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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 381/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3584/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259019887715000 DO DA 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259019887715000 DO IVA IMPORTAZIONE 1995 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4549/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti del contribuente Ricorrente_1 veniva notificata una intimazione di pagamento, relativa ad una cartella di pagamento emessa e notificata dall'Agenzia delle
Dogane, per l'anno d'imposta 1993 ed ammontante ad euro 4.500.002.750.
Da premettere che avverso l'atto di ingiunzione dell'ADM, avente ad oggetto il recupero di diritti doganali evasi rispetto ad una importazione di oro e argento, il contribuente aveva già presentato un atto di opposizione, poi respinto con sentenza del Tribunale civile di Milano del 27.1.2003, non impugnata e divenuta esecutiva il 6.6.2003.
Pertanto, solo a seguito del giudicato civile veniva iscritto a ruolo il credito dell'Agenzia doganale.
Ad ogni modo avverso l'atto di ingiunzione al pagamento della somma iscritta a ruolo, il contribuente presentava ricorso, eccependo, da un lato, l'intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa impositiva, dall'altro la violazione del principio del contraddittorio e l'omessa notifica della sottostante cartella di pagamento.
In sede di controdeduzioni, tuttavia, l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato, in particolare facendo presente, quanto al merito della pretesa creditoria, che la vicenda era stata già decisa, in senso favorevole all'ente impositore, con la pronuncia della sezione 12 di questa Corte di giustizia tributaria di
Milano del 13.1.2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la stessa cartella di pagamento di cui si discute (la n.06820249030765803) in quanto l'atto impugnato era stato regolarmente notificato (il 13.2.2004) e non era stato mai impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia, pertanto, non può che dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso, in quanto palesemente reiterato malgrado la presenza di plurimi atti definitori ed interruttivi tutti debitamente conosciuti dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 5000,00 per spese di giustizia.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 25/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
NOCERINO CARLO, Presidente e Relatore
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice
NICOLARDI GUIDO, Giudice
in data 25/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3584/2025 depositato il 23/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Dogane E Monopoli Ufficio Delle Dogane Di Milano 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259019887715000 DO DA 1995
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820259019887715000 DO IVA IMPORTAZIONE 1995 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4549/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti;
Resistente/Appellato: come in atti;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nei confronti del contribuente Ricorrente_1 veniva notificata una intimazione di pagamento, relativa ad una cartella di pagamento emessa e notificata dall'Agenzia delle
Dogane, per l'anno d'imposta 1993 ed ammontante ad euro 4.500.002.750.
Da premettere che avverso l'atto di ingiunzione dell'ADM, avente ad oggetto il recupero di diritti doganali evasi rispetto ad una importazione di oro e argento, il contribuente aveva già presentato un atto di opposizione, poi respinto con sentenza del Tribunale civile di Milano del 27.1.2003, non impugnata e divenuta esecutiva il 6.6.2003.
Pertanto, solo a seguito del giudicato civile veniva iscritto a ruolo il credito dell'Agenzia doganale.
Ad ogni modo avverso l'atto di ingiunzione al pagamento della somma iscritta a ruolo, il contribuente presentava ricorso, eccependo, da un lato, l'intervenuta decadenza/prescrizione della pretesa impositiva, dall'altro la violazione del principio del contraddittorio e l'omessa notifica della sottostante cartella di pagamento.
In sede di controdeduzioni, tuttavia, l'Ufficio ribadiva la correttezza del suo operato, in particolare facendo presente, quanto al merito della pretesa creditoria, che la vicenda era stata già decisa, in senso favorevole all'ente impositore, con la pronuncia della sezione 12 di questa Corte di giustizia tributaria di
Milano del 13.1.2025, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro la stessa cartella di pagamento di cui si discute (la n.06820249030765803) in quanto l'atto impugnato era stato regolarmente notificato (il 13.2.2004) e non era stato mai impugnato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questa Corte di giustizia, pertanto, non può che dichiarare l'inammissibilità del presente ricorso, in quanto palesemente reiterato malgrado la presenza di plurimi atti definitori ed interruttivi tutti debitamente conosciuti dal ricorrente.
P.Q.M.
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 5000,00 per spese di giustizia.