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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 30/10/2025, n. 1337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1337 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 30.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. C. Spinelli e M. Parte_1
OL
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Controparte_1 dott.ssa L. Picarella, , D. Maiorano e CP_2 CP_3
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 390/2024 con la quale l' gli aveva intimato il CP_1 pagamento della somma di € 22157,00 per le seguenti violazioni:
- art 53,comma1,T.U.1124/1965 (per omessa denuncia di un infortunio mortale occorso al lavoratore nato in [...] il 30/09/1994, in data [...]); Persona_1
- art. 54 T.U.1124/1965 (per mancata comunicazione dell'infortunio mortale all'autorità di pubblica sicurezza entro il termine normativamente imposto);
- art.3,comma3,3terD.L.22febbraio2002,n12 (per irregolare occupazione dei lavoratori
[...]
e ); Per_1 Persona_2 Persona_3
- art.1,comma910,L.205/2017 (per aver corrisposto in contanti la retribuzione relativa al mese di giugno 2021);
- art.5, commi 1 e 2D.Lgs.375/1993 e art 1 comma 8 dl 2/06 (per omessa denuncia aziendale all'INPS della conduzione dei terreni siti in contrada Filaro in . CP_1 A fondamento della proposta opposizione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva non essendo titolare di alcuna ditta esercente attività agricola, riconducibile invece a Persona_4 coniuge separata dell'istante.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva l' che contestava diffusamente quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione in atti risulta che l'accertamento ispettivo da cui ha tratto scaturigine l'ordinanza ingiunzione opposta è stato avviato in seguito all'evento mortale occorso il giorno
24/06/2021, alle ore 18:35, in Brindisi - S.P. 43, contrada Palmarini - al lavoratore Persona_1
All'esito delle indagini condotte in relazione a tale evento, è emerso che in data 23 e 24 giugno 2021 il suindicato lavoratore aveva lavorato, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, unitamente ai connazionali e , alle dipendenze del ricorrente, su un terreno sito in contrada Persona_2 Persona_3
"Filaro" agro di adibito alla coltivazione di angurie e censito in catasto al foglio n. 107, CP_1 particella 149.
Tale circostanza risulta comprovata dalle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi in fase di indagine.
In particolare, dichiarò, con l'assistenza di un mediatore culturale all'uopo Persona_2 nominato quanto segue: “ …è già capitato che mi chiedesse di espletare attività lavorativa Pt_1 all'interno dello stesso fondo agricolo ed anche in altri siti, di volta in volta indicatimi dallo stesso, ma non sono in grado di fornirvi le date ed i relativi luoghi. Posso aggiungere però che della piantumazione delle angurie e della relativa stesura dell'impianto di irrigazione me ne sono occupato io unitamente a che durante l'attività lavorativa in questione, ci Parte_2 Pt_1 forniva dell'acqua fresca in bottiglie, ai fine di ristorarci;
…PR ha fornito a me delle scarpe antinfortunistiche di nuova fattura prima della data del 23 giugno 2021, ma non saprei dirvi se abbia fornito la stessa tipologia di calzature a . A mio cugino non ha fornito Persona_3 Parte_3 alcun tipo di dispositivo, stante l'esiguità del periodo in cui ha prestato attività lavorativa per suo conto. Per tale fornitura non ho firmato alcuna documentazione.…. non ha mai avanzato Pt_1 alcuna richiesta di documenti di riconoscimento nei nostri riguardi… mi ha detto che mi Pt_1 avrebbe assunto, ma tale circostanza non si è mai concretizzata. A mio cugino Parte_4
non ha mai parlato di una eventuale proposta di contratto lavorativo…PR non ci
[...] ha mai fatto delle domande tese a conoscere se avessimo mai espletato delie visite mediche anche per conto di altri datori di lavoro”.
Analogamente, il lavoratore il quale riferì che “… tutte le volte che sono stato Persona_3 contattato ho riconosciuto l'interlocutore, in quanto mi riferiva di essere Premio ed inoltre perché riconoscevo la sua voce.-…. il 23 ed il 24 giugno abbiamo lavorato dalle ore 13.00 sino alle ore
17.00 ed abbiamo percepito entrambi una paga di €. 6,00 ad ora, corrisposti in contanti al termine delle giornate lavorative. Preciso che non avevamo alcun contratto di lavoro.… Successivamente ci ha raggiunti , il quale già mi aveva impartito telefonicamente le disposizioni… "Premio" Per_5
l'anno scorso in occasione di un'altra giornata lavorativa espletata per suo conte nello stesso terreno, mentre era in corso la coltura di carciofi, mi ha fornito delle scarpe antinfortunistiche che ricordo hanno la punta in ferro di nuova fattura. Per tale fornitura non ho firmato alcuna….”.
I funzionari hanno quindi proceduto alla contestazione delle sanzioni riscontrate a carico del ricorrente, individuato quale effettivo datore di lavoro dei suindicati dipendenti.
Trattasi di determinazione che risulta suffragata dalle concordanti dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti in fase di indagine.
D'altronde l'istante non ha allegato e chiesto di provare specifiche circostanze astrattamente idonee a disattendere le conclusioni cui sono giunti gli ispettori, nonostante peraltro sia stato indagato per i reati di cui artt. 40 cpv 589 co.I e II (“poiché nonostante rivestisse una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore ai sensi dell'art. 299 dlgs 81/2009, esercitando di Persona_1 concreto nei suoi confronti i poteri giuridici del datore di lavoro…non impediva la morte del predetto….”) nell'ambito del procedimento penale n. 239/22 GIP, conclusosi con sentenza n. 534/23 con la quale il ricorrente “visti gli artt.444-448 c.p.p. su concorde richiesta delle parti, in relazione al reato di cui innanzi, applica a la pena finale di due anni e nove mesi di reclusione, Parte_1 con la diminuente di rito”.
A quanto sinora esposto e con riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai lavoratori, si osserva che 'I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell CP_1 lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da
[...] loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato
(ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.' (Cass.civ. sez.lav., 19.4.10 n. 9251).
Con ordinanza del 2.11.2020 n. 24208, la Suprema Corte ha ribadito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quanto dagli stessi riferito in sede di deposizione in giudizio. Ed infatti, i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice che può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanza. Ciò sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
Nel caso di specie, come innanzi esposto, la precisione e la concordanza degli elementi riferiti dai lavoratori sentiti in fase di indagine – unitamente valutate con l'esito del procedimento penale - inducono a ritenere adeguatamente provata la pretesa dell' , stante altresì l'assenza di CP_1 elementi dai quali evincere il contrario.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Non ravvisandosi i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c, non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, la regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale e della decurtazione prevista dall'art. 9 co. 2 d.lgs. 149/2015- segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1 rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1600,00.
Brindisi, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 30.10.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. C. Spinelli e M. Parte_1
OL
Ricorrente
C O N T R O
rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla Controparte_1 dott.ssa L. Picarella, , D. Maiorano e CP_2 CP_3
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2024, il ricorrente indicato in epigrafe proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 390/2024 con la quale l' gli aveva intimato il CP_1 pagamento della somma di € 22157,00 per le seguenti violazioni:
- art 53,comma1,T.U.1124/1965 (per omessa denuncia di un infortunio mortale occorso al lavoratore nato in [...] il 30/09/1994, in data [...]); Persona_1
- art. 54 T.U.1124/1965 (per mancata comunicazione dell'infortunio mortale all'autorità di pubblica sicurezza entro il termine normativamente imposto);
- art.3,comma3,3terD.L.22febbraio2002,n12 (per irregolare occupazione dei lavoratori
[...]
e ); Per_1 Persona_2 Persona_3
- art.1,comma910,L.205/2017 (per aver corrisposto in contanti la retribuzione relativa al mese di giugno 2021);
- art.5, commi 1 e 2D.Lgs.375/1993 e art 1 comma 8 dl 2/06 (per omessa denuncia aziendale all'INPS della conduzione dei terreni siti in contrada Filaro in . CP_1 A fondamento della proposta opposizione eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva non essendo titolare di alcuna ditta esercente attività agricola, riconducibile invece a Persona_4 coniuge separata dell'istante.
Chiedeva pertanto l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Si costituiva l' che contestava diffusamente quanto ex Controparte_1 adverso dedotto ed eccepito, concludendo per il rigetto del ricorso.
All'odierna udienza la causa è stata decisa sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*
Tali essendo le prospettazioni delle parti, il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Dalla documentazione in atti risulta che l'accertamento ispettivo da cui ha tratto scaturigine l'ordinanza ingiunzione opposta è stato avviato in seguito all'evento mortale occorso il giorno
24/06/2021, alle ore 18:35, in Brindisi - S.P. 43, contrada Palmarini - al lavoratore Persona_1
All'esito delle indagini condotte in relazione a tale evento, è emerso che in data 23 e 24 giugno 2021 il suindicato lavoratore aveva lavorato, dalle ore 13:00 alle ore 17:00, unitamente ai connazionali e , alle dipendenze del ricorrente, su un terreno sito in contrada Persona_2 Persona_3
"Filaro" agro di adibito alla coltivazione di angurie e censito in catasto al foglio n. 107, CP_1 particella 149.
Tale circostanza risulta comprovata dalle dichiarazioni rese dai lavoratori escussi in fase di indagine.
In particolare, dichiarò, con l'assistenza di un mediatore culturale all'uopo Persona_2 nominato quanto segue: “ …è già capitato che mi chiedesse di espletare attività lavorativa Pt_1 all'interno dello stesso fondo agricolo ed anche in altri siti, di volta in volta indicatimi dallo stesso, ma non sono in grado di fornirvi le date ed i relativi luoghi. Posso aggiungere però che della piantumazione delle angurie e della relativa stesura dell'impianto di irrigazione me ne sono occupato io unitamente a che durante l'attività lavorativa in questione, ci Parte_2 Pt_1 forniva dell'acqua fresca in bottiglie, ai fine di ristorarci;
…PR ha fornito a me delle scarpe antinfortunistiche di nuova fattura prima della data del 23 giugno 2021, ma non saprei dirvi se abbia fornito la stessa tipologia di calzature a . A mio cugino non ha fornito Persona_3 Parte_3 alcun tipo di dispositivo, stante l'esiguità del periodo in cui ha prestato attività lavorativa per suo conto. Per tale fornitura non ho firmato alcuna documentazione.…. non ha mai avanzato Pt_1 alcuna richiesta di documenti di riconoscimento nei nostri riguardi… mi ha detto che mi Pt_1 avrebbe assunto, ma tale circostanza non si è mai concretizzata. A mio cugino Parte_4
non ha mai parlato di una eventuale proposta di contratto lavorativo…PR non ci
[...] ha mai fatto delle domande tese a conoscere se avessimo mai espletato delie visite mediche anche per conto di altri datori di lavoro”.
Analogamente, il lavoratore il quale riferì che “… tutte le volte che sono stato Persona_3 contattato ho riconosciuto l'interlocutore, in quanto mi riferiva di essere Premio ed inoltre perché riconoscevo la sua voce.-…. il 23 ed il 24 giugno abbiamo lavorato dalle ore 13.00 sino alle ore
17.00 ed abbiamo percepito entrambi una paga di €. 6,00 ad ora, corrisposti in contanti al termine delle giornate lavorative. Preciso che non avevamo alcun contratto di lavoro.… Successivamente ci ha raggiunti , il quale già mi aveva impartito telefonicamente le disposizioni… "Premio" Per_5
l'anno scorso in occasione di un'altra giornata lavorativa espletata per suo conte nello stesso terreno, mentre era in corso la coltura di carciofi, mi ha fornito delle scarpe antinfortunistiche che ricordo hanno la punta in ferro di nuova fattura. Per tale fornitura non ho firmato alcuna….”.
I funzionari hanno quindi proceduto alla contestazione delle sanzioni riscontrate a carico del ricorrente, individuato quale effettivo datore di lavoro dei suindicati dipendenti.
Trattasi di determinazione che risulta suffragata dalle concordanti dichiarazioni rese dai lavoratori sentiti in fase di indagine.
D'altronde l'istante non ha allegato e chiesto di provare specifiche circostanze astrattamente idonee a disattendere le conclusioni cui sono giunti gli ispettori, nonostante peraltro sia stato indagato per i reati di cui artt. 40 cpv 589 co.I e II (“poiché nonostante rivestisse una posizione di garanzia nei confronti del lavoratore ai sensi dell'art. 299 dlgs 81/2009, esercitando di Persona_1 concreto nei suoi confronti i poteri giuridici del datore di lavoro…non impediva la morte del predetto….”) nell'ambito del procedimento penale n. 239/22 GIP, conclusosi con sentenza n. 534/23 con la quale il ricorrente “visti gli artt.444-448 c.p.p. su concorde richiesta delle parti, in relazione al reato di cui innanzi, applica a la pena finale di due anni e nove mesi di reclusione, Parte_1 con la diminuente di rito”.
A quanto sinora esposto e con riferimento al valore probatorio delle dichiarazioni rese dai lavoratori, si osserva che 'I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell CP_1 lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da
[...] loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato
(ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.' (Cass.civ. sez.lav., 19.4.10 n. 9251).
Con ordinanza del 2.11.2020 n. 24208, la Suprema Corte ha ribadito che la valutazione complessiva delle risultanze di causa consente al giudice di attribuire maggior rilievo alle circostanze riferite dagli interessati ai verbalizzanti nell'immediatezza dei fatti, piuttosto che a quanto dagli stessi riferito in sede di deposizione in giudizio. Ed infatti, i verbali ispettivi forniscono elementi di valutazione liberamente apprezzabili dal giudice che può peraltro anche considerarli prova sufficiente delle relative circostanza. Ciò sia nell'ipotesi di assoluta carenza di elementi probatori contrari, sia qualora il giudice di merito, nel valutare nel suo complesso il materiale probatorio a sua disposizione, pervenga, con adeguata motivazione, al convincimento della effettiva sussistenza degli illeciti denunciati.
Nel caso di specie, come innanzi esposto, la precisione e la concordanza degli elementi riferiti dai lavoratori sentiti in fase di indagine – unitamente valutate con l'esito del procedimento penale - inducono a ritenere adeguatamente provata la pretesa dell' , stante altresì l'assenza di CP_1 elementi dai quali evincere il contrario.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
Non ravvisandosi i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c, non essendo a tal fine sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate, la regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria di natura non documentale e della decurtazione prevista dall'art. 9 co. 2 d.lgs. 149/2015- segue il principio della soccombenza.
PQM
Definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' Parte_1 [...]
così provvede: Controparte_1 rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1600,00.
Brindisi, 30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Forastiere