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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 29/01/2025, n. 180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 180 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Successivamente oggi 29/01/2025 ad ore 9.45 nel procedimento
N.R.G. 4828/2024 davanti al Giudice Maddalena Saturni sono presenti
Per l'Avv. MARAGNO ANDREA sostituito dall'avv. Parte_1
Guidolin Simonetta;
Per nessuno, già contumace. Controparte_1
Per è presente l'avv. Carlo Castellini. CP_2
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa Per_1
[...]
L'avv. Guidolin dichiara che il d.i. n. 1348/2024 citato in ricorso è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione dei tre ingiunti, ivi incluso il CP_2
in data 3.10.2024; deposita copia cartacea del decreto ex art. 647 c.p.c..
L'avv. Castellini si richiama ai contenuti dell'istanza depositata ieri ritenendo di essere ancora in termini per l'opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il d.i. n. 1348/2024;
il d.i., il precetto e la successiva esecuzione non sono mai pervenute al . CP_2
L'avv. Guidolin si oppone all'istanza ed alle odierne deduzioni non ricorrendo i presupposti di legge dando atto che si è già
dato corso ad un pignoramento presso terzi sulla base del medesimo decreto ingiuntivo con esito negativo;
dimette dichiarazioni rese da Istituti di Credito terzi pignorati che danno atto di aver ricevuto il pignoramento presso terzi in data
16.12.2024, con riferimento quindi alla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c.
I procuratori precisano le rispettive conclusioni come segue:
per parte attrice come da ricorso introduttivo, tranne le domande contro il già rinunciate. Pt_2
per parte convenuta come da comparsa di costituzione, insistendo per l'istanza già in atti.
I difensori discutono oralmente la causa ai sensi dell'articolo
429 c.p.c. riportandosi ai contenuti degli atti difensivi già
depositati.
Il Giudice
dopo lo svolgimento di altre udienze e dopo l'espletamento di altri incombenti dell'ufficio si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice da lettura della sentenza come da fogli allegati al presente verbale.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
Maddalena Saturni
pag. 2/9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 4828/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MARAGNO ANDREA ( ) C.F._1
Parte attrice
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta contumace
(Cod. Fisc. ) assistito e difeso Controparte_3 C.F._2
dagli Avv.ti Antonio Castellini , c.f. Avv. Carlo CodiceFiscale_3
Castellini c.f. , CodiceFiscale_4
parte convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“NEL MERITO: per le causali e le ragioni tutte di cui alle premesse,
dichiararsi risolto il contratto di affitto di azienda del 31/10/2023
pag. 3/9 intercorso tra e e, per l'effetto, Parte_1 CP_1
condannarsi quest'ultima a restituire immediatamente, previa
risoluzione degli eventuali rapporti di lavoro medio tempore conclusi,
a liberi e sgomberi di persone e/o cose interposte, i Parte_1
locali ove viene esercitata l'azienda siti a Padova, Galleria Tito
Livio n. 3, oltre che i beni tutti di cui all'inventario allegato e i
documenti aziendali, con ordine di voltura, a cura e spese di
delle autorizzazioni aziendali in favore di CP_1 Parte_1
.
[...]
Per le causali e le ragioni tutte di cui alle premesse, condannarsi
e in via solidale i fideiussori, e CP_1 CP_4
a pagare a l'indennità di occupazione, Controparte_3 Parte_1
pari a € 2.500,00 mensili, a decorrere dal mese di luglio 2024 fino
all'effettiva restituzione dell'azienda e al rilascio dei locali di
Padova, Galleria Tito Livio n. 3, oltre agli interessi legali dalle
singole scadenze al saldo, e oltre alle spese condominiali maturande
dal deposito del presente ricorso fino all'effettivo rilascio.
Per le causali e le ragioni tutte di cui alle premesse, qualora la
restituzione dell'azienda e il rilascio dei locali avvenisse prima del
31 maggio 2026, condannarsi e in via solidale i CP_1
fideiussori, e a pagare a CP_4 Controparte_3 Parte_1
l'indennità di occupazione a decorrere dal luglio 2024 al 31 maggio
2026, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e
alle spese condominiali maturande dal deposito del presente ricorso
all'effettiva restituzione dell'azienda e rilascio dei locali di
Padova, Galleria Tito Livio n. 3.
Per le causali e le ragioni tutte di cui alle premesse, condannarsi
al risarcimento dei danni alla reputazione subìti e CP_1
subendi da a seguito dei fatti occorsi la sera del 21 Parte_1 pag. 4/9 settembre 2024 nei locali di Padova, Galleria Tito Livio n. 3, di cui
si chiede al Giudice la liquidazione in via equitativa.
Spese e competenze di lite rifuse, ivi compresa la somma di € 214,32
versata da , a titolo di spese di mediazione (doc. 13: spese Pt_1
di mediazione)”.
per parte convenuta : CP_2
“In via principale:
- dichiararsi risolto in contratto di affitto d'azienda del 31.10.2023
tra e Alexader s.r.l.s. e ordinarsi la restituzione dei Pt_1
locali e dei beni aziendali;
- respingersi tutte le restanti richieste formulate da nel Pt_1
proprio atto introduttivo:
In via subordinata:
- limitarsi ad € 10.500,00 la responsabilità ascrivibile al Sig.
somma già versata, quale garante di Controparte_3 CP_1
, e in ogni caso sino al 16.4.2024, data di cessione delle
[...]
quote sociali.
Spese rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 11.10.2024
adiva l'intestato Tribunale rassegnando le conclusioni Parte_1
in epigrafe, producendo il contratto di affitto di azienda del
31.10.2023 con cui concedeva in affitto ad fino al Controparte_1
30/11/2029 l'azienda corrente a Padova in Galleria Tito Livio n. 3
(doc. 3).
La ricorrente allegava l'inadempimento della affittuaria, che si era resa morosa nel pagamento del canone di affitto;
il Tribunale di
Padova in data 27 giugno 2024 emetteva il d.i. 1348/2024 a carico della società e solidalmente a carico anche dei CP_1 pag. 5/9 fideiussori e per la somma di € Controparte_3 CP_4
18.620,62.
La ricorrente allegava poi che con pec del 27.5.2024 Pt_1
comunicava la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Regolarmente instaurato il contraddittorio la convenuta CP_1
rimaneva contumace.
[...]
Si costituiva il convenuto fideiussore rassegnando le Controparte_3
conclusioni in epigrafe.
Quanto al secondo fideiussore convenuto all'udienza del CP_4
22.1.2025 l'attrice dichiarava di rinunciare agli atti ex Pt_1
art. 306 c.p.c..
*
Le domande della ricorrente sono fondate, salvo quanto si dirà per il risarcimento del danno.
E' in atti il titolo della pretesa (contratto di affitto di azienda),
con sottoscrizioni autenticate dal notaio.
L'attrice ha adeguatamente allegato gli inadempimenti dell'affittuaria, morosa nel pagamento dei canoni indicati in ricorso.
La debitrice rimanendo contumace non ha dimostrato Controparte_1
di aver adempiuto agli obblighi di pagamento sulla stessa gravanti.
Il contratto di affitto di azienda va quindi risolto per grave inadempimento dell'affittuario.
L'inadempimento e la risoluzione vanno dichiarati non ai sensi dell'articolo 1456 c.c. bensì ai sensi dell'articolo 1453 c.c..
La missiva pec documento 9 della ricorrente infatti non costituisce valido esercizio di alcuna clausola risolutiva espressa (così indicata in narrativa al paragrafo 11).
*
pag. 6/9 Quanto alle domande di pagamento queste vanno accolte come da ricorso sia nei confronti della che nei confronti del Controparte_1
fideiussore . CP_2
Quanto alle difese di quest'ultimo il tribunale rileva che da chiarimenti resi all'udienza odierna dal patrocinio di , cui Pt_1
si rimanda, il fideiussore non ha opposto il d.i. 1348/2024. CP_2
Il titolo è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. ed è passato in giudicato nei suoi confronti.
In concordanza con il principio di diritto esposto da Cass. n. 25180
del 19/09/2024 il fideiussore oggi non può contestare oggi la CP_2
validità delle fideiussioni poste alla base dell'ingiunzione di pagamento, in quanto opera il giudicato.
Anche la richiesta di concessione di un rinvio per proporre opposizione tardiva al d.i ex art. 650 c.p.c. va rigettata.
Dagli atti risulta che il personalmente ha ricevuto il CP_2
ricorso introduttivo del presente giudizio, a mezzo posta, in data
22.10.2024: da tale data quindi il convenuto era a conoscenza dell'esistenza del d.i. 1348/2024, in quanto il provvedimento era espressamente citato e descritto da alla pagina 4 del Pt_1
ricorso.
*
Va poi accolta la domanda di pagamento dei canoni già scaduti sino ad oggi ed anche a scadere, c.d. condanna in futuro, prevista dall'art. 664 c.p.c. e ammissibile stante il richiamo espresso all'art. 658
c.p.c. che a sua volta, a seguito delle modifiche normative, prevede lo sfratto per morosità anche per gli affitti di azienda.
Stante il d.i. che costituisce già titolo esecutivo per i canoni sino a giugno 2024, gli ulteriori canoni vengono riconosciuti dal luglio del 2024 per € 2.500,00 sino a gennaio 2025 (totali € 17.500,00
pag. 7/9 scaduti ad oggi) e così via via ivi inclusi quelli a scadere che vengono riconosciuti all'attrice sino al dì dell'effettiva riconsegna dei beni aziendali e non oltre.
L'art. 2 del contratto non è infatti applicabile al caso in esame atteso che all'art. 2 del contratto di affitto di azienda, si prevede l'ipotesi in cui l'affittuaria recederà dal contratto, mentre qui si discute di risoluzione per inadempimento.
*
Le domande di risarcimento del danno proposte da per le Pt_1
vicende di rilevanza penale indicate nell'articolo di cronaca dimesso in atti vanno rigettate.
Secondo l'attrice gli eventi avrebbero creato “pregiudizio e nocumento
alla reputazione dell'azienda”; ebbene l'azienda quale universalità di beni, rapporti e contratti non è un ente giuridico autonomo e non è
dotato di personalità giuridica.
Potrebbe invece reclamare la società attrice una simile lesione ma a ben vedere nell'articolo di cronaca citato non vi è alcun riferimento a . Pt_1
I documenti successivamente depositati dall'attrice non possono essere valorizzati, stanti le preclusioni istruttorie operanti nel rito locatizio.
La domanda è quindi infondata.
*
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
scaglione di valore in base al valore della morosità sino ad €
26.000,00 valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisoria stante la semplicità delle questioni trattate e la celerità del giudizio.
P.Q.M.
pag. 8/9 Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di affitto di azienda del
31/10/2023 intercorso tra e per Parte_1 CP_1
inadempimento dell'affittuaria;
2. condanna la convenuta a restituire immediatamente CP_1
a liberi e sgomberi di persone e/o cose interposte, Parte_1
i locali siti a Padova, Galleria Tito Livio n. 3, oltre che i beni tutti di cui all'inventario allegato e i documenti aziendali;
3. ordina la voltura, a cura e spese di delle CP_1
autorizzazioni aziendali in favore di;
Parte_1
4. condanna in solido e a pagare a CP_1 Controparte_3
€ 17.500,00 per canoni scaduti sino al gennaio 2025 Parte_1
maggiorati di interessi al saggio ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla scadenza di ogni singola mensilità all'11.10.2024 e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 12.10.2024 al saldo effettivo;
5. condanna in solido e a pagare la CP_1 Controparte_3
somma di € 2.500,00 mensili dal mese di febbraio 2025 fino all'effettiva restituzione dell'azienda e al rilascio dei locali oltre interessi ex art. 1284 co.1 c.c. dalle scadenze al saldo;
6. condanna in solido e a pagare in CP_1 Controparte_3
favore di le spese di lite pari ad € 593,00 per Pt_1
esborsi, € 1.698,50 per compensi, € 214,32 per mediazione, iva cassa e rimborso forfettario 15%.
Così in data 29/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 9/9
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Successivamente oggi 29/01/2025 ad ore 9.45 nel procedimento
N.R.G. 4828/2024 davanti al Giudice Maddalena Saturni sono presenti
Per l'Avv. MARAGNO ANDREA sostituito dall'avv. Parte_1
Guidolin Simonetta;
Per nessuno, già contumace. Controparte_1
Per è presente l'avv. Carlo Castellini. CP_2
Al fine della pratica forense, è presente la dott.ssa Per_1
[...]
L'avv. Guidolin dichiara che il d.i. n. 1348/2024 citato in ricorso è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. per mancata opposizione dei tre ingiunti, ivi incluso il CP_2
in data 3.10.2024; deposita copia cartacea del decreto ex art. 647 c.p.c..
L'avv. Castellini si richiama ai contenuti dell'istanza depositata ieri ritenendo di essere ancora in termini per l'opposizione ex art. 650 c.p.c. avverso il d.i. n. 1348/2024;
il d.i., il precetto e la successiva esecuzione non sono mai pervenute al . CP_2
L'avv. Guidolin si oppone all'istanza ed alle odierne deduzioni non ricorrendo i presupposti di legge dando atto che si è già
dato corso ad un pignoramento presso terzi sulla base del medesimo decreto ingiuntivo con esito negativo;
dimette dichiarazioni rese da Istituti di Credito terzi pignorati che danno atto di aver ricevuto il pignoramento presso terzi in data
16.12.2024, con riferimento quindi alla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 650 c.p.c.
I procuratori precisano le rispettive conclusioni come segue:
per parte attrice come da ricorso introduttivo, tranne le domande contro il già rinunciate. Pt_2
per parte convenuta come da comparsa di costituzione, insistendo per l'istanza già in atti.
I difensori discutono oralmente la causa ai sensi dell'articolo
429 c.p.c. riportandosi ai contenuti degli atti difensivi già
depositati.
Il Giudice
dopo lo svolgimento di altre udienze e dopo l'espletamento di altri incombenti dell'ufficio si ritira in camera di consiglio.
Al termine della camera di consiglio il Giudice da lettura della sentenza come da fogli allegati al presente verbale.
Non sono presenti i procuratori delle parti.
Il Giudice
Maddalena Saturni
pag. 2/9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Padova
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. 4828/2024
Il Tribunale di Padova, in persona del Giudice dott.ssa Maddalena
Saturni ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
MARAGNO ANDREA ( ) C.F._1
Parte attrice
contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta contumace
(Cod. Fisc. ) assistito e difeso Controparte_3 C.F._2
dagli Avv.ti Antonio Castellini , c.f. Avv. Carlo CodiceFiscale_3
Castellini c.f. , CodiceFiscale_4
parte convenuta
CONCLUSIONI:
per parte attrice:
“NEL MERITO: per le causali e le ragioni tutte di cui alle premesse,
dichiararsi risolto il contratto di affitto di azienda del 31/10/2023
pag. 3/9 intercorso tra e e, per l'effetto, Parte_1 CP_1
condannarsi quest'ultima a restituire immediatamente, previa
risoluzione degli eventuali rapporti di lavoro medio tempore conclusi,
a liberi e sgomberi di persone e/o cose interposte, i Parte_1
locali ove viene esercitata l'azienda siti a Padova, Galleria Tito
Livio n. 3, oltre che i beni tutti di cui all'inventario allegato e i
documenti aziendali, con ordine di voltura, a cura e spese di
delle autorizzazioni aziendali in favore di CP_1 Parte_1
.
[...]
Per le causali e le ragioni tutte di cui alle premesse, condannarsi
e in via solidale i fideiussori, e CP_1 CP_4
a pagare a l'indennità di occupazione, Controparte_3 Parte_1
pari a € 2.500,00 mensili, a decorrere dal mese di luglio 2024 fino
all'effettiva restituzione dell'azienda e al rilascio dei locali di
Padova, Galleria Tito Livio n. 3, oltre agli interessi legali dalle
singole scadenze al saldo, e oltre alle spese condominiali maturande
dal deposito del presente ricorso fino all'effettivo rilascio.
Per le causali e le ragioni tutte di cui alle premesse, qualora la
restituzione dell'azienda e il rilascio dei locali avvenisse prima del
31 maggio 2026, condannarsi e in via solidale i CP_1
fideiussori, e a pagare a CP_4 Controparte_3 Parte_1
l'indennità di occupazione a decorrere dal luglio 2024 al 31 maggio
2026, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo e
alle spese condominiali maturande dal deposito del presente ricorso
all'effettiva restituzione dell'azienda e rilascio dei locali di
Padova, Galleria Tito Livio n. 3.
Per le causali e le ragioni tutte di cui alle premesse, condannarsi
al risarcimento dei danni alla reputazione subìti e CP_1
subendi da a seguito dei fatti occorsi la sera del 21 Parte_1 pag. 4/9 settembre 2024 nei locali di Padova, Galleria Tito Livio n. 3, di cui
si chiede al Giudice la liquidazione in via equitativa.
Spese e competenze di lite rifuse, ivi compresa la somma di € 214,32
versata da , a titolo di spese di mediazione (doc. 13: spese Pt_1
di mediazione)”.
per parte convenuta : CP_2
“In via principale:
- dichiararsi risolto in contratto di affitto d'azienda del 31.10.2023
tra e Alexader s.r.l.s. e ordinarsi la restituzione dei Pt_1
locali e dei beni aziendali;
- respingersi tutte le restanti richieste formulate da nel Pt_1
proprio atto introduttivo:
In via subordinata:
- limitarsi ad € 10.500,00 la responsabilità ascrivibile al Sig.
somma già versata, quale garante di Controparte_3 CP_1
, e in ogni caso sino al 16.4.2024, data di cessione delle
[...]
quote sociali.
Spese rifuse”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato in data 11.10.2024
adiva l'intestato Tribunale rassegnando le conclusioni Parte_1
in epigrafe, producendo il contratto di affitto di azienda del
31.10.2023 con cui concedeva in affitto ad fino al Controparte_1
30/11/2029 l'azienda corrente a Padova in Galleria Tito Livio n. 3
(doc. 3).
La ricorrente allegava l'inadempimento della affittuaria, che si era resa morosa nel pagamento del canone di affitto;
il Tribunale di
Padova in data 27 giugno 2024 emetteva il d.i. 1348/2024 a carico della società e solidalmente a carico anche dei CP_1 pag. 5/9 fideiussori e per la somma di € Controparte_3 CP_4
18.620,62.
La ricorrente allegava poi che con pec del 27.5.2024 Pt_1
comunicava la risoluzione del contratto per grave inadempimento.
Regolarmente instaurato il contraddittorio la convenuta CP_1
rimaneva contumace.
[...]
Si costituiva il convenuto fideiussore rassegnando le Controparte_3
conclusioni in epigrafe.
Quanto al secondo fideiussore convenuto all'udienza del CP_4
22.1.2025 l'attrice dichiarava di rinunciare agli atti ex Pt_1
art. 306 c.p.c..
*
Le domande della ricorrente sono fondate, salvo quanto si dirà per il risarcimento del danno.
E' in atti il titolo della pretesa (contratto di affitto di azienda),
con sottoscrizioni autenticate dal notaio.
L'attrice ha adeguatamente allegato gli inadempimenti dell'affittuaria, morosa nel pagamento dei canoni indicati in ricorso.
La debitrice rimanendo contumace non ha dimostrato Controparte_1
di aver adempiuto agli obblighi di pagamento sulla stessa gravanti.
Il contratto di affitto di azienda va quindi risolto per grave inadempimento dell'affittuario.
L'inadempimento e la risoluzione vanno dichiarati non ai sensi dell'articolo 1456 c.c. bensì ai sensi dell'articolo 1453 c.c..
La missiva pec documento 9 della ricorrente infatti non costituisce valido esercizio di alcuna clausola risolutiva espressa (così indicata in narrativa al paragrafo 11).
*
pag. 6/9 Quanto alle domande di pagamento queste vanno accolte come da ricorso sia nei confronti della che nei confronti del Controparte_1
fideiussore . CP_2
Quanto alle difese di quest'ultimo il tribunale rileva che da chiarimenti resi all'udienza odierna dal patrocinio di , cui Pt_1
si rimanda, il fideiussore non ha opposto il d.i. 1348/2024. CP_2
Il titolo è stato dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. ed è passato in giudicato nei suoi confronti.
In concordanza con il principio di diritto esposto da Cass. n. 25180
del 19/09/2024 il fideiussore oggi non può contestare oggi la CP_2
validità delle fideiussioni poste alla base dell'ingiunzione di pagamento, in quanto opera il giudicato.
Anche la richiesta di concessione di un rinvio per proporre opposizione tardiva al d.i ex art. 650 c.p.c. va rigettata.
Dagli atti risulta che il personalmente ha ricevuto il CP_2
ricorso introduttivo del presente giudizio, a mezzo posta, in data
22.10.2024: da tale data quindi il convenuto era a conoscenza dell'esistenza del d.i. 1348/2024, in quanto il provvedimento era espressamente citato e descritto da alla pagina 4 del Pt_1
ricorso.
*
Va poi accolta la domanda di pagamento dei canoni già scaduti sino ad oggi ed anche a scadere, c.d. condanna in futuro, prevista dall'art. 664 c.p.c. e ammissibile stante il richiamo espresso all'art. 658
c.p.c. che a sua volta, a seguito delle modifiche normative, prevede lo sfratto per morosità anche per gli affitti di azienda.
Stante il d.i. che costituisce già titolo esecutivo per i canoni sino a giugno 2024, gli ulteriori canoni vengono riconosciuti dal luglio del 2024 per € 2.500,00 sino a gennaio 2025 (totali € 17.500,00
pag. 7/9 scaduti ad oggi) e così via via ivi inclusi quelli a scadere che vengono riconosciuti all'attrice sino al dì dell'effettiva riconsegna dei beni aziendali e non oltre.
L'art. 2 del contratto non è infatti applicabile al caso in esame atteso che all'art. 2 del contratto di affitto di azienda, si prevede l'ipotesi in cui l'affittuaria recederà dal contratto, mentre qui si discute di risoluzione per inadempimento.
*
Le domande di risarcimento del danno proposte da per le Pt_1
vicende di rilevanza penale indicate nell'articolo di cronaca dimesso in atti vanno rigettate.
Secondo l'attrice gli eventi avrebbero creato “pregiudizio e nocumento
alla reputazione dell'azienda”; ebbene l'azienda quale universalità di beni, rapporti e contratti non è un ente giuridico autonomo e non è
dotato di personalità giuridica.
Potrebbe invece reclamare la società attrice una simile lesione ma a ben vedere nell'articolo di cronaca citato non vi è alcun riferimento a . Pt_1
I documenti successivamente depositati dall'attrice non possono essere valorizzati, stanti le preclusioni istruttorie operanti nel rito locatizio.
La domanda è quindi infondata.
*
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo,
scaglione di valore in base al valore della morosità sino ad €
26.000,00 valori minimi per le fasi studio, introduttiva e decisoria stante la semplicità delle questioni trattate e la celerità del giudizio.
P.Q.M.
pag. 8/9 Il Tribunale di Padova, definitivamente pronunciando ogni diversa domanda rigettata, così provvede:
1. dichiara la risoluzione del contratto di affitto di azienda del
31/10/2023 intercorso tra e per Parte_1 CP_1
inadempimento dell'affittuaria;
2. condanna la convenuta a restituire immediatamente CP_1
a liberi e sgomberi di persone e/o cose interposte, Parte_1
i locali siti a Padova, Galleria Tito Livio n. 3, oltre che i beni tutti di cui all'inventario allegato e i documenti aziendali;
3. ordina la voltura, a cura e spese di delle CP_1
autorizzazioni aziendali in favore di;
Parte_1
4. condanna in solido e a pagare a CP_1 Controparte_3
€ 17.500,00 per canoni scaduti sino al gennaio 2025 Parte_1
maggiorati di interessi al saggio ex art. 1284 co. 1 c.c. dalla scadenza di ogni singola mensilità all'11.10.2024 e interessi ex art. 1284 co. 4 c.c. dal 12.10.2024 al saldo effettivo;
5. condanna in solido e a pagare la CP_1 Controparte_3
somma di € 2.500,00 mensili dal mese di febbraio 2025 fino all'effettiva restituzione dell'azienda e al rilascio dei locali oltre interessi ex art. 1284 co.1 c.c. dalle scadenze al saldo;
6. condanna in solido e a pagare in CP_1 Controparte_3
favore di le spese di lite pari ad € 593,00 per Pt_1
esborsi, € 1.698,50 per compensi, € 214,32 per mediazione, iva cassa e rimborso forfettario 15%.
Così in data 29/01/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Maddalena Saturni
pag. 9/9