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27 settembre 1958
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13 aprile 1990
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16 settembre 2010
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19 agosto 2014
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Art. 17. (Forma dei provvedimenti)
Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall' art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19 , i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo . ((Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.))
Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e' ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
Tutti i provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformita' delle deliberazioni del Consiglio superiore, con decreto del Presidente della Repubblica controfirmato dal Ministro; ovvero, nei casi stabiliti dalla legge, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia. Per quanto concerne i compensi speciali previsti dall' art. 6 del decreto legislativo 27 giugno 1946, n. 19 , i provvedimenti sono adottati di concerto con il Ministro per il tesoro.
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo . ((Per la tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti concernenti il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi si segue, per quanto applicabile, il rito abbreviato disciplinato dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. Nel caso di azione di ottemperanza, il giudice amministrativo, qualora sia accolto il ricorso, ordina l'ottemperanza ed assegna al Consiglio superiore un termine per provvedere. Non si applicano le lettere a) e c) del comma 4 dell'articolo 114 del codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo n. 104 del 2010.))
Contro i provvedimenti in materia disciplinare, e' ammesso ricorso alle sezioni unite della Corte suprema di cassazione. Il ricorso ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.
Commentari • 31
- 1. Autogoverno della magistratura e tutela giurisdizionale. Brevi cenni sui profili problematici della tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei…Fabio Francario · https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 13.458275
[…] Per i magistrati ordinari, il problema sembrerebbe espressamente risolto dall'art 17 della legge 24 marzo 1958 n. 195, che, nel prevedere che “tutti provvedimenti riguardanti i magistrati sono adottati, in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore, […] Nella loro essenza, i termini della questione sono riassunti e ponderati nella pronuncia della Corte Costituzionale n. 44 del 14 maggio 1968 [3], occasionata dalle già ricordate disposizioni recate dall'art. 17 della legge 24 marzo 1958 n. 195 . […]
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Giurisprudenza • 240
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 12/05/2025, n. 9123Provvedimento: […] P12655/2023 del 26.6.2023 del CSM, con cui tale nomina è stata comunicata al Ministro della Giustizia, alla Presidenza della Corte di Appello di Roma e alla Presidenza del Tribunale per i minorenni di Roma; del verbale della Quinta Commissione del CSM, recante la proposta al plenum del CSM di deliberare la nomina della dott.ssa DI AL; dell'atto di concerto espresso dal Ministro della Giustizia prot. n. 37/7/66-2023 del 15-16 giugno 2023; del decreto del Ministero della Giustizia e/o del decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17 della legge 195/1958, di nomina della dott.ssa DI AL a Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma.Leggi di più...
- carenza d'interesse·
- Consiglio Superiore della Magistratura·
- compensazione spese processuali·
- nomina presidente tribunale·
- improcedibilità ricorso·
- Ministero della Giustizia·
- art. 17 legge 195/1958