Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/01/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
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TRIBUNALE DI NAPOLI sezione LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dott.ssa Stefania Borrelli, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito telematico di note scritte secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs
10/10/2022 n. 149, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8253 dell'anno 2024 del ruolo generale, avente ad oggetto: OPPOSIZIONE AD ATP
TRA
nata in [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv. TERESA CAPRIO
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. Cristina Grappone
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05.04.24 e ritualmente notificato alla controparte l'istante proponeva opposizione ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. avverso la ctu resa dalla dott. opposizione preceduta da rituale e Per_1 tempestiva dichiarazione di dissenso resa ai sensi del succitato articolo.
L'istante assumeva: di aver inoltrato alla competente commissione invalidi civili domanda intesa al riconoscimento del proprio stato di invalidità civile al fine di conseguire la seguente prestazione: indennità di accompagnamento, e che la domanda non veniva accolta per mancanza del requisito sanitario.
Quanto innanzi premesso, aveva proposto istanza di A.T.P..
Si costituiva l rilevando l'inammissibilità del ricorso e CP_1 l'infondatezza della domanda, sul rilievo della insussistenza, nella fattispecie, del dedotto stato di invalidità nella misura prevista per il riconoscimento di una qualsivoglia provvidenza chiedeva il rigetto della domanda.
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Nel corso del giudizio, accertata la tempestività dell'azione proposta ai sensi dell'art.42 comma 3 d.l.n.269/2003, veniva disposta ed espletata apposita consulenza tecnica.
Dalla espletata indagine tecnica emergeva che la parte ricorrente risulta attualmente affetta da patologie tali da determinare nella stessa una invalidità del 100% ma senza il beneficio dell'indennità di accompagnamento.
Avverso tali conclusioni la parte depositava, come detto, atto di dissenso, seguito dal presente ricorso, impedendo la conseguente omologazione delle conclusioni rese dal ctu da parte di codesto Giudice.
Il Giudice, viste le contestazioni sollevate nel ricorso in opposizione, riteneva necessario acquisire chiarimenti dal ctu.
Disposta la discussione mediante trattazione scritta, attraverso il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità dettate dall'art. 127 ter, introdotto dall'art 3 comma 10 del d.lgs 10/10/2022 n. 149, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava la presente sentenza.
Nel merito la domanda attrice non è fondata.
Il ctu ha così chiarito: ….“……si rappresenta che nulla emerge in Per_1 contrasto con quanto già valutato dal sottoscritto in sede di operazioni di CTU effettuate in data 25/09/2023. Già si è detto infatti nell'elaborato definitivo le proprie considerazioni medico-legali inerenti alla visita geriatrica esibita successivamente alle operazioni di CTU, ossia del completo contrasto con quanto accertato dal sottoscritto. In definitiva si conferma quanto asserito nell'elaborato di CTU……”.
Rispetto alle conclusioni rese, il Giudice non può che esprimere un giudizio di mera corrispondenza ai criteri di adeguatezza e logicità della motivazione.
Nel caso di specie, non ricorre alcuna ipotesi che legittimi l'accoglimento delle censure non evidenziandosi:
1. alcun errore nella individuazione del codice corrispondente alle patologie come elencate;
2. la mancata valutazione di una patologia evidenziata da una valida certificazione medica atta a modificare l'esito complessivo della c.t.u.; 3. l'insufficiente motivazione in ordine alla ininfluenza di un certificato medico, versato in atti;
4. l'incongruenza della data di decorrenza dello stato di invalidità con le premesse argomentative ed il contenuto stesso dell'elaborato tecnico.
Sulla scorta di tali premesse, non residuando alcun margine per dare ingresso ad ulteriori istanze e non ritenendo questo Giudice di dover sovvertire l'esito delle indagini peritali, il ricorso va rigettato.
Le spese del giudizio devono essere compensate ai sensi dell'art.152 disp. att. c.p.c. mentre quelle di c.t.u. si liquidano come da separato decreto.
PQM
Rigetta il ricorso. Spese compensate.
Napoli, 28 gennaio 2024
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IL GIUDICE
(dott.ssa Stefania BORRELLI)
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