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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 11/11/2025, n. 519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 519 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4096/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. ANNELISE FILZ Parte_1
e NE RC, con l'Avv. NORI STEFANO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il Sig. NE MA e la Sig.ra premesso che dalla Parte_1 loro relazione sentimentale è nato, in data 08.07.2019, il figlio Per_1
con ricorso depositato l'11.09.2025 esponevano la fine del loro rapporto
[...]
e, pertanto, chiedevano, al fine di regolamentare la responsabilità genitoriale del minore, ex art.316, 337 e ss c.c. e 473 bis 52 c.p.c., che il Tribunale di Trento accogliesse le seguenti conclusioni:
1. viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2.La casa familiare viene assegnata alla madre Sig.ra Pt_1
3.le Parti si impegnano a comunicare le rispettive residenze, i numeri di utenza telefonica fissa e mobile anche al fine di poter meglio mantenere i contatti con il minore quando sarà con uno solo dei due genitori. Le Parti si impegnano, altresì, a comunicare anche le eventuali variazioni di residenza o domicilio nel caso in cui lo spostamento temporaneo coinvolga anche il figlio;
4.A garanzia del diritto del minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, le Parti convengono che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio salvi migliori accordi e rispettando Per_1 la volontà del figlio dando evidenza ad eventuali impegni imprevisti Per_1 delle parti, secondo le seguenti modalità: durante l'anno:
•a settimane alterne il padre avrà cura di andare a prendere il figlio a Per_1
Trento per portarlo a Cesena, dal venerdì uscita dalla scuola fino a domenica sera ore 16:00, avendo cura la madre di andare a prendere il figlio a Per_1
Cesena per riportarlo a Trento;
durante le vacanze estive:
•dall'estate 2026 starà con il padre nel mese di agosto a settimane Per_1 alterne dal lunedì, avendo cura il padre di andare a prendere il figlio Per_1
a Trento per portarlo a Cesena, alla domenica ore 16.00 avendo cura la madre di andare a prendere il figlio a Cesena per riportarlo a Trento Per_1
•ogni anno i genitori prenderanno accordi in merito all'iscrizione di al Per_1 centro estivo e/o vacanze studio e/o ulteriori attività da svolgere nei mesi estivi, tenendo conto il calendario suddetto;
durante le vacanze minori:
•in occasione delle vacanze natalizie il periodo verrà diviso a metà tra le parti e alternato tra loro di anno in anno garantendo comunque che la Vigilia di Natale starà con la mamma. Il primo periodo andrà considerato dal 25 Per_1 dicembre sino al 31 dicembre/1gennaio alle ore 19:30 e il secondo periodo, dal 31 dicembre alle ore 19:30 al giorno prima di ripresa della scuola. Sarà il padre ad andare a prendere il figlio a Trento per portarlo a Cesena, e avrà Per_1 cura la madre di andare a prendere il figlio a Cesena per riportarlo a Per_1
Trento. Nelle situazioni in cui sarà la madre a prenderlo per portarlo a Trento, l'orario in cui potrà prelevare il figlio viene stabilito nelle 16.00.
•in occasione delle vacanze pasquali e altre vacanze scolastiche a metà tra i genitori avendo cura il padre di andare a prendere il figlio a Trento Per_1
Pag. 2 di 4 per portarlo a Cesena, e avendo cura la madre di andare a prendere il figlio a Cesena per riportarlo a Trento Per_1
•qualora dovesse presentarsi l'opportunità per entrambi i genitori di trascorrere con il figlio periodi di vacanza diversi da quelli sopra indicati, i genitori assumeranno eventuali accordi in variazione;
•i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi di vacanza ove si recheranno con il figlio minore;
•durante le vacanze e/o i giorni di spettanza ordinari, ciascun genitore potrà contattare una (1) volta al giorno. Per_1
5.Le parti si impegnano a rispettare le attività e gli impegni di anche Per_1 nei periodi di visita spettanti al padre, il quale svolgerà, in tal caso, la propria visita a Trento. Nel caso in cui il padre fosse impossibilitato alla visita, avviserà la signora almeno 5 giorni prima. Pt_1
6.Il padre contribuirà, a far data da marzo 2025, al mantenimento del figlio versando alla madre la somma complessiva mensile di € 700,00, di cui € 250 quale contributo per il canone di locazione. Tale somma verrà corrisposta sul conto corrente intestato alla signora con IBAN Pt_1
[...] Banca Mediolanum, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat, al compimento della maggiore età del figlio il mantenimento verrà Per_1 versato circa € 200,00 sul conto corrente intestato al figlio ed il resto alla signora Pt_1
7.spese straordinarie afferenti verranno sostenute al 60% dal padre e Per_1
40% dalla madre, così come individuate dal CNF da concordarsi e rimborsarsi con le modalità ivi indicate.
8.assegno unico, assegno al nucleo ed altre eventuali indennità legate a verranno percepite dalla signora Per_1 Pt_1
9.Il contratto di locazione dell'abitazione famigliare sita in Trento via Buonarroti n. 66 , verrà intestato solo alla Sig.ra la quale, in caso di Pt_1 rilascio, tratterrà la caparra da lei versata;
10.I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rinnovo e il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, anche per il figlio minore;
11. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Le parti chiedevano, ai sensi dell'art. 473 n.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Pag. 3 di 4 Il Presidente relatore, con provvedimento del 12.09.2025, assegnava alle parti il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. La Sig,ra e il Sig. NE MA, rispettivamente Parte_1 con note depositate il 07 e il 14 ottobre 2025, dichiaravano di essere stati resi edotti della possibilità di rinunciare alla presenza fisica in udienza e di avervi aderito liberamente;
di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre del figlio non contrasta con l'interesse dello stesso, né vi è motivo di Per_1 censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 4096/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da con l'Avv. ANNELISE FILZ Parte_1
e NE RC, con l'Avv. NORI STEFANO
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte.
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Il Sig. NE MA e la Sig.ra premesso che dalla Parte_1 loro relazione sentimentale è nato, in data 08.07.2019, il figlio Per_1
con ricorso depositato l'11.09.2025 esponevano la fine del loro rapporto
[...]
e, pertanto, chiedevano, al fine di regolamentare la responsabilità genitoriale del minore, ex art.316, 337 e ss c.c. e 473 bis 52 c.p.c., che il Tribunale di Trento accogliesse le seguenti conclusioni:
1. viene affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica;
2.La casa familiare viene assegnata alla madre Sig.ra Pt_1
3.le Parti si impegnano a comunicare le rispettive residenze, i numeri di utenza telefonica fissa e mobile anche al fine di poter meglio mantenere i contatti con il minore quando sarà con uno solo dei due genitori. Le Parti si impegnano, altresì, a comunicare anche le eventuali variazioni di residenza o domicilio nel caso in cui lo spostamento temporaneo coinvolga anche il figlio;
4.A garanzia del diritto del minore a mantenere rapporti significativi ed equilibrati con entrambi i genitori, le Parti convengono che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio salvi migliori accordi e rispettando Per_1 la volontà del figlio dando evidenza ad eventuali impegni imprevisti Per_1 delle parti, secondo le seguenti modalità: durante l'anno:
•a settimane alterne il padre avrà cura di andare a prendere il figlio a Per_1
Trento per portarlo a Cesena, dal venerdì uscita dalla scuola fino a domenica sera ore 16:00, avendo cura la madre di andare a prendere il figlio a Per_1
Cesena per riportarlo a Trento;
durante le vacanze estive:
•dall'estate 2026 starà con il padre nel mese di agosto a settimane Per_1 alterne dal lunedì, avendo cura il padre di andare a prendere il figlio Per_1
a Trento per portarlo a Cesena, alla domenica ore 16.00 avendo cura la madre di andare a prendere il figlio a Cesena per riportarlo a Trento Per_1
•ogni anno i genitori prenderanno accordi in merito all'iscrizione di al Per_1 centro estivo e/o vacanze studio e/o ulteriori attività da svolgere nei mesi estivi, tenendo conto il calendario suddetto;
durante le vacanze minori:
•in occasione delle vacanze natalizie il periodo verrà diviso a metà tra le parti e alternato tra loro di anno in anno garantendo comunque che la Vigilia di Natale starà con la mamma. Il primo periodo andrà considerato dal 25 Per_1 dicembre sino al 31 dicembre/1gennaio alle ore 19:30 e il secondo periodo, dal 31 dicembre alle ore 19:30 al giorno prima di ripresa della scuola. Sarà il padre ad andare a prendere il figlio a Trento per portarlo a Cesena, e avrà Per_1 cura la madre di andare a prendere il figlio a Cesena per riportarlo a Per_1
Trento. Nelle situazioni in cui sarà la madre a prenderlo per portarlo a Trento, l'orario in cui potrà prelevare il figlio viene stabilito nelle 16.00.
•in occasione delle vacanze pasquali e altre vacanze scolastiche a metà tra i genitori avendo cura il padre di andare a prendere il figlio a Trento Per_1
Pag. 2 di 4 per portarlo a Cesena, e avendo cura la madre di andare a prendere il figlio a Cesena per riportarlo a Trento Per_1
•qualora dovesse presentarsi l'opportunità per entrambi i genitori di trascorrere con il figlio periodi di vacanza diversi da quelli sopra indicati, i genitori assumeranno eventuali accordi in variazione;
•i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente i luoghi di vacanza ove si recheranno con il figlio minore;
•durante le vacanze e/o i giorni di spettanza ordinari, ciascun genitore potrà contattare una (1) volta al giorno. Per_1
5.Le parti si impegnano a rispettare le attività e gli impegni di anche Per_1 nei periodi di visita spettanti al padre, il quale svolgerà, in tal caso, la propria visita a Trento. Nel caso in cui il padre fosse impossibilitato alla visita, avviserà la signora almeno 5 giorni prima. Pt_1
6.Il padre contribuirà, a far data da marzo 2025, al mantenimento del figlio versando alla madre la somma complessiva mensile di € 700,00, di cui € 250 quale contributo per il canone di locazione. Tale somma verrà corrisposta sul conto corrente intestato alla signora con IBAN Pt_1
[...] Banca Mediolanum, anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese e sarà rivalutata annualmente in base agli indici Istat, al compimento della maggiore età del figlio il mantenimento verrà Per_1 versato circa € 200,00 sul conto corrente intestato al figlio ed il resto alla signora Pt_1
7.spese straordinarie afferenti verranno sostenute al 60% dal padre e Per_1
40% dalla madre, così come individuate dal CNF da concordarsi e rimborsarsi con le modalità ivi indicate.
8.assegno unico, assegno al nucleo ed altre eventuali indennità legate a verranno percepite dalla signora Per_1 Pt_1
9.Il contratto di locazione dell'abitazione famigliare sita in Trento via Buonarroti n. 66 , verrà intestato solo alla Sig.ra la quale, in caso di Pt_1 rilascio, tratterrà la caparra da lei versata;
10.I coniugi si prestano sin d'ora reciproco consenso per il rinnovo e il rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio, anche per il figlio minore;
11. Compensare integralmente tra le parti le spese di lite. Le parti chiedevano, ai sensi dell'art. 473 n.51, comma 2, c.p.c. la sostituzione dell'udienza di comparizione con il deposito di note scritte.
Pag. 3 di 4 Il Presidente relatore, con provvedimento del 12.09.2025, assegnava alle parti il termine di giorni 45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. La Sig,ra e il Sig. NE MA, rispettivamente Parte_1 con note depositate il 07 e il 14 ottobre 2025, dichiaravano di essere stati resi edotti della possibilità di rinunciare alla presenza fisica in udienza e di avervi aderito liberamente;
di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto. La causa è stata trattenuta in decisione dopo l'acquisizione delle note scritte. Il Tribunale, preso altresì atto dell'accordo raggiunto dai genitori, provvede in conformità atteso che l'affidamento condiviso e la collocazione presso la madre del figlio non contrasta con l'interesse dello stesso, né vi è motivo di Per_1 censurare la concordata disciplina del diritto di visita del padre e neppure di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025
Il Presidente est.
Dott. Luciano Spina
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