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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 991 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 991/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MP PE, Presidente
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5486/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TD7CR0200093 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, IP MA proponeva ricorso avverso l'atto di recupero di credito d'imposta emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria n. TD 7CR0200093 2025, notificato in data 26.05.2025, avente ad oggetto il recupero del credito asseritamente indebitamente utilizzato in compensazione dei tributi per l'anno 2020, per un importo di € 15.320, 12 comprensivo di interessi e sanzioni.
La Ricorrente_1 evidenziava che in data 22.11.2019 la ditta individuale Società_1 in persona della titolare nominativo_1, aveva trasmesso la comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. n. 208/2015, art. 1, c. 98; con tale comunicazione la ricorrente rappresentava di aver effettuato un investimento complessivo negli anni 2017 e 2018 pari ad euro 10.064,00 da cui sarebbe scaturito un credito di imposta di euro 4.529,00.
Con successiva comunicazione del 18.09.2020 la Ricorrente_1 inviava altra comunicazione con cui rappresentava di aver effettuato un investimento per l'anno 2020 pari ad € 34.400,00 da cui scaturiva un credito di imposta pari ad € 15.480,00.
Specificava la ricorrente che l'Ufficio aveva autorizzato la fruizione del credito d'imposta e con il medesimo provvedimento aveva comunicato che il credito poteva essere utilizzato in compensazione mediante presentazione del modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline a partire dal quinto giorno successivo alla data di presentazione della comunicazione.
Tuttavia, in data 26 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate notificava all'odierna esponente l'atto di recupero n. TD7CR0200093 2025 motivando che la ricorrente svolgerebbe attività di “Coltivazione di frutti oleosi” e dai modelli dichiarativi presentati per le annualità di imposta dal 2016 al 2023 non risulterebbe riportato alcun reddito di impresa e, conseguentemente, inquadrandolo esclusivamente come reddito agrario la ditta ricorrente non avrebbe potuto usufruire dell'agevolazione predetta.
In data 18.06.2025 la ricorrente presentava istanza in autotutela con la quale rilevava che ai sensi della L.
n.208/2015 all'ultimo periodo dell'art. 1 co. 98 prevede espressamente che l'agevolazione è destinata “Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,
(…) Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”. Ed ancora, nell'istanza si richiamava il comma 100 dell'art. 1 della citata legge, laddove viene precisato “L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
Con l'istanza in autotulela, dunque, chiedeva l'annullamento dell'atto di recupero siccome illegittimamente emesso.
Purtuttavia, con atto del 14 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate aveva rigettato l'istanza formulata dalla ditta, confermando l'operato dell'Ufficio.
Eccepiva, pertanto, la illegittimità dell'atto impugnato, sostenendo che la ditta presentava tutti i requisiti previsti dalla normativa per usufruire dell'agevolazione de qua, atteso che si trattava di azienda attiva nel settore della produzione di prodotti agricoli e non operava nei settori esclusi dall'agevolazione e ribadendo di avere diritto alla agevolazione, anche considerato che la stessa era stata peraltro preventivamente autorizzata dall'Agenzia delle Entrate, avendo la ditta esperito la procedura prevista dalla legge al fine di fruire del credito d'imposta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, che il credito di imposta è riservato ai soggetti che conseguono reddito di impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR mentre la ditta ha determinato il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 TUIR come espresso in sede di dichiarazione dei redditi dove viene compilato esclusivamente il quadro RA.
Evidenziava, altresì, la resistente Agenzia, che l'autorizzazione originariamente rilasciata era conseguente alla sola verifica formale della correttezza dei dati forniti con la comunicazione ma che la stessa non era espressione di un controllo circa la sussistenza delle condizioni sostanziali necessarie per poter usufruire dell'agevolazione de qua.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Premesso che l' eccezione di carente motivazione del provvedimento impugnato è infondata, atteso che l'atto contiene precisa illustrazione delle ragioni del recupero del credito d'imposta non spettante - ragioni che la ricorrente dimostra peraltro di avere perfettamente compreso, risiedendo esse nella circostanza che, secondo la dizione del comma 98 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, che ha istituito l'agevolazione in parola, essa è riservata ai titolari di reddito d'impresa, mentre la ricorrente risulta avere dichiarato reddito agricolo individuale e non di impresa - , ecco che quanto asserito dall'Ufficio resistente, ed ossia che l'aver dichiarato redditi ai sensi dell'art. 32 TUIR anziché redditi d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR costituisca circostanza che, da sola, basterebbe ad escludere dall'agevolazione, non può essere condiviso.
Infatti, ai sensi del disposto ci cui all'art. 55 TUIR, primo comma “Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.”: conseguentemente, anche i redditi delle ditte non organizzate in forma di impresa che presentano i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti possono essere considerati redditi da impresa.
Va osservato, purtuttavia, che nel caso oggetto del ricorso oggi in valutazione, la ricorrente non ha dimostrato di esercitare la propria attività eccedendo i limiti di superficie utilizzata indicati dalle lettere b) e c) della suddetta disposizione di legge;
dunque, l'atto di recupero impugnato risulta essere stato legittimamente emesso.
Premesso quanto sopra, devono essere tenute in debita considerazione le aspettative della ricorrente in merito all'affidamento, generate dall'originaria autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta appaiono fondate;
parte ricorrente ha certamente confidato sulla sussistenza del diritto in questione per via della concessa autorizzazione, atto che un semplicissimo controllo “formale” sulla insussistenza di dichiarazioni concernenti reddito d'impresa da parte della contribuente avrebbe facilmente evitato di far emettere.
Appare, dunque, integrata l'ipotesi regolata dall'art. 10 l. n. 212/2000 e, conseguentemente, le sanzioni irrogate devono essere annullate.
Il ricorso, sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere pertanto accolto limitatamente alla irrogazione delle sanzioni. Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: accoglie parzialmente il ricorso secondo quanto indicato in parte motiva;
spese compensate. Reggio Calabria,
23.01.2026 Il giudice rel. Il Presidente Carlo Alberto Indellicati Giuseppe Campagna
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
23/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
MP PE, Presidente
INDELLICATI CARLO ALBERTO, Relatore
FINOCCHIARO SEBASTIANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5486/2025 depositato il 19/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TD7CR0200093 REC.CREDITO.IMP 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 403/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto tempestivamente notificato, IP MA proponeva ricorso avverso l'atto di recupero di credito d'imposta emesso dall'Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria n. TD 7CR0200093 2025, notificato in data 26.05.2025, avente ad oggetto il recupero del credito asseritamente indebitamente utilizzato in compensazione dei tributi per l'anno 2020, per un importo di € 15.320, 12 comprensivo di interessi e sanzioni.
La Ricorrente_1 evidenziava che in data 22.11.2019 la ditta individuale Società_1 in persona della titolare nominativo_1, aveva trasmesso la comunicazione per la fruizione del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno di cui alla L. n. 208/2015, art. 1, c. 98; con tale comunicazione la ricorrente rappresentava di aver effettuato un investimento complessivo negli anni 2017 e 2018 pari ad euro 10.064,00 da cui sarebbe scaturito un credito di imposta di euro 4.529,00.
Con successiva comunicazione del 18.09.2020 la Ricorrente_1 inviava altra comunicazione con cui rappresentava di aver effettuato un investimento per l'anno 2020 pari ad € 34.400,00 da cui scaturiva un credito di imposta pari ad € 15.480,00.
Specificava la ricorrente che l'Ufficio aveva autorizzato la fruizione del credito d'imposta e con il medesimo provvedimento aveva comunicato che il credito poteva essere utilizzato in compensazione mediante presentazione del modello F24 tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline a partire dal quinto giorno successivo alla data di presentazione della comunicazione.
Tuttavia, in data 26 maggio 2025 l'Agenzia delle Entrate notificava all'odierna esponente l'atto di recupero n. TD7CR0200093 2025 motivando che la ricorrente svolgerebbe attività di “Coltivazione di frutti oleosi” e dai modelli dichiarativi presentati per le annualità di imposta dal 2016 al 2023 non risulterebbe riportato alcun reddito di impresa e, conseguentemente, inquadrandolo esclusivamente come reddito agrario la ditta ricorrente non avrebbe potuto usufruire dell'agevolazione predetta.
In data 18.06.2025 la ricorrente presentava istanza in autotutela con la quale rilevava che ai sensi della L.
n.208/2015 all'ultimo periodo dell'art. 1 co. 98 prevede espressamente che l'agevolazione è destinata “Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna,
(…) Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”. Ed ancora, nell'istanza si richiamava il comma 100 dell'art. 1 della citata legge, laddove viene precisato “L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
Con l'istanza in autotulela, dunque, chiedeva l'annullamento dell'atto di recupero siccome illegittimamente emesso.
Purtuttavia, con atto del 14 luglio 2025 l'Agenzia delle Entrate aveva rigettato l'istanza formulata dalla ditta, confermando l'operato dell'Ufficio.
Eccepiva, pertanto, la illegittimità dell'atto impugnato, sostenendo che la ditta presentava tutti i requisiti previsti dalla normativa per usufruire dell'agevolazione de qua, atteso che si trattava di azienda attiva nel settore della produzione di prodotti agricoli e non operava nei settori esclusi dall'agevolazione e ribadendo di avere diritto alla agevolazione, anche considerato che la stessa era stata peraltro preventivamente autorizzata dall'Agenzia delle Entrate, avendo la ditta esperito la procedura prevista dalla legge al fine di fruire del credito d'imposta.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate, che chiedeva il rigetto del ricorso, deducendo, in particolare, che il credito di imposta è riservato ai soggetti che conseguono reddito di impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR mentre la ditta ha determinato il reddito agrario ai sensi dell'art. 32 TUIR come espresso in sede di dichiarazione dei redditi dove viene compilato esclusivamente il quadro RA.
Evidenziava, altresì, la resistente Agenzia, che l'autorizzazione originariamente rilasciata era conseguente alla sola verifica formale della correttezza dei dati forniti con la comunicazione ma che la stessa non era espressione di un controllo circa la sussistenza delle condizioni sostanziali necessarie per poter usufruire dell'agevolazione de qua.
All'udienza del 23.01.2026 la causa veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, il ricorso è solo parzialmente fondato.
Premesso che l' eccezione di carente motivazione del provvedimento impugnato è infondata, atteso che l'atto contiene precisa illustrazione delle ragioni del recupero del credito d'imposta non spettante - ragioni che la ricorrente dimostra peraltro di avere perfettamente compreso, risiedendo esse nella circostanza che, secondo la dizione del comma 98 dell'art. 1 della L. n. 208/2015, che ha istituito l'agevolazione in parola, essa è riservata ai titolari di reddito d'impresa, mentre la ricorrente risulta avere dichiarato reddito agricolo individuale e non di impresa - , ecco che quanto asserito dall'Ufficio resistente, ed ossia che l'aver dichiarato redditi ai sensi dell'art. 32 TUIR anziché redditi d'impresa ai sensi dell'art. 55 TUIR costituisca circostanza che, da sola, basterebbe ad escludere dall'agevolazione, non può essere condiviso.
Infatti, ai sensi del disposto ci cui all'art. 55 TUIR, primo comma “Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.”: conseguentemente, anche i redditi delle ditte non organizzate in forma di impresa che presentano i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti possono essere considerati redditi da impresa.
Va osservato, purtuttavia, che nel caso oggetto del ricorso oggi in valutazione, la ricorrente non ha dimostrato di esercitare la propria attività eccedendo i limiti di superficie utilizzata indicati dalle lettere b) e c) della suddetta disposizione di legge;
dunque, l'atto di recupero impugnato risulta essere stato legittimamente emesso.
Premesso quanto sopra, devono essere tenute in debita considerazione le aspettative della ricorrente in merito all'affidamento, generate dall'originaria autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta appaiono fondate;
parte ricorrente ha certamente confidato sulla sussistenza del diritto in questione per via della concessa autorizzazione, atto che un semplicissimo controllo “formale” sulla insussistenza di dichiarazioni concernenti reddito d'impresa da parte della contribuente avrebbe facilmente evitato di far emettere.
Appare, dunque, integrata l'ipotesi regolata dall'art. 10 l. n. 212/2000 e, conseguentemente, le sanzioni irrogate devono essere annullate.
Il ricorso, sulla base delle considerazioni che precedono, deve essere pertanto accolto limitatamente alla irrogazione delle sanzioni. Le spese, avuto riguardo all'esito della controversia, devono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di Reggio Calabria, Sez. 7, definitivamente pronunciandosi così provvede: accoglie parzialmente il ricorso secondo quanto indicato in parte motiva;
spese compensate. Reggio Calabria,
23.01.2026 Il giudice rel. Il Presidente Carlo Alberto Indellicati Giuseppe Campagna