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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/03/2025, n. 3265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3265 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
Udienza del 31.03.2025 nella causa iscritta al N. di R.G. 11213 del 2024.
Per l'appellante è presente l'Avv. Rovito che impugna le note depositate dal resistente ed in particolare eccepisce che le sentenze depositate dalla controparte riguardano aree pedonali diverse da quella oggetto di appello. Infatti, le sentenze depositate fanno riferimento ai varchi di piazza Rodinò, via Marechiaro lato Coroglio e varco Duomo. In particolare, le prime due si riferiscono ad aree pedonali storiche, per le quali non può essere invocata la mancata conoscenza. Invece, in via Mezzocannone, all'epoca delle infrazioni, vi era il ventennale segnale di TL (non attiva al momento delle infrazioni) e subito dietro, nascosto dal segnale
TL, vi era il segnale di ingresso in area pedonale. Risultava assente qualunque altro tipo di segnale che facesse riferimento all'area pedonale. Segnale che veniva posizionato solo nel mese di settembre 2020, a seguito della protesta dei cittadini. Quindi, all'epoca delle infrazioni, il segnale sul posto non era visibile. Quanto poi alla sentenza del giudice Dott.
Ulisse Forziati, depositata da controparte, si evidenzia che anch'essa riguarda un varco diverso da quello oggetto di appello, nel quale il segnale di area pedonale non risultava coperto da quello del varco TL (come in via Mezzocannone), ma posizionato accanto a quest'ultimo.
Inoltre, le relative infrazioni sono avvenute nel mese di settembre, quando, come giustamente evidenziato dal Giudice, non solo vi era la presenza di una doppia segnaletica (non presente nel mese di giugno nel varco di via Mezzocannone), ma il trasgressore avrebbe anche dovuto avere conoscenza dell'esistenza dell'area pedonale in virtù del tempo trascorso dalla sua istituzione. Nel caso che ci riguarda le trasgressioni sono state effettuate nell'immediatezza della istituzione dell'area pedonale, avvenuta con ordinanza del 03.06.2020, e, cioè, nell'arco temporale tra il 10 ed il 27 giugno 2020. Pertanto, l'avv. Rovito conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello. Per l'appellato è presente l'Avv. Lucia Capriello, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e agli atti ad essa allegati, impugna e contesta quanto sostenuto e dedotto ed evidenzia che i precedenti del Tribunale depositati in atti enunciano principi applicabili alla presente fattispecie. Insiste per il rigetto dell'appello. È presente, per la pratica forense, la dottoressa Udita la discussione, il Giudice si ritira in camera di Persona_1 consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli,
X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 11213/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 20.05.2024 e notificato in data
13.06.2024
DA
1 codice fiscale nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Mezzocannone 31 presso lo studio dell'Avv.
Annunziata Rovito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Municipio - palazzo San Giacomo, rappresentato e difeso Avv. Lucia Capriello in virtù di procura generale alle liti in atti
APPELLATO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso i verbali di accertamento n.
AP20190607132 del 10.06.2020, n. AP20190653335 del 13.06.2020, n. AP20190683160 del
15.06.2020, n. AP20190704242 del 16.06.2020, n. AP20190718653 del 17.06.2020, n.
AP20190745495 del 19.06.2020, n. AP 20190849074 del 23.06.2020, n. AP 20190899878 del
25.06.2020, n. AP20190896673 del 27.06.2020, notificati fra il 14.09.2020 ed 29.09.2020 ed elevati per la stessa tipologia di illecito ossia per la violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, del d.lgs.
30/04/1992, n. 285, in quanto il motociclo targato DH66009, di proprietà di Parte_1
(obbligato in solido), “circolava in area pedonale violando il divieto di circolazione”.
Le infrazioni, poste in essere tra il 10.06.2020 ed il 27.06.2020, furono rilevate al varco telematico di via Mezzocannone. Secondo quanto riportato nei verbali, «il varco telematico alla
Zona a Traffico Limitato è stato istituito con Ord. Sind. n. 120 del 09/02/2012 e attivato con
Ord. D. n. 333 del 28/12/2015, istituito quale Area pedonale con Ord. D. n. 175 del 03/06/2020 ed è opportunamente evidenziato con idonea segnaletica (verticale-orizzontale-luminosa).
Accertamento violazione con sistema di rilevazione denominato K53700/SA della Società
[...]
(Matricola n. PA2016110701, omologato con D.M. n. 2528 del 05/05/2011, esteso CP_2 con D.D. n. 3245 del 13/06/2011, n. 6268 del 23/12/2011, n. 6408 del 15/11/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive integrazioni)».
Con sentenza n. 41562/2023, pubblicata in data 24.11.2023 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso, compensando le spese di giudizio. Per quel che qui interessa, ad avviso del giudice, il ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico, non essendo riuscito a dimostrare l'inadeguatezza della segnaletica presente in loco.
Avverso la suddetta sentenza, l ha interposto appello, fondandolo sul motivo Pt_1 dell'erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle prove offerte, nonché sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del codice della strada e dell'art. 79, commi 1 e 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.P.R. n. 495 del 16.12.1992). In particolare,
l'appellante ha dedotto che: - la segnaletica apposta non lasciava sufficiente spazio di avvistamento, essendo posizionata a meno di 80 metri dall'inizio dell'area, in violazione di quanto prescritto dall'art. 79 del regolamento di attuazione del codice della strada;
- la segnaletica era
2 ambigua e non percepibile, in quanto nascosta dalla segnaletica della pregressa ZTL;
- una segnaletica visibile era stata apposta solo successivamente alle infrazioni contestategli, in seguito alle proteste di migliaia di cittadini;
- all'epoca dei fatti erano posti in via Mezzocannone due segnali contrastanti, posizionati a distanza ravvicinata;
- un primo segnale, di maggiori dimensioni, indicava la presenza del varco ZTL, un altro, posto dietro di esso, più piccolo, indicava l'inizio della zona pedonale;
- la segnaletica era ambigua e non percepibile in maniera inequivocabile dall'utente della strada;
- la percezione immediata, infatti, era di ingresso in una
ZTL non attiva;
- il conducente del motociclo era dunque passato attraverso il varco in perfetta buona fede, prima dell'attivazione della ZTL;
- la delibera di costituzione della zona pedonale non era stata adeguatamente pubblicizzata;
- non sussisteva l'elemento soggettivo della colpa;
- aveva dato prova di quanto affermato mediante il deposito di documentazione fotografica, che non era stata presa in considerazione dal giudice di pace;
- il giudice non aveva considerato il motivo di doglianza fondato sul fatto che il segnale relativo alla zona pedonale, in violazione di quanto prescritto dall'art. 79, comma 3, del regolamento di attuazione del codice della strada, era stato posto all'inizio della zona interdetta e non ad ottanta metri dalla stessa. Ciò dedotto, ha reiterato le istanze istruttorie formulate in I grado ed ha concluso per l'annullamento dei verbali impugnati, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il si è costituito, replicando che: - il ricorrente non aveva dato prova Controparte_1 dell'inadeguatezza della segnaletica stradale e non aveva proposto querela di falso al fine di contestare quanto emergeva dai verbali;
- l'eccezione relativa alla distanza minima di avvistamento della segnaletica era infondata, trattandosi nella specie di segnale di indicazione e non di pericolo o di prescrizione di obblighi e/o divieti;
- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, gli utenti avevano a disposizione ben due cartelli (entrambi apposti nello stesso momento) per rendersi conto della zona interdetta ai veicoli. Ciò replicato, ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
*****
§ 2. L'appello è fondato.
Va premesso che i precedenti prodotti dal comune di Napoli non si attagliano alla presente fattispecie perché riguardano altri varchi di accesso. Più in generale, l'esito delle controversie relative alla c.d. isola pedonale “centro storico” dipende principalmente dalle allegazioni delle parti, dalle prove offerte e dal momento in cui è stata commessa l'infrazione.
Ciò posto, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “in materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti
l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/03/2022, n. 7715; in senso conforme, vedi
3 Cass. civ., sez. II, 09/10/2017, n. 23566; Cass. civ., sez. I, 21/06/1999, n. 6242; Cass. civ., sez. II, 05/05/2016, n. 9033).
Nel caso in esame, relativo al varco di via Mezzocannone, il ricorrente ha dedotto che il cartello segnalante l'area pedonale non era facilmente visibile e comunque non rispettava quanto prescritto dall'art. 79, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 16/12/1992, in quanto posizionato subito dopo il segnale, avente dimensioni maggiori, relativo alla ZTL (vigente in orari diversi rispetto all'area pedonale). Inoltre, l ha eccepito che soltanto nel settembre 2020, Pt_1 dopo le numerose proteste dei cittadini, era stato apposto un secondo segnale maggiormente visibile, in quanto posizionato prima di quello della ZTL. A supporto di tali asserzioni, l'appellante ha prodotto una serie di fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi.
A fronte delle superiori allegazioni, spettava al ricorrente la prova dell'inadeguatezza del primo segnale e al la prova di aver apposto i due segnali in modo contestuale. CP_1
Ad avviso del Tribunale, le foto prodotte dimostrano la violazione dell'art. 79, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 16/12/1992.
Ed invero, l'art. 79, commi 1 e 3, si applica al segnale di area pedonale, trattandosi di un segnale di prescrizione, come si evince dal combinato disposto degli artt. 104 e 122, comma 9, lett. a), del d.P.R. n. 495 del 1992 e dall'esame della fig. II.88 (vedi allegati del regolamento, ove sono rappresentati i vari segnali). In particolare, il segnale di area pedonale o “percorso pedonale” fa parte dei segnali di obbligo, che rientrano, a loro volta, nei segnali di prescrizione come chiaramente indicato dal citato art. 104.
L'art. 79 del regolamento impone uno spazio minimo di avvistamento, nel senso che il segnale di prescrizione deve poter essere avvistato a partire da una certa distanza, che varia a seconda del tipo di segnale e del tipo di strada. Ed invero, secondo quanto previsto dal comma 1, “per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto”. In base al comma 3, la misura minima dello spazio di avvistamento
è di 80 metri in caso di segnale di prescrizione apposto su strada comunale. Il comma 4 stabilisce che “nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83”.
Nel caso in esame, le foto prodotte sin dal I grado (vedi foto 1 e 1b) dimostrano che lo spazio di avvistamento del segnale relativo all'isola pedonale era estremamente ridotto e non rispettoso del disposto dell'art. 79, atteso che il suddetto segnale era di fatto coperto da quello relativo alla
ZTL, apposto pochi metri prima di esso.
Il non ha contestato quanto rappresentato nelle foto prodotte in atti, ma si è limitato CP_1
a replicare che le stesse non avevano data certa e che il secondo segnale relativo all'isola
4 pedonale (vedi foto 2) era stato apposto nello stesso momento del primo, ma tale asserzione è rimasta sfornita di prova.
Né l'adeguatezza della segnaletica può essere desunta, sino a querela di falso, dai verbali di contestazione, in quanto l'inciso “opportunamente evidenziato con idonea segnaletica”, oltre ad essere generico, non descrivendo quale sarebbe la segnaletica ritenuta idonea, è il frutto di un giudizio del pubblico ufficiale in ordine all'adeguatezza dei segnali presenti in loco;
pertanto, siamo in presenza di una mera valutazione, che come tale non è coperta dall'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico e può essere smentita anche mediante la produzione di rilievi fotografici rappresentanti lo stato dei luoghi.
In conclusione, l'appello è fondato, con conseguente annullamento di tutti i verbali impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia (€ 877,50).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli n. 41562/2023, annulla i verbali di accertamento indicati nel paragrafo n. 1 della presente sentenza;
b) condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute dal sig. Controparte_1 Pt_1 in relazione al I grado di giudizio, spese liquidate in 43,00 per esborsi ed € 241,00 per compenso del difensore (di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva;
€ 34,00 per la fase istruttoria;
€ 71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Annunziata Rovito;
c) condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute dal sig. Controparte_1 Pt_1 in relazione al presente grado di giudizio, spese liquidate in 91,50 per esborsi ed €
400,00 per compenso del difensore (di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase istruttoria;
€ 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Annunziata Rovito.
Napoli, 31.03.2025 Il Giudice
5
Per l'appellante è presente l'Avv. Rovito che impugna le note depositate dal resistente ed in particolare eccepisce che le sentenze depositate dalla controparte riguardano aree pedonali diverse da quella oggetto di appello. Infatti, le sentenze depositate fanno riferimento ai varchi di piazza Rodinò, via Marechiaro lato Coroglio e varco Duomo. In particolare, le prime due si riferiscono ad aree pedonali storiche, per le quali non può essere invocata la mancata conoscenza. Invece, in via Mezzocannone, all'epoca delle infrazioni, vi era il ventennale segnale di TL (non attiva al momento delle infrazioni) e subito dietro, nascosto dal segnale
TL, vi era il segnale di ingresso in area pedonale. Risultava assente qualunque altro tipo di segnale che facesse riferimento all'area pedonale. Segnale che veniva posizionato solo nel mese di settembre 2020, a seguito della protesta dei cittadini. Quindi, all'epoca delle infrazioni, il segnale sul posto non era visibile. Quanto poi alla sentenza del giudice Dott.
Ulisse Forziati, depositata da controparte, si evidenzia che anch'essa riguarda un varco diverso da quello oggetto di appello, nel quale il segnale di area pedonale non risultava coperto da quello del varco TL (come in via Mezzocannone), ma posizionato accanto a quest'ultimo.
Inoltre, le relative infrazioni sono avvenute nel mese di settembre, quando, come giustamente evidenziato dal Giudice, non solo vi era la presenza di una doppia segnaletica (non presente nel mese di giugno nel varco di via Mezzocannone), ma il trasgressore avrebbe anche dovuto avere conoscenza dell'esistenza dell'area pedonale in virtù del tempo trascorso dalla sua istituzione. Nel caso che ci riguarda le trasgressioni sono state effettuate nell'immediatezza della istituzione dell'area pedonale, avvenuta con ordinanza del 03.06.2020, e, cioè, nell'arco temporale tra il 10 ed il 27 giugno 2020. Pertanto, l'avv. Rovito conclude chiedendo l'accoglimento dell'appello. Per l'appellato è presente l'Avv. Lucia Capriello, la quale si riporta ai propri scritti difensivi e agli atti ad essa allegati, impugna e contesta quanto sostenuto e dedotto ed evidenzia che i precedenti del Tribunale depositati in atti enunciano principi applicabili alla presente fattispecie. Insiste per il rigetto dell'appello. È presente, per la pratica forense, la dottoressa Udita la discussione, il Giudice si ritira in camera di Persona_1 consiglio e i difensori si allontanano dall'aula. All'esito, il Giudice del Tribunale di Napoli,
X sez., dott. Ulisse Forziati, in funzione di giudice di appello, esaminati gli atti della causa n. 11213/2024 R.G., lette le conclusioni delle parti, udita la discussione orale, decide la controversia mediante lettura in pubblica udienza del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della presente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nella causa di appello introdotta con ricorso depositato in data 20.05.2024 e notificato in data
13.06.2024
DA
1 codice fiscale nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Mezzocannone 31 presso lo studio dell'Avv.
Annunziata Rovito, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto d'appello
APPELLANTE
CONTRO
codice fiscale , in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Napoli, piazza Municipio - palazzo San Giacomo, rappresentato e difeso Avv. Lucia Capriello in virtù di procura generale alle liti in atti
APPELLATO resa sulla base dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. La presente causa ha ad oggetto l'opposizione avverso i verbali di accertamento n.
AP20190607132 del 10.06.2020, n. AP20190653335 del 13.06.2020, n. AP20190683160 del
15.06.2020, n. AP20190704242 del 16.06.2020, n. AP20190718653 del 17.06.2020, n.
AP20190745495 del 19.06.2020, n. AP 20190849074 del 23.06.2020, n. AP 20190899878 del
25.06.2020, n. AP20190896673 del 27.06.2020, notificati fra il 14.09.2020 ed 29.09.2020 ed elevati per la stessa tipologia di illecito ossia per la violazione dell'art. 7, commi 9 e 14, del d.lgs.
30/04/1992, n. 285, in quanto il motociclo targato DH66009, di proprietà di Parte_1
(obbligato in solido), “circolava in area pedonale violando il divieto di circolazione”.
Le infrazioni, poste in essere tra il 10.06.2020 ed il 27.06.2020, furono rilevate al varco telematico di via Mezzocannone. Secondo quanto riportato nei verbali, «il varco telematico alla
Zona a Traffico Limitato è stato istituito con Ord. Sind. n. 120 del 09/02/2012 e attivato con
Ord. D. n. 333 del 28/12/2015, istituito quale Area pedonale con Ord. D. n. 175 del 03/06/2020 ed è opportunamente evidenziato con idonea segnaletica (verticale-orizzontale-luminosa).
Accertamento violazione con sistema di rilevazione denominato K53700/SA della Società
[...]
(Matricola n. PA2016110701, omologato con D.M. n. 2528 del 05/05/2011, esteso CP_2 con D.D. n. 3245 del 13/06/2011, n. 6268 del 23/12/2011, n. 6408 del 15/11/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e successive integrazioni)».
Con sentenza n. 41562/2023, pubblicata in data 24.11.2023 e non notificata, il giudice di pace di Napoli ha rigettato il ricorso, compensando le spese di giudizio. Per quel che qui interessa, ad avviso del giudice, il ricorrente non aveva assolto l'onere probatorio a suo carico, non essendo riuscito a dimostrare l'inadeguatezza della segnaletica presente in loco.
Avverso la suddetta sentenza, l ha interposto appello, fondandolo sul motivo Pt_1 dell'erronea e/o omessa valutazione dei fatti e delle prove offerte, nonché sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 39 del codice della strada e dell'art. 79, commi 1 e 3, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.P.R. n. 495 del 16.12.1992). In particolare,
l'appellante ha dedotto che: - la segnaletica apposta non lasciava sufficiente spazio di avvistamento, essendo posizionata a meno di 80 metri dall'inizio dell'area, in violazione di quanto prescritto dall'art. 79 del regolamento di attuazione del codice della strada;
- la segnaletica era
2 ambigua e non percepibile, in quanto nascosta dalla segnaletica della pregressa ZTL;
- una segnaletica visibile era stata apposta solo successivamente alle infrazioni contestategli, in seguito alle proteste di migliaia di cittadini;
- all'epoca dei fatti erano posti in via Mezzocannone due segnali contrastanti, posizionati a distanza ravvicinata;
- un primo segnale, di maggiori dimensioni, indicava la presenza del varco ZTL, un altro, posto dietro di esso, più piccolo, indicava l'inizio della zona pedonale;
- la segnaletica era ambigua e non percepibile in maniera inequivocabile dall'utente della strada;
- la percezione immediata, infatti, era di ingresso in una
ZTL non attiva;
- il conducente del motociclo era dunque passato attraverso il varco in perfetta buona fede, prima dell'attivazione della ZTL;
- la delibera di costituzione della zona pedonale non era stata adeguatamente pubblicizzata;
- non sussisteva l'elemento soggettivo della colpa;
- aveva dato prova di quanto affermato mediante il deposito di documentazione fotografica, che non era stata presa in considerazione dal giudice di pace;
- il giudice non aveva considerato il motivo di doglianza fondato sul fatto che il segnale relativo alla zona pedonale, in violazione di quanto prescritto dall'art. 79, comma 3, del regolamento di attuazione del codice della strada, era stato posto all'inizio della zona interdetta e non ad ottanta metri dalla stessa. Ciò dedotto, ha reiterato le istanze istruttorie formulate in I grado ed ha concluso per l'annullamento dei verbali impugnati, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
Il si è costituito, replicando che: - il ricorrente non aveva dato prova Controparte_1 dell'inadeguatezza della segnaletica stradale e non aveva proposto querela di falso al fine di contestare quanto emergeva dai verbali;
- l'eccezione relativa alla distanza minima di avvistamento della segnaletica era infondata, trattandosi nella specie di segnale di indicazione e non di pericolo o di prescrizione di obblighi e/o divieti;
- contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, gli utenti avevano a disposizione ben due cartelli (entrambi apposti nello stesso momento) per rendersi conto della zona interdetta ai veicoli. Ciò replicato, ha concluso per il rigetto dell'appello, con vittoria di spese di lite.
*****
§ 2. L'appello è fondato.
Va premesso che i precedenti prodotti dal comune di Napoli non si attagliano alla presente fattispecie perché riguardano altri varchi di accesso. Più in generale, l'esito delle controversie relative alla c.d. isola pedonale “centro storico” dipende principalmente dalle allegazioni delle parti, dalle prove offerte e dal momento in cui è stata commessa l'infrazione.
Ciò posto, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “in materia di accertamento di violazioni delle norme del codice della strada, quando il ricorrente contesti
l'inesistenza della segnaletica, orizzontale o verticale, prescrittiva di un determinato comportamento o impositiva di un divieto, la prova contraria spetta all'Amministrazione, posto che l'esistenza del segnale di preavviso o di divieto è elemento costitutivo della fattispecie sanzionata;
mentre quando l'opponente deduca la non adeguatezza della segnaletica, la relativa prova incombe a lui” (cfr. Cass. civ., sez. VI, 09/03/2022, n. 7715; in senso conforme, vedi
3 Cass. civ., sez. II, 09/10/2017, n. 23566; Cass. civ., sez. I, 21/06/1999, n. 6242; Cass. civ., sez. II, 05/05/2016, n. 9033).
Nel caso in esame, relativo al varco di via Mezzocannone, il ricorrente ha dedotto che il cartello segnalante l'area pedonale non era facilmente visibile e comunque non rispettava quanto prescritto dall'art. 79, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 16/12/1992, in quanto posizionato subito dopo il segnale, avente dimensioni maggiori, relativo alla ZTL (vigente in orari diversi rispetto all'area pedonale). Inoltre, l ha eccepito che soltanto nel settembre 2020, Pt_1 dopo le numerose proteste dei cittadini, era stato apposto un secondo segnale maggiormente visibile, in quanto posizionato prima di quello della ZTL. A supporto di tali asserzioni, l'appellante ha prodotto una serie di fotografie raffiguranti lo stato dei luoghi.
A fronte delle superiori allegazioni, spettava al ricorrente la prova dell'inadeguatezza del primo segnale e al la prova di aver apposto i due segnali in modo contestuale. CP_1
Ad avviso del Tribunale, le foto prodotte dimostrano la violazione dell'art. 79, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 16/12/1992.
Ed invero, l'art. 79, commi 1 e 3, si applica al segnale di area pedonale, trattandosi di un segnale di prescrizione, come si evince dal combinato disposto degli artt. 104 e 122, comma 9, lett. a), del d.P.R. n. 495 del 1992 e dall'esame della fig. II.88 (vedi allegati del regolamento, ove sono rappresentati i vari segnali). In particolare, il segnale di area pedonale o “percorso pedonale” fa parte dei segnali di obbligo, che rientrano, a loro volta, nei segnali di prescrizione come chiaramente indicato dal citato art. 104.
L'art. 79 del regolamento impone uno spazio minimo di avvistamento, nel senso che il segnale di prescrizione deve poter essere avvistato a partire da una certa distanza, che varia a seconda del tipo di segnale e del tipo di strada. Ed invero, secondo quanto previsto dal comma 1, “per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto”. In base al comma 3, la misura minima dello spazio di avvistamento
è di 80 metri in caso di segnale di prescrizione apposto su strada comunale. Il comma 4 stabilisce che “nei casi di disponibilità di spazi di avvistamento inferiori di oltre il 20% di quelli minimi previsti dal comma 3, le misure possono ridursi, purché il segnale sia preceduto da altro identico integrato da apposito pannello modello 1, definito all'articolo 83”.
Nel caso in esame, le foto prodotte sin dal I grado (vedi foto 1 e 1b) dimostrano che lo spazio di avvistamento del segnale relativo all'isola pedonale era estremamente ridotto e non rispettoso del disposto dell'art. 79, atteso che il suddetto segnale era di fatto coperto da quello relativo alla
ZTL, apposto pochi metri prima di esso.
Il non ha contestato quanto rappresentato nelle foto prodotte in atti, ma si è limitato CP_1
a replicare che le stesse non avevano data certa e che il secondo segnale relativo all'isola
4 pedonale (vedi foto 2) era stato apposto nello stesso momento del primo, ma tale asserzione è rimasta sfornita di prova.
Né l'adeguatezza della segnaletica può essere desunta, sino a querela di falso, dai verbali di contestazione, in quanto l'inciso “opportunamente evidenziato con idonea segnaletica”, oltre ad essere generico, non descrivendo quale sarebbe la segnaletica ritenuta idonea, è il frutto di un giudizio del pubblico ufficiale in ordine all'adeguatezza dei segnali presenti in loco;
pertanto, siamo in presenza di una mera valutazione, che come tale non è coperta dall'efficacia probatoria privilegiata dell'atto pubblico e può essere smentita anche mediante la produzione di rilievi fotografici rappresentanti lo stato dei luoghi.
In conclusione, l'appello è fondato, con conseguente annullamento di tutti i verbali impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e, in mancanza di apposita nota, si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri stabiliti dal decreto del Ministero della Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e del valore della controversia (€ 877,50).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accoglie l'appello e in riforma della sentenza del giudice di pace di Napoli n. 41562/2023, annulla i verbali di accertamento indicati nel paragrafo n. 1 della presente sentenza;
b) condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute dal sig. Controparte_1 Pt_1 in relazione al I grado di giudizio, spese liquidate in 43,00 per esborsi ed € 241,00 per compenso del difensore (di cui € 68,00 per la fase di studio, € 68,00 per la fase introduttiva;
€ 34,00 per la fase istruttoria;
€ 71,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Annunziata Rovito;
c) condanna il al rimborso delle spese di lite sostenute dal sig. Controparte_1 Pt_1 in relazione al presente grado di giudizio, spese liquidate in 91,50 per esborsi ed €
400,00 per compenso del difensore (di cui € 100,00 per la fase di studio, € 100,00 per la fase introduttiva;
€ 100,00 per la fase istruttoria;
€ 100,00 per la fase decisoria), oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con distrazione, ex art. 93 c.p.c., in favore dell'Avv. Annunziata Rovito.
Napoli, 31.03.2025 Il Giudice
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