2025 ex art 281 sexies comma III cpc a seguito di note scritte di trattazione.
Ebbene, quanto all'eccezione di tardività dell'opposizione a decreto ingiuntivo Parte Opposta ha dedotto che l'opposizione al D.I. n. 1261/2024 è tardiva, in quanto notificata oltre il termine stabilito ex art. 641 c.p.c. e, quindi, inammissibile e/o inefficace e/o nulla.
L'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, rileva Parte Opposta sul punto, è stato notificato via PEC al Difensore di Parte Opposta il giorno 10 ottobre 2024 alle ore 21.51 (cfr doc. 1A), quindi oltre il termine di 40 giorni previsto per legge: essendo la ricevuta di avvenuta consegna stata generata alle ore 21.51, la
5 notificazione si intende perfezionata per il alle ore 7 del _1 giorno 11 ottobre 2024, quindi oltre il termine di 40 giorni stabilito ex lege.
Come già indicato nell'ordinanza del 25.1.2025, con la quale è stata respinta l'istanza, ex art 649 cpc, di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, l'eccezione di tardività dell'opposizione, non può essere accolta, “In virtù del principio di scissione del momento perfezionativo della notifica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 75 del 2019, la notificazione a mezzo PEC del ricorso per cassazione si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine. Sez. U - , Ordinanza n. 32091 del 20/11/2023
Risulta in motivazione “occorre al riguardo rammentare che, in tema di perfezionamento della notifica eseguita con modalità telematiche, la Corte costituzionale ha dichiarato «l'illegittimità costituzionale dell'art. 16septies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, inserito dall'art. 45-bis, comma 2, lettera b), d.l. 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalità telematiche la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della predetta ricevuta»; ha infatti osservato che «il divieto di notifica per via telematica oltre le ore 21 risulta … introdotto … allo scopo di tutelare il destinatario, per salvaguardarne, cioè, il diritto al riposo in una fascia oraria (dalle 21 alle 24) in cui egli sarebbe, altrimenti, costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica»; «ciò giustifica la fictio iuris, contenuta nella seconda parte della norma, per cui il perfezionamento della notifica è differito, per il destinatario, alle ore 7 del giorno successivo, ma non giustifica la corrispondente limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale — senza che ciò sia funzionale alla tutela del diritto al riposo del destinatario e nonostante che il mezzo tecnologico lo consenta — viene, invece, impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa: termine che l'art. 155 c.p.c. computa a giorni e che, nel caso di impugnazione, scade, appunto, allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno» (Corte cost. sent. n. 75 del 9 aprile 2019); ciò posto, appare chiaro dalla formulazione della norma, nel testo risultante dalla declaratoria di illegittimità costituzionale, che, nel caso di notifica telematica, il momento cui aver riguardo ai fini della determinazione del momento del perfezionamento della notifica medesima, per il notificante, è ─ non quello della spedizione del
6 messaggio p.e.c., né quello in cui è generato il messaggio di avvenuta consegna, ma ─ quello in cui è generato il messaggio di accettazione (c.d. RAC) da parte del gestore di posta elettronica certificata del mittente”
Quindi, la notifica eseguita con modalità telematica a mezzo di posta elettronica certificata "si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione" e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna .
Ancora sul punto in motivazione Sez. 1 -
, Ordinanza n. 11380 del 29/04/2024 “In sintonia con la ratio del principio della scissione del momento perfezionativo della notifica, solo la generazione della ricevuta di accettazione da parte del gestore della posta elettronica dello stesso mittente dà conferma dell'avvenuto regolare compimento da parte di quest'ultimo, quale notificante, di tutte le attività che allo stesso competono e che egli può e deve porre in essere per l'avvio del procedimento notificatorio (così Cass. SU n. 32091 del 2023, in motiv., la quale ha, in definitiva, ritenuto che la notificazione a mezzo pec si considera tempestiva ove il messaggio di accettazione del gestore di posta elettronica certificata del mittente (cd. RAC) sia stato generato entro le ore ventiquattro dell'ultimo giorno utile del termine;
conf., Cass. n. 1519 del 2023, in motiv.)”.
Nel merito l'opposizione è inammissibile, e il decreto ingiuntivo opposto n.1261/24 deve essere confermato.
Deve osservarsi che vi è sostanziale identità tra i motivi di opposizione del presente processo, come sopra indicati, e i motivi di opposizione, già, indicati nell'atto di citazione del 2022 avente R.G. 5040/22, già oggetto di giudicato, perché definito con sentenza n 1312/2024.
Anche nel processo del 2022 definito con la citata sentenza irrevocabile, gli attuali Opponenti avevano proposto opposizione avverso un decreto ingiuntivo per spese condominiali non corrisposte, lamentando i medesimi danni al proprio immobile per i lavori eseguiti da nel 2019: tale processo si concludeva con sentenza n.1312 CP_3 pubblicata il 01/10/2024 emessa dal Tribunale di PA nel procedimento R.G. 5040/2022, passata in giudicato e favorevole al con rigetto di tutte le domande degli odierni Controparte_1
Opponenti (doc. 5).
I motivi di opposizione a decreto ingiuntivo del presente processo e del citato processo del 2022 sono identici e identiche le domande, e, sul punto, nella sentenza n 1312/2024, che ha definito il primo giudizio, allegata in atti, si legge “ La relativa domanda non viene
7 però coltivata, per cui non è stato possibile nel presente giudizio appurare se vi siano danni cagionati dal da opporre in compensazione.” _1
La medesima domanda, le stesse conclusioni e le stesse domande riconvenzionali per i medesimi motivi, quindi hanno costituito oggetto del primo giudizio e tale sentenza è passata in giudicato come da attestazione del 2.12.2024.
Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano per oggetto un medesimo negozio o rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento compiuto circa una situazione giuridica o la risoluzione di una questione di fatto o di diritto incidente su un punto decisivo comune ad entrambe le cause (o costituente indispensabile premessa logica della statuizione in giudicato) preclude il riesame del punto accertato e risolto, anche nel caso in cui il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che costituiscono lo scopo ed il petitum del primo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto che il giudicato formatosi sull'inefficacia di un contratto di locazione e, conseguentemente, del collegato contratto di sublocazione, spiegasse i propri effetti nel diverso giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dalla sublocatrice per il pagamento dei canoni, nel senso di escluderne la debenza). Sez. 3 - , Ordinanza n. 32370 del 21/11/2023
Ancora si osserva, sul punto, che Parte opponente ha dedotto lo svolgimento di un ulteriore processo di opposizione a decreto ingiuntivo tra le stesse Parti, e basato sui medesimi motivi di opposizione, avente R.G. 4574/22 Trib. PA, definito con sentenza pubblicata in data 12.11.24 n.1472/2024 del Tribunale di PA, che si è ugualmente conclusa con la condanna degli odierni Opponenti , e Parte Opponente, che ha depositato note scritte nel sub procedimento sull'istanza ex art 649 cpc, non risulta aver specificatamente contestato i fatti predetti indicati da Parte Opposta, né risultano depositate le memorie ex art 171 ter cpc.
L'accertamento del giudicato esterno non costituisce, infatti, patrimonio esclusivo delle parti, ma corrisponde ad un preciso interesse pubblico, volto ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, in ossequio al principio del "ne bis in idem".
In conclusione l'opposizione è inammissibile perché costituisce, ormai, principio di diritto consolidato, quello secondo cui, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica, ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto, relative ad un punto fondamentale, comune ad entrambe le cause, formando la
8 premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (cfr. fra le tante Cass. nn. 8650 del 2010, 25269 del 2016, 26704 del 2018).
Il decreto ingiuntivo opposto n. 1261/24 emesso dal Tribunale di PA in data 24.07.2024 deve essere confermato.
Non sussistono, invece, i presupposti per provvedere, in base a quanto richiesto da Parte Opposta, a norma dell'art. 96, comma 3, cod. proc. civ.
Deve, invero, ribadirsi come lo scopo di tale norma sia quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di
“abuso del processo” (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 648311-01; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore, per il presente giudizio, espunta la fase istruttoria non svolta, ivi compreso il sub procedimento sull'istanza di sospensiva, con applicazione dei valori medi per la fase di studio , valori massimi per la fase introduttiva, e medi per la fase decisionale, nonché con riferimento alle spese per la mediazione, e distrazione in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Le spese della fase monitoria rimangono addebitate a carico degli Opponenti come ivi indicato.
P.Q.M.
il Tribunale di PA, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione,
1. dichiara inammissibile l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1261/24 emesso dal Tribunale di PA in data 24.07.2024;
2. condanna gli Opponenti alla rifusione in favore del Condominio Opposto delle spese di lite, che liquida in € 442,00 per la mediazione , € 3786,00 per il presente giudizio, ivi compreso il sub procedimento sull'istanza di sospensiva, oltre 15% spese
9 generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, da distrarsi in favore del Difensore dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., comma III.
Così deciso in PA il 4 agosto 2025
Sentenza depositata il 4 agosto 2025
Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Filoni
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